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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/06/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 28.05.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8722/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. Cantatore Gloria Beatrice e D'Amico Tommaso Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2024, – a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento dei requisiti sanitari sottesi alle prestazioni della pensione di invalidità civile, della indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92.
Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente, pur condividendo le conclusioni delle risultanze della c.t.u., ha allegato un aggravamento tale da consentire il riconoscimento del requisito sanitario per fruire della indennità di accompagnamento.
pagina 1 di 3 Nella precedente fase di giudizio, il C.T.U., dott. ha accertato che: “Il ricorrente Persona_1
è affetto dalle infermità sopraindicate;
esse risalgono ad epoca antecedente la Parte_1 domanda amministrativa;
successivamente alla domanda non si sono verificati aggravamenti delle infermità preesistenti, non sono insorte altre infermità; in risposta ai quesiti posti è da ritenere, a parere dello scrivente, invalido con una riduzione totale della capacità lavorativa (art.. 12 L. n.
118/1971); decorrenza dalla domanda. Le infermità del ricorrente sono tali da ridurne l'autonomia personale, rendendo necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione. È da ritenere quindi portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104/1992, con decorrenza dalla domanda. Non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
Il C.T.U. visionata la documentazione medica successiva (depositata unicamente alla presente opposizione) e disposta nuova visita peritale, ha così esposto: “L'esame della suddetta documentazione medica non modifica le conclusioni rese nella perizia in atti. si ribadisce pertanto che il ricorrente
è affetto dalle seguenti infermità: 1) Cardiopatia ischemico-ipertensiva 2) Diabete Parte_1 mellito tipo 2 3) BPCO 4) Ipertrofia prostatica 4) Incontinenza urinaria È da ritenere tuttora invalido con una riduzione totale della capacità lavorativa (art.. 12 L. n. 118/1971); decorrenza dalla domanda. Le infermità del ricorrente sono tali da ridurne l'autonomia personale, rendendo necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione. È da ritenere quindi portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della legge
104/1992, con decorrenza dalla domanda. Non sussistevano e non sussistono tuttora i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
Devono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n.
23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez.
Lav., n. 23413/2011).
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata e deve essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per fruire della pensione di invalidità civile e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92 sin dalla domanda amministrativa.
L'esito alterno dell'intero giudizio suggerisce l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di c.t.u., liquidate con decreto emesso in data odierna, vengono poste definitivamente a carico CP_ dell'
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la sussistenza del requisito sanitario per fruire della pensione di invalidità civile e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3,
l. 104/92 sin dalla domanda amministrativa e rigetta nel resto l'opposizione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 28.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 28.05.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8722/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. Cantatore Gloria Beatrice e D'Amico Tommaso Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2024, – a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento dei requisiti sanitari sottesi alle prestazioni della pensione di invalidità civile, della indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92.
Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente, pur condividendo le conclusioni delle risultanze della c.t.u., ha allegato un aggravamento tale da consentire il riconoscimento del requisito sanitario per fruire della indennità di accompagnamento.
pagina 1 di 3 Nella precedente fase di giudizio, il C.T.U., dott. ha accertato che: “Il ricorrente Persona_1
è affetto dalle infermità sopraindicate;
esse risalgono ad epoca antecedente la Parte_1 domanda amministrativa;
successivamente alla domanda non si sono verificati aggravamenti delle infermità preesistenti, non sono insorte altre infermità; in risposta ai quesiti posti è da ritenere, a parere dello scrivente, invalido con una riduzione totale della capacità lavorativa (art.. 12 L. n.
118/1971); decorrenza dalla domanda. Le infermità del ricorrente sono tali da ridurne l'autonomia personale, rendendo necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione. È da ritenere quindi portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104/1992, con decorrenza dalla domanda. Non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
Il C.T.U. visionata la documentazione medica successiva (depositata unicamente alla presente opposizione) e disposta nuova visita peritale, ha così esposto: “L'esame della suddetta documentazione medica non modifica le conclusioni rese nella perizia in atti. si ribadisce pertanto che il ricorrente
è affetto dalle seguenti infermità: 1) Cardiopatia ischemico-ipertensiva 2) Diabete Parte_1 mellito tipo 2 3) BPCO 4) Ipertrofia prostatica 4) Incontinenza urinaria È da ritenere tuttora invalido con una riduzione totale della capacità lavorativa (art.. 12 L. n. 118/1971); decorrenza dalla domanda. Le infermità del ricorrente sono tali da ridurne l'autonomia personale, rendendo necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione. È da ritenere quindi portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della legge
104/1992, con decorrenza dalla domanda. Non sussistevano e non sussistono tuttora i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
Devono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n.
23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez.
Lav., n. 23413/2011).
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata e deve essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per fruire della pensione di invalidità civile e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92 sin dalla domanda amministrativa.
L'esito alterno dell'intero giudizio suggerisce l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di c.t.u., liquidate con decreto emesso in data odierna, vengono poste definitivamente a carico CP_ dell'
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la sussistenza del requisito sanitario per fruire della pensione di invalidità civile e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3,
l. 104/92 sin dalla domanda amministrativa e rigetta nel resto l'opposizione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 28.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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