Articolo 17 della Legge 11 giugno 1954, n. 409
Articolo 16Articolo 18
Versione
27 luglio 1954
Art. 17.
Il minimo di lire 1000 di stipendio annuo stabilito dall' art. 6, commi primo e secondo, e dalla lettera a) dell' art. 8 della, legge 6 luglio 1939, n. 1035 , per l'obbligatorieta' dell'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, e' elevato a lire 84.000 di retribuzione annua comprensiva, oltre che dello stipendio, di ogni altra indennita', assegno o provento, anche in natura, la cui corresponsione abbia carattere continuativo.
Per i sanitari iscritti obbligatoriamente alla data di pubblicazione della presente legge, l'obbligatorieta' dell'iscrizione permane anche nel caso che la retribuzione di cui al comma precedente sia inferiore a lire 84.000 annue.
Entrata in vigore il 27 luglio 1954