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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/12/2025, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2558/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2558/2020 R.G., avente ad oggetto: “separazione personale dei coniugi” promossa da
(codice fiscale ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Orazio Scalorino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(codice fiscale ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
30.5.1977
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
Con provvedimento del 2.7.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice istruttore pagina 1 di 8 poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato in data 25.6.2020 premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 27.4.2008 e che dalla loro unione nascevano i figli Controparte_1
(il 3.4.2008) e (il 28.12.2011), chiedeva di pronunciare la separazione Persona_1 Per_2 personale dal marito e di adottare le seguenti statuizioni: a) l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori, in ragione del fatto che il viveva a Malta e, in ogni caso, dalla fine della CP_1 relazione si era disinteressato della prole;
b) l'assegnazione della casa coniugale;
c) la previsione dell'obbligo a carico del coniuge di versarle la somma mensile di euro 250,00 al mese per il mantenimento di ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché
l'importo di euro 200,00 per il suo mantenimento.
All'esito dell'udienza presidenziale del 23.2.2021, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e con ordinanza ex art. 708 c.p.c., in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, cui assegnava la casa coniugale, poneva l'obbligo a carico di di versare la somma complessiva di euro 600,00 (di Controparte_1 cui 400,00 per i figli e 200,00 per la moglie), oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i minori.
Con memoria integrativa depositata in data 22.4.2022, parte ricorrente chiedeva di addebitare la colpa della fine della relazione matrimoniale al marito, proprio in ragione del fatto che quest'ultimo – cessata la convivenza - aveva omesso di contribuire al sostentamento della moglie e dei figli, limitandosi a mantenere con la prole sporadici contatti telefonici.
La controversia veniva istruita mediante l'ascolto della figlia minore della coppia.
Con provvedimento del 2.7.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate da parte ricorrente, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
pagina 2 di 8 2. Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale Controparte_1 non si è costituito in giudizio nonostante sia stato regolarmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti.
3.Passando al merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'articolo 151 c.c.
4. Passando alla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente in seno alla memoria integrativa del 22.4.2022, in punto di diritto si ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell' articolo 143 c.c. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr fra le tante Cass 15223/2002; Cass
6697/2009; Cass. 9074/2011; Cass 2059/2012).
Ne consegue che in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
Tanto ricordato, nel caso di specie ha chiesto di addebitare la separazione al Parte_1 marito ponendo alla base della sua richiesta asseriti comportamenti di disinteresse – sul piano morale ed economico – dallo stesso posti in essere successivamente alla disgregazione del nucleo familiare.
pagina 3 di 8 Non v'è dubbio, allora, che mancando, già sotto il profilo allegatorio (oltre che probatorio), un nesso eziologico tra le condotte assunte dal resistente e la fine della relazione matrimoniale, la domanda di addebito deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata.
5. La domanda di affidamento esclusivo dei figli minori avanzata da è Parte_1 fondata e va accolta.
Va richiamato sul punto l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., tra le tante, Cass. n. 27/2017).
Sempre secondo la Corte di legittimità, “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per
l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente" (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
Tanto premesso, il Collegio condivide integralmente le valutazioni già operate dal
Presidente in seno all'ordinanza presidenziale.
Sin dall'atto introduttivo, la ricorrente ha evidenziato come, sin dal momento del trasferimento a Malta per ragioni lavorative, il abbia manifestato un disinteresse nei CP_1 confronti dei figli, tanto sotto il profilo affettivo e morale quanto sotto quello economico.
Ha aggiunto che siffatta distanza, unita alla mancanza di comunicazione con l'ex partner, rende concretamente difficile gestire le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli pagina 4 di 8 minori, stante l'impossibilità di ottenere il consenso quando necessario.
Le prospettazioni difensive della ricorrente per un verso hanno trovato un primo riscontro oggettivo nell'atteggiamento processuale del , il quale, seppur regolarmente messo a CP_1 conoscenza della domanda di affidamento esclusivo dei figli minori proposta dalla ricorrente e della pronuncia in via provvisoria ed urgente dell'affidamento esclusivo in sede presidenziale, ha volontariamente scelto di non costituirsi nel presente giudizio e, dunque, di non assumere alcuna posizione in ordine alle gravi accuse di disinteresse mosse dalla controparte.
Per altro verso, la figlia minore della coppia sentita all'udienza del 7.2.2023, Persona_1 ha confermato di non avere visto il padre per circa due anni ed ha aggiunto di avere con lui contatti perlopiù di natura telefonica e non continuativi (“Papà vive a Siracusa, è stato a
Malta e poi è rientrato se non sbaglio l'anno scorso. A Malta era per lavoro, ora qui a
Siracusa lavora in una agenzia turistica, in un info-point. Ho un cellulare e sento papà e lo sento spesso anche ogni giorno, abbiamo un bel rapporto. Non lo vedo spesso, l'ultima volta l'ho visto martedì scorso ma non lo vedevo da un paio di mesi e questo accade perché lui è molto impegnato e io sono sempre occupata con la scuola o con il tennis”).
A tanto si aggiunge che la contumacia del resistente non ha consentito di acquisire elementi di segno contrario rispetto alle accuse di grave disinteresse sul piano economico e materiale mosse dalla la quale ha sostenuto che il marito non le avrebbe corrisposto alcunchè Pt_1 per il mantenimento dei figli fin dalla disgregazione del nucleo familiare.
Per quanto sopra, il Collegio ritiene che il regime di affidamento esclusivo dei figli minori alla madre – già adottato in via provvisoria – risulta pienamente conforme all'interesse dei minori, assicurando tale statuizione una maggiore funzionalità nelle decisioni da adottare.
5.1 e vanno collocati in via prevalente presso la madre, con la quale Persona_1 Per_2 convivono fin dalla nascita, con conseguente assegnazione alla ricorrente della casa coniugale.
5.2 Qualora il resistente dovesse modificare il proprio comportamento manifestando la volontà di assumere un consapevole ruolo genitoriale, il diritto di visita dei minori potrà essere esercitato secondo liberi accordi tra le parti, e ciò anche in considerazione dell'età
pagina 5 di 8 della prole.
5.3 In ordine alle statuizioni economiche, in carenza di documentazione reddituale che giustifichi la reale condizione reddituale delle parti e tenuto conto dell'assenza di notizie certe sulla attuale situazione lavorativa del resistente, non essendo emersi elementi nuovi rispetto alla pronuncia dell'ordinanza presidenziale, si stima equo confermare l'importo complessivo di euro 400,00 al mese che dovrà corrispondere a Controparte_1 Pt_1
entro giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese
[...] straordinarie.
6. In linea con la decisione già adottata in sede presidenziale, va accolta la domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente.
In via assolutamente generale va ricordato che costituisce principio pacifico di diritto
(ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, cfr. ex multis Cass n. 19291/05) che “Ai fini del riconoscimento del diritto al mantenimento, in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, è necessario che questo sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sussista una disparità economica fra i due coniugi. Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti - comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica - e dall'altro lato, non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso
l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulti consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze”.
Ancora, per stabilire se uno dei due coniugi abbia o meno diritto al mantenimento occorre valutare anche se possieda utilità o capacità suscettibili di valutazione economica, ivi compresa la sua attitudine al lavoro, senza operare una valutazione meramente astratta. Al riguardo la giurisprudenza ha avvertito che l'attitudine al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata non in termini di mere valutazioni ipotetiche ed astratte, ma di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni pagina 6 di 8 concreto fattore individuale e ambientale (cfr., ex multis, Cass n. 15086/2008).
Se è vero che l'onere della prova del diritto al mantenimento spetta in via generale a chi lo chiede, è tuttavia possibile per il giudice ricorrere a presunzioni e quindi valutare le effettive capacità del soggetto di inserirsi nel mondo del lavoro avendo presenti le reali condizioni del mercato, anche alla luce dell'età, del grado di istruzione e delle pregresse esperienze lavorative.
Ciò premesso, il Collegio condivide le argomentazioni esposte nell'ordinanza presidenziale.
In seno al ricorso introduttivo, la ha dichiarato di essere disoccupata, di percepire il Pt_1 reddito di cittadinanza e di essere aiutata economicamente dai propri genitori. Quanto all'ex coniuge, ha evidenziato che nel corso della convivenza matrimoniale quest'ultimo ha svolto lavori come operaio nel settore edile, percependo una retribuzione mensile di circa
1.600,00. In sede di audizione la minore ha dichiarato di essere a conoscenza che il padre, tornato da Malta, ha iniziato a lavorare presso un info-point di un'agenzia turistica.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, sussistono i presupposti per riconoscere in favore della ricorrente il diritto ad ottenere un contributo di mantenimento da parte dell'ex marito, che si stima equo e proporzionato fissare nell'importo – già stabilito in sede presidenziale - di euro 200,00 al mese, oltre rivalutazione annuale Istat.
7. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di parte ricorrente, vanno dal resistente versate in favore dell'Erario, ex art. 133 d.p.r. 115/2002.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori minimi con riferimento a tutte le fasi di giudizio, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni giuridiche e dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2558/2020
R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
pagina 7 di 8 dispone l'affidamento esclusivo di e alla madre, con collocamento Persona_1 Per_2 presso quest'ultima; assegna la casa coniugale alla ricorrente;
regolamenta l'esercizio del diritto di visita del padre come in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di versare, entro giorno 5 di ogni mese, la Controparte_1 somma mensile di euro 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, in favore di a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre al 50% Parte_1 delle spese straordinarie;
pone a carico di l'obbligo di versare in favore di entro Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, per il suo mantenimento;
rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente per le ragioni di cui in parte motiva;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, che Controparte_1 liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avola per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 06/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2558/2020 R.G., avente ad oggetto: “separazione personale dei coniugi” promossa da
(codice fiscale ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Orazio Scalorino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(codice fiscale ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
30.5.1977
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
Con provvedimento del 2.7.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice istruttore pagina 1 di 8 poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato in data 25.6.2020 premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 27.4.2008 e che dalla loro unione nascevano i figli Controparte_1
(il 3.4.2008) e (il 28.12.2011), chiedeva di pronunciare la separazione Persona_1 Per_2 personale dal marito e di adottare le seguenti statuizioni: a) l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori, in ragione del fatto che il viveva a Malta e, in ogni caso, dalla fine della CP_1 relazione si era disinteressato della prole;
b) l'assegnazione della casa coniugale;
c) la previsione dell'obbligo a carico del coniuge di versarle la somma mensile di euro 250,00 al mese per il mantenimento di ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché
l'importo di euro 200,00 per il suo mantenimento.
All'esito dell'udienza presidenziale del 23.2.2021, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e con ordinanza ex art. 708 c.p.c., in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, cui assegnava la casa coniugale, poneva l'obbligo a carico di di versare la somma complessiva di euro 600,00 (di Controparte_1 cui 400,00 per i figli e 200,00 per la moglie), oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i minori.
Con memoria integrativa depositata in data 22.4.2022, parte ricorrente chiedeva di addebitare la colpa della fine della relazione matrimoniale al marito, proprio in ragione del fatto che quest'ultimo – cessata la convivenza - aveva omesso di contribuire al sostentamento della moglie e dei figli, limitandosi a mantenere con la prole sporadici contatti telefonici.
La controversia veniva istruita mediante l'ascolto della figlia minore della coppia.
Con provvedimento del 2.7.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate da parte ricorrente, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
pagina 2 di 8 2. Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale Controparte_1 non si è costituito in giudizio nonostante sia stato regolarmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti.
3.Passando al merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'articolo 151 c.c.
4. Passando alla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente in seno alla memoria integrativa del 22.4.2022, in punto di diritto si ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell' articolo 143 c.c. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr fra le tante Cass 15223/2002; Cass
6697/2009; Cass. 9074/2011; Cass 2059/2012).
Ne consegue che in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
Tanto ricordato, nel caso di specie ha chiesto di addebitare la separazione al Parte_1 marito ponendo alla base della sua richiesta asseriti comportamenti di disinteresse – sul piano morale ed economico – dallo stesso posti in essere successivamente alla disgregazione del nucleo familiare.
pagina 3 di 8 Non v'è dubbio, allora, che mancando, già sotto il profilo allegatorio (oltre che probatorio), un nesso eziologico tra le condotte assunte dal resistente e la fine della relazione matrimoniale, la domanda di addebito deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata.
5. La domanda di affidamento esclusivo dei figli minori avanzata da è Parte_1 fondata e va accolta.
Va richiamato sul punto l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., tra le tante, Cass. n. 27/2017).
Sempre secondo la Corte di legittimità, “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per
l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente" (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
Tanto premesso, il Collegio condivide integralmente le valutazioni già operate dal
Presidente in seno all'ordinanza presidenziale.
Sin dall'atto introduttivo, la ricorrente ha evidenziato come, sin dal momento del trasferimento a Malta per ragioni lavorative, il abbia manifestato un disinteresse nei CP_1 confronti dei figli, tanto sotto il profilo affettivo e morale quanto sotto quello economico.
Ha aggiunto che siffatta distanza, unita alla mancanza di comunicazione con l'ex partner, rende concretamente difficile gestire le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli pagina 4 di 8 minori, stante l'impossibilità di ottenere il consenso quando necessario.
Le prospettazioni difensive della ricorrente per un verso hanno trovato un primo riscontro oggettivo nell'atteggiamento processuale del , il quale, seppur regolarmente messo a CP_1 conoscenza della domanda di affidamento esclusivo dei figli minori proposta dalla ricorrente e della pronuncia in via provvisoria ed urgente dell'affidamento esclusivo in sede presidenziale, ha volontariamente scelto di non costituirsi nel presente giudizio e, dunque, di non assumere alcuna posizione in ordine alle gravi accuse di disinteresse mosse dalla controparte.
Per altro verso, la figlia minore della coppia sentita all'udienza del 7.2.2023, Persona_1 ha confermato di non avere visto il padre per circa due anni ed ha aggiunto di avere con lui contatti perlopiù di natura telefonica e non continuativi (“Papà vive a Siracusa, è stato a
Malta e poi è rientrato se non sbaglio l'anno scorso. A Malta era per lavoro, ora qui a
Siracusa lavora in una agenzia turistica, in un info-point. Ho un cellulare e sento papà e lo sento spesso anche ogni giorno, abbiamo un bel rapporto. Non lo vedo spesso, l'ultima volta l'ho visto martedì scorso ma non lo vedevo da un paio di mesi e questo accade perché lui è molto impegnato e io sono sempre occupata con la scuola o con il tennis”).
A tanto si aggiunge che la contumacia del resistente non ha consentito di acquisire elementi di segno contrario rispetto alle accuse di grave disinteresse sul piano economico e materiale mosse dalla la quale ha sostenuto che il marito non le avrebbe corrisposto alcunchè Pt_1 per il mantenimento dei figli fin dalla disgregazione del nucleo familiare.
Per quanto sopra, il Collegio ritiene che il regime di affidamento esclusivo dei figli minori alla madre – già adottato in via provvisoria – risulta pienamente conforme all'interesse dei minori, assicurando tale statuizione una maggiore funzionalità nelle decisioni da adottare.
5.1 e vanno collocati in via prevalente presso la madre, con la quale Persona_1 Per_2 convivono fin dalla nascita, con conseguente assegnazione alla ricorrente della casa coniugale.
5.2 Qualora il resistente dovesse modificare il proprio comportamento manifestando la volontà di assumere un consapevole ruolo genitoriale, il diritto di visita dei minori potrà essere esercitato secondo liberi accordi tra le parti, e ciò anche in considerazione dell'età
pagina 5 di 8 della prole.
5.3 In ordine alle statuizioni economiche, in carenza di documentazione reddituale che giustifichi la reale condizione reddituale delle parti e tenuto conto dell'assenza di notizie certe sulla attuale situazione lavorativa del resistente, non essendo emersi elementi nuovi rispetto alla pronuncia dell'ordinanza presidenziale, si stima equo confermare l'importo complessivo di euro 400,00 al mese che dovrà corrispondere a Controparte_1 Pt_1
entro giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese
[...] straordinarie.
6. In linea con la decisione già adottata in sede presidenziale, va accolta la domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente.
In via assolutamente generale va ricordato che costituisce principio pacifico di diritto
(ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, cfr. ex multis Cass n. 19291/05) che “Ai fini del riconoscimento del diritto al mantenimento, in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, è necessario che questo sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sussista una disparità economica fra i due coniugi. Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti - comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica - e dall'altro lato, non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso
l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulti consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze”.
Ancora, per stabilire se uno dei due coniugi abbia o meno diritto al mantenimento occorre valutare anche se possieda utilità o capacità suscettibili di valutazione economica, ivi compresa la sua attitudine al lavoro, senza operare una valutazione meramente astratta. Al riguardo la giurisprudenza ha avvertito che l'attitudine al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata non in termini di mere valutazioni ipotetiche ed astratte, ma di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni pagina 6 di 8 concreto fattore individuale e ambientale (cfr., ex multis, Cass n. 15086/2008).
Se è vero che l'onere della prova del diritto al mantenimento spetta in via generale a chi lo chiede, è tuttavia possibile per il giudice ricorrere a presunzioni e quindi valutare le effettive capacità del soggetto di inserirsi nel mondo del lavoro avendo presenti le reali condizioni del mercato, anche alla luce dell'età, del grado di istruzione e delle pregresse esperienze lavorative.
Ciò premesso, il Collegio condivide le argomentazioni esposte nell'ordinanza presidenziale.
In seno al ricorso introduttivo, la ha dichiarato di essere disoccupata, di percepire il Pt_1 reddito di cittadinanza e di essere aiutata economicamente dai propri genitori. Quanto all'ex coniuge, ha evidenziato che nel corso della convivenza matrimoniale quest'ultimo ha svolto lavori come operaio nel settore edile, percependo una retribuzione mensile di circa
1.600,00. In sede di audizione la minore ha dichiarato di essere a conoscenza che il padre, tornato da Malta, ha iniziato a lavorare presso un info-point di un'agenzia turistica.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, sussistono i presupposti per riconoscere in favore della ricorrente il diritto ad ottenere un contributo di mantenimento da parte dell'ex marito, che si stima equo e proporzionato fissare nell'importo – già stabilito in sede presidenziale - di euro 200,00 al mese, oltre rivalutazione annuale Istat.
7. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di parte ricorrente, vanno dal resistente versate in favore dell'Erario, ex art. 133 d.p.r. 115/2002.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori minimi con riferimento a tutte le fasi di giudizio, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni giuridiche e dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M
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Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2558/2020
R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
pagina 7 di 8 dispone l'affidamento esclusivo di e alla madre, con collocamento Persona_1 Per_2 presso quest'ultima; assegna la casa coniugale alla ricorrente;
regolamenta l'esercizio del diritto di visita del padre come in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di versare, entro giorno 5 di ogni mese, la Controparte_1 somma mensile di euro 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, in favore di a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre al 50% Parte_1 delle spese straordinarie;
pone a carico di l'obbligo di versare in favore di entro Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, per il suo mantenimento;
rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente per le ragioni di cui in parte motiva;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, che Controparte_1 liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avola per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 06/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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