Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3726 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Ivana Sassi Giudice Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n° 18139/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione senza i termini di legge all'udienza del 4.3.2025, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Barbara Abazia RICORRENTE E
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv.Angelica Pianese e dall'avv. Rossella Cibelli, giusta procura in atti RESISTENTE
NONCHE' IL PM-AFFARI CIVILI
INTERVENTORE NECESSARIO
Conclusioni: all'udienza del 4.3.2025 la causa è stata riservata in decisione sugli accordi dei coniugi presenti che hanno confermato i patti sottoscritti, senza termini ai quali i procuratori hanno rinunciato. Il Pm ha espresso parere favorevole in data 17.3.2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 28.8.2024, la sign. – premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sign. in data 15.6.2023 dal quale Controparte_1 Per_ era nato il [...] – esponeva: La relazione tra i sigg.ri e ha avuto inizio nell'anno 2020 durante Pt_1 CP_1
l'emergenza Covid poichè la ricorrente, infermiera professionale, aveva conosciuto il padre del medico del 118 presso l'Ospedale di Ischia. Il sig. CP_1
, invece, era conducente delle ambulanze presso l'Ospedale Controparte_1
Antonio Cardarelli di Napoli, ma fin da subito si è però presentato in maniera
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diversa, sostenendo che il lavoro come conducente fosse solo una copertura del suo vero ruolo di ispettore del MEF. Egli diceva di guadagnare fino a 6.000,00 euro al mese, di tenere sotto controllo i dipendenti del Cardarelli, di avere potere decisionale sui posti letto da assegnare nell'emergenza Covid e di essere alle dirette dipendenze di un illustre magistrato il dott. . Tutti i suoi Controparte_2 racconti erano sostenuti da telefonate e messaggi con presunti funzionari del Ministero che gli impartivano ordini o direttive costringendolo a improvvise assenze, che alimentavano l'aura di mistero che lo avvolgeva, affascinando sempre di più la giovane fidanzata, ignara che si trattasse di pure invenzioni. Alla nascita del figlio si trasferiva presso Persona_2
l'abitazione della ricorrente che viveva e tuttora vive, con i propri genitori e fratelli. (…) La sig.ra era titolare di un conto corrente sul quale versava i risparmi da destinare Pt_1 al futuro del figlio e il possedeva il bancomat ad esso collegato;
in teoria CP_1 avrebbero dovuto versare entrambi i genitori nella pratica confluiva solo danaro della ricorrente. Da fine anno 2023 fino al momento in cui la moglie ha scoperto la realtà amara di cui a breve si dirà, il ha prosciugato il suddetto conto, CP_1 Per_ privando il figlio del danaro accantonato dalla madre, ben 13.000,00 euro. Al fine di nutrire la sua falsa identità il ha raggirato non solo la moglie CP_1 ma anche i suoi familiari, spingendo, con false promesse di incarichi ministeriali, il fratello di lei , a lasciare il lavoro di ingegnere a Milano con una Pt_2 retribuzione di 2600,00 euro al mese. Solo grazie alla sua tenacia la ricorrente, una volta scoperti gli inganni del marito, è riuscita ad ottenere l'incarico a cui aveva rinunciato anche se la sede di lavoro è più disagiata di quella che avrebbe avuto a tempo debito. Oggi la sig.ra è infermiera a tempo indeterminato Pt_1 presso la Casa Circondariale di Fuorni (Sa).(…) Tuttavia, in occasione di una visita medica presso l'Ospedale Cardarelli, la ricorrente, attraverso una zia impiegata presso lo stesso presidio, ha chiesto informazioni sul marito. Il mondo dorato nel quale in qualche maniera ella aveva creduto di vivere, giustificando le mancanze del marito con la necessità di riservatezza del ruolo da lui svolto, si è frantumato sotto i suoi occhi, lasciandola annichilita dal dolore e dalla frustrazione di non aver capito prima. (…) Quanto al rapporto con il figlio va anche detto – per amore di verità - che il non si è strappato i capelli e alle CP_1 Per_ richieste della moglie di fargli incontrare sotto l'occhio vigile di persone di fiducia, ha aderito, incontrandolo il minimo indispensabile, una volta in settimana e una volta, se capita, il sabato o domenica per un'ora al massimo.
Ha chiesto prevedere: la separazione con addebito al marito;
l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, stante i comportamenti pregiudizievoli posti in essere dal padre e l'evidente necessità di accertare lo stato psicologico dello stesso, escludendo che sia affetto da patologie, con residenza privilegiata presso la stessa nella casa ove risiede con i propri genitori sita in Napoli alla via Guglielmo Gasparrini n. 7 con facoltà per il padre di vedere il minore due pomeriggi a settimana in orari da concordare in base alle esigenze del bambino e
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ai turni di lavoro della madre alla presenza di terzi di fiducia della stessa, e un giorno per due week end alterni sabato o domenica, in orari da concordare e senza pernottamento;
- l'obbligo a carico del sig. di corrispondere alla CP_1 moglie, quale contributo al mantenimento del figlio, un assegno nella misura che il Tribunale vorrà determinare e che comunque non potrà essere inferiore ad Euro 500,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e che dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al pagamento del 50% delle spese di istruzione sportive ludiche e sanitarie non coperte dal SSN per il figlio.
Si è costituito il sign. il quale ha dedotto: CP_1
(…) Il Sig. , parte convenuta nel presente procedimento, si Controparte_1 costituisce tardivamente per le seguenti motivazioni. Negli ultimi tempi, i coniugi hanno manifestato un riavvicinamento sia sul piano affettivo sia nella gestione familiare. In particolare: Frequentazione reciproca: Il Sig. CP_1 accompagna regolarmente la Sig.ra da Napoli a Salerno e la riprende al Pt_1 termine dell'orario lavorativo. Rapporto con il figlio minore: Il Sig. vede CP_1 costantemente il figlio, di anni 2, partecipando attivamente alla sua cura e al suo benessere. Sostegno economico: Il Sig. contribuisce in modo regolare e CP_1 puntuale alle spese necessarie sia per la moglie sia per il figlio minore. Tali circostanze evidenziano la volontà del convenuto di favorire la riappacificazione con la moglie, come verrà confermato dallo stesso in sede di udienza. In udienza, il Sig. esprimerà il proprio desiderio di una Controparte_1 ricomposizione familiare, ritenendo prioritario l'interesse superiore del figlio minore e il ripristino dell'unità familiare. Nella denegata ipotesi in cui la Sig.ra non intendesse accogliere tale proposta di riconciliazione, il convenuto Pt_1 dichiara fin d'ora la propria disponibilità a una gestione paritaria del figlio minore, proponendo il seguente schema organizzativo: Gestione del tempo con il minore: affidamento condiviso con pernottamento presso il padre nei fine settimana alternati, partecipando attivamente alla vita quotidiana del minore, grazie agli orari di lavoro flessibili del convenuto (turni di 6 ore in qualità di autista privato del Direttore dell'Ospedale Cardarelli di Napoli), con supporto nella gestione del minore da parte della nonna paterna. Residenza adeguata: il Sig. domicilia in un appartamento sito in Napoli alla Piazza Carlo Terzo CP_1
n. 42, dotato di tutti i comfort necessari per ospitare il figlio minore. Contributo economico: lo stipendio medio del convenuto ammonta a € 1.600,00 mensili, da cui devono essere detratti € 750,00 per il canone di locazione e € 250,00 per un finanziamento. Il Sig. si dichiara disponibile a versare la somma di € CP_1
200,00 mensili per il mantenimento del figlio minore, dividere al 50% l'assegno unico familiare e le spese straordinarie. Ha chiesto: Dichiarare l'improcedibilità del ricorso per separazione giudiziale, considerato il riavvicinamento dei coniugi e la disponibilità manifestata dal convenuto alla riconciliazione. In subordine, nella denegata ipotesi in cui non si pervenisse a una riappacificazione, disporre: L'affidamento condiviso del figlio
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minore. La regolamentazione dei tempi di permanenza del minore presso il padre secondo quanto proposto. La determinazione del contributo economico del convenuto nei termini indicati.
All'udienza del 14.3.2025, - successiva alla prima udienza del 7.1.2025 alla quale i procuratori delle parti avevano chiesto rinvio per la pendenza delle trattative in corso - le parti hanno raggiunto i seguenti accordi:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente come di fatto già vivono con l'obbligo reciproco di comunicarsi eventuali variazioni dei rispettivi domicili e/o residenze;
Per_
2. Affidare il minore, ad entrambi i genitori secondo le diposizioni dell'affido condiviso con residenza privilegiata presso la madre.
3. Stabilire il diritto/dovere del padre a tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana, a seconda delle esigenze lavorative dei genitori che si accorderanno con un preavviso di almeno 48 ore, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 con possibilità di pernotto a partire dai 4 anni. Sempre a partire dal compimento del quarto Per_ anno di età, il piccolo starà con il padre nei weekend alternati dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, con una gradualità che consenta al bambino, finora vissuto esclusivamente con la madre, di abituarsi al distacco per non subire cambiamenti traumatici improvvisi. Sono fatti salvi diversi accordi da concordare tra le parti, sempre tenuto conto del superiore interesse del minore. Le vacanze natalizie vanno divise in due periodi: dal 23 dicembre al Per_ 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio e saranno trascorse dal piccolo ad anni alterni presso ciascun genitore con pernottamento presso il padre sempre dai 4 anni. Le vacanze pasquali - coincidenti con la chiusura delle scuole
- saranno trascorse per metà con il padre e per metà con la madre, che si accorderanno tra loro. Sempre a partire dai 4 anni di età del minore le vacanze estive saranno trascorse con il padre per 15 giorni anche non consecutivi a luglio o ad agosto, da comunicarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
4. Porre a carico del sig. un assegno mensile in favore del Controparte_1 Per_ minore pari ad e 400,00 da corrispondersi alla Sig.ra entro il Parte_1
15 del mese a mezzo bonifico bancario con aggiornamento Istat annuale.
5. Disporre che le spese straordinarie per il figlio minore siano divise a metà tra i coniugi come da Protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Per_
6. Disporre che l'assegno unico in favore del minore venga suddiviso, come per legge, al 50% tra i coniugi.
7. I coniugi si rilasciano reciproco, espresso consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e per la carta d'identità valida per l'espatrio dell'altro coniuge e del figlio minore, secondo le normative in materia, impegnandosi a rendere tale consenso anche personalmente, presso i competenti uffici, ove occorra.
Orbene, il Tribunale – preso atto della rinuncia alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente nei confronti del marito – ritiene che la domanda di separazione giudiziale sia fondata e meriti, pertanto, accoglimento. Le risultanze
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processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc.
Atteso, inoltre, che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse del minore - li pone a base della presente decisione e li recepisce. Per_ Non è stato ritenuto necessario ascoltare in ragione della tenera età dello stesso, nonché alla luce degli accordi raggiunti dalle parti. Tenuto conto della natura della causa e dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
a) pronuncia ai sensi del primo comma dell'art. 151 cod. civ. la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
b) recepisce gli accordi raggiunti e sottoscritti dalle parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - (atto n. 38, Parte I s. sez. I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023); d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21.3.2025
Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa I. Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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