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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/07/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. N° 20069/2020
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
All'udienza del 10/07/2025, innanzi al Giudice, Got Francesco Montera, sono comparsi: avv. Di Pasquale per parte opponente che insiste in tutto quanto ampiamente formulato ed esposto nei propri atti e chiede l'accoglimento delle proprie richieste con vittoria di spese e compensi anche applicando il principio di soccombenza virtuale.
Il Giudice
discussa la causa, si ritira in Camera di Consiglio, conclusa la quale da lettura in udienza del dispositivo di sentenza e deposita contestuale motivazione di cui il presente fa parte integrante e di seguito integralmente riportata.
Il Giudice Got Francesco Montera
(firma digitale)
Pag. 1 a 6 Proc. N° 20069/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale motivazione della decisione, la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. R. G. n 20069/2020 promossa da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.06.1958, e residente presso il Comune di Lipari, isola di Filicudi,
[...]
, elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., via Risorgimento n. 39 CP_1 presso lo studio dell'avv. Gaetana Di Pasquale (pec:
, giusta procura in atti. Email_1
- attore OPPONENTE- CONTRO
C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Mazzone, con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata giusta Email_2 procura in atti.
- convenuto OPPOSTO –
Oggetto del procedimento: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Pag. 2 a 6 Proc. N° 20069/2020
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI Il procuratore presente, precisate le conclusioni nel corso della odierna udienza, discute la causa illustrando brevemente le conclusioni così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi IL GIUDICE
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
Per i seguenti motivi
Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato in data 19.10.2020, evocava in giudizio proponendo Parte_1 Controparte_2 opposizione avverso il precetto del 05.10.2020, con il quale gli era intimato di immetterlo nel compossesso “per consentire allo stesso un comune uso e godimento nei termini e secondo la suddetta quota di due terzi dell'unità immobiliare consistente in cucina, due camere, WC esterno, terrazza e piccola porzione di giardino e piano terra e comunicante magazzino a piano terra e piano primo;
rappresentato in catasto al foglio 5\5 particella 774, z.c.5, catg. A\4 di classe unica, di vani 6,5, superficie catastale totale di mq 157 escluse arre scoperte mq. 147, Via Zucco Grande Filicudi. PT1, r.c. euro 604,25, precedentemente identificata con la particella 586”, entro e non oltre dieci giorni dalla notifica dell'atto di precetto, ciò in forza della statuizione della sentenza della Corte di Appello di Messina recante il n. 873/19, resa nel giudizio recante il n. 627/2018”. L'odierno attore chiedeva, pertanto, al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)= Riconoscere e dichiarare ammissibile la presente azione ex. art. 615 c.p.c. I° comma e per l'effetto dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto opposto per quanto detto e quant'latro il corso di causa dirà; 2)= Riconoscere e dichiarare l'inesistenza del titolo azionato in ragione dei motivi dedotti in narrativa e quant'altro in corso di causa si dirà; 3) = Conseguentemente dichiararsi l'inefficacia del precetto notificato in data 19.10.2020 (...) 5) = Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre il 15% , iva e
Pag. 3 a 6 Proc. N° 20069/2020
cassa.”. Con comparsa del 09.01.2022, si costituiva in giudizio il Sig, Controparte_2 deducendo di aver rinunciato all'opposto precetto e chiedendo accertarsi e dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Radicatosi ritualmente il contraddittorio, era fissata la prima udienza per la data del 17.05.2021 poi rinviata d'ufficio al 13.01.2022 alla quale era disposto il rinvio al 21.02.2022 facendo salvi i diritti di udienza. Quindi, a detta ultima udienza, con note scritte, il procuratore di parte opponente chiedeva “vista la costituzione in giudizio del e rilevato che lo CP_2 stesso ha richiesto la cessazione della materia del contendere (...) previa la precisazione delle conclusioni chiede assegnarsi la causa a sentenza con il favore delle spese legali in ragione del principio della soccombenza virtuale e tenuto conto delle spese vive sostenute per l'accesso a questo giudizio”. Era poi fissata la udienza del 9.11.2023 per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281 sexies cpc, adempimento poi rimesso alla udienza odierna, dopo altri rinvii anche per assenza delle parti.
= = = = = = = Si osserva che la parte opposta ha chiesto, con le note scritte da ultimo depositate, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese legali avendo rinunziato all'atto di precetto opposto per come dichiarato sin dalla comparsa di costituzione in giudizio del 9.01.2022. A tale presa di posizione dell'opposto, parte opponente nelle note scritte datate 30.09.2024 ha chiesto che “… previa precisazione delle conclusioni, assegnarsi la causa a sentenza con il favore delle spese legali in ragione del principio della soccombenza virtuale tenuto conto delle spese vive sostenute per l'accesso a questo giudizio” ciò “...in ragione della richiesta da parte del della cessazione CP_2 della materia del contendere conseguentemente, ritenendo fondata l'opposizione al precetto coi vizi ivi denunciati”. Ne consegue che, essendosi concretizzata la perdita di interesse delle parti al presente giudizio per sopravvenuta rinunzia all'atto di precetto opposto, non può che prendersi atto del venir meno dell'interesse alla pronuncia sulla domanda attorea cui deriva la dichiarazione di cessazione della materia del
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contendere. Quindi, tale perdita, come fatto oggettivo incidente sull'interesse alla definizione del giudizio, è rilevata e dichiarata – in alcuni casi anche d'ufficio
- sussistendone i presupposti poiché, per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice del merito deve dichiarare cessata la materia del contendere
“… una volta venuto a conoscenza di fatti obiettivi posteriori alla domanda giudiziale, riconosciuti e non contestati dalle parti, dai quali deriva l'eliminazione del contrasto tra le stesse, ed il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale” (Cass. civ. sez. VI del 20 marzo 2019 n. 7871; ed ancora Cass., civ. sez. III, del 31 agosto 2015, n. 17312). Riguardo le spese. Sussistono ragioni di contrasto tra le parti quindi, non ci si può esimere da una pronuncia sulle spese di lite, in ossequio al criterio della soccombenza virtuale. Vi è da osservare come sia emerso, con sufficiente chiarezza, che parte opposta, senza motivazione alcuna, abbia da subito rinunziato “…all'atto di precetto notificato al sig. in data 19.10.2020.” chiedendo, per l'effetto, Parte_1 che fosse dichiarata “…cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese legali”. Ma tale rinuncia è da ritenersi, innanzitutto tardiva se si pensa che l'opposto l'ha formulata solo all'atto di costituzione in giudizio peraltro avvenuta non tempestivamente poiché oltre il termine di legge ed appena quattro giorni prima della udienza fissata a seguito del rinvio d'ufficio di quella originariamente disposta, ai sensi dell'art. 168 bis, comma 5 c.p.c. per il 17.05.2021. Ma non solo. Non avere motivato la stessa, sottintende che parte opposta abbia condiviso i motivi della opposizione. Tale considerazione, unitamente alla tempistica della rinunzia sopra riportata, incide sulla statuizione riguardo le spese. Ed infatti, grava su chi ha reso necessario il Giudizio, proponendolo ingiustamente o resistendo indebitamente, sostenere i costi di giustizia (anche detto “principio di causalità”). In materia, inoltre, trova necessità di ingresso il principio enucleato dalla giurisprudenza di legittimità per cui: “Il Giudice che dichiara cessata la materia Pag. 5 a 6 Proc. N° 20069/2020
del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n. 24714 dell'11/08/2022). Pertanto, per tali motivi, si ritiene equo e conforme a giustizia porre le spese di giudizio a carico dell'opposto ed in favore dell'opponente, per come liquidate in dispositivo e determinate in applicazione del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D. M. n. 147 del 13/08/2022, sulla base dei valori minimi (tenuto conto della semplicità delle questioni trattate ed escludendo voce relativa alla fase istruttoria, non svolta per mancanza di istanze) dello scaglione di riferimento che si individua in quello fino a €. 1.100,00 sulla base della dichiarazione di valore in atti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, nella causa promossa come in narrativa ed iscritta al n. R. G. 20069/2020, così provvede:
1. DICHIARA cessata la materia del contendere;
2. CONDANNA al pagamento delle spese di giudizio Controparte_2
in favore di , liquidate secondo i criteri Controparte_3
indicati in euro 232,00 per compensi professionali, oltre alle spese esenti per euro 75,00, spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Barcellona P. G., all'esito della Camera del consiglio del
10.07.2025.
Il Giudice got Francesco Montera
Pag. 6 a 6
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
All'udienza del 10/07/2025, innanzi al Giudice, Got Francesco Montera, sono comparsi: avv. Di Pasquale per parte opponente che insiste in tutto quanto ampiamente formulato ed esposto nei propri atti e chiede l'accoglimento delle proprie richieste con vittoria di spese e compensi anche applicando il principio di soccombenza virtuale.
Il Giudice
discussa la causa, si ritira in Camera di Consiglio, conclusa la quale da lettura in udienza del dispositivo di sentenza e deposita contestuale motivazione di cui il presente fa parte integrante e di seguito integralmente riportata.
Il Giudice Got Francesco Montera
(firma digitale)
Pag. 1 a 6 Proc. N° 20069/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale motivazione della decisione, la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. R. G. n 20069/2020 promossa da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.06.1958, e residente presso il Comune di Lipari, isola di Filicudi,
[...]
, elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., via Risorgimento n. 39 CP_1 presso lo studio dell'avv. Gaetana Di Pasquale (pec:
, giusta procura in atti. Email_1
- attore OPPONENTE- CONTRO
C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Mazzone, con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata giusta Email_2 procura in atti.
- convenuto OPPOSTO –
Oggetto del procedimento: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Pag. 2 a 6 Proc. N° 20069/2020
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI Il procuratore presente, precisate le conclusioni nel corso della odierna udienza, discute la causa illustrando brevemente le conclusioni così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi IL GIUDICE
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
Per i seguenti motivi
Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato in data 19.10.2020, evocava in giudizio proponendo Parte_1 Controparte_2 opposizione avverso il precetto del 05.10.2020, con il quale gli era intimato di immetterlo nel compossesso “per consentire allo stesso un comune uso e godimento nei termini e secondo la suddetta quota di due terzi dell'unità immobiliare consistente in cucina, due camere, WC esterno, terrazza e piccola porzione di giardino e piano terra e comunicante magazzino a piano terra e piano primo;
rappresentato in catasto al foglio 5\5 particella 774, z.c.5, catg. A\4 di classe unica, di vani 6,5, superficie catastale totale di mq 157 escluse arre scoperte mq. 147, Via Zucco Grande Filicudi. PT1, r.c. euro 604,25, precedentemente identificata con la particella 586”, entro e non oltre dieci giorni dalla notifica dell'atto di precetto, ciò in forza della statuizione della sentenza della Corte di Appello di Messina recante il n. 873/19, resa nel giudizio recante il n. 627/2018”. L'odierno attore chiedeva, pertanto, al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)= Riconoscere e dichiarare ammissibile la presente azione ex. art. 615 c.p.c. I° comma e per l'effetto dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto opposto per quanto detto e quant'latro il corso di causa dirà; 2)= Riconoscere e dichiarare l'inesistenza del titolo azionato in ragione dei motivi dedotti in narrativa e quant'altro in corso di causa si dirà; 3) = Conseguentemente dichiararsi l'inefficacia del precetto notificato in data 19.10.2020 (...) 5) = Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre il 15% , iva e
Pag. 3 a 6 Proc. N° 20069/2020
cassa.”. Con comparsa del 09.01.2022, si costituiva in giudizio il Sig, Controparte_2 deducendo di aver rinunciato all'opposto precetto e chiedendo accertarsi e dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Radicatosi ritualmente il contraddittorio, era fissata la prima udienza per la data del 17.05.2021 poi rinviata d'ufficio al 13.01.2022 alla quale era disposto il rinvio al 21.02.2022 facendo salvi i diritti di udienza. Quindi, a detta ultima udienza, con note scritte, il procuratore di parte opponente chiedeva “vista la costituzione in giudizio del e rilevato che lo CP_2 stesso ha richiesto la cessazione della materia del contendere (...) previa la precisazione delle conclusioni chiede assegnarsi la causa a sentenza con il favore delle spese legali in ragione del principio della soccombenza virtuale e tenuto conto delle spese vive sostenute per l'accesso a questo giudizio”. Era poi fissata la udienza del 9.11.2023 per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281 sexies cpc, adempimento poi rimesso alla udienza odierna, dopo altri rinvii anche per assenza delle parti.
= = = = = = = Si osserva che la parte opposta ha chiesto, con le note scritte da ultimo depositate, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese legali avendo rinunziato all'atto di precetto opposto per come dichiarato sin dalla comparsa di costituzione in giudizio del 9.01.2022. A tale presa di posizione dell'opposto, parte opponente nelle note scritte datate 30.09.2024 ha chiesto che “… previa precisazione delle conclusioni, assegnarsi la causa a sentenza con il favore delle spese legali in ragione del principio della soccombenza virtuale tenuto conto delle spese vive sostenute per l'accesso a questo giudizio” ciò “...in ragione della richiesta da parte del della cessazione CP_2 della materia del contendere conseguentemente, ritenendo fondata l'opposizione al precetto coi vizi ivi denunciati”. Ne consegue che, essendosi concretizzata la perdita di interesse delle parti al presente giudizio per sopravvenuta rinunzia all'atto di precetto opposto, non può che prendersi atto del venir meno dell'interesse alla pronuncia sulla domanda attorea cui deriva la dichiarazione di cessazione della materia del
Pag. 4 a 6 Proc. N° 20069/2020
contendere. Quindi, tale perdita, come fatto oggettivo incidente sull'interesse alla definizione del giudizio, è rilevata e dichiarata – in alcuni casi anche d'ufficio
- sussistendone i presupposti poiché, per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice del merito deve dichiarare cessata la materia del contendere
“… una volta venuto a conoscenza di fatti obiettivi posteriori alla domanda giudiziale, riconosciuti e non contestati dalle parti, dai quali deriva l'eliminazione del contrasto tra le stesse, ed il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale” (Cass. civ. sez. VI del 20 marzo 2019 n. 7871; ed ancora Cass., civ. sez. III, del 31 agosto 2015, n. 17312). Riguardo le spese. Sussistono ragioni di contrasto tra le parti quindi, non ci si può esimere da una pronuncia sulle spese di lite, in ossequio al criterio della soccombenza virtuale. Vi è da osservare come sia emerso, con sufficiente chiarezza, che parte opposta, senza motivazione alcuna, abbia da subito rinunziato “…all'atto di precetto notificato al sig. in data 19.10.2020.” chiedendo, per l'effetto, Parte_1 che fosse dichiarata “…cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese legali”. Ma tale rinuncia è da ritenersi, innanzitutto tardiva se si pensa che l'opposto l'ha formulata solo all'atto di costituzione in giudizio peraltro avvenuta non tempestivamente poiché oltre il termine di legge ed appena quattro giorni prima della udienza fissata a seguito del rinvio d'ufficio di quella originariamente disposta, ai sensi dell'art. 168 bis, comma 5 c.p.c. per il 17.05.2021. Ma non solo. Non avere motivato la stessa, sottintende che parte opposta abbia condiviso i motivi della opposizione. Tale considerazione, unitamente alla tempistica della rinunzia sopra riportata, incide sulla statuizione riguardo le spese. Ed infatti, grava su chi ha reso necessario il Giudizio, proponendolo ingiustamente o resistendo indebitamente, sostenere i costi di giustizia (anche detto “principio di causalità”). In materia, inoltre, trova necessità di ingresso il principio enucleato dalla giurisprudenza di legittimità per cui: “Il Giudice che dichiara cessata la materia Pag. 5 a 6 Proc. N° 20069/2020
del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n. 24714 dell'11/08/2022). Pertanto, per tali motivi, si ritiene equo e conforme a giustizia porre le spese di giudizio a carico dell'opposto ed in favore dell'opponente, per come liquidate in dispositivo e determinate in applicazione del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D. M. n. 147 del 13/08/2022, sulla base dei valori minimi (tenuto conto della semplicità delle questioni trattate ed escludendo voce relativa alla fase istruttoria, non svolta per mancanza di istanze) dello scaglione di riferimento che si individua in quello fino a €. 1.100,00 sulla base della dichiarazione di valore in atti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, nella causa promossa come in narrativa ed iscritta al n. R. G. 20069/2020, così provvede:
1. DICHIARA cessata la materia del contendere;
2. CONDANNA al pagamento delle spese di giudizio Controparte_2
in favore di , liquidate secondo i criteri Controparte_3
indicati in euro 232,00 per compensi professionali, oltre alle spese esenti per euro 75,00, spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Barcellona P. G., all'esito della Camera del consiglio del
10.07.2025.
Il Giudice got Francesco Montera
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