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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/03/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 300/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. rg. 300/22 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), nella sua qualità di cessionaria di crediti, e Parte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. ), entrambe rappresentate da Parte_2 P.IVA_2 Parte_3
(C.F. ), elettivamente domiciliate in VIA LARGA, N. 9, MILANO (MI), presso lo P.IVA_3 studio dell'avv. PAOLO GUZZETTI, che le rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI - APPELLATE INCIDENTALI
CONTRO
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_4
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in VIA VINCENZO MONTI, N. 2, C.F._2
pagina 1 di 25 MILANO (MI), presso lo studio dell'avv. ANNA SANFILIPPO, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI:
Per Parte_1 Parte_2
«Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie di legge e del caso, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE:
- in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto, annullare e/o comunque revocare e/o in ogni caso riformare parzialmente la sentenza del 24.06.2021 n. 662/2021 resa dal
Tribunale di Como, dott. Lorenzo Azzi, nella causa n. 4210/2018 R.G., n. 2450/2021 Rep., pubblicata il 24.06.2021 e non notificata, con riferimento ai capi del dispositivo nn. 2, 3, 4, 5 e
6 e per l'effetto annullare e/o comunque revocare e/o in ogni caso riformare la sentenza nella parte in cui in dispositivo dispone:
“- revoca il decreto ingiuntivo n. 1222/18 emesso il 14.6.2018 da questo Tribunale;
” e
“- condanna e a pagare, in favore di Parte_2 Parte_1 [...]
, l'unico importo di €110.898,76€, oltre Controparte_1 interessi al tasso legale dalla data odierna al saldo”;
“- condanna E a pagare, in favore Controparte_1 Controparte_2 di e l'unico importo di €207.134,41, oltre Parte_2 Parte_1 interessi contrattuali dal 27.06.2017 al saldo”;
“- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
”;
“- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal g.i., definitivamente a carico di tutte le parti in solido nei confronti del consulente e in misura paritaria nei rapporti interni”;
- in riforma della predetta sentenza di primo grado, come sopra appellata, dichiarare improponibile, improcedibile e/o inammissibile, anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ed in ogni caso rigettare integralmente l'appello incidentale avversario e accogliere le seguenti conclusioni come già rassegnate in primo grado:
pagina 2 di 25 “In via pregiudiziale e/o preliminare:
- senza che comporti l'estromissione dal giudizio della Banca convenuta, cui espressamente ci si oppone, accertare e dichiarare l'intervenuta cessione del diritto di credito oggetto di causa in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, già Parte_1
intervenuta nella presente causa con il procuratore con sede legale in Parte_3
Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, capitale sociale euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano- Monza- Brianza- LO , iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, P.IVA_3 società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla
Questura di Milano Ctg. 13/D – Div. P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il 10.12.2020 e la sua conseguente legittimazione a stare in giudizio, in relazione al medesimo credito per cui pende il presente procedimento;
Sempre in via pregiudiziale e/o preliminare:
- previe le declaratorie di legge e del caso, accertare e dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili e, comunque infondate in fatto ed in diritto anche per intervenuta decadenza e/o prescrizione e/o compensazione, tutte le domande svolte dagli opponenti anche in via riconvenzionale e, per l'effetto, adottare tutte le statuizioni del caso.
Nel merito in via principale: previe le declaratorie di legge e del caso, respingersi l'opposizione proposta e comunque rigettarsi ogni domanda proposta anche in via riconvenzionale nei confronti di siccome inammissibile e/o Parte_2
improcedibile e/o improponibile, in ogni caso infondata in fatto e in diritto, anche per intervenuta prescrizione e/o decadenza e/o compensazione, assolvendo la Banca Opposta, e i suoi aventi causa, da ogni pretesa avversaria o, comunque, accogliendo le sue difese ed eccezioni come esposte e per l'effetto, accertata e dichiarata l'intervenuta cessione del credito in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, già Parte_1
intervenuta nella presente causa con il procuratore quale mandataria per Parte_3
la gestione del credito, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1222/2018 del Tribunale di Como in ogni sua parte, con conseguente condanna degli opponenti a corrispondere alla cessionaria, come rappresentata in giudizio, tutto quanto dovuto per il credito portato dal titolo;
pagina 3 di 25 In ogni caso: condannare (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_4 Controparte_1
( ) e ( ), in solido tra C.F._1 Controparte_2 C.F._2
loro, a pagare alla cessionaria del credito oggetto di causa, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, con il procuratore la somma di € Parte_3
40.008,00, oltre interessi al tasso del prime rate istituto pro tempore attualmente pari al 7,75% dal 11.05.2017 al saldo effettivo;
nonché, ), e Controparte_2 C.F._2
( ), in solido tra loro, a pagare alla cessionaria Controparte_1 C.F._1
del credito oggetto di causa, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con il procuratore la somma di € 207.134,41=, oltre interessi Parte_3
contrattuali dal 27.06.2017 sino al saldo effettivo;
ovvero quella diversa somma anche maggiore e/o minore che risulterà dovuta ad istruttoria esperita all'esito della causa, anche all'esito di compensazione.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse emergere all'esito della causa, un credito a favore della società e/o dei garanti, compensare il predetto credito con il maggior credito della cessionaria del credito oggetto di causa, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore Parte_3
In via istruttoria: Si ribadisce tutto quanto dedotto nelle memorie ex art. 183 VI comma nn. 1,
2 e 3 c.p.c. depositate dall'opposta, da intendersi integralmente ribadite e trascritte.
In ogni caso si ribadisce l'opposizione alla richiesta avversaria di CTU in quanto genericamente formulata ed avente carattere meramente esplorativo, come ampiamente dedotto in atti, ai quali integralmente ci si riporta. Si ribadiscono tutte le contestazioni alla perizia del CTU dott. e si ribadiscono tutte le osservazioni tecniche del CTP, dott. Per_1
da intendersi qui integralmente riportate”. Per_2
IN VIA ISTRUTTORIA: si ribadisce l'opposizione anche alla CTU svolta in questo grado di giudizio e si ribadiscono tutte le contestazioni alla perizia del CTU dott. e Persona_3
si ribadiscono tutte le contestazioni alle osservazioni avversarie, riportandosi alle osservazioni tecniche del proprio CTP, dott. , da intendersi qui integralmente riportate. Persona_4
IN OGNI CASO:
Con refusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio».
pagina 4 di 25 Per Parte_4 CP_1
E
[...] Controparte_2
«In via pregiudiziale, si contestano le risultanze della CTU depositata per le motivazioni espresse all'udienza del 26 giugno 2024.
In via principale, respingere l'appello proposto da e e per l'effetto accogliere Pt_1 Pt_2
l'appello incidentale e così statuire:
Nel merito anche in via riconvenzionale:
- Accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni per la concessione del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 50 TUB e per carenza dei presupposti di legge e per l'effetto revocare il decreto;
A) Con riferimento al contratto di conto corrente n. 23048178 (già n.23048).
- Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del conto corrente n. 23048178 (già 23048) relativamente alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza;
comunque la illegittimità delle condizioni economiche applicate dalla convenuta con riguardo ai tassi passivi CP_3 ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – con la ulteriore conseguenza della nullità di qualsiasi forma di anatocismo anche annuale e la necessità di procedere al ricalcolo dell'intero rapporto, comunque con decapitalizzazione degli interessi a far data dall'1.1.2014; a tutte le variazioni dei tassi e delle condizioni contrattuali intervenute successivamente all'apertura del rapporto di conto corrent;
alla illegittimità della commissione di massimo scoperto e di ogni ulteriore onere o commissione;
in quanto non validamente concordati;
alla applicazione della pratica con la quale la ha gestito i giorni di valuta, CP_3
con la conseguenza di allungare fittiziamente i giorni solari del prestito al correntista, traducendosi tale condotta in una sostanziale illegittima modifica del saggio di interesse applicato sui saldi attivi e passivi;
- Accertare e dichiarare che, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, sono state violate le prescrizioni di cui all'art. 644 c.p., applicando tassi di interesse superiori al c.d. “tasso soglia”, a titolo di usura oggettiva, e/o tassi di interesse integranti usura soggettiva che, quindi, ogni clausola sugli interessi è nulla e, per l'effetto, che non sono dovuti interessi ex art. 1815 comma 2 c.c. ;
pagina 5 di 25 - Accertato e dichiarato quanto ai precedenti punti, nonché previo accertamento del Tasso
Effettivo Globale dei rapporti bancari per cui è causa, condannare la convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente riscosse, il tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, previe le compensazioni del caso con quanto dovesse risultare eventualmente dovuto dalla società appellata in relazione al predetto rapporto contrattuale.
B) Con riferimento al contratto di mutuo n. 60871880:
- previe le verifiche del caso in ordine:
e Parte_4 delle Finanze – avuto riguardo al momento della sottoscrizione del mutuo, relativo alla categoria di operazioni di cui fa parte il mutuo;
b) alla entità del Tasso Effettivo Globale pattuito tra le parti, determinato alla stregua dell'art. 644 c.p., comunque avuto riguardo alle commissioni, anche per estinzione anticipata, remunerazioni a qualsiasi titolo, alle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito;
c) alla entità del tasso di mora pattuito tra le parti, determinato alla stregua dell'art. 644 c.p., sia in sé considerato, sia comunque avuto riguardo a tutti gli ulteriori costi previsti ai sensi del mutuo, e con specifico riferimento al compenso per eventuale estinzione anticipata;
d) alla sussistenza del meccanismo per cui, in caso di ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'interesse di mora, esso viene determinato mediante capitalizzazione sul capitale e sugli interessi corrispettivi dovuti giusto quanto disposto dall'art. 3 del mutuo;
- Accertare e dichiarare che il mutuo sia usurario ab origine in violazione della legge 108/96 e dell'art. 644 del codice penale;
considerare che, in base alla giurisprudenza indicata nel presente atto, l'interesse moratorio possa far parte del TEG al momento della pattuizione e per l'effetto ritenere che, ai sensi dell'art. 644 commi 1 e 3 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c., sul mutuo non sono dovuti interessi;
- Accertare e dichiarare che, avendo restituito parte del capitale e parzialmente compensato l'importo ancora dovuto del medesimo con quello degli interessi da rimborsare a suo favore, la società opponete è debitrice della residua somma a saldo del dovuto all'esito della predetta compensazione, da versare e ripartire nel residuo numero di rate dall'ultimo pagamento alla concordata scadenza contrattuale;
pagina 6 di 25 - In via di subordine dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi posta in violazione dell'art. 117 comma 6 T.U.B , e/o degli artt. 1283, 1284 c.c. per le ragioni esposte in atti, individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione ex art. 117 comma 7
TUB e dichiara che, avendo restituito parte del capitale e parzialmente compensato l'importo ancora dovuto del medesimo con quello degli interessi da rimborsarsi a suo favore, la società appellata è debitrice della residua somma a saldo del dovuto all'esito della predetta rideterminazione del tasso di interesse applicabile al mutuo, da versare e ripartire nel residuo numero di rate dell'ultimo pagamento alla concordata scadenza contrattuale:
- Compensare il debito residuo per il mutuo, quale risultante dagli accertamenti di causa, con il credito residuo eventualmente risultante, a favore della società appellata, dal conto corrente.
C) Con riferimento al finanziamento n. 08028358 per anticipo fatture estere:
- Accertare e dichiarare la indeterminatezza della clausola determinativa degli interessi, per i motivi esposti in atti, e per l'effetto rideterminare il tasso di interesse applicabile nella misura legale, compensando quanto ritenuto dovuto all'esito degli accertamenti di causa con quanto spettante alla società appellata in virtù degli altri rapporti contrattuali dedotti in causa;
D) Quanto ai fidejussori
- Accertare e dichiarare la nullità della fidejussione sottoscritta in data 21.12.2010 e dell'atto integrativo di data 16.12.2011 per intervenuta violazione della normativa di cui alla legge
287/90, nei termini esposti in atti;
- In via subordinata: accogliere le eccezioni di dolo e nullità per le ragioni esposte in atti;
-. In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare la parziale nullità dell'atto integrativo della fidejussione di data 16.12.2011 in ragione della mancata specifica approvazione ex art. 1341 c.c. delle clausole oggetto di doppia sottoscrizione nella fidejussione in data 21.12.2010;
e conseguentemente dichiarare i medesimi liberati in tutto o in parte dalle obbligazione nascenti dal conto corrente e dal mutuo;
E) accertare e dichiara che, per tutti i motivi in narrativa, e per quanto provato in corso di causa, la condotta contra legem della ne determina responsabilità risarcitoria ex art. CP_3
2043 c.c. e 185 c.p. nei confronti della società appellata e per l'effetto condannare la al CP_3
risarcimento del danno in favore della società appellata nella misura di euro 50.000,00 o nella diversa misura che la Corte d'Appello vorrà quantificare in via equitativa pagina 7 di 25 F) In via istruttoria
- Si chiede che la corte d'Appello di Milano voglia ammettere la consulenza tecnica d'ufficio contabile al fine di confermare le risultanze peritale fonte di prova in relazione al contrato di conto corrente n. 23048178 (già 23048) del mutuo e del finanziamento per anticipo fatture n.
08028358 o eventualmente chiamare a chiarimenti il CTU sugli argomenti infra dedotti;
- Si chiede di ordinare alla la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto di conto CP_3
corrente n. 23048178 (già 23048) nonché dei contratti di apertura di credito relativi al periodo dal 1988 al 2013, quali desumibili dagli estratti conto versati in atti.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio».
IN FATTO E IN DIRITTO
in qualità di cessionaria di crediti, e entrambe Parte_1 Parte_2
rappresentate da hanno proposto appello avverso la sentenza del Parte_3
Tribunale di Como n. 662/2021, emessa in data 24.06.2021, con la quale, all'esito di un giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo di pagamento, è stato così deciso:
“- Accerta la sopravvenuta titolarità, in capo a del diritto controverso;
Parte_1
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1222/18 emesso il 14.6.2018 da questo Tribunale;
- condanna e a pagare, in favore di Parte_2 Parte_1 [...]
, l'unico importo di € 110.898,76€, Controparte_1
oltre interessi al tasso legale dalla data odierna al saldo;
- condanna E a pagare, in favore Controparte_1 Controparte_2 di e l'unico importo di € 207.134,41, oltre Parte_2 Parte_1
interessi contrattuali dal 27.06.2017 al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal g.i., definitivamente a carico di tutte le parti in solido nei confronti del consulente e in misura paritaria nei rapporti interni'.
pagina 8 di 25 Vicende processuali
1) Con ricorso per decreto ingiuntivo ritualmente notificato, chiedeva Parte_2
ed otteneva dal Tribunale di Como il decreto ingiuntivo n. 1222/18 - R.G. 2357/18, con cui si ingiungeva:
i) ai Sig.ri e , in qualità di fideiussori per le Controparte_1 Controparte_2
obbligazioni della di pagare la somma Controparte_1
di 247.142,41 (di cui euro 207.134,41 quale debito relativo a n. 31 mensilità arretrate del contratto di mutuo fondiario n. 60871880 ed euro 40.008,00 relativamente ad un conto anticipo su fatture “Estero” sottoscritto in data 21/5/2014);
ii) alla di pagare la somma di euro Controparte_1
40.008,00, quale somma dovuta in relazione al predetto conto anticipo su fatture Estero.
Il credito azionato era documentato, in particolare, dal contratto di conto corrente n. 23048/1
(poi n. 23048178), dal conto anticipo su fatture estero sottoscritto in data 21/5/2014
(depositato unitamente alla fattura “anticipata” n. 76 del 21/5/2014), dal contratto di mutuo, dalle fideiussioni omnibus rilasciate in data 20/12/2010 nonché dalla scrittura di aumento delle fideiussioni del 16/12/2011, dall' “estratto ex art. 50 TUB al 10/5/2017 anticipo fatture estero” e dall'“estratto ex art. 50 TUB al 16/5/2017 mutuo fondiario n. 60871880”.
2) Gli ingiunti, proponendo opposizione e contestando la pretesa monitoria, deducevano ragioni di controcredito in relazione al rapporto di c/c n. 23048178 intrattenuto dalla società
e svolgevano domanda riconvenzionale Controparte_1
e/o eccezione di compensazione.
3) Nel corso del giudizio veniva disposta CTU contabile sul contratto di conto corrente, sul mutuo e sul conto anticipi.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Como, con la sentenza impugnata in questa sede:
- con riferimento al contratto di conto corrente n. 23048178 osservava che non era condivisibile la tesi della nullità della pattuita commissione di massimo scoperto;
escludeva ogni forma di capitalizzazione degli interessi a fronte della mancanza di un'espressa pattuizione al riguardo come richiesto dall'art. 2 della CICR 9.2.2000; escludeva l'usurarietà dei tassi pattuiti, avendo ritenuto che, sul punto, avesse errato il consulente (avendo incluso pagina 9 di 25 nel conteggio i diritti di segreteria); riteneva, infine, che le rimesse solutorie prescritte dovessero vagliarsi con riguardo al saldo rettificato;
- in relazione al mutuo, escludeva la fondatezza delle doglianze di usurarietà e di indeterminatezza delle condizioni contrattuali;
- con riguardo al conto anticipo fatture estero, dichiarava di aderire alle conclusioni del CTU che aveva rilevato la sufficiente determinatezza delle condizioni economiche;
- accertava l'infondatezza della domanda risarcitoria, non essendosi concretizzato il reato di usura;
- rispetto alla fideiussione, riteneva che l'eccezione di nullità fosse stata formulata in modo generico.
Sulla scorta di tali motivazioni, il Tribunale di Como:
i) accertava la titolarità del credito controverso in capo alla cessionaria Parte_1
ii) revocava il decreto ingiuntivo opposto;
iii) condannava e a corrispondere in favore della Parte_2 Parte_1 società la somma di € 110.898,76; Controparte_1 Controparte_1
iv) condannava e a corrispondere in favore di Controparte_1 Controparte_2
e la somma di euro 207.134,41. Controparte_4 Parte_1
4) Proponendo appello, e hanno chiesto la riforma Parte_1 Parte_2
della sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi di appello:
i) erroneità della sentenza per aver accolto la domanda di restituzione azionata dalla controparte relativa al conto corrente nonostante l'incompletezza degli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione;
ii) erroneità della sentenza per aver ritenuto illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi per mancato adeguamento alla delibera CICR 9/2/2000;
iii) erroneità della sentenza per aver ritenuto, in relazione al c/c n. 23048178, che le rimesse solutorie prescritte dovessero vagliarsi con riguardo al saldo rettificato e non, invece, con riguardo al saldo contabile;
iv) erroneità della sentenza rispetto alla domanda riconvenzionale degli opponenti ed all'eccezione di compensazione dell'opposta.
5) Costituendosi in giudizio la società appellata Controparte_1
e gli appellati e , da un lato,
[...] Controparte_1 Controparte_2
pagina 10 di 25 hanno chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello; da un altro lato, hanno, altresì, impugnato, con appello incidentale, la sentenza del Tribunale sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe errato nel riconoscere la titolarità del diritto controverso in capo a Parte_1
nel non aver accolto la tesi della nullità della pattuita commissione di massimo scoperto;
nell'aver ritenuto errata la CTU con riferimento all'usurarietà del tasso di interesse e nella parte in cui ha ritenuto che le condizioni contrattuali del mutuo non fossero usurarie e in ogni caso determinate.
6) Nel corso del giudizio:
- il collegio, con ordinanza in data 29/6/2023, “avuto riguardo alla doglianza svolta dalla parte appellante in ordine alla frammentarietà e lacunosità della documentazione prodotta dalla parte appellata che sarebbe tale da non consentire una ricostruzione Controparte_1 sufficientemente attendibile del saldo del rapporto di c/c n. 23048178“, disponeva l'espletamento di una CTU di carattere contabile al fine di verificare se e in che misura, con riferimento al periodo dal 1990 al 1998, “la correntista abbia maturato, Controparte_1
in relazione a tale periodo, il diritto alla restituzione di importi indebitamente addebitati sul c/c
n. 23048178 che non risultino prescritti in ragione di rimesse solutorie”: al riguardo, veniva rilevato che doveva ritenersi “pacifico che, per tale conto, sia stata prodotta documentazione sufficiente per il periodo dal 1990 al 1998, quale periodo coperto da “estratti conto analitici completi, senza interruzioni”; che pertanto, per tale periodo, non poteva essere negata “la pretesa restitutoria avanzata dalla correntista per gli addebiti indebitamente applicati sul conto, e, ciò, nella misura in cui detta pretesa non debba essere considerata prescritta in conseguenza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte appellante in relazione agli importi maturati anteriormente al 29/1/2008”;
- all'esito del deposito della relazione di CTU, all'udienza del 20 novembre 2024, la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni in epigrafe riportate, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
Motivi della decisione
7) Preliminarmente, va richiamato che le parti appellanti ed Parte_1 Parte_2
a fronte dell'appello incidentale proposto dagli appellati, hanno eccepito la
[...]
pagina 11 di 25 «inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello incidentale proposto da controparte, anche per mancanza di procura rilasciata dal signor , in quanto depositata Controparte_2 solo il 24.05.2022, quindi in data successiva rispetto al deposito dell'atto d'appello
(23.05.2022) e quindi non idonea a sanare l'originaria inesistenza del conferimento del mandato alle liti».
7.1) Ad avviso della Corte tale eccezione non pare assumere rilevanza nel caso di specie.
Ed invero, premesso che, effettivamente, in occasione del deposito della comparsa di costituzione e risposta (in data 23/5/2022), contenente appello incidentale, è stata depositata la procura alle liti rilasciata dalla società Controparte_1
e dal socio accomandatario ma non anche la distinta procura alle liti Controparte_1
rilasciata dal sig. (depositata solo il giorno successivo, ossia in data Controparte_2
24/5/2022), tuttavia, va sin d'ora anticipato che i motivi di appello incidentale sono stati ritenuti meritevole di apprezzamento solo per i profili che riguardano il rapporto di conto corrente bancario già intrattenuto con la banca dalla società Controparte_1
(in ordine al quale detta società, già opponente, aveva svolto domanda
[...] riconvenzionale) e non anche per i profili che riguardano l'impugnazione incidentale, svolta anche dal predetto , avverso la decisione che ha interessato detto Controparte_2
appellato nella sua qualità di fideiussore della predetta società.
8) Quanto ai motivi di appello attinenti al merito della controversia, ragioni di ordine logico suggeriscono di esaminare in via prioritaria il primo motivo d'appello incidentale con cui gli appellanti incidentali hanno lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la titolarità del diritto controverso in capo a Parte_1
Secondo la prospettazione offerta, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente il deposito della copia della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, pur in assenza in atti del contratto di cessione del credito.
8.1) Tale motivo d'appello è infondato.
Nel giudizio di primo grado rappresentata da aveva Parte_1 Parte_3 prodotto l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale e a pag. 1 del documento si legge che: «tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Parte_2
finanziamento, ipotecari o chirografari, saldo debitori di conti correnti, insoluti di portafoglio e
pagina 12 di 25 conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020 (…)». Al riguardo, va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui «in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. civ. 31188 del 2017)».
Va, inoltre, sottolineato - e tale circostanza è a parere della Corte dirimente – che la cedente ossia la parte che aveva chiesto il decreto ingiuntivo opposto, ha Parte_2 partecipato al giudizio di primo grado, anche a seguito dell'intervento in causa della cessionaria del credito senza nulla eccepire sulla qualità di cessionaria del Parte_1
credito vantata da detta parte;
che, del resto, entrambe le parti, e Parte_2
hanno congiuntamente proposto appello nella loro rispettiva qualità di Parte_1
cedente e cessionaria del credito per cui è causa;
che tali rilievi consentono di superare qualsiasi possibile obiezione svolta dagli appellati sulla legittimazione attiva e/o sulla titolarità del credito in capo Parte_1
9) Vanno, quindi, esaminati i motivi dell'appello principale proposto da e da Parte_1
Parte_2
Con il primo motivo d'appello, le parti appellanti hanno censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui non ha ritenuto inidonea, ai fini della ricostruzione del conto e dell'accertamento dell'eventuale saldo a credito della cliente, la documentazione a tal fine prodotta dalla controparte, quanto mai lacunosa.
Al riguardo, le parti appellanti hanno richiamato di aver svolto, nel giudizio di primo grado, un'articolata eccezione in merito alla lacunosità e frammentarietà di tali estratti conto che non avrebbero potuto consentire una ricostruzione del saldo pienamente attendibile, ma sul punto il giudice non avrebbe assunto alcuna determinazione, limitandosi ad affermare che «la CTU appare nel complesso congruamente motivata e rispettosa di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità».
Ad avviso delle appellanti, nel giudizio di primo grado gli opponenti avrebbero dovuto dare prova degli addebiti asseritamente illegittimi, individuandoli analiticamente e provandoli pagina 13 di 25 documentalmente, gravando l'onere della prova esclusivamente su di essi, ma la documentazione dagli stessi offerta sarebbe del tutto frammentaria: la mancata produzione degli estratti conto avrebbe pregiudicato l'attività ricostruttiva del saldo contabile.
9.1) Tale motivo di appello deve ritenersi parzialmente fondato.
Da un lato, va richiamato il consolidato principio secondo cui il correntista che agisca per la ripetizione di danaro indebitamente corrisposto all'istituto di credito deve provare gli avvenuti pagamenti e l'assenza di una valida "causa debendi".
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte «nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto (Cass. Civ., n. 4083 del 2023; Cass. Civ.,
n. 35979 del 2022)».
Dall'altro lato, va detto che, se non risultano essere stati depositati tutti gli estratti conto necessari alla piena ricostruzione del conto per tutto il suo sviluppo temporale, l'onere probatorio deve ritenersi insoddisfatto per i periodi temporali caratterizzati da pressochè totale carenza di documentazione mentre non può ritenersi preclusa la valutazione della pretesa restitutoria azionata con riguardo ai periodi per i quali dovesse risultare completa la documentazione prodotta.
Ed invero, ove la parte interessata abbia limitato l'adempimento del proprio onere probatorio solo ad alcuni periodi temporali dell'intero rapporto, il giudice, valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni, può integrare la prova carente "sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti" (Cass. civ. n. 9140/2020, 31187/2018, 14074/18).
Nel caso in esame, va, quindi, richiamato che, nel corso del giudizio di primo grado, il CTU allora nominato, pur avendo ritenuto che la documentazione prodotta ai fini della ricostruzione del saldo dalla cliente società - ossia la Controparte_1
pagina 14 di 25 parte opponente che, ampliando il tema di indagine al di là del titolo azionato con decreto ingiuntivo, aveva proposto domanda riconvenzionale e, quindi, era onerata della prova - fosse «alquanto lacunosa», ha, tuttavia, ritenuto di poter svolgere la consulenza nonostante la frammentarietà dei dati in suo possesso.
Al riguardo, il CTU aveva rilevato quanto segue:
«Per quanto riguarda l'analisi degli estratti conto è necessario dividere il rapporto in più periodi:
- anno 1988: presenti gli scalari e le liquidazioni trimestrali delle competenze, oltre alle movimentazioni per i soli periodi dal giorno 20 al giorno 30 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre;
- anno 1989: presente la sola liquidazione delle competenze del IV trimestre;
- dal 1990 al 1998: estratti conto analitici completi, senza interruzioni;
- dal 1999 al 2015: presenti gli estratti scalari e le liquidazioni trimestrali delle competenze.
Viene inoltre allegato l'ultimo estratto conto del trimestre, antecedente la liquidazione delle competenze, riguardante un arco temporale variabile (nel primo periodo l'estratto riguarda gli ultimi 10 giorni, nel periodo più recente l'ultimo mese)” (cfr. pag. 4 relazione di CTU di primo grado).
Insomma, in base a quanto riscontrato dal CTU, la documentazione prodotta in causa dalla società è caratterizzata dal fatto che, Controparte_1
per tutto il periodo dal 1999 al 2015 risultano esservi solo gli estratti scalari e, in alcuni casi, solo l'estratto conto dell' ultimo mese del trimestre (mancando l'estratto conto dei primi due mesi del trimestre), ovvero, in altri casi, l'estratto conto dei soli ultimi 10 giorni di ciascun trimestre;
che, diversamente, è completa per il periodo dal 1990 al 1998.
Tenuto conto di tale situazione, la Corte, con ordinanza in data 29/6/2023, ha, quindi, ritenuto che, nel caso, potesse essere utilmente disposta la CTU solo con riferimento al periodo 1990
-1998; che dovesse, invece, ritenersi impossibile, per la sua evidente inattendibilità, qualsiasi ricostruzione del conto per il periodo successivo al 1998; che, pertanto, alla luce della pretesa restitutoria avanzata dalla correntista per gli addebiti indebitamente applicati sul conto, fosse necessaria un'apposita CTU limitata al periodo dal 1990 al 1998 al fine di verificare “sulla base degli estratti conto in atti e con riferimento al periodo dal 1990 al 1998, se e in che misura la correntista abbia maturato, in relazione a tale periodo, il Controparte_1
pagina 15 di 25 diritto alla restituzione di importi indebitamente addebitati sul c/c n. 23048178 che non risultino prescritti, in ragione di rimesse solutorie, avendo cura:
1) di effettuare la ricostruzione del rapporto, necessaria ai fini della risposta al quesito, a partire dal saldo contabile del rapporto come attestato dal primo estratto conto del 1990;
2) di calcolare gli interessi passivi al saggio legale ex art. 1284 c.c., in luogo del diverso tasso di interesse in concreto applicato dalla banca, sino al momento della pattuizione di specifici tassi di interesse;
3) di espungere dal conteggio gli importi addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto e le altre spese non espressamente pattuite;
4) di escludere qualsiasi capitalizzazione degli interessi passivi;
5) di individuare, ai fini della prescrizione, le rimesse in tutto o in parte solutorie (secondo la definizione di cui alla sentenza Cass. SS.UU. 24418/2010) sui saldi ricostruiti previa eliminazione degli addebiti indebitamente effettuati dalla banca (Cass. 9141/2020)».
Va, quindi, detto che, come risulta dalla relazione peritale depositata in data 30.05.2024, il
CTU nominato, facendo applicazione delle indicazioni presenti nel quesito ad esso assegnato, in seguito ad indagini accurate e tecnicamente corrette, ha accertato che «
[...]
ha maturato il diritto alla restituzione Controparte_1 dell'importo di euro 20.489,40, pari alla quota degli interessi passivi indebitamente addebitati non prescritti».
In particolare, il CTU ha concluso rilevando quanto segue:
- che “durante il periodo di osservazione 1990-1998 la banca ha addebitato a
[...]
interessi passivi, commissioni massimo Controparte_1 scoperto ed ulteriori spese per complessivi euro 71.837,50”;
- che “una parte di tali interessi passivi indebitamente addebitati risultano essere prescritti in ragione di rimesse solutorie operate dal correntista nel corso del periodo 1990-1998. Più precisamente, come rinvenibile dai calcoli dello scrivente, gli addebiti prescritti sul c/c n.
23048178 nel periodo di osservazione ammontano ad euro 51.348,09”;
- che “gli importi indebitamente addebitati sul c/c n. 23048178 che non risultano prescritti in ragione di rimesse solutorie ammontano ad euro 20.489,40 (euro 71.837,50 meno euro
51.348,09)”.
pagina 16 di 25 Pertanto, dalle risultanze della CTU disposta nel presente grado di giudizio sulla base del quesito sopra riportato e con riferimento al più limitato arco temporale dal 1990 al 1998 è emerso che l'odierna appellata ha Controparte_1 maturato il diritto alla restituzione dell'importo di euro 20.489,40, e, ciò, in luogo del maggior importo di euro 150.906,76 accertato dal giudice di primo grado sulla base di una CTU disposta sul più ampio arco temporale caratterizzato da una documentazione talmente lacunosa da inficiarne qualsiasi attendibilità.
10) Con il secondo motivo d'appello, le parti appellanti hanno censurato la sentenza del
Tribunale nella parte in cui ha affermato che «nei contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, quale quello per cui è causa, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi è necessaria un'espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera
(presumendosi la nuova clausola di capitalizzazione degli interessi quale un peggioramento delle precedenti condizioni economiche: Cass. 9140/2020), ragion per cui deve accogliersi
l'ipotesi della disapplicazione di ogni forma di capitalizzazione».
Secondo le parti appellanti, tale valutazione, con cui è stata esclusa dal giudice di primo grado la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il periodo successivo al
30/6/2000, sarebbe da ritenersi errata sia per il fatto che, a tal fine, “l'adeguamento alla
Delibera C.I.C.R. è sufficiente in quanto non si tratta di condizione peggiorativa, bensì migliorativa rispetto alla disciplina sino ad allora concretamente applicata al rapporto in contestazione”, sia in considerazione del fatto che “il contratto del 1.08.2000, prodotto sub doc. 14 nel fascicolo di primo grado, prevedeva espressamente la capitalizzazione trimestrale”.
10.1) Ad avviso della Corte l'esame di tale motivo di appello (per quanto astrattamente meritevole di considerazione) deve ritenersi superato dal rilievo che, come già esposto in sede di esame del precedente motivo di appello, a fronte delle gravi lacune della documentazione prodotta dalla correntista Controparte_1
l'indagine ricostruttiva del conto corrente è stata effettuata solo in relazione al periodo
[...]
1990 – 1998.
pagina 17 di 25 11) Con il terzo motivo d'appello le parti appellanti hanno lamentato che, in merito al conto corrente n. 23048178, erroneamente il Tribunale avrebbe statuito che “le rimesse solutorie prescritte devono vagliarsi con riguardo al saldo rettificato (cfr. Cass. 9141/2020)”.
Ad avviso delle appellanti, poiché l'utilizzo del saldo rettificato avrebbe l'effetto di annullare la prescrizione, si sarebbe dovuto fare riferimento al saldo banca.
11.1) Tale motivo d'appello è infondato.
Va, infatti, richiamato il consolidamento insegnamento della Suprema Corte di Cassazione che, pronunciatasi anche di recente sulle modalità di indagine da adottarsi nelle controversie bancarie aventi ad oggetto una domanda di ripetizione di indebito previo accertamento della nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie praticate, ha definitivamente ed inequivocabilmente chiarito che “in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (Cass. 19/5/2020 n.
9141); che, inoltre, “la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo”
(Cass. 16/3/2023 n. 7721).
Va, quindi, detto che, tenuto conto di tale principio giurisprudenziale, in sede di conferimento dell'incarico al CTU nel presente grado di giudizio, è stato espressamente chiesto al CTU “di individuare, ai fini della prescrizione, le rimesse in tutto o in parte solutorie (secondo la definizione di cui alla sentenza Cass. SS.UU. 24418/2010) sui saldi ricostruiti previa eliminazione degli addebiti indebitamente effettuati dalla banca (Cass. 9141/2020)”; che il
CTU si è correttamente uniformato a tale indicazione, avendo lo stesso chiarito quanto segue:
«Come richiesto dal quesito, lo scrivente CTU ha dapprima provveduto a ricalcolare il saldo del conto corrente n. sul c/c n.23048178 presso , relativamente al periodo Controparte_4
pagina 18 di 25 compreso tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1998. Tutte le movimentazioni di periodo del conto corrente sono state riportate in un foglio di calcolo estrapolando le annotazioni relative alle competenze, quali interessi debitori, creditori, spese e commissioni di massimo scoperto.
Il saldo dell'estratto conto di cui sopra è stato rettificato espungendo sia gli importi che sono stati addebitati dalla banca a titolo di “Interessi passivi, Commissione Massimo Scoperto,
Altre Spese” sia gli importi che sono stati accreditati a titolo di “Interessi attivi”. Il nuovo saldo determinato (cd. “saldo rettificato”) è quindi stato confrontato con l'affidamento concesso dall'istituto bancario ed è stato verificato, per ogni singola rimessa, se la stessa abbia determinato un accredito entro i limiti del fido o su conto scoperto. Sono così state individuate le “rimesse solutorie” operate dal correntista, negli accrediti sul conto corrente che hanno incrementato il saldo riportandolo entro i limiti di fido concessi dalla banca, da una situazione di sconfinamento. Successivamente sono state rilevate tutte le rimesse solutorie prescritte durante tutto il periodo di osservazione - 01/01/1990 – 31/12/1998 - così come precisato anche da Cassazione Civile, 16 marzo 2023, n. 7721».
12) Con il quarto ed ultimo motivo di appello, le parti appellanti hanno lamentato l'“illogicità nella motivazione ed erroneità della sentenza rispetto alla domanda riconvenzionale degli opponenti ed all'eccezione di compensazione dell'opposta”.
Le parti appellanti, in proposito, hanno dichiarato di contestare “la quantificazione degli importi di cui ai capi 3) e 4) della sentenza” che dovrebbero essere riformati «essendo stata accertata dal Giudice di prime cure la “fondatezza” dell'eccezione di compensazione formulata da questa difesa».
Secondo le parti appellanti, inoltre, “il Giudice di primo grado avrebbe dovuto operare la compensazione tra l'eventuale credito degli appellati (comprensivo degli interessi legali dalla data della sentenza-come correttamente indicati dal Giudice di prime cure) ed il credito di pari ad € 207.134,41=, quale residuo del mutuo fondiario, oltre interessi Parte_1 contrattuali dal 27.06.2017 sino al saldo effettivo e ad € 40.000,08=, quale residuo del finanziamento, oltre interessi contrattuali dall'11.08.2017 sino al saldo effettivo”.
12.1) Tale motivo di appello, peraltro di non agevole comprensione, è infondato.
Va, anzitutto, richiamato:
- che, con il capo 3) della sentenza, il giudice di primo grado ha condannato “
[...]
e a pagare, in favore di Parte_2 Parte_1 Controparte_1
pagina 19 di 25 , l'unico importo di € 110.898,76€, oltre interessi al tasso Controparte_1 legale dalla data odierna al saldo”;
- che, con il capo 4) della sentenza il giudice di primo grado ha condannato “
[...]
a pagare, in favore di Parte_5 Parte_2
e l'unico importo di € 207.134,41, oltre interessi contrattuali dal
[...] Parte_1
27.06.2017 al saldo”.
Va, quindi, chiarito, quanto al capo 3) della sentenza, che il giudice di primo grado è giunto a determinare nell'importo di euro 110.989,76 la misura della somma da riconoscersi in favore della società in accoglimento della domanda riconvenzionale da questa Controparte_1 proposta, all'esito di una compensazione disposta tra l'importo di euro 150.906,76 riconosciuto a credito della predetta cliente (in una fra le varie ipotesi di rideterminazione del saldo del c/c elaborate dal CTU) e l'importo di euro 40.008,00 dovuto alla banca in base al finanziamento sul conto anticipo fatture estero.
Ciò chiarito, da un lato, va detto che, contrariamente a quanto affermato dalle appellanti, il giudice di primo grado pare avere, quindi, effettuato la compensazione tra le contrapposte pretese creditorie in essere tra la banca e la cliente società da un altro lato, Controparte_1
va detto che non sarebbe stato nemmeno possibile disporre la compensazione nei termini pretesi dalle odierne appellanti per un' evidente ragione di incompatibilità soggettiva alla stregua delle domande svolte dalla stessa banca (come azionate con il decreto ingiuntivo e come ribadite in corso di causa), ove si consideri che la pretesa creditoria per il residuo del mutuo (per l'importo 207.134,41) è stata azionata dalla banca solo nei confronti dei due fideiussori e e non anche nei confronti della Controparte_1 Controparte_2
debitrice principale società che, di contro, la pretesa restitutoria per il nuovo CP_1 saldo del conto corrente rideterminato all'esito della ricostruzione svolta in causa è da riconoscersi in favore della correntista società e non già in favore dei garanti di CP_1
questa.
Sotto altro profilo, va anche aggiunto che mentre la pretesa creditoria per il residuo del mutuo può essere fatta valere dalla cessionaria del credito diversamente, la Parte_1
pretesa creditoria vantata dalla cliente società a titolo di restituzione Controparte_1
per indebite somme addebitate sul conto corrente, può essere fatta valere non già nei pagina 20 di 25 confronti della predetta cessionaria del credito ma nei confronti della controparte del rapporto contrattuale Parte_2
Ciò, peraltro, a prescindere dal fatto che, come già detto, la CTU disposta nel presente grado di giudizio ha portato a rideterminare l'ammontare delle somme a credito della correntista in misura sensibilmente diversa da quella riconosciuta in primo Controparte_1
grado.
13) Vanno, a tal punto, esaminati gli ulteriori motivi di appello incidentale proposti dagli appellati (essendo già stato esaminato e ritenuto infondato il primo motivo di appello incidentale relativo alla legittimazione e/o titolarità del credito in capo alla cessionaria
[...]
. Parte_1
Con il secondo motivo di appello incidentale, gli appellanti incidentali hanno censurato la decisione del Tribunale di Como nella parte in cui non ha accolto la tesi della nullità della pattuita commissione di massimo scoperto. A dire degli appellanti, nonostante dall'esame degli estratti conto emergesse la costante applicazione della commissione di massimo scoperto (“CMS”) dall'apertura del Conto Corrente fino all'entrata in vigore della legge n.
2/2009, detto onere non risultava essere stato regolarmente pattuito.
13.1) Tale motivo deve ritenersi fondato e, del resto, proprio per tale ragione la Corte ha disposto la CTU contabile chiedendo al consulente tecnico di determinare «con riferimento al periodo dal 1990 al 1998, se e in che misura la correntista abbia Controparte_1
maturato, in relazione a tale periodo, il diritto alla restituzione di importi indebitamente addebitati sul c/c n. 23048178 che non risultino prescritti in ragione di rimesse solutorie, avendo cura (…) di espungere dal conteggio gli importi addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto e le altre spese non espressamente pattuite».
Al riguardo, va detto che il CTU ha mostrato di aver tenuto conto del carattere indebito degli addebiti a titolo di CMS, come dallo stesso illustrato laddove ha chiarito che «si è ritenuto necessario procedere alla determinazione degli importi indebitamente addebitati per il periodo
1990 – 1998 sul c/c n. 23048178., attraverso il seguente ordine di operazioni, a partire dal saldo contabile del rapporto come attestato dal primo estratto conto del 1990: a)
Determinazione del “saldo rettificato” mediante espunzione degli importi addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto e le altre spese non espressamente pattuite nonché in particolare degli interessi passivi addebitati e degli interessi attivi accreditati;
b) Individuazione
pagina 21 di 25 delle rimesse in tutto o in parte solutorie (secondo la definizione di cui alla sentenza Cass.
SS.UU. 24418/2010) sul saldo rettificato, ai fini della prescrizione del diritto alla restituzione degli importi;
c) calcolo degli interessi passivi al saggio legale ex art. 1284 c.c., in luogo del diverso tasso di interesse in concreto applicato dalla banca, sino al momento della pattuizione di specifici tassi di interesse (che non ricorre nel periodo 1990-1998); d) calcolo degli interessi attivi al saggio legale ex art. 1284 c.c.».
Non a caso, il CTU ha concluso affermando che, in relazione al periodo 1990 - 1998 «- la banca ha addebitato a l'importo di euro Controparte_1
71.837,50 a titolo interessi, c.m.s. e spese, - tali addebiti, quanto ad euro 51.348,09, risultano prescritti in ragione di rimesse solutorie individuate dallo scrivente CTU, - gli importi risultati indebitamente addebitati e non prescritti ammontano ad euro 20.489,40, (pari ad euro
71.837,50 meno euro 51.348,09)».
14) Con il terzo ed ultimo motivo d'appello incidentale, gli appellanti hanno censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che le condizioni contrattuali del mutuo non fossero usurarie e nella parte in cui avrebbe ritenuto errata la CTU con riferimento all'usurarietà del tasso di interesse. Nello specifico, gli appellanti incidentali hanno affermato che recenti interventi della Suprema Corte avrebbero sancito la fondatezza della tesi dell'inclusione degli interessi moratori come componente remunerativa nel computo del TEG.
Nel caso di specie, la nella sua stessa disposizione contrattuale, avrebbe computato CP_3
l'interesse di mora tenendo quale base imponibile gli interessi corrispettivi, non limitandosi a sostituire il tasso corrispettivo con quello di mora, bensì capitalizzandolo e inoltre, ai fini del calcolo del TEG, la giurisprudenza di merito avrebbe confermato che assume rilevanza, ai fini della disciplina antiusura e del superamento del tasso soglia, qualsiasi onere collegato alla erogazione del credito, includendovi il costo pattuito ai fini dell'estinzione anticipata del mutuo.
Gli appellanti incidentali hanno, quindi, affermato che «una pattuizione usuraria, per il solo fatto di essere stata stipulata ed a prescindere dalla sua applicazione, non può non essere censurata. Da quanto sopra ne consegue che, per effetto del combinato disposto dell'art. 644
c.p. e 1815, comma 2°, c.c., il mutuo va derubricato da oneroso a gratuito e va rimodulato con un diverso piano di ammortamento che tenga conto solo della residua sorte capitale, previa
pagina 22 di 25 compensazione degli interessi versati, anche sulla base degli ulteriori rapporti contrattuali dedotti nella presente controversia».
14.1) Tale doglianza è infondata.
In primo luogo, va chiarito che, nel giudizio di primo grado, il CTU ha ritenuto sia la determinatezza delle condizioni contrattuali sia l'insussistenza di una usurarietà del contratto di mutuo, avendo rilevato che «le pattuizioni contenute nel contratto di mutuo, brevemente riepilogate nell'analisi del rapporto, siano sufficienti a fornire al mutuatario un quadro completo del finanziamento»; che il TEG dallo stesso calcolato risultava essere pari al 3,45
%; che “il tasso soglia …alla data di sottoscrizione del contratto di mutuo risulta essere pari al
3,90 %”; che, pertanto, “il tasso corrispettivo originariamente pattuito, senza considerare gli oneri di estinzione anticipata, non supera il tasso soglia”.
Va, quindi, detto che è infondata la pretesa di far derivare l'usurarietà del mutuo in conseguenza di una sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori.
La giurisprudenza, sul punto, è costante nell'affermare che “in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (3 Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 14472/2022).
Quanto, poi, alla pretesa di inclusione nel calcolo di quanto contrattualmente previsto a titolo di commissione di estinzione anticipata, trattasi di pretesa infondata, potendosi richiamare la pronuncia della Cassazione Civile, Sez. III, n. 7352/2022, laddove ritiene che “proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà”. Ed infatti, “la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2- bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella”.
15) Per le considerazioni svolte, in parziale accoglimento dell'appello principale (quanto alla frammentarietà della documentazione prodotta dalla società con Controparte_1
pagina 23 di 25 conseguente verifica delle somme indebitamente addebitate per il solo periodo dal 1990 al
1998) ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale (quanto all'espunzione della CMS), con riferimento alla pretesa restitutoria azionata dalla cliente società Controparte_1 va condannata l'appellante a pagare all'appellata Parte_2 Controparte_1
la somma di euro 20.489,40 (in luogo della maggior somma di euro 150.906,76
[...]
accertata nella sentenza impugnata), oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo. con riferimento agli altri due rapporti intrattenuti con la banca: i) vanno condannati i due fideiussori sig.ri e a pagare, in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 alla cessionaria del credito in relazione al mutuo, l'importo di euro Parte_1
207.134,41, oltre interessi contrattuali di mora dal 27/6/2017 al saldo;
ii) vanno, poi, condannati i due fideiussori sig.ri e nonché la Controparte_1 Controparte_2
debitrice principale a pagare, in solido tra loro, alla cessionaria del Controparte_1 credito in relazione al finanziamento su anticipo fattura, l'importo di euro Parte_1
40.008,00, oltre interessi contrattuali di mora dall'11/5/2017 al saldo.
16) Quanto alle spese del giudizio, avuto riguardo alla parziale riforma della sentenza impugnata ed dell'esito complessivo della lite, ricorrono i presupposti per disporre un criterio di parziale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, sì da doversi porre a carico delle parti appellate la quota di 4/5 delle spese di lite delle parti appellanti, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste in pari misura a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento dell'appello principale nonché dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n. 662/2021 del Tribunale di Como, così dispone:
pagina 24 di 25 1) condanna l'appellante a pagare all'appellata Parte_2 [...]
la somma di euro 20.489,40 (in luogo della maggior Controparte_1
somma di euro 150.906,76 accertata nella sentenza impugnata), oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2) condanna gli appellati e a pagare, in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, alla cessionaria del credito in relazione al mutuo, l'importo di euro Parte_1
207.134,41, oltre interessi contrattuali di mora dal 27/6/2017 al saldo;
3) condanna gli appellati e nonché la debitrice Controparte_1 Controparte_2
principale a pagare, in solido tra loro, Controparte_1
alla cessionaria del credito in relazione al finanziamento su anticipo fattura, Parte_1
l'importo di euro 40.008,00, oltre interessi contrattuali di mora dall'11/5/2017 al saldo;
4) condanna gli appellati e nonché la debitrice Controparte_1 Controparte_2
principale a rifondere, in solido tra loro, Controparte_1
alle parti appellanti e la quota di 4/5 delle spese di Parte_2 Parte_1
lite da queste sostenute in entrambi i gradi di giudizio, liquidate, per tale quota:
A) quanto al primo grado, in complessivi euro 11.280,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge, dichiarando compensata la restante quota di 1/5;
B) quanto al presente grado di appello, in complessivi euro 10.930,00, di cui euro 932,00 per esborsi ed euro 10.000,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA
e C.P.A. come per legge, dichiarando compensata la restante quota di 1/5;
5) pone definitivamente le spese di CTU in pari misura a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Domenico Bonaretti
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. rg. 300/22 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), nella sua qualità di cessionaria di crediti, e Parte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. ), entrambe rappresentate da Parte_2 P.IVA_2 Parte_3
(C.F. ), elettivamente domiciliate in VIA LARGA, N. 9, MILANO (MI), presso lo P.IVA_3 studio dell'avv. PAOLO GUZZETTI, che le rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI - APPELLATE INCIDENTALI
CONTRO
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_4
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in VIA VINCENZO MONTI, N. 2, C.F._2
pagina 1 di 25 MILANO (MI), presso lo studio dell'avv. ANNA SANFILIPPO, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI:
Per Parte_1 Parte_2
«Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie di legge e del caso, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE:
- in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto, annullare e/o comunque revocare e/o in ogni caso riformare parzialmente la sentenza del 24.06.2021 n. 662/2021 resa dal
Tribunale di Como, dott. Lorenzo Azzi, nella causa n. 4210/2018 R.G., n. 2450/2021 Rep., pubblicata il 24.06.2021 e non notificata, con riferimento ai capi del dispositivo nn. 2, 3, 4, 5 e
6 e per l'effetto annullare e/o comunque revocare e/o in ogni caso riformare la sentenza nella parte in cui in dispositivo dispone:
“- revoca il decreto ingiuntivo n. 1222/18 emesso il 14.6.2018 da questo Tribunale;
” e
“- condanna e a pagare, in favore di Parte_2 Parte_1 [...]
, l'unico importo di €110.898,76€, oltre Controparte_1 interessi al tasso legale dalla data odierna al saldo”;
“- condanna E a pagare, in favore Controparte_1 Controparte_2 di e l'unico importo di €207.134,41, oltre Parte_2 Parte_1 interessi contrattuali dal 27.06.2017 al saldo”;
“- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
”;
“- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal g.i., definitivamente a carico di tutte le parti in solido nei confronti del consulente e in misura paritaria nei rapporti interni”;
- in riforma della predetta sentenza di primo grado, come sopra appellata, dichiarare improponibile, improcedibile e/o inammissibile, anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ed in ogni caso rigettare integralmente l'appello incidentale avversario e accogliere le seguenti conclusioni come già rassegnate in primo grado:
pagina 2 di 25 “In via pregiudiziale e/o preliminare:
- senza che comporti l'estromissione dal giudizio della Banca convenuta, cui espressamente ci si oppone, accertare e dichiarare l'intervenuta cessione del diritto di credito oggetto di causa in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, già Parte_1
intervenuta nella presente causa con il procuratore con sede legale in Parte_3
Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, capitale sociale euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano- Monza- Brianza- LO , iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, P.IVA_3 società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla
Questura di Milano Ctg. 13/D – Div. P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il 10.12.2020 e la sua conseguente legittimazione a stare in giudizio, in relazione al medesimo credito per cui pende il presente procedimento;
Sempre in via pregiudiziale e/o preliminare:
- previe le declaratorie di legge e del caso, accertare e dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili e, comunque infondate in fatto ed in diritto anche per intervenuta decadenza e/o prescrizione e/o compensazione, tutte le domande svolte dagli opponenti anche in via riconvenzionale e, per l'effetto, adottare tutte le statuizioni del caso.
Nel merito in via principale: previe le declaratorie di legge e del caso, respingersi l'opposizione proposta e comunque rigettarsi ogni domanda proposta anche in via riconvenzionale nei confronti di siccome inammissibile e/o Parte_2
improcedibile e/o improponibile, in ogni caso infondata in fatto e in diritto, anche per intervenuta prescrizione e/o decadenza e/o compensazione, assolvendo la Banca Opposta, e i suoi aventi causa, da ogni pretesa avversaria o, comunque, accogliendo le sue difese ed eccezioni come esposte e per l'effetto, accertata e dichiarata l'intervenuta cessione del credito in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, già Parte_1
intervenuta nella presente causa con il procuratore quale mandataria per Parte_3
la gestione del credito, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1222/2018 del Tribunale di Como in ogni sua parte, con conseguente condanna degli opponenti a corrispondere alla cessionaria, come rappresentata in giudizio, tutto quanto dovuto per il credito portato dal titolo;
pagina 3 di 25 In ogni caso: condannare (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_4 Controparte_1
( ) e ( ), in solido tra C.F._1 Controparte_2 C.F._2
loro, a pagare alla cessionaria del credito oggetto di causa, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, con il procuratore la somma di € Parte_3
40.008,00, oltre interessi al tasso del prime rate istituto pro tempore attualmente pari al 7,75% dal 11.05.2017 al saldo effettivo;
nonché, ), e Controparte_2 C.F._2
( ), in solido tra loro, a pagare alla cessionaria Controparte_1 C.F._1
del credito oggetto di causa, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con il procuratore la somma di € 207.134,41=, oltre interessi Parte_3
contrattuali dal 27.06.2017 sino al saldo effettivo;
ovvero quella diversa somma anche maggiore e/o minore che risulterà dovuta ad istruttoria esperita all'esito della causa, anche all'esito di compensazione.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse emergere all'esito della causa, un credito a favore della società e/o dei garanti, compensare il predetto credito con il maggior credito della cessionaria del credito oggetto di causa, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore Parte_3
In via istruttoria: Si ribadisce tutto quanto dedotto nelle memorie ex art. 183 VI comma nn. 1,
2 e 3 c.p.c. depositate dall'opposta, da intendersi integralmente ribadite e trascritte.
In ogni caso si ribadisce l'opposizione alla richiesta avversaria di CTU in quanto genericamente formulata ed avente carattere meramente esplorativo, come ampiamente dedotto in atti, ai quali integralmente ci si riporta. Si ribadiscono tutte le contestazioni alla perizia del CTU dott. e si ribadiscono tutte le osservazioni tecniche del CTP, dott. Per_1
da intendersi qui integralmente riportate”. Per_2
IN VIA ISTRUTTORIA: si ribadisce l'opposizione anche alla CTU svolta in questo grado di giudizio e si ribadiscono tutte le contestazioni alla perizia del CTU dott. e Persona_3
si ribadiscono tutte le contestazioni alle osservazioni avversarie, riportandosi alle osservazioni tecniche del proprio CTP, dott. , da intendersi qui integralmente riportate. Persona_4
IN OGNI CASO:
Con refusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio».
pagina 4 di 25 Per Parte_4 CP_1
E
[...] Controparte_2
«In via pregiudiziale, si contestano le risultanze della CTU depositata per le motivazioni espresse all'udienza del 26 giugno 2024.
In via principale, respingere l'appello proposto da e e per l'effetto accogliere Pt_1 Pt_2
l'appello incidentale e così statuire:
Nel merito anche in via riconvenzionale:
- Accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni per la concessione del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 50 TUB e per carenza dei presupposti di legge e per l'effetto revocare il decreto;
A) Con riferimento al contratto di conto corrente n. 23048178 (già n.23048).
- Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del conto corrente n. 23048178 (già 23048) relativamente alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza;
comunque la illegittimità delle condizioni economiche applicate dalla convenuta con riguardo ai tassi passivi CP_3 ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – con la ulteriore conseguenza della nullità di qualsiasi forma di anatocismo anche annuale e la necessità di procedere al ricalcolo dell'intero rapporto, comunque con decapitalizzazione degli interessi a far data dall'1.1.2014; a tutte le variazioni dei tassi e delle condizioni contrattuali intervenute successivamente all'apertura del rapporto di conto corrent;
alla illegittimità della commissione di massimo scoperto e di ogni ulteriore onere o commissione;
in quanto non validamente concordati;
alla applicazione della pratica con la quale la ha gestito i giorni di valuta, CP_3
con la conseguenza di allungare fittiziamente i giorni solari del prestito al correntista, traducendosi tale condotta in una sostanziale illegittima modifica del saggio di interesse applicato sui saldi attivi e passivi;
- Accertare e dichiarare che, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, sono state violate le prescrizioni di cui all'art. 644 c.p., applicando tassi di interesse superiori al c.d. “tasso soglia”, a titolo di usura oggettiva, e/o tassi di interesse integranti usura soggettiva che, quindi, ogni clausola sugli interessi è nulla e, per l'effetto, che non sono dovuti interessi ex art. 1815 comma 2 c.c. ;
pagina 5 di 25 - Accertato e dichiarato quanto ai precedenti punti, nonché previo accertamento del Tasso
Effettivo Globale dei rapporti bancari per cui è causa, condannare la convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente riscosse, il tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, previe le compensazioni del caso con quanto dovesse risultare eventualmente dovuto dalla società appellata in relazione al predetto rapporto contrattuale.
B) Con riferimento al contratto di mutuo n. 60871880:
- previe le verifiche del caso in ordine:
e Parte_4 delle Finanze – avuto riguardo al momento della sottoscrizione del mutuo, relativo alla categoria di operazioni di cui fa parte il mutuo;
b) alla entità del Tasso Effettivo Globale pattuito tra le parti, determinato alla stregua dell'art. 644 c.p., comunque avuto riguardo alle commissioni, anche per estinzione anticipata, remunerazioni a qualsiasi titolo, alle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito;
c) alla entità del tasso di mora pattuito tra le parti, determinato alla stregua dell'art. 644 c.p., sia in sé considerato, sia comunque avuto riguardo a tutti gli ulteriori costi previsti ai sensi del mutuo, e con specifico riferimento al compenso per eventuale estinzione anticipata;
d) alla sussistenza del meccanismo per cui, in caso di ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'interesse di mora, esso viene determinato mediante capitalizzazione sul capitale e sugli interessi corrispettivi dovuti giusto quanto disposto dall'art. 3 del mutuo;
- Accertare e dichiarare che il mutuo sia usurario ab origine in violazione della legge 108/96 e dell'art. 644 del codice penale;
considerare che, in base alla giurisprudenza indicata nel presente atto, l'interesse moratorio possa far parte del TEG al momento della pattuizione e per l'effetto ritenere che, ai sensi dell'art. 644 commi 1 e 3 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c., sul mutuo non sono dovuti interessi;
- Accertare e dichiarare che, avendo restituito parte del capitale e parzialmente compensato l'importo ancora dovuto del medesimo con quello degli interessi da rimborsare a suo favore, la società opponete è debitrice della residua somma a saldo del dovuto all'esito della predetta compensazione, da versare e ripartire nel residuo numero di rate dall'ultimo pagamento alla concordata scadenza contrattuale;
pagina 6 di 25 - In via di subordine dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi posta in violazione dell'art. 117 comma 6 T.U.B , e/o degli artt. 1283, 1284 c.c. per le ragioni esposte in atti, individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione ex art. 117 comma 7
TUB e dichiara che, avendo restituito parte del capitale e parzialmente compensato l'importo ancora dovuto del medesimo con quello degli interessi da rimborsarsi a suo favore, la società appellata è debitrice della residua somma a saldo del dovuto all'esito della predetta rideterminazione del tasso di interesse applicabile al mutuo, da versare e ripartire nel residuo numero di rate dell'ultimo pagamento alla concordata scadenza contrattuale:
- Compensare il debito residuo per il mutuo, quale risultante dagli accertamenti di causa, con il credito residuo eventualmente risultante, a favore della società appellata, dal conto corrente.
C) Con riferimento al finanziamento n. 08028358 per anticipo fatture estere:
- Accertare e dichiarare la indeterminatezza della clausola determinativa degli interessi, per i motivi esposti in atti, e per l'effetto rideterminare il tasso di interesse applicabile nella misura legale, compensando quanto ritenuto dovuto all'esito degli accertamenti di causa con quanto spettante alla società appellata in virtù degli altri rapporti contrattuali dedotti in causa;
D) Quanto ai fidejussori
- Accertare e dichiarare la nullità della fidejussione sottoscritta in data 21.12.2010 e dell'atto integrativo di data 16.12.2011 per intervenuta violazione della normativa di cui alla legge
287/90, nei termini esposti in atti;
- In via subordinata: accogliere le eccezioni di dolo e nullità per le ragioni esposte in atti;
-. In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare la parziale nullità dell'atto integrativo della fidejussione di data 16.12.2011 in ragione della mancata specifica approvazione ex art. 1341 c.c. delle clausole oggetto di doppia sottoscrizione nella fidejussione in data 21.12.2010;
e conseguentemente dichiarare i medesimi liberati in tutto o in parte dalle obbligazione nascenti dal conto corrente e dal mutuo;
E) accertare e dichiara che, per tutti i motivi in narrativa, e per quanto provato in corso di causa, la condotta contra legem della ne determina responsabilità risarcitoria ex art. CP_3
2043 c.c. e 185 c.p. nei confronti della società appellata e per l'effetto condannare la al CP_3
risarcimento del danno in favore della società appellata nella misura di euro 50.000,00 o nella diversa misura che la Corte d'Appello vorrà quantificare in via equitativa pagina 7 di 25 F) In via istruttoria
- Si chiede che la corte d'Appello di Milano voglia ammettere la consulenza tecnica d'ufficio contabile al fine di confermare le risultanze peritale fonte di prova in relazione al contrato di conto corrente n. 23048178 (già 23048) del mutuo e del finanziamento per anticipo fatture n.
08028358 o eventualmente chiamare a chiarimenti il CTU sugli argomenti infra dedotti;
- Si chiede di ordinare alla la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto di conto CP_3
corrente n. 23048178 (già 23048) nonché dei contratti di apertura di credito relativi al periodo dal 1988 al 2013, quali desumibili dagli estratti conto versati in atti.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio».
IN FATTO E IN DIRITTO
in qualità di cessionaria di crediti, e entrambe Parte_1 Parte_2
rappresentate da hanno proposto appello avverso la sentenza del Parte_3
Tribunale di Como n. 662/2021, emessa in data 24.06.2021, con la quale, all'esito di un giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo di pagamento, è stato così deciso:
“- Accerta la sopravvenuta titolarità, in capo a del diritto controverso;
Parte_1
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1222/18 emesso il 14.6.2018 da questo Tribunale;
- condanna e a pagare, in favore di Parte_2 Parte_1 [...]
, l'unico importo di € 110.898,76€, Controparte_1
oltre interessi al tasso legale dalla data odierna al saldo;
- condanna E a pagare, in favore Controparte_1 Controparte_2 di e l'unico importo di € 207.134,41, oltre Parte_2 Parte_1
interessi contrattuali dal 27.06.2017 al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal g.i., definitivamente a carico di tutte le parti in solido nei confronti del consulente e in misura paritaria nei rapporti interni'.
pagina 8 di 25 Vicende processuali
1) Con ricorso per decreto ingiuntivo ritualmente notificato, chiedeva Parte_2
ed otteneva dal Tribunale di Como il decreto ingiuntivo n. 1222/18 - R.G. 2357/18, con cui si ingiungeva:
i) ai Sig.ri e , in qualità di fideiussori per le Controparte_1 Controparte_2
obbligazioni della di pagare la somma Controparte_1
di 247.142,41 (di cui euro 207.134,41 quale debito relativo a n. 31 mensilità arretrate del contratto di mutuo fondiario n. 60871880 ed euro 40.008,00 relativamente ad un conto anticipo su fatture “Estero” sottoscritto in data 21/5/2014);
ii) alla di pagare la somma di euro Controparte_1
40.008,00, quale somma dovuta in relazione al predetto conto anticipo su fatture Estero.
Il credito azionato era documentato, in particolare, dal contratto di conto corrente n. 23048/1
(poi n. 23048178), dal conto anticipo su fatture estero sottoscritto in data 21/5/2014
(depositato unitamente alla fattura “anticipata” n. 76 del 21/5/2014), dal contratto di mutuo, dalle fideiussioni omnibus rilasciate in data 20/12/2010 nonché dalla scrittura di aumento delle fideiussioni del 16/12/2011, dall' “estratto ex art. 50 TUB al 10/5/2017 anticipo fatture estero” e dall'“estratto ex art. 50 TUB al 16/5/2017 mutuo fondiario n. 60871880”.
2) Gli ingiunti, proponendo opposizione e contestando la pretesa monitoria, deducevano ragioni di controcredito in relazione al rapporto di c/c n. 23048178 intrattenuto dalla società
e svolgevano domanda riconvenzionale Controparte_1
e/o eccezione di compensazione.
3) Nel corso del giudizio veniva disposta CTU contabile sul contratto di conto corrente, sul mutuo e sul conto anticipi.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Como, con la sentenza impugnata in questa sede:
- con riferimento al contratto di conto corrente n. 23048178 osservava che non era condivisibile la tesi della nullità della pattuita commissione di massimo scoperto;
escludeva ogni forma di capitalizzazione degli interessi a fronte della mancanza di un'espressa pattuizione al riguardo come richiesto dall'art. 2 della CICR 9.2.2000; escludeva l'usurarietà dei tassi pattuiti, avendo ritenuto che, sul punto, avesse errato il consulente (avendo incluso pagina 9 di 25 nel conteggio i diritti di segreteria); riteneva, infine, che le rimesse solutorie prescritte dovessero vagliarsi con riguardo al saldo rettificato;
- in relazione al mutuo, escludeva la fondatezza delle doglianze di usurarietà e di indeterminatezza delle condizioni contrattuali;
- con riguardo al conto anticipo fatture estero, dichiarava di aderire alle conclusioni del CTU che aveva rilevato la sufficiente determinatezza delle condizioni economiche;
- accertava l'infondatezza della domanda risarcitoria, non essendosi concretizzato il reato di usura;
- rispetto alla fideiussione, riteneva che l'eccezione di nullità fosse stata formulata in modo generico.
Sulla scorta di tali motivazioni, il Tribunale di Como:
i) accertava la titolarità del credito controverso in capo alla cessionaria Parte_1
ii) revocava il decreto ingiuntivo opposto;
iii) condannava e a corrispondere in favore della Parte_2 Parte_1 società la somma di € 110.898,76; Controparte_1 Controparte_1
iv) condannava e a corrispondere in favore di Controparte_1 Controparte_2
e la somma di euro 207.134,41. Controparte_4 Parte_1
4) Proponendo appello, e hanno chiesto la riforma Parte_1 Parte_2
della sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi di appello:
i) erroneità della sentenza per aver accolto la domanda di restituzione azionata dalla controparte relativa al conto corrente nonostante l'incompletezza degli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione;
ii) erroneità della sentenza per aver ritenuto illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi per mancato adeguamento alla delibera CICR 9/2/2000;
iii) erroneità della sentenza per aver ritenuto, in relazione al c/c n. 23048178, che le rimesse solutorie prescritte dovessero vagliarsi con riguardo al saldo rettificato e non, invece, con riguardo al saldo contabile;
iv) erroneità della sentenza rispetto alla domanda riconvenzionale degli opponenti ed all'eccezione di compensazione dell'opposta.
5) Costituendosi in giudizio la società appellata Controparte_1
e gli appellati e , da un lato,
[...] Controparte_1 Controparte_2
pagina 10 di 25 hanno chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello; da un altro lato, hanno, altresì, impugnato, con appello incidentale, la sentenza del Tribunale sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe errato nel riconoscere la titolarità del diritto controverso in capo a Parte_1
nel non aver accolto la tesi della nullità della pattuita commissione di massimo scoperto;
nell'aver ritenuto errata la CTU con riferimento all'usurarietà del tasso di interesse e nella parte in cui ha ritenuto che le condizioni contrattuali del mutuo non fossero usurarie e in ogni caso determinate.
6) Nel corso del giudizio:
- il collegio, con ordinanza in data 29/6/2023, “avuto riguardo alla doglianza svolta dalla parte appellante in ordine alla frammentarietà e lacunosità della documentazione prodotta dalla parte appellata che sarebbe tale da non consentire una ricostruzione Controparte_1 sufficientemente attendibile del saldo del rapporto di c/c n. 23048178“, disponeva l'espletamento di una CTU di carattere contabile al fine di verificare se e in che misura, con riferimento al periodo dal 1990 al 1998, “la correntista abbia maturato, Controparte_1
in relazione a tale periodo, il diritto alla restituzione di importi indebitamente addebitati sul c/c
n. 23048178 che non risultino prescritti in ragione di rimesse solutorie”: al riguardo, veniva rilevato che doveva ritenersi “pacifico che, per tale conto, sia stata prodotta documentazione sufficiente per il periodo dal 1990 al 1998, quale periodo coperto da “estratti conto analitici completi, senza interruzioni”; che pertanto, per tale periodo, non poteva essere negata “la pretesa restitutoria avanzata dalla correntista per gli addebiti indebitamente applicati sul conto, e, ciò, nella misura in cui detta pretesa non debba essere considerata prescritta in conseguenza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte appellante in relazione agli importi maturati anteriormente al 29/1/2008”;
- all'esito del deposito della relazione di CTU, all'udienza del 20 novembre 2024, la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni in epigrafe riportate, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
Motivi della decisione
7) Preliminarmente, va richiamato che le parti appellanti ed Parte_1 Parte_2
a fronte dell'appello incidentale proposto dagli appellati, hanno eccepito la
[...]
pagina 11 di 25 «inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello incidentale proposto da controparte, anche per mancanza di procura rilasciata dal signor , in quanto depositata Controparte_2 solo il 24.05.2022, quindi in data successiva rispetto al deposito dell'atto d'appello
(23.05.2022) e quindi non idonea a sanare l'originaria inesistenza del conferimento del mandato alle liti».
7.1) Ad avviso della Corte tale eccezione non pare assumere rilevanza nel caso di specie.
Ed invero, premesso che, effettivamente, in occasione del deposito della comparsa di costituzione e risposta (in data 23/5/2022), contenente appello incidentale, è stata depositata la procura alle liti rilasciata dalla società Controparte_1
e dal socio accomandatario ma non anche la distinta procura alle liti Controparte_1
rilasciata dal sig. (depositata solo il giorno successivo, ossia in data Controparte_2
24/5/2022), tuttavia, va sin d'ora anticipato che i motivi di appello incidentale sono stati ritenuti meritevole di apprezzamento solo per i profili che riguardano il rapporto di conto corrente bancario già intrattenuto con la banca dalla società Controparte_1
(in ordine al quale detta società, già opponente, aveva svolto domanda
[...] riconvenzionale) e non anche per i profili che riguardano l'impugnazione incidentale, svolta anche dal predetto , avverso la decisione che ha interessato detto Controparte_2
appellato nella sua qualità di fideiussore della predetta società.
8) Quanto ai motivi di appello attinenti al merito della controversia, ragioni di ordine logico suggeriscono di esaminare in via prioritaria il primo motivo d'appello incidentale con cui gli appellanti incidentali hanno lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la titolarità del diritto controverso in capo a Parte_1
Secondo la prospettazione offerta, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente il deposito della copia della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, pur in assenza in atti del contratto di cessione del credito.
8.1) Tale motivo d'appello è infondato.
Nel giudizio di primo grado rappresentata da aveva Parte_1 Parte_3 prodotto l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale e a pag. 1 del documento si legge che: «tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Parte_2
finanziamento, ipotecari o chirografari, saldo debitori di conti correnti, insoluti di portafoglio e
pagina 12 di 25 conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020 (…)». Al riguardo, va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui «in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. civ. 31188 del 2017)».
Va, inoltre, sottolineato - e tale circostanza è a parere della Corte dirimente – che la cedente ossia la parte che aveva chiesto il decreto ingiuntivo opposto, ha Parte_2 partecipato al giudizio di primo grado, anche a seguito dell'intervento in causa della cessionaria del credito senza nulla eccepire sulla qualità di cessionaria del Parte_1
credito vantata da detta parte;
che, del resto, entrambe le parti, e Parte_2
hanno congiuntamente proposto appello nella loro rispettiva qualità di Parte_1
cedente e cessionaria del credito per cui è causa;
che tali rilievi consentono di superare qualsiasi possibile obiezione svolta dagli appellati sulla legittimazione attiva e/o sulla titolarità del credito in capo Parte_1
9) Vanno, quindi, esaminati i motivi dell'appello principale proposto da e da Parte_1
Parte_2
Con il primo motivo d'appello, le parti appellanti hanno censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui non ha ritenuto inidonea, ai fini della ricostruzione del conto e dell'accertamento dell'eventuale saldo a credito della cliente, la documentazione a tal fine prodotta dalla controparte, quanto mai lacunosa.
Al riguardo, le parti appellanti hanno richiamato di aver svolto, nel giudizio di primo grado, un'articolata eccezione in merito alla lacunosità e frammentarietà di tali estratti conto che non avrebbero potuto consentire una ricostruzione del saldo pienamente attendibile, ma sul punto il giudice non avrebbe assunto alcuna determinazione, limitandosi ad affermare che «la CTU appare nel complesso congruamente motivata e rispettosa di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità».
Ad avviso delle appellanti, nel giudizio di primo grado gli opponenti avrebbero dovuto dare prova degli addebiti asseritamente illegittimi, individuandoli analiticamente e provandoli pagina 13 di 25 documentalmente, gravando l'onere della prova esclusivamente su di essi, ma la documentazione dagli stessi offerta sarebbe del tutto frammentaria: la mancata produzione degli estratti conto avrebbe pregiudicato l'attività ricostruttiva del saldo contabile.
9.1) Tale motivo di appello deve ritenersi parzialmente fondato.
Da un lato, va richiamato il consolidato principio secondo cui il correntista che agisca per la ripetizione di danaro indebitamente corrisposto all'istituto di credito deve provare gli avvenuti pagamenti e l'assenza di una valida "causa debendi".
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte «nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto (Cass. Civ., n. 4083 del 2023; Cass. Civ.,
n. 35979 del 2022)».
Dall'altro lato, va detto che, se non risultano essere stati depositati tutti gli estratti conto necessari alla piena ricostruzione del conto per tutto il suo sviluppo temporale, l'onere probatorio deve ritenersi insoddisfatto per i periodi temporali caratterizzati da pressochè totale carenza di documentazione mentre non può ritenersi preclusa la valutazione della pretesa restitutoria azionata con riguardo ai periodi per i quali dovesse risultare completa la documentazione prodotta.
Ed invero, ove la parte interessata abbia limitato l'adempimento del proprio onere probatorio solo ad alcuni periodi temporali dell'intero rapporto, il giudice, valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni, può integrare la prova carente "sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti" (Cass. civ. n. 9140/2020, 31187/2018, 14074/18).
Nel caso in esame, va, quindi, richiamato che, nel corso del giudizio di primo grado, il CTU allora nominato, pur avendo ritenuto che la documentazione prodotta ai fini della ricostruzione del saldo dalla cliente società - ossia la Controparte_1
pagina 14 di 25 parte opponente che, ampliando il tema di indagine al di là del titolo azionato con decreto ingiuntivo, aveva proposto domanda riconvenzionale e, quindi, era onerata della prova - fosse «alquanto lacunosa», ha, tuttavia, ritenuto di poter svolgere la consulenza nonostante la frammentarietà dei dati in suo possesso.
Al riguardo, il CTU aveva rilevato quanto segue:
«Per quanto riguarda l'analisi degli estratti conto è necessario dividere il rapporto in più periodi:
- anno 1988: presenti gli scalari e le liquidazioni trimestrali delle competenze, oltre alle movimentazioni per i soli periodi dal giorno 20 al giorno 30 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre;
- anno 1989: presente la sola liquidazione delle competenze del IV trimestre;
- dal 1990 al 1998: estratti conto analitici completi, senza interruzioni;
- dal 1999 al 2015: presenti gli estratti scalari e le liquidazioni trimestrali delle competenze.
Viene inoltre allegato l'ultimo estratto conto del trimestre, antecedente la liquidazione delle competenze, riguardante un arco temporale variabile (nel primo periodo l'estratto riguarda gli ultimi 10 giorni, nel periodo più recente l'ultimo mese)” (cfr. pag. 4 relazione di CTU di primo grado).
Insomma, in base a quanto riscontrato dal CTU, la documentazione prodotta in causa dalla società è caratterizzata dal fatto che, Controparte_1
per tutto il periodo dal 1999 al 2015 risultano esservi solo gli estratti scalari e, in alcuni casi, solo l'estratto conto dell' ultimo mese del trimestre (mancando l'estratto conto dei primi due mesi del trimestre), ovvero, in altri casi, l'estratto conto dei soli ultimi 10 giorni di ciascun trimestre;
che, diversamente, è completa per il periodo dal 1990 al 1998.
Tenuto conto di tale situazione, la Corte, con ordinanza in data 29/6/2023, ha, quindi, ritenuto che, nel caso, potesse essere utilmente disposta la CTU solo con riferimento al periodo 1990
-1998; che dovesse, invece, ritenersi impossibile, per la sua evidente inattendibilità, qualsiasi ricostruzione del conto per il periodo successivo al 1998; che, pertanto, alla luce della pretesa restitutoria avanzata dalla correntista per gli addebiti indebitamente applicati sul conto, fosse necessaria un'apposita CTU limitata al periodo dal 1990 al 1998 al fine di verificare “sulla base degli estratti conto in atti e con riferimento al periodo dal 1990 al 1998, se e in che misura la correntista abbia maturato, in relazione a tale periodo, il Controparte_1
pagina 15 di 25 diritto alla restituzione di importi indebitamente addebitati sul c/c n. 23048178 che non risultino prescritti, in ragione di rimesse solutorie, avendo cura:
1) di effettuare la ricostruzione del rapporto, necessaria ai fini della risposta al quesito, a partire dal saldo contabile del rapporto come attestato dal primo estratto conto del 1990;
2) di calcolare gli interessi passivi al saggio legale ex art. 1284 c.c., in luogo del diverso tasso di interesse in concreto applicato dalla banca, sino al momento della pattuizione di specifici tassi di interesse;
3) di espungere dal conteggio gli importi addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto e le altre spese non espressamente pattuite;
4) di escludere qualsiasi capitalizzazione degli interessi passivi;
5) di individuare, ai fini della prescrizione, le rimesse in tutto o in parte solutorie (secondo la definizione di cui alla sentenza Cass. SS.UU. 24418/2010) sui saldi ricostruiti previa eliminazione degli addebiti indebitamente effettuati dalla banca (Cass. 9141/2020)».
Va, quindi, detto che, come risulta dalla relazione peritale depositata in data 30.05.2024, il
CTU nominato, facendo applicazione delle indicazioni presenti nel quesito ad esso assegnato, in seguito ad indagini accurate e tecnicamente corrette, ha accertato che «
[...]
ha maturato il diritto alla restituzione Controparte_1 dell'importo di euro 20.489,40, pari alla quota degli interessi passivi indebitamente addebitati non prescritti».
In particolare, il CTU ha concluso rilevando quanto segue:
- che “durante il periodo di osservazione 1990-1998 la banca ha addebitato a
[...]
interessi passivi, commissioni massimo Controparte_1 scoperto ed ulteriori spese per complessivi euro 71.837,50”;
- che “una parte di tali interessi passivi indebitamente addebitati risultano essere prescritti in ragione di rimesse solutorie operate dal correntista nel corso del periodo 1990-1998. Più precisamente, come rinvenibile dai calcoli dello scrivente, gli addebiti prescritti sul c/c n.
23048178 nel periodo di osservazione ammontano ad euro 51.348,09”;
- che “gli importi indebitamente addebitati sul c/c n. 23048178 che non risultano prescritti in ragione di rimesse solutorie ammontano ad euro 20.489,40 (euro 71.837,50 meno euro
51.348,09)”.
pagina 16 di 25 Pertanto, dalle risultanze della CTU disposta nel presente grado di giudizio sulla base del quesito sopra riportato e con riferimento al più limitato arco temporale dal 1990 al 1998 è emerso che l'odierna appellata ha Controparte_1 maturato il diritto alla restituzione dell'importo di euro 20.489,40, e, ciò, in luogo del maggior importo di euro 150.906,76 accertato dal giudice di primo grado sulla base di una CTU disposta sul più ampio arco temporale caratterizzato da una documentazione talmente lacunosa da inficiarne qualsiasi attendibilità.
10) Con il secondo motivo d'appello, le parti appellanti hanno censurato la sentenza del
Tribunale nella parte in cui ha affermato che «nei contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, quale quello per cui è causa, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi è necessaria un'espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera
(presumendosi la nuova clausola di capitalizzazione degli interessi quale un peggioramento delle precedenti condizioni economiche: Cass. 9140/2020), ragion per cui deve accogliersi
l'ipotesi della disapplicazione di ogni forma di capitalizzazione».
Secondo le parti appellanti, tale valutazione, con cui è stata esclusa dal giudice di primo grado la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il periodo successivo al
30/6/2000, sarebbe da ritenersi errata sia per il fatto che, a tal fine, “l'adeguamento alla
Delibera C.I.C.R. è sufficiente in quanto non si tratta di condizione peggiorativa, bensì migliorativa rispetto alla disciplina sino ad allora concretamente applicata al rapporto in contestazione”, sia in considerazione del fatto che “il contratto del 1.08.2000, prodotto sub doc. 14 nel fascicolo di primo grado, prevedeva espressamente la capitalizzazione trimestrale”.
10.1) Ad avviso della Corte l'esame di tale motivo di appello (per quanto astrattamente meritevole di considerazione) deve ritenersi superato dal rilievo che, come già esposto in sede di esame del precedente motivo di appello, a fronte delle gravi lacune della documentazione prodotta dalla correntista Controparte_1
l'indagine ricostruttiva del conto corrente è stata effettuata solo in relazione al periodo
[...]
1990 – 1998.
pagina 17 di 25 11) Con il terzo motivo d'appello le parti appellanti hanno lamentato che, in merito al conto corrente n. 23048178, erroneamente il Tribunale avrebbe statuito che “le rimesse solutorie prescritte devono vagliarsi con riguardo al saldo rettificato (cfr. Cass. 9141/2020)”.
Ad avviso delle appellanti, poiché l'utilizzo del saldo rettificato avrebbe l'effetto di annullare la prescrizione, si sarebbe dovuto fare riferimento al saldo banca.
11.1) Tale motivo d'appello è infondato.
Va, infatti, richiamato il consolidamento insegnamento della Suprema Corte di Cassazione che, pronunciatasi anche di recente sulle modalità di indagine da adottarsi nelle controversie bancarie aventi ad oggetto una domanda di ripetizione di indebito previo accertamento della nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie praticate, ha definitivamente ed inequivocabilmente chiarito che “in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (Cass. 19/5/2020 n.
9141); che, inoltre, “la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo”
(Cass. 16/3/2023 n. 7721).
Va, quindi, detto che, tenuto conto di tale principio giurisprudenziale, in sede di conferimento dell'incarico al CTU nel presente grado di giudizio, è stato espressamente chiesto al CTU “di individuare, ai fini della prescrizione, le rimesse in tutto o in parte solutorie (secondo la definizione di cui alla sentenza Cass. SS.UU. 24418/2010) sui saldi ricostruiti previa eliminazione degli addebiti indebitamente effettuati dalla banca (Cass. 9141/2020)”; che il
CTU si è correttamente uniformato a tale indicazione, avendo lo stesso chiarito quanto segue:
«Come richiesto dal quesito, lo scrivente CTU ha dapprima provveduto a ricalcolare il saldo del conto corrente n. sul c/c n.23048178 presso , relativamente al periodo Controparte_4
pagina 18 di 25 compreso tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1998. Tutte le movimentazioni di periodo del conto corrente sono state riportate in un foglio di calcolo estrapolando le annotazioni relative alle competenze, quali interessi debitori, creditori, spese e commissioni di massimo scoperto.
Il saldo dell'estratto conto di cui sopra è stato rettificato espungendo sia gli importi che sono stati addebitati dalla banca a titolo di “Interessi passivi, Commissione Massimo Scoperto,
Altre Spese” sia gli importi che sono stati accreditati a titolo di “Interessi attivi”. Il nuovo saldo determinato (cd. “saldo rettificato”) è quindi stato confrontato con l'affidamento concesso dall'istituto bancario ed è stato verificato, per ogni singola rimessa, se la stessa abbia determinato un accredito entro i limiti del fido o su conto scoperto. Sono così state individuate le “rimesse solutorie” operate dal correntista, negli accrediti sul conto corrente che hanno incrementato il saldo riportandolo entro i limiti di fido concessi dalla banca, da una situazione di sconfinamento. Successivamente sono state rilevate tutte le rimesse solutorie prescritte durante tutto il periodo di osservazione - 01/01/1990 – 31/12/1998 - così come precisato anche da Cassazione Civile, 16 marzo 2023, n. 7721».
12) Con il quarto ed ultimo motivo di appello, le parti appellanti hanno lamentato l'“illogicità nella motivazione ed erroneità della sentenza rispetto alla domanda riconvenzionale degli opponenti ed all'eccezione di compensazione dell'opposta”.
Le parti appellanti, in proposito, hanno dichiarato di contestare “la quantificazione degli importi di cui ai capi 3) e 4) della sentenza” che dovrebbero essere riformati «essendo stata accertata dal Giudice di prime cure la “fondatezza” dell'eccezione di compensazione formulata da questa difesa».
Secondo le parti appellanti, inoltre, “il Giudice di primo grado avrebbe dovuto operare la compensazione tra l'eventuale credito degli appellati (comprensivo degli interessi legali dalla data della sentenza-come correttamente indicati dal Giudice di prime cure) ed il credito di pari ad € 207.134,41=, quale residuo del mutuo fondiario, oltre interessi Parte_1 contrattuali dal 27.06.2017 sino al saldo effettivo e ad € 40.000,08=, quale residuo del finanziamento, oltre interessi contrattuali dall'11.08.2017 sino al saldo effettivo”.
12.1) Tale motivo di appello, peraltro di non agevole comprensione, è infondato.
Va, anzitutto, richiamato:
- che, con il capo 3) della sentenza, il giudice di primo grado ha condannato “
[...]
e a pagare, in favore di Parte_2 Parte_1 Controparte_1
pagina 19 di 25 , l'unico importo di € 110.898,76€, oltre interessi al tasso Controparte_1 legale dalla data odierna al saldo”;
- che, con il capo 4) della sentenza il giudice di primo grado ha condannato “
[...]
a pagare, in favore di Parte_5 Parte_2
e l'unico importo di € 207.134,41, oltre interessi contrattuali dal
[...] Parte_1
27.06.2017 al saldo”.
Va, quindi, chiarito, quanto al capo 3) della sentenza, che il giudice di primo grado è giunto a determinare nell'importo di euro 110.989,76 la misura della somma da riconoscersi in favore della società in accoglimento della domanda riconvenzionale da questa Controparte_1 proposta, all'esito di una compensazione disposta tra l'importo di euro 150.906,76 riconosciuto a credito della predetta cliente (in una fra le varie ipotesi di rideterminazione del saldo del c/c elaborate dal CTU) e l'importo di euro 40.008,00 dovuto alla banca in base al finanziamento sul conto anticipo fatture estero.
Ciò chiarito, da un lato, va detto che, contrariamente a quanto affermato dalle appellanti, il giudice di primo grado pare avere, quindi, effettuato la compensazione tra le contrapposte pretese creditorie in essere tra la banca e la cliente società da un altro lato, Controparte_1
va detto che non sarebbe stato nemmeno possibile disporre la compensazione nei termini pretesi dalle odierne appellanti per un' evidente ragione di incompatibilità soggettiva alla stregua delle domande svolte dalla stessa banca (come azionate con il decreto ingiuntivo e come ribadite in corso di causa), ove si consideri che la pretesa creditoria per il residuo del mutuo (per l'importo 207.134,41) è stata azionata dalla banca solo nei confronti dei due fideiussori e e non anche nei confronti della Controparte_1 Controparte_2
debitrice principale società che, di contro, la pretesa restitutoria per il nuovo CP_1 saldo del conto corrente rideterminato all'esito della ricostruzione svolta in causa è da riconoscersi in favore della correntista società e non già in favore dei garanti di CP_1
questa.
Sotto altro profilo, va anche aggiunto che mentre la pretesa creditoria per il residuo del mutuo può essere fatta valere dalla cessionaria del credito diversamente, la Parte_1
pretesa creditoria vantata dalla cliente società a titolo di restituzione Controparte_1
per indebite somme addebitate sul conto corrente, può essere fatta valere non già nei pagina 20 di 25 confronti della predetta cessionaria del credito ma nei confronti della controparte del rapporto contrattuale Parte_2
Ciò, peraltro, a prescindere dal fatto che, come già detto, la CTU disposta nel presente grado di giudizio ha portato a rideterminare l'ammontare delle somme a credito della correntista in misura sensibilmente diversa da quella riconosciuta in primo Controparte_1
grado.
13) Vanno, a tal punto, esaminati gli ulteriori motivi di appello incidentale proposti dagli appellati (essendo già stato esaminato e ritenuto infondato il primo motivo di appello incidentale relativo alla legittimazione e/o titolarità del credito in capo alla cessionaria
[...]
. Parte_1
Con il secondo motivo di appello incidentale, gli appellanti incidentali hanno censurato la decisione del Tribunale di Como nella parte in cui non ha accolto la tesi della nullità della pattuita commissione di massimo scoperto. A dire degli appellanti, nonostante dall'esame degli estratti conto emergesse la costante applicazione della commissione di massimo scoperto (“CMS”) dall'apertura del Conto Corrente fino all'entrata in vigore della legge n.
2/2009, detto onere non risultava essere stato regolarmente pattuito.
13.1) Tale motivo deve ritenersi fondato e, del resto, proprio per tale ragione la Corte ha disposto la CTU contabile chiedendo al consulente tecnico di determinare «con riferimento al periodo dal 1990 al 1998, se e in che misura la correntista abbia Controparte_1
maturato, in relazione a tale periodo, il diritto alla restituzione di importi indebitamente addebitati sul c/c n. 23048178 che non risultino prescritti in ragione di rimesse solutorie, avendo cura (…) di espungere dal conteggio gli importi addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto e le altre spese non espressamente pattuite».
Al riguardo, va detto che il CTU ha mostrato di aver tenuto conto del carattere indebito degli addebiti a titolo di CMS, come dallo stesso illustrato laddove ha chiarito che «si è ritenuto necessario procedere alla determinazione degli importi indebitamente addebitati per il periodo
1990 – 1998 sul c/c n. 23048178., attraverso il seguente ordine di operazioni, a partire dal saldo contabile del rapporto come attestato dal primo estratto conto del 1990: a)
Determinazione del “saldo rettificato” mediante espunzione degli importi addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto e le altre spese non espressamente pattuite nonché in particolare degli interessi passivi addebitati e degli interessi attivi accreditati;
b) Individuazione
pagina 21 di 25 delle rimesse in tutto o in parte solutorie (secondo la definizione di cui alla sentenza Cass.
SS.UU. 24418/2010) sul saldo rettificato, ai fini della prescrizione del diritto alla restituzione degli importi;
c) calcolo degli interessi passivi al saggio legale ex art. 1284 c.c., in luogo del diverso tasso di interesse in concreto applicato dalla banca, sino al momento della pattuizione di specifici tassi di interesse (che non ricorre nel periodo 1990-1998); d) calcolo degli interessi attivi al saggio legale ex art. 1284 c.c.».
Non a caso, il CTU ha concluso affermando che, in relazione al periodo 1990 - 1998 «- la banca ha addebitato a l'importo di euro Controparte_1
71.837,50 a titolo interessi, c.m.s. e spese, - tali addebiti, quanto ad euro 51.348,09, risultano prescritti in ragione di rimesse solutorie individuate dallo scrivente CTU, - gli importi risultati indebitamente addebitati e non prescritti ammontano ad euro 20.489,40, (pari ad euro
71.837,50 meno euro 51.348,09)».
14) Con il terzo ed ultimo motivo d'appello incidentale, gli appellanti hanno censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che le condizioni contrattuali del mutuo non fossero usurarie e nella parte in cui avrebbe ritenuto errata la CTU con riferimento all'usurarietà del tasso di interesse. Nello specifico, gli appellanti incidentali hanno affermato che recenti interventi della Suprema Corte avrebbero sancito la fondatezza della tesi dell'inclusione degli interessi moratori come componente remunerativa nel computo del TEG.
Nel caso di specie, la nella sua stessa disposizione contrattuale, avrebbe computato CP_3
l'interesse di mora tenendo quale base imponibile gli interessi corrispettivi, non limitandosi a sostituire il tasso corrispettivo con quello di mora, bensì capitalizzandolo e inoltre, ai fini del calcolo del TEG, la giurisprudenza di merito avrebbe confermato che assume rilevanza, ai fini della disciplina antiusura e del superamento del tasso soglia, qualsiasi onere collegato alla erogazione del credito, includendovi il costo pattuito ai fini dell'estinzione anticipata del mutuo.
Gli appellanti incidentali hanno, quindi, affermato che «una pattuizione usuraria, per il solo fatto di essere stata stipulata ed a prescindere dalla sua applicazione, non può non essere censurata. Da quanto sopra ne consegue che, per effetto del combinato disposto dell'art. 644
c.p. e 1815, comma 2°, c.c., il mutuo va derubricato da oneroso a gratuito e va rimodulato con un diverso piano di ammortamento che tenga conto solo della residua sorte capitale, previa
pagina 22 di 25 compensazione degli interessi versati, anche sulla base degli ulteriori rapporti contrattuali dedotti nella presente controversia».
14.1) Tale doglianza è infondata.
In primo luogo, va chiarito che, nel giudizio di primo grado, il CTU ha ritenuto sia la determinatezza delle condizioni contrattuali sia l'insussistenza di una usurarietà del contratto di mutuo, avendo rilevato che «le pattuizioni contenute nel contratto di mutuo, brevemente riepilogate nell'analisi del rapporto, siano sufficienti a fornire al mutuatario un quadro completo del finanziamento»; che il TEG dallo stesso calcolato risultava essere pari al 3,45
%; che “il tasso soglia …alla data di sottoscrizione del contratto di mutuo risulta essere pari al
3,90 %”; che, pertanto, “il tasso corrispettivo originariamente pattuito, senza considerare gli oneri di estinzione anticipata, non supera il tasso soglia”.
Va, quindi, detto che è infondata la pretesa di far derivare l'usurarietà del mutuo in conseguenza di una sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori.
La giurisprudenza, sul punto, è costante nell'affermare che “in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (3 Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 14472/2022).
Quanto, poi, alla pretesa di inclusione nel calcolo di quanto contrattualmente previsto a titolo di commissione di estinzione anticipata, trattasi di pretesa infondata, potendosi richiamare la pronuncia della Cassazione Civile, Sez. III, n. 7352/2022, laddove ritiene che “proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà”. Ed infatti, “la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2- bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella”.
15) Per le considerazioni svolte, in parziale accoglimento dell'appello principale (quanto alla frammentarietà della documentazione prodotta dalla società con Controparte_1
pagina 23 di 25 conseguente verifica delle somme indebitamente addebitate per il solo periodo dal 1990 al
1998) ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale (quanto all'espunzione della CMS), con riferimento alla pretesa restitutoria azionata dalla cliente società Controparte_1 va condannata l'appellante a pagare all'appellata Parte_2 Controparte_1
la somma di euro 20.489,40 (in luogo della maggior somma di euro 150.906,76
[...]
accertata nella sentenza impugnata), oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo. con riferimento agli altri due rapporti intrattenuti con la banca: i) vanno condannati i due fideiussori sig.ri e a pagare, in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 alla cessionaria del credito in relazione al mutuo, l'importo di euro Parte_1
207.134,41, oltre interessi contrattuali di mora dal 27/6/2017 al saldo;
ii) vanno, poi, condannati i due fideiussori sig.ri e nonché la Controparte_1 Controparte_2
debitrice principale a pagare, in solido tra loro, alla cessionaria del Controparte_1 credito in relazione al finanziamento su anticipo fattura, l'importo di euro Parte_1
40.008,00, oltre interessi contrattuali di mora dall'11/5/2017 al saldo.
16) Quanto alle spese del giudizio, avuto riguardo alla parziale riforma della sentenza impugnata ed dell'esito complessivo della lite, ricorrono i presupposti per disporre un criterio di parziale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, sì da doversi porre a carico delle parti appellate la quota di 4/5 delle spese di lite delle parti appellanti, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste in pari misura a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento dell'appello principale nonché dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n. 662/2021 del Tribunale di Como, così dispone:
pagina 24 di 25 1) condanna l'appellante a pagare all'appellata Parte_2 [...]
la somma di euro 20.489,40 (in luogo della maggior Controparte_1
somma di euro 150.906,76 accertata nella sentenza impugnata), oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2) condanna gli appellati e a pagare, in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, alla cessionaria del credito in relazione al mutuo, l'importo di euro Parte_1
207.134,41, oltre interessi contrattuali di mora dal 27/6/2017 al saldo;
3) condanna gli appellati e nonché la debitrice Controparte_1 Controparte_2
principale a pagare, in solido tra loro, Controparte_1
alla cessionaria del credito in relazione al finanziamento su anticipo fattura, Parte_1
l'importo di euro 40.008,00, oltre interessi contrattuali di mora dall'11/5/2017 al saldo;
4) condanna gli appellati e nonché la debitrice Controparte_1 Controparte_2
principale a rifondere, in solido tra loro, Controparte_1
alle parti appellanti e la quota di 4/5 delle spese di Parte_2 Parte_1
lite da queste sostenute in entrambi i gradi di giudizio, liquidate, per tale quota:
A) quanto al primo grado, in complessivi euro 11.280,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge, dichiarando compensata la restante quota di 1/5;
B) quanto al presente grado di appello, in complessivi euro 10.930,00, di cui euro 932,00 per esborsi ed euro 10.000,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA
e C.P.A. come per legge, dichiarando compensata la restante quota di 1/5;
5) pone definitivamente le spese di CTU in pari misura a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Domenico Bonaretti
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