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Ordinanza 10 marzo 2025
Ordinanza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, ordinanza 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
Prima Sezione
R.G.N. 8693/2024 riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati: dott.ssa Katia Pinto Presidente dott.ssa Alessandra Cesi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Saracino Giudice sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza cartolare ex art. 127 ter del 7/2/2025 nel procedimento iscritto al n. 8693/2024 R.G. avente ad oggetto il reclamo promosso ex art. 669 terdecies c.p.c. da e , rappresentati Parte_1 Parte_2
e difesi dall'Avv. Alessandro Pisacane e dell'Avv. Chiara Spagnolo nei confronti di
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Accogli e dall'Avv. Rita Controparte_1
Eufrasia Mellacqua avverso l'ordinanza monocratica ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. emessa il 13/12/2024 nel procedimento n. 5153/2023 R.G. pronuncia la seguente
ORDINANZA
e (eredi di ), premesso di essere Parte_1 Parte_2 Parte_3
proprietari (per effetto di atto di compravendita per notar del 4/8/1983, Per_1
sottoscritto dai coniugi - , nonché per successione di Pt_1 Pt_2 Parte_3
del 28/9/2019) di un fabbricato con terreno circostante sito a Castrignano del Capo, censito in Catasto al foglio 9, p.lla 1810 (già p.lla 556), avente accesso da via Brindisi attraverso un viottolo ricadente su proprietà confinante di utilizzato Controparte_1
dalla famiglia in virtù di risalente servitù costituita ex art. 1062 c.c. per Persona_2
destinazione del padre di famiglia essendo i due fondi, attualmente divisi, parti di un unico immobile appartenuto ad un avo comune, ( , bisnonno di Persona_3 Pt_2
e , adducendo di aver rinvenuto il 23 luglio 2022 un muro di cinta ostruente CP_1
detto passaggio, la cui realizzazione, iniziata e non ultimata, era attribuibile a CP_1
(v. relazione di servizio della Polizia Locale in atti), agivano in giudizio ex
[...]
artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. nei confronti del suddetto, chiedendo la reintegra immediata nel possesso del passaggio con ripristino dello stato dei luoghi.
1 costituitosi in giudizio, rilevava che, invero, al cortiletto oggetto di Controparte_1
causa si accedeva da via Brindisi tramite un cancello di alluminio dotato di serratura con chiusura a chiave, di cui aveva esclusiva disponibilità, sostenendo, peraltro, di essersi limitato ad innalzare, al confine, un muro già esistente ed evidenziando, a fronte dell'esistenza di un autonomo ingresso principale all'immobile dei ricorrenti da via
Potenza, il carattere disagevole del passaggio di cui si rivendica l'esercizio, stante un oggettivo dislivello tra i piani di calpestio dei due immobili, richiedente l'utilizzo di una scala in legno per raggiungere dal fondo dei ricorrenti il suo fondo asseritamente servente.
Il giudice monocratico, ritenendo indimostrato il possesso della servitù di passaggio, rigettava il ricorso con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.
e proponevano, dunque, reclamo, formulando i seguenti Parte_1 Parte_2
motivi: 1) erronea valutazione delle risultanze documentali in atti con riferimento alla impraticabilità del passaggio a causa del dislivello tra i due fondi;
2) erroneità delle considerazioni concernenti il cancelletto, che, a loro dire, non era stato mai un ostacolo all'accesso o, quanto meno, all'uscita su via Brindisi in ragione di una pulsantiera collocata al centro del vialetto;
3) attendibilità di tutti gli informatori sentiti su loro richiesta;
chiedevano la riforma della ordinanza con reintegra nel possesso della servitù di passaggio e vittoria delle spese processuali di doppio grado.
Il reclamato, a sua volta, costituitosi in giudizio, reiterando i suoi argomenti difensivi ritenuti fondati dal primo giudice, chiedeva la conferma dell'ordinanza impugnata con condanna alla rifusione in suo favore delle spese di lite da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, nonché di risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 comma 1 c.p.c..
Il reclamo è infondato.
Preliminarmente, si dà atto che con sentenza n. 80/2002 del Tribunale di LE, Sezione
Distaccata di CA (all. 11 del fascicolo di primo grado dei ricorrenti), confermata in sede di appello con sentenza n. 759/2005 resa dalla Corte d'Appello (all.12) di LE
(procedimento r.g.n. 4140/1996) è stata dichiarata esistente una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia sul tratturo di cui si discute, ricadente su terreno di
, padre del resistente-reclamato, percorso che aveva inizio da via Persona_4
Brindisi, proseguiva su proprietà di , padre del reclamante-ricorrente Parte_3
2 (in Catasto foglio 9, p.lla 556) sino a raggiungere il fondo (censito in Catasto al foglio 9,
p.lla 627) di e tuttavia, come è noto, i profili Controparte_2 Controparte_3 petitori esulano dall'oggetto dell'odierna controversia.
Colui che, vantando il possesso di una servitù di passaggio, introduce azione di reintegrazione, ai fini dell'accoglimento, ha, infatti, innanzitutto, l'onere di provare la sua legittimazione, sussistente ove versi in una situazione (c.d. factum possessionis) di effettivo esercizio di potere di fatto sul bene, ovverosia di durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella del denunciato spoglio, da cui sia consentito presumere l'utilizzo in termini di attualità nel momento dello spoglio stesso (essendo irrilevante eventuale esistenza di accessi alternativi), sempre che il transito sia stato effettuato nella qualità di possessore di un fondo cui si accede mediante quello attraversato, nonché di aver subìto contro la sua volontà una condotta direttamente e materialmente incidente sulla res, includente eventualmente una modifica dello stato dei luoghi, che abbia determinato una interruzione della relazione di fatto con il tratto di terreno interessato.
Nel caso in esame, innanzitutto, deve essere rilevato che i ricorrenti-reclamanti nell'atto introduttivo del giudizio avevano del tutto omesso qualsiasi riferimento al cancello in ferro e, solo in corso di causa, in prima udienza, deducevano che non era da ritenersi un ostacolo, in quanto sempre aperto.
In sede, poi, di reclamo, criticando il punto di motivazione dell'ordinanza impugnata in cui si afferma: “non vi è poi nessuna foto che riproduca un pulsante di apertura posto in prossimità del cancello all'interno del cortile, da premere inserendo la mano da via
Brindisi per aprire il cancello stesso”, in quanto sarebbe fondato su una asserzione da loro disconosciuta, adducevano e riconoscevano che unico pulsante elettrico era quello apposto, al centro del vialetto interno, in prossimità dell'abitazione del resistente, utilizzabile, quindi, solo in uscita.
Premesso che l'installazione di un cancello con serratura a chiave all'ingresso di una proprietà (a prescindere dalla condizione di eventuale abituale stato di apertura dello stesso durante la giornata) in sé costituisce manifestazione della volontà di escludere i terzi dall'esercizio di facoltà entro la zona recintata, era, invero, onere preliminare dei ricorrenti allegare e provare di avere la disponibilità delle chiavi del medesimo, circostanza rimasta del tutto indimostrata in fase istruttoria.
3 Inattendibili (come da esatta valutazione del giudice monocratico) devono ritenersi, infatti, le dichiarazioni rese dagli informatori di parte ricorrente, taluni dei quali giungevano, addirittura, a negare l'esistenza del cancello anteriormente al 2020, in contrasto con il dato oggettivo emerso in occasione della c.t.u. del geom. recante CP_4
data 29 giugno 2001 e contenente rilievi fotografici raffiguranti lo stato dei luoghi, svoltasi nel giudizio di cui innanzi r.g.n. 4140/1996 (v. verbale di udienza 8/2/2024,
“l'ultima volta che mi sono recato ho trovato un cancello sul viale Controparte_5
che utilizzavo per stendere i tubi dell'acqua fino all'abitazione della signora che Pt_1
si trova in fondo al viale;
preciso di essermi recato presso la suddetta abitazione
l'ultima volta quattro anni fa [2020, n.d.r.]; il cancello era aperto. Prima non c'era il cancello ed il varco era aperto. ... ricordo che quando mi sono recato c'era un cane all'interno del viale del signor che al mio arrivo ha fatto Controparte_1 Pt_2 entrare nella sua abitazione, su mia richiesta”, nonché verbale di udienza del
16/5/2024, collega di “al tratturo si accede Testimone_1 Parte_1
attualmente mediante un cancello che prima non esisteva, non ricordo quando sia stato installato questo cancello;
frequento l'abitazione di dagli anni Settanta, Parte_1
quando ho iniziato a lavorare a scuola e ho visto il viale sempre aperto, non ricordo quando è stato installato il cancelletto perché io trovavo sempre il varco aperto”).
Maggiormente convincente si è rivelato, invece, il vicino di casa di Controparte_1 sig. , il quale, confermando l'esistenza del cancello ornai da oltre un Controparte_6 ventennio riferiva quanto segue: “il vialetto di via Brindisi è chiuso da un cancelletto che riconosco nella foto n 12 del fascicolo di parte resistente. Il cancello è sempre esistito, almeno da quando abito io lì ovvero da 27 anni. Il cancello è sempre chiuso e vi accede il proprietario che ne ha le chiavi. So che ha le chiavi solo Controparte_1
perché lui me lo ha riferito. Preciso che io ho visto solo Controparte_1 CP_1
aprire con le chiavi il cancello e utilizzare il viale. Non ho mai visto la signora
[...]
utilizzare il viale;
non ho mai visto altri, all'infuori del signor , utilizzare Pt_1 Pt_2 il viale”.
Infine, assolutamente ininfluente si è rivelata, poi, anche l'informatrice dei ricorrenti sorella di la quale (v. verbale di udienza del Pt_1 Persona_5 Parte_1
12/9/2024), riconosceva l'esistenza del cancello, ma non faceva alcun riferimento alla disponibilità di chiavi da parte dei suoi familiari, dichiarando che poteva accedere all'abitazione dei suddetti da via Brindisi “mettendo la mano tra le sbarre per aprire
4 con la maniglia interna”, in realtà, peraltro, non visibile nelle foto in atti, nonché ad un pulsante elettrico contiguo all'abitazione di il quale, tuttavia, in sé Controparte_1
consentirebbe l'uscita su via Brindisi, ma non di esercitare l'ingresso dalla stessa.
Pertanto, essendo rimasta indimostrata, ma, invero, non oggetto neanche di attività assertiva a monte, la disponibilità in capo ai ricorrenti – reclamanti delle chiavi di accesso del cancello delimitante da via Brindisi la proprietà del resistente – reclamato, ogni ulteriore valutazione risulta superflua, in quanto concernente tratti di un percorso che, allo stato, alla data del lamentato spoglio, era già precluso all'ingresso e, quindi, un passaggio che, di fatto, non era esercitato, a prescindere, come detto, da ogni questione petitoria.
Pertanto, in definitiva, l'ordinanza impugnata deve essere confermata.
Le spese processuali relative al giudizio di reclamo, in virtù del principio della soccombenza, gravano a carico dei reclamanti e si liquidano in dispositivo in base al valore indeterminato della causa e alla limitata attività svolta in conformità al d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147).
Infondata è, invece, la domanda di risarcimento danni da lite temeraria (già non accolta dal giudice monocratico per mancanza dei presupposti), non essendovi elementi che consentano di affermare che i ricorrenti- reclamanti abbiano agito con mala fede o colpa grave.
Stante il rigetto del reclamo si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei reclamanti ex art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002 n.
115 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto al momento della iscrizione a ruolo della odierna causa (cfr. Cass., Sez. Unite, 20 febbraio
2020 n. 4315).
P.Q.M.
Il Tribunale di LE, Prima Sezione, in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2. condanna i reclamanti alla rifusione, in favore del reclamato, delle spese processuali del presente procedimento che liquida in complessivi € 1.600,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Fabio Accogli e dell'Avv.
Rita Eufrasia Mellacqua dichiaratisi difensori antistatari;
5 3. rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei reclamanti ex art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto al momento della iscrizione a ruolo della odierna causa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
LE, 7 marzo 2025
Il Giudice estensore dott.ssa Alessandra Cesi
Il Presidente dott.ssa Katia Pinto
6
Prima Sezione
R.G.N. 8693/2024 riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati: dott.ssa Katia Pinto Presidente dott.ssa Alessandra Cesi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Saracino Giudice sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza cartolare ex art. 127 ter del 7/2/2025 nel procedimento iscritto al n. 8693/2024 R.G. avente ad oggetto il reclamo promosso ex art. 669 terdecies c.p.c. da e , rappresentati Parte_1 Parte_2
e difesi dall'Avv. Alessandro Pisacane e dell'Avv. Chiara Spagnolo nei confronti di
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Accogli e dall'Avv. Rita Controparte_1
Eufrasia Mellacqua avverso l'ordinanza monocratica ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. emessa il 13/12/2024 nel procedimento n. 5153/2023 R.G. pronuncia la seguente
ORDINANZA
e (eredi di ), premesso di essere Parte_1 Parte_2 Parte_3
proprietari (per effetto di atto di compravendita per notar del 4/8/1983, Per_1
sottoscritto dai coniugi - , nonché per successione di Pt_1 Pt_2 Parte_3
del 28/9/2019) di un fabbricato con terreno circostante sito a Castrignano del Capo, censito in Catasto al foglio 9, p.lla 1810 (già p.lla 556), avente accesso da via Brindisi attraverso un viottolo ricadente su proprietà confinante di utilizzato Controparte_1
dalla famiglia in virtù di risalente servitù costituita ex art. 1062 c.c. per Persona_2
destinazione del padre di famiglia essendo i due fondi, attualmente divisi, parti di un unico immobile appartenuto ad un avo comune, ( , bisnonno di Persona_3 Pt_2
e , adducendo di aver rinvenuto il 23 luglio 2022 un muro di cinta ostruente CP_1
detto passaggio, la cui realizzazione, iniziata e non ultimata, era attribuibile a CP_1
(v. relazione di servizio della Polizia Locale in atti), agivano in giudizio ex
[...]
artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. nei confronti del suddetto, chiedendo la reintegra immediata nel possesso del passaggio con ripristino dello stato dei luoghi.
1 costituitosi in giudizio, rilevava che, invero, al cortiletto oggetto di Controparte_1
causa si accedeva da via Brindisi tramite un cancello di alluminio dotato di serratura con chiusura a chiave, di cui aveva esclusiva disponibilità, sostenendo, peraltro, di essersi limitato ad innalzare, al confine, un muro già esistente ed evidenziando, a fronte dell'esistenza di un autonomo ingresso principale all'immobile dei ricorrenti da via
Potenza, il carattere disagevole del passaggio di cui si rivendica l'esercizio, stante un oggettivo dislivello tra i piani di calpestio dei due immobili, richiedente l'utilizzo di una scala in legno per raggiungere dal fondo dei ricorrenti il suo fondo asseritamente servente.
Il giudice monocratico, ritenendo indimostrato il possesso della servitù di passaggio, rigettava il ricorso con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.
e proponevano, dunque, reclamo, formulando i seguenti Parte_1 Parte_2
motivi: 1) erronea valutazione delle risultanze documentali in atti con riferimento alla impraticabilità del passaggio a causa del dislivello tra i due fondi;
2) erroneità delle considerazioni concernenti il cancelletto, che, a loro dire, non era stato mai un ostacolo all'accesso o, quanto meno, all'uscita su via Brindisi in ragione di una pulsantiera collocata al centro del vialetto;
3) attendibilità di tutti gli informatori sentiti su loro richiesta;
chiedevano la riforma della ordinanza con reintegra nel possesso della servitù di passaggio e vittoria delle spese processuali di doppio grado.
Il reclamato, a sua volta, costituitosi in giudizio, reiterando i suoi argomenti difensivi ritenuti fondati dal primo giudice, chiedeva la conferma dell'ordinanza impugnata con condanna alla rifusione in suo favore delle spese di lite da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, nonché di risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 comma 1 c.p.c..
Il reclamo è infondato.
Preliminarmente, si dà atto che con sentenza n. 80/2002 del Tribunale di LE, Sezione
Distaccata di CA (all. 11 del fascicolo di primo grado dei ricorrenti), confermata in sede di appello con sentenza n. 759/2005 resa dalla Corte d'Appello (all.12) di LE
(procedimento r.g.n. 4140/1996) è stata dichiarata esistente una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia sul tratturo di cui si discute, ricadente su terreno di
, padre del resistente-reclamato, percorso che aveva inizio da via Persona_4
Brindisi, proseguiva su proprietà di , padre del reclamante-ricorrente Parte_3
2 (in Catasto foglio 9, p.lla 556) sino a raggiungere il fondo (censito in Catasto al foglio 9,
p.lla 627) di e tuttavia, come è noto, i profili Controparte_2 Controparte_3 petitori esulano dall'oggetto dell'odierna controversia.
Colui che, vantando il possesso di una servitù di passaggio, introduce azione di reintegrazione, ai fini dell'accoglimento, ha, infatti, innanzitutto, l'onere di provare la sua legittimazione, sussistente ove versi in una situazione (c.d. factum possessionis) di effettivo esercizio di potere di fatto sul bene, ovverosia di durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella del denunciato spoglio, da cui sia consentito presumere l'utilizzo in termini di attualità nel momento dello spoglio stesso (essendo irrilevante eventuale esistenza di accessi alternativi), sempre che il transito sia stato effettuato nella qualità di possessore di un fondo cui si accede mediante quello attraversato, nonché di aver subìto contro la sua volontà una condotta direttamente e materialmente incidente sulla res, includente eventualmente una modifica dello stato dei luoghi, che abbia determinato una interruzione della relazione di fatto con il tratto di terreno interessato.
Nel caso in esame, innanzitutto, deve essere rilevato che i ricorrenti-reclamanti nell'atto introduttivo del giudizio avevano del tutto omesso qualsiasi riferimento al cancello in ferro e, solo in corso di causa, in prima udienza, deducevano che non era da ritenersi un ostacolo, in quanto sempre aperto.
In sede, poi, di reclamo, criticando il punto di motivazione dell'ordinanza impugnata in cui si afferma: “non vi è poi nessuna foto che riproduca un pulsante di apertura posto in prossimità del cancello all'interno del cortile, da premere inserendo la mano da via
Brindisi per aprire il cancello stesso”, in quanto sarebbe fondato su una asserzione da loro disconosciuta, adducevano e riconoscevano che unico pulsante elettrico era quello apposto, al centro del vialetto interno, in prossimità dell'abitazione del resistente, utilizzabile, quindi, solo in uscita.
Premesso che l'installazione di un cancello con serratura a chiave all'ingresso di una proprietà (a prescindere dalla condizione di eventuale abituale stato di apertura dello stesso durante la giornata) in sé costituisce manifestazione della volontà di escludere i terzi dall'esercizio di facoltà entro la zona recintata, era, invero, onere preliminare dei ricorrenti allegare e provare di avere la disponibilità delle chiavi del medesimo, circostanza rimasta del tutto indimostrata in fase istruttoria.
3 Inattendibili (come da esatta valutazione del giudice monocratico) devono ritenersi, infatti, le dichiarazioni rese dagli informatori di parte ricorrente, taluni dei quali giungevano, addirittura, a negare l'esistenza del cancello anteriormente al 2020, in contrasto con il dato oggettivo emerso in occasione della c.t.u. del geom. recante CP_4
data 29 giugno 2001 e contenente rilievi fotografici raffiguranti lo stato dei luoghi, svoltasi nel giudizio di cui innanzi r.g.n. 4140/1996 (v. verbale di udienza 8/2/2024,
“l'ultima volta che mi sono recato ho trovato un cancello sul viale Controparte_5
che utilizzavo per stendere i tubi dell'acqua fino all'abitazione della signora che Pt_1
si trova in fondo al viale;
preciso di essermi recato presso la suddetta abitazione
l'ultima volta quattro anni fa [2020, n.d.r.]; il cancello era aperto. Prima non c'era il cancello ed il varco era aperto. ... ricordo che quando mi sono recato c'era un cane all'interno del viale del signor che al mio arrivo ha fatto Controparte_1 Pt_2 entrare nella sua abitazione, su mia richiesta”, nonché verbale di udienza del
16/5/2024, collega di “al tratturo si accede Testimone_1 Parte_1
attualmente mediante un cancello che prima non esisteva, non ricordo quando sia stato installato questo cancello;
frequento l'abitazione di dagli anni Settanta, Parte_1
quando ho iniziato a lavorare a scuola e ho visto il viale sempre aperto, non ricordo quando è stato installato il cancelletto perché io trovavo sempre il varco aperto”).
Maggiormente convincente si è rivelato, invece, il vicino di casa di Controparte_1 sig. , il quale, confermando l'esistenza del cancello ornai da oltre un Controparte_6 ventennio riferiva quanto segue: “il vialetto di via Brindisi è chiuso da un cancelletto che riconosco nella foto n 12 del fascicolo di parte resistente. Il cancello è sempre esistito, almeno da quando abito io lì ovvero da 27 anni. Il cancello è sempre chiuso e vi accede il proprietario che ne ha le chiavi. So che ha le chiavi solo Controparte_1
perché lui me lo ha riferito. Preciso che io ho visto solo Controparte_1 CP_1
aprire con le chiavi il cancello e utilizzare il viale. Non ho mai visto la signora
[...]
utilizzare il viale;
non ho mai visto altri, all'infuori del signor , utilizzare Pt_1 Pt_2 il viale”.
Infine, assolutamente ininfluente si è rivelata, poi, anche l'informatrice dei ricorrenti sorella di la quale (v. verbale di udienza del Pt_1 Persona_5 Parte_1
12/9/2024), riconosceva l'esistenza del cancello, ma non faceva alcun riferimento alla disponibilità di chiavi da parte dei suoi familiari, dichiarando che poteva accedere all'abitazione dei suddetti da via Brindisi “mettendo la mano tra le sbarre per aprire
4 con la maniglia interna”, in realtà, peraltro, non visibile nelle foto in atti, nonché ad un pulsante elettrico contiguo all'abitazione di il quale, tuttavia, in sé Controparte_1
consentirebbe l'uscita su via Brindisi, ma non di esercitare l'ingresso dalla stessa.
Pertanto, essendo rimasta indimostrata, ma, invero, non oggetto neanche di attività assertiva a monte, la disponibilità in capo ai ricorrenti – reclamanti delle chiavi di accesso del cancello delimitante da via Brindisi la proprietà del resistente – reclamato, ogni ulteriore valutazione risulta superflua, in quanto concernente tratti di un percorso che, allo stato, alla data del lamentato spoglio, era già precluso all'ingresso e, quindi, un passaggio che, di fatto, non era esercitato, a prescindere, come detto, da ogni questione petitoria.
Pertanto, in definitiva, l'ordinanza impugnata deve essere confermata.
Le spese processuali relative al giudizio di reclamo, in virtù del principio della soccombenza, gravano a carico dei reclamanti e si liquidano in dispositivo in base al valore indeterminato della causa e alla limitata attività svolta in conformità al d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147).
Infondata è, invece, la domanda di risarcimento danni da lite temeraria (già non accolta dal giudice monocratico per mancanza dei presupposti), non essendovi elementi che consentano di affermare che i ricorrenti- reclamanti abbiano agito con mala fede o colpa grave.
Stante il rigetto del reclamo si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei reclamanti ex art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002 n.
115 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto al momento della iscrizione a ruolo della odierna causa (cfr. Cass., Sez. Unite, 20 febbraio
2020 n. 4315).
P.Q.M.
Il Tribunale di LE, Prima Sezione, in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2. condanna i reclamanti alla rifusione, in favore del reclamato, delle spese processuali del presente procedimento che liquida in complessivi € 1.600,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Fabio Accogli e dell'Avv.
Rita Eufrasia Mellacqua dichiaratisi difensori antistatari;
5 3. rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei reclamanti ex art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto al momento della iscrizione a ruolo della odierna causa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
LE, 7 marzo 2025
Il Giudice estensore dott.ssa Alessandra Cesi
Il Presidente dott.ssa Katia Pinto
6