Art. 17.
Il minimo di lire 1000 di stipendio annuo stabilito dall' art. 6, commi primo e secondo, e dalla lettera a) dell' art. 8 della, legge 6 luglio 1939, n. 1035 , per l'obbligatorieta' dell'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, e' elevato a lire 84.000 di retribuzione annua comprensiva, oltre che dello stipendio, di ogni altra indennita', assegno o provento, anche in natura, la cui corresponsione abbia carattere continuativo.
Per i sanitari iscritti obbligatoriamente alla data di pubblicazione della presente legge, l'obbligatorieta' dell'iscrizione permane anche nel caso che la retribuzione di cui al comma precedente sia inferiore a lire 84.000 annue.
Il minimo di lire 1000 di stipendio annuo stabilito dall' art. 6, commi primo e secondo, e dalla lettera a) dell' art. 8 della, legge 6 luglio 1939, n. 1035 , per l'obbligatorieta' dell'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, e' elevato a lire 84.000 di retribuzione annua comprensiva, oltre che dello stipendio, di ogni altra indennita', assegno o provento, anche in natura, la cui corresponsione abbia carattere continuativo.
Per i sanitari iscritti obbligatoriamente alla data di pubblicazione della presente legge, l'obbligatorieta' dell'iscrizione permane anche nel caso che la retribuzione di cui al comma precedente sia inferiore a lire 84.000 annue.