Versione
14 marzo 1965
14 marzo 1965
Art. 106.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1965 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1965 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).