Articolo 106 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 105Articolo 107
Versione
14 marzo 1965
Art. 106.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1965 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
Entrata in vigore il 14 marzo 1965