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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17454 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 52327/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
avv. Stefano Mariella
E
Controparte_1
avv. Michela Natale
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
“1) I coniugi vivranno separati con mutuo rispetto;
2) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso il padre;
i Persona_1 genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3) La madre potrà vederlo, compatibilmente con i suoi impegni professionali: una settimana dal martedì all'uscita di scuola al mercoledì con riaccompagnamento a scuola, nonché dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì con riaccompagnamento a scuola;
la settimana successiva il martedì e giovedì dall'uscita di scuola al giorno successivo con riaccompagnamento a scuola;
n. 15 giorni l'estate da concordare tra le parti entro il
30.5. di ciascun anno (stesso periodo spetterà al padre); alternati con il padre e ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
n. 3 giorni durante le vacanze pasquali in modo da comprendere
Pasqua e Pasquetta ad anni alterni (altri 3 giorni durante le vacanze pasquali spetteranno al padre). Le parti concorderanno di volta in volta come organizzarsi in caso di ponti o festività nazionali che precedono o seguono il week end di pertinenza di ciascun genitore;
4) La casa coniugale sita in Roma in Via Jacopo Sannazzaro n. 82 viene assegnata al Sig. , in Parte_1 quanto genitore collocatario del figlio minore e con il quale vivrà anche il figlio , maggiorenne ma Per_2 ancora non economicamente autosufficiente. La Sig.ra ascerà la casa coniugale entro il 5 CP_1 dicembre 2025 asportando i propri effetti personali;
5) A partire dal mese di dicembre 2025 la Sig.ra orrisponderà al marito, entro il g. 5 di ogni CP_1 mese, per il mantenimento di entrambi i figli un assegno di mantenimento pari ad euro 1.000,00 mensili, oltre Istat a partire dal mese di dicembre 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale;
6) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, poiché economicamente autosufficienti, senza nulla pretendere dall'altro;
7) I coniugi si concedono reciprocamente, sin da ora, il nulla osta al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e di ogni documento valido ai fini dell'espatrio loro e del figlio.”;
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette, valutato l'interesse del figlio minore;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 16.12.2000 ;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2000 , parte II, atto n. 00756
, serie A03 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, 3.12.2025 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 52327/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
avv. Stefano Mariella
E
Controparte_1
avv. Michela Natale
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
“1) I coniugi vivranno separati con mutuo rispetto;
2) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso il padre;
i Persona_1 genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3) La madre potrà vederlo, compatibilmente con i suoi impegni professionali: una settimana dal martedì all'uscita di scuola al mercoledì con riaccompagnamento a scuola, nonché dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì con riaccompagnamento a scuola;
la settimana successiva il martedì e giovedì dall'uscita di scuola al giorno successivo con riaccompagnamento a scuola;
n. 15 giorni l'estate da concordare tra le parti entro il
30.5. di ciascun anno (stesso periodo spetterà al padre); alternati con il padre e ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
n. 3 giorni durante le vacanze pasquali in modo da comprendere
Pasqua e Pasquetta ad anni alterni (altri 3 giorni durante le vacanze pasquali spetteranno al padre). Le parti concorderanno di volta in volta come organizzarsi in caso di ponti o festività nazionali che precedono o seguono il week end di pertinenza di ciascun genitore;
4) La casa coniugale sita in Roma in Via Jacopo Sannazzaro n. 82 viene assegnata al Sig. , in Parte_1 quanto genitore collocatario del figlio minore e con il quale vivrà anche il figlio , maggiorenne ma Per_2 ancora non economicamente autosufficiente. La Sig.ra ascerà la casa coniugale entro il 5 CP_1 dicembre 2025 asportando i propri effetti personali;
5) A partire dal mese di dicembre 2025 la Sig.ra orrisponderà al marito, entro il g. 5 di ogni CP_1 mese, per il mantenimento di entrambi i figli un assegno di mantenimento pari ad euro 1.000,00 mensili, oltre Istat a partire dal mese di dicembre 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale;
6) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, poiché economicamente autosufficienti, senza nulla pretendere dall'altro;
7) I coniugi si concedono reciprocamente, sin da ora, il nulla osta al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e di ogni documento valido ai fini dell'espatrio loro e del figlio.”;
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette, valutato l'interesse del figlio minore;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 16.12.2000 ;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2000 , parte II, atto n. 00756
, serie A03 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, 3.12.2025 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi