Decreto cautelare 29 settembre 2025
Sentenza breve 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 24/11/2025, n. 7595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7595 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07595/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04801/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4801 del 2025, proposto da AN AR, LU AR, EX AR, rappresentati e difesi dagli avvocati Sabatino Rainone, Marika Capone, Alfonso Renzi, Elena De Vito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Calabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Condominio Centro Residenziale, D’Agostino Costruzioni S.r.l., Antonietta Porciello, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza di demolizione n° 18 del 19.06.2025 - prot. n° 44211 del 27.06.2025, notificata il
02.07.2025 emanata per opere difformi realizzate presso il complesso residenziale "Condominio Centro Residenziale" sito alla Via Variante 7bis, KM 51+400;
b) del verbale di accertamento prot. n° 18153 del 28.04.2025;
c) della nota prot. n° 154107 del 04.03.2014 resa dal Genio Civile della Regione Campania, richiamata nei provvedimenti impugnati;
d) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, non conosciuto o non conoscibile, ove lesivo della posizione giuridica dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nola e della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 la dott.ssa RI AR VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I ricorrenti in epigrafe hanno impugnato l’ordinanza di demolizione n° 18 del 19.06.2025 - prot. n° 44211 del 27.06.2025, notificata il 02.07.2025 per opere difformi realizzate presso il complesso residenziale “Condominio Centro Residenziale” sito alla Via Variante 7-bis, KM 51+400, al cui interno sono proprietari di un garage.
Il complesso è stato originariamente assentito con Concessione edilizia n° 98 del 05.07.1985 nell’ambito della quale l’Amministrazione comunale, tra le prescrizioni, ha imposto - alla lettera g) - che il fronte prospiciente l’alveo SA fosse mantenuto ad una distanza media di m. 10,00 dal margine del corso d’acqua.
In data 05.02.2025, il personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Nola e del Comando di Polizia Locale ha effettuato sopralluogo presso il detto complesso residenziale, all’esito del quale è stato redatto il rapporto di servizio prot. n° 28153 del 28.04.2025 in cui è stato ascritto al compendio condominiale e ad alcune unità immobiliari specifiche una serie di opere ritenute difformi dai titoli edilizi o del tutto abusive.
In data 19.06.2025, il Comune di Nola ha adottato l’ordinanza di demolizione n° 18/2025 che non si limita a colpire gli appartamenti di proprietà dei ricorrenti (identificati Foglio 17, particella n° 844, subalterni nn° 21 e 23), ma investe, in più punti, il corpo di fabbrica “D” del complesso residenziale denominato “Condominio Centro Residenziale – Parco D’Agostino”.
Pertanto, l’interesse dei ricorrenti all’impugnazione non si esaurisce nella tutela del singolo bene individuale, ma si estende necessariamente all’interezza del provvedimento.
Essi hanno impugnato anche la nota del Genio Civile della Regione Campania prot. n° 154107 del 04.03.2014, richiamata nell’ordinanza e posta a fondamento della qualificazione dell’alveo SA come “corso d’acqua pubblico”, che attesterebbe l’incidenza dell’intero complesso sulla fascia di rispetto prevista all’art. 96, lett. f), R.D. n° 523 del 1904 che prevede una distanza minima di 10,00 mt dai corpi arginali dei corsi d’acqua.
I ricorrenti prospettano che le opere in proprietà esclusiva siano collocate al di fuori della presunta fascia di rispetto idraulica, ma essi sono comunque titolari delle parti comuni dell’edificio, alcune delle quali - si ritiene - ricadono in area vincolata.
In particolare, con il terzo motivo di ricorso hanno censurato la violazione degli artt. 96, lett. F), R.D. N° 523/1904 in quanto l’Amministrazione resistente ha fondato il provvedimento gravato sul presupposto che anche le opere dei ricorrenti ricadano nella fascia di rispetto di cui all’art. 96, lett. f), del R.D. 25.07.1904, n° 523, disposizione che vieta di eseguire, senza autorizzazione, costruzioni o piantagioni a distanza inferiore a metri 10,00 dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde dei corsi d’acqua pubblici.
Tale definizione è contestata dalle parti, in quanto queste negano che l’alveo SA, a differenza di quanto sostenuto dall’Amministrazione comunale, possa essere assimilato ad un ordinario “corso d’acqua pubblico”, in quanto apparterrebbe al complesso sistema artificiale dei Regi Lagni, storicamente realizzati a partire dal XVII secolo come canali di bonifica idraulica destinati al convogliamento delle acque e alla trasformazione di terreni paludosi in terreni coltivabili.
Per tali manufatti, la disciplina di riferimento non è quella del R.D. n° 523/1904, bensì quella, speciale e prevalente, dettata dall’art. 133 del R.D. 08.05.1904, n° 368, recante il “Regolamento per l’esecuzione della legge sulla bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi”, che stabilisce distanze di inedificabilità variabili tra m. 4,00 e m. 10,00 in relazione all’importanza del corso o canale di bonifica.
Per quanto di interesse, l’alveo SA risulta inserito nell’elenco delle acque pubbliche in G.U. del Regno D’Italia n° 266 del 14.11.1924, n° ordine 258-bis come “torrente SA”, facente parte dei Regi Lagni.
Inoltre, il regolamento di polizia idraulica del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, cui sono attribuite le attività di controllo e vigilanza sulle opere di bonifica, all’art. 6, rubricato “fasce di rispetto” chiarisce che “lungo entrambi i lati di tutti i canali consorziali sono istituite, ai sensi dell’art. 133 del R. D. 8 maggio 1904 n. 368, fasce di rispetto (…) al cui interno ogni realizzazione di opere, anche interrate, deve essere formalmente autorizzata dal Consorzio.
2. Si sono costituiti il Comune di Nola e la Regione Campania.
Quest’ultima ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche in quanto i provvedimenti amministrativi impugnati sarebbero caratterizzati da incidenza diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio.
3. In sede di replica, i ricorrenti si sono opposti alla eccezione di difetto di giurisdizione in quanto l’oggetto del giudizio riguarda un provvedimento amministrativo comunale di natura repressiva (ordinanza di demolizione del Comune di Nola) che ha accomunato in un unico dispositivo una pluralità di presunti abusi edilizi e anche le asserite violazioni della fascia di rispetto idraulica.
4. Alla camera di consiglio del 29 ottobre 2025, fatto avviso alle parti di possibile sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Nel provvedimento impugnato si fa riferimento ad opere “realizzate in violazione alle norme in materia di “polizia idraulica” dettate dall’art. 96, lettera f, R.D. 523 del 25.07.1904, come diffusamente argomentato anche nella nota (prot. 2014/0154107 del 04.03.2014 acquisita al prot. Gen. n.1405 del 05.03.2014) della Direzione Generale Regionale dei Lavori Pubblici e della Protezione Civile – U.O.D. 12 Genio Civile” e che “ si qualificano come manufatti idonei a trasformare permanentemente lo stato dei luoghi” in quanto “precludono di fatto l’accesso alla piena e agevole accessibilità al corso d’acqua, sia per le normali operazioni di ripulitura e manutenzione delle arginature sia, in caso di esondazioni, per gli interventi di pronto intervento a tutela della sicurezza pubblica”.
Inoltre, il terzo motivo di ricorso riguarda espressamente la qualificazione dell’alveo di SA quale corso d’acqua pubblico ovvero facente parte del sistema dei cd. Regi Lagni, contestandosi la disciplina applicata (non quella del R.D. n° 523/1904, bensì quella, speciale e prevalente, dettata dall’art. 133 del R.D. 08.05.1904, n° 368).
Infine, con il ricorso viene avversata espressamente la Nota della Regione Campania - Genio Civile di Napoli prot. n° 154107 del 04.03.2014, secondo la quale “le opere innanzi accertate, oltre a rappresentare una minaccia per la stessa sicurezza idraulica del torrente in parola, risultano essere in violazione di legge alle norme in materia di polizia idraulica dettate dall’art. 96, lett. f) R.D. 523 del 25/07/1904 che prevede una distanza minima di 10,00 m dal corpo arginale. Inoltre, l’occupazione illegittima della fascia di rispetto demaniale con manufatti stabili, oltre a violare la norma in materia di polizia idraulica innanzi richiamata, precludono di fatto l’accesso al corso d’acqua, indispensabile a garantire le normali operazioni di ripulitura e manutenzione delle arginature, nonché ad assicurare in caso di esondazioni, un pronto intervento tutela della sicurezza pubblica.
5.1. Alla luce dei rilievi suesposti, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale superiore delle Acque pubbliche, come delimitata dall’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775.
Le Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 4 febbraio 2024, n. 4061) hanno infatti stabilito che appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall'Amministrazione " in materia di acque pubbliche " intesi come “tutti i ricorsi avverso i provvedimenti che concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell'acqua, onde in tale ambito vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque e inerendo a interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l'utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque; per converso, sono escluse dalla giurisdizione di detto Tribunale le controversie aventi ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque, le quali non richiedono le competenze giuridiche e tecniche, ritenute dal legislatore necessarie - attraverso la configurazione di uno speciale organo giurisdizionale, nella particolare composizione richiesta - per la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche (così, Cass. S.U. n. 2710 del 2020; Cass. S.U. n. 18977 del 2017; Cass. S.U. n. 21593 del 2013; Cass. S.U. n. 24154 del 2013; Cass. S.U. n. 8509 del 2009; Cass. S.U. n. 23070 del 2006; Cass. S.U. n. 14095 del 2005).”
Per converso, sono escluse dalla giurisdizione di detto Tribunale le controversie aventi ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque, le quali non richiedono le competenze giuridiche e tecniche, ritenute dal legislatore necessarie -attraverso la configurazione di uno speciale organo giurisdizionale, nella particolare composizione richiesta- per la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche (così, Cass. S.U. n. 2710 del 2020; Cass. S.U. n. 18977 del 2017; Cass. S.U. n. 21593 del 2013; Cass. S.U. n. 24154 del 2013; Cass. S.U. n. 8509 del 2009; Cass. S.U. n. 23070 del 2006; Cass. S.U. n. 14095 del 2005).
Orbene, in base al petitum del presente giudizio e alla circostanza che la decisione sulle distanze applicabili alla fattispecie dipende dalla qualificazione del tipo di regime giuridico applicabile al canale in questione, con tutte le ricadute in termini di gestione del regime delle acque, la giurisdizione del giudice amministrativo è da escludere.
In particolare, si è specificato che ricorre la giurisdizione di legittimità del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quando l'atto impugnato, anche se emesso da organi amministrativi diversi da quelli istituzionalmente preposti alla cura del settore delle acque pubbliche, finisca tuttavia con l'incidere immediatamente - e non soltanto in via occasionale - sull'uso delle medesime acque pubbliche, se ed in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso (Cass. S.U. n. 8776 del 2023; Cass. S.U. n. 2155 del 2021; Cass. S.U. n. 15105 del 2018; Cass. S.U. n. 24154 del 2013), concorrendo in concreto a disciplinare direttamente " la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la localizzazione di esse e, infine, ad influire sulla loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti " (Cass. S.U. n. 19293 del 2005).
6. Va pertanto dichiarata la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche sulla presente controversia, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. b) c.p.a.
Innanzi al TSAP la controversia potrà essere riproposta entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione, giusta l'art. 11, comma 2, c.p.a.
7. La decisione in rito, su questione comunque di non semplice soluzione, consente la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP), davanti al quale la controversia potrà essere riassunta nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA DO, Presidente
RI AR VA, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AR VA | NA DO |
IL SEGRETARIO