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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/08/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 599 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 4.3.2025, con la concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., promossa da
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via delle Terme n. 61, presso lo studio dell'avv. Antonio Varrà, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti appellante contro (P. IVA ), in persona del legale rapp.te pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Catanzaro al Viale Crotone n. 118 presso lo studio dell'avv. Daniela Rodolà che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
appellata OGGETTO: appello avverso sentenza n. 1414/2019 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Terme in data 2.11.2019, depositata il 5.12.2019. CONCLUSIONI come da note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione al D.I. n. Controparte_1
394/2018 emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme il 06.07.2018 in favore del con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 2.585,05 oltre Parte_1 interessi legali e spese legali quale importo dovuto per spese condominiali di cui al bilancio consuntivo anno 2016-2017. A sostegno della spiegata opposizione deduceva la nullità del decreto ingiuntivo perché notificato a persona diversa dall'amministratore pro-tempore in carica, nonché l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e della preventiva messa in mora ex art. 1219 c.c. e, infine, spiegava domanda riconvenzionale al fine di ottenere la nullità della libera assembleare da cui derivava l'inesistenza del credito, il tutto con richiesta di risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3 c.p.c.. Costituitosi ritualmente in giudizio con comparsa di risposta depositata il 18.4.2013, il Parte_1
contestava la fondatezza dell'opposizione spiegata dalla , sostenendo la
[...] Controparte_1 validità del D.I., correttamente notificato alla convenuta nella propria sede, la sussistenza della messa in mora di cui alla lettera racc.ta del 23.2.2018, l'infondatezza dell'eccezione circa l'omessa procedura di mediazione, di cui è onerata la parte opponente e della domanda riconvenzionale con la quale si chiedeva l'annullamento della delibera assembleare dell'11.8.2017, perché la domanda doveva essere proposta nel termine di 30 giorni dalla adozione o comunicazione;
pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese. Con sentenza n. 1414/2019 l'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n. 394/2018 del 6.7.2018 ritendo di dover annullare la delibera assembleare dell'11.8.2017, mai comunicata al con condanna dell'opposto alle spese di Parte_1 lite. Con atto di citazione regolarmente notificato, il proponeva appello avverso Parte_1 la summenzionata sentenza al fine di eccepire l'erronea applicazione dell'art. 1137 c.c. in quanto la circostanza della convocazione dell'assemblea a e della comunicazione del verbale Controparte_1 assembleare rappresentavano un motivo di annullamento del verbale da esperire nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e non dalla richiesta di invio, per cui il credito, non contestato, doveva essere riconosciuto e la delibera impugnata in altra sede. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza che aveva dichiarato invalida la delibera condominiale dell'11.8.2017, per invalida approvazione del bilancio consuntivo quale requisito di esigibilità del credito. Acquisito il fascicolo del primo grado, nel corso del giudizio non veniva esperita alcuna attività istruttoria per cui, sulla base della documentazione in atti, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.3.2025 svoltasi in via cartolare, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 e 352 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, giova rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo apre un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, ossia al merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione (Cass., Sez. Un., n. 7448 del 07/07/1993; Cass., Sez. 2, n. 9708 del 17/11/1994; Cass., Sez. 3, n. 3984 del 18/03/2003; Cass. n. 21432 del 17/10/2011). La questione oggetto del presente gravame è stata oggetto di pronunce difformi della Suprema Corte di Cassazione perché si poneva la questione se la domanda di nullità delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini potesse essere estesa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali. Secondo un primo e superato orientamento “In tema di impugnazione delle deliberazioni delle assemblee condominiali, l'omessa convocazione di un condomino costituisce motivo di annullamento delle deliberazioni assunte dall'assemblea, che può ottenersi solo con l'esperimento di un'azione ad hoc e nei termini di legge, mentre non può essere oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo chiesto per conseguire il pagamento delle spese deliberate dall'assemblea” (Cass. sez. II, n. 17486 del 01/08/2006).
“Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent. 18/12/2009, n. 26629).
“L'opposizione del al decreto ingiuntivo emesso ex art. 63 disp. att. c.c. non può mai Parte_1 estendersi a questioni relative alla annullabilità o nullità della delibera condominiale di approvazione delle spese, delibera che necessita di essere impugnata separatamente ex art. 1137 c.c.” (Cass. civ., Sez. II, Sent.19/03/2014, n. 6436). Al fine di comporre il contrasto di giurisprudenza in atto le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno riconosciuto il potere al Giudice dell'opposizione di sindacare non solo l'eventuale nullità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, ma anche la sua annullabilità, ove dedotta nelle forme e nei tempi prescritti dalla legge (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 14/06/2024, n. 16635; Cass. Civ. sent. n. 9839/2021). Risultava arduo, invero, sostenere che il giudice dell'opposizione potesse confermare il decreto ingiuntivo senza verificare la validità del titolo (nella specie, la deliberazione assembleare) posto a fondamento dell'ingiunzione, e presupposto necessario per la conferma del decreto ingiuntivo. Chiarito quanto sopra, occorre verificare, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, come quello di specie, se il giudice di prime cure abbia correttamente sindacato sulla nullità dedotta dalla parte della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione e sull'annullabilità di tale deliberazione e la condizione che quest'ultima sia stata dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione. Infatti, la validità della deliberazione posta a fondamento dell'ingiunzione costituisce il presupposto necessario per la conferma del decreto ingiuntivo;
pertanto, non può precludersi al giudice dell'opposizione di accertare, ove richiesto o dovuto, la sussistenza del presupposto necessario per la pronuncia di rigetto o di accoglimento della opposizione. Le delibere possono, dunque, essere nulle o annullabili e la distinzione è rilevante ai fini dei termini per la loro impugnazione. Sono qualificate annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti maggioranze qualificate in relazione all'oggetto. La sussistenza di un vizio di annullabilità della delibera condominiale implica la necessità di espressa e tempestiva domanda ad hoc proposta dal condomino interessato nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 cod. civ. (Cass. civ. sez. VI - 2 ordinanza 25 giugno 2018, n. 16675). Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'assemblea per i presenti e dalla data di ricevimento del verbale di assemblea per gli assenti, data nella quale un assente è venuto a conoscenza dell'effettivo contenuto delibera assunta (Cass. civ. sez. II, 4 ottobre 2018, n. 24399). Sono nulle, invece, le delibere prive dei requisiti essenziali del loro contenuto, come la illiceità della causa o dell'oggetto ovvero l'impossibilità dell'oggetto della delibera medesima, ex art. 1418 cod. civ. o, ancora, le delibere che esulano dalla gestione del condominio o le delibere che incidono sui diritti individuali inerenti alle cose o ai servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini (Cass. civile, sez. Unite, 7 marzo 2005, n. 48061). Ancora, deve rilevarsi che nelle cause di opposizione a un decreto ingiuntivo radicate da un condomino che contesti la pretesa creditizia del , la nullità della delibera è rilevabile Parte_1
d'ufficio dal magistrato (Cass. civ. sez. II, 23 luglio 2019, n.19832). In relazione alla distinzione tra delibera annullabile e delibera nulla si deve, pertanto, rilevare che il termine di decadenza previsto per l'impugnazione della delibera si applica soltanto per le prime, considerato che in materia di nullità, essendo questa imprescrittibile ex art. 1422 cod. civ., non può configurarsi alcuna ipotesi di prescrizione. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'art. 1137 c.c., comma 2, non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera (Cass. civ. sez. II, 04/03/2011, n. 5254; Cass. civ. sez. II, 14/07/1989, n. 3291; Cass. civ. sez. II, 31/05/1988, n. 3701). L'annullabilità, però, non può essere mai sollevata quale eccezione in giudizio, ma in via principale in considerazione del fatto che, qualora l'atto venga annullato, ha effetto per tutti i condomini;
di conseguenza se la domanda di annullamento è proposta in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essa assumerà la veste di domanda riconvenzionale, che l'opponente (nella sua sostanziale posizione di convenuto) ha l'onere di proporre, a pena di decadenza, con l'atto di citazione in opposizione, che corrisponde alla comparsa di risposta del convenuto di cui all'art. 167 c.p.c. (Cass. civ. sez. Unite, 14/04/2021, n. 9839). È indubbio che nel caso di specie la abbia chiesto, in via d'azione, mediante apposita Controparte_1 domanda riconvenzionale, che venisse dichiarata l'annullabilità della delibera assembleare dell'11.8.2017 e per l'effetto disposto l'annullamento (si vedano le conclusioni nell'atto di citazione in opposizione a D.I. n. 394/2018) e che il vizio eccepito fosse di forma, afferente alle regole procedimentali per la formazione delle deliberazioni assembleari, senza l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 1136 c.c. per la convocazione, costituzione, discussione e votazione, nei limiti delle attribuzioni specificate dagli artt. 1120, 1121, 1129, 1132, 1135 c.c.. Occorre, quindi, verificare se l'azione di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., sia stata dedotta nel termine perentorio ivi previsto. Dalla documentazione in atti e, in particolare, dal verbale di assemblea, non si determina la regolare convocazione o presenza della società opponente all'assemblea condominiale. L'affermazione “constatata la regolare convocazione essendo presenti di persona o per delega condomini per 785,80 millesimi” e che il bilancio consuntivo veniva approvato “per millesimi 768,20” nulla provano in merito alla regolare convocazione. Né dalla lettura del verbale assembleare si rinviene la presenza della nonostante Controparte_1 questa sia stata più volte coinvolta nelle decisioni prese nell'interesse del . Parte_1
Non vi è neppure prova che il verbale sia stato successivamente trasmesso ai condomini assenti, ragion per cui ai fini della tempestività della domanda riconvenzionale deve condividersi il percorso logico giuridico effettuato dal giudice di primo grado, che ha individuato il dies per il calcolo del termine di 30 giorni per la proposizione dell'opposizione della delibera condominiale in quello del 5.9.2018, quando veniva richiesta, a mezzo pec, la copia del verbale. Giova ricordare – a tale proposito - che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. L'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass. sentt. nn. 1385/74 1059/75, 1603/77, 2124/94, 11417/97, 8502/02, 17371/03). Tanto detto con riferimento ai principi di diritto applicabili alla fattispecie in esame, il Tribunale ritiene che la sentenza emessa dal giudice di prime cure debba essere confermata in quanto il opposto non ha adempiuto all'onere di prova su di esso incombente ai sensi di cui all'art. Parte_1
2697 c.c.. Dal momento che la ha eccepito la irregolarità della convocazione assembleare, il Controparte_1 avrebbe dovuto, quanto meno, ottemperare all'onere processuale di una puntuale Parte_1 allegazione;
in mancanza, si ritiene di confermare quanto stabilito nella sentenza impugnata. La produzione della delibera assembleare condominiale a corredo di una domanda monitoria avverso un condomino non è comunque idonea a soddisfare l'onere di comunicazione agli assenti ex art. 1137 c.c., né comporta il sorgere della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., che postula il recapito all'indirizzo del condomino del verbale contenente le decisioni dell'assemblea, e neppure obbliga quest'ultimo ad attivarsi per acquisire e conoscere il testo delle deliberazioni stesse, la cui conoscibilità, pertanto, non è ancorata alla data di notificazione del decreto ingiuntivo (Cass. n. 16081 del 2016). La mancanza dell'allegazione, da parte dell'intimante, della convocazione o notificazione del verbale assembleare, determinano la revoca del decreto ingiuntivo e la conferma della sentenza di primo grado, mentre rimangono assorbite tutte le altre questioni, il tutto con la compensazione delle spese di lite del secondo grado data la particolarità e varietà delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal avverso la sentenza n. 394/2018 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Parte_1
Lamezia Terme in data 6.7.2018, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n. 394/2018 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Terme in data 6.7.2018;
- compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio. Lamezia Terme, 12.8.2025 Il Giudice Teresa Valeria Grieco