Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/01/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 887 RUOLO GENERALE ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Anna Mantovani Presidente
Dott. Irene Lupo Consigliere rel.
Dott. Roberta Nunnari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
DA
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. LODOVICO Parte_1 P.IVA_1
VALSECCHI (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
LARGO PORTA NUOVA, 14, BERGAMO,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ALOMA PIAZZA (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2
in VIA MARCO POLO, 8, CONEGLIANO
APPELLATA
1
Per Parte_1 reietta ogni e contraria istanza, eccezione e deduzione;
IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'eccezione di inammissibilità del primo motivo di gravame formulata da
[...] con la comparsa di costituzione in appello depositata il 23 luglio 2024, per tutti Controparte_1
i motivi esposti in premessa;
IN VIA PRINCIPALE: in riforma della sentenza n.1870/2024, emessa dal Giudice del Tribunale di Milano, dott.ssa
Carmela Gallina, il 21 febbraio 2024 e pubblicata in pari data, accogliersi tutte le conclusioni svolte da a socio unico in primo grado e, per l'effetto di ciò, Parte_1
- accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligo, contrattualmente assunto da Controparte_1 con la stipula della “Polizza All Risks Aziende” siglata in data 31 dicembre 2014, così come
[...] modificata in data 31 dicembre 2015, di tenere indenne a socio unico da tutti i danni Parte_1 dalla stessa patiti in conseguenza dell'incendio del capannone sito a San Cipriano Po (PV), Via
Gramsci n.25, verificatosi in data 31 ottobre 2016;
- per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni patiti da Controparte_1 Parte_1 con socio unico a seguito dell'incendio del 31 ottobre 2016 e, conseguentemente, a pagare a
[...]
a socio unico, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale Parte_1 rappresentante la somma complessiva di € 1.473.309,09, o la diversa somma, Controparte_2 maggiore o minore, che risulterà in corso di causa ovvero quella ritenuta di giustizia, il tutto oltre alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, nonché agli interessi legali sull'importo così rivalutato, dal dovuto al saldo effettivo;
- condannarsi, altresì, alla restituzione della somma di € 42.539,18 ad Controparte_1 essa corrisposta in data 29 febbraio 2024 a titolo di spese legali a fronte dell'impugnata sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal 29 febbraio 2024 al saldo;
IN VIA ISTRUTTORIA:
a) ammettersi la prova per testi sulle circostanze in fatto dedotte nella memoria ex art.183, sesto comma, n.2) c.p.c. depositata in data 6 maggio 2022, con i testi ivi indicati;
b) dichiarare inammissibili, e per l'effetto espungersi dal fascicolo di causa, i documenti prodotti da con la comparsa conclusionale depositata il 24 gennaio 2024 e con la Controparte_1 memoria di replica depositata il 12 febbraio 2024, per tutti i motivi esposti in premessa;
c) dichiarare inammissibili, e per l'effetto espungersi dal fascicolo di casa, i documenti prodotti da con la comparsa di costituzione in appello depositata il 23 luglio 2024, Controparte_1 per tutti i motivi esposti in premessa;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, nonché del procedimento di accertamento tecnico preventivo e di quello di mediazione n.2756/2021 RG.A.M., sentenza e successive inerenti tutte
2 Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano
In via preliminare: si formula istanza di acquisizione ex art. 345 c.p.c. dei documenti da 2 a 5 di formazione successiva rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado trattandosi di documenti rilevanti ai fini della dimostrazione dell'infondatezza dei motivi di gravame.
Nel merito: respingere ogni domanda di parte appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando l'impugnata sentenza n. 1870/2024 pronunciata dal Giudice del Tribunale di Milano,
Dott.ssa Gallina, nel contenzioso n. 33267/2021 R.G., in data 21.2.2024, Repert. 1439/2024, pubblicata in data 21.2.2024 e notificata in pari data e nell'eventualità respingere sempre ogni domanda dell'appellante per esclusione di copertura per dolo dell'allora legale rappresentante di
( ) al momento del sinistro (art. 3 delle CGA) , per perdita del Parte_1 Controparte_3 diritto all'indennizzo ex art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione (esagerazione dolosa del danno) aggravamento del rischio (art. 5 delle CGA), per inadempimento agli obblighi in caso di sinistro (art. 1 delle CGA) di cui alla polizza n. 532 costituenti parte integrante della polizza summenzionata.
In ogni caso con rifusione delle spese di lite in favore di carico Controparte_1 dell'appellante soccombente. Si dimette come doc. 5, copia estratto sent. 8457/2024 dell'1.10.2024 del Tribunale di Milano, Sez.
VI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, al Parte_1 Controparte_1 fine di ottenere l'indennizzo assicurativo per i danni subiti in conseguenza dell'incendio del capannone sito a San Cipriano Po (PV), Via Gramsci, n. 25, come accertati in esito ad ATP promosso ante causam, pari a complessivi € 1.473.309,09 (comprensivi di € 21.655,83 versati al
CTU).
A sostegno delle proprie pretese, deduceva: Pt_1 Cont
- di aver concluso, in data 31 dicembre 2014, con la polizza n. 532 “All Risks Aziende”, avente ad oggetto il complesso delle attività da essa attrice esercitate nei fabbricati ubicati in Stradella (PV), Via Primo Levi n. 1, Via dell'Industria e dell'Artigianato s.n.c. ed in San Cipriano Po (PV), Via Gramsci n. 25, con prestazione, tra l'altro, della garanzia “Sezione I -Incendio All Risks”;
- di aver precedentemente stipulato, in data 11 dicembre 2014, nella qualità di utilizzatrice del bene immobile sito in San Cipriano Po (PV), Via Gramsci n. 25, un contratto di sublocazione ad uso diverso per la durata di sei anni con la società Complast Italia S.r.l. in liquidazione, già Complast
Italia S.p.A., con l'accordo della permanenza nell'immobile di alcuni beni strumentali (macchinari) di Pt_1
- che, in data 31 ottobre 2016, si era verificato un incendio presso l'immobile di San Cipriano Po, che aveva compromesso la struttura dell'edificio e distrutto tutti quanti i beni strumentali ivi custoditi;
Cont
- di avere tempestivamente denunciato ad i danni occorsi a seguito del sinistro, così come quantificati sulla base di una precedente relazione di stima del valore dei beni mobili e immobili interessati dall'incendio, svolta della società S.It.Val. Società Italiana Valutazioni S.r.l., e di essersi attivata ai fini della trasmissione, alla compagnia assicuratrice, della documentazione necessaria per istruire la pratica;
- che, tuttavia, l'assicuratrice si sottraeva ai propri obblighi contrattuali;
3 - che, stante l'impossibilità di pervenire ad una definizione bonaria della controversia, depositava innanzi al Tribunale di Milano ricorso ex artt. 696 e 696-bis c.p.c;
Si costituiva contestando la domanda attorea sotto plurimi profili e Controparte_1 chiedendone il rigetto sul rilievo dell'inoperatività della polizza per dolo dell'allora legale rappresentate al momento del sinistro, ovvero per avere lo stesso reso dichiarazioni mendaci o, ancora, per aver violato gli obblighi in caso di sinistro, nonché per perdita del diritto all'indennizzo ex art. 2 delle condizioni generali di assicurazione (esagerazione dolosa del danno).
In particolare, parte convenuta riferiva:
- che, al momento della stipula del contratto assicurativo, la stessa era del tutto ignara della stipula del più risalente contratto di sublocazione tra e Complast;
Pt_1
- che l'evento per cui è lite era stato accertato come doloso e che, secondo la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (p.p. 5590/21 R.G.N.R.) e il Tribunale di Pavia (p.p. 622/18 R.G.N.R.), il responsabile del medesimo doveva individuarsi nell'allora legale rappresentante di parte attrice, , deceduto il 29 luglio del 2020; Controparte_3 Cont
- che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, quest'ultima non aveva mai inoltrato ad la documentazione richiesta, non consentendo di fatto l'istruzione del sinistro e sottraendosi a specifici obblighi contrattuali e che, piuttosto, solo in corso di operazioni peritali, ed a fronte di richieste del
CTU, in sede di ATP, aveva consegnato la documentazione, nella quale, peraltro, era Pt_1 emerso che l'allora ricorrente aveva cercato di “gonfiare” il valore dei macchinari, obsolescenti e inutilizzati.
Istruita la causa tramite acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP, con sentenza n. 1870/2024 il Tribunale di Milano rigettava la domanda di sull'assorbente rilievo Pt_1 dell'“inoperatività della garanzia per avere la società assicurata reso dichiarazioni mendaci - ovvero - essere stata reticente al momento della sottoscrizione del contratto”.
Il primo giudice evidenziava che “L'avvenuto trasferimento della detenzione in via esclusiva del bene a terzi non è stato esplicitato nel contratto di assicurazione il quale fa riferimento alla
[…]. Parte_1 E' palese che, così facendo, è stata consapevolmente riportata una situazione differente poiché l'assicurata non era affatto presente nei locali né esercitava la propria attività fatta eccezione per il deposito di alcuni beni strumentali – ivi stoccati – quali riportati nel contratto di sublocazione.
Tale grave lacuna informativa – della cui volontarietà non è dato dubitare attesa l'anteriorità della subolocazione - ha di conseguenza falsato interamente il consenso delle parti, di fatto impedendo alla convenuta di effettuare una consapevole e ponderata valutazione del rischio”.
Per altro verso, il primo giudice riteneva non condivisibile quanto sostenuto dall'attrice “ossia che detta polizza - rientrante nella categoria property, ossia volta a tutelare il patrimonio - mira a coprire il rischio in relazione all'attività esercitata all'interno degli immobili elencati, indipendentemente da quale sia il soggetto che operi in concreto negli stessi” in considerazione del fatto che “l'identità dell'assicurato e l'attività dallo stesso espletata costituiscono elementi essenziali della tipologia in esame caratterizzata da un'informazione oltremodo ampia e veritiera”.
A fronte di ciò il tribunale riteneva del tutto legittimo “il rifiuto opposto dalla convenuta alla liquidazione dell'indennizzo atteso che, laddove l'assicuratore abbia acquisito la consapevolezza della reticenza solo a seguito del verificarsi del sinistro – come nel caso in esame – lo stesso può rifiutare il pagamento sia in via di eccezione sia agire per l'accertamento dell'inadempimento senza bisogno di impugnare il contratto di assicurazione”.
4 Inoltre, pur avendo ribadito la valenza assorbente del profilo relativo alla reticenza assicurativa, il giudice di prime cure rilevava come fosse “doveroso evidenziare – sia pur in via di estrema sintesi
– come la copiosa documentazione agli atti riporti uno scenario complesso connotato da profili penali di indubbia rilevanza”, sul punto riferendo che: “E'pacifico che l'allora legale rappresentante dell'attrice sia stato rinviato a giudizio in concorso con gli amministratori per il reato di frode assicurativa e che successivamente la posizione è stata archiviata per decesso del reo avvenuto il 29.7.20. La sentenza resa dal Tribunale di Pavia in data 13.1.22 ha sì mandato assolti gli imputati ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p. sul rilievo dell'assenza, col necessario grado di certezza, della riconducibilità dei fatti alla successiva compagine amministrativa, ma – del pari – ha ritenuto provata, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, la natura dolosa dell'incendio. A carico del presidente del CdA e legale rappresentante dell'epoca nonché sottoscrittore CP_3 della polizza, la pronuncia in commento ha individuato numerosi elementi indiziari costituiti dalle precarie condizioni economiche della società, dalla presenza della polizza assicurativa per l'incendio e dall'esistenza di macchinari di proprietà della società ivi depositati. La vicenda non può dirsi conclusa essendo stato interposto appello avverso la sentenza di primo grado, come documentato dalla convenuta.
A riscontro della ritenuta fondatezza della matrice dolosa del sinistro si pongono le conclusioni formulate dal P.G. presso la Corte d'Appello in atti riportate. Quanto esposto vale ad escludere la ricorrenza dei presupposti per l'operatività della polizza e, quindi, della risarcibilità dei danni riportati nell'incendio”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidandolo a tre motivi: Parte_1
1) con il primo motivo, ha sostenuto che il tribunale avrebbe emesso un provvedimento sostanzialmente privo di motivazione, basato “su elementi privi di riscontro (soprattutto probatorio) negli atti di causa” ;
2) con il secondo motivo, ha rimproverato al primo giudice l'avere posto a fondamento della pronuncia, con cui ha ritenuto l'inoperatività della garanzia per reticenza dell'assicurato, una Cont questione che doveva essere provata da e che, a suo dire, non sarebbe stata, invece, da essa parte nemmeno allegata;
3) con il terzo motivo, ha censurato anche il capo della sentenza in cui il giudice ha supposto il coinvolgimento dell'allora legale rappresentante di , nella Pt_1 Controparte_3 causazione dell'incendio per cui è causa, insistendo, per contro, nell'affermare l'estraneità della società medesima agli accertamenti penali, in quanto svolti nei soli confronti degli imputati
, e della Complast Italia S.r.l. Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
L'appellante ha poi contestato l'esagerazione dolosa del danno ed all'aggravamento del rischio, eccepite in primo grado dalla compagnia assicuratrice e non affrontate dal tribunale, avendole ritenute assorbite dalla questione di inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c. e per il dolo dell'allora legale rappresentante.
Cont Costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato, e chiedendo, nel merito, l'integrale conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 12.09.2024, il Consigliere istruttore ha fissato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione al 16.01.2025, assegnando i termini per le memorie di rito.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e il secondo motivo, si duole del fatto che, a suo dire del tutto erroneamente, Pt_1 il giudice avrebbe assegnato valore determinante alle asserite dichiarazioni mendaci e reticenti rese al momento della conclusione del contratto dalla società, la quale avrebbe consapevolmente taciuto di avere stipulato, in epoca anteriore alla sottoscrizione della polizza antincendio, un contratto di sublocazione con Complast Italia S.r.l., avente ad oggetto proprio il capannone assicurato. Secondo l'appellante, invero, il giudice avrebbe respinto la domanda al pagamento dell'indennizzo Cont assicurativo sulla base di una questione non allegata tempestivamente da in primo grado e, in ogni caso, non provata dalla compagnia.
Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.
Va anzitutto detto che l'assicurazione nella comparsa di costituzione in primo grado, sebbene abbia trattato principalmente il dolo dell'assicurato (asseritamente coinvolto nei fatti di frode assicurativa e di incendio doloso), tuttavia non ha omesso il tema della reticenza assicurativa e della sua rilevanza (ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore). Cont Infatti, nella stessa comparsa a pag. 2, aveva allegato di essere del tutto ignara della stipula del contratto di sublocazione con Complast e di non aver saputo che, a dicembre 2014, non Pt_1 esercitava alcuna attività nel fabbricato di San Cipriano Po. Cont La medesima questione veniva nuovamente prospettata a pag. 27 della comparsa , laddove Con scriveva chiaramente: “(vi sono anche le dichiarazioni mendaci al momento assuntivo con laddove su quell'immobile non operava affatto), con ciò andando ad inficiare l'operatività Pt_1 della polizza ai sensi dell'art. 1 della CGA- Dichiarazioni”. In coerente continuità con la linea difensiva assunta, la compagnia rassegnava in quella sede le seguenti conclusioni : “nel merito: rigettarsi la domanda attorea per esclusione di copertura per dolo dell'allora legale rappresentante al momento del sinistro e/o dichiarazioni mendaci al momento assuntivo e/o per inadempimento agli obblighi in caso di sinistro, per perdita del diritto all'indennizzo ex art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione di cui alla polizza n. 532 costituenti parte integrante della polizza summenzionata”.
Pertanto il giudice di prime cure non è andato ultra petita pronunciandosi sulla reticenza negoziale Contr in quanto oggetto delle conclusioni di .
Tanto premesso, ritiene questa Corte che la sentenza sia immune da censura laddove esclude , nel caso in specie, l'operatività della polizza invocata a causa della mancata comunicazione alla compagnia assicuratrice della stipula del contratto di locazione con Complast in epoca anteriore alla sottoscrizione della suddetta polizza.
Va anzitutto precisato che la polizza all risk in cui contraente e assicurato è indica il rischio Pt_1 assicurato connesso all'attività esercitata dalla predetta 1specificando “attività assicurata: industria per il recupero e riciclo di materie plastiche provenienti da scarti industriali e post consumi e produzione di granuli di materiale plastico rigenerato”: in questo ambito la garanzia prestata è Property ( ossia per la proprietà) per incendio furto e danni indiretti. I danni indiretti sono calibrati sulla base dell'attività esercitata2 laddove si verifichi il sinistro . Nella nota informativa della polizza all risk si legge :
“Art 4. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Avvertenza
Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894
C.C. (così come previsto dall'Art. 1 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle
"NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE").
(II contratto è nullo in mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 e dall'art. 1418 C.C.)
Art 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Cont Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad di ogni aggravamento (o diminuzione) del rischio. Cont Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.
1898 C.C. (Art. 5 - "Aggravamento del rischio" delle "NORME CHE REGOLANO
L'ASSICURAZIONE IN GENERALE"). Cont Nel caso di diminuzione del rischio è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso (Art. 6 - "Diminuzione del rischio" delle "NORME CHE REGOLANO
L'ASSICURAZIONE IN GENERALE).
Al solo scopo esemplificativo, ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio sono la modifica sostanziale del tipo di attività esercitata oppure la variazione di ubicazione del rischio (trasloco), oppure in caso di assicurazione furto la modifica dei mezzi di chiusura ovvero l'installazione temporanea di ponteggi per la manutenzione dello stabile.
Gli esempi di cui sopra, devono intendersi finalizzati esclusivamente alla migliore comprensione dell'avvertenza e limitativi nella loro rappresentazione rispetto ad altre possibili circostanze”.
Nelle norme che regolano l'assicurazione in generale si legge:
“art.
1 - dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894
C.C.”
Art 5. Aggravamento e diminuzione del rischio
importo formato dai costi del componenti produttivi direttamente variabili con la vendita edella la Parte_2 produzione realizzata dell'Assicurato. Venduta:
A titolo esplicativo il costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata all'acquisto delle materie prime, ai salari e contributi di personale tecnico connesso con l'attività produttiva, ai consumi energetici, alle spese per manutenzione, alle spese di lavorazione presso terzi e alle altre spese industriali connesse con l'attività produttiva.
Margine diContribuzione: la ditterenza tra i Ricavi di vendita e il Costo variabile della produzione venduta (così come definiti alle corrispondenti definizioni)Nota Informativa Polizza AlI Risks Aziende - Mod. 2080 - Ed. 01/2014 - pag. 15 di 16
7 Cont Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad di ogni aggravamento (o diminuzione) del rischio. Cont Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.
1898 C.C. (Art. 5 - "Aggravamento del rischio" delle "NORME CHE REGOLANO
L'ASSICURAZIONE IN GENERALE").
Art 6 Diminuzione del rischio Cont Nel caso di diminuzione del rischio è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso (Art.
6 - delle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN
GENERALE").
Dunque, costituisce circostanza che determina la modificazione del rischio ex art 1898 cc, la modifica sostanziale del tipo di attività esercitata che, come detto, si riflette anche sui danni indiretti indennizzabili.
Da quanto sopra emerge che l'attività in concreto esercitata dalla contrente condiziona il rischio assicurato e, pertanto rispetto a tale attività vi deve essere piena disclosure da parte dell'assicurata.
Tanto premesso, è pacifico che non ha comunicato all'assicurazione la circostanza che Pt_1 nell'immobile non veniva affatto esercitata l'attività di recupero e riciclo materie plastiche, bensì era locato a Complast la quale esercitava altra attività “ commercio all'ingrosso di materiale plastico e gomma greggia “3, e utilizzava l'immobile come deposito, come risulta dalla visura camerale, per stoccare materiale plastico nonché macchinari di Pt_1
Tale circostanza, stante il differente rischio assicurativo, avrebbe dovuto essere comunicata Cont all'appellata , la quale avrebbe dovuto vagliare il diverso rischio nonché commisurare il premio al rischio suddetto. Infatti l'attività di stoccaggio di gomma e materiale plastico presenta un rischio 4 differente dall'attività industriale di trasformazione
Inoltre il contratto prevede espressamente da parte dell'assicurato la comunicazione delle modalità di custodia delle cose assicurate proprio in quanto tale modalità incide sul rischio assicurativo mentre nel caso di specie le cose assicurate ( capannone e beni ivi stoccati di proprietà di ) risultano sotto la custodia non dell'assicurato ma di terzi rispetto ai quali Pt_1
8 l'assicurazione, pacificamente del tutto ignara della circostanza, non è stata messa nelle condizioni di valutare il rischio della pregressa sinistrosità e dell'esercizio dell'attività in violazione dell'art 4 delle dichiarazioni del contraente.
Come statuito dal primo giudice, infatti, la circostanza della locazione a terzi appare indispensabile Cont allo scopo di fornire all'assicuratrice un quadro completo sulla consistenza del rischio, restituendo informazioni essenziali in ordine alle condizioni del soggetto che di fatto detiene la disponibilità del capannone e custodisce i macchinari in loco stoccati ed ivi svolge la sua attività, quali “l'epoca di costituzione della società, l'esperienza acquisita nel settore di riferimento, la pregressa sinistrosità e, non ultimo, la tipologia e le modalità di esercizio dell'attività” .
In concreto la locazione a Complast che esercita attività differente da quella di e ha Pt_1 aggiunto allo stoccaggio dei materiali di altri materiali pacificamente combustibili ha Pt_1 certamente aggravato il rischio addossato alla compagnia a sua insaputa.
Del tutto correttamente il primo giudice ha dunque rigettato la domanda attorea.
Infatti La S.C. di Cassazione con sentenza 11905 del 19.6.2020 ha ribadito il proprio orientamento secondo cui l'onere imposto dall'art. 1892, cod. civ., all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio (così, tra le altre, le sentenze 12 novembre 1985, n. 5519, 4 marzo 2003, n. 3165, 4 gennaio 2010, n. 11, 13 luglio 2010,
n. 16406, e 6 giugno 2014, n. 12831). In altri termini, in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell'assicurato che siano rilevanti ai fini della manifestazione del consenso al contratto da parte dell'assicuratore, questi ha la possibilità di chiedere l'annullamento del contratto se tale reticenza venga scoperta prima che il sinistro si verifichi, oppure di «rifiutare il pagamento dell'indennizzo, anche lasciando in vita il contratto, se la reticenza venga scoperta dopo il sinistro, ovvero prima del sinistro, ma quando quest'ultimo si verifichi entro tre mesi» (così la sentenza n. 12831 del 2014). La dichiarazione reticente dunque consente alla compagnia assicuratrice di respingere l'indennizzo anche oltre il termine di cui all'art. 1892 c.c.
Le suddette censure sono, quindi, infondate e dal loro rigetto consegue l'assorbimento del terzo motivo, con cui – come si è detto – l'appellante ha criticato la sentenza di primo grado anche per avere il primo giudice, ad DA , escluso l'indennizzabilità del sinistro anche in ragione, in ogni caso, del ritenuto coinvolgimento dell'ex legale rappresentate di nei fatti di frode Pt_1 Cont assicurativa e incendio doloso ai danni di assumendo l'erroneità della statuizione.
L'appello è dunque inaccoglibile e l'appellante è tenuta al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti.
9 Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata del Parte_1
Tribunale di Milano del 21-2-24 n. 1870/2024; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese Controparte_1 del grado che liquida in euro 24.000,00 oltre spese generali e oneri di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
Così deciso in Milano, 22/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Irene Lupo Anna Mantovani
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dalla visura camerale di risulta che il codice ateco è 38.32.2 “recupero e preparazione per il ruiciclaggio di Pt_1 materiale plastico per produzione materie plastiche 2 - DANNI INDIRETTI Forma MARGINE DI CONTRIBUZIONE. le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato: Costo Variabile
6 3 Codice ateco 46.76.2 commercio all'ingrosso di gomma greggia materie plastiche in forme primarie e semilavorate 4 L'accumulo di materie plastiche in un magazzino può comportare diversi rischi, sia per la sicurezza delle persone che per l'ambiente. Infatti nel caso stoccaggio di materiale plastico il rischio di incendio è il rischio prevalente ( le materie plastiche sono altamente infiammabili e possono prendere fuoco facilmente se esposte a fonti di calore, scintille o fiamme. In un magazzino con grandi quantità di plastica accumulata, il rischio di incendio è molto elevato. Una volta che la plastica prende fuoco, l'incendio può diffondersi rapidamente, causando danni gravi e difficili da contenere) a cui si aggiungono rischi per la salute e di inquinamento ambientale.
Per mitigare questi rischi, è fondamentale che siano adottate misure di sicurezza adeguate, come il controllo delle temperature e dell'umidità, l'implementazione di sistemi antincendio, la protezione contro fuoriuscite e un'adeguata organizzazione del magazzino per evitare accumuli eccessivi. Invece l'attività industriale di trasformazione di materiale plastico comporta rischi, legati sia alla sicurezza del personale che all'impatto ambientale. Questi rischi dipendono dalle tecnologie utilizzate, dalle condizioni di lavoro e dalle caratteristiche dei materiali plastici trattati.