Ordinanza cautelare 14 gennaio 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 08/08/2025, n. 15430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15430 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15430/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13950/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13950 del 2024, proposto da
Peoplecert Qualifications Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Felice Laudadio, Domenico Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, del Ministero dell’Istruzione e il Merito prot. n. 2813 del 22.11.2024, recante il “ il nuovo elenco dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico ”;
- del provvedimento di rigetto dell’istanza del 29.6.2023, n. 86, volta a conseguire l’accreditamento quale ente certificatore delle competenze linguistico-comunicative del personale scolastico per la lingua inglese, mai comunicato né trasmesso alla ricorrente e i cui estremi non sono noti;
- della comunicazione del coordinatore della Commissione prot. n. 194182 del 14.11.2024 recante ad oggetto “ Commissione incaricata di verificare il possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2022, n. 62 e di validare le candidature per l'inclusione nell'elenco degli enti che rilasciano le certificazioni delle competenze linguistico- comunicative al personale scolastico. Consegna dei verbali delle riunioni relativi all'esame delle controdeduzioni di cui all'art. 5, comma 5, del D.M. n. 62/2022 ”;
- dei verbali di tutti e del verbale n. 4 del 28.10.2024 relativo alla seduta della Commissione incaricata di verificare il possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2022, n. 62 e di validare le candidature per l'inclusione nell'elenco degli enti che rilasciano le certificazioni delle competenze linguistico- comunicative al personale scolastico Consegna dei verbali delle riunioni relativi all'esame delle controdeduzioni di cui all'art. 5, comma 5, del D.M. n. 62/2022;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato e depositato in data 20 dicembre 2024, parte ricorrente, operatore economico britannico svolgente attività nella formazione, ha impugnato, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, il decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. 2813 del 22 novembre 2024, recante il “ nuovo elenco dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico ” e la comunicazione del coordinatore della Commissione prot. n. 194182 del 14 novembre 2024 recante ad oggetto “ Commissione incaricata di verificare il possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2022, n. 62 e di validare le candidature per l'inclusione nell'elenco degli enti che rilasciano le certificazioni delle competenze linguistico- comunicative al personale scolastico. Consegna dei verbali delle riunioni relativi all'esame delle controdeduzioni di cui all'art. 5, comma 5, del D.M. n. 62/2022 ”.
1.1 Espone parte ricorrente che con il D.M. n. 62 del 2022, subentrato al D.M. n. 3889 del 2012 (sulla cui base era stata elaborata la precedente lista degli enti accreditati comprensiva dell’istante), sono stati definiti i nuovi requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico.
L’ente esponente, con istanza del 29 giugno 2023, ha chiesto l’inclusione nell’elenco dei soggetti qualificati. Il procedimento di “riconoscimento” avrebbe dovuto concludersi entro l’inizio dell’anno scolastico 2023/2024.
Il Ministero resistente, con D.M. n. 200 del 18 ottobre 2023, rilevato di non aver definito tempestivamente la procedura, ha modificato il citato D.M. n. 62/2022 includendo il predetto anno scolastico nel periodo transitorio e prorogando l’efficacia delle precedenti autorizzazioni e liste per un ulteriore anno.
1.2 Con nota prot. n. U.0104205 dell’8 luglio 2023, avente ad oggetto “ Comunicazione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 10 bis L. 241/1990 ed all’art. 5, comma 5, D.M. 10 marzo 2022, n. 62, dell’esito negativo della valutazione dell’istanza di accreditamento quale ente certificatore per la lingua inglese ”, il Ministero ha notiziato l’istante circa i motivi ostativi all’accoglimento della propria domanda.
1.3 Con memoria procedimentale trasmessa, unitamente alla relativa documentazione, in data 24 luglio 2024, l’ente ricorrente ha fornito i chiarimenti richiesti.
1.4 L’esponente ha poi appreso che il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva pubblicato sul proprio sito web l’elenco oggetto di giudizio, che non l’ha compreso.
2. In data 10 gennaio 2025 si è costituito in giudizio il Ministero resistente con atto formale.
3. Con ordinanza n. 142 adottata all’esito della camera di consiglio del 13 gennaio 2025, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito e ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.
4. In vista dell’udienza di merito il Ministero resistente ha depositato relazione e documenti e la parte ricorrente ha depositato documenti e memoria.
5. All’udienza pubblica del giorno 1 luglio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Preliminarmente, il Collegio rileva che parte ricorrente ha dichiarato in udienza di avere presentato nei termini la nuova domanda di accreditamento per l’anno successivo a quello oggetto di giudizio e di essere in attesa dell’esito del relativo procedimento.
Quanto sopra potrebbe essere suscettibile di ingenerare l’improcedibilità del presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Ai sensi, infatti, dell’art. 5, comma 2, del D.M. n. 62/2022, “ le istanze devono essere presentate a partire dal mese di marzo ed entro il mese di giugno di ogni anno ”, con la conseguenza che l’adottanda nuova decisione di inclusione o non inclusione nell’elenco dei soggetti accreditati potrebbe superare quella odiernamente impugnata.
6.1 In ogni caso, e prescindendo da quanto sopra, il Collegio ritiene di procedere alla disamina nel merito del ricorso e dei motivi di gravame in esso articolati.
7. Il ricorso è stato affidato a due motivi di diritto.
8. Con il primo motivo di impugnazione parte ricorrente lamenta “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 10 bis della l.n. 241/1990. Travisamento dei presupposti. Manifesta irragionevolezza ”, in quanto il procedimento volto all’accreditamento degli enti certificatori si è concluso con la pubblicazione del relativo elenco, senza previa comunicazione all’istante del rigetto della propria domanda e delle ragioni ad esso sottese. Sarebbe dunque mancato l’atto conclusivo del procedimento.
8.1 Il motivo non è fondato.
Il D.M. n. 62/2022, dispone, all’art. 5, comma 4, che “ la mancata o incompleta presentazione della documentazione comporta l’esclusione dalla procedura ”, e, al successivo comma 5, che “ in caso di esito negativo, il Ministero ne dà comunicazione all’ente certificatore che potrà presentare eventuali controdeduzioni entro il termine massimo di 30 giorni dall’avvenuta notifica ”.
La pubblicazione dell’elenco degli enti qualificati (di cui all’art. 1, comma 4) avviene, dunque, all’esito dell’istruttoria svolta dalla Commissione incaricata di verificare il possesso dei necessari requisiti. Di tale istruttoria, così come delle osservazioni alle controdeduzioni di cui al citato art. 5, comma 5, viene dato conto nei verbali della predetta Commissione.
Ai sensi dell’art. 5, comma 3, “ in caso di esito positivo delle singole procedure, le nuove inclusioni nell’elenco sono efficaci dall’anno scolastico successivo ” e, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, “ le certificazioni assumono validità ai sensi del presente decreto solo a seguito dell’avvenuta pubblicazione dell’elenco sul sito Internet dedicato e dell’emanazione di uno o più decreti del Direttore Generale per il personale scolastico ”.
Nel caso di specie, l’Amministrazione resistente risulta avere osservato sia le sopra citate disposizioni, sia – diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente – gli artt. 2 e 10 bis della Legge n. 241/1990.
La Commissione incaricata di verificare il possesso dei requisiti ha infatti consentito un effettivo dialogo procedimentale, preavvertendo l’ente istante in ordine ai motivi ostativi all’accoglimento della propria domanda e si è espressa, nella seduta del 28 ottobre 2024, sulle integrazioni e sulle deduzioni fornite in risposta dall’ente ricorrente, ritenendole motivatamente inidonee a superare le ragioni poste a sostegno del rigetto.
Più specificamente, le controdeduzioni della parte ricorrente, e la documentazione ad esse allegata, risultano essere state esaminate dalla Commissione, che ha confermato la proposta di non includere l’ente nell’elenco di cui all’art. 1, comma 4, del D.M. n. 62/2022 rilevando “ che non sono state apportate delucidazioni funzionali al riconoscimento dei requisiti richiesti dalla normativa succitata ”.
A seguito della conclusione dei lavori da parte della Commissione è stato pubblicato, nell’apposita sezione del sito dell’Amministrazione resistente, il Decreto Dipartimentale n. 2813 del 21 novembre 2024, concernente il nuovo elenco dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera al personale scolastico.
Il provvedimento gravato non risulta pertanto inficiato dal vizio come sopra prospettato, in quanto adottato nel pieno ossequio della relativa disciplina legislativa e regolamentare, la quale ultima non risulta, peraltro, essere stata oggetto di specifica impugnazione.
9. Con il secondo motivo di diritto, parte ricorrente lamenta “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, lettera c); 3, comma 1, lettera j); 3, comma 1, lettera k) e 5, c. 5, del dm 62/2020 e 10bis della l.n. 241/1990. Simulazione procedimentale. Erroneità manifesta. Difetto assoluto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 del d.lgs 36/2023 ”.
L’istante sarebbe in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’inclusione nell’elenco e la Commissione avrebbe errato nel ritenere che, in sede di controdeduzioni, l’ente abbia “ presentato prototipi di certificazione, modificando i modelli già prodotti entro i termini di scadenza per la presentazione dell’istanza (30 giugno 2023): tuttavia, le modalità di attribuzione dei punteggi alle diverse abilità linguistiche e della valutazione complessiva non risultano chiare ”.
La documentazione allegata tanto alla istanza di accreditamento, quanto alla successiva memoria procedimentale, nonché le deduzioni ivi contenute, chiarirebbero in modo inequivoco i criteri di attribuzione delle valutazioni, la comparazione delle valutazioni sulla scala QCER e la suddivisione delle valutazioni con riferimento ai sei livelli di qualificazione degli studenti (A1 – C2).
L’affermazione della Commissione secondo cui “ la procedura suddetta doveva essere chiarita e documentata entro i termini di scadenza per la presentazione dell’istanza (30 giugno 2023) ” vanificherebbe di fatto l’utilità del contradditorio procedimentale.
Sarebbe poi inesistente il presupposto evocato dall’Amministrazione secondo cui la prova orale sarebbe oggetto di “ certificazione distinta dalle prove d’esame relative alle altre abilità linguistiche ” e l’indicazione della certificazione unica sul sito web ai fini del rispetto del requisito di cui all’art. 2 del D.M. n. 62/2022 non sarebbe stata menzionata nel preavviso di rigetto.
9.1 L’Amministrazione resistente (che nella relazione depositata agli atti di causa ha precisato che, mentre il sistema previgente prevedeva che gli enti certificatori venissero individuati sulla base del riconoscimento delle Ambasciate dei Paesi nei quali la lingua straniera era lingua ufficiale, l’attuale sistema nasce dalla necessità di individuare una procedura di riconoscimento degli enti di certificazione basata su criteri generali, oggettivi, non discriminatori e proporzionati) ha eccepito l’infondatezza del motivo.
10. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio ritiene il motivo infondato per le ragioni che seguono.
10.1 Il D.M. n. 62/2022 ha previsto espressamente che l’ente certificatore debba essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti e debba fornire adeguata documentazione per la verifica della loro sussistenza.
Il ricorso in esame contesta il provvedimento impugnato relativamente a tutti i requisiti ritenuti, dall’Amministrazione, non in possesso dell’ente istante, ma – sottolinea il Collegio – è comunque “ sufficiente l’accertamento della correttezza della valutazione del Ministero con riguardo ad uno solo dei requisiti per respingere il ricorso, dal momento che l’art. 3 del ripetuto D.M. prevede che: “L’ente certificatore deve essere in possesso di tutti i requisiti, pena esclusione dalla candidatura, e fornire adeguata documentazione per la verifica della loro sussistenza ” (TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , sent. n. 6343/2024).
L’art. 2 del decreto de quo individua quattro requisiti “fondamentali” “ per il riconoscimento delle certificazioni ” delle competenze linguistiche:
a. la conformità al QCER e, in particolare, alla scala dei sei livelli specificati nella “ Scala Globale ” e nella “ Griglia di Autovalutazione ”,
b. l’attestazione del livello finale di competenza linguistico-comunicativa del candidato espresso solamente in base ai descrittori del QCER,
c. la valutazione ottenuta dei livelli di competenza raggiunti in ognuna delle abilità di comprensione (ascolto, lettura), di interazione/produzione orale e di produzione scritta,
d. la presentazione, da parte dell’Ente certificatore, di una tabella di conversione dei livelli di competenza raggiunti nelle varie prove e delle corrispondenti valutazioni assegnate, con quelli previsti dal QCER.
L’articolo 3, comma 1, prevede ulteriori requisiti per “ il riconoscimento dei soggetti qualificati ”:
a. disporre, al momento della presentazione della domanda, di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico;
b. avere sede legale nel paese la cui lingua ufficiale è oggetto di certificazione, oppure avere sede in Italia e disporre di personale ( test developers , correttori, esaminatori) in possesso di conoscenza approfondita della lingua oggetto di certificazione (almeno di livello C1 oppure che abbia come prima lingua quella oggetto di riconoscimento), nonché di specifici titoli/qualifiche negli ambiti glottodidattico e docimologico;
c. dimostrare che il personale impiegato nelle predette attività abbia un regolare atto o contratto di assunzione e/o collaborazione, e/o prestazione d’opera giuridicamente valido nel rispetto della normativa di riferimento in tema di impiego del Paese in cui opera e, per i soggetti che operano in Italia, con particolare riferimento alla disciplina sulla tutela del lavoro autonomo (d.lgs. 81/2017) e alla disciplina organica dei contratti di lavoro (d.lgs. 81/2015);
d. operare, come da statuto, nel settore delle certificazioni linguistiche per la formazione e l’istruzione da almeno 5 anni (requisito da comprovare con dettagliata documentazione);
e. avere una rete di sedi accreditate in Italia presso cui svolgere gli esami di certificazione;
f. poter garantire capacità logistiche adeguate al tipo di attività svolta, con particolare riguardo alle dotazioni tecnologiche utilizzate nel caso di attività certificatoria a distanza;
g. qualora le prove di abilità orale vengano svolte a distanza, queste devono avvenire in simultanea e non attraverso registrazioni asincrone;
h. la veridicità e la validità delle prove a distanza devono essere assicurate attraverso l’utilizzo di modalità e strumenti di controllo/sorveglianza, nonché di verifica adeguata dell’identità dei candidati;
i. promuovere la formazione continua dei test developers , degli esaminatori e dei correttori;
j. presentare esempi di prove di verifica per ciascuno dei 6 livelli del QCER e per ciascuna delle abilità linguistiche;
k. rilasciare certificazioni linguistiche conformi al QCER e che presentino sul retro delle medesime la tabella di conversione delle valutazioni di cui all’art. 2 comma d);
l. assicurare l’oggettività e la trasparenza della valutazione mediante la presentazione di uno specifico protocollo per la somministrazione, l’esecuzione e la valutazione delle prove;
m. garantire ai candidati la trasparenza e l’affidabilità della valutazione delle prove d’esame;
n. consentire il monitoraggio, la verifica e la valutazione da parte dell’Amministrazione dell’attività certificatoria;
o. presentare al Ministero una relazione annuale sull’attività certificatoria svolta dall’Ente;
p. garantire la trasparenza e l’oggettività delle informazioni riportate sul sito internet dedicato, anche in riferimento ai costi delle certificazioni.
10.2 Nella comunicazione dell’esito negativo della valutazione dell’istanza di accreditamento, inviata all’ente ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.M. n. 62/2022, l’Amministrazione ha segnalato il mancato soddisfacimento dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lettera c), dall’art. 3, comma 1, lettera j), e dall’ art. 3, comma 1, lettera k).
Con riferimento al requisito di cui all’art. 2, comma 1, lettera c): “ da A1 a C2 la tabella presenta i punteggi per abilità divisi su due fasce. Nei file di “Verifica delle abilità per i vari livelli” non è presente la prova per nessuna delle abilità; inoltre, la scala di attribuzione dei punteggi non motiva la suddivisione del test in speaking/reading, listening and writing, né la scansione dei punteggi. Non esiste retro-certificazione, il punteggio nel certificato si riferisce solamente alle abilità aggregate di listening, reading e writing, separatamente c’è il certificato con il punteggio dello speaking ”.
Con riferimento al requisito di cui all’art. 3, comma 1, lettera j), “ si rileva la mancata presentazione degli esempi di prove di verifica per ciascuno dei 6 livelli del QCER e per ciascuna delle abilità linguistiche ”.
Con riferimento al requisito di cui all’art. 3, comma 1, lettera k), “ non vi è retro nel format di certificato che presenti la tabella di conversione ”.
10.3 In sede di controdeduzioni, parte ricorrente ha fornito ulteriori documenti e ha rappresentato quanto segue:
- con riferimento al requisito di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), “ L’esame LanguageCert International ESOL A1 - C2 è specifico per ciascun livello di valutazione, il che significa che il candidato sostiene un esame specifico, che verifica le quattro abilità di Listening, Reading, Writing (compresa la produzione) e Speaking (compresa l’interazione e la produzione), a seconda del livello QCER selezionato (A1-C2). I candidati che superano l’esame ricevono un unico certificato per tutte e quattro le abilità nel quale sono indicati espressamente il punteggio per ogni abilità, il punteggio complessivo e il livello QCER. Questo vale per tutti i partecipanti al test a livello globale. Per motivi di flessibilità e accessibilità del test, l’esame è strutturato in 2 moduli. La prova scritta valuta le abilità di Listening, Reading e Writing, mentre la prova orale valuta l’abilità di Speaking. … Anche se l’esame viene svolto in 2 moduli, LanguageCert rilascerà un unico certificato, che riporterà i punteggi per tutte e quattro le abilità, il punteggio complessivo e il livello QCER. …, i candidati che eseguono l’esame devono completare con successo entrambi i moduli e, solo successivamente, ottengono automaticamente il certificato recante l’indicazione delle valutazioni conseguite nelle quattro abilità, oltre alla valutazione complessiva. La prima facciata del certificato include, pertanto, il punteggio per ogni abilità, il punteggio complessivo su 100 e il livello QCER. … I nuovi modelli di certificato mostrano, sul retro, la tabella di conversione indicante il QCER, la Scala Globale LanguageCert e i descrittori del livello QCER con i "Can do" ”,
- con riferimento requisito di cui all’art. 3, comma 1, lettera j), “ si allegano alla presente alcuni esempi di esami, per ciascuno dei 6 livelli del QCER e per ciascuna abilità. Si precisa che i link per i file audio di ascolto sono stati forniti con la domanda di accreditamento della certificazione ”,
- con riferimento al requisito di cui all’art 3, comma 1, lettere k), “ Si allega il certificato adeguato alle richieste dell'Amministrazione interessata ”.
10.4 In sede di esame delle controdeduzioni presentate dall’istante, la Commissione ha ritenuto l’inidoneità anche dei nuovi documenti presentati dall’ente a consentire la verifica della trasparenza e dell’affidabilità delle prove d’esame, nonché della conformità della certificazione al QCER.
L’ente ha presentato nuovi prototipi di certificazione, modificando i modelli prodotti in sede di domanda, che, tuttavia, non hanno reso chiare le modalità di attribuzione dei punteggi alle diverse abilità linguistiche e della valutazione complessiva. Gli esempi delle prove di verifica sono risultati insufficienti e la certificazione proposta è risultata riferita ad un placement test finalizzato a valutare la conoscenza della lingua inglese per scopi differenti da quelli di cui al D.M. n. 62/2022.
10.5 Nell relazione depositata agli atti di causa, l’Amministrazione resistente ha ribadito che i nuovi documenti trasmessi dall’ente ricorrente in sede di controdeduzioni non sono risultati idonei a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa e a superare l’esito negativo della valutazione.
In relazione al requisito di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), l’ente ricorrente ha trasmesso documenti ulteriori rispetto a quelli già presentati in sede di istanza che sono risultati poco trasparenti, non essendo tra l’altro chiaro come, a parità di punteggio nelle singole abilità, possa corrispondere un differente punteggio totale per ciascun livello.
In relazione al requisito di cui all’art. 3, comma 1, lettera j), l’istante ha presentato, in sede di controdeduzioni, gli esempi delle prove di verifica originariamente non allegati, ma alcune pagine sono state lasciate in bianco (“ This page is intentionally left blank ”) e ciò ha impedito alla Commissione di esprimere una valutazione complessiva sulle modalità di valutazione delle competenze linguistico-comunicative del personale scolastico. Alcune delle prove proposte non sono risultate idonee a testare le competenze linguistiche del personale scolastico e non è stato possibile evincere una concreta e reale progressione linguistica nel passaggio da un livello all’altro, né una crescente complessità testuale in termini di astrattezza, come invece esplicitamente indicato nel QCER soprattutto in relazione ai livelli più alti di apprendimento della lingua (B2, C1, C2).
In relazione all’art 3, comma 1, lettera k), l’ente ha prodotto il retro delle certificazioni linguistiche, integrandolo nei nuovi modelli di certificato proposti esclusivamente con le controdeduzioni. Tuttavia, dai suddetti modelli non è risultato chiaro come venga calcolato il punteggio totale, né come venga individuato il rispettivo livello del QCER, anche in relazione ai descrittori riportati nella tabella sul retro dei certificati.
10.6 Alla luce di tutto quanto sopra, ritiene il Collegio che l’Amministrazione resistente sia giunta alla conclusione della non inclusione dell’ente ricorrente nell’elenco degli enti certificatori all’esito di un procedimento che non risulta inficiato dai vizi prospettati nel ricorso.
La Commissione, ritenuto il mancato soddisfacimento dei requisiti indicati, ha esplicitato alla parte istante le ragioni dell’esito negativo della valutazione, fornendo una dettagliata indicazione degli elementi che avrebbero consentito di prefigurare una conclusione positiva e consentendo all’ente di controdedurre e ulteriormente produrre.
All’esito dell’esame delle controdeduzioni, l’Amministrazione risulta avere congruamente motivato in ordine alle ragioni per le quali la nuova documentazione non è risultata idonea a superare i rilievi formulati con la precedente comunicazione e, dunque, a consentire l’esito positivo della valutazione.
Le conclusioni di mancato soddisfacimento dei requisiti indicati appaiono, pertanto, supportate da congrua motivazione.
11. Conclusivamente, il Collegio ritiene il ricorso infondato e non suscettibile di accoglimento, fatta salva la possibilità, per l’Amministrazione resistente, di valutare l’efficacia delle certificazioni eventualmente rilasciate dalla ricorrente nel periodo tra il giorno 1settembre 2024 e il 22 novembre 2024 (data di pubblicazione del Decreto dipartimentale n. 2813/2024).
12. La peculiarità della fattispecie e la novità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO