Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2327 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 11693/2024 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo
Parte_1
Ciccarello.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Carolina Palpacelli.
Il Cancelliere
- resistente -
All'esito dell'udienza del 19/05/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere.
1
retante metà, che liquida in complessivi € 1.350,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a., e distrae in favore dell'avv. Giancarlo Ciccarello, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/07/2024, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' e, avendo premesso che il Tribunale di Palermo con CP_1
sentenza n. 1360/2024 del 27/03/2024, resa in seno al procedimento portante r.g.n.
3473/2023, aveva riconosciuto in capo alla stessa la sussistenza dei requisiti sanitari per fruire dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 26/03/2023, esponeva di avere presentato in data 27/03/2024 l'apposito modello “AP70” per la liquidazione dei ratei maturati e non riscossi, e lamentava che l' convenuto, CP_1
nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla legge, non aveva provveduto alla relativa corresponsione.
Chiedeva, pertanto, di “ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra a Parte_1
percepire l'indennità di accompagnamento riconosciutagli con sentenza N 1360/2024 dei 26-
27/3/2024, resa a definizione del giudizio N.° 3473/2023 R.G.L., dal Tribunale di Palermo,
Sezione Lavoro, con decorrenza dal 26/3/2023; - condannare l' al pagamento in favore CP_1
della sig.ra dell'indennità di accompagnamento riconosciutagli con sentenza N Parte_1
1360/2024 dei 26-27/3/2024, resa a definizione del giudizio N° 3473/2023 R.G.L., dal
Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, con decorrenza dal 26/3/2023 oltre rivalutazione ed interessi nella misura di legge”.
Con memoria depositata il 24/02/2025, si costituiva in giudizio l' CP_1
esponendo di avere provveduto al pagamento degli arretrati in data 2/12/2024 e chiedendo, pertanto, di dichiarare cessata la materia del contendere.
Con le note depositate il 15/05/2025, la ricorrente ha affermato di avere ricevuto integralmente la prestazione richiesta in ricorso, cosicché, sulla comune richiesta dei procuratori delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, la causa è stata decisa.
2 Sulla base delle incontestate allegazioni dell' convenuto in ordine CP_1
all'avvenuta corresponsione dei ratei di indennità di accompagnamento, nonché della documentazione attestante i relativi pagamenti (cfr. all. 1 in memoria , CP_1
questi ultimi riconosciuti dalla ricorrente, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, connessi al comportamento processuale dell' CP_1
che ha provveduto ad effettuare il pagamento degli arretrati in data (2/12/2024) antecedente alla prima udienza di comparizione, per compensare per metà le spese di lite, ponendo la restante parte, liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, e distratta in favore dell'avv.
Giancarlo Ciccarello, dichiaratosi antistatario, a carico dell' convenuto. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 20/05/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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