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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 31/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 422/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. DOMENICA SCRIVA, giusta Parte_1 procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. LILIA BONICIOLI, giusta procura in atti;
CP_1
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Palmi, , bracciante agricola iscritta nelle liste del Parte_1
Comune di Cittanova, rivendicava il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola e ANF, relativa all'anno 2019, avendo lavorato come OTD per 102 giornate dal 01.06. 2019 al 31.12. 2019 ed essendo in possesso dei requisiti ex L. n. 153\88 per il riconoscimento dell'ANF.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso chiarendo che la domanda di CP_1 disoccupazione agricola relativa all'anno 2019, era stata respinta dall'ufficio di competenza non possedendo la richiedente 102 contributi giornalieri agricoli nel biennio di riferimento 2018/2019, risultano accreditati nella posizione assicurativa della ricorrente n. 80 giornate nell'anno 2018 e n. 5 giornate nell'anno 2019.
Successivamente, parte ricorrente dava atto che l' aveva provveduto a pagare la prestazione CP_1 dedotta in giudizio e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario. Contestualmente versava in atti il provvedimento di accoglimento della domanda e il prospetto di pagamento dal quale si evinceva che l'indennità di disoccupazione agricola e ANF è stata liquidata in data a
30.03.2022, per un importo di € 4.671,77.
Il Giudice dichiarava, dunque, la cessazione della materia del contendere, ponendo le spese a carico CP_ dell'
Ha interposto appello la lamentando il rigetto della domanda volta al pagamento delle somme Pt_1 dovute per il periodo di malattia dal 03.01.2020 al 04.04.2020, in assenza di ammissione dei mezzi istruttori richiesti. CP_ Si è costituito l' chiedendo una declaratoria di cessazione della materia del contendere in quanto l'indennità di malattia richiesta era stata liquidata.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 30 gennaio 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 31 dicembre 2025.
L'appello è inammissibile atteso che l'appello è del tutto incofnerente rispetto al giudizio di di primo grado, che non aveva ad oggetto l'indennità di malattia richiesta in questa sede, bensì l'indennità di disoccupazione agricola e ANF, giudizio che si era concluso con una declaratoria di cessazione della materia CP_ del contendere con spese a carico dell'
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del D.M. n 147/22, II scaglione, valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la sentenza n. 891/2022 del Parte_1 CP_1
Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in 01/03/2022, dichiara inammissibile l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alle spese di lite, che liquida in € 886,00 , oltre accessori di legge.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 422/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. DOMENICA SCRIVA, giusta Parte_1 procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. LILIA BONICIOLI, giusta procura in atti;
CP_1
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Palmi, , bracciante agricola iscritta nelle liste del Parte_1
Comune di Cittanova, rivendicava il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola e ANF, relativa all'anno 2019, avendo lavorato come OTD per 102 giornate dal 01.06. 2019 al 31.12. 2019 ed essendo in possesso dei requisiti ex L. n. 153\88 per il riconoscimento dell'ANF.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso chiarendo che la domanda di CP_1 disoccupazione agricola relativa all'anno 2019, era stata respinta dall'ufficio di competenza non possedendo la richiedente 102 contributi giornalieri agricoli nel biennio di riferimento 2018/2019, risultano accreditati nella posizione assicurativa della ricorrente n. 80 giornate nell'anno 2018 e n. 5 giornate nell'anno 2019.
Successivamente, parte ricorrente dava atto che l' aveva provveduto a pagare la prestazione CP_1 dedotta in giudizio e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario. Contestualmente versava in atti il provvedimento di accoglimento della domanda e il prospetto di pagamento dal quale si evinceva che l'indennità di disoccupazione agricola e ANF è stata liquidata in data a
30.03.2022, per un importo di € 4.671,77.
Il Giudice dichiarava, dunque, la cessazione della materia del contendere, ponendo le spese a carico CP_ dell'
Ha interposto appello la lamentando il rigetto della domanda volta al pagamento delle somme Pt_1 dovute per il periodo di malattia dal 03.01.2020 al 04.04.2020, in assenza di ammissione dei mezzi istruttori richiesti. CP_ Si è costituito l' chiedendo una declaratoria di cessazione della materia del contendere in quanto l'indennità di malattia richiesta era stata liquidata.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 30 gennaio 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 31 dicembre 2025.
L'appello è inammissibile atteso che l'appello è del tutto incofnerente rispetto al giudizio di di primo grado, che non aveva ad oggetto l'indennità di malattia richiesta in questa sede, bensì l'indennità di disoccupazione agricola e ANF, giudizio che si era concluso con una declaratoria di cessazione della materia CP_ del contendere con spese a carico dell'
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del D.M. n 147/22, II scaglione, valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la sentenza n. 891/2022 del Parte_1 CP_1
Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in 01/03/2022, dichiara inammissibile l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alle spese di lite, che liquida in € 886,00 , oltre accessori di legge.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)