Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 03/04/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00374/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00300/2024 REG.RIC.
N. 00301/2024 REG.RIC.
N. 00304/2024 REG.RIC.
N. 00322/2024 REG.RIC.
N. 00326/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
* sul ricorso numero di registro generale 300 del 2024, proposto da
BE PE TA, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
** sul ricorso numero di registro generale 301 del 2024, proposto da
IN AT, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
*** sul ricorso numero di registro generale 304 del 2024, proposto da
MA LE LI, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
**** sul ricorso numero di registro generale 322 del 2024, proposto da
ME IN, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
***** sul ricorso numero di registro generale 326 del 2024, proposto da
RA EN, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’ottemperanza
* quanto al ricorso n. 300 del 2024:
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni -sezione lavoro - n. 437 in data 13 dicembre 2022;
** quanto al ricorso n. 301 del 2024:
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni -sezione lavoro - n. 438 in data 13 dicembre 2022;
*** quanto al ricorso n. 304 del 2024:
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni - sezione lavoro - n. 424 in data 7 dicembre 2022;
**** quanto al ricorso n. 322 del 2024:
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni - sezione lavoro - n. 257 in data 4 luglio 2023;
***** quanto al ricorso n. 326 del 2024:
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni - sezione lavoro – n. 33 in data 22 marzo 2023.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorsi in epigrafe possono essere riuniti, per economia di mezzi processuali, stante l’evidente connessione oggettiva.
2. Le controversie riguardano l’ottemperanza a sentenze con le quali il Tribunale di Terni, quale giudice del lavoro, ha riconosciuto alle parti ricorrenti il diritto (quali docenti a tempo determinato, ritenuti per tale aspetto equiparabili ai docenti a tempo indeterminato) al beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l’aggiornamento e la formazione, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge 107/2015, ed ha condannato il Ministero dell’istruzione al pagamento delle relative somme. Si tratta delle sentenze:
- n. 437 in data 13 dicembre 2022, relativa agli aa.ss. 2017/18-2018/19-2019/20-2020/21 (ricorso di ottemperanza NRG 300/2024), con la condanna al pagamento di complessivi 2.000,00 euro;
- n. 438 in data 13 dicembre 2022, relativa agli aa.ss. 2017/18-2018/19-2019/20-2020/21 (ricorso di ottemperanza NRG 301/2024), con la condanna al pagamento di complessivi 2.000,00 euro;
- n. 424 in data 7 dicembre 2022, relativa agli aa.ss. 2017/18-2018/19-2019/20-2020/21 (ricorso di ottemperanza NRG 304/2024), con la condanna al pagamento di complessivi 2.000,00 euro;
- n. 257 in data 30 giugno 2023, relativa agli aa.ss. 2017/18-2018/19-2019/20-2020/21 (ricorso di ottemperanza NRG 322/2024), con la condanna al pagamento di complessivi 2.000,00 euro;
- n. 33 in data 24 gennaio 2023, relativa agli aa.ss. 2019/20-2020/21-2021/22 (ricorso di ottemperanza NRG 326/2024), con la condanna al pagamento di complessivi 1.500,00 euro.
3. Le parte ricorrenti - esponendo di aver prontamente notificato le sentenze in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, di aver documentato il passaggio in giudicato della sentenza per mancata impugnazione nel termine ma di non aver ancora ricevuto il bonus - hanno chiesto che, ai sensi dell’art. 112, cod. proc. amm., venga assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per eseguire la sentenza, e che, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, venga nominato un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva del Ministero alla corresponsione del bonus “ed al pagamento di quanto ritenuto di giustizia per ogni giorno di ulteriore, eventuale inadempimento all’ordine del Giudice Amministrativo”.
4. L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero dell’istruzione, sottolineando (nei ricorsi NRG 300/2024, 301/2024, 304/2024; non anche nei ricorsi NRG 322/2024 e 326/2024, nei quali si è limitata a depositare documentazione) che il Ministero, a fronte delle migliaia di situazioni analoghe a quelle delle parti ricorrenti, ha attivato una procedura telematica per raccogliere le copie delle sentenze così da poter procedere all’accredito delle somme ai docenti; a tal fine è stato pubblicato un avviso sul sito istituzionale del Ministero in data 18 gennaio 2024, mentre analogo avviso era stato pubblicato sul sito dell’USR dell’Umbria in data 4 gennaio 2014. Ne discenderebbe che, in considerazione dei doveri di leale collaborazione, di buona fede e correttezza incombenti sulle parti del rapporto di lavoro e, comunque, in via generale sui titolari di un diritto di credito, i docenti sarebbero tenuti ad esercitare il proprio diritto secondo le modalità espresse dall’Amministrazione debitrice. Il fatto di aver depositato il ricorso per ottemperanza dopo la pubblicazione del suddetto avviso, renderebbe palese l’intendimento di parte ricorrente di lucrare un vantaggio dalla situazione di complessiva difficoltà in cui si trovano gli uffici ministeriali, così da comportare il rigetto del ricorso. In sintesi, ad avviso della difesa dell’Amministrazione, “ non si è di fronte ad una condanna ineseguita per colpa dell’amministrazione quanto piuttosto ad un inadempimento del creditore il quale, non ha correttamente posto la convenuta Amministrazione in condizione di adempiere alla sentenza ”.
5. Il Collegio osserva che dagli atti emerge che le somme spettanti alle parti ricorrenti non sono ancora state pagate (a parte le spese legali del giudizio civile).
Ciò premesso, in considerazione del lungo tempo trascorso tra la formazione del giudicato e l’attivazione della procedura telematica per la raccolta in forma organizzata delle posizioni creditrici, del tenore dell’avviso ministeriale invocato dalla difesa erariale – in cui non si indicano i termini entro i quali sarebbe avvenuto il pagamento, ma si segnala “ATTENZIONE: PER L’ATTRIBUZIONE DELLE ANNUALITÀ PREGRESSE RICONOSCIUTE TRAMITE SENTENZA, SI INVITA AD ATTENDERE I TEMPI TECNICI.” – nonché della stessa finalità del contributo, ritiene che la pretesa a che il creditore attenda ulteriormente e senza avere certezza di tempi, prima di tutelarsi in giudizio, appare in concreto eccessiva ed esorbitante i doveri di correttezza e buona fede.
In altri termini, la situazione di difficoltà, per i tempi e modi in cui risulta essere stata affrontata dal Ministero, non può giustificare la ritardata ottemperanza.
Per tali ragioni, non può condurre a diversa conclusione nemmeno la circostanza che in alcuni casi l’USR abbia comunicato alla parte ricorrente la necessità di provvedere agli adempimenti telematici previsti dalla procedura sopra ricordata (nel ricorso NRG 322/2024, con nota prot. 3855 in data 19 luglio 2024, peraltro successiva alla proposizione del ricorso; e nel ricorso NRG 326/2024, con nota prot. 2829 in data 3 giugno 2024). Va invece rimarcato che il pagamento non è avvenuto nonostante le parti ricorrenti abbiano provveduto a comunicare le sentenze all’indirizzo indicato negli avvisi.
6. Ne consegue che non vi sono ragioni che si frappongano all’esecuzione delle sentenze in questione, e quindi:
- va assegnato al Ministero resistente il termine di sessanta giorni per procedere al pagamento delle somme rispettivamente spettanti alle parti ricorrenti in base alle sentenze del giudice del lavoro suindicate;
- può fin d’ora nominarsi un commissario ad acta , nella persona del Prefetto di Terni o di un funzionario da lui delegato, affinché, in caso di infruttuoso decorso del suddetto termine, su richiesta di ciascuna parte ricorrente, provveda, in sostituzione del Ministero, al rilascio della carta docente ed all’accredito su di essa delle somme riconosciute spettanti dalle sentenze civili suindicate, adottando a tal fine ogni necessario atto amministrativo e contabile;
- per l’attività eventualmente svolta, spetterà al commissario ad acta un compenso di euro 500,00 (cinquecento/00), a carico del Ministero inottemperante, in relazione a ciascuna ottemperanza.
6.1. Viceversa, la medesima situazione di difficoltà degli uffici ministeriali, sopra segnalata, conduce a non applicare la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., posto che, trattandosi dell’erogazione di un contributo, la misura risulterebbe iniqua.
7. Le spese (conformemente a quanto deciso nei giudizi analoghi definiti nei mesi scorsi da questo Tribunale) seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del carattere seriale della controversia, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), riuniti i ricorsi in epigrafe, li accoglie parzialmente e, per l’effetto, ordina gli adempimenti indicati in parte motiva.
Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore di ciascuna parte ricorrente e per essa in favore del difensore dichiaratosi antistatario, della somma di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre ad oneri ed accessori di legge, per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO