Sentenza 20 giugno 2023
Massime • 2
Costituisce pubblico servizio, agli effetti dell'art. 358, comma secondo, cod. pen., l'attività di raccolta, registrazione, organizzazione e conservazione di dati personali quali sono l'immagine di una persona e l'ubicazione della stessa in un dato luogo e momento, in quanto attività di pubblico interesse, effettuata per ragioni di sicurezza, collettiva ed individuale, e quindi in un àmbito tipicamente disciplinato da norme pubblicistiche e da atti autoritativi, sia essa svolta da un ente provvisto di pubblici poteri ovvero da privati operanti per conto di esso con strumenti di diritto privato. (Fattispecie, relativa a reato di rivelazione di segreti d'ufficio, in cui la Corte ha riconosciuto la qualifica di incaricata di pubblico servizio alla l.r. della società di gestione del "server" su cui venivano riversate le immagini prodotte dal sistema di videosorveglianza del territorio comunale).
Ai fini dell'integrazione del delitto di rivelazione di segreti d'ufficio ex art. 326, comma primo, cod. pen., è necessario che la notizia rivelata inerisca all'ufficio pubblico ricoperto dal pubblico agente e sia destinata a rimanere segreta (tale non essendo quella che il destinatario abbia titolo legittimo a conoscere) e che la rivelazione avvenga in violazione dei doveri connessi alla funzione, ovvero utilizzando in modo distorto i poteri o le prerogative derivanti dalla stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/06/2023, n. 31171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31171 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
Testo completo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio;
udito il difensore dell'imputata, avv. Ernesto Monteverde, che ha concluso per rigetto o l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova propone ricorso immediato per Cassazione avverso la sentenza di quel Tribunale del 14 febbraio scorso, che ha mandato assolta RA CA dai delitti di rivelazione di Penale Sent. Sez. 6 Num. 31171 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 20/06/2023 segreto d'ufficio e favoreggiamento personale, con la formula perché il fatto non sussiste. In qualità di legale rappresentante della "Safe Network" s.r.I., affidataria del servizio di videosorveglianza sul territorio del Comune di Vagli Sotto, in provincia di Lucca, ella avrebbe avvertito telefonicamente alcuni impiegati di tale Comune delle operazioni di sequestro di alcune registrazioni, in atto da parte della polizia giudiziaria presso la sede della società, in tal modo rivelando a costoro atti coperti da segreto, al fine di aiutarli ad eludere le investigazioni in corso. 2. Il Tribunale è pervenuto all'anzidetta decisione, osservando: a) che l'attività della società non consisteva nella captazione delle immagini - questa sì di rilevanza pubblicistica, ma effettuata con impianti di proprietà del Comune e da esso installati - bensì esclusivamente nella conservazione ed archiviazione delle stesse: pertanto, non avendo il Pubblico ministero riversato in atti il relativo contratto, non era possibile escludere che la società agisse in regime di diritto privato, con conseguente esclusione della qualifica pubblicistica dell'imputata; b) che comunque non sarebbe dimostrato il dolo di quest'ultima, poiché il decreto di sequestro a costei notificato dalla polizia giudiziaria delegata all'esecuzione riguardava un procedimento contro ignoti, talché ella non poteva rappresentarsi la qualità di indagati, o potenziali tali, dei suoi interlocutori telefonici;
c) che, per le stesse ragioni, ed altresì perché il decreto di sequestro riguardava reati - furto di legna e danneggiamento di alberi - giammai riconducibili agli impiegati comunali da lei avvertiti, deve escludersi che ella intendesse prestare loro alcun aiuto a sottrarsi alle indagini di polizia, né, ancor prima, che si fosse rappresentata una tale situazione: dal che deriverebbe l'esclusione del dolo di favoreggiamento;
d) che il suggerimento di cancellare le indagini da remoto, da lei rivolto agli impiegati e specificamente addebitatole nel capo d'imputazione a riprova del dolo, in realtà non emergerebbe né dall'ascolto della relativa conversazione telefonica, né dalla trascrizione della stessa, operata dalla polizia giudiziaria ed acquisita agli atti. Per queste ragioni, dovendo ritenersi che l'imputata avesse interloquito con soggetti da lei in buona fede reputati estranei ai reati oggetto del decreto di sequestro portato a sua conoscenza, il Tribunale ha comunque concluso per l'assenza della consapevolezza e della volontà, da parte di costei, di divulgare ai suoi interlocutori telefonici segreti istruttori. 2 3. Premesso che la "Safe Network" gestiva i server su cui venivano riversate le immagini prodotte dal sistema di videosorveglianza del territorio comunale, che la CA era perfettamente consapevole del carattere segreto dell'attività di polizia giudiziaria e del dovere di non divulgarla (al punto da aver comunicato agli impiegati di aver consultato un avvocato e di aver da questi appreso di essere «purtroppo» obbligata a collaborare con gli investigatori), e che, inoltre, il suo ausilio era stato concretamente apprezzato dai destinatari delle sue informazioni, il Pubblico ministero contesta anzitutto l'esclusione della qualifica di incaricato di pubblico servizio di costei. Esso deduce che, a prescindere dallo specifico contenuto del contratto intercorrente con il Comune, la società dell'imputata, provvedendo alla gestione ed all'archiviazione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza comunale per ragioni di sicurezza pubblica, rendeva effettivo lo svolgimento di tale servizio di rilevanza pubblica, altrimenti impossibile da perseguire efficacemente, perciò cooperando al relativo esercizio. Inoltre rappresenta come l'esercente tale attività di gestione di quei dati assuma la veste di responsabile od incaricato del relativo trattamento, anch'essa di natura pubblicistica, a mente del d.lgs. n. 193 del 2003. In via subordinata, l'autorità ricorrente lamenta come il Tribunale abbia del tutto omesso di valutare la sussumibilità della condotta dell'imputata, in alternativa, nella diversa fattispecie di cui all'art. 379-bis, cod. pen., della quale comunque ricorrerebbero gli estremi. Infine, evidenzia come le considerazioni del Tribunale in punto di dolo riguardino esclusivamente la concorrente imputazione di favoreggiamento, essendo invece inconferenti rispetto al delitto di cui all'art. 326, cod. pen., od anche, in alternativa, a quello previsto dal successivo art. 379-bis ("rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale"): l'uno e l'altro, infatti, non richiedono che il destinatario della comunicazione riguardante un dato procedimento penale sia il relativo indagato, né che, con tale condotta, l'agente intenda aiutare qualcuno a sottrarsi ad un indagine penale. 4. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio. 5. Ha depositato memoria scritta anche la difesa dell'imputata, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. Il Procuratore della Repubblica, infatti, ha espressamente affermato che «le argomentazioni spese in sentenza relativamente all'insussistenza dell'elemento psicologico (...) non costituiscono oggetto del presente ricorso»: ne consegue che, 3 essendosi formato sul punto il giudicato, e quindi essendo divenuto irrevocabile il giudizio assolutorio nei confronti dell'imputata, la questione sulla relativa qualifica soggettiva pubblica, sollevata con l'impugnazione, sarebbe inammissibile per carenza d'interesse. Inoltre, la difesa evidenzia il carattere meramente materiale dell'attività compiuta dalla società dell'indagata, perciò non riconducibile al tipo delineato dall'art. 358, secondo comma, cod. pen.. Infine, contesta la possibilità di ravvisare il diverso delitto di cui al citato art. 379-bis, non essendo esso configurabile a carico di coloro che siano assoggettati all'atto del procedimento, in qualità di indagati od anche soltanto di terzi destinatari dei relativi effetti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è ammissibile, non essendosi formato alcun giudicato sul dolo del delitto di rivelazione di segreto d'ufficio. L'inciso contenuto nel ricorso del Pubblico ministero - esaltato dalla difesa nella sua memoria per dedurne la sua contraria conclusione e dianzi riportato testualmente in narrativa - è chiaramente ed esclusivamente rivolto al dolo del delitto di favoreggiamento, esso pure contestato: è sufficiente spingersi poco oltre nella lettura dell'atto d'impugnazione, rispetto a quanto ha fatto la difesa, per avere chiaro che «le argomentazioni spese in sentenza relativamente all'insussistenza dell'elemento psicologico (...) che non costituiscono oggetto del presente ricorso (...) sono svolte unicamente con riferimento alla concorrente imputazione di favoreggiamento e non possono invece riferirsi alle imputazioni di cui agli artt. 326 c.p. o 379 bis c.p.» (pag. 6, ricorso). L'obiezione difensiva del difetto d'interesse al ricorso da parte del Pubblico ministero è dunque priva di ogni fondamento. 2. L'autorità ricorrente è nel giusto anche quando sostiene che debba attribuirsi all'imputata la qualità di incaricata di pubblico servizio. Senza alcuna necessità di verificare il contenuto del contratto stipulato con l'ente pubblico, è sufficiente prendere atto - trattandosi di circostanza affermata in sentenza ed indiscussa tra le parti - che la società da costei rappresentata si occupasse, quanto meno, della raccolta e conservazione delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza installato dal Comune sul proprio territorio, allo scopo di tutela della sicurezza dei cittadini. Tanto accertato in fatto, l'anzidetta qualifica pubblicistica dell'imputata risulta nitidamente dalla seguente combinazione di disposizioni normative, ovvero: 4 — l'art.
2-sexies, comma 2, d.lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), secondo cui «si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie: (...) u) compiti di (...) sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica»; — l'art. 1, stesso d.lgs, secondo cui «il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016...», che disciplina la relativa nozione;
— l'art. 4, n. 1), di tale Regolamento, che definisce il "dato personale" come «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile;
si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale»; — l'art. 4, n. 2), di tale Regolamento, a tenore del quale s'intende per «"trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessíone, la limitazione, la cancellazione o la distruzione». Se ne ricava, dunque, che costituisce attività d'interesse pubblico e, come tale, rientrante nella nozione di "pubblico servizio", a norma dell'art. 358, secondo comma, cod. pen., anche la sola raccolta, registrazione, organizzazione e conservazione di dati personali, quali sono l'immagine di una persona e l'ubicazione di essa in un luogo pubblico ed in un dato momento, effettuata per ragioni di sicurezza, collettiva ed individuale, e quindi in un àmbito tipicamente disciplinato da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, da un ente, come Comune, provvisto di pubblici poteri o da privati che operino per conto di esso, ancorché in forza di un contratto. Non è dirimente, infatti, la circostanza che tale soggetto operi con gli strumenti del diritto privato, ove l'attività è disciplinata da normativa pubblicistica - e tale è quella che regola il diritto alla riservatezza della generalità degli individui - e persegue finalità pubbliche, come la sicurezza pubblica (vds. per il principio generale, Sez. 6, n. 37076 del 30/06/2021, Messina, Rv. 282305; Sez. 6, n. 36874 del 13/6/2017, Romeo, Rv. 270816; Sez. 6, n. 49286 del 7/7/2016, Di Franco, Rv. 265702). 5 3. Ciò non di meno, la condotta tenuta dall'imputata non integra l'ipotizzato delitto di rivelazione di segreto d'ufficio. 3.1. A norma dell'art. 326, primo comma, cod. pen., commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, «violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza». Questo significa: a) che la notizia rivelata deve inerire all'ufficio pubblico ricoperto dall'agente; b) che la rivelazione da parte di quest'ultimo deve avvenire in violazione dei doveri connessi alla sua funzione o utilizzando in modo distorto i poteri o le prerogative che dalla stessa gli derivano;
c) che essa dev'essere destinata a rimanere segreta, tale non essendo, dunque, se il destinatario della rivelazione abbia titolo legittimo a conoscerla. 3.2. Seguendo queste coordinate ermeneutiche, va allora rilevato, anzitutto, che la notizia comunicata a terzi dall'imputata - l'esecuzione, cioè, di un'attività di polizia giudiziaria - non ineriva al servizio pubblico da lei svolto, vale a dire quello di trattamento di dati personali per ragioni di sicurezza pubblica e privata. L'esercizio di tale servizio ha rappresentato, piuttosto, soltanto l'occasione che !e ha permesso di venire a conoscenza di quell'attività altrui. Tutt'altra, invece, sarebbe stata la valutazione della sua condotta, laddove la notizia rivelata fosse stata da lei appresa per effetto dello svolgimento dei servizio affidatole (come, per ipotizzare, nel caso in cui avesse rivelato a terzi la presenza di una data persona in determinate condizioni di tempo e di luogo, a lei nota grazie alla visione delle registrazioni catalogate ed archiviate dalla sua società). 3.3. Inoltre, la CA, con la sua comunicazione a terzi dell'attività investigativa in corso, non ha violato un obbligo di segretezza specificamente inerente al servizio pubblico da lei svolto. Considerando la natura di quest'ultimo, infatti, il dovere di segretezza da esso derivante non incontrava soltanto il limite di contenuto appena indicato (le informazioni, cioè, da costei apprese in conseguenza dell'attività di raccolta, organizzazione e conservazione delle immagini delle videocamere di sorveglianza del territorio comunale), ma era altresì soggetto ad un limite tipo funzionale, essendole tale obbligo imposto a tutela dei diritti del cittadino (all'immagine, alla riservatezza, di riunione e così via) che da quell'attività pubblica rimarrebbero vulnerati, anche solo potenzialmente, se i dati raccolti fossero diffusi a terzi non aventi titolo a conoscerli. E, sempre per l'assenza di una correlazione tra l'informazione comunicata a terzi ed il servizio pubblico da lei svolto, deve escludersi altresì che, con quella sua 6 condotta, l'imputata abbia abusato della sua qualità, abbia cioè utilizzato, per uno scopo estraneo alla funzione pubblica ricoperta, un potere a questa connesso. 3.4. Rimane dunque superato, infine, l'ulteriore profilo lambito dalle parti e suscettibile semmai di incidere, escludendolo, sull'elemento soggettivo dei reato: quello, cioè, se i funzionari dell'ente pubblico, destinatari della notizia, avessero titolo legittimo per conoscerla e, in caso negativo, se la CA ne fosse consapevole. S'è detto dianzi che la connotazione di segretezza della notizia viene meno se colui al quale venga partecipata sia legittimato a conoscerla: conseguentemente, se l'agente pubblico, pur errando, ciò ritenga, deve concludersi per l'assenza di dolo. Nello specifico, allora, assume rilievo la circostanza per cui quei funzionari rappresentavano l'ente per conto del quale la società dell'imputata svolgeva il servizio e dal quale, per l'effetto, ella ripeteva la propria qualifica pubblica: si trattava, in altri termini, di coloro che con lei condividevano la funzione e l'interesse sottesi al dovere di segretezza a lei imposto. Ragione per cui, quand'anche si fosse trattato di una "notizia di ufficio", ella avrebbe agito nella convinzione che costoro potessero legittimamente averne conoscenza, non essendole noto - e, per la verità, non emergendo neppure dalla ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza se così fosse effettivamente - che alcuni di essi fossero invece l'effettivo bersaglio di quell'attività investigativa. 4. Dev'essere disatteso, da ultimo, anche il motivo riguardante la qualificazione alternativa della condotta nel delitto di rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale, previsto e punito dall'art. 379-bis, cod. pen.. Sul punto, è sufficiente richiamare una precedente pronuncia di questa stessa Sezione della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 47210 del 05/11/2021, Bonanno, Rv. 282357), che, all'esito di una puntuale ricostruzione cronologica e sistematica di tale fattispecie incriminatrice, ha concluso che le nozioni di "partecipazione" e di "assistenza" ad un atto del procedimento, rilevanti ai fini dell'individuazione del soggetto attivo del reato, attengono alle fasi di formazione o di messa in esecuzione dell'atto processuale, promanante tanto dall'autorità giudiziaria o da suoi delegati ed ausiliari, quanto dal difensore nell'ambito delle indagini difensive, ma non a quelle della ricezione dell'atto stesso o di soggezione ai relativi effetti (come accade per colui che, ancorché estraneo al reato e non indagato, venga sottoposto a perquisizione e/o subisca un sequestro). 5. Per le ragioni sin qui esposte, in conclusione, il ricorso dev'essere respinto. 7
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2023.