Sentenza 29 maggio 2007
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/2007, n. 12512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12512 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASEIFICIO LF SRL, SI SA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato GRILLO Camillo, che li difende unitamente all'avvocato BRUNO GIAMPAOLI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale Dott. FOMIGONI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA LGO MESSICO 7, difeso dagli avvocati VIVONE Pio Dario, MARINELLA ORLANDI, FEDERICO TEDESCHINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3880/03 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 20/12/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/04/07 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Paola CONTICIANI, con delega depositata in udienza dell'Avvocato TEDESCHINI Federico, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo assorbito il resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Caseificio LF in persona del suo legale rappresentante SO ES e quest'ultima personalmente proponevano opposizione avverso la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 45.000,00 che in data 13/3/2002 era stata loro irrogata in via solidale dalla Regione BA per violazione della L. 26 novembre 1992, n. 468, art. 5, commi 3 e 4 e art. 11, comma 2, non avendo, con riferimento alla campagna lattiero-casearia 97/98 e in relazione all'acquisto di latte dai produttori, rispettato l'obbligo di effettuare sul prezzo del latte la trattenuta supplementare o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti dei produttori i quali avevano consegnato latte in eccesso rispetto alle quote ai medesimi assegnate. La Regione BA si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza 20/12/2003 il Tribunale di Brescia rigettava l'opposizione osservando in particolare che, al contrario di quanto sostenuto dalle opponenti, l'imposizione dell'obbligo del prelievo di cui alla L. n. 468 del 1992, art. 5, non si poneva in contrasto con quanto disposto dell'art. 2 Reg. CEE n. 3950/92 essendo invece "finalizzato a rendere certo il raggiungimento delle finalità perseguite dalla CEE con l'istituzione delle c.d. quote latte". La cassazione della detta sentenza del Tribunale di Brescia è stata chiesta dalla s.r.l. Caseificio LF e da SO ES con ricorso affidato a cinque motivi.
La Regione BA ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la s.r.l. Caseificio LF e SO ES denunciano violazione dell'art. 2 del Regolamento CEE n.3959/02 sostenendo che la L. n. 468 del 1992, art. 5, posto a base dell'impugnata opposizione contrasta con la citata norma comunitaria la quale prevede solo la facoltà e non l'obbligo per il primo acquirente di effettuare nei confronti dei produttori la trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte.
Il motivo - di carattere preliminare ed assorbente rispetto a tutti gli altri motivi di ricorso - è fondato ed al riguardo il Collegio richiama e fa proprio il principio di recente affermato da questa Corte, Sezioni Unite, secondo cui in tema di diritto di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati, l'art. 2, n. 2, del regolamento del Consiglio CE n. 3950 del 1992 deve essere interpretato, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 29 aprile 1999 in causa 288/97, nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tuttavia tale disposizione, non impone alcun obbligo agli acquirenti medesimi. Pertanto, la L. 26 novembre 1992, n. 468, artt. 5 e 11, ove traducono detta facoltà in un obbligo e ne sanzionano l'inosservanza con l'applicazione di pena pecuniaria, non sono compatibili con la predetta norma comunitaria, nella richiamata interpretazione vincolante resa dalla Corte di Giustizia CEE, e vanno conseguentemente disapplicati. Nè d'altra parte, la ritenuta incompatibilità viene meno in virtù del fatto che l'ordinamento interno consente all'acquirente, in alternativa alla trattenuta, di convenire con il fornitore la costituzione di equipollenti forme di garanzia del creditore (ai sensi del D.M. 25 ottobre 1995, art. 1), dal momento che l'introduzione di una siffatta modalità alternativa di adempimento non incide sulla sussistenza dell'obbligazione e, quindi, non evita la perdita della facoltatività della trattenuta, voluta dall'anzidetta norma comunitaria come libera opzione dell'acquirente stesso (nei sensi suddetti sentenze 12/12/2006 n. 26434; 19/2/2007 n. 3719). Occorre infine notare che quanto dedotto dalla Regione nella memoria ex art. 378 c.p.c. - a conferma dell'asserito obbligo della trattenuta in questione e volto a proporre alla Corte di Giustizia il quesito circa la sussistenza o meno di un contrasto della L. n. 468 del 1992, art. 5, con l'art. 2 del Regolamento CE n. 3960 del 1992 -
è stato già esaminato e ritenuto infondato da questa Corte che, con la citata sentenza 19/2/2007 n. 3719, ha coerentemente ritenuto non necessaria la chiesta rimessione alla Corte di Giustizia del detto quesito posto che ben possono gli Stati membri adottare misure complementari per garantire la riscossione del prelievo sempre però nel rispetto della "regola già enunciata dalla Corte di giustizia sul carattere facoltativo e non obbligatorio della trattenuta". In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata va pertanto cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto - in quanto dall'accoglimento del primo motivo di ricorso deriva logicamente il giudizio di fondatezza dell'opposizione proposta dalle ricorrenti avverso la sanzione amministrativa inflitta dalla Regione BA per la violazione di cui alla L. n. 468 del 1992, artt. 5 e 11 - è consentito in questa sede pronunciare "nel merito" ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, e, in accoglimento della detta opposizione, annullare il Decreto Ingiunzione 13 marzo 2002, n. 4578, per la parte relativa alla indicata violazione. Per la sussistenza di giusti motivi le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di Cassazione vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
assorbiti tutti gli altri;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito ex art. 384 c.p.c., annulla il Decreto di Ingiunzione n. 4578 emesso dalla Regione BA il 13 marzo 2002; compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2007