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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/11/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2754/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Oggi 17 novembre 2025 alle ore 9.45, innanzi al dott. SA SU, sono comparsi:
l'avv. D'AMICO MARIA TERESA per RU IN IC e l'avv. Patrizia Spatafora in sostituzione dell'avv. TROVATO CLAUDIO per il . Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. D'AM insiste nell'espletamento di ctu medico legale sulla persona dell'attrice, previa revoca dell'ordinanza di rigetto, e conclude come da note conclusive autorizzate già telematicamente depositate.
L'Avv. Spatafora contesta la chiesta ctu e conclude come in atti e scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
SA SU
1 Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa SA SU, all'udienza del 17 novembre 2025, ha pronunziato e dato lettura della seguente
SENTENZA
(all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2754 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
RU IN IC (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria C.F._1
RE D' AM per mandato in atti;
attrice
e
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Ilardo e Claudio Trovato per mandato in atti;
convenuto
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, BR PI LI conveniva in giudizio il chiedendone la condanna, ex artt. 2051 e/o 2043 c.c., al risarcimento dei Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro occorsole in data 10.02.2021.
Esponeva che, in quella data, mentre percorreva a piedi la Via Papa Giovanni XXIII in giunta nei pressi della Via Tibullo, cadeva rovinosamente a terra a causa della CP_1 presenza di una buca sul manto stradale, non visibile né transennata, riportando lesioni fisiche.
A seguito della caduta, l'attrice veniva accompagnata presso il Presidio Territoriale di
Emergenza di tuttavia, dichiarava di non essere stata visitata in quanto il personale CP_1 sanitario risultava impegnato in un'emergenza legata al COVID-19. 2 Riferiva, inoltre, di essersi successivamente recata dal proprio medico curante, dott.
il quale le diagnosticava un severo trauma distorsivo del collo del piede Persona_1 destro, con interessamento dei legamenti, edema e deficit funzionale, formulando una prognosi clinica di giorni 15.
Invocando la responsabilità per omessa custodia in capo all'ente locale convenuto, concludeva chiedendo al convenuto la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1 patiti, quantificati in € 9.345,67 oltre interessi legali;
il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si costituiva in giudizio il che, in via preliminare, eccepiva il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in subordine, chiedeva accertarsi la responsabilità esclusiva o concorrente della attrice ex art. 1227 c. c. nella causazione del sinistro;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 09.10.2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
La causa veniva istruita mediante l'escussione del teste di parte attrice, (cfr. Testimone_1 verbale di udienza del 21.10.2024).
Indi, ritenuta superflua la ctu medico legale richiesta da parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 17 novembre 2025 per discussione orale e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c, con assegnazione alle parti termine per il deposito di note conclusive autorizzate fino a dieci giorni prima dell'udienza.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Questioni preliminari
Prima di entrare nel merito della causa, deve dichiararsi del tutto priva di pregio l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dal convenuto, che deve CP_1 essere, pertanto, rigettata.
Invero, per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali, il ha il CP_1 compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 285/92 (Codice della strada).
Sulla base di tale presupposto, si è affermato che dalla proprietà pubblica del sulle CP_1 strade (e sulle relative pertinenze, come i marciapiedi) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei confronti
3 dell'Ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051, ove sussista omissione di vigilanza al fine di impedire che i lavori su di essa effettuati costituiscano potenziale fonte di danno per gli utenti (cfr. Cass. n. 16770/2006).
Ne consegue che, l'eccezione preliminare sollevata dal non può trovare Controparte_1 alcun accoglimento.
3. Il merito della lite
Quale generale premessa è bene rammentare che la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. è da intendersi come una forma di responsabilità oggettiva;
ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, funzionale a disvelare la ratio legis che presiede all'allocazione del danno (cfr. Cass. n. 26682/2023).
Il tenore della norma in esame, tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Resta, invece, a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “La responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. In tale contesto, al cospetto dell'art. 2051 c.c. la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno.” (ex multis,
Cass. n. 4051/2023; Cass. Sez. Unite n. 20943/2022, Cass. n. 11016/2011; Cass. n.
25243/2006).
In tema di responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia la funzione della norma di cui all'articolo 2051 del c.c. secondo cui “…ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito…” è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, in conformità al principio “cuius commoda eius et incommoda”
4 Ne discende che elementi essenziali di tale fattispecie di responsabilità sono: a) l'esistenza di una relazione di custodia tra un soggetto e la “res”, tale da consentire al custode di potere di controllare le modalità di uso e conservazione della stessa, di eliminare le situazioni di pericolo eventualmente insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
b) la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, a prescindere dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa e dalla condotta, diligente o meno, in concreto tenuta dal custode.
Quanto, infine, al regime di riparto dell'onere della prova, muovendosi dall'assunto che la responsabilità in esame si fonda, non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa e che il limite di tale responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, discende che all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità.
In altri termini, opera al riguardo un'inversione dell'onere della prova, per cui il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre sul custode grava l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Nel caso in esame, si evidenzia in primo luogo l'assoluta genericità della narrazione dei fatti offerta da parte attrice.
Nell'atto introduttivo del giudizio, invero, parte attrice rappresenta che, in data 10.02.2021
“mentre percorreva a piedi la Via Papa Giovanni XXIII, quando giunta nei pressi della Via Tibullo cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza di una buca”, senza specificare né il punto esatto né
l'orario della caduta.
Inoltre, si osserva, non risultano allegati all'atto introduttivo del giudizio e alle successive memorie referti medici o documentazione sanitaria coeve al fatto, idonei ad attestare la correlazione temporale e causale tra la caduta e le lesioni lamentate (l'unico documento agli atti
è, infatti, una relazione medico-legale di parte redatta dal dott. ). Persona_2
5 Infine, l'istruttoria orale non ha fornito elementi utili a dimostrare i fatti così come rappresentati dall'attrice.
Il teste , figlio dell'attrice, ha, infatti, dichiarato di non aver assistito Testimone_1 direttamente alla caduta, precisando che “mia madre si era recata in farmacia, io ero andato a prendere il pane, quando sono andato lì l'ho vista a terra...” (cfr. verbale d'udienza del 21.10.2024).
Il teste, inoltre, ha collocato l'evento in Via Tibullo, affermando: “preciso che quel giorno io e mia madre eravamo usciti in macchina per andare in farmacia;
avevo parcheggiato l'auto in via Tibullo, più giù rispetto alla farmacia”, confermando l'incertezza sul luogo del presunto incidente.
Neppure la documentazione fotografica offerta in atti appare idonea a dimostrare l'effettiva verificazione del fatto, poiché le immagini non risultano datate, sono di qualità scadente e sembrano riferirsi proprio alla Via Tibullo, anziché alla Via Papa Giovanni XXIII, che la stessa attrice individua quale luogo del sinistro sia nell'atto di citazione sia nelle memorie conclusive
(cfr. note conclusive, pag. 2, ove si afferma che “è stata raggiunta la prova certa del nesso eziologico tra la cosa in custodia (il manto stradale di Via Papa Giovanni XXIII) e l'evento lesivo occorso all'odierna attrice).
Tali elementi, considerati nel loro complesso, non consentono una ricostruzione chiara e credibile del sinistro né delle condizioni del luogo in cui esso si sarebbe verificato.
Al riguardo, appare opportuno ricordare che il disposto dell'art. 2697 c.c. distribuisce tra le parti le conseguenze negative che derivano dalla mancata prova dei fatti disponendo in tal caso la soccombenza della parte che non ha fornito la dimostrazione del fatto che aveva l'onere di provare;
sicché in applicazione di tale principio, qualora all'esito dell'istruttoria sussista un insanabile contrasto tra le risultanze delle prove acquisite sui fatti costitutivi della domanda,
l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. n.
4773/2015).
Conseguentemente la domanda proposta deve essere rigettata.
3. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza, di conseguenza parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore del le quali, calcolate ai sensi del Controparte_1
D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa e applicati parametri minimi a tutte le fasi, sono liquidate nella misura di € 2.500,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
6
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda proposta da BR PI LI;
condanna BR PI LI al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1
in persona del Sindaco pro tempore, liquidate in € 2.500,00 per compensi, oltre iva,
[...]
c.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, 17 novembre 2025
Il Giudice
SA SU
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Oggi 17 novembre 2025 alle ore 9.45, innanzi al dott. SA SU, sono comparsi:
l'avv. D'AMICO MARIA TERESA per RU IN IC e l'avv. Patrizia Spatafora in sostituzione dell'avv. TROVATO CLAUDIO per il . Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. D'AM insiste nell'espletamento di ctu medico legale sulla persona dell'attrice, previa revoca dell'ordinanza di rigetto, e conclude come da note conclusive autorizzate già telematicamente depositate.
L'Avv. Spatafora contesta la chiesta ctu e conclude come in atti e scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
SA SU
1 Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa SA SU, all'udienza del 17 novembre 2025, ha pronunziato e dato lettura della seguente
SENTENZA
(all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2754 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
RU IN IC (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria C.F._1
RE D' AM per mandato in atti;
attrice
e
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Ilardo e Claudio Trovato per mandato in atti;
convenuto
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, BR PI LI conveniva in giudizio il chiedendone la condanna, ex artt. 2051 e/o 2043 c.c., al risarcimento dei Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro occorsole in data 10.02.2021.
Esponeva che, in quella data, mentre percorreva a piedi la Via Papa Giovanni XXIII in giunta nei pressi della Via Tibullo, cadeva rovinosamente a terra a causa della CP_1 presenza di una buca sul manto stradale, non visibile né transennata, riportando lesioni fisiche.
A seguito della caduta, l'attrice veniva accompagnata presso il Presidio Territoriale di
Emergenza di tuttavia, dichiarava di non essere stata visitata in quanto il personale CP_1 sanitario risultava impegnato in un'emergenza legata al COVID-19. 2 Riferiva, inoltre, di essersi successivamente recata dal proprio medico curante, dott.
il quale le diagnosticava un severo trauma distorsivo del collo del piede Persona_1 destro, con interessamento dei legamenti, edema e deficit funzionale, formulando una prognosi clinica di giorni 15.
Invocando la responsabilità per omessa custodia in capo all'ente locale convenuto, concludeva chiedendo al convenuto la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1 patiti, quantificati in € 9.345,67 oltre interessi legali;
il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si costituiva in giudizio il che, in via preliminare, eccepiva il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in subordine, chiedeva accertarsi la responsabilità esclusiva o concorrente della attrice ex art. 1227 c. c. nella causazione del sinistro;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 09.10.2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
La causa veniva istruita mediante l'escussione del teste di parte attrice, (cfr. Testimone_1 verbale di udienza del 21.10.2024).
Indi, ritenuta superflua la ctu medico legale richiesta da parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 17 novembre 2025 per discussione orale e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c, con assegnazione alle parti termine per il deposito di note conclusive autorizzate fino a dieci giorni prima dell'udienza.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Questioni preliminari
Prima di entrare nel merito della causa, deve dichiararsi del tutto priva di pregio l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dal convenuto, che deve CP_1 essere, pertanto, rigettata.
Invero, per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali, il ha il CP_1 compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 285/92 (Codice della strada).
Sulla base di tale presupposto, si è affermato che dalla proprietà pubblica del sulle CP_1 strade (e sulle relative pertinenze, come i marciapiedi) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei confronti
3 dell'Ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051, ove sussista omissione di vigilanza al fine di impedire che i lavori su di essa effettuati costituiscano potenziale fonte di danno per gli utenti (cfr. Cass. n. 16770/2006).
Ne consegue che, l'eccezione preliminare sollevata dal non può trovare Controparte_1 alcun accoglimento.
3. Il merito della lite
Quale generale premessa è bene rammentare che la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. è da intendersi come una forma di responsabilità oggettiva;
ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, funzionale a disvelare la ratio legis che presiede all'allocazione del danno (cfr. Cass. n. 26682/2023).
Il tenore della norma in esame, tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Resta, invece, a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “La responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. In tale contesto, al cospetto dell'art. 2051 c.c. la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno.” (ex multis,
Cass. n. 4051/2023; Cass. Sez. Unite n. 20943/2022, Cass. n. 11016/2011; Cass. n.
25243/2006).
In tema di responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia la funzione della norma di cui all'articolo 2051 del c.c. secondo cui “…ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito…” è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, in conformità al principio “cuius commoda eius et incommoda”
4 Ne discende che elementi essenziali di tale fattispecie di responsabilità sono: a) l'esistenza di una relazione di custodia tra un soggetto e la “res”, tale da consentire al custode di potere di controllare le modalità di uso e conservazione della stessa, di eliminare le situazioni di pericolo eventualmente insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
b) la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, a prescindere dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa e dalla condotta, diligente o meno, in concreto tenuta dal custode.
Quanto, infine, al regime di riparto dell'onere della prova, muovendosi dall'assunto che la responsabilità in esame si fonda, non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa e che il limite di tale responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, discende che all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità.
In altri termini, opera al riguardo un'inversione dell'onere della prova, per cui il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre sul custode grava l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Nel caso in esame, si evidenzia in primo luogo l'assoluta genericità della narrazione dei fatti offerta da parte attrice.
Nell'atto introduttivo del giudizio, invero, parte attrice rappresenta che, in data 10.02.2021
“mentre percorreva a piedi la Via Papa Giovanni XXIII, quando giunta nei pressi della Via Tibullo cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza di una buca”, senza specificare né il punto esatto né
l'orario della caduta.
Inoltre, si osserva, non risultano allegati all'atto introduttivo del giudizio e alle successive memorie referti medici o documentazione sanitaria coeve al fatto, idonei ad attestare la correlazione temporale e causale tra la caduta e le lesioni lamentate (l'unico documento agli atti
è, infatti, una relazione medico-legale di parte redatta dal dott. ). Persona_2
5 Infine, l'istruttoria orale non ha fornito elementi utili a dimostrare i fatti così come rappresentati dall'attrice.
Il teste , figlio dell'attrice, ha, infatti, dichiarato di non aver assistito Testimone_1 direttamente alla caduta, precisando che “mia madre si era recata in farmacia, io ero andato a prendere il pane, quando sono andato lì l'ho vista a terra...” (cfr. verbale d'udienza del 21.10.2024).
Il teste, inoltre, ha collocato l'evento in Via Tibullo, affermando: “preciso che quel giorno io e mia madre eravamo usciti in macchina per andare in farmacia;
avevo parcheggiato l'auto in via Tibullo, più giù rispetto alla farmacia”, confermando l'incertezza sul luogo del presunto incidente.
Neppure la documentazione fotografica offerta in atti appare idonea a dimostrare l'effettiva verificazione del fatto, poiché le immagini non risultano datate, sono di qualità scadente e sembrano riferirsi proprio alla Via Tibullo, anziché alla Via Papa Giovanni XXIII, che la stessa attrice individua quale luogo del sinistro sia nell'atto di citazione sia nelle memorie conclusive
(cfr. note conclusive, pag. 2, ove si afferma che “è stata raggiunta la prova certa del nesso eziologico tra la cosa in custodia (il manto stradale di Via Papa Giovanni XXIII) e l'evento lesivo occorso all'odierna attrice).
Tali elementi, considerati nel loro complesso, non consentono una ricostruzione chiara e credibile del sinistro né delle condizioni del luogo in cui esso si sarebbe verificato.
Al riguardo, appare opportuno ricordare che il disposto dell'art. 2697 c.c. distribuisce tra le parti le conseguenze negative che derivano dalla mancata prova dei fatti disponendo in tal caso la soccombenza della parte che non ha fornito la dimostrazione del fatto che aveva l'onere di provare;
sicché in applicazione di tale principio, qualora all'esito dell'istruttoria sussista un insanabile contrasto tra le risultanze delle prove acquisite sui fatti costitutivi della domanda,
l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. n.
4773/2015).
Conseguentemente la domanda proposta deve essere rigettata.
3. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza, di conseguenza parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore del le quali, calcolate ai sensi del Controparte_1
D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa e applicati parametri minimi a tutte le fasi, sono liquidate nella misura di € 2.500,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
6
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda proposta da BR PI LI;
condanna BR PI LI al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1
in persona del Sindaco pro tempore, liquidate in € 2.500,00 per compensi, oltre iva,
[...]
c.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, 17 novembre 2025
Il Giudice
SA SU
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