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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 5275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5275 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 27.11.2025 N. 11464/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 53 legge 133/2008
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Gandini e l'Avv. Di Gennaro del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, viale Monte Nero n. 7
- RICORRENTE -
contro
(P.IVA e C.F. ) CP_1 P.IVA_1 con l'Avv. Commisso e l'Avv. Limone del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, via Broletto n. 20
- RESISTENTE -
Oggetto: impugnazione trasferimento e revoca smart working, risarcimento del danno
FATTO E DIRITTO con ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c. depositato il 26 settembre 2025, e assegnato a questo Giudice in data 30 settembre 2025, ha convenuto in giudizio Parte_1
– innanzi al Tribunale di Milano – per sentir accogliere le seguenti CP_1 conclusioni:
“IN VIA CAUTELARE In via principale:
- inaudita altera parte, assunte ove occorra sommarie informazioni: a) sospendere con effetto immediato l'efficacia del provvedimento di trasferimento del 11 settembre 2025; b) per l'effetto, obbligare la resistente a consentire al ricorrente la prosecuzione della prestazione lavorativa alle condizioni sin qui osservate, comprensive del distacco presso Business Innovation Lab S.r.l. e dell'esecuzione in modalità di lavoro agile disciplinata dall'accordo del 16 aprile 2024; c) disporre ogni altro provvedimento di urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo del presente ricorso e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle Parti avanti a sé assegnando al ricorrente un termine perentorio per la notificazione del Ricorso e del pedissequo Decreto e a tale udienza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato col suddetto Decreto;
In via subordinata:
- ove non fossero ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del Decreto inaudita altera parte, fissarsi la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e a) sospendere con effetto immediato l'efficacia del provvedimento di trasferimento del 11 settembre 2025; b) per l'effetto, obbligare la resistente a consentire al ricorrente la prosecuzione della prestazione lavorativa alle condizioni sin qui osservate, comprensive del distacco presso Business Innovation Lab S.r.l. e dell'esecuzione in modalità di lavoro agile disciplinata dall'accordo del 16 aprile 2024; c) disporre ogni altro provvedimento di urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo del presente ricorso;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi della fase cautelare.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- Accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del trasferimento disposto con provvedimento del 11 settembre 2025, per tutte le motivazioni esposte;
- per l'effetto, ordinare alla resistente di consentire al ricorrente la prosecuzione del rapporto di lavoro presso la sede di Milano e/o comunque in modalità di lavoro agile;
- accertare e dichiarare la natura discriminatoria e ritorsiva del provvedimento impugnato;
- condannare la resistente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'esecuzione dell'illegittimo trasferimento, da liquidarsi anche in via equitativa;
In via subordinata e gradata nel merito: ove codesto Ill.mo Giudice ritenesse non sussistere i presupposti per la revoca integrale del trasferimento:
- Accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della revoca del lavoro agile;
- Per l'effetto, ordinare alla resistente di consentire al ricorrente lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche modulata con forme di presenza periodica presso la sede di ND, quale accomodamento ragionevole ai sensi dell'art.
5-bis L. 104/1992;
- in subordine ulteriore, ordinare alla resistente di adottare ogni misura organizzativa idonea a garantire l'assistenza del ricorrente ai genitori disabili e l'esercizio dei diritti genitoriali nei confronti del figlio minore, ivi compresa l'assegnazione temporanea ad una sede più vicina al domicilio del nucleo familiare;
IN OGNI CASO
2 - Condannare la resistente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal ricorrente con riserva di quantificazione e liquidazione anche in via equitativa”.
Con vittoria delle spese di lite.
In data 30 settembre 2025, il Tribunale ha adottato l'invocato provvedimento d'urgenza inaudita altera parte, ordinando “a di sospendere – con effetto CP_1 immediato – l'efficacia del provvedimento di trasferimento e di revoca del lavoro agile dell'11 settembre 2025” e fissando – ai fini della conferma, modifica o revoca del provvedimento – l'udienza del 15 ottobre 2025.
*
Si è costituita nel procedimento cautelare rappresentando di aver CP_1 revocato, “in data 30 settembre 2025 (e, quindi, prima ancora della data di efficacia del trasferimento)… il provvedimento di trasferimento del ricorrente presso la sede di ND (LT)…” e,
“solo il giorno immediatamente successivo alla revoca del trasferimento - ovvero in data 1° ottobre
2025 - …[aveva] ricevuto la notificazione del ricorso avversario, insieme al decreto emesso inaudita altera parte dall'Ill.mo Giudice adito in data 30 settembre 2025 (doc. 9)” (cap. 8-9, memoria del 13 ottobre 2025).
Preso atto di quanto sopra, all'udienza del 15 ottobre 2025, il Tribunale ha revocato il provvedimento adottato inaudita altera parte e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere “limitatamente alla domanda di tutela in via d'urgenza”, riservando la regolazione delle spese di lite all'udienza prevista per la discussione nel merito, anche al fine di consentire alle parti approfondimenti conciliativi.
Preso atto del fallimento delle verifiche conciliative medio tempore avviate tra le parti, nonché del fatto che – con memoria difensiva ex art. 416 c.p.c. – la società ha confermato la revoca del provvedimento per cui è causa, così come disposta in data
30 settembre 2025 (cfr. cap. 10, memoria difensiva), deve oggi procedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente alle domande volte a ottenere l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di contestuale trasferimento e revoca del lavoro agile.
Deve, per contro, essere rigettata la domanda volta a ottenere il “risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'esecuzione dell'illegittimo trasferimento, da liquidarsi anche in via equitativa”, posto che – pacificamente – il provvedimento per cui
è causa non ha mai avuto esecuzione.
3 *
Per quel che attiene alla regolazione delle spese di lite, deve senz'altro tenersi conto del comportamento della datrice di lavoro, che ha revocato il provvedimento prima di ricevere la notificazione del ricorso introduttivo in uno con il provvedimento adottato inaudita altera parte, e, soprattutto, prima che lo stesso avesse esecuzione. Tuttavia, deve altresì tenersi conto del fatto che il lavoratore si è visto costretto a ricorrere in via d'urgenza al Tribunale per ottenere una verifica in ordine al provvedimento datoriale entro la data prevista per la sua attuazione.
Per questi motivi
, si ritiene equo procedere alla compensazione delle spese di lite tra le parti in misura della metà; per il resto, la regolazione delle spese segue la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata alla rifusione delle CP_1 stesse liquidate – per entrambe le fasi – nella misura di cui al dispositivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alle domande volte a ottenere l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento contestuale di trasferimento e revoca del lavoro agile.
Rigetta, per il resto, il ricorso.
Compensa, per metà, le spese di lite tra le parti.
Condanna alla rifusione delle restanti spese che liquida in complessivi CP_1
€ 3.800,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 27 novembre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 53 legge 133/2008
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Gandini e l'Avv. Di Gennaro del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, viale Monte Nero n. 7
- RICORRENTE -
contro
(P.IVA e C.F. ) CP_1 P.IVA_1 con l'Avv. Commisso e l'Avv. Limone del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, via Broletto n. 20
- RESISTENTE -
Oggetto: impugnazione trasferimento e revoca smart working, risarcimento del danno
FATTO E DIRITTO con ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c. depositato il 26 settembre 2025, e assegnato a questo Giudice in data 30 settembre 2025, ha convenuto in giudizio Parte_1
– innanzi al Tribunale di Milano – per sentir accogliere le seguenti CP_1 conclusioni:
“IN VIA CAUTELARE In via principale:
- inaudita altera parte, assunte ove occorra sommarie informazioni: a) sospendere con effetto immediato l'efficacia del provvedimento di trasferimento del 11 settembre 2025; b) per l'effetto, obbligare la resistente a consentire al ricorrente la prosecuzione della prestazione lavorativa alle condizioni sin qui osservate, comprensive del distacco presso Business Innovation Lab S.r.l. e dell'esecuzione in modalità di lavoro agile disciplinata dall'accordo del 16 aprile 2024; c) disporre ogni altro provvedimento di urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo del presente ricorso e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle Parti avanti a sé assegnando al ricorrente un termine perentorio per la notificazione del Ricorso e del pedissequo Decreto e a tale udienza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato col suddetto Decreto;
In via subordinata:
- ove non fossero ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del Decreto inaudita altera parte, fissarsi la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e a) sospendere con effetto immediato l'efficacia del provvedimento di trasferimento del 11 settembre 2025; b) per l'effetto, obbligare la resistente a consentire al ricorrente la prosecuzione della prestazione lavorativa alle condizioni sin qui osservate, comprensive del distacco presso Business Innovation Lab S.r.l. e dell'esecuzione in modalità di lavoro agile disciplinata dall'accordo del 16 aprile 2024; c) disporre ogni altro provvedimento di urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo del presente ricorso;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi della fase cautelare.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- Accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del trasferimento disposto con provvedimento del 11 settembre 2025, per tutte le motivazioni esposte;
- per l'effetto, ordinare alla resistente di consentire al ricorrente la prosecuzione del rapporto di lavoro presso la sede di Milano e/o comunque in modalità di lavoro agile;
- accertare e dichiarare la natura discriminatoria e ritorsiva del provvedimento impugnato;
- condannare la resistente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'esecuzione dell'illegittimo trasferimento, da liquidarsi anche in via equitativa;
In via subordinata e gradata nel merito: ove codesto Ill.mo Giudice ritenesse non sussistere i presupposti per la revoca integrale del trasferimento:
- Accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della revoca del lavoro agile;
- Per l'effetto, ordinare alla resistente di consentire al ricorrente lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche modulata con forme di presenza periodica presso la sede di ND, quale accomodamento ragionevole ai sensi dell'art.
5-bis L. 104/1992;
- in subordine ulteriore, ordinare alla resistente di adottare ogni misura organizzativa idonea a garantire l'assistenza del ricorrente ai genitori disabili e l'esercizio dei diritti genitoriali nei confronti del figlio minore, ivi compresa l'assegnazione temporanea ad una sede più vicina al domicilio del nucleo familiare;
IN OGNI CASO
2 - Condannare la resistente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal ricorrente con riserva di quantificazione e liquidazione anche in via equitativa”.
Con vittoria delle spese di lite.
In data 30 settembre 2025, il Tribunale ha adottato l'invocato provvedimento d'urgenza inaudita altera parte, ordinando “a di sospendere – con effetto CP_1 immediato – l'efficacia del provvedimento di trasferimento e di revoca del lavoro agile dell'11 settembre 2025” e fissando – ai fini della conferma, modifica o revoca del provvedimento – l'udienza del 15 ottobre 2025.
*
Si è costituita nel procedimento cautelare rappresentando di aver CP_1 revocato, “in data 30 settembre 2025 (e, quindi, prima ancora della data di efficacia del trasferimento)… il provvedimento di trasferimento del ricorrente presso la sede di ND (LT)…” e,
“solo il giorno immediatamente successivo alla revoca del trasferimento - ovvero in data 1° ottobre
2025 - …[aveva] ricevuto la notificazione del ricorso avversario, insieme al decreto emesso inaudita altera parte dall'Ill.mo Giudice adito in data 30 settembre 2025 (doc. 9)” (cap. 8-9, memoria del 13 ottobre 2025).
Preso atto di quanto sopra, all'udienza del 15 ottobre 2025, il Tribunale ha revocato il provvedimento adottato inaudita altera parte e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere “limitatamente alla domanda di tutela in via d'urgenza”, riservando la regolazione delle spese di lite all'udienza prevista per la discussione nel merito, anche al fine di consentire alle parti approfondimenti conciliativi.
Preso atto del fallimento delle verifiche conciliative medio tempore avviate tra le parti, nonché del fatto che – con memoria difensiva ex art. 416 c.p.c. – la società ha confermato la revoca del provvedimento per cui è causa, così come disposta in data
30 settembre 2025 (cfr. cap. 10, memoria difensiva), deve oggi procedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente alle domande volte a ottenere l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di contestuale trasferimento e revoca del lavoro agile.
Deve, per contro, essere rigettata la domanda volta a ottenere il “risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'esecuzione dell'illegittimo trasferimento, da liquidarsi anche in via equitativa”, posto che – pacificamente – il provvedimento per cui
è causa non ha mai avuto esecuzione.
3 *
Per quel che attiene alla regolazione delle spese di lite, deve senz'altro tenersi conto del comportamento della datrice di lavoro, che ha revocato il provvedimento prima di ricevere la notificazione del ricorso introduttivo in uno con il provvedimento adottato inaudita altera parte, e, soprattutto, prima che lo stesso avesse esecuzione. Tuttavia, deve altresì tenersi conto del fatto che il lavoratore si è visto costretto a ricorrere in via d'urgenza al Tribunale per ottenere una verifica in ordine al provvedimento datoriale entro la data prevista per la sua attuazione.
Per questi motivi
, si ritiene equo procedere alla compensazione delle spese di lite tra le parti in misura della metà; per il resto, la regolazione delle spese segue la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata alla rifusione delle CP_1 stesse liquidate – per entrambe le fasi – nella misura di cui al dispositivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alle domande volte a ottenere l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento contestuale di trasferimento e revoca del lavoro agile.
Rigetta, per il resto, il ricorso.
Compensa, per metà, le spese di lite tra le parti.
Condanna alla rifusione delle restanti spese che liquida in complessivi CP_1
€ 3.800,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 27 novembre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
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