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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/03/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1125/2022
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1125/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 11 marzo 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per , presente personalmente, l'avv. LOVO MARCO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Paola Andreoni Per l'avv. IMBRIACI SILVANO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1125/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOCCO LUCA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. LOVO MARCO, con elezione di domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore avv. LOVO MARCO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. IMBRIACI
SILVANO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.06.2022, ha esposto: Parte_1
a) di avere prestato servizio dal 10.03.1988 al 21.11.1999, in qualità di funzionario del Ministero della ST, presso la Corte d'Appello di Firenze;
dal 22.11.1999 al 5.03.2000, a seguito di superamento di un pubblico concorso, in qualità di dirigente della sede NP di Pistoia;
dal
6.03.2000 al 31.12.2011, a seguito di superamento di un pubblico concorso, in qualità di dirigente dell'INPDAP di Treviso;
dal 1.01.2012, a seguito della soppressione ex lege dell'INPDAP e sino alla data del pensionamento (avvenuto il 1.09.2018), in qualità di dirigente dell'NP (v. doc. n.
1-7 del fascicolo di parte);
b) che, a seguito della cessazione dal servizio per pensionamento, gli veniva liquidato il TFS, sulla base di una anzianità di servizio di 18 anni, 5 mesi e 25 giorni, per complessivi euro 131.864,46 lordi, senza considerare i periodi dal 10.03.1988 al 21.11.1999, in cui era alle dipendenze del
Ministero della ST, e dal 22.11.1999 al 5.03.2000, in cui era alle dipendenze dell'NP
(v. doc. n.
8-10 del fascicolo di parte);
2 c) di avere chiesto, con nota del 7.11.2000, la ricongiunzione dei periodi di servizio svolti presso il
Ministero della ST (dal 10.03.1988 al 21.11.1999) e l'NP (dal 22.11.1999 al
5.03.2000), invitando entrambi gli enti a trasferire all'INPDAP la quota del TFS maturata in relazione ai suddetti periodi (v. doc. n. 11 del fascicolo di parte); P d) che, con nota del 24.11.2000, il dirigente della Direzione Centrale del personale – Ufficio dell'INPDAP – comunicava l'adesione alla predetta richiesta (v. doc. n. 12 del fascicolo di parte);
e) di avere inutilmente diffidato, in data 22.02.2021, NP a effettuare la riliquidazione del TFS, computando i suindicati periodi di servizio mancanti (v. doc. n. 13 del fascicolo di parte).
Pertanto, deducendo il proprio diritto alla riliquidazione del TFS, tenendo conto dell'anzianità di servizio maturata nei periodi dal 10.03.1988 al 21.11.1999 e dal 22.11.1999 al 5.03.2000, sulla scorta dell'art. 3, comma 4, DPR 1032/1973, della dichiarazione congiunta n. 10 CCNL della dirigenza dell'area VI 2002-2005 e della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INPDAP n. 469/2007, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “accertare e dichiarare la nullità degli atti di liquidazione emessi dall'NP rispettivamente in date 25.11.2019, 6.10.2020 e 29.9.2021, nonché accertare e dichiarare il diritto del Dott. alla riliquidazione del TFS tenuto conto di Parte_1 tutto il periodo lavorato dal medesimo;
per l'effetto, condannare l' Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente,
[...] della somma di € 82.823,39, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Vinte le spese.”.
Si è costituito in giudizio NP, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato, inammissibile, improponibile;
con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e con una consulenza tecnica contabile (depositata in data 13.03.2024) ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
L'art. 3 DPR 1032/1973 (Indennità spettante al dipendente) prevede che: “L'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla indennità di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo.
L'indennità è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'art. 38 quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III.
3 Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti;
la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva.
((All'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, di cui al primo comma, che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuità, e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto della cessazione definitiva dal servizio un'unica indennità di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato))”.
La dichiarazione congiunta n. 10 CCNL della dirigenza dell'area VI 2002-2005 stabilisce che: “il dirigente transitato nei ruoli di altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico, corso- concorso, conferimento di incarico o per altre cause diverse dalla mobilità, possa far valere l'intera anzianità di servizio, previa riunione delle anzianità di servizio complessivamente riconosciute. Per le finalità anzidette, i trattamenti di fine servizio eventualmente corrisposti potrebbero essere riversati dal dirigente all'ente di appartenenza, al lordo e maggiorati dell'interesse legale” (v. doc. n. 15 del fascicolo di parte ricorrente).
La delibera del Consiglio di amministrazione dell'INPDAP n. 469/2007 prevede che: “il personale dirigente dell'INPDAP in servizio, vincitore di concorsi pubblici, corsi-concorsi o al quale è stato conferito un incarico dirigenziale all'atto del passaggio senza soluzione di continuità nell'Istituto, ha diritto alla liquidazione di un'unica indennità di anzianità all'atto della definitiva cessazione dal servizio sulla base del servizio/periodo complessivamente prestato presso le pubbliche amministrazioni
o enti di provenienza già utile ai fini dell'indennità di buonuscita (ENPAS), dell'indennità premio servizio (Inadel) o di altro trattamento di fine servizio comunque denominato” (v. doc. n. 16 del fascicolo di parte ricorrente).
L'allegato 1 alla predetta delibera stabilisce le modalità di riunione dei periodi/servizi resi presso pubbliche amministrazioni o enti a favore del personale dirigente transitato in INPDAP per cause diverse dalla mobilità, ai fini della liquidazione di un'unica indennità di anzianità per il servizio complessivamente prestato;
in particolare, per ottenere la liquidazione di un'unica indennità di anzianità, i dirigenti dell'istituto, transitati senza soluzione di continuità da altro ente o amministrazione per cause diverse dalla mobilità (concorsi pubblici, corsi-concorsi, conferimento di incarichi), potranno richiedere alle amministrazioni di provenienza e all'INPDAP - Direzione Centrale del Personale – Ufficio III – Trattamento Economico – la riunione delle anzianità di sevizio complessivamente riconosciute precedentemente all'immissione nei ruoli dell'Istituto. La medesima
Direzione provvederà conseguentemente ad acquisire i relativi maturati, richiedendoli alle sedi
4 INPDAP competenti o agli enti di provenienza. Successivamente, le competenti strutture provinciali dell'INPDAP o gli enti di provenienza dovranno provvedere, esperite le procedure previste dalle vigenti disposizioni per l'acquisizione dei periodi di servizio interessati, a versare su un apposito conto corrente bancario l'importo dei maturati in essere in relazione ai servizi prestati sino alla data dell'assunzione presso INPDAP, inviando altresì alla direzione suddetta i provvedimenti di liquidazione, corredati dagli stati di servizio;
i dirigenti in servizio potranno, altresì, ai fini della liquidazione di un'unica indennità di anzianità, riversare all'INPDAP l'importo lordo maggiorato degli interessi legali dalla data di liquidazione alla data di riversamento, dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, eventualmente già erogati dalle amministrazioni o enti di provenienza sulla base dei servizi prestati;
a tal fine, i dirigenti interessati dovranno produrre apposita domanda, allegando copia dei provvedimenti di liquidazione dei suddetti trattamenti.
Si veda, a tal proposito, Corte d'Appello di Roma, sent. n. 4213/2018 del 16.11.2018 (nonché il decreto n. 32602/2022, con il quale la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso e accettazione della controparte).
Ciò posto, nel caso di specie, è documentale (e comunque non contestato) che il ricorrente abbia prestato servizio dal 10.03.1988 al 21.11.1999, in qualità di funzionario del Ministero della ST, presso la Corte d'Appello di Firenze, dal 22.11.1999 al 5.03.2000, a seguito del superamento di un pubblico concorso, in qualità di dirigente della sede NP di Pistoia, dal 6.03.2000 al 31.12.2011, a seguito del superamento di un pubblico concorso, in qualità di dirigente dell'INPDAP di Treviso, dal
1.12.2012, a seguito della soppressione ex lege dell'INPDAP e sino alla data del pensionamento
(avvenuto il 1.09.2018), in qualità di dirigente dell'NP (v. doc. n.
1-7 del fascicolo di parte ricorrente).
È parimenti documentale che il ricorrente abbia chiesto, con nota del 7.11.2000, la ricongiunzione dei periodi di servizio svolti presso il Ministero della ST (dal 10.03.1988 al 21.11.1999) e l'NP
(dal 22.11.1999 al 5.03.2000), invitando entrambi gli enti a trasferire all'INPDAP la quota del TFS maturata in relazione ai suddetti periodi (v. doc. n. 11 del fascicolo di parte ricorrente) e che, con nota del 24.11.2000, il dirigente della Direzione Centrale del personale – Ufficio IV dell'INPDAP – abbia comunicato l'adesione alla predetta richiesta (v. doc. n. 12 del fascicolo di parte, nel cui oggetto si legge: “ricongiunzione servizi per indennità di fine rapporto”).
Ebbene, contrariamente a quanto dedotto da NP in memoria di costituzione, nella fattispecie operano la previsione di cui all'art. 3, comma 4, DPR 1032/1973, la dichiarazione congiunta n. 10 CCNL della dirigenza dell'area VI 2002-2005 e la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INPDAP n.
469/2007, con il relativo allegato n. 1, essendosi verificato il passaggio senza soluzione di continuità tra
5 amministrazioni, a seguito del superamento di pubblici concorsi, con conseguente diritto del ricorrente alla liquidazione, all'atto della cessazione definitiva dal servizio, di un unico trattamento di fine servizio, commisurato al periodo complessivo di servizio prestato, da quantificarsi secondo le modalità operative indicate nel suindicato allegato n. 1, non essendo, peraltro, emerso dagli atti di causa che al ricorrente sia stato erogato il trattamento di fine servizio dalle amministrazioni o enti di provenienza sulla base dei servizi prestati prima del passaggio - senza soluzione di continuità - ad INPDAP ed avendo lo stesso, con la nota del 7.11.2000, chiesto la ricongiunzione dei periodi di servizio svolti
CP_ presso il Ministero ST (dal 10.03.1988 al 21.11.1999) e l'NP (dal 22.11.1999 al
5.03.2000), invitando entrambi gli enti a trasferire all'INPDAP la quota del TFS maturata in relazione ai suddetti periodi;
richiesta accolta da INPDAP, come da doc. n. 12 del fascicolo di parte ricorrente.
Da tali circostanze emerge, peraltro, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente in memoria di costituzione (considerata la definitiva cessazione del servizio al 1.09.2018).
Per quanto attiene alla determinazione del quantum debeatur, deve farsi riferimento alle risultanze della espletata CTU contabile, in particolare, alla ipotesi di cui al conteggio 1, all. b, relativa alla quantificazione del TFS con metodologia di calcolo distinto per ente/periodo, in quanto conforme alle previsioni della delibera del Consiglio di amministrazione dell'INPDAP n. 469/2007 e del relativo allegato n. 1, contenente le istruzioni operative per la riunione dei periodi/servizi resi presso P.A. o enti a favore del personale dirigente transitato in INPDAP per cause diverse dalla mobilità, ai fini della liquidazione di un'unica indennità di anzianità per il servizio complessivamente prestato, nel quale si fa riferimento agli importi maturati presso le precedenti gestioni o enti.
A tal fine, il CTU ha quantificato la quota di TFS maturata dal ricorrente per il periodo 10.03.1988-
22.11.1999 (11 anni, 11 mesi e 8 giorni, pari a 12 anni di servizio, ai fini del calcolo della quota del
TFS), durante il quale era alle dipendenze del Ministero della ST, in qualità di funzionario addetto alla Corte d'Appello di Firenze, in complessivi euro 14.056,85 lordi (peraltro, conformemente a quanto emerge dal doc. n. 2 del fascicolo di parte resistente).
Al contrario, il periodo 22.11.1999-5.03.2000 (3 mesi e 12 giorni) non è utile ai fini del calcolo della quota del TFS, in quanto, come eccepito da NP in memoria di costituzione, non risulta raggiunto il requisito minimo di anzianità lavorativa per il diritto alla determinazione del TFS.
Ritiene il Tribunale che la consulenza vada condivisa e posta a base della presente pronuncia (con riferimento alla ipotesi 1, all. b, essendo fondata sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri contabili, correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenuta da una motivazione esauriente e priva di vizi logici, avendo, peraltro, il CTU compiutamente risposto alle osservazioni di parte ricorrente.
6 Pertanto, NP deve essere condannato a pagare al ricorrente la somma lorda di euro 14.056,85, per le ragioni e i titoli di cui in parte motiva, oltre accessori di legge.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese seguono la soccombenza di NP e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M.
147/2022 (valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento, considerato il criterio del decisum).
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 30.08.2024, sono poste definitivamente a carico di NP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna NP al pagamento, a favore del ricorrente, della somma lorda di euro 14.056,85, per le ragioni e i titoli di cui in parte motiva, oltre accessori di legge;
- condanna NP al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 3.900,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e C.P.A., se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 30.08.2024, definitivamente a carico di
NP.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 11 marzo 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1125/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 11 marzo 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per , presente personalmente, l'avv. LOVO MARCO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Paola Andreoni Per l'avv. IMBRIACI SILVANO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1125/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOCCO LUCA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. LOVO MARCO, con elezione di domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore avv. LOVO MARCO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. IMBRIACI
SILVANO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.06.2022, ha esposto: Parte_1
a) di avere prestato servizio dal 10.03.1988 al 21.11.1999, in qualità di funzionario del Ministero della ST, presso la Corte d'Appello di Firenze;
dal 22.11.1999 al 5.03.2000, a seguito di superamento di un pubblico concorso, in qualità di dirigente della sede NP di Pistoia;
dal
6.03.2000 al 31.12.2011, a seguito di superamento di un pubblico concorso, in qualità di dirigente dell'INPDAP di Treviso;
dal 1.01.2012, a seguito della soppressione ex lege dell'INPDAP e sino alla data del pensionamento (avvenuto il 1.09.2018), in qualità di dirigente dell'NP (v. doc. n.
1-7 del fascicolo di parte);
b) che, a seguito della cessazione dal servizio per pensionamento, gli veniva liquidato il TFS, sulla base di una anzianità di servizio di 18 anni, 5 mesi e 25 giorni, per complessivi euro 131.864,46 lordi, senza considerare i periodi dal 10.03.1988 al 21.11.1999, in cui era alle dipendenze del
Ministero della ST, e dal 22.11.1999 al 5.03.2000, in cui era alle dipendenze dell'NP
(v. doc. n.
8-10 del fascicolo di parte);
2 c) di avere chiesto, con nota del 7.11.2000, la ricongiunzione dei periodi di servizio svolti presso il
Ministero della ST (dal 10.03.1988 al 21.11.1999) e l'NP (dal 22.11.1999 al
5.03.2000), invitando entrambi gli enti a trasferire all'INPDAP la quota del TFS maturata in relazione ai suddetti periodi (v. doc. n. 11 del fascicolo di parte); P d) che, con nota del 24.11.2000, il dirigente della Direzione Centrale del personale – Ufficio dell'INPDAP – comunicava l'adesione alla predetta richiesta (v. doc. n. 12 del fascicolo di parte);
e) di avere inutilmente diffidato, in data 22.02.2021, NP a effettuare la riliquidazione del TFS, computando i suindicati periodi di servizio mancanti (v. doc. n. 13 del fascicolo di parte).
Pertanto, deducendo il proprio diritto alla riliquidazione del TFS, tenendo conto dell'anzianità di servizio maturata nei periodi dal 10.03.1988 al 21.11.1999 e dal 22.11.1999 al 5.03.2000, sulla scorta dell'art. 3, comma 4, DPR 1032/1973, della dichiarazione congiunta n. 10 CCNL della dirigenza dell'area VI 2002-2005 e della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INPDAP n. 469/2007, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “accertare e dichiarare la nullità degli atti di liquidazione emessi dall'NP rispettivamente in date 25.11.2019, 6.10.2020 e 29.9.2021, nonché accertare e dichiarare il diritto del Dott. alla riliquidazione del TFS tenuto conto di Parte_1 tutto il periodo lavorato dal medesimo;
per l'effetto, condannare l' Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente,
[...] della somma di € 82.823,39, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Vinte le spese.”.
Si è costituito in giudizio NP, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato, inammissibile, improponibile;
con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e con una consulenza tecnica contabile (depositata in data 13.03.2024) ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
L'art. 3 DPR 1032/1973 (Indennità spettante al dipendente) prevede che: “L'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla indennità di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo.
L'indennità è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'art. 38 quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III.
3 Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti;
la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva.
((All'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, di cui al primo comma, che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuità, e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto della cessazione definitiva dal servizio un'unica indennità di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato))”.
La dichiarazione congiunta n. 10 CCNL della dirigenza dell'area VI 2002-2005 stabilisce che: “il dirigente transitato nei ruoli di altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico, corso- concorso, conferimento di incarico o per altre cause diverse dalla mobilità, possa far valere l'intera anzianità di servizio, previa riunione delle anzianità di servizio complessivamente riconosciute. Per le finalità anzidette, i trattamenti di fine servizio eventualmente corrisposti potrebbero essere riversati dal dirigente all'ente di appartenenza, al lordo e maggiorati dell'interesse legale” (v. doc. n. 15 del fascicolo di parte ricorrente).
La delibera del Consiglio di amministrazione dell'INPDAP n. 469/2007 prevede che: “il personale dirigente dell'INPDAP in servizio, vincitore di concorsi pubblici, corsi-concorsi o al quale è stato conferito un incarico dirigenziale all'atto del passaggio senza soluzione di continuità nell'Istituto, ha diritto alla liquidazione di un'unica indennità di anzianità all'atto della definitiva cessazione dal servizio sulla base del servizio/periodo complessivamente prestato presso le pubbliche amministrazioni
o enti di provenienza già utile ai fini dell'indennità di buonuscita (ENPAS), dell'indennità premio servizio (Inadel) o di altro trattamento di fine servizio comunque denominato” (v. doc. n. 16 del fascicolo di parte ricorrente).
L'allegato 1 alla predetta delibera stabilisce le modalità di riunione dei periodi/servizi resi presso pubbliche amministrazioni o enti a favore del personale dirigente transitato in INPDAP per cause diverse dalla mobilità, ai fini della liquidazione di un'unica indennità di anzianità per il servizio complessivamente prestato;
in particolare, per ottenere la liquidazione di un'unica indennità di anzianità, i dirigenti dell'istituto, transitati senza soluzione di continuità da altro ente o amministrazione per cause diverse dalla mobilità (concorsi pubblici, corsi-concorsi, conferimento di incarichi), potranno richiedere alle amministrazioni di provenienza e all'INPDAP - Direzione Centrale del Personale – Ufficio III – Trattamento Economico – la riunione delle anzianità di sevizio complessivamente riconosciute precedentemente all'immissione nei ruoli dell'Istituto. La medesima
Direzione provvederà conseguentemente ad acquisire i relativi maturati, richiedendoli alle sedi
4 INPDAP competenti o agli enti di provenienza. Successivamente, le competenti strutture provinciali dell'INPDAP o gli enti di provenienza dovranno provvedere, esperite le procedure previste dalle vigenti disposizioni per l'acquisizione dei periodi di servizio interessati, a versare su un apposito conto corrente bancario l'importo dei maturati in essere in relazione ai servizi prestati sino alla data dell'assunzione presso INPDAP, inviando altresì alla direzione suddetta i provvedimenti di liquidazione, corredati dagli stati di servizio;
i dirigenti in servizio potranno, altresì, ai fini della liquidazione di un'unica indennità di anzianità, riversare all'INPDAP l'importo lordo maggiorato degli interessi legali dalla data di liquidazione alla data di riversamento, dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, eventualmente già erogati dalle amministrazioni o enti di provenienza sulla base dei servizi prestati;
a tal fine, i dirigenti interessati dovranno produrre apposita domanda, allegando copia dei provvedimenti di liquidazione dei suddetti trattamenti.
Si veda, a tal proposito, Corte d'Appello di Roma, sent. n. 4213/2018 del 16.11.2018 (nonché il decreto n. 32602/2022, con il quale la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso e accettazione della controparte).
Ciò posto, nel caso di specie, è documentale (e comunque non contestato) che il ricorrente abbia prestato servizio dal 10.03.1988 al 21.11.1999, in qualità di funzionario del Ministero della ST, presso la Corte d'Appello di Firenze, dal 22.11.1999 al 5.03.2000, a seguito del superamento di un pubblico concorso, in qualità di dirigente della sede NP di Pistoia, dal 6.03.2000 al 31.12.2011, a seguito del superamento di un pubblico concorso, in qualità di dirigente dell'INPDAP di Treviso, dal
1.12.2012, a seguito della soppressione ex lege dell'INPDAP e sino alla data del pensionamento
(avvenuto il 1.09.2018), in qualità di dirigente dell'NP (v. doc. n.
1-7 del fascicolo di parte ricorrente).
È parimenti documentale che il ricorrente abbia chiesto, con nota del 7.11.2000, la ricongiunzione dei periodi di servizio svolti presso il Ministero della ST (dal 10.03.1988 al 21.11.1999) e l'NP
(dal 22.11.1999 al 5.03.2000), invitando entrambi gli enti a trasferire all'INPDAP la quota del TFS maturata in relazione ai suddetti periodi (v. doc. n. 11 del fascicolo di parte ricorrente) e che, con nota del 24.11.2000, il dirigente della Direzione Centrale del personale – Ufficio IV dell'INPDAP – abbia comunicato l'adesione alla predetta richiesta (v. doc. n. 12 del fascicolo di parte, nel cui oggetto si legge: “ricongiunzione servizi per indennità di fine rapporto”).
Ebbene, contrariamente a quanto dedotto da NP in memoria di costituzione, nella fattispecie operano la previsione di cui all'art. 3, comma 4, DPR 1032/1973, la dichiarazione congiunta n. 10 CCNL della dirigenza dell'area VI 2002-2005 e la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INPDAP n.
469/2007, con il relativo allegato n. 1, essendosi verificato il passaggio senza soluzione di continuità tra
5 amministrazioni, a seguito del superamento di pubblici concorsi, con conseguente diritto del ricorrente alla liquidazione, all'atto della cessazione definitiva dal servizio, di un unico trattamento di fine servizio, commisurato al periodo complessivo di servizio prestato, da quantificarsi secondo le modalità operative indicate nel suindicato allegato n. 1, non essendo, peraltro, emerso dagli atti di causa che al ricorrente sia stato erogato il trattamento di fine servizio dalle amministrazioni o enti di provenienza sulla base dei servizi prestati prima del passaggio - senza soluzione di continuità - ad INPDAP ed avendo lo stesso, con la nota del 7.11.2000, chiesto la ricongiunzione dei periodi di servizio svolti
CP_ presso il Ministero ST (dal 10.03.1988 al 21.11.1999) e l'NP (dal 22.11.1999 al
5.03.2000), invitando entrambi gli enti a trasferire all'INPDAP la quota del TFS maturata in relazione ai suddetti periodi;
richiesta accolta da INPDAP, come da doc. n. 12 del fascicolo di parte ricorrente.
Da tali circostanze emerge, peraltro, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente in memoria di costituzione (considerata la definitiva cessazione del servizio al 1.09.2018).
Per quanto attiene alla determinazione del quantum debeatur, deve farsi riferimento alle risultanze della espletata CTU contabile, in particolare, alla ipotesi di cui al conteggio 1, all. b, relativa alla quantificazione del TFS con metodologia di calcolo distinto per ente/periodo, in quanto conforme alle previsioni della delibera del Consiglio di amministrazione dell'INPDAP n. 469/2007 e del relativo allegato n. 1, contenente le istruzioni operative per la riunione dei periodi/servizi resi presso P.A. o enti a favore del personale dirigente transitato in INPDAP per cause diverse dalla mobilità, ai fini della liquidazione di un'unica indennità di anzianità per il servizio complessivamente prestato, nel quale si fa riferimento agli importi maturati presso le precedenti gestioni o enti.
A tal fine, il CTU ha quantificato la quota di TFS maturata dal ricorrente per il periodo 10.03.1988-
22.11.1999 (11 anni, 11 mesi e 8 giorni, pari a 12 anni di servizio, ai fini del calcolo della quota del
TFS), durante il quale era alle dipendenze del Ministero della ST, in qualità di funzionario addetto alla Corte d'Appello di Firenze, in complessivi euro 14.056,85 lordi (peraltro, conformemente a quanto emerge dal doc. n. 2 del fascicolo di parte resistente).
Al contrario, il periodo 22.11.1999-5.03.2000 (3 mesi e 12 giorni) non è utile ai fini del calcolo della quota del TFS, in quanto, come eccepito da NP in memoria di costituzione, non risulta raggiunto il requisito minimo di anzianità lavorativa per il diritto alla determinazione del TFS.
Ritiene il Tribunale che la consulenza vada condivisa e posta a base della presente pronuncia (con riferimento alla ipotesi 1, all. b, essendo fondata sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri contabili, correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenuta da una motivazione esauriente e priva di vizi logici, avendo, peraltro, il CTU compiutamente risposto alle osservazioni di parte ricorrente.
6 Pertanto, NP deve essere condannato a pagare al ricorrente la somma lorda di euro 14.056,85, per le ragioni e i titoli di cui in parte motiva, oltre accessori di legge.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese seguono la soccombenza di NP e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M.
147/2022 (valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento, considerato il criterio del decisum).
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 30.08.2024, sono poste definitivamente a carico di NP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna NP al pagamento, a favore del ricorrente, della somma lorda di euro 14.056,85, per le ragioni e i titoli di cui in parte motiva, oltre accessori di legge;
- condanna NP al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 3.900,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e C.P.A., se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 30.08.2024, definitivamente a carico di
NP.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 11 marzo 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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