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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 23/06/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: contratto atipico nella causa iscritta al n. 310 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, nata il [...] a [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._1
Cagliari via Cocco Ortu n. 32 presso lo studio dell'Avv. Maria Valeria
Salvati, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado;
APPELLANTE
CONTRO
, nato il [...] a [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...], ivi elettivamente domiciliato C.F._2
Corso Vittorio Emanuele n.1 presso lo studio dell'Avv. Corrado Chessa che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Salvatore
Casula in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione del presente giudizio;
APPELLATO
All'udienza del 25 ottobre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello): “Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza in accoglimento dell'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, DICHIARARE il convenuto tenuto all'adempimento degli obblighi derivanti dalla scrittura sottoscritta in data 02/10/2008, e per l'effetto, DETERMINARE le modalità della vendita dell'immobile sito in
Cagliari nella via Carpaccio n. 3, con attribuzione del ricavato della vendita in favore dell'attrice fino alla concorrenza della metà del suo valore alla data della domanda, al netto dei gravami successivi alla scrittura, convenzionalmente determinata tra le parti in €145.000,00 e, comunque,
CONDANNARE il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di €145.000,00, ovvero al pagamento della diversa somma che risulta dovuta all'attrice in forza della scrittura del 02/10/2008, sulla base del valore dell'immobile alla data della domanda e senza i gravami posti dal CP_1
successivamente alla scrittura. CONDANNARE il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 32.500,00 oltre interessi, rivalutazione e il maggior danno derivante dal ritardato adempimento, CONDANNARE il convenuto al risarcimento in favore dell'attrice dei danni da questa subiti in conseguenza dell'inadempimento, quale la differenza di valore dell'immobile sito in Cagliari nella via Carpaccio n. 3 tra la data della richiesta di adempimento e l'effettivo pagamento. Con condanna del convenuto al pagamento delle competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali e accessori di legge. In subordine, DICHIARARE la risoluzione per inadempimento del convenuto dell'accordo riportato nella scrittura sottoscritta in data 02/10/2008 e, per l'effetto, CONDANNARE il convenuto al risarcimento in favore dell'attrice dei danni da questa subiti in conseguenza dell'inadempimento nella misura che risulta dovuta dagli atti di causa, nonché alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della stessa scrittura e, in particolare, la somma di €82.500,00 pari al 50% del prezzo di vendita dell'immobile in Capoterra nella via Libeccio n°6/c, oltre interessi e rivalutazione. CONDANNARE il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di €32.500,00, oltre interessi, rivalutazione e il maggior danno derivante dal ritardato adempimento. Con condanna del convenuto al pagamento delle competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali e accessori di legge. In ulteriore subordine, DICHIARARE accertato il debito del convenuto nei confronti dell'attrice, in forza del riconoscimento dallo stesso convenuto fattone nella scrittura sottoscritta in data 02/10/2008 e, per l'effetto, CONDANNARE il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di €145.000,00, ovvero al pagamento della diversa somma che risulta dovuta all'attrice in forza della scrittura del 02/10/2008, pari alla metà del valore dell'immobile sito in
Cagliari nella via Carpaccio n.3 alla data della domanda, senza i gravami posti dal successivamente alla scrittura. CONDANNARE il convenuto al CP_1 pagamento in favore dell'attrice alla somma di €32.500,00, oltre interessi, rivalutazione e il maggior danno derivante dal ritardato adempimento.
CONDANNARE il convenuto al risarcimento in favore dell'attrice dei danni da questa subiti in conseguenza dell'inadempimento, quale la differenza di valore dell'immobile tra la data della richiesta di adempimento e l'effettivo pagamento. Con condanna del convenuto al pagamento delle competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali e accessori di legge.
Ancora in ulteriore subordine, qualora venga dichiarata la nullità dell'intero contratto, voglia l'Ill.mo Tribunale ORDINARE la restituzione in favore dell'attrice della prestazione ricevuta dal in esecuzione del contratto CP_1 nullo, corrispondente alla somma di €82.500,00, corrispondente alla metà del prezzo di vendita dell'immobile sito in Capoterra nella via Libeccio n°6/c, oltre interessi e rivalutazione. Con condanna del convenuto al pagamento delle competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali e accessori di legge.”
Nell'interesse dell'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta):
“L'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione voglia: 1) rigettare l'avversa impugnazione per appello e confermare per l'effetto la sentenza impugnata;
2) in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avversa, accertare l'esatto adempimento del dr. al contratto del 2 Controparte_1 ottobre 2008 disponendo la compensazione giudiziale del debito dell'odierna appellante pari a €32.000,00 con l'asserito debito del dr. di Controparte_1 pari importo risultante dall'art. 8 della scrittura privata del 2 ottobre 2008; 3) in ogni caso con vittoria di spese e di onorari del doppio grado di giudizio.”
IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione notificato il 5 settembre 2017, Parte_1
ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari Controparte_1
domandando in via principale che egli venisse dichiarato tenuto ad adempiere gli obblighi assunti con scrittura privata del 02/10/2008 con la quale le parti avevano deciso di regolare tutti i rapporti economici in vista della separazione;
ha quindi domandato che venissero stabilite le modalità di vendita dell'immobile sito in Cagliari, via Carpaccio n.3, con attribuzione della metà del valore determinato convenzionalmente dalle parti in euro
145.000,00 e, comunque, perché il fosse condannato a pagarle euro CP_1
145.000,00 o la diversa somma stabilita in corso di causa sulla scorta della scrittura del 02/10/2008, nonché euro 32.500,00, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno da ritardato adempimento, oltre il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'inadempimento nella misura risultante dagli atti di causa, con condanna al pagamento delle competenze e delle spese del giudizio.
In subordine, ha domandato che fosse dichiarata la risoluzione per inadempimento del dell'accordo consacrato nella scrittura del CP_1
02/10/2008 e, per l'effetto, che egli fosse condannato a risarcirle il danno derivante dall'inadempimento nella misura accertata in corso di causa, nonché alla restituzione di quanto ricevuto in sua esecuzione e, in particolare, dell'importo di euro 82.500,00, corrispondente alla metà del prezzo di vendita dell'immobile sito in Capoterra, via Libeccio n. 6/c, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento della somma di euro 32.500,00, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno da ritardato adempimento, con condanna al pagamento delle competenze e delle spese del giudizio.
In particolare, ella ha esposto che:
- in data 02/10/2008 aveva sottoscritto con l'ex coniuge Controparte_1
una scrittura privata per la divisione e l'attribuzione dei beni compresi nel loro patrimonio e per la regolazione dei rapporti economici in vista della loro separazione personale;
- ai sensi dell'art. 3 della scrittura, con atto pubblico del 31/03/2011 a rogito del notaio era stato venduto l'immobile sito in Capoterra via Per_1
Libeccio n. 6/c al prezzo di euro 165.000,00, diviso tra i coniugi in egual misura, per cui ciascuno aveva ricevuto la somma di euro 82.500,00; - ai sensi dell'art. 6 della scrittura, essa attrice, non avendo le risorse economiche per acquistare l'immobile sito in Cagliari in via Carpaccio n.
3, aveva comunicato al marito la volontà di vendere a terzi lo stesso immobile per dividerne il corrispettivo in seguito ai conguagli, ma il al contrario, aveva concesso, con atto pubblico del 22/3/2010, CP_1 un'ipoteca sull'immobile alla Banca di Sassari s.p.a. per garantire un finanziamento ricevuto per euro 170.000,00;
- ai sensi dell'art. 8 della scrittura, il era debitore di essa attrice per CP_1
euro 32.500,00 e, pur essendo tenuto a corrispondere la detta somma entro il 31/12/2014 secondo quanto pattuito all'art. 9, egli non aveva ancora adempiuto.
costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1 delle domande dell'attrice, chiedendone il rigetto, previa compensazione giudiziale del debito da lei azionato di euro 32.000,00 con quello di costei nei suoi confronti pari ad euro 28.500,00 (euro 15.000,00 ed euro 13.500,00 di cui agli artt. 5 e 7 della scrittura privata) che, maggiorato di rivalutazione e interessi, corrispondeva alla somma spettante alla controparte.
Espletato il giudizio con prove documentali, il Tribunale di Cagliari, con sentenza pubblicata il 14 giugno 2022, ha rigettato le domande proposte e ha compensato le spese di lite, sul fondamento della nullità del contratto assunto a causa petendi dalle parti, anche riguardo alle istanze del convenuto sulla parziale compensazione delle domande attoree.
Nella specie, dopo aver sollevato il contradditorio tra le parti sul rilievo ufficioso della nullità, in adesione alla giurisprudenza di legittimità, il
Tribunale ha rilevato la parziale indeterminatezza dell'oggetto del contratto di divisione, atteso che degli immobili in esso indicati era stata omessa la puntuale identificazione, affidata soltanto alla via e al numero civico, senza indicazione del piano, dei confini e dei dati catastali, e del bene mobile registrato non era stata fornita la targa identificativa, precisando che l'indeterminatezza dell'oggetto prescindeva dalla chiara conoscenza che le parti avevano dei beni descritti nel contratto di divisione, attesa la necessità che la loro identificazione fosse ricavabile dall'atto scritto, trattandosi di contratto soggetto a forma scritta ad substantiam. Peraltro, poiché le parti non avevano modificato le proprie domande a seguito del rilievo officioso ex art. 101 c.p.c. della nullità, ha ritenuto che essa non potesse essere formalmente pronunciata e che l'invalidità del negozio precludesse l'esame sulle domande di adempimento e le opposte eccezioni, aventi come presupposto la sussistenza di un titolo valido.
Con atto di citazione notificato il 22 luglio 2022 propone appello
, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte. Parte_1
Costituitosi in giudizio all'udienza del 25 ottobre Controparte_1
2024 la causa è trattenuta in decisione con la concessione di termini per il deposito di atti difensivi finali.
Primo motivo di appello: Sulla nullità della sentenza ex art. 132 n.3 e art.
112 c.p.c.
Con il primo motivo di impugnazione la parte appellante censura la decisione per l'omesso esame di tutte le domande proposte, omesso esame che risultava dalla trascrizione in sentenza della sola domanda subordinata di risoluzione per inadempimento e dalla declaratoria di rinuncia alla domanda principale, invece mai avanzata dalla parte attrice.
Erano state infatti del tutto trascurate le conclusioni rassegnate il 4 maggio 2022 in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, riproduttive di quelle precedentemente formulate, contenenti in particolare le domande di condanna del convenuto alla luce del suo riconoscimento del debito e, eventualmente accertata incidenter tantum la nullità del contratto, la domanda di restituzione della prestazione ricevuta dal in esecuzione del CP_1
contratto nullo, di euro 82.500,00, pari alla metà del prezzo di vendita dell'immobile sito in Capoterra alla via Libeccio 6/c, oltre interessi e rivalutazioni.
Secondo motivo di appello: Sull'oggetto del contratto.
Con il secondo motivo di impugnazione, la parte appellante censura la decisione nella parte in cui il Tribunale ha qualificato il contratto stipulato tra le parti come contratto di divisione, laddove invece si era trattato di una scrittura di riconoscimento reciproco di debiti e crediti per la definizione bonaria delle questioni insorgenti nell'ambito della crisi coniugale, in vista della separazione, così come confermato dal che, anziché negare CP_1
l'assunzione degli obblighi derivanti a suo carico dalla scrittura e, quindi, in sostanza riconoscendo il proprio debito, si era limitato a escludere la propria responsabilità del suo inadempimento attribuendola ad essa . Pt_1
Nell'ambito del riconoscimento del debito, doveva collocarsi anche la domanda di parte attrice di condanna del al pagamento di euro CP_1
32.500,00 di cui all'art. 8 della scrittura.
Riguardo a questa clausola, non poteva sussistere la nullità, posto che ciascuna clausola del contratto era autonoma e, nella specie, con essa il si era obbligato a pagare alla quanto ricevuto riguardo CP_1 Pt_1 all'immobile sito in Cagliari, via Giudice Guglielmo n. 41.
Terzo motivo di appello: Sulla nullità del contratto.
Con il terzo motivo di impugnazione, la parte appellante censura la decisione per la statuizione in essa contenuta di nullità del contratto, laddove invece l'identificazione degli immobili era chiaramente desumibile dal contenuto dell'atto di citazione e dalla nota di iscrizione ipotecaria sull'immobile indicato all'allegato n. 4 dell'atto di citazione.
In ogni caso, l'omessa indicazione del piano, dei confini e dei dati catastali non impediva l'identificazione dei beni, requisito richiesto dall'art. 1346 c.c., non sussistendo alcuna incertezza su quelli a cui le parti si erano riferite nel contratto, atteso che, nella regolazione dei rapporti patrimoniali tra le parti durante la crisi coniugale, l'identificazione del bene e la determinatezza dell'oggetto si basano sulla ricostruzione della volontà dei contraenti mentre laddove il legislatore, interferendo con la disciplina generale di cui all'art. 1346 c.c., ha inteso precisare i criteri di identificazione dell'oggetto lo ha fatto specificamente, chiarendo le finalità e l'ambito di applicazione (vedasi art. 29, co. 1 bis, l. 52/1985).
La contesta che la tesi della nullità del contratto trovasse Pt_1
sostegno nella giurisprudenza di legittimità richiamata dal Tribunale in quanto essa concerneva la vendita di bene immobile futuro altrui, al quale erroneamente era stato assimilato il contratto in questione, ritenendo che esso avesse ad oggetto il riconoscimento della natura fittizia dell'intestazione degli immobili e fosse un contratto di divisione mentre con esso i coniugi avevano dettato una regolazione dei reciproci rapporti di dare e avere stante la crisi coniugale, tenendo conto dell'apporto e del supporto che essi si erano prestati reciprocamente. Quarto motivo di appello: Sulle restituzioni conseguenti alla dichiarazione di nullità.
Con il quarto motivo di impugnazione, la parte appellante contesta la decisione per avere il Tribunale, accertata la nullità incidentalmente senza effetto di giudicato, omesso di disporre le restituzioni da essa richieste nelle conclusioni definitivamente rassegnate, come invece avrebbe dovuto, anche sulla scorta della giurisprudenza di legittimità da esso richiamata secondo cui, anche quando non decida sulla nullità con effetto di giudicato perché la relativa domanda non sia proposta dalle parti, il giudice deve disporre le restituzioni eventualmente richieste.
Sviluppati i primi quattro motivi di impugnazione, l'appellante contesta nel quinto capo dell'atto di appello il contenuto delle avverse allegazioni, perché strumentali al tentativo del di sottrarsi CP_1 all'adempimento, senza che tali argomentazioni possano assumere la veste di motivo di appello, che sarebbe in ogni caso inammissibile, non essendo con esse censurata alcuna specifica statuizione della sentenza.
In particolare, la costituzione di ipoteca si scontrava con l'obbligo che il veva assunto di riconoscerle un importo corrispondente all'apporto CP_1
da lei dato alla costituzione del suo patrimonio, considerato secondo il suo valore al momento della separazione, mentre detta costituzione, che depauperava il valore dell'immobile, era funzionale all'inadempimento dell'accordo, rendendo l'immobile invendibile.
Quanto poi alla natura simulatoria della scrittura privata, si trattava, come riconosciuto dalla Cassazione, di un contratto transattivo autonomo contenente la regolazione dei rapporti patrimoniali delle parti nel contesto della crisi coniugale e, dunque, il pagamento domandato al i fondava CP_1 sul riconoscimento da lui eseguito nella scrittura privata dell'apporto fornito dall'attrice nella creazione del patrimonio familiare immobiliare.
In ogni caso, anche a voler ritenere nulla la domanda di vendita dell'immobile di via Carpaccio n. 3 e quella alternativa di pagamento della somma equivalente alla metà del valore del bene, il doveva essere CP_1
condannato al pagamento della stessa somma, atteso il suo riconoscimento del debito.
L'appello deve essere accolto per quanto di ragione. Si concorda con l'appellante che il Tribunale non abbia riportato nella sentenza le conclusioni da essa formulate nelle note conclusive depositate il
4 aprile 2022 in vista dell'udienza del 4 maggio 2022, avendo pertanto il giudice di prime cure ritenuto ricorrente, erroneamente, la rinuncia alla domanda principale;
tuttavia tale considerazione non comporterebbe di per sé alcun risultato utile per l'appellante in quanto, comunque, dalla ritenuta nullità del contratto il Tribunale ha fatto conseguire l'impossibilità di esaminare tutte le domande e le eccezioni proposte dalle parti che comunque presupponevano un valido titolo contrattuale, statuizione che avrebbe ricompreso anche la domanda ritenuta rinunciata.
Il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, in quanto strettamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente.
Nella scrittura, in premessa alle singole clausole, le parti, dopo aver esposto di aver contratto matrimonio il 3 ottobre 1992, di avere deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di cui a separato ricorso da depositarsi davanti al Tribunale di Cagliari, che la era proprietaria di un Pt_1
immobile sito in Capoterra, via libeccio n.6/C, che il ra proprietario CP_1
di un immobile sito in Cagliari via Carpaccio n.3, hanno espressamente convenuto “di addivenire alla divisione ed attribuzione dei beni di cui sono proprietari, nonché regolare tutti i loro rapporti economici come sotto specificati ed individuati”. Essi hanno altresì dichiarato all'art. 2 che “seppure
i beni immobili di cui sono proprietari risultano intestati personalmente a ciascuno di essi, in realtà, essi ne sono proprietari al 50% (cinquanta percento) e di aver adottato il regime della separazione dei beni per motivi di ordine prettamente fiscale.”
Il Tribunale ha ritenuto che l'accordo avesse ad oggetto da un lato il riconoscimento della natura parzialmente fittizia dell'intestazione degli immobili dall'altro lato la divisione di essi, ritenendolo nullo per parziale indeterminatezza dell'oggetto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
1418 e 1346 c.c., non essendo gli immobili e il bene mobile registrato che ne costituivano oggetto compiutamente identificati.
Premesso che “nessuna delle parti (ha) modificato le domande all'esito del rilievo officioso ex art. 101 c.p.c. ragion per cui per il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato non può esservi una formale pronuncia di nullità del contratto”, il Tribunale ha poi ritenuto che
“l'invalidità del negozio azionato in causa, peraltro, non consente l'esame delle domande di adempimento e le eccezioni di inadempimento, che presuppongono la sussistenza di un valido titolo contrattuale”.
L'appellante censura la qualificazione dell'accordo operata dal
Tribunale, ravvisando nella scrittura un riconoscimento reciproco di debiti e crediti in relazione a tutti i rapporti pendenti tra i coniugi, al fine di definirli in vista della separazione.
Ad avviso della Corte, la scrittura del 2 ottobre 2008 deve essere ricondotta all'ambito del contratto della crisi coniugale avendo con essa le parti voluto definire i diversi rapporti patrimoniali congiuntamente costituiti e coltivati durante il rapporto matrimoniale e destinati a trovare un nuovo assetto a seguito della loro separazione.
Pur nell'atipicità della pattuizione, la dottrina e la giurisprudenza riconoscono pacificamente la validità dei contratti della crisi coniugale, quando stipulati a latere di procedure di separazione o divorzio o comunque in costanza di una crisi coniugale emersa e non meramente futura ed eventuale sul fondamento che con essi, ai sensi dell'art. 1322, co.2, c.c., sono perseguiti interessi meritevoli di tutela, ravvisabili nella definizione concordata dei rapporti personali ed economici dei coniugi. Si richiama in particolare la sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21761/2021 che, risolvendo il contrasto posto alla sua attenzione, ha ritenuto la validità delle clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento.
Premesso che, a differenza di quanto statuito dal Tribunale, non si ritiene ravvisabile una interposizione fittizia di persona, che vedesse quale acquirente pro quota dell'immobile altresì l'altro coniuge non partecipante al contratto di acquisto, stante la mancata partecipazione all'accordo simulatorio, nella specie in forma scritta ad substantiam, del terzo contraente, il quale avrebbe dovuto dare la propria consapevole adesione all'eventuale intesa raggiunta tra interponente ed interposto (così Cass., n.3682/2021; n. 25578/2018), occorre soffermarsi sull'art. 2 che, come sopra detto, recita “le parti dichiarano che, seppure i beni immobili di cui sono proprietari risultano intestati personalmente a ciascuno di essi, in realtà, essi ne sono comproprietari al 50% (cinquanta per cento) e di aver adottato il regime della separazione dei beni per motivi di ordine prettamente fiscale.”.
Tanto premesso, ad avviso della Corte, il contratto stipulato dai coniugi è valido e non sussistono i profili di nullità rilevati dal Parte_2
Tribunale, dovendosi ritenere fondato il relativo motivo di impugnazione proposto dalla e dovendo essere disattese le difese del a Pt_1 CP_1
sostegno della decisione del Tribunale.
Se è vero che “Il negozio, con il quale si "riconosca" di proprietà comune una porzione immobiliare, in effetti di proprietà esclusiva di uno soltanto dei contraenti, implica un mutamento della precedente titolarità del diritto dominicale, e, come tale, è soggetto a trascrizione, a norma degli artt.
2643-2645 cod. civ.. detto negozio, pertanto, in difetto di trascrizione, spiega effetti solo fra le parti, e non anche nei confronti del terzo avente causa di quel proprietario esclusivo.” (così Cass., n. 1983/1983), con la clausola sopra riportata, nel caso scrutinato, i coniugi non hanno voluto materialmente e contestualmente trasferire ciascuno all'altro la quota del 50% della proprietà esclusiva di cui essi erano titolari, quanto piuttosto riconoscere, nel loro rapporto interno, che ciascuno di essi aveva contribuito in pari misura, con il medesimo apporto, alla formazione del patrimonio immobiliare costituito dai beni in Cagliari ed in Capoterra, obbligandosi a definire tutte le pendenze economiche nei termini da essi individuati, nel rispetto di tale riconoscimento.
Conducono a questa interpretazione i vincoli assunti mediante la scrittura privata, le cui clausole recano espressamente l'impegno all'adempimento successivo dell'obbligo assunto.
Infatti, richiamando i singoli passaggi di rilievo:
- all'art. 3, la “si impegna a procedere alla vendita a terzi dell'immobile Pt_1 sito in Capoterra, Via Libeccio n. 6/C”;
- all'art. 4, il “si impegna a cedere alla IG la CP_1 Parte_1 piena proprietà dell'immobile sito in Cagliari, Via Carpaccio n.3”;
- all'art. 5, il quanto al prezzo di vendita dell'immobile sito in CP_1
Capoterra, via Libeccio, n. 6/C, lo “imputerà come acconto sul prezzo dell'immobile sito in Cagliari, Via Carpaccio n. 3 che si obbliga a cedere in favore della IG ” e la “si obbliga al riconoscimento verso il Pt_1 Pt_1 ell'importo complessivo di euro 250.000,00”; CP_1
- all'art. 6, il “presta il suo consenso a procedere, su richiesta della CP_1
IG , alla vendita a terzi dell'immobile sito in Cagliari, via Pt_1
Carpaccio n. 3”;
- all'art. 7, l'autovettura Peugeot 307, non meglio identificata, “verrà ceduta alla IG ”; Parte_1
- all'art. 8, il si impegna a corrispondere a favore della IG CP_1 [...] la somma di €32.500,00” a tacitazione di ogni posizione Parte_1
finanziaria ed economica sull'immobile sito in Cagliari, via Giudice
Guglielmo n. 41;
- all'art. 10, il “si obbliga a corrispondere l'importo di € 7.000,00” CP_1
alla a fronte della sua collaborazione prestata nello studio professionale Pt_1
del CP_1
La sentenza del Tribunale deve pertanto essere riformata laddove ha ritenuto la nullità del contratto per indeterminatezza del suo oggetto, segnatamente per l'omessa indicazione dei dati catastali degli immobili e della targa identificativa del veicolo, e sull'ulteriore presupposto che fosse necessaria la forma scritta ad substantiam anche riguardo ai detti dati identificativi, in quanto i beni oggetto dell'accordo che, si ripete, non attuava alcun trasferimento, erano sufficientemente e univocamente identificati.
Tale conclusione trova sostegno anche, tra le altre, proprio nell'ordinanza n. 5536/2024 della Suprema Corte, richiamata dalla parte appellata nelle proprie memorie conclusionali, dandone tuttavia una lettura assolutamente incoerente al suo chiaro disposto, secondo cui, premesso che l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto produce la sua nullità e che il codice non prevede un criterio generale di identificazione del bene, soddisfa il requisito di cui all'art. 1346 c.c. il contratto il cui oggetto sia identificabile in modo univoco. In particolare, l'ordinanza citata richiama Cass. 11297/2018 che, argomentando sul contratto preliminare, statuisce che “Ai fini della validità del contratto preliminare, non è indispensabile la completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro contratto, risultando sufficiente l'accordo delle parti su quelli essenziali. In particolare, nel preliminare di compravendita immobiliare, per il quale è richiesto "ex lege"
l'atto scritto come per il definitivo, è sufficiente che dal documento risulti, anche attraverso il rimando ad elementi esterni ma idonei a consentirne
l'identificazione in modo inequivoco, che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o, comunque, determinabile, la cui indicazione pertanto, attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo, può altresì essere incompleta o mancare del tutto, purché
l'intervenuta convergenza delle volontà risulti, sia pure "aliunde" o "per relationem", logicamente ricostruibile”.
Per le ragioni suddette, in accoglimento del secondo motivo di appello, deve ritenersi che l'oggetto del contratto sia determinabile, essendo tutti i beni in relazione ai quali le parti dispongono, assumendosi obblighi e riconoscendo - correlativamente - diritti, assolutamente identificabili, non ricorrendo, pertanto, la nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418
e 1346 c.c., rilevata dal primo giudice.
Il venir meno della declaratoria di nullità impone di ritenere assorbito il quarto motivo di appello relativo alla mancata pronuncia delle restituzioni a seguito dell'accertamento della nullità “incidenter tantum” dell'accordo.
Nella comparsa di costituzione nel presente grado il dopo aver CP_1
insistito per la conferma della sentenza di primo grado laddove aveva ritenuto nulla la scrittura privata de qua, ha sostenuto - in via gradata - che esso dovesse essere qualificato come simulazione relativa, emergendo “con chiarezza l'intento delle parti di far apparire una realtà (la comunione legale) diversa da quella effettiva (il regime di separazione dei beni tra le parti)”. Si richiama quanto sopra esposto sulle ragioni per le quali tale qualificazione, di cui non è dato peraltro capire quali sarebbero la portata e le conseguenze in relazione alle domande spiegate in giudizio, non sia comunque condivisibile.
Riconosciuta la validità della scrittura del 2 ottobre 2008, la Corte deve scrutinare la domanda di adempimento e, in via subordinata, la domanda di sua risoluzione per inadempimento del roposte dalla . CP_1 Pt_1
Entrambe le domande devono essere rigettate per quanto di ragione.
Ad avviso della Corte, non è ravvisabile alcun inadempimento del gli obblighi assunti con la scrittura del 02/10/2008 e, in particolare, CP_1 all'obbligo assunto all'art. 6 relativo alla vendita dell'immobile sito in
Cagliari nella via Carpaccio n.3, osservandosi quanto segue.
In forza della suddetta clausola, le parti hanno convenuto, tra l'altro, che “In ogni caso, il Signor presta sin d'ora il suo consenso a CP_1 procedere, su richiesta della IG , alla vendita a terzi dell'immobile Pt_1
sito in Cagliari, via Carpaccio n. 3, entro la data del 31.12.2014, provvedendo ad effettuare i necessari conguagli reciproci”.
La lamenta che il sia rimasto inadempiente a fronte Pt_1 CP_1 dello specifico obbligo da lui assunto in forza all'art. 6 e a fronte della trasmissione di raccomandata del 12 dicembre 2014, con cui lo aveva invitato a mettere in vendita la casa di via Carpaccio n. 3 in Cagliari, attesa la sua impossibilità di procedere al suo acquisto come da art. 5.
Ad avviso di questa Corte, l'inadempimento non sussiste.
In forza dell'art. 6, il ha prestato il proprio consenso, su CP_1
richiesta della , a procedere alla vendita a terzi dell'immobile, senza Pt_1
tuttavia assumere alcun impegno di attivarsi positivamente in tal senso.
A conforto, sovviene il raffronto letterale tra la clausola in discorso e l'art. 3, ove la si era impegnata a procedere alla vendita a terzi Pt_1 dell'immobile di via Libeccio n. 6/C in Capoterra.
Il diverso utilizzo delle espressioni utilizzate di “prestare il consenso a procedere” in luogo di “impegnarsi a procedere” si traduce, nel primo caso, nell'assunzione dell'obbligo di dare l'assenso alla vendita del bene a terzi e non anche dell'obbligo di attivarsi per addivenire alla vendita, compiendo gli atti prodromici ad essa, quali per esempio la ricerca di un acquirente attivando una qualche forma di pubblicità.
Peraltro, è di chiara evidenza che, alla luce delle clausole di cui agli artt. 5 e 6, l'interesse primario della era quello di procedere all'acquisto Pt_1
della quota del bene di proprietà del marito, dove ella abitava con la prole
(circostanza allegata dal nella comparsa di costituzione e non CP_1
contestata) o, in caso di mancato acquisto da parte sua, alla vendita a terzi alla quale ella, stante il contenuto della scrittura de qua, poteva autonomamente e liberamente dare impulso senza la necessità di una qualche attività del non indispensabile sino alla comparizione innanzi al CP_1 notaio per la stipula dell'atto di dismissione dell'immobile. Pertanto, con la raccomandata del 12 dicembre 2014 l'odierna appellante ha fatto ricadere sul n obbligo, ovvero quello di procedere CP_1 alla messa in vendita dell'immobile (testualmente, la lo invitava “a Pt_1
mettere in vendita la casa di via Carpaccio n. 3 in Cagliari vista la (sua) impossibilità economica di procedere al suo acquisto”), in difformità all'obbligo da lui assunto.
Poiché non risulta allegato né tantomeno provato che egli, difformemente al consenso prestato all'art. 6, si sia opposto alla vendita dell'immobile o abbia tenuto condotte ad essa ostative, sotto il profilo appena scrutinato, contrariamente agli assunti dell'appellante, nessun suo inadempimento è configurabile.
L'inadempimento al contratto nemmeno può essergli addebitato per effetto della costituzione di ipoteca sull'immobile, datata 22 marzo 2010, a garanzia di un finanziamento di euro 170.000,00 ricevuto dalla Banca di
Sassari s.p.a., in quanto la scrittura non prevede limiti in tal senso, dovendo anzi rammentarsi che nella prima parte dell'art. 6 i coniugi avevano convenuto che “poiché dovranno provvedere all'estinzione di precedenti posizioni debitorie contratte per l'acquisto dell'immobile di Cagliari, potranno decidere di accendere un mutuo ipotecario sullo stesso le cui rate dovranno essere restituite da entrambi i coniugi o, qualora restituite dal solo
successivamente a lui rimborsate dalla a conguaglio dalla data CP_1 Pt_1 del 31.12.2014”. In ogni caso, le sequele correlate all'iscrizione dell'ipoteca dovranno essere risolte nell'ambito della futura definizione dei rapporti tra i coniugi relativi all'immobile in Cagliari via Carpaccio n.3, non pregiudicati dalla presente decisione.
Escluso l'inadempimento del e rilevato, nulla avendo al CP_1 riguardo le parti dedotto, che l'immobile sito in Cagliari alla via Carpaccio n.
3 non è stato venduto a causa della condotta inerte di entrambi i coniugi, devono essere rigettate le domande avanzate dalla relative a detto Pt_1 immobile e fondate sulla scorta dell'asserito inadempimento del CP_1
All'insussistenza di un inadempimento del riguardo le CP_1 pattuizioni assunte relativamente all'immobile in Cagliari, consegue per un verso non possa essere pronunciata la risoluzione ai sensi dell'art. 11 della scrittura (“Le parti dichiarano che le condizioni contenute nella presente scrittura sono tutte rilevanti ed essenziali, per cui l'inadempimento anche di una sola delle predette pattuizioni comporterà la risoluzione della presente scrittura…”) e, per altro verso, che essa deve ritenersi valida tra le parti, dovendo con la presente decisione essere definite le domande su di essa fondate.
Avendo la comunicato tempestivamente che ella non avrebbe Pt_1
acquistato la quota di proprietà del coniuge dell'immobile in via Carpaccio n.
3, i rapporti dare ed avere tra i coniugi come definiti con la richiamata scrittura, di cui entrambe le parti hanno comunque invocato l'applicazione, con riguardo ai profili non interessanti gli immobili di Cagliari e Capoterra sono i seguenti:
- il non ha più alcun titolo per trattenere la somma di euro 82.500,00 CP_1 pari al 50% del prezzo di vendita dell'immobile in via Libeccio n. 6/c, da lui trattenuto a titolo di acconto sul prezzo della propria quota dell'immobile di
Cagliari che si obbligava a cedere alla ai sensi dell'art.5; egli deve Pt_1
pertanto restituire tale somma. Al riguardo, lette le domande spiegate dalla non pare fuor d'opera richiamare Cass., n.23416/2022: “Laddove siano Pt_1
state congiuntamente proposte la domanda di risoluzione del contratto e quella di ripetizione delle somme versate in esecuzione dello stesso, non pronuncia "extra petita" il giudice che, nel rigettare la prima per mancanza di prova dei relativi fatti costitutivi, accolga quella restitutoria, essendo quest'ultima (così come quella risarcitoria) una domanda autonoma e distinta, la cui "causa petendi" va ravvisata non già nella risoluzione del contratto, ma, più in generale, nella mancanza (originaria o sopravvenuta), per qualsiasi ragione, di "causa solvendi", che rende la prestazione eseguita dal "solvens" non dovuta.”
- all'art. 5, la si era obbligata a riconoscere al a somma di euro Pt_1 CP_1
15.000,00, relativa alla quota di sua competenza del debito contratto dai coniugi per l'acquisto dell'immobile di via Carpaccio n. 3;
- all'art. 7, l'autovettura Peugeot 307, al tempo intestata a persona giuridica controllata dal doveva essere ceduta per il prezzo di CP_1
€13.500,00 alla , rimanendo in suo uso sino al perfezionamento del Pt_1
trasferimento di proprietà mediante le opportune annotazioni al P.R.A. entro il 31.12.2014; nella comparsa di costituzione il ha dedotto che tale CP_1 trasferimento era stato attuato senza che l'allegazione sia stata contestata;
- all'art. 8, il si era impegnato a corrispondere alla la CP_1 Pt_1
somma di euro 32.500,00 a saldo e totale tacitazione di ogni posizione economica e finanziaria riguardo all'immobile sito in Cagliari, via Giudice
Guglielmo n. 41.
Deve infatti rilevarsi che seppure nessuna di queste obbligazioni risulta allo stato eseguita, nessuna delle parti ha dichiarato di volersi avvalere, in relazione ad esse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. della clausola risolutiva espressa, contenuta all'art. 11, sopra riportato.
Alla luce di quanto esposto, la risulta debitrice verso il Pt_1 CP_1
della somma di euro 15.000,00, quale quota parte di competenza per l'acquisto dell'immobile di via Carpaccio n. 3 in Cagliari, e di euro 13.500,00 per l'acquisto della vettura Peugeot 307, per un importo complessivo di euro
28.500,00.
A sua volta, il risulta debitore verso la della somma di CP_1 Pt_1
euro 82.500,00, pari alla metà del corrispettivo ricavato dalla vendita dell'immobile in Capoterra, da lui trattenuto, e di euro 32.500,00, quale importo concordato a saldo e totale tacitazione di ogni posizione economica e finanziaria relativa all'immobile di via Giudice Guglielmo n. 41 in Cagliari.
Compensati i rispettivi debiti e crediti sino all'importo di concorrenza, deve essere condannato a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 86.500,00 oltre gli interessi dalla domanda, data di
[...] notifica dell'atto di citazione, al saldo.
Così parzialmente definiti i rapporti patrimoniali delle parti, per chiarezza si osserva che:
- nessuna domanda è stata avanzata quanto alla somma di euro 7.000,00 che il si era obbligato a corrispondere alla per effetto dell'art. 10, CP_1 Pt_1
talché nessuna pronuncia la Corte ritiene di adottare;
- rimane impregiudicata, come sopra detto, la sorte dell'immobile in Cagliari via Carpaccio n. 3, rispetto al quale le parti dovranno assumere le necessarie iniziative al fine di addivenire ad un totale definitivo assetto dei loro rapporti patrimoniali. La soccombenza reciproca e la natura della controversia, rispetto alla quale le parti avrebbero potuto e dovuto accordarsi alla luce degli impegni assunti con la richiamata scrittura privata, impongono la declaratoria di compensazione di entrambi i gradi del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza:
1. Condanna a corrispondere a l'importo Controparte_1 Parte_1
di euro 86.500,00 oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo;
2. Dichiara compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 15 maggio 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru