Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/02/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 685/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere rel.est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 7/03/2024 da
(LG n. 70/2024 Trib. Monza), Parte_1
c.f. e p.i. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Regis Norman P.IVA_1
) e Roda Alberto ); C.F._1 C.F._2
CONTRO
(c.f. - P. IVA Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Locati Marco (CF: ); P.IVA_3 C.F._3
OGGETTO: appello in materia di contratto di locazione avverso la sentenza n. 407 emessa dal Tribunale di Monza il 20 gennaio 2024;
CONCLUSIONI: come in atti;
FATTO E DIRITTO
Premesso che:
- il Tribunale di Monza con la sentenza n. 407 del 20 gennaio 2024, ha accertato l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione oggetto di giudizio per inadempimento della società , condannando quest'ultima a corrispondere a la Controparte_2 Controparte_1 somma di euro 928.641,45, oltre interessi determinati ex art.
5.1 del contratto oggetto di giudizio.
- avverso tale sentenza ha proposto appello la Controparte_2
Codice della Crisi e dell'Insolvenza per l'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di da parte del Tribunale di Monza;
Parte_1
- a seguito di tempestiva riassunzione, con ricorso depositato l'8 novembre 2024, è stata fissata l'udienza del 19 marzo 2025 per la prosecuzione del giudizio;
- nelle more, i procuratori di entrambe le parti hanno depositato le dichiarazioni di rinuncia agli atti del giudizio e di accettazione all'altrui rinuncia, sottoscritte e notificate alla rispettiva controparte ai sensi dell'art. 306 c.p.c., ed hanno chiesto a questa Corte di voler dichiarare l'estinzione del processo, compensando integralmente tra le parti le spese processuali.
A fronte dell'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 306
c.p.c.., formalizzata dai procuratori di entrambe le parti muniti di procura speciale, e della correlata accettazione -depositate sulla piattaforma telematica-, va dunque dichiarata l'estinzione del processo con cancellazione della causa dal ruolo.
Il provvedimento va reso in forma di sentenza, stante il suo carattere decisorio.
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti, come concordemente richiesto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 407 Parte_1 emessa dal Tribunale di Monza il 20 gennaio 2024, così provvede: visto l'art. 306 c.p.c. dichiara estinto il giudizio, ordinandone la cancellazione della causa dal ruolo.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Milano, 25/02/2025
Il Consigliere Est.
Dott.ssa Isabella Ciriaco
Il Presidente
Dott. Roberto Aponte