Decreto cautelare 3 agosto 2021
Ordinanza cautelare 8 settembre 2021
Decreto presidenziale 28 ottobre 2021
Ordinanza collegiale 5 gennaio 2022
Sentenza 6 maggio 2022
Decreto cautelare 7 giugno 2022
Rigetto
Sentenza 7 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 05/01/2022, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/01/2022
N. 00020/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01147/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1147 del 2021, proposto da
SIM NT S.r.l. (impresa mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la mandante E4 COMPUTER ENGINEERING S.p.A.) ed E4 COMPUTER ENGINEERING S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università del Salento - Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
RICCA IT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi, 43;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
-del decreto direttoriale dell’Università del Salento n. 239 del 7 giugno 2021, comunicato in data 17 giugno 2021, di aggiudicazione alla S.r.l. RICCA IT della gara europea a procedura aperta indetta dall’Università del Salento per la fornitura e posa in opera di un sistema di calcolo scientifico e di storage per il consolidamento del nodo dell'Università del Salento, della E-infrastructure LifewatchPlus, importo a base di gara Euro 1.334.256,52, oltre oneri non soggetti a ribasso € 330 - cig 845559628F;
- dei presupposti verbali di gara redatti dalla Commissione giudicatrice nelle date del 9 febbraio 2021, del 12 marzo 2021, del 7 aprile 2021, dell'8 aprile 2021, n. 4 del 28 aprile 2021, n. 5 del 26 aprile 2021, nella parte in cui hanno omesso di disporre ovvero proporre al Responsabile del procedimento, l'esclusione della concorrente RICCA IT S.r.l., per aver violato le norme del capitolato tecnico prestazionale, previste a pena di esclusione, procedendo alla valutazione comparativa dell'offerta, difforme dalle prescrizioni del capitolato tecnico, con quella delle ricorrenti;
- della nota di comunicazione prot. n. 2021UNLECLE-0099757 allegata alla busta mediante posta elettronica certificata del 17 giugno 2021 ore 12.09;
- dell'avviso di aggiudicazione di appalto e di stipula del contratto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie speciali n. 74 del 30.6.2021;
- di ogni altro atto ai predetti connesso, sia presupposto che consequenziale, in quanto lesivo, ancorché non conosciuto.
nonché per la dichiarazione di inefficacia e/o nullità
- del non conosciuto contratto di appalto del 7 giugno 2021, di cui si fa cenno nell'avviso di aggiudicazione di appalto pubblicato in Gazzetta Ufficiale ovvero del contratto, avente ad oggetto la fornitura di cui all'avviso di gara, eventualmente concluso in data diversa;
nonché
per l'accertamento del diritto del R.T.I. ricorrente, secondo in graduatoria, all'aggiudicazione dell'appalto di cui è causa ed al subentro nell'esecuzione della fornitura della merce e nei servizi di assistenza, oltre alla condanna al risarcimento del danno sia per mancato incremento del curriculum che per mancato guadagno, nella misura di almeno il 10% del prezzo ribassato, offerto dalle ricorrenti, ove non fosse più possibile il subentro, ed al risarcimento in forma specifica dei danni subiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Università' del Salento - Lecce e RICCA IT S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2021 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to G. Mariano, avv.to L. Quinto e avv.to A. Marasco in sostituzione dell'avv.to P. Quinto, avv.to dello Stato G. Matteo;
FATTO E DIRITTO
L’Università del Salento - Ripartizione finanziaria e negoziale, ha indetto una gara europea a procedura aperta per la fornitura e posa in opera di un sistema di calcolo scientifico e di storage per il consolidamento del nodo dell’Università del Salento, della E-Infrastructure Lifewatch, per le esigenze del Progetto Lifewatchplus (Codice CIG 845559628F - CUP: B67E19000030007) nell’ambito del progetto PON 2014-2020 denominato Lifewatchplus, con procedura da svolgersi sulla piattaforma U-BUY, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.50/2016, basata sul criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del medesimo D. Lgs. n.50/2016, per l’importo a base d’asta di € 1.334.256,52, oltre oneri non soggetti a ribasso e I.V.A.
Alla predetta gara hanno presentato domanda di partecipazione due operatori economici e precisamente la RICCA IT S.r.l. e il costituendo R.T.I. SIM NT S.r.l./E4 Computer Engineering S.p.A, odierno ricorrente.
Con D.D. dell’Università del Salento n. 239 del 07.06.2021, quindi, sono stati approvati il verbale del Seggio di gara ed i cinque verbali della Commissione giudicatrice e, per l’effetto, la gara a procedura aperta è stata aggiudicata in favore della RICCA IT S.r.l., avendo quest’ultima conseguito il punteggio complessivo pari a 94,22 di cui 84,22 per la valutazione dell’offerta tecnica e 10 per la valutazione dell’offerta economica, avendo offerto un ribasso del 3,33 %, corrispondente ad un prezzo offerto di € 1.289.825,78 (di cui € 3.300,00 per oneri aziendali in materia di salute e sicurezza ed € 33.000,00 per costi della manodopera), oltre IVA e oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 330,00 al netto d’I.V.A.
Il costituendo R.T.I. SIM NT S.r.l./E4 Computer Engineering S.p.A ricorrente ha invece conseguito un punteggio complessivo di 76,555, di cui 74,625 punti per l’offerta tecnica e 1,93 punti per l’offerta economica.
Con il ricorso in esame, il R.T.I. ricorrente deduce la illegittimità dell’aggiudicazione in favore della RICCA IT S.r.l., asserendo che la stessa doveva essere immediatamente esclusa dalla Commissione giudicatrice, avendo offerto una fornitura per numerosi e rilevanti aspetti difforme dai requisiti minimi indispensabili, richiesti dalla Stazione Appaltante a pena di esclusione (art. 16 del Disciplinare di gara), con le previsioni contenute nel Capitolato tecnico prestazionale.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito sintetizzate.
Eccesso di potere per omessa istruttoria circa la conformità della fornitura dell’offerente RICCA IT S.r.l. ai requisiti minimi di fornitura stabiliti dalla stazione appaltante con il capitolato tecnico prestazionale.
Violazione del principio generale di parità di trattamento nello svolgimento delle gare pubbliche, derivante dalla normativa di settore e dagli articoli 3 e 97 della Costituzione e violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità.
Violazione della lex specialis.
In particolare, violazione dell’articolo 16 del Disciplinare di gara, nella parte in cui dispone che “L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime irrinunciabili (…) stabilite nel Capitolato Tecnico e Prestazionale, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.”
Violazione dell’articolo 2.1 del Capitolato tecnico prestazionale, nella parte in cui dispone che “I requisiti tecnico/funzionali espressi nel presente Capitolato Tecnico sono da intendersi requisiti minimi di fornitura pena esclusione; pertanto le caratteristiche tecniche e funzionali di tutte le componenti offerte del materiale dovranno rispettare almeno tutti i requisiti richiesti.”
Violazione dell’articolo 4.2.2. del Capitolato tecnico prestazionale, nella parte in cui dispone che “ È richiesta ridondanza di alimentazione elettrica sugli enclosure . La ridondanza deve essere tale che il fallimento di un numero minore od uguale alla metà degli alimentatori presenti su un enclosure non pregiudichi il funzionamento di nessuna delle unità di sistema installate sullo stesso enclosure, anche quando queste sono utilizzate a consumo elettrico massimo”. (…).
Gli alimentatori devono supportare i requisiti specificati dal costruttore della scheda madre e quelli specificati per tutti i componenti interni all'enclosure. (…) ”.
Violazione dell’articolo 4.2.12. del Capitolato tecnico prestazionale nella parte in cui prevede, all’ultimo comma, che (…) “Tutte le componenti di un server devono rispettare le specifiche approvate dai rispettivi costruttori”.
Sostiene parte ricorrente che le “infrastrutture” di cui agli articoli 4.4, 4.5, 4.6 del Capitolato tecnico prestazionale offerte dalla RICCA IT S.r.l. non rispettano i requisiti minimi in merito a:
a.- alla necessità di garantire la “ridondanza” degli alimentatori, in modo che “il fallimento di un numero minore od uguale alla metà degli alimentatori presenti su un enclosure non pregiudichi il funzionamento di nessuna delle unità di sistema installate sullo stesso enclosure, anche quando queste sono utilizzate a consumo elettrico massimo ”.
Per l’infrastruttura “Cloud”, composta da sei server e per quella “HPC - BIG DATA”, composta da altri sei server, i due alimentatori offerti ThinkSystem da 1100 Watt, installati senza rispettare la “ridondanza”, non sono sufficienti a reggere il consumo di 1.585 Watt e, ove siano installate, come previsto, le 3 schede grafiche, non sarebbe assicurata alcuna ridondanza e conseguentemente tali infrastrutture potrebbero pregiudicare il funzionamento del sistema.
Così anche per l’infrastruttura “HTC”, malgrado l’installazione di due alimentatori da 2.000,00, se installati in maniera ridondante, il sistema non funzionerebbe per insufficiente alimentazione tanto che la stessa RICCA IT S.r.l., a pag. 25 della propria relazione dichiara che il collegamento di tali alimentatori è previsto in modalità “NON RIDONDANTE”.
Il software della LENOVO segnala anche “il conflitto tra processore e scheda grafica, sia per l’insufficiente alimentazione” per le prime due infrastrutture, mentre per la terza, infrastruttura HTC, evidenzia l’insufficienza dell’alimentatore da 2000 W, tanto che la RICCA IT S.r.l. ha dovuto proporre il cumulo dei due alimentari, così rinunciando espressamente alla ridondanza degli stessi.
Tanto, a giudizio del R.T.I ricorrente, integra un’offerta di un bene privo del requisito essenziale sancito dalla legge di gara dando luogo ad un inammissibile offerta di “aliud pro alio”, vietato dal Capitolato tecnico prestazionale e sanzionato con l’esclusione.
In data 29.07.2021 si è costituita in giudizio l’Università del Salento, eccependo l’irricevibilità e l’infondatezza del ricorso.
In data 20.09.2021 si è costituita in giudizio anche la controinteressata RICCA IT S.r.l, eccependo l’inammissibilità e infondatezza del ricorso.
Con decreto presidenziale n. 477/2021 del 3/08/2021 è stata accolta la domanda di misure cautelari monocratiche provvisorie e fissata l’udienza in Camera di Consiglio del 7 settembre 2021 per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare.
All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 07.09.2021 questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 508/2021, “ Ritenuto che:
- la complessità delle questioni poste e la suggestività delle censure formulate nell’ambito del ricorso che appare tempestivo (e che sembrano apprezzabili favorevolmente, “prima facie”, con riferimento al dedotto mancato rispetto, nell’offerta della controinteressata RICCA IT S.r.l., dei requisiti tecnico/funzionali minimi inderogabili inerenti la c.d. “ridondanza” - che appaiono richiesti a pena di esclusione all’art.2.1 del capitolato tecnico prestazionale e dall’art. 16 del Disciplinare - almeno quanto alle infrastrutture “Cloud” e “HPC - BIG DATA”, non essendo i due alimentatori offerti ThinkSystem da 1100 Watt rispettosi del requisito minimo essenziale della “ridondanza ”), anche al fine di pervenire alla prossima decisione di merito “re adhuc integra” della causa ” ha confermato il decreto cautelare presidenziale n. 477/2021 del 3 Agosto 2021 e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati, ritenendo sussistente l’allegato pregiudizio di estrema gravità ed urgenza.
Con decreto presidenziale n. 120/2021 il Presidente della III Sezione di questo Tribunale Amministrativo Regionale ha poi respinto l’istanza, formulata per conto dell’Università del Salento dall’Avvocatura erariale, di anticipazione della data dell’udienza pubblica già fissata (22 Dicembre 2021) per la trattazione nel merito del ricorso.
Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
Alla pubblica udienza del 22 dicembre 2021 la causa è stata introitata per la decisione.
Ciò premesso, il Collegio rileva che la causa non appare ancora matura per la decisione di merito e che, pertanto, è necessario disporre, ex art. 66 c.p.a., una Verificazione, da svolgersi nel contraddittorio tra le parti, da affidarsi al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri - Sezione Elettronica di Lecce, o delegato dall’Ordine, al fine di accertare:
-se le “infrastrutture” di cui agli articoli 4.4, 4.5, 4.6 del Capitolato tecnico prestazionale, come offerte dalla RICCA IT S.r.l., rispettino, o meno, i requisiti minimi prescritti in relazione alla necessità contemplata dall’art. 4.2.2 del Capitolato tecnico prestazionale di garantire la “ridondanza” degli alimentatori, in modo che “ il fallimento di un numero minore od uguale alla metà degli alimentatori presenti su un enclosure non pregiudichi il funzionamento di nessuna delle unità di sistema installate sullo stesso enclosure, anche quando queste sono utilizzate a consumo elettrico massimo ”;
-se quanto alle infrastrutture “Cloud” di RICCA IT S.r.l., composte da sei server e per quella “HPC - BIG DATA”), composta da altri sei server, i due alimentatori offerti ThinkSystem da 1100 Watt, ove installati con “ridondanza”, siano, o meno, insufficienti a reggere il consumo di 1.585 Watt, ove siano installate 3 schede grafiche;
- se tali infrastrutture possano pregiudicare il funzionamento del sistema;
-se l’infrastruttura “HTC”, malgrado l’installazione di due alimentatori da 2.000,00, ove installati in maniera “ridondante”, consentirebbe il funzionamento efficace del sistema;
- se (come evidenziato nel ricorso) - corrisponde al vero che “ il software della LENOVO - offerto da RICCA IT S.r.l. - segnala anche “il conflitto tra processore e scheda grafica, sia per l’insufficiente alimentazione” per le prime due infrastrutture, mentre per la terza, infrastruttura HTC, evidenzia l’insufficienza dell’alimentatore da 2000 W ”.
Per il compimento della Verificazione si fissa il termine di 45 (quarantacinque) giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa, al Verificatore nominato dal Tribunale della presente ordinanza istruttoria.
Il Verificatore comunicherà con congruo anticipo alle parti la data, l’ora e il luogo in cui darà avvio alle operazioni di verificazione.
Il Verificatore, una volta esaurito l’incarico, redigerà una relazione scritta delle operazioni compiute e dell’attività svolta, indicandone chiaramente le conclusioni. Il Verificatore invierà tale relazione alle parti, fissando alle stesse un termine congruo per formulare le eventuali osservazioni. Una volta scaduto il termine per le osservazioni, il Verificatore provvederà al deposito della relazione finale presso la Segreteria di questo T.A.R., previa integrazione dell’elaborato con la menzione delle osservazioni ricevute dalle parti e delle correlative considerazioni dello stesso Verificatore (dando altresì conto dell’eventuale accoglimento delle osservazioni di parte).
Le parti possono indicare propri tecnici, i quali potranno assistere alle operazioni di Verificazione. I nominativi di tali tecnici dovranno essere comunicati al Verificatore in occasione dell’avvio delle operazioni di verificazione.
Il Verificatore è fin d’ora autorizzato a prendere visione e ad estrarre copia di ogni atto o documento contenuto nel fascicolo d’ufficio e nei fascicoli di parte.
Il Verificatore è altresì autorizzato a richiedere, a qualunque pubblico depositario, ogni atto o documento, non coperto da segreto, utile all’assolvimento dell'incarico.
Va riservata alla decisione definitiva ogni pronuncia sul compenso da liquidare in favore del Verificatore, sulle altre questioni oggetto della causa e sulle spese processuali del giudizio.
La trattazione della causa deve essere conseguentemente rinviata alla successiva udienza pubblica indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospesa ogni pronuncia nel merito, in rito e sulle spese in ordine al ricorso indicato in epigrafe, dispone una Verificazione ex art. 66 c.p.a., affidata al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce - Sezione Elettronica, o delegato dall’Ordine, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Rinvia la causa per il prosieguo all’udienza pubblica 27.04.2022.
Si comunichi alle parti e al Verificatore nominato dal Tribunale.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO