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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 2337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2337 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2358/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2358/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Corrente Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) per procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello C.F._2
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F./P.IVA: , con sede in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
Venezia-Mestre alla Via Terraglio n. 63, in persona del l.r.p.t., in qualità di mandataria di
[...]
GIÀ (C.F./P.IVA: , giusta procura per Controparte_3 Controparte_1 P.IVA_2
notaio di Venezia-Mestre, rep. n. 42351, racc. 15678, con sede in Venezia-Mestre Persona_1
alla Via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
(C.F. per procura generale alle liti per Notar di Venezia- C.F._3 Persona_1 Mestre, rep. n. 44582, racc. 16957, allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10207/2023 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione ritualmente notificata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 4071/2020, con cui il Tribunale di Napoli le aveva ingiunto di pagare, entro quaranta giorni dalla notifica, la somma di euro 8.881,12, con gli interessi dalla domanda, in favore della ricorrente
[...]
cessionaria, a seguito di una serie di atti, del credito derivante dal contratto di CP_1
finanziamento n. 10751816405000 stipulato dall'ingiunta con oltre alle spese della Controparte_4
procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione eccepiva: l'inefficacia del monitorio, siccome notificato oltre il termine di sessanta giorni;
la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda;
l'insussistenza del credito azionato, in quanto non provato;
la prescrizione del diritto.
Pertanto, concludeva chiedendo dichiararsi l'inefficacia e/o nullità del monitorio opposto e la inesistenza del credito azionato, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
costituendosi, deduceva l'infondatezza dell'opposizione per cui Controparte_3
concludeva per il suo rigetto, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, e, in subordine,
per l'accoglimento della domanda di pagamento dell'importo ingiunto. Vinte le spese.
Disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., istruita la causa con documenti, con sentenza n. 10207 pubblicata il 7.11.2023 il Tribunale dichiarava inefficace il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di pagamento formulata dall'opposta,
condannava al pagamento della somma di euro 8.881,12, con gli interessi al tasso legale Parte_1
dalla domanda, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate nell'importo di euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando, in estrema sintesi, che l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo era fondata in quanto esso era stato notificato il 16.12.2020,
benché pubblicato in data 13.7.2020; nondimeno, la pretesa avanzata con il ricorso per ingiunzione,
da qualificarsi come domanda giudiziale, andava accolta perché, essendo stata validamente interrotta la prescrizione, decorrente dal 31.12.2009, con la comunicazione di avvenuta cessione e diffida di pagamento dell'8.8.2019, perfezionatasi per compiuta giacenza presso l'indirizzo dell'ingiunta, la documentazione allegata provava pienamente tanto la conclusione del contratto quanto l'ammontare del credito, non avendo l'opponente contestato specificamente le risultanze contabili e la lista dei movimenti prodotti da controparte;
le spese seguivano la soccombenza ed erano liquidate come in dispositivo a norma del D.M. 147/2022, in considerazione del valore della causa e della modesta complessità delle questioni trattate.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con citazione notificata il 7.5.2024 ed iscritta a ruolo il 16.5.2024 proponeva appello Parte_1
avverso la suddetta pronuncia per i motivi che saranno di seguito esposti, rassegnando le seguenti conclusioni: “A) preliminarmente, ai sensi dell'art.283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva
dell'impugnata sentenza;
B) Di poi, nel merito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione
e/o eccezione, voglia la Ill.ma Corte di Appello di Napoli accogliere il presente gravame e, in
riforma della sentenza appellata: 1) Dichiarare insussistente il credito azionato per intervenuta
prescrizione del diritto;
2) dichiarare insussistente il credito azionato non essendovi prova del
quantum debeatur. C) il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in
favore dell'Avvocato anticipatario”.
L'appellata, costituendosi, deduceva la totale infondatezza del gravame per cui concludeva per il suo rigetto, con vittoria di spese processuali.
Procedutosi previa nomina del Consigliere istruttore, disattesa l'istanza ex art. 283 c.p.c., all'udienza collegiale del 30.4.2025 i difensori discutevano la causa che, all'esito, veniva riservata in decisione.
§ 3. Analisi dei motivi di appello.
L'appello è stato affidato a due motivi,
Con il primo l'appellante ha dedotto che il decidente aveva erroneamente ritenuto che la prescrizione fosse stata interrotta dall'atto dell'8.8.2019, di cui agli allegati 5-6 della produzione monitoria, non corrispondendo al vero che la notifica si fosse perfezionata per compiuta giacenza,
tant'è che nella busta di cui all'all. 6 non risultava barrata la casella corrispondente, ma quella relativa al destinatario sconosciuto;
inoltre, la banca non aveva provato il contenuto del plico raccomandato, mentre sarebbe stato suo onere produrlo in giudizio e chiederne l'apertura nel contraddittorio delle parti, al fine di dimostrare quale atto fosse stato notificato e la sua eventuale efficacia interruttiva della prescrizione.
Con il secondo l'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva riconosciuto valore probatorio, ai fini del quantum, ad un documento meramente interno, di carattere riepilogativo, in assenza della produzione degli estratti conto.
Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dell'altro.
Il Tribunale ha errato nell'affermare che la prescrizione, decorrente dalla conclusione del rapporto in data 31.12.2009, sia stata interrotta dalla comunicazione di avvenuta cessione e diffida di pagamento datata 8.8.2019, inviata all'indirizzo dell'ingiunta (corrispondente a quello indicato nell'atto di opposizione) a mezzo raccomandata n. 61627754070-2, per compiuta Parte_2
giacenza. In realtà, sulla busta contrassegnata come raccomandata n. 61627754070-2 (v. doc. sub 6
della produzione allegata al ricorso monitorio) risulta apposto il timbro con la dicitura “Siamo
spiacenti di non aver potuto recapitare questo invio in quanto…” ed in corrispondenza di
“Destinatario” risulta barrata la casella “Sconosciuto”.
Conseguentemente, nessun atto è stato consegnato all'opponente in modo da realizzare l'effetto interruttivo della prescrizione.
Ebbene, essendo incontestata la conclusione del rapporto alla data del 31.12.2009, a quella del
29.4.2020, apposta in calce al ricorso ex art. 633 c.p.c., era già maturato il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., sicché la pretesa azionata risulta paralizzata dalla fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
§ 4. Le spese di lite.
L'accoglimento dell'appello travolge la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado e comporta un nuovo regolamento secondo il principio della soccombenza come accertata nel presente grado di giudizio.
La relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando per entrambi i gradi di giudizio i parametri intermedi tra i minimi ed i medi indicati dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, in considerazione del modesto impegno profuso.
Va disposta la distrazione a favore dell'Avv. Raffaele Corrente, che ne ha fatto richiesta.
Avuto riguardo alla circostanza che ha depositato agli atti di entrambi i gradi di giudizio Parte_1
unicamente le ricevute attestanti il pagamento del diritto fisso, nulla va disposto per la refusione del contributo unificato.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 10207/2023 del Tribunale di
Napoli, rigetta la domanda proposta da ei confronti di;
Controparte_3 Parte_1
b) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate per il giudizio Controparte_3
di primo grado nella somma di euro 27,00 per esborsi e di euro 3.808,50 per compensi, oltre al rimborso del 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, e per il giudizio di appello nella somma di euro 27,00 per esborsi e di euro 4.357,50 per compensi, oltre al rimborso del 15%
per spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Raffaele
Corrente.
Napoli, 7 maggio 2025
Il Consigliere istr. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2358/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Corrente Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) per procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello C.F._2
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F./P.IVA: , con sede in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
Venezia-Mestre alla Via Terraglio n. 63, in persona del l.r.p.t., in qualità di mandataria di
[...]
GIÀ (C.F./P.IVA: , giusta procura per Controparte_3 Controparte_1 P.IVA_2
notaio di Venezia-Mestre, rep. n. 42351, racc. 15678, con sede in Venezia-Mestre Persona_1
alla Via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
(C.F. per procura generale alle liti per Notar di Venezia- C.F._3 Persona_1 Mestre, rep. n. 44582, racc. 16957, allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10207/2023 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione ritualmente notificata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 4071/2020, con cui il Tribunale di Napoli le aveva ingiunto di pagare, entro quaranta giorni dalla notifica, la somma di euro 8.881,12, con gli interessi dalla domanda, in favore della ricorrente
[...]
cessionaria, a seguito di una serie di atti, del credito derivante dal contratto di CP_1
finanziamento n. 10751816405000 stipulato dall'ingiunta con oltre alle spese della Controparte_4
procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione eccepiva: l'inefficacia del monitorio, siccome notificato oltre il termine di sessanta giorni;
la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda;
l'insussistenza del credito azionato, in quanto non provato;
la prescrizione del diritto.
Pertanto, concludeva chiedendo dichiararsi l'inefficacia e/o nullità del monitorio opposto e la inesistenza del credito azionato, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
costituendosi, deduceva l'infondatezza dell'opposizione per cui Controparte_3
concludeva per il suo rigetto, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, e, in subordine,
per l'accoglimento della domanda di pagamento dell'importo ingiunto. Vinte le spese.
Disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., istruita la causa con documenti, con sentenza n. 10207 pubblicata il 7.11.2023 il Tribunale dichiarava inefficace il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di pagamento formulata dall'opposta,
condannava al pagamento della somma di euro 8.881,12, con gli interessi al tasso legale Parte_1
dalla domanda, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate nell'importo di euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando, in estrema sintesi, che l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo era fondata in quanto esso era stato notificato il 16.12.2020,
benché pubblicato in data 13.7.2020; nondimeno, la pretesa avanzata con il ricorso per ingiunzione,
da qualificarsi come domanda giudiziale, andava accolta perché, essendo stata validamente interrotta la prescrizione, decorrente dal 31.12.2009, con la comunicazione di avvenuta cessione e diffida di pagamento dell'8.8.2019, perfezionatasi per compiuta giacenza presso l'indirizzo dell'ingiunta, la documentazione allegata provava pienamente tanto la conclusione del contratto quanto l'ammontare del credito, non avendo l'opponente contestato specificamente le risultanze contabili e la lista dei movimenti prodotti da controparte;
le spese seguivano la soccombenza ed erano liquidate come in dispositivo a norma del D.M. 147/2022, in considerazione del valore della causa e della modesta complessità delle questioni trattate.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con citazione notificata il 7.5.2024 ed iscritta a ruolo il 16.5.2024 proponeva appello Parte_1
avverso la suddetta pronuncia per i motivi che saranno di seguito esposti, rassegnando le seguenti conclusioni: “A) preliminarmente, ai sensi dell'art.283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva
dell'impugnata sentenza;
B) Di poi, nel merito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione
e/o eccezione, voglia la Ill.ma Corte di Appello di Napoli accogliere il presente gravame e, in
riforma della sentenza appellata: 1) Dichiarare insussistente il credito azionato per intervenuta
prescrizione del diritto;
2) dichiarare insussistente il credito azionato non essendovi prova del
quantum debeatur. C) il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in
favore dell'Avvocato anticipatario”.
L'appellata, costituendosi, deduceva la totale infondatezza del gravame per cui concludeva per il suo rigetto, con vittoria di spese processuali.
Procedutosi previa nomina del Consigliere istruttore, disattesa l'istanza ex art. 283 c.p.c., all'udienza collegiale del 30.4.2025 i difensori discutevano la causa che, all'esito, veniva riservata in decisione.
§ 3. Analisi dei motivi di appello.
L'appello è stato affidato a due motivi,
Con il primo l'appellante ha dedotto che il decidente aveva erroneamente ritenuto che la prescrizione fosse stata interrotta dall'atto dell'8.8.2019, di cui agli allegati 5-6 della produzione monitoria, non corrispondendo al vero che la notifica si fosse perfezionata per compiuta giacenza,
tant'è che nella busta di cui all'all. 6 non risultava barrata la casella corrispondente, ma quella relativa al destinatario sconosciuto;
inoltre, la banca non aveva provato il contenuto del plico raccomandato, mentre sarebbe stato suo onere produrlo in giudizio e chiederne l'apertura nel contraddittorio delle parti, al fine di dimostrare quale atto fosse stato notificato e la sua eventuale efficacia interruttiva della prescrizione.
Con il secondo l'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva riconosciuto valore probatorio, ai fini del quantum, ad un documento meramente interno, di carattere riepilogativo, in assenza della produzione degli estratti conto.
Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dell'altro.
Il Tribunale ha errato nell'affermare che la prescrizione, decorrente dalla conclusione del rapporto in data 31.12.2009, sia stata interrotta dalla comunicazione di avvenuta cessione e diffida di pagamento datata 8.8.2019, inviata all'indirizzo dell'ingiunta (corrispondente a quello indicato nell'atto di opposizione) a mezzo raccomandata n. 61627754070-2, per compiuta Parte_2
giacenza. In realtà, sulla busta contrassegnata come raccomandata n. 61627754070-2 (v. doc. sub 6
della produzione allegata al ricorso monitorio) risulta apposto il timbro con la dicitura “Siamo
spiacenti di non aver potuto recapitare questo invio in quanto…” ed in corrispondenza di
“Destinatario” risulta barrata la casella “Sconosciuto”.
Conseguentemente, nessun atto è stato consegnato all'opponente in modo da realizzare l'effetto interruttivo della prescrizione.
Ebbene, essendo incontestata la conclusione del rapporto alla data del 31.12.2009, a quella del
29.4.2020, apposta in calce al ricorso ex art. 633 c.p.c., era già maturato il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., sicché la pretesa azionata risulta paralizzata dalla fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
§ 4. Le spese di lite.
L'accoglimento dell'appello travolge la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado e comporta un nuovo regolamento secondo il principio della soccombenza come accertata nel presente grado di giudizio.
La relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando per entrambi i gradi di giudizio i parametri intermedi tra i minimi ed i medi indicati dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, in considerazione del modesto impegno profuso.
Va disposta la distrazione a favore dell'Avv. Raffaele Corrente, che ne ha fatto richiesta.
Avuto riguardo alla circostanza che ha depositato agli atti di entrambi i gradi di giudizio Parte_1
unicamente le ricevute attestanti il pagamento del diritto fisso, nulla va disposto per la refusione del contributo unificato.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 10207/2023 del Tribunale di
Napoli, rigetta la domanda proposta da ei confronti di;
Controparte_3 Parte_1
b) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate per il giudizio Controparte_3
di primo grado nella somma di euro 27,00 per esborsi e di euro 3.808,50 per compensi, oltre al rimborso del 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, e per il giudizio di appello nella somma di euro 27,00 per esborsi e di euro 4.357,50 per compensi, oltre al rimborso del 15%
per spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Raffaele
Corrente.
Napoli, 7 maggio 2025
Il Consigliere istr. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi