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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1752/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 11/02/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1752/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI MATTIA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUCARELLI NICOLA, COroparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 9 86100 CAMPOBASSO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di il Tribunale di Monza, in data 17 gennaio 2024, COroparte_1 emise decreto ingiuntivo n. 161/2024 nei confronti di per il Parte_1 pagamento della somma complessiva di € 35.979,65, oltre interessi e spese. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo ed eccepì, Parte_1 anzitutto, l'invalidità della clausola n. 6 della fideiussione rilasciata in data 4 febbraio 2005 a favore della NC a garanzia delle COroparte_2 obbligazioni assunte dalla società HOTEL CERVO s.r.l. per l'importo di €
100.000,00, in quanto viola le disposizioni del provvedimento del Garante NC
d'AL n. 55 del 2 maggio 2005, riproponendo pedissequamente il testo dell'art. 6 della clausola ABI censurata. Eccepì, inoltre, la decadenza della NC ex art. 1957 cod. civ., dal momento che la clausola di deroga alla disposizione codicistica viene meno in ragione della predetta nullità e la società CP_1 non aveva, nel termine di sei mesi, azionato le proprie pretese nei suoi
[...] confronti, quale fideiussore solidale della Società debitrice, incorrendo nella decadenza prevista dalla norma. Osservò che Hotel Cervo s.r.l. era stata, in ogni caso, dichiarata fallita dal Tribunale di Milano, con sentenza n. 39/2013 del 17 gennaio 2013, per cui, in caso di fallimento del debitore principale, il debito garantito da fideiussione che non sia ancora scaduto deve intendersi tale, ai sensi dell'art. 55, comma 2, L. F., alla data di dichiarazione del fallimento e da tale data inizia a decorrere il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma 1, cod. civ. per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore. Nella specie, non risulta che la società
[...] si fosse insinuata al passivo del fallimento di Hotel Cervo s.r.l. e la CP_1 procedura concorsuale era stata dichiarata chiusa in data 14 marzo 2014, mentre il ricorso monitorio era stato iscritto a ruolo in data 20 dicembre 2023, cosicché il primo atto utile di tutela giurisdizionale del proprio diritto di credito era stato proposto da ben oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 COroparte_1 cod. civ., con conseguente decadenza dall'azione nei confronti del fideiussore.
rappresentata da si costituì in COroparte_1 COroparte_3 giudizio ed evidenziò che si era costituito, con contratto Parte_1 sottoscritto in data 4.02.2005 (doc. 8 del fascicolo monitorio) fideiussore solidale,
a favore del Banco Popolare di Milano, nell'interesse di Hotel Cervo s.r.l., fino all'importo di euro 100.000,00, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti nei confronti della predetta NC, in dipendenza del rapporto scaturente dal finanziamento chirografario di € 100.000,00 della durata di iniziali 59 mesi rimborsabili in n. 59 rate mensili di pari importo, erogato il
04.02.2005 con accredito sul conto corrente n. 13290. Affermò, quindi, trattarsi di contratto di fideiussione specifica che, peraltro, non prevedeva alcun oggettivo richiamo alla deliberazione dell'ABI di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus, né risultava che tale deliberazione avesse vincolato la
NC al rispetto dello schema ABI nella contrattazione con terzi. Invocò, in ogni caso, l'inapplicabilità del provvedimento della NC d'AL n.55 del 2 maggio 2005 alle fideiussioni specifiche ed evidenziò di essersi, comunque, attivata entro pagina 2 di 5 il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 cod. civ. contro il debitore principale, CO avendo presentato istanza di ammissione al passivo fallimentare della
Società debitrice principale, ex art. 99 L.F., in data 20.03.2013. Inoltre, sostenne che la garanzia, essendo del tipo “a prima richiesta”, comporta che il garante sia tenuto al pagamento dell'obbligazione quando questo gli viene intimato dal creditore, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale.
Su concorde richiesta delle parti, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione in data 6 febbraio 2025, in modalità di trattazione scritta, a norma dell'art. 189 cod. proc. civ..
***
Parte opponente insiste per la dichiarazione di nullità della fideiussione in quanto sarebbe stata redatta su modulo uniforme ABI che contiene le clausole vietate oggetto di censura da parte della NC d'AL, per contrarietà all'art. 2 della L.
287/1990 (c.d. Legge antitrust), con Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
Tuttavia, va rilevato, in primo luogo, che la garanzia è costituita da una fideiussione specifica, non già omnibus, cosicché non rientra nella fattispecie esaminata dal suddetto provvedimento della NC d'AL. Il provvedimento della NC d'AL non è, dunque, applicabile al rapporto di garanzia in esame, per cui non vige la presunzione che questa fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata, restando l'onere probatorio specifico a carico della parte che lo eccepisce (cfr. da ultimo, Cass. n. 30383 del 25 novembre 2024).
Infatti, per quanto la fideiussione sia stata rilasciata nel febbraio 2005 e, pertanto,
è coeva alla pronuncia della NC d'AL con il provvedimento n. 55/2005 che ha censurato il modello ABI, vietandone l'applicazione in modo uniforme, tuttavia l'opponente non ha dedotto, né dimostrato la sussistenza di una condotta anticoncorrenziale assunta dagli istituti di credito associati anche riguardo ai moduli negoziali impiegati per le fideiussioni specifiche.
Infatti, il mero riscontro testuale dell'esistenza nel modulo negoziale delle clausole censurate non è idoneo a determinare, di per sé, la nullità della fideiussione, dal momento che l'allegazione della nullità per contrasto con la normativa antitrust presuppone la dimostrazione che la NC abbia adottato una condotta anticoncorrenziale, che può avere contenuto diverso a seconda del modulo contrattuale adottato, del tipo di garanzia, dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione e degli altri modelli in uso.
Il principio affermato dalla Suprema Corte è il seguente:
“In tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della L. 287 del 1990, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscono l'applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte”… comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato … a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che pagina 3 di 5 costituiscano realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”.
Per quanto si possa riconoscere che le clausole sopra richiamate contenute nel modello ABI siano idonee ad incidere anche pesantemente sulla posizione del garante, dal momento che con esse l'istituto di credito si assicura la stabilità della garanzia a prescindere dalla carenza dell'obbligazione principale, la riattivazione della garanzia a seguito del risorgere del credito (per esempio in caso di revoca del pagamento) e l'integrità dei diritti derivanti alla banca dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore principale entro i termini previsti dall'articolo del codice derogato, tuttavia la violazione della normativa anticoncorrenziale rappresenta un fatto ulteriore e distinto rispetto al contenuto delle singole clausole, che coinvolge l'accordo interbancario in forza del quale è stato ratificato l'impiego di un modulo di contratto di fideiussione da parte di tutti gli istituti di credito associati aderenti.
Ne deriva che la nullità “a cascata” incide sulle fideiussioni concluse mediante l'impiego dei suddetti moduli incriminati perché frutto di un accordo di cartello, ma non riguarda il contenuto delle singole clausole, che ben possono essere contenute e validamente pattuite, singolarmente o anche nella loro combinazione, in quanto relative a norme derogabili, in un contratto di fideiussione autonomamente predisposto dalla singola banca.
Si consideri che la NC d'AL ha ritenuto lesivi della concorrenza gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) non come tali, bensì in quanto
“contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. La specifica condotta illecita anticoncorrenziale eventualmente adottata dalla
NC, dunque, avrebbe dovuto essere dedotta, circostanziata e provata in termini.
Competeva, dunque, al garante fideiussore di allegare e fornire la dimostrazione in concreto della presunta indistinta esecuzione della condotta anticoncorrenziale: siffatto onere di allegazione e prova non è stato assolto nella specie, dal momento che ha prodotto solo modelli di fideiussione Parte_1 omnibus di banche concorrenti, ma nessun modulo di fideiussione specifica.
Il contratto di fideiussione specifica contempla, peraltro, la deroga totale al disposto dell'articolo 1957 cod. civ., deroga pattizia pienamente legittima (art. 5). La disposizione di cui all'art. 1957 cod. civ., dunque, non trova applicazione quando, come nella fattispecie, sia stato espressamente convenuto che la fideiussione si estingue solo con l'estinzione dell'obbligazione principale. In proposito, la Suprema Corte reputa che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può essere convenzionalmente esclusa anche per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto pagina 4 di 5 l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (da ultimo, Cass. n. 28943 del
04/12/2017).
La decadenza non opera, in particolare, ove le parti abbiano previsto che la fideiussione si estingua solo all'estinguersi del debito garantito (Cass. n. 8839 del 13/04/2007).
Estinzione dell'obbligazione principale che, nella specie, non si è, pacificamente, verificata, stante l'intervenuto fallimento della Società garantita e la rapida chiusura della procedura, nell'ambito della quale non risulta essere stato soddisfatto il credito ingiunto.
Ne consegue la piena efficacia della garanzia rilasciata da Parte_1
Pertanto, il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 161/2024 emesso in data 17 gennaio 2024 dal Tribunale di Monza, dichiarandone l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.;
2) condanna a rimborsare a le spese di lite Parte_1 COroparte_1 che liquida complessivamente in Euro 6.700,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3) con sentenza esecutiva.
Monza, 11 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 11/02/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1752/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI MATTIA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUCARELLI NICOLA, COroparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 9 86100 CAMPOBASSO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di il Tribunale di Monza, in data 17 gennaio 2024, COroparte_1 emise decreto ingiuntivo n. 161/2024 nei confronti di per il Parte_1 pagamento della somma complessiva di € 35.979,65, oltre interessi e spese. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo ed eccepì, Parte_1 anzitutto, l'invalidità della clausola n. 6 della fideiussione rilasciata in data 4 febbraio 2005 a favore della NC a garanzia delle COroparte_2 obbligazioni assunte dalla società HOTEL CERVO s.r.l. per l'importo di €
100.000,00, in quanto viola le disposizioni del provvedimento del Garante NC
d'AL n. 55 del 2 maggio 2005, riproponendo pedissequamente il testo dell'art. 6 della clausola ABI censurata. Eccepì, inoltre, la decadenza della NC ex art. 1957 cod. civ., dal momento che la clausola di deroga alla disposizione codicistica viene meno in ragione della predetta nullità e la società CP_1 non aveva, nel termine di sei mesi, azionato le proprie pretese nei suoi
[...] confronti, quale fideiussore solidale della Società debitrice, incorrendo nella decadenza prevista dalla norma. Osservò che Hotel Cervo s.r.l. era stata, in ogni caso, dichiarata fallita dal Tribunale di Milano, con sentenza n. 39/2013 del 17 gennaio 2013, per cui, in caso di fallimento del debitore principale, il debito garantito da fideiussione che non sia ancora scaduto deve intendersi tale, ai sensi dell'art. 55, comma 2, L. F., alla data di dichiarazione del fallimento e da tale data inizia a decorrere il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma 1, cod. civ. per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore. Nella specie, non risulta che la società
[...] si fosse insinuata al passivo del fallimento di Hotel Cervo s.r.l. e la CP_1 procedura concorsuale era stata dichiarata chiusa in data 14 marzo 2014, mentre il ricorso monitorio era stato iscritto a ruolo in data 20 dicembre 2023, cosicché il primo atto utile di tutela giurisdizionale del proprio diritto di credito era stato proposto da ben oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 COroparte_1 cod. civ., con conseguente decadenza dall'azione nei confronti del fideiussore.
rappresentata da si costituì in COroparte_1 COroparte_3 giudizio ed evidenziò che si era costituito, con contratto Parte_1 sottoscritto in data 4.02.2005 (doc. 8 del fascicolo monitorio) fideiussore solidale,
a favore del Banco Popolare di Milano, nell'interesse di Hotel Cervo s.r.l., fino all'importo di euro 100.000,00, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti nei confronti della predetta NC, in dipendenza del rapporto scaturente dal finanziamento chirografario di € 100.000,00 della durata di iniziali 59 mesi rimborsabili in n. 59 rate mensili di pari importo, erogato il
04.02.2005 con accredito sul conto corrente n. 13290. Affermò, quindi, trattarsi di contratto di fideiussione specifica che, peraltro, non prevedeva alcun oggettivo richiamo alla deliberazione dell'ABI di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus, né risultava che tale deliberazione avesse vincolato la
NC al rispetto dello schema ABI nella contrattazione con terzi. Invocò, in ogni caso, l'inapplicabilità del provvedimento della NC d'AL n.55 del 2 maggio 2005 alle fideiussioni specifiche ed evidenziò di essersi, comunque, attivata entro pagina 2 di 5 il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 cod. civ. contro il debitore principale, CO avendo presentato istanza di ammissione al passivo fallimentare della
Società debitrice principale, ex art. 99 L.F., in data 20.03.2013. Inoltre, sostenne che la garanzia, essendo del tipo “a prima richiesta”, comporta che il garante sia tenuto al pagamento dell'obbligazione quando questo gli viene intimato dal creditore, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale.
Su concorde richiesta delle parti, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione in data 6 febbraio 2025, in modalità di trattazione scritta, a norma dell'art. 189 cod. proc. civ..
***
Parte opponente insiste per la dichiarazione di nullità della fideiussione in quanto sarebbe stata redatta su modulo uniforme ABI che contiene le clausole vietate oggetto di censura da parte della NC d'AL, per contrarietà all'art. 2 della L.
287/1990 (c.d. Legge antitrust), con Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
Tuttavia, va rilevato, in primo luogo, che la garanzia è costituita da una fideiussione specifica, non già omnibus, cosicché non rientra nella fattispecie esaminata dal suddetto provvedimento della NC d'AL. Il provvedimento della NC d'AL non è, dunque, applicabile al rapporto di garanzia in esame, per cui non vige la presunzione che questa fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata, restando l'onere probatorio specifico a carico della parte che lo eccepisce (cfr. da ultimo, Cass. n. 30383 del 25 novembre 2024).
Infatti, per quanto la fideiussione sia stata rilasciata nel febbraio 2005 e, pertanto,
è coeva alla pronuncia della NC d'AL con il provvedimento n. 55/2005 che ha censurato il modello ABI, vietandone l'applicazione in modo uniforme, tuttavia l'opponente non ha dedotto, né dimostrato la sussistenza di una condotta anticoncorrenziale assunta dagli istituti di credito associati anche riguardo ai moduli negoziali impiegati per le fideiussioni specifiche.
Infatti, il mero riscontro testuale dell'esistenza nel modulo negoziale delle clausole censurate non è idoneo a determinare, di per sé, la nullità della fideiussione, dal momento che l'allegazione della nullità per contrasto con la normativa antitrust presuppone la dimostrazione che la NC abbia adottato una condotta anticoncorrenziale, che può avere contenuto diverso a seconda del modulo contrattuale adottato, del tipo di garanzia, dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione e degli altri modelli in uso.
Il principio affermato dalla Suprema Corte è il seguente:
“In tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della L. 287 del 1990, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscono l'applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte”… comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato … a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che pagina 3 di 5 costituiscano realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”.
Per quanto si possa riconoscere che le clausole sopra richiamate contenute nel modello ABI siano idonee ad incidere anche pesantemente sulla posizione del garante, dal momento che con esse l'istituto di credito si assicura la stabilità della garanzia a prescindere dalla carenza dell'obbligazione principale, la riattivazione della garanzia a seguito del risorgere del credito (per esempio in caso di revoca del pagamento) e l'integrità dei diritti derivanti alla banca dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore principale entro i termini previsti dall'articolo del codice derogato, tuttavia la violazione della normativa anticoncorrenziale rappresenta un fatto ulteriore e distinto rispetto al contenuto delle singole clausole, che coinvolge l'accordo interbancario in forza del quale è stato ratificato l'impiego di un modulo di contratto di fideiussione da parte di tutti gli istituti di credito associati aderenti.
Ne deriva che la nullità “a cascata” incide sulle fideiussioni concluse mediante l'impiego dei suddetti moduli incriminati perché frutto di un accordo di cartello, ma non riguarda il contenuto delle singole clausole, che ben possono essere contenute e validamente pattuite, singolarmente o anche nella loro combinazione, in quanto relative a norme derogabili, in un contratto di fideiussione autonomamente predisposto dalla singola banca.
Si consideri che la NC d'AL ha ritenuto lesivi della concorrenza gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) non come tali, bensì in quanto
“contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. La specifica condotta illecita anticoncorrenziale eventualmente adottata dalla
NC, dunque, avrebbe dovuto essere dedotta, circostanziata e provata in termini.
Competeva, dunque, al garante fideiussore di allegare e fornire la dimostrazione in concreto della presunta indistinta esecuzione della condotta anticoncorrenziale: siffatto onere di allegazione e prova non è stato assolto nella specie, dal momento che ha prodotto solo modelli di fideiussione Parte_1 omnibus di banche concorrenti, ma nessun modulo di fideiussione specifica.
Il contratto di fideiussione specifica contempla, peraltro, la deroga totale al disposto dell'articolo 1957 cod. civ., deroga pattizia pienamente legittima (art. 5). La disposizione di cui all'art. 1957 cod. civ., dunque, non trova applicazione quando, come nella fattispecie, sia stato espressamente convenuto che la fideiussione si estingue solo con l'estinzione dell'obbligazione principale. In proposito, la Suprema Corte reputa che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può essere convenzionalmente esclusa anche per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto pagina 4 di 5 l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (da ultimo, Cass. n. 28943 del
04/12/2017).
La decadenza non opera, in particolare, ove le parti abbiano previsto che la fideiussione si estingua solo all'estinguersi del debito garantito (Cass. n. 8839 del 13/04/2007).
Estinzione dell'obbligazione principale che, nella specie, non si è, pacificamente, verificata, stante l'intervenuto fallimento della Società garantita e la rapida chiusura della procedura, nell'ambito della quale non risulta essere stato soddisfatto il credito ingiunto.
Ne consegue la piena efficacia della garanzia rilasciata da Parte_1
Pertanto, il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 161/2024 emesso in data 17 gennaio 2024 dal Tribunale di Monza, dichiarandone l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.;
2) condanna a rimborsare a le spese di lite Parte_1 COroparte_1 che liquida complessivamente in Euro 6.700,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3) con sentenza esecutiva.
Monza, 11 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
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