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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 20/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Corte D'Appello di Potenza, Sezione PRIMA , riunita in Camera di Consiglio e composta dai signori Magistrati:
- dr.ssa Lucia GESUMMARIA Presidente
- dr.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere
- avv. Fabrizio NASTRI Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 563 /2018 Ruolo Generale avente ad oggetto “Usucapione ” e vertente tra
( , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Rocco VIGGIANO
Appellante
e
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Nicola BLASI
Appellato
e
( , Controparte_2 C.F._3 CP_3
( ), ( ) C.F._4 Controparte_4 C.F._5
Appellati contumaci
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti §
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE appellava la sentenza n. 646/2018 resa dal Tribunale di Parte_1
Potenza nel procedimento iscritto al R.G. n. 20/2013;
Si costituiva in giudizio il sig. per resistere al gravame mentre Controparte_1
rimanevano contumaci gli altri appellati Parte_2
e . CP_3
All'udienza del 28/11/2023 -svoltasi nelle forme della trattazione scritta- la causa è andata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Nelle note di trattazione e poi anche nella comparsa conclusionale depositata, il procuratore di parte appellante dichiarava e documentava che il proprio assistito, sig. è deceduto il 24.10.2022, allegando il Parte_1
relativo certificato di morte e chiedendo l'interruzione del processo;
Con ordinanza del 05/03/2024 la Corte dichiarava l'interruzione del processo.
Successivamente, il giudizio non è stato riassunto nei termini di cui all'art. 305
c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile.
Con decreto presidenziale depositato il 21.11.2024, le parti sono state sollecitate alla riassunzione del giudizio.
A seguito della rituale comunicazione del predetto decreto, le parti sono rimaste inattive, dimostrando disinteresse alla prosecuzione del giudizio.
Pertanto, ai sensi dell'art. 307 c.p.c., deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
L'estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
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pag. 2 La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 563/2018, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
c) dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 18.03.2025, svoltasi in modalità telematica.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dott.ssa Lucia Gesummaria
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