Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/02/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 7513/2024 promossa da: ss. avv. BIANCHINI FRANCESCA Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv. CONROTTO EMILIA CP_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ha Parte_1
CP_ evocato in giudizio l rassegnando le seguenti conclusioni: "nel merito: accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutte le motivazioni ivi narrate, come da sintesi della domanda in epigrafe”;
l'oggetto dell'opposizione, riportato a pagina 1 del ricorso, è il seguente:
"accertamento d'ufficio per contribuzione dovuta alla gestione separata liberi professionisti. Comunicazione n. 216. 16.020. 23.03. 2023”; la sintesi della domanda riportata a pagina 2 del ricorso è la seguente: "si chiede a questa Giustizia adita di rilevare la caducazione dei titoli esattoriali oggetto del contendere e di ogni atto propedeutico, sia in ordine ai vizi di notificazione degli atti presupposti che per prescrizione ecc. [...] si chiede in ogni caso pronuncia ex art. 615
c.p.c. sulla prescrizione post notifica dei titoli esattoriali sottesi all'atto opposto"; nel corpo del ricorso parte ricorrente ha sollevato le seguenti eccezioni: l'inesistenza dei titoli esattoriali "atteso che non sono mai stati regolarmente formati, sottoscritti e resi esecutivi”; omessa notifica dei ruoli esattoriali;
la prescrizione dei crediti dell'ente;
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parte resistente ha altresì eccepito l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dall'opposizione e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con condanna della ricorrente al pagamento in proprio favore delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di contributi previdenziali obbligatori e relative somme accessorie;
3.
CP_ parte ricorrente nel presente giudizio ha impugnato la comunicazione dell' n.
216.16.020.23.02.2023 del 24/3/2023 (doc. 2 ric.), avente ad oggetto l'accertamento d'ufficio della contribuzione dovuta alla gestione separata liberi professionisti;
con il predetto atto l'ente previdenziale ha informato la ricorrente che, dalla verifica dei dati della sua dichiarazione dei redditi, è risultato un suo debito nei confronti della
Gestione Separata, e l'ha invitata a confrontare il contenuto del prospetto, allegato alla comunicazione, contenente il dettaglio del debito, ai dati in suo possesso e, in assenza di informazioni integrative, ad effettuare, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il versamento, a titolo di contribuzione e relative sanzioni, degli importi indicati nel prospetto allegato;
dal prospetto allegato alla comunicazione emerge che i contributi dovuti dalla ricorrente per l'anno 2016 ammontano ad euro 8371 e che, tenuto conto dei versamenti già effettuati, il residuo importo da pagare comprensivo di sanzioni ammonta ad euro 4764,43;
4. preliminarmente deve rilevarsi che le censure sollevate dalla ricorrente si riferiscono a imprecisati titoli esattoriali, di cui chiede la caducazione, che, tuttavia, nel caso di specie, non sussistono, in quanto l'ente resistente non ha provveduto a emettere avviso di addebito relativo all'importo cui si riferisce l'avviso di accertamento;
5.
2 l'eccezione di prescrizione post notifica dei titoli esattoriali sottesi all'opposta comunicazione, pertanto, non può che essere respinta al pari dell'eccezione di
"caducazione dei titoli esattoriali oggetto del contendere" per difetto di notificazione;
6.
l'opposizione appare infondata anche qualificandola come azione di accertamento negativo del credito previdenziale per intervenuta prescrizione;
il termine quinquennale di prescrizione dei contributi relativi all'anno 2016, secondo quanto dedotto dall'ente resistente senza incontrare contestazioni alcuna da parte della ricorrente, è stato interrotto in data 30/10/2017 allorquando Agenzia delle
Entrate ha inviato alla ricorrente la Comunicazione di irregolarità ”Esiti 36 bis” n.
0203820617051, dai pagamenti rateali effettuati dalla ricorrente in data 22/11/2019, in data 31/1/2020 e in data 26/5/2020, e dalla comunicazione n. 216. 16.020. 23.02.
CP_ 2023 oggetto di causa, che l , nuovamente senza incontrare contestazioni, ha dedotto di avere notificato alla ricorrente in data 20/4/2023; il credito contributivo oggetto di causa non sarebbe comunque prescritto, anche qualora si ritenga che i tre pagamenti rateali effettuati dalla ricorrente non costituiscano riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione;
ed invero: il termine quinquennale di prescrizione dei contributi relativi all'anno 2016, interrotto una prima volta in data 30/10/2017, allorquando l'Agenzia delle Entrate, come già rilevato, ha notificato alla ricorrente la Comunicazione di irregolarità ”Esiti
36 bis”, sarebbe decorso alla data di notifica della opposta comunicazione di debito
(20/4/2023); tuttavia, il d.l. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge
27/2020, all'articolo 37, tenuto conto dell'emergenza causata dall'epidemia da Covid.
19, ha disposto che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione;
nel caso di specie, dunque, il decorso del termine quinquennale è stato sospeso il 23 febbraio 2020 e ha ripreso a decorrere il 30 giugno 2020, con la conseguenza che l'atto di accertamento d'ufficio, notificato il 20/4/2023, ha interrotto il predetto termine, che, in sua assenza, sarebbe spirato il 30/10/2022;
7.
3 il ricorso, pertanto, per tutte le ragioni esposte, deve essere integralmente rigettato;
8.
i rigetto delle domande proposte dalla ricorrente assorbe la decisione in ordine alle eccezioni preliminari sollevate dall'ente resistente;
9. parte ricorrente in ragione della sua soccombenza deve essere condannata a
CP_ rimborsare all' le spese di lite, liquidate come dispositivo in calce ai sensi del DM
55/2014, tenuto conto che il valore della presente controversia non è pari ad euro
1000, come erroneamente indicato in ricorso, ma pari ad euro 4764,43, importo risultante a debito della ricorrente dall'impugnata comunicazione d'ufficio;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, respinge il ricorso;
CP_ condanna la ricorrente a rimborsare all' le spese di lite che liquida in euro 2620 oltre al 15% per rimborso spese forfettario.
Torino, 04/02/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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