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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/02/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5951/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 5951 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale tra
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, e , quali Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3 eredi della de cuius , rappresentati e difesi, giusta Persona_1 procura in atti, dall'avv. Ivano Langellotti e presso di questi elettivamente domiciliati in Piedimonte Matese (CE) alla Via Cannavina, 2.
RICORRENTI
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_6 pro termine difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Mugnano e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Napoli alla Via S. Giacomo, 24.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
19.12.2024 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
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n. 69.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i sigg.ri Controparte_1 [...]
, , nella qualità di eredi di Parte_1 Controparte_3 Per_1
deceduta in data 17.12.2002, rispettivamente madre, padre e fra-
[...] tello della stessa, nonché i sigg.ri ed , ri- Controparte_5 Controparte_4 spettivamente coniuge e figlio della defunta conveniva- Persona_1 no in giudizio l rassegnando le seguenti Controparte_6 conclusioni:
- accertare e dichiarare che il decesso della sig.ra sia avvenuto per la Persona_1 negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dei sanitari del P.O. dell'Ospedale di Piedimonte
Matese;
- confermare che la sventurata sig.ra sarebbe sopravvissuta con eleva- Persona_1 tissima probabilità in caso di corretta diagnosi;
- accertare che dall'evento dannoso all'exitus sono trascorsi 12 giorni;
- condannare, per quanto esposto, l' , in persona del legale rappresentante CP_7 pro tempore, al risarcimento nei confronti dei ricorrenti di tutto quanto dovuto sia iure he- reditatis (danno terminale) che iure proprio (danno da perdita del rapporto parentale), ol- tre al riconoscimento del danno catastrofale;
- condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al risar- CP_7 cimento di tutte le spese e competenze relative sia al presente giudizio che al propedeutico giudizio ex art. 696 bis c.p.c., comprese quelle relative ai bolli, al contributo unificato e ai compensi dei CTU, che dovranno essere assegnate al sottoscritto procuratore che si dichia- ra anticipatario;
A sostegno della domanda gli istanti hanno evidenziato che la defunta
[...]
in data 01.12.2002 ( all'epoca dei fatti ventiseienne ), fu ri- Persona_1 coverata presso il P.O. di Piedimonte Matese con diagnosi “Gravidanza a termine RPM” e sottoposta a taglio cesareo segmentario;
in data 05.12.2002 manifestò un quadro ematologico di pancitopenia con riduzione marcata di globuli rossi e piastrine, alterazione della funzionalità epatica e renale con it- tero e anuria ed in seguito a consulenza anestesiologica le veniva sommini- strata la relativa terapia oltre ad un catetere vescicale;
in data 06.12.2002 si sottoponeva, in seguito al manifestarsi di spiccata oliguria, a consulenza ne- frologica, all'esito della quale le fu assegnata la relativa terapia, oltre a trasfu- sione di sacche piastriniche e trattamento emodialitico. Nonostante ciò, la sig.ra in tarda serata si presentava dispnoica e pallida, fu quindi Per_1
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sottoposta ad emogasanalisi che rilevò una ipossiemia. In seguito all'esame obiettivo al torace, venivano riscontrati rumori umidi basali, iniziava pertan- to ossigenoterapia;
in data 07.12.2002 venivano riscontrati valori LDH oltre il normale;
in data 10.12.2002, in tarda serata, veniva ricoverata in rianima- zione in seguito ad un episodio di assenza con scosse tonico-cloniche e le veniva riscontrata assenza di deficit sensitivo-motorio e tachicardia con probabile HELLP insorta alla quarta giornata post partum; ne seguiva crisi convulsiva a seguito della quale la sig.ra fu intubata e posta in Per_1 ventilazione meccanica;
in data 17/12/2002 presentava pressione arteriosa sballata con temperatura corporea di 40°C andando incontro a crisi settica e, nonostante manovre di rianimazione cardio-polmonare, alle 9,30 ne fu con- statato il decesso.
Venne, quindi, introdotto procedimento per accertamento tecnico preventi- vo innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n. 5279/2022 R.G., i cui consulenti tecnici con relazione depositata in data 22/06/2023 imputa- vano la responsabilità del decesso della paziente ai sanitari del P.O. di Pie- dimonte Matese i quali, a detta dei consulenti, avrebbero dovuto eseguire le dovute e corrette procedure diagnostiche secondo la letteratura scientifica di settore ed evitare l'errata diagnosi di “HELLP”, che ha compromesso la possibile e precoce terapia ( presumibilmente trattamento con plasma ex- change ) e propendere, seppure in termini probabilistici ( valutabili intorno al 70% circa ) per l'insorgenza nel post partum di una sindrome emolitico uremica atipica( SEUa ). L'errata diagnosi, a detta dei consulenti, ha poi por- tato, a causa dell'errato trattamento terapeutico, ad un'insufficienza multior- gano, causa della morte;
hanno poi concluso i consulenti che l'errato orien- tamento diagnostico ha sottratto alla una chance di maggiore so- Per_1 pravvivenza stimata, in base ai dati di letteratura, intorno al 55%, che la de- funta ebbe a patire un danno terminale perpetratosi per Persona_1
12 giorni di cui i deducenti, quali eredi della medesima, si dichiarano titolari iure successionis; di essere titolari iure proprio del diritto al risarcimento del danno da perdita parentale.
Costituitasi in giudizio l ha contestato la Controparte_6 domanda riferendo: in via preliminare della nullità della domanda proposta sotto il profilo del ri- corso ex art. 281 decies c.p.c. per mancanza delle condizioni dell'ambito di
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applicazione del procedimento semplificato e per indeterminatezza della domanda ex art. 163 c.p.c.; che, poiché la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria è invocabi- le solo nel rapporto con la paziente deceduta, la domanda risulta prescritta con riguardo agli eredi (trattandosi in tal caso di responsabilità extracontrat- tuale e quindi soggetta a termine prescrizionale quinquennale); che non vi è prova della asserita responsabilità dei sanitari intervenuti presso il P.O. di Piedimonte Matese, non sussistendo nesso di causalità tra il com- portamento degli stessi e l'evento morte;
che la diagnosi operata dai sanitari è corretta, come stabilito anche dalle ri- sultanze della perizia disposta dalla Procura della Repubblica di S. Maria
C.V. che escludevano profili di responsabilità in capo ai sanitari del P.O. di
Piedimonte Matese;
che rappresenta una indebita duplicazione il risarcimento del danno morale e parentale;
che il danno biologico terminale richiede la ricorrenza di un apprezzabile lasso temporale patito lucidamente dal paziente, mentre tale aspetto nel caso in esame è stato escluso dalla stessa CTU.
Ciò detto, l' ha concluso chiedendo: CP_7
1. In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del ricorso;
2. Nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e rigettare integralmente
l'avversa domanda giudiziale, in quanto infondata in fatto e in diritto;
3. In via del tutto subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art.
96 c.p.c.;
4. Per l'effetto, condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Le questioni preliminari
In via preliminare va rigettata l'eccezione della convenuta di nullità della domanda per avere parte istante introdotto il procedimento semplificato, essendo a suo dire lo stesso non di “facile soluzione”. Sul punto occorre, in- fatti, premettere che il giudizio di accertamento della responsabilità sanitaria
è oggi regolato dall'articolo 8 della legge 24 del 2017 il quale al comma 3 prescrive che tali domande debbano necessariamente essere introdotte nelle forme di cui all'art. 281 decies c.p.c. .Ciò detto, come noto, la necessità o me- no della proposizione del procedimento semplificato non è condizionato
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dalla semplicità o meno delle questioni da affrontare ai fini della disamina della domanda ma, in conformità alla rubrica della norma, dal carattere “non complesso” dell'istruzione, dovendo il giudice mutare il rito solo allorché
l'attività istruttoria a farsi non possa ritenersi agevole. Tale valutazione, pe- raltro, secondo solidi principi giurisprudenziali, deve essere svolta unica- mente sulla base delle richieste di prova articolate dalle parti nei rispettivi at- ti introduttivi. Nel caso in esame alcuna delle parti ha chiesto lo svolgimento di attività di istruzione, sicchè la domanda di nullità della domanda è a dirsi infondata.
Altresì infondata risulta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenu- ta, in quanto i ricorrenti, nel corso del tempo, hanno presentato richieste di risarcimento danni fino all'istanza di mediazione, interruttive della prescri- zione quinquennale.
Nel dettaglio, gli istanti hanno inviato una prima richiesta di risarcimento danni il giorno 12/12/2007 e ricevuta il giorno 18/12/2007 ed a seguire la seconda il giorno 07/01/2010 e ricevuta il 13/01/2010; una terza richiesta è stata inviata il 17/01/2012 e ricevuta il 19/01/2012; ancora, una quarta ri- chiesta inviata il 04/01/2016 e ricevuta il 26/01/2016; infine, i ricorrenti hanno presentato istanza di mediazione il giorno 30/05/2018, ricevuta il
31/05/2018.
Il merito
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
La responsabilità professionale
Preliminarmente si rileva che quanto alla natura della responsabilità profes- sionale della struttura sanitaria convenuta, essa è pacificamente da ricondur- re a titolo contrattuale ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c..
Secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va infatti inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. (cfr. Cass. n. 9556/2002, n. 577/2008). Fra la struttura sanitaria ed il paziente, per effetto della mera accettazione del paziente, sorge infatti un rapporto di natura contrattuale atipico denominato di "spedalità" o di "assi-
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stenza sanitaria", per effetto del quale la struttura assume l'obbligo di adem- piere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia presta- zioni secondarie ed accessorie - fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero - (cfr. Cass. n. 8826/2007). La responsa- bilità della struttura per i danni che si verificano in ambito sanitario è una responsabilità che scaturisce dall'inadempimento e/o dall'inesatto adempi- mento di una delle varie prestazioni che è direttamente obbligata ad eseguire in base a tale contratto atipico. Ai fini della diretta riferibilità ex artt. 1218-
1228 c.c. delle conseguenze risarcitorie dell'illecito non assume particolare rilievo che il contraente/debitore nell'adempimento delle sue obbligazioni si avvalga - per l'esecuzione delle prestazioni strettamente sanitarie, di partico- lari figure professionali abilitate - necessariamente di propri dipendenti o di collaboratori esterni. Ne deriva che la struttura sanitaria, per essere esonera- ta dalla responsabilità risarcitoria verso il paziente è tenuta a fornire la prova positiva che le conseguenze dannose di tale condotta non le sono imputabili a titolo di inadempimento delle obbligazioni oggetto del contratto di speda- lità. Sotto il profilo probatorio, a fronte dell'inadempimento dedotto dall'at- tore come causa del danno patito, è onere del debitore convenuto - la strut- tura ospedaliera - provare di aver esattamente adempiuto le prestazioni e che il danno lamentato da controparte non è allo stesso imputabile.
Tale ricostruzione è oggi confermata dalla riforma della responsabilità medi- ca operata con la L. n. 24 del 2017, che all'art. 7, comma 3, espressamente prevede: "l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che ab- bia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il pa- ziente".
Nel caso di specie, occorre osservare che i fatti di causa si collocano in un contesto temporale che è successivo alla entrata in vigore della legge ora ci- tata e sono quindi da questa disciplinati.
L'accertamento della responsabilità
Ciò detto, la consulenza d'ufficio ha fornito la prova dell'errata diagnosi formulata dai sanitari operanti presso il P.O. di Piedimonte Matese che, con un inescusabile errato orientamento diagnostico, hanno determinato un peggioramento delle condizioni della sig.ra culminanti in Per_1
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un'insufficienza multi organo, che ne ha poi causato il decesso.
In particolare, l'accertamento in ordine alla vicenda sanitaria occorsa all'attrice ha formato oggetto di un'approfondita analisi, aderente alla docu- mentazione medica versata in atti e caratterizzata da una ricognizione ap- profondita e giustificata sulla base di adeguati richiami bibliografici e di let- teratura di settore, ad opera dei consulenti dell'ufficio dott. Persona_2
(specialista in chirurgia endocrina) e il Prof. Dr. (me- Persona_3 dico legale).
L'elaborato peritale redatto dai predetti consulenti è chiaro, completo e coe- rente con le risultanze documentali e con le emergenze cliniche e costituisce un valido supporto tecnico ai fini della decisione;
le conclusioni della rela- zione tecnica sono, pertanto, pienamente condivisibili.
Dall'elaborato peritale emerge quanto segue.
Quanto alle condizioni di salute della paziente, risulta che i sanitari del P.O. di Piedimonte Matese, esaminato il quadro clinico della paziente, in presen- za di un quadro ematologico completamente alterato, diagnosticavano una verosimile sindrome HELLP insorta nel post partum ed a seguito di una crisi settica.
Sul punto, si fanno proprie le considerazioni espresse dai consulenti tecnici i quali hanno riferito: In riferimento a quanto rappresentato nella lettera- tura di settore (sia antecedente e coeva all'epoca in cui si sono svolti i fatti per cui è causa, sia successiva alla stessa), i dati clinici che emergono dal dato documentale, unitamente agli elementi circostan- ziali anatomo-patologici registrati nel corso dell'accertamento autop- tico propendono - seppure in termini probabilistici (valutabile in mi- sura non inferiore al 70%) - per l'insorgenza nel post-partum di una sindrome emolitico uremica atipica (SEUa) che è, poi, sfociata in una insufficienza multiorgano (causa del decesso della p.).
Indipendentemente dalla etiologia dei disturbi presentati nel post- partum dalla sig.ra , il dato di letteratura diffuso Persona_1 nella comunità scientifica all'epoca cui si sono svolti i fatti per cui è causa (dicembre 2002) suggeriva il ricorso immediato al trattamento con plasma exchange giacché in presenza di gravi anormalità emato- logiche, neurologiche e renali.
Per le motivazioni dapprima espresse si ravvedono pertanto profili di
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responsabilità professionale sanitaria di natura assistenziale in capo ai medici del PO di Piedimonte Matese che prestarono assistenza alla
Sig.ra per errato orientamento diagnostico e per Persona_1 omesso trattamento di plasmaferesi terapeutica.
Tanto premesso, il Tribunale rileva che l'accertamento svolto dai consulenti va considerato approfondito, completo e giustificato anche attraverso il ri- chiamo ad una serie importante di studi con ampia bibliografia che non ri- sulta contestata adeguatamente né dunque scalfita dalle contestazioni della parte convenuta la quale non ha saputo offrire una ricostruzione sostenibile in ordine alla sussistenza di una circostanza imprevedibile sulla base del quadro sanitario della paziente da parte dei sanitari e pertanto in grado di as- solvere alla prova liberatoria su di essa gravante che abbia determinato l'e- vento lesivo dannoso a carico della paziente.
In particolare parte resistente, a sostegno della propria tesi, ha esibito la re- lazione medico-legale effettuata dai consulenti della Procura della Repubbli- ca di S. Maria Capua Vetere Proff. e la Controparte_8 Controparte_9 quale escluse profili di responsabilità professionale in capo ai sanitari dell'Ospedale , riferendo che essi non errarono nella Controparte_10 diagnosi di HELLP.
Ebbene, anche in tal caso i consulenti in sede di CTU, sulla scorta di orien- tamenti scientifici consolidati, hanno chiarito e dimostrato che, pur ricono- scendo una certa difficoltà diagnostica essendoci tra le due patologie (
HELLP e ) confini non ben definiti, sarebbe stato corretto propende- CP_11 re per una diagnosi da manifestandosi essa nel 95% dei casi nella fase CP_11 di puerperio, ovvero post partum;
a differenza della sindrome da HELLP che trova manifestazione o nel primo trimestre di gestazione o nel post par- tum ma solo nel 30% dei casi “I confini tra queste patologie non sono ben definiti risultando assai difficile una diagnosi differenziale, con- siderando poi che dette condizioni possono coesistere e che durante la gravidanza i parametri ematologici, della proteinuria e della con- centrazione del complemento hanno range di riferimento differenti ri- spetto al soggetto non in gravidanza . La sindrome HELLP, una
MAT che coinvolge soprattutto i sinusoidi epatici, si manifesta gene- ralmente nel terzo trimestre di gravidanza, ma nel 30% circa dei casi insorge nel postpartum. Il 94% della SEU correlata alla gravidanza si
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riscontra nel puerperio, come insufficienza renale postpartum.
Ed ancora in sede di CTU, i consulenti chiariscono come in caso di sindro- me da l'insufficienza renale è a dir poco insolita e modesta risol- CP_12 vendosi entro le prime due settimane dopo il parto. Ciò che invece non av- viene quando si è in presenza di sindrome da SEUa dove, invece, si manife- sta un grave coinvolgimento renale che perdura anche oltre le due settimane
“l'insufficienza renale è relativamente insolita nella sindrome
HELLP, con manifestazioni che tipicamente si risolvono entro le prime 2 settimane dopo il parto. La SEU si differenzia per il grave coinvolgimento renale che persiste per più di 2 settimane. Le manife- stazioni cliniche della SEU sono simili a quelle della PTT, sebbene le anomalie neurologiche siano solitamente meno pronunciate e fre- quenti rispetto ai pazienti con PTT, laddove la disfunzione renale è più grave nei pazienti con SEU. Nelle gestanti una SEU/PTT può essere sospettata in presenza di anomalie neurologiche e renali gravi
e della loro persistenza per diversi giorni dopo il parto. Tali reperti clinici e laboratoristici utili a formulare una diagnosi differenziale tra
HELLP syndrome, PTT e SEU trovano riscontro anche in articoli scientifici pubblicati successivamente all'epoca cui si riferiscono i fat- ti per cui è causa, ciò a validare ulteriormente la bontà degli stessi. In Per particolare George e confermano che nella HELLP syndrome so- no presenti anomali neurologiche minori, l'anemia emolitica e la tro- mocitopenia (<100.000/miconL) sono moderate, il danno renale è minore. L'insufficienza renale nel contesto della SEUa associata alla gravidanza è solitamente grave e persistente, mentre il danno renale nella sindrome HELLP è solitamente lieve e autolimitante”.
È noto infatti che spetta alla struttura sanitaria provare che il risultato
"anomalo" o anormale rispetto al quadro clinico, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, dipende da fatto a sè non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in con- formità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto (v. Cass., 9/10/2012, n. 17143), bensì ad evento imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza (cfr., Cass., 21/7/2011, n. 15993;
Cass., 7/6/2011, n. 12274. E già Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass.,
11/11/2005, n. 22894). In altri termini, dare la prova del fatto impeditivo (v.
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Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 21/6/2004, n. 11488), rimanendo in caso contrario soccombente, in applicazione della regola generale ex artt. 1218 e
2697c.c., di ripartizione dell'onere probatorio fondata sul principio di c.d. vicinanza alla prova o di riferibilità (v. Cass., 9/11/2006, n. 23918; Cass.,
21/6/2004, n. 11488; Cass., Sez. Un., 23/5/2001, n. 7027; Cass., Sez. Un.,
30/10/2001, n. 13533; Cass., 13/9/2000, n. 12103), o ancor più propria- mente (come sottolineato anche in dottrina), sul criterio della maggiore pos- sibilità per il debitore onerato di fornire la prova, in quanto rientrante nella sua sfera di dominio, in misura tanto più marcata quanto più l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche sconosciute al creditore, essendo estranee alla comune esperienza, e viceversa proprie del bagaglio del debitore come nel caso specializzato nell'esecuzione di una pro- fessione protetta".
Ciò detto, i consulenti hanno anche accertato che l'errata diagnosi è da porsi in relazione causale con l'evento morte, in quanto ove correttamente inqua- drato il quadro clinico e praticati i tempestivi interventi la stessa, con alta probabilità, pari al 55%, sarebbe sopravvissuta.
I consulenti hanno scandagliato il rapporto di derivazione eziologica tra l'omessa diagnosi e l'evento morte riferendo: La individuata errata con- dotta tenuta dagli esercenti la professione sanitaria del PO di Piedi- monte Matese ha sottratto alla Sig.r le chance di Persona_1 una maggiore sopravvivenza che, in riferimento ai dati di letteratura, possono essere operativamente stimate sul 55% quale valore interme- dio dei tassi di sopravvivenza prospettati in letteratura per i soggetti affetti d trattati con plasma exchange e del grave danno renale CP_11 acuto insorto nella p. (che di per sé ha un valore prognostico sfavore- vole).
Risulta, quindi, accertata la responsabilità della struttura sanitaria.
La quantificazione del danno
Il danno catastrofale
La domanda di riconoscimento del danno morale terminale, cd. catastrofale, non è fondata risultando la paziente, all'ingresso nel reparto presso l'Unità
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di Rianimazione, sedata, intubata e posta in ventilazione meccanica fino al decesso in uno stato di non coscienza.
È, infatti, principio logico, prima ancora che giuridico, che il danno non pa- trimoniale, di cui quello catastrofale è mera voce descrittiva, per potersi concretizzare deve essere patito da una persona in uno stato di lucida co- scienza e per un lasso temporale apprezzabile.
La Suprema Corte rende edotti che In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie, ovvero il danno da per- cezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferen- za psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso. (cfr Cass. Ordinanza n. 23153 del
17/09/2019).
Tali elementi nel caso in esame non ricorrono, atteso che Controparte_13
[.
non ha potuto percepire l'imminenza del decesso in quanto la stessa, dall'ingresso nel reparto di rianimazione presso il P.O. di Piedimonte Mate- se in data 11 dicembre 2002 non era cosciente, né vi è prova che prima di tale momento abbia avuto la lucida consapevolezza della morte.
Né può dirsi ricorrente un danno biologico terminale atteso che non è stata fornita alcuna prova che in caso di corretta diagnosi la stessa non sarebbe stata allettata in ogni caso.
Il danno da perdita parentale
Fondata risulta la domanda di risarcimento del danno parentale.
In relazione al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, i ricorrenti lamentano il pregiudizio subito con la morte della congiunta, ri- chiedendo, a tal fine, il relativo risarcimento del danno in loro favore.
Già avvertivano le note cd. "sentenze gemelle" del 2003 (Cass., sent. n.
8827/2003 e 8828/2003) che "il soggetto che chiede "iure proprio" il risar-
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cimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un inte- resse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela
"ex" art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime me- diante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità mo- rale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiu- sta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intan- gibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività rea- lizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione so- ciale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30
Cost.". Anche nelle successive cd. "sentenze San Martino" del 2008 le Se- zioni Unite della Cassazione affermavano: "la perdita del prossimo congiun- to cagiona pregiudizi di tipo esistenziale, i quali sono risarcibili perché con- seguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona: nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto
(c.d. danno da perdita del rapporto parentale), il pregiudizio di tipo esisten- ziale è risarcibile appunto perché consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)".
Dal punto di vista delle conseguenze della lesione, il pregiudizio può mani- festarsi come sofferenza interiore o come sconvolgimento delle abitudini di vita dei congiunti, che hanno subito un danno riflesso in conseguenza del decesso, che ha colpito la vittima primaria. Si tratta, dunque, di valutare gli elementi allegati e provati da parte attorea: questa prova può fondarsi anche su presunzioni: "Se dunque il danneggiato (quantomeno) alleghi il fatto base della normale e pacifica convivenza del proprio nucleo familiare e che il de- cesso del (o le gravi lesioni subite dal) proprio congiunto all'esito del fatto evento lesivo hanno comportato una sofferenza interiore tale da determina- re un'alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno, inducendolo a scelte di vita diverse, incombe al danneggiante dare la prova contraria ido- nea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello
"sconvolgimento esistenziale" riverberante anche in obiettivi e radicali scelte di vita diverse, dalla perdita (o anche solo dalla "lesione": cfr. Cass.,
3/4/2008, n. 8546; Cass., 14/6/2006, n. 13754; Cass., 31/5/2003, n. 8827;
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Cass., Sez. Un., 1/7/2002, n. 9556) del rapporto parentale secondo l'id quod plerumque accidit normalmente discendono per lo stretto congiunto (v. Cass.,
Sez., Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez,,
Un., 24/3/2006, n. 6572) (Cass., n. 10527/2011). Inoltre, come sempre af- fermato dalla Corte di Cassazione, "ciascuno dei familiari superstiti ha dirit- to, in proporzione alla durata e alla intensità del vissuto, alla composizione del restante nucleo che può prestare assistenza morale e materiale, avuto ri- guardo sia all'età della vittima primaria che a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sop- portazione del trauma, e ad ogni altra circostanza del caso concreto - che deve essere allegata e provata, ancorché presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, essendo danni-conseguenza, spettando alla
contro
- parte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la conti- nuità e l'intensità del rapporto familiare - ad una liquidazione comprensiva di tutto il pregiudizio non patrimoniale subito (Cass. 1410, 24015 del 2011)"
(Cass., n. 9231/2013). Ai fini della risarcibilità, la giurisprudenza ha chiarito che occorre, in primis, una relazione con la vittima diretta del fatto illecito, sia essa fondata su un vincolo familiare riconosciuto come tale dalla legge
(ciò ad es. nel caso di famiglia fondata sul matrimonio), ovvero su una situa- zione di fatto qualificata (così come accade nel caso di convivenza more uxorio), ed, in secondo luogo, che la lesione sia apprezzabile in virtù dell'ef- fettivo rapporto esistente con la vittima e dell'incidenza concreta sullo svol- gimento della vita di relazione. La ratio sottesa è, infatti, quella di escludere ogni automatismo derivante dal mero rapporto parentale, nel chiaro intento di scoraggiare il proliferare di infondate pretese risarcitorie basate sul mero legame di sangue, senza che alcuna effettiva lesione si sia prodotta nella sfe- ra giuridica del parente della vittima.
Nel caso, poi, si tratti della moglie e/o dei figli e/o dei genitori, magari an- che conviventi, come nel caso in esame, è evidente che, poiché trattasi indi- scutibilmente di parente stretto del danneggiato, le lesioni subite da questo si sono certamente riflesse sul coniuge e/o sul figlio e/o sul genitore e la prova delle sofferenze patite, lo sconvolgimento delle abitudini di vita subi- to, può dirsi raggiunta mediante il ricorso a presunzioni semplici.
Si evidenzia, infatti, che la giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi del giu- dizio risarcitorio azionato da un congiunto appartenente allo stretto nucleo
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familiare del danneggiato, ha chiarito che "l'attore può invocare, per dimo- strare la sussistenza del danno, anche il solo ricorso alle presunzioni sempli- ci;
egli, tuttavia, non può mai sottrarsi all'onere di allegazione dei fatti mate- riali costitutivi della propria pretesa." (cfr. Cass. civ., sez. III, 06/04/2011, n.
7844).
Inoltre, si rileva che la Corte di Cassazione ha chiarito che, al fine assicurare un risarcimento integrale del pregiudizio subito da ciascun danneggiato, oc- corre che il giudice, consideri tutte le circostanze del caso concreto e che, pertanto, "tenga conto sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'im- mediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello cd. dinamico-relazionale. (consistente nel peggio- ramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). -
Conseguentemente - … ciascuno dei familiari ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità indivi- duale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche pre- suntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare."
(così Cass. civ., sez. III, 17/04/2013, n. 9231).
Ciò premesso, nel caso in esame, alla luce dello stretto rapporto parentale e in assenza di prova contraria, può dirsi raggiunta presuntivamente la prova del pregiudizio patito dagli istanti.
In ordine alla individuazione della misura del danno la giurisprudenza al fine di garantire l'esigenza di uniformità di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, di certezza del diritto, ha fatto sempre più ricorso alle Tabelle - pri- ma di origine pretoria che individuano parametri uniformi per la liquidazio- ne del danno non patrimoniale. Tanto più diffusa è l'applicazione sul territo- rio nazionale di un'unica tabella di liquidazione del danno, tanto maggiore è
l'auspicata uniformità di trattamento, in ossequio al disposto dell'art. 3 Cost..
La giurisprudenza di legittimità ha, però, recentemente rilevato che non ogni
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criterio di quantificazione del danno è in grado di assicurare la prevedibilità nell'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito. Sicuramente tale finalità è assicurata dall'adozione del sistema del punto variabile, il quale consente di pervenire ad una "conversione della clausola generale in una pluralità di ipotesi tipizzate risultanti dalla standardizzazione della concretiz- zazione giudiziale della clausola di valutazione equitativa del danno", con ciò definendo "un complesso di caselle entro le quali sussumere il caso, analo- gamente a quanto avviene con la tecnica della fattispecie, in funzione dell'u- niforme risoluzione delle controversie" (Cass. n. 10579/2021).
A tale tecnica di liquidazione del danno si fa ricorso ordinariamente in rela- zione al danno da perdita parentale, tanto che la Suprema Corte ha chiarito
Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, in- defettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese ), purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel quantificare il danno da perdita del rapporto parentale patito dai fratelli della vittima di un incidente stradale sulla base delle tabelle milanesi del 2018, aveva ridotto l'importo - vicino al massimo tabellare - liquidato dal giudice di primo grado, in considerazione della man- cata dimostrazione di circostanze eccezionali idonee a giustificare la suddet- ta liquidazione). Cfr. Cassazione Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023 (Rv.
666969 - 01).
Ciò detto, ritiene che il Tribunale che per la liquidazione del pregiudizio pa- tito dagli istanti possa farsi riferimento alle Tabelle di Milano adottate in da- ta 5 giugno 2024, ed elaborate sulla base dei criteri espressi dalla Cassazione con sentenza n. 10579/2021.
In particolare, in tali Tabelle l'assegnazione dei punti è stata ripartita in fun-
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zione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e del- la vittima secondaria, della convivenza tra le due, della sopravvivenza di altri congiunti e della qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perdu- ta. Partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice", l'Osservatorio milanese ha ricavato il valore base per la tabella rela- tiva alla perdita di nonché per quella rela- CodiceFiscale_1 tiva alla perdita di fratelli/nipoti ed ha stabilito che i punti astrattamente at- tribuibili siano pari, rispettivamente, ad un massimo di 118 (per la tabella re- lativa alla perdita di e di 116 (per la tabella CodiceFiscale_1 relativa alla perdita di fratelli/nipoti), con un 'Cap' pari al valore monetario massimo della forbice delle precedenti tabelle, al fine di consentire la liqui- dazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali.
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto dunque conto dei criteri di liquidazione alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2024), considerato il carattere si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito da:
figlio della de cuius (vittima secondaria) di anni 0 al Controparte_4 momento dell'evento lesivo (punti 28), considerata l'età della vittima prima- ria al momento del decesso di anni 26 (punti 24), tenuto conto che gli stessi avrebbero convissuto nella stessa abitazione (punti 16), tenuto conto della sopravvivenza di un altro superstite (14 punti), considerato il notorio legame affettivo che caratterizza il rapporto di filiazione e tenuto conto della moda- lità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria per esser rimasto orfano di un genitore fin dalla na- scita (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 15), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito pari alla somma di Euro 379.367,00.
madre della de cuius (vittima secondaria) di anni 48 Controparte_1 al momento dell'evento lesivo (punti 20), considerata l'età della vittima pri- maria al momento del decesso di anni 26 (punti 24), tenuto conto che gli stessi non convivevano nello stesso complesso condominiale (punti 0), te- nuto conto della sopravvivenza di due superstiti (12 punti), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito pari alla somma di Euro 219.016,00.
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padre della de cuius (vittima secondaria) di anni 50 al Controparte_2 momento dell'evento lesivo (punti 20), considerata l'età della vittima prima- ria al momento del decesso di anni 26 (punti 24), tenuto conto che gli stessi non convivevano nello stesso complesso condominiale (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di un altro superstite (12 punti), si ritiene equo li- quidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito pari alla somma di Euro 219.016,00.
marito della de cuius (vittima secondaria) di anni 32 al mo- Controparte_5 mento dell'evento lesivo (punti 22), considerata l'età della vittima primaria al momento del decesso di anni 26 (punti 24), tenuto conto che gli stessi con- vivevano (punti 16), tenuto conto della sopravvivenza di altri superstiti (14 punti), considerato lo stato di particolare sofferenza morale per aver perso la coniuge e con la prospettiva di dover crescere un figlio senza il fonda- mentale apporto morale e spirituale della moglie (circostanze tutte che giu- stificano un punteggio pari a 15), si ritiene equo liquidare il danno non pa- trimoniale da perdita del rapporto parentale patito pari alla somma di Euro
355.901,00.
fratello della de cuius (vittima secondaria) di anni 23 Controparte_3 al momento dell'evento lesivo (punti 18), considerata l'età della vittima pri- maria al momento del decesso di anni 26 (punti 18), tenuto conto che gli stessi non convivevano nello stesso complesso condominiale (punti 0), te- nuto conto della sopravvivenza di altri superstiti (12 punti), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito pari alla somma di Euro 81.504,00.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite
(Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'e- vento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalu- tate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritar- dato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate,
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quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (17.12.2002) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici
I.S.T.A.T. dal 17.12.2002 fino alla presente sentenza;
sull'importo come de- terminato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi lega- li, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Le spese di giudizio
L'accoglimento della sola domanda relativa al danno da perdita parentale giustifica la compensazione per la metà delle spese di lite, mentre la rima- nente parte segue la soccombenza e si liquida in dispositivo in base ai para- metri di cui al D.M. 55/2014 tenendo conto delle sole fasi svolte e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede
Accerta e dichiara la responsabilità dell' Controparte_6
in persona del legale rapp.te pro tempore, per il decesso
[...] della sig.ra Persona_1
Condanna l , in persona del legale Controparte_6 rapp.te pro tempore, al pagamento dell'importo di euro 379.367,00 in favore di , di euro 219.016,00 in favore di Controparte_4 [...]
di € 219.016,00 in favore di Controparte_1 Parte_2
[...
, di euro 355.901,00 in favore di , di euro Controparte_5
81.504,00 in favore di oltre interessi come in- Controparte_3 dicato in parte motiva
Dichiara compensate per la metà le spese del presente procedimento e condanna l , in persona del lega- Controparte_6 le rapp.te pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti della rimanente parte che si liquida: 1) per il giudizio di ATP in Euro
4.915,44 per spese ed Euro 3.845,50 per compensi professionali, ol- tre rimborso forfettario Iva e cpa come per legge;
2) per il presente giudizio in Euro 1.713,00 per spese ed Euro 11.228,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario Iva e cpa come per legge, in
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entrambi i casi con distrazione in favore dell'avv. Ivano Langellotti, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 5951 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale tra
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, e , quali Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3 eredi della de cuius , rappresentati e difesi, giusta Persona_1 procura in atti, dall'avv. Ivano Langellotti e presso di questi elettivamente domiciliati in Piedimonte Matese (CE) alla Via Cannavina, 2.
RICORRENTI
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_6 pro termine difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Mugnano e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Napoli alla Via S. Giacomo, 24.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
19.12.2024 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
1
n. 69.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i sigg.ri Controparte_1 [...]
, , nella qualità di eredi di Parte_1 Controparte_3 Per_1
deceduta in data 17.12.2002, rispettivamente madre, padre e fra-
[...] tello della stessa, nonché i sigg.ri ed , ri- Controparte_5 Controparte_4 spettivamente coniuge e figlio della defunta conveniva- Persona_1 no in giudizio l rassegnando le seguenti Controparte_6 conclusioni:
- accertare e dichiarare che il decesso della sig.ra sia avvenuto per la Persona_1 negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dei sanitari del P.O. dell'Ospedale di Piedimonte
Matese;
- confermare che la sventurata sig.ra sarebbe sopravvissuta con eleva- Persona_1 tissima probabilità in caso di corretta diagnosi;
- accertare che dall'evento dannoso all'exitus sono trascorsi 12 giorni;
- condannare, per quanto esposto, l' , in persona del legale rappresentante CP_7 pro tempore, al risarcimento nei confronti dei ricorrenti di tutto quanto dovuto sia iure he- reditatis (danno terminale) che iure proprio (danno da perdita del rapporto parentale), ol- tre al riconoscimento del danno catastrofale;
- condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al risar- CP_7 cimento di tutte le spese e competenze relative sia al presente giudizio che al propedeutico giudizio ex art. 696 bis c.p.c., comprese quelle relative ai bolli, al contributo unificato e ai compensi dei CTU, che dovranno essere assegnate al sottoscritto procuratore che si dichia- ra anticipatario;
A sostegno della domanda gli istanti hanno evidenziato che la defunta
[...]
in data 01.12.2002 ( all'epoca dei fatti ventiseienne ), fu ri- Persona_1 coverata presso il P.O. di Piedimonte Matese con diagnosi “Gravidanza a termine RPM” e sottoposta a taglio cesareo segmentario;
in data 05.12.2002 manifestò un quadro ematologico di pancitopenia con riduzione marcata di globuli rossi e piastrine, alterazione della funzionalità epatica e renale con it- tero e anuria ed in seguito a consulenza anestesiologica le veniva sommini- strata la relativa terapia oltre ad un catetere vescicale;
in data 06.12.2002 si sottoponeva, in seguito al manifestarsi di spiccata oliguria, a consulenza ne- frologica, all'esito della quale le fu assegnata la relativa terapia, oltre a trasfu- sione di sacche piastriniche e trattamento emodialitico. Nonostante ciò, la sig.ra in tarda serata si presentava dispnoica e pallida, fu quindi Per_1
2
sottoposta ad emogasanalisi che rilevò una ipossiemia. In seguito all'esame obiettivo al torace, venivano riscontrati rumori umidi basali, iniziava pertan- to ossigenoterapia;
in data 07.12.2002 venivano riscontrati valori LDH oltre il normale;
in data 10.12.2002, in tarda serata, veniva ricoverata in rianima- zione in seguito ad un episodio di assenza con scosse tonico-cloniche e le veniva riscontrata assenza di deficit sensitivo-motorio e tachicardia con probabile HELLP insorta alla quarta giornata post partum; ne seguiva crisi convulsiva a seguito della quale la sig.ra fu intubata e posta in Per_1 ventilazione meccanica;
in data 17/12/2002 presentava pressione arteriosa sballata con temperatura corporea di 40°C andando incontro a crisi settica e, nonostante manovre di rianimazione cardio-polmonare, alle 9,30 ne fu con- statato il decesso.
Venne, quindi, introdotto procedimento per accertamento tecnico preventi- vo innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n. 5279/2022 R.G., i cui consulenti tecnici con relazione depositata in data 22/06/2023 imputa- vano la responsabilità del decesso della paziente ai sanitari del P.O. di Pie- dimonte Matese i quali, a detta dei consulenti, avrebbero dovuto eseguire le dovute e corrette procedure diagnostiche secondo la letteratura scientifica di settore ed evitare l'errata diagnosi di “HELLP”, che ha compromesso la possibile e precoce terapia ( presumibilmente trattamento con plasma ex- change ) e propendere, seppure in termini probabilistici ( valutabili intorno al 70% circa ) per l'insorgenza nel post partum di una sindrome emolitico uremica atipica( SEUa ). L'errata diagnosi, a detta dei consulenti, ha poi por- tato, a causa dell'errato trattamento terapeutico, ad un'insufficienza multior- gano, causa della morte;
hanno poi concluso i consulenti che l'errato orien- tamento diagnostico ha sottratto alla una chance di maggiore so- Per_1 pravvivenza stimata, in base ai dati di letteratura, intorno al 55%, che la de- funta ebbe a patire un danno terminale perpetratosi per Persona_1
12 giorni di cui i deducenti, quali eredi della medesima, si dichiarano titolari iure successionis; di essere titolari iure proprio del diritto al risarcimento del danno da perdita parentale.
Costituitasi in giudizio l ha contestato la Controparte_6 domanda riferendo: in via preliminare della nullità della domanda proposta sotto il profilo del ri- corso ex art. 281 decies c.p.c. per mancanza delle condizioni dell'ambito di
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applicazione del procedimento semplificato e per indeterminatezza della domanda ex art. 163 c.p.c.; che, poiché la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria è invocabi- le solo nel rapporto con la paziente deceduta, la domanda risulta prescritta con riguardo agli eredi (trattandosi in tal caso di responsabilità extracontrat- tuale e quindi soggetta a termine prescrizionale quinquennale); che non vi è prova della asserita responsabilità dei sanitari intervenuti presso il P.O. di Piedimonte Matese, non sussistendo nesso di causalità tra il com- portamento degli stessi e l'evento morte;
che la diagnosi operata dai sanitari è corretta, come stabilito anche dalle ri- sultanze della perizia disposta dalla Procura della Repubblica di S. Maria
C.V. che escludevano profili di responsabilità in capo ai sanitari del P.O. di
Piedimonte Matese;
che rappresenta una indebita duplicazione il risarcimento del danno morale e parentale;
che il danno biologico terminale richiede la ricorrenza di un apprezzabile lasso temporale patito lucidamente dal paziente, mentre tale aspetto nel caso in esame è stato escluso dalla stessa CTU.
Ciò detto, l' ha concluso chiedendo: CP_7
1. In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del ricorso;
2. Nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e rigettare integralmente
l'avversa domanda giudiziale, in quanto infondata in fatto e in diritto;
3. In via del tutto subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art.
96 c.p.c.;
4. Per l'effetto, condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Le questioni preliminari
In via preliminare va rigettata l'eccezione della convenuta di nullità della domanda per avere parte istante introdotto il procedimento semplificato, essendo a suo dire lo stesso non di “facile soluzione”. Sul punto occorre, in- fatti, premettere che il giudizio di accertamento della responsabilità sanitaria
è oggi regolato dall'articolo 8 della legge 24 del 2017 il quale al comma 3 prescrive che tali domande debbano necessariamente essere introdotte nelle forme di cui all'art. 281 decies c.p.c. .Ciò detto, come noto, la necessità o me- no della proposizione del procedimento semplificato non è condizionato
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dalla semplicità o meno delle questioni da affrontare ai fini della disamina della domanda ma, in conformità alla rubrica della norma, dal carattere “non complesso” dell'istruzione, dovendo il giudice mutare il rito solo allorché
l'attività istruttoria a farsi non possa ritenersi agevole. Tale valutazione, pe- raltro, secondo solidi principi giurisprudenziali, deve essere svolta unica- mente sulla base delle richieste di prova articolate dalle parti nei rispettivi at- ti introduttivi. Nel caso in esame alcuna delle parti ha chiesto lo svolgimento di attività di istruzione, sicchè la domanda di nullità della domanda è a dirsi infondata.
Altresì infondata risulta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenu- ta, in quanto i ricorrenti, nel corso del tempo, hanno presentato richieste di risarcimento danni fino all'istanza di mediazione, interruttive della prescri- zione quinquennale.
Nel dettaglio, gli istanti hanno inviato una prima richiesta di risarcimento danni il giorno 12/12/2007 e ricevuta il giorno 18/12/2007 ed a seguire la seconda il giorno 07/01/2010 e ricevuta il 13/01/2010; una terza richiesta è stata inviata il 17/01/2012 e ricevuta il 19/01/2012; ancora, una quarta ri- chiesta inviata il 04/01/2016 e ricevuta il 26/01/2016; infine, i ricorrenti hanno presentato istanza di mediazione il giorno 30/05/2018, ricevuta il
31/05/2018.
Il merito
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
La responsabilità professionale
Preliminarmente si rileva che quanto alla natura della responsabilità profes- sionale della struttura sanitaria convenuta, essa è pacificamente da ricondur- re a titolo contrattuale ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c..
Secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va infatti inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. (cfr. Cass. n. 9556/2002, n. 577/2008). Fra la struttura sanitaria ed il paziente, per effetto della mera accettazione del paziente, sorge infatti un rapporto di natura contrattuale atipico denominato di "spedalità" o di "assi-
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stenza sanitaria", per effetto del quale la struttura assume l'obbligo di adem- piere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia presta- zioni secondarie ed accessorie - fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero - (cfr. Cass. n. 8826/2007). La responsa- bilità della struttura per i danni che si verificano in ambito sanitario è una responsabilità che scaturisce dall'inadempimento e/o dall'inesatto adempi- mento di una delle varie prestazioni che è direttamente obbligata ad eseguire in base a tale contratto atipico. Ai fini della diretta riferibilità ex artt. 1218-
1228 c.c. delle conseguenze risarcitorie dell'illecito non assume particolare rilievo che il contraente/debitore nell'adempimento delle sue obbligazioni si avvalga - per l'esecuzione delle prestazioni strettamente sanitarie, di partico- lari figure professionali abilitate - necessariamente di propri dipendenti o di collaboratori esterni. Ne deriva che la struttura sanitaria, per essere esonera- ta dalla responsabilità risarcitoria verso il paziente è tenuta a fornire la prova positiva che le conseguenze dannose di tale condotta non le sono imputabili a titolo di inadempimento delle obbligazioni oggetto del contratto di speda- lità. Sotto il profilo probatorio, a fronte dell'inadempimento dedotto dall'at- tore come causa del danno patito, è onere del debitore convenuto - la strut- tura ospedaliera - provare di aver esattamente adempiuto le prestazioni e che il danno lamentato da controparte non è allo stesso imputabile.
Tale ricostruzione è oggi confermata dalla riforma della responsabilità medi- ca operata con la L. n. 24 del 2017, che all'art. 7, comma 3, espressamente prevede: "l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che ab- bia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il pa- ziente".
Nel caso di specie, occorre osservare che i fatti di causa si collocano in un contesto temporale che è successivo alla entrata in vigore della legge ora ci- tata e sono quindi da questa disciplinati.
L'accertamento della responsabilità
Ciò detto, la consulenza d'ufficio ha fornito la prova dell'errata diagnosi formulata dai sanitari operanti presso il P.O. di Piedimonte Matese che, con un inescusabile errato orientamento diagnostico, hanno determinato un peggioramento delle condizioni della sig.ra culminanti in Per_1
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un'insufficienza multi organo, che ne ha poi causato il decesso.
In particolare, l'accertamento in ordine alla vicenda sanitaria occorsa all'attrice ha formato oggetto di un'approfondita analisi, aderente alla docu- mentazione medica versata in atti e caratterizzata da una ricognizione ap- profondita e giustificata sulla base di adeguati richiami bibliografici e di let- teratura di settore, ad opera dei consulenti dell'ufficio dott. Persona_2
(specialista in chirurgia endocrina) e il Prof. Dr. (me- Persona_3 dico legale).
L'elaborato peritale redatto dai predetti consulenti è chiaro, completo e coe- rente con le risultanze documentali e con le emergenze cliniche e costituisce un valido supporto tecnico ai fini della decisione;
le conclusioni della rela- zione tecnica sono, pertanto, pienamente condivisibili.
Dall'elaborato peritale emerge quanto segue.
Quanto alle condizioni di salute della paziente, risulta che i sanitari del P.O. di Piedimonte Matese, esaminato il quadro clinico della paziente, in presen- za di un quadro ematologico completamente alterato, diagnosticavano una verosimile sindrome HELLP insorta nel post partum ed a seguito di una crisi settica.
Sul punto, si fanno proprie le considerazioni espresse dai consulenti tecnici i quali hanno riferito: In riferimento a quanto rappresentato nella lettera- tura di settore (sia antecedente e coeva all'epoca in cui si sono svolti i fatti per cui è causa, sia successiva alla stessa), i dati clinici che emergono dal dato documentale, unitamente agli elementi circostan- ziali anatomo-patologici registrati nel corso dell'accertamento autop- tico propendono - seppure in termini probabilistici (valutabile in mi- sura non inferiore al 70%) - per l'insorgenza nel post-partum di una sindrome emolitico uremica atipica (SEUa) che è, poi, sfociata in una insufficienza multiorgano (causa del decesso della p.).
Indipendentemente dalla etiologia dei disturbi presentati nel post- partum dalla sig.ra , il dato di letteratura diffuso Persona_1 nella comunità scientifica all'epoca cui si sono svolti i fatti per cui è causa (dicembre 2002) suggeriva il ricorso immediato al trattamento con plasma exchange giacché in presenza di gravi anormalità emato- logiche, neurologiche e renali.
Per le motivazioni dapprima espresse si ravvedono pertanto profili di
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responsabilità professionale sanitaria di natura assistenziale in capo ai medici del PO di Piedimonte Matese che prestarono assistenza alla
Sig.ra per errato orientamento diagnostico e per Persona_1 omesso trattamento di plasmaferesi terapeutica.
Tanto premesso, il Tribunale rileva che l'accertamento svolto dai consulenti va considerato approfondito, completo e giustificato anche attraverso il ri- chiamo ad una serie importante di studi con ampia bibliografia che non ri- sulta contestata adeguatamente né dunque scalfita dalle contestazioni della parte convenuta la quale non ha saputo offrire una ricostruzione sostenibile in ordine alla sussistenza di una circostanza imprevedibile sulla base del quadro sanitario della paziente da parte dei sanitari e pertanto in grado di as- solvere alla prova liberatoria su di essa gravante che abbia determinato l'e- vento lesivo dannoso a carico della paziente.
In particolare parte resistente, a sostegno della propria tesi, ha esibito la re- lazione medico-legale effettuata dai consulenti della Procura della Repubbli- ca di S. Maria Capua Vetere Proff. e la Controparte_8 Controparte_9 quale escluse profili di responsabilità professionale in capo ai sanitari dell'Ospedale , riferendo che essi non errarono nella Controparte_10 diagnosi di HELLP.
Ebbene, anche in tal caso i consulenti in sede di CTU, sulla scorta di orien- tamenti scientifici consolidati, hanno chiarito e dimostrato che, pur ricono- scendo una certa difficoltà diagnostica essendoci tra le due patologie (
HELLP e ) confini non ben definiti, sarebbe stato corretto propende- CP_11 re per una diagnosi da manifestandosi essa nel 95% dei casi nella fase CP_11 di puerperio, ovvero post partum;
a differenza della sindrome da HELLP che trova manifestazione o nel primo trimestre di gestazione o nel post par- tum ma solo nel 30% dei casi “I confini tra queste patologie non sono ben definiti risultando assai difficile una diagnosi differenziale, con- siderando poi che dette condizioni possono coesistere e che durante la gravidanza i parametri ematologici, della proteinuria e della con- centrazione del complemento hanno range di riferimento differenti ri- spetto al soggetto non in gravidanza . La sindrome HELLP, una
MAT che coinvolge soprattutto i sinusoidi epatici, si manifesta gene- ralmente nel terzo trimestre di gravidanza, ma nel 30% circa dei casi insorge nel postpartum. Il 94% della SEU correlata alla gravidanza si
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riscontra nel puerperio, come insufficienza renale postpartum.
Ed ancora in sede di CTU, i consulenti chiariscono come in caso di sindro- me da l'insufficienza renale è a dir poco insolita e modesta risol- CP_12 vendosi entro le prime due settimane dopo il parto. Ciò che invece non av- viene quando si è in presenza di sindrome da SEUa dove, invece, si manife- sta un grave coinvolgimento renale che perdura anche oltre le due settimane
“l'insufficienza renale è relativamente insolita nella sindrome
HELLP, con manifestazioni che tipicamente si risolvono entro le prime 2 settimane dopo il parto. La SEU si differenzia per il grave coinvolgimento renale che persiste per più di 2 settimane. Le manife- stazioni cliniche della SEU sono simili a quelle della PTT, sebbene le anomalie neurologiche siano solitamente meno pronunciate e fre- quenti rispetto ai pazienti con PTT, laddove la disfunzione renale è più grave nei pazienti con SEU. Nelle gestanti una SEU/PTT può essere sospettata in presenza di anomalie neurologiche e renali gravi
e della loro persistenza per diversi giorni dopo il parto. Tali reperti clinici e laboratoristici utili a formulare una diagnosi differenziale tra
HELLP syndrome, PTT e SEU trovano riscontro anche in articoli scientifici pubblicati successivamente all'epoca cui si riferiscono i fat- ti per cui è causa, ciò a validare ulteriormente la bontà degli stessi. In Per particolare George e confermano che nella HELLP syndrome so- no presenti anomali neurologiche minori, l'anemia emolitica e la tro- mocitopenia (<100.000/miconL) sono moderate, il danno renale è minore. L'insufficienza renale nel contesto della SEUa associata alla gravidanza è solitamente grave e persistente, mentre il danno renale nella sindrome HELLP è solitamente lieve e autolimitante”.
È noto infatti che spetta alla struttura sanitaria provare che il risultato
"anomalo" o anormale rispetto al quadro clinico, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, dipende da fatto a sè non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in con- formità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto (v. Cass., 9/10/2012, n. 17143), bensì ad evento imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza (cfr., Cass., 21/7/2011, n. 15993;
Cass., 7/6/2011, n. 12274. E già Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass.,
11/11/2005, n. 22894). In altri termini, dare la prova del fatto impeditivo (v.
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Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 21/6/2004, n. 11488), rimanendo in caso contrario soccombente, in applicazione della regola generale ex artt. 1218 e
2697c.c., di ripartizione dell'onere probatorio fondata sul principio di c.d. vicinanza alla prova o di riferibilità (v. Cass., 9/11/2006, n. 23918; Cass.,
21/6/2004, n. 11488; Cass., Sez. Un., 23/5/2001, n. 7027; Cass., Sez. Un.,
30/10/2001, n. 13533; Cass., 13/9/2000, n. 12103), o ancor più propria- mente (come sottolineato anche in dottrina), sul criterio della maggiore pos- sibilità per il debitore onerato di fornire la prova, in quanto rientrante nella sua sfera di dominio, in misura tanto più marcata quanto più l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche sconosciute al creditore, essendo estranee alla comune esperienza, e viceversa proprie del bagaglio del debitore come nel caso specializzato nell'esecuzione di una pro- fessione protetta".
Ciò detto, i consulenti hanno anche accertato che l'errata diagnosi è da porsi in relazione causale con l'evento morte, in quanto ove correttamente inqua- drato il quadro clinico e praticati i tempestivi interventi la stessa, con alta probabilità, pari al 55%, sarebbe sopravvissuta.
I consulenti hanno scandagliato il rapporto di derivazione eziologica tra l'omessa diagnosi e l'evento morte riferendo: La individuata errata con- dotta tenuta dagli esercenti la professione sanitaria del PO di Piedi- monte Matese ha sottratto alla Sig.r le chance di Persona_1 una maggiore sopravvivenza che, in riferimento ai dati di letteratura, possono essere operativamente stimate sul 55% quale valore interme- dio dei tassi di sopravvivenza prospettati in letteratura per i soggetti affetti d trattati con plasma exchange e del grave danno renale CP_11 acuto insorto nella p. (che di per sé ha un valore prognostico sfavore- vole).
Risulta, quindi, accertata la responsabilità della struttura sanitaria.
La quantificazione del danno
Il danno catastrofale
La domanda di riconoscimento del danno morale terminale, cd. catastrofale, non è fondata risultando la paziente, all'ingresso nel reparto presso l'Unità
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di Rianimazione, sedata, intubata e posta in ventilazione meccanica fino al decesso in uno stato di non coscienza.
È, infatti, principio logico, prima ancora che giuridico, che il danno non pa- trimoniale, di cui quello catastrofale è mera voce descrittiva, per potersi concretizzare deve essere patito da una persona in uno stato di lucida co- scienza e per un lasso temporale apprezzabile.
La Suprema Corte rende edotti che In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie, ovvero il danno da per- cezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferen- za psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso. (cfr Cass. Ordinanza n. 23153 del
17/09/2019).
Tali elementi nel caso in esame non ricorrono, atteso che Controparte_13
[.
non ha potuto percepire l'imminenza del decesso in quanto la stessa, dall'ingresso nel reparto di rianimazione presso il P.O. di Piedimonte Mate- se in data 11 dicembre 2002 non era cosciente, né vi è prova che prima di tale momento abbia avuto la lucida consapevolezza della morte.
Né può dirsi ricorrente un danno biologico terminale atteso che non è stata fornita alcuna prova che in caso di corretta diagnosi la stessa non sarebbe stata allettata in ogni caso.
Il danno da perdita parentale
Fondata risulta la domanda di risarcimento del danno parentale.
In relazione al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, i ricorrenti lamentano il pregiudizio subito con la morte della congiunta, ri- chiedendo, a tal fine, il relativo risarcimento del danno in loro favore.
Già avvertivano le note cd. "sentenze gemelle" del 2003 (Cass., sent. n.
8827/2003 e 8828/2003) che "il soggetto che chiede "iure proprio" il risar-
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cimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un inte- resse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela
"ex" art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime me- diante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità mo- rale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiu- sta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intan- gibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività rea- lizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione so- ciale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30
Cost.". Anche nelle successive cd. "sentenze San Martino" del 2008 le Se- zioni Unite della Cassazione affermavano: "la perdita del prossimo congiun- to cagiona pregiudizi di tipo esistenziale, i quali sono risarcibili perché con- seguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona: nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto
(c.d. danno da perdita del rapporto parentale), il pregiudizio di tipo esisten- ziale è risarcibile appunto perché consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)".
Dal punto di vista delle conseguenze della lesione, il pregiudizio può mani- festarsi come sofferenza interiore o come sconvolgimento delle abitudini di vita dei congiunti, che hanno subito un danno riflesso in conseguenza del decesso, che ha colpito la vittima primaria. Si tratta, dunque, di valutare gli elementi allegati e provati da parte attorea: questa prova può fondarsi anche su presunzioni: "Se dunque il danneggiato (quantomeno) alleghi il fatto base della normale e pacifica convivenza del proprio nucleo familiare e che il de- cesso del (o le gravi lesioni subite dal) proprio congiunto all'esito del fatto evento lesivo hanno comportato una sofferenza interiore tale da determina- re un'alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno, inducendolo a scelte di vita diverse, incombe al danneggiante dare la prova contraria ido- nea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello
"sconvolgimento esistenziale" riverberante anche in obiettivi e radicali scelte di vita diverse, dalla perdita (o anche solo dalla "lesione": cfr. Cass.,
3/4/2008, n. 8546; Cass., 14/6/2006, n. 13754; Cass., 31/5/2003, n. 8827;
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Cass., Sez. Un., 1/7/2002, n. 9556) del rapporto parentale secondo l'id quod plerumque accidit normalmente discendono per lo stretto congiunto (v. Cass.,
Sez., Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez,,
Un., 24/3/2006, n. 6572) (Cass., n. 10527/2011). Inoltre, come sempre af- fermato dalla Corte di Cassazione, "ciascuno dei familiari superstiti ha dirit- to, in proporzione alla durata e alla intensità del vissuto, alla composizione del restante nucleo che può prestare assistenza morale e materiale, avuto ri- guardo sia all'età della vittima primaria che a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sop- portazione del trauma, e ad ogni altra circostanza del caso concreto - che deve essere allegata e provata, ancorché presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, essendo danni-conseguenza, spettando alla
contro
- parte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la conti- nuità e l'intensità del rapporto familiare - ad una liquidazione comprensiva di tutto il pregiudizio non patrimoniale subito (Cass. 1410, 24015 del 2011)"
(Cass., n. 9231/2013). Ai fini della risarcibilità, la giurisprudenza ha chiarito che occorre, in primis, una relazione con la vittima diretta del fatto illecito, sia essa fondata su un vincolo familiare riconosciuto come tale dalla legge
(ciò ad es. nel caso di famiglia fondata sul matrimonio), ovvero su una situa- zione di fatto qualificata (così come accade nel caso di convivenza more uxorio), ed, in secondo luogo, che la lesione sia apprezzabile in virtù dell'ef- fettivo rapporto esistente con la vittima e dell'incidenza concreta sullo svol- gimento della vita di relazione. La ratio sottesa è, infatti, quella di escludere ogni automatismo derivante dal mero rapporto parentale, nel chiaro intento di scoraggiare il proliferare di infondate pretese risarcitorie basate sul mero legame di sangue, senza che alcuna effettiva lesione si sia prodotta nella sfe- ra giuridica del parente della vittima.
Nel caso, poi, si tratti della moglie e/o dei figli e/o dei genitori, magari an- che conviventi, come nel caso in esame, è evidente che, poiché trattasi indi- scutibilmente di parente stretto del danneggiato, le lesioni subite da questo si sono certamente riflesse sul coniuge e/o sul figlio e/o sul genitore e la prova delle sofferenze patite, lo sconvolgimento delle abitudini di vita subi- to, può dirsi raggiunta mediante il ricorso a presunzioni semplici.
Si evidenzia, infatti, che la giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi del giu- dizio risarcitorio azionato da un congiunto appartenente allo stretto nucleo
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familiare del danneggiato, ha chiarito che "l'attore può invocare, per dimo- strare la sussistenza del danno, anche il solo ricorso alle presunzioni sempli- ci;
egli, tuttavia, non può mai sottrarsi all'onere di allegazione dei fatti mate- riali costitutivi della propria pretesa." (cfr. Cass. civ., sez. III, 06/04/2011, n.
7844).
Inoltre, si rileva che la Corte di Cassazione ha chiarito che, al fine assicurare un risarcimento integrale del pregiudizio subito da ciascun danneggiato, oc- corre che il giudice, consideri tutte le circostanze del caso concreto e che, pertanto, "tenga conto sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'im- mediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello cd. dinamico-relazionale. (consistente nel peggio- ramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). -
Conseguentemente - … ciascuno dei familiari ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità indivi- duale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche pre- suntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare."
(così Cass. civ., sez. III, 17/04/2013, n. 9231).
Ciò premesso, nel caso in esame, alla luce dello stretto rapporto parentale e in assenza di prova contraria, può dirsi raggiunta presuntivamente la prova del pregiudizio patito dagli istanti.
In ordine alla individuazione della misura del danno la giurisprudenza al fine di garantire l'esigenza di uniformità di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, di certezza del diritto, ha fatto sempre più ricorso alle Tabelle - pri- ma di origine pretoria che individuano parametri uniformi per la liquidazio- ne del danno non patrimoniale. Tanto più diffusa è l'applicazione sul territo- rio nazionale di un'unica tabella di liquidazione del danno, tanto maggiore è
l'auspicata uniformità di trattamento, in ossequio al disposto dell'art. 3 Cost..
La giurisprudenza di legittimità ha, però, recentemente rilevato che non ogni
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criterio di quantificazione del danno è in grado di assicurare la prevedibilità nell'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito. Sicuramente tale finalità è assicurata dall'adozione del sistema del punto variabile, il quale consente di pervenire ad una "conversione della clausola generale in una pluralità di ipotesi tipizzate risultanti dalla standardizzazione della concretiz- zazione giudiziale della clausola di valutazione equitativa del danno", con ciò definendo "un complesso di caselle entro le quali sussumere il caso, analo- gamente a quanto avviene con la tecnica della fattispecie, in funzione dell'u- niforme risoluzione delle controversie" (Cass. n. 10579/2021).
A tale tecnica di liquidazione del danno si fa ricorso ordinariamente in rela- zione al danno da perdita parentale, tanto che la Suprema Corte ha chiarito
Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, in- defettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese ), purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel quantificare il danno da perdita del rapporto parentale patito dai fratelli della vittima di un incidente stradale sulla base delle tabelle milanesi del 2018, aveva ridotto l'importo - vicino al massimo tabellare - liquidato dal giudice di primo grado, in considerazione della man- cata dimostrazione di circostanze eccezionali idonee a giustificare la suddet- ta liquidazione). Cfr. Cassazione Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023 (Rv.
666969 - 01).
Ciò detto, ritiene che il Tribunale che per la liquidazione del pregiudizio pa- tito dagli istanti possa farsi riferimento alle Tabelle di Milano adottate in da- ta 5 giugno 2024, ed elaborate sulla base dei criteri espressi dalla Cassazione con sentenza n. 10579/2021.
In particolare, in tali Tabelle l'assegnazione dei punti è stata ripartita in fun-
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zione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e del- la vittima secondaria, della convivenza tra le due, della sopravvivenza di altri congiunti e della qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perdu- ta. Partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice", l'Osservatorio milanese ha ricavato il valore base per la tabella rela- tiva alla perdita di nonché per quella rela- CodiceFiscale_1 tiva alla perdita di fratelli/nipoti ed ha stabilito che i punti astrattamente at- tribuibili siano pari, rispettivamente, ad un massimo di 118 (per la tabella re- lativa alla perdita di e di 116 (per la tabella CodiceFiscale_1 relativa alla perdita di fratelli/nipoti), con un 'Cap' pari al valore monetario massimo della forbice delle precedenti tabelle, al fine di consentire la liqui- dazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali.
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto dunque conto dei criteri di liquidazione alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2024), considerato il carattere si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito da:
figlio della de cuius (vittima secondaria) di anni 0 al Controparte_4 momento dell'evento lesivo (punti 28), considerata l'età della vittima prima- ria al momento del decesso di anni 26 (punti 24), tenuto conto che gli stessi avrebbero convissuto nella stessa abitazione (punti 16), tenuto conto della sopravvivenza di un altro superstite (14 punti), considerato il notorio legame affettivo che caratterizza il rapporto di filiazione e tenuto conto della moda- lità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria per esser rimasto orfano di un genitore fin dalla na- scita (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 15), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito pari alla somma di Euro 379.367,00.
madre della de cuius (vittima secondaria) di anni 48 Controparte_1 al momento dell'evento lesivo (punti 20), considerata l'età della vittima pri- maria al momento del decesso di anni 26 (punti 24), tenuto conto che gli stessi non convivevano nello stesso complesso condominiale (punti 0), te- nuto conto della sopravvivenza di due superstiti (12 punti), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito pari alla somma di Euro 219.016,00.
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padre della de cuius (vittima secondaria) di anni 50 al Controparte_2 momento dell'evento lesivo (punti 20), considerata l'età della vittima prima- ria al momento del decesso di anni 26 (punti 24), tenuto conto che gli stessi non convivevano nello stesso complesso condominiale (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di un altro superstite (12 punti), si ritiene equo li- quidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito pari alla somma di Euro 219.016,00.
marito della de cuius (vittima secondaria) di anni 32 al mo- Controparte_5 mento dell'evento lesivo (punti 22), considerata l'età della vittima primaria al momento del decesso di anni 26 (punti 24), tenuto conto che gli stessi con- vivevano (punti 16), tenuto conto della sopravvivenza di altri superstiti (14 punti), considerato lo stato di particolare sofferenza morale per aver perso la coniuge e con la prospettiva di dover crescere un figlio senza il fonda- mentale apporto morale e spirituale della moglie (circostanze tutte che giu- stificano un punteggio pari a 15), si ritiene equo liquidare il danno non pa- trimoniale da perdita del rapporto parentale patito pari alla somma di Euro
355.901,00.
fratello della de cuius (vittima secondaria) di anni 23 Controparte_3 al momento dell'evento lesivo (punti 18), considerata l'età della vittima pri- maria al momento del decesso di anni 26 (punti 18), tenuto conto che gli stessi non convivevano nello stesso complesso condominiale (punti 0), te- nuto conto della sopravvivenza di altri superstiti (12 punti), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito pari alla somma di Euro 81.504,00.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite
(Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'e- vento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalu- tate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritar- dato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate,
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quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (17.12.2002) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici
I.S.T.A.T. dal 17.12.2002 fino alla presente sentenza;
sull'importo come de- terminato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi lega- li, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Le spese di giudizio
L'accoglimento della sola domanda relativa al danno da perdita parentale giustifica la compensazione per la metà delle spese di lite, mentre la rima- nente parte segue la soccombenza e si liquida in dispositivo in base ai para- metri di cui al D.M. 55/2014 tenendo conto delle sole fasi svolte e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede
Accerta e dichiara la responsabilità dell' Controparte_6
in persona del legale rapp.te pro tempore, per il decesso
[...] della sig.ra Persona_1
Condanna l , in persona del legale Controparte_6 rapp.te pro tempore, al pagamento dell'importo di euro 379.367,00 in favore di , di euro 219.016,00 in favore di Controparte_4 [...]
di € 219.016,00 in favore di Controparte_1 Parte_2
[...
, di euro 355.901,00 in favore di , di euro Controparte_5
81.504,00 in favore di oltre interessi come in- Controparte_3 dicato in parte motiva
Dichiara compensate per la metà le spese del presente procedimento e condanna l , in persona del lega- Controparte_6 le rapp.te pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti della rimanente parte che si liquida: 1) per il giudizio di ATP in Euro
4.915,44 per spese ed Euro 3.845,50 per compensi professionali, ol- tre rimborso forfettario Iva e cpa come per legge;
2) per il presente giudizio in Euro 1.713,00 per spese ed Euro 11.228,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario Iva e cpa come per legge, in
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entrambi i casi con distrazione in favore dell'avv. Ivano Langellotti, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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