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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 4388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4388 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1398, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 503/2021 del Tribunale di S.Maria Capua Vetere pubblicata in data 1/3/2021 e vertente
TRA
( c.f. ) rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
Nicola Franzese (c.f. ) e Giovanni Franzese (c.f. ) C.F._2 C.F._3
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Controparte_1 C.F._4
Battaglia (c.f. ) C.F._5
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. depositate dall'appellante in data
17.3.2025 e dall'appellato il 12.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 25/03/2021, ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 503/2021 del Tribunale di S. Maria C.V., pubblicata in data 01/03/2021, limitatamente alla regolamentazione delle spese processuali, poste a suo carico secondo il principio di soccombenza ex art.91 c.p.c. Con la sentenza impugnata il tribunale di S.Maria Capua Vetere aveva respinto il reclamo proposto da ex art.630 c.p.c. nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1
l'ordinanza del G.E., resa nell'ambito di una procedura esecutiva (n.33/2020), con la quale era stata dichiarata l'estinzione della predetta procedura e la cancellazione della trascrizione del pignoramento, in seguito alla rinuncia del creditore procedente ex art.629 c.p.c.
A sostegno del gravame, l'appellante ha addotto la sussistenza dei presupposti per una differente regolamentazione delle spese processuali. Secondo la sua prospettazione le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate dal tribunale in quanto il caso di specie doveva farsi rientrare nelle ipotesi di cui all'art.92 c.p.c., in particolare per la “novità della questione trattata” e per “il mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti”. Ha sottolineato, peraltro, l'eccezionalità del caso, in quanto il suo errore si era verificato per effetto di erronea registrazione della cancelleria del
Tribunale adito. Ha chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, di dichiarare compensate le spese del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V. ( 9471/20 R.G).
Si è costituito contestando la fondatezza del gravame. In particolare ha Controparte_1 evidenziato che la richiesta di compensazione delle spese processuali di primo grado non poteva trovare accoglimento, in quanto con la sentenza gravata - con la quale era stato rigettato il reclamo dell'appellante - si era fatta applicazione di un consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, posto a fondamento dell'orientamento della S.C. da oltre un decennio
(cfr.Cass.21/11/2017 n.27545), tenuto anche conto della condotta processuale della controparte (che non aveva formulato proposte per la definizione transattiva della controversia).
Con decreto presidenziale del 19.2.2025 comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del 19.3.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, con ordinanza del 20.3.2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da , limitato alla sola regolamentazione delle spese Parte_1 processuali in primo grado, è infondato per i motivi di seguito esposti.
Con la sentenza impugnata il tribunale di S.Maria Capua Vetere ha respinto il reclamo proposto da ex art.630 c.p.c. nei confronti di avverso l'ordinanza Parte_1 Controparte_1 del G.E., resa nell'ambito di una procedura esecutiva (n.33/2020), con la quale era stata dichiarata l'estinzione della predetta procedura e la cancellazione della trascrizione del pignoramento, in seguito alla rinuncia del creditore procedente ex art.629 c.p.c. Ai fini di un corretto inquadramento dei termini della vicenda e del thema decidendum, è opportuno premettere che: con istanza del 6.11.2020 era intervenuto, quale Parte_1 creditore della somma totale di €.10.376,05 oltre interessi e spese in virtù delle sentenze nn.2874/18
e 990/20 del Tribunale di S.Maria CV, nella procedura esecutiva RGE 33/2020 contro
[...]
intrapresa dal creditore pignorante in proprio;
il giudice dell'esecuzione, CP_1 Parte_2 verificati gli atti depositati nel fascicolo telematico, con ordinanza del 10.11.2020, aveva dichiarato l'estinzione anche della procedura n. RGE 33/2020, in conseguenza della rinuncia del creditore procedente pervenuta in data 5.11.2020, ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento;
avverso l'ordinanza di estinzione è stato proposto reclamo da , Parte_1 respinto dal tribunale con la sentenza impugnata (n. 503/2021) e la condanna del reclamante soccombente al pagamento delle spese processuali in favore di . Controparte_1
Il tribunale di S.Maria Capua Vetere, effettuato il controllo degli atti depositati in cancelleria e, quindi del fascicolo telematico, avendo accertato che la rinuncia del creditore procedente risultava depositata in data 5 novembre 2020 alle ore 18.44, quindi il giorno prima dell'intervento di Parte_1
(il cui deposito risultava effettuato il giorno 6 novembre 2020) ha ritenuto tardivo l'atto di intervento di quest'ultimo. E a fondamento della decisione ha posto l'orientamento interpretativo della Suprema
Corte, secondo cui la estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della rinuncia dell'unico creditore, per cui, dopo il deposito della stessa, non è ammesso l'intervento di altri creditori
(Cass.27545/2017).
Così ricostruiti i fatti di causa, osserva la Corte che non si verte in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92c.p.c. – nella formulazione ratione temporis applicabile – per addivenire alla compensazione delle spese processuali invocata dall'appellante. I motivi addotti a sostegno del gravame non meritano accoglimento.
In primo luogo non si configura la “novità della questione trattata”, che l'appellante individua
“nella precedenza temporale tra il deposito dell'intervento e della rinuncia registrati dalla
Cancelleria del tribunale in ordine inverso”.
Tale assunto è smentito dalla documentazione allegata: invero dall'ordinanza di estinzione del
G.E. si evince che la dichiarazione del creditore procedente di rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare n. 33/2020 è stata depositata in data 5.11.2020 (precedentemente all'intervento dell'appellante). Tale dato, alla luce della consultazione del fascicolo telematico, è stato confermato dal tribunale adito in sede di reclamo, che ha espressamente affermato che l'atto di rinuncia è stato depositato dal creditore procedente in data 05.11.20 alle ore 18.44. Dunque è questo il dato temporale a partire dal quale si è prodotto l'effetto estintivo scaturito dalla rinuncia con conseguente preclusione di ogni ulteriore intervento, che ricordiamo è avvenuto solo in data 06.11.20 .( cfr. pag.3 della sentenza impugnata).
Non è configurabile neanche l'ipotesi di “mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti.”
Il tribunale ha dato atto di aderire al più recente orientamento secondo il quale “L'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa: ne deriva che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori” (Cass.,
21.11.17, n.27545).
L'orientamento richiamato dal tribunale in tema di estinzione del processo esecutivo è espressione di un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità; e tale era già nel 2021, alla data di emissione della sentenza appellata. Giova richiamare, in merito, una più recente pronuncia della S.C., secondo la quale va attribuita al provvedimento di estinzione adottato dal giudice dell'esecuzione natura dichiarativa e ricognitiva di un'estinzione già verificatasi, di per sé preclusiva di altri interventi (Cass. 27/02/2023 n.5921). E' ivi testualmente affermato: Infatti, il riferimento all'art. 306 c.p.c., contenuto nella sentenza n. 6885/08, non tiene conto che il processo di esecuzione
- a differenza di quello di cognizione - deve essere retto sempre da un titolo esecutivo, in conformità al principio nulla executio sine titulo (Cass., sez. U, n. 10939/17), cosicché la sopravvenuta mancanza di creditori titolati non può che comportare un inevitabile arresto della procedura esecutiva, a prescindere dall'adozione di provvedimenti giudiziali. Come è stato posto in risalto dalla sentenza n. 27545/17, trovando l'esigenza di procedere celermente alla rinuncia agli atti esecutivi giustificazione nella salvaguardia dell'interesse dell'esecutato ad evitare che nella procedura - ancora pendente - possano intervenire altri creditori abilitati a darvi impulso, una volta effettuato il deposito dell'atto ex art.629 c.p.c., il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione ha natura meramente dichiarativa dell'effetto estintivo (istantaneo) che si è già prodotto nel momento in cui il processo esecutivo non risulta più sorretto da un creditore munito di titolo esecutivo;
al contrario, un intervento anteriore alla rinuncia impedisce l'estinzione della procedura e determina la sua prosecuzione in danno dell'esecutato. Ciò anche in sintonia con le
Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 61 del 7 gennaio 2014 hanno statuito che "Nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento". Deve ritenersi pertanto che il tribunale abbia fatto corretta applicazione del principio della soccombenza ex art.91 c.p.c. In proposito va ribadito che la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione delle spese processuali è quella fondata sulla soccombenza, mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall'art.92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis) è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. S.U. n.14989/2005). Perfettamente conforme a diritto è, dunque, la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza gravata, in quanto la condanna nelle spese è stata formulata in legittima applicazione del principio della soccombenza, e in quanto non sussiste un diritto della parte soccombente ad ottenere la compensazione delle spese medesime (Cass n.16130/2025). Nel caso in esame non si verte in nessuna delle ipotesi di cui all'art.92, comma 2.c.p.c.,né sono ravvisabili le “gravi ed eccezionali ragioni” previste dalla sentenza n.77/2018 della Corte costituzionale;
del che la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte reclamata vittoriosa è corretta, in quanto conseguenziale agli esiti del giudizio.
Tutto ciò considerato e tenuto, altresì, presente che la condotta ante causam del reclamato non ha in alcun modo contribuito all'instaurazione della controversia, deve ritenersi Controparte_1 corretta la condanna, nei confronti del reclamante, alla refusione totale delle spese.
Va pertanto rigettato l'appello proposto da , con conseguenziale conferma Parte_1 della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante secondo soccombenza ex art. 91
c.p.c., si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m.
147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, in particolare della natura, difficoltà e valore della controversia, come determinato dall'appellante (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione sino a 5.200,00).
Alla pronuncia di rigetto dell'appello, consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1398/2021 R.G.A.C, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado, liquidate in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al
15% e accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.9.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Rosanna De Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1398, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 503/2021 del Tribunale di S.Maria Capua Vetere pubblicata in data 1/3/2021 e vertente
TRA
( c.f. ) rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
Nicola Franzese (c.f. ) e Giovanni Franzese (c.f. ) C.F._2 C.F._3
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Controparte_1 C.F._4
Battaglia (c.f. ) C.F._5
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. depositate dall'appellante in data
17.3.2025 e dall'appellato il 12.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 25/03/2021, ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 503/2021 del Tribunale di S. Maria C.V., pubblicata in data 01/03/2021, limitatamente alla regolamentazione delle spese processuali, poste a suo carico secondo il principio di soccombenza ex art.91 c.p.c. Con la sentenza impugnata il tribunale di S.Maria Capua Vetere aveva respinto il reclamo proposto da ex art.630 c.p.c. nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1
l'ordinanza del G.E., resa nell'ambito di una procedura esecutiva (n.33/2020), con la quale era stata dichiarata l'estinzione della predetta procedura e la cancellazione della trascrizione del pignoramento, in seguito alla rinuncia del creditore procedente ex art.629 c.p.c.
A sostegno del gravame, l'appellante ha addotto la sussistenza dei presupposti per una differente regolamentazione delle spese processuali. Secondo la sua prospettazione le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate dal tribunale in quanto il caso di specie doveva farsi rientrare nelle ipotesi di cui all'art.92 c.p.c., in particolare per la “novità della questione trattata” e per “il mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti”. Ha sottolineato, peraltro, l'eccezionalità del caso, in quanto il suo errore si era verificato per effetto di erronea registrazione della cancelleria del
Tribunale adito. Ha chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, di dichiarare compensate le spese del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V. ( 9471/20 R.G).
Si è costituito contestando la fondatezza del gravame. In particolare ha Controparte_1 evidenziato che la richiesta di compensazione delle spese processuali di primo grado non poteva trovare accoglimento, in quanto con la sentenza gravata - con la quale era stato rigettato il reclamo dell'appellante - si era fatta applicazione di un consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, posto a fondamento dell'orientamento della S.C. da oltre un decennio
(cfr.Cass.21/11/2017 n.27545), tenuto anche conto della condotta processuale della controparte (che non aveva formulato proposte per la definizione transattiva della controversia).
Con decreto presidenziale del 19.2.2025 comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del 19.3.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, con ordinanza del 20.3.2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da , limitato alla sola regolamentazione delle spese Parte_1 processuali in primo grado, è infondato per i motivi di seguito esposti.
Con la sentenza impugnata il tribunale di S.Maria Capua Vetere ha respinto il reclamo proposto da ex art.630 c.p.c. nei confronti di avverso l'ordinanza Parte_1 Controparte_1 del G.E., resa nell'ambito di una procedura esecutiva (n.33/2020), con la quale era stata dichiarata l'estinzione della predetta procedura e la cancellazione della trascrizione del pignoramento, in seguito alla rinuncia del creditore procedente ex art.629 c.p.c. Ai fini di un corretto inquadramento dei termini della vicenda e del thema decidendum, è opportuno premettere che: con istanza del 6.11.2020 era intervenuto, quale Parte_1 creditore della somma totale di €.10.376,05 oltre interessi e spese in virtù delle sentenze nn.2874/18
e 990/20 del Tribunale di S.Maria CV, nella procedura esecutiva RGE 33/2020 contro
[...]
intrapresa dal creditore pignorante in proprio;
il giudice dell'esecuzione, CP_1 Parte_2 verificati gli atti depositati nel fascicolo telematico, con ordinanza del 10.11.2020, aveva dichiarato l'estinzione anche della procedura n. RGE 33/2020, in conseguenza della rinuncia del creditore procedente pervenuta in data 5.11.2020, ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento;
avverso l'ordinanza di estinzione è stato proposto reclamo da , Parte_1 respinto dal tribunale con la sentenza impugnata (n. 503/2021) e la condanna del reclamante soccombente al pagamento delle spese processuali in favore di . Controparte_1
Il tribunale di S.Maria Capua Vetere, effettuato il controllo degli atti depositati in cancelleria e, quindi del fascicolo telematico, avendo accertato che la rinuncia del creditore procedente risultava depositata in data 5 novembre 2020 alle ore 18.44, quindi il giorno prima dell'intervento di Parte_1
(il cui deposito risultava effettuato il giorno 6 novembre 2020) ha ritenuto tardivo l'atto di intervento di quest'ultimo. E a fondamento della decisione ha posto l'orientamento interpretativo della Suprema
Corte, secondo cui la estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della rinuncia dell'unico creditore, per cui, dopo il deposito della stessa, non è ammesso l'intervento di altri creditori
(Cass.27545/2017).
Così ricostruiti i fatti di causa, osserva la Corte che non si verte in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92c.p.c. – nella formulazione ratione temporis applicabile – per addivenire alla compensazione delle spese processuali invocata dall'appellante. I motivi addotti a sostegno del gravame non meritano accoglimento.
In primo luogo non si configura la “novità della questione trattata”, che l'appellante individua
“nella precedenza temporale tra il deposito dell'intervento e della rinuncia registrati dalla
Cancelleria del tribunale in ordine inverso”.
Tale assunto è smentito dalla documentazione allegata: invero dall'ordinanza di estinzione del
G.E. si evince che la dichiarazione del creditore procedente di rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare n. 33/2020 è stata depositata in data 5.11.2020 (precedentemente all'intervento dell'appellante). Tale dato, alla luce della consultazione del fascicolo telematico, è stato confermato dal tribunale adito in sede di reclamo, che ha espressamente affermato che l'atto di rinuncia è stato depositato dal creditore procedente in data 05.11.20 alle ore 18.44. Dunque è questo il dato temporale a partire dal quale si è prodotto l'effetto estintivo scaturito dalla rinuncia con conseguente preclusione di ogni ulteriore intervento, che ricordiamo è avvenuto solo in data 06.11.20 .( cfr. pag.3 della sentenza impugnata).
Non è configurabile neanche l'ipotesi di “mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti.”
Il tribunale ha dato atto di aderire al più recente orientamento secondo il quale “L'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa: ne deriva che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori” (Cass.,
21.11.17, n.27545).
L'orientamento richiamato dal tribunale in tema di estinzione del processo esecutivo è espressione di un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità; e tale era già nel 2021, alla data di emissione della sentenza appellata. Giova richiamare, in merito, una più recente pronuncia della S.C., secondo la quale va attribuita al provvedimento di estinzione adottato dal giudice dell'esecuzione natura dichiarativa e ricognitiva di un'estinzione già verificatasi, di per sé preclusiva di altri interventi (Cass. 27/02/2023 n.5921). E' ivi testualmente affermato: Infatti, il riferimento all'art. 306 c.p.c., contenuto nella sentenza n. 6885/08, non tiene conto che il processo di esecuzione
- a differenza di quello di cognizione - deve essere retto sempre da un titolo esecutivo, in conformità al principio nulla executio sine titulo (Cass., sez. U, n. 10939/17), cosicché la sopravvenuta mancanza di creditori titolati non può che comportare un inevitabile arresto della procedura esecutiva, a prescindere dall'adozione di provvedimenti giudiziali. Come è stato posto in risalto dalla sentenza n. 27545/17, trovando l'esigenza di procedere celermente alla rinuncia agli atti esecutivi giustificazione nella salvaguardia dell'interesse dell'esecutato ad evitare che nella procedura - ancora pendente - possano intervenire altri creditori abilitati a darvi impulso, una volta effettuato il deposito dell'atto ex art.629 c.p.c., il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione ha natura meramente dichiarativa dell'effetto estintivo (istantaneo) che si è già prodotto nel momento in cui il processo esecutivo non risulta più sorretto da un creditore munito di titolo esecutivo;
al contrario, un intervento anteriore alla rinuncia impedisce l'estinzione della procedura e determina la sua prosecuzione in danno dell'esecutato. Ciò anche in sintonia con le
Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 61 del 7 gennaio 2014 hanno statuito che "Nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento". Deve ritenersi pertanto che il tribunale abbia fatto corretta applicazione del principio della soccombenza ex art.91 c.p.c. In proposito va ribadito che la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione delle spese processuali è quella fondata sulla soccombenza, mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall'art.92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis) è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. S.U. n.14989/2005). Perfettamente conforme a diritto è, dunque, la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza gravata, in quanto la condanna nelle spese è stata formulata in legittima applicazione del principio della soccombenza, e in quanto non sussiste un diritto della parte soccombente ad ottenere la compensazione delle spese medesime (Cass n.16130/2025). Nel caso in esame non si verte in nessuna delle ipotesi di cui all'art.92, comma 2.c.p.c.,né sono ravvisabili le “gravi ed eccezionali ragioni” previste dalla sentenza n.77/2018 della Corte costituzionale;
del che la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte reclamata vittoriosa è corretta, in quanto conseguenziale agli esiti del giudizio.
Tutto ciò considerato e tenuto, altresì, presente che la condotta ante causam del reclamato non ha in alcun modo contribuito all'instaurazione della controversia, deve ritenersi Controparte_1 corretta la condanna, nei confronti del reclamante, alla refusione totale delle spese.
Va pertanto rigettato l'appello proposto da , con conseguenziale conferma Parte_1 della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante secondo soccombenza ex art. 91
c.p.c., si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m.
147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, in particolare della natura, difficoltà e valore della controversia, come determinato dall'appellante (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione sino a 5.200,00).
Alla pronuncia di rigetto dell'appello, consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1398/2021 R.G.A.C, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado, liquidate in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al
15% e accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.9.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Rosanna De Rosa