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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/04/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3067/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3067/2024 promossa da:
(C.F , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Matteo Brogioni
e
(c.f. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Alessia Cugini
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione giudiziale
Con l'intervento del PM - sede
FATTO
Premettendo di aver contratto matrimonio concordatario a Campiglia
Marittima in data 09.04.2000 con il signor rilevando la Controparte_1 nascita dei due figli, e entrambi maggiorenni, essendo tuttavia Per_1 Per_2 il solo figlio economicamente autosufficiente e il figlio invero, Per_1 Per_2 ancora studente e convivente con la madre, nonché l'interruzione della convivenza da parte del già dalla fine del 2023 per il venir meno CP_1 dell'affectio coniugalis, con ricorso depositato in data 20.12.2024, poi ritualmente
1 notificato, la signora evocava in causa Parte_1 Controparte_1
La ricorrente concludeva per sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni “ Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- Prevedersi in capo al resistente l'obbligo di concorrere al 50 % delle spese straordinarie Controparte_1 necessitanti per il figlio ome da ricorso;
- Assegnare la casa coniugale, sita in Per_2
Campiglia M.ma viale della Fiera n. 8 alla ricorrente, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, affinché la stessa possa viverci insieme ai figli ed il resistente trasferisca a tale momento la propria residenza;
Con vittoria di spese ed onorario”.
Si costituiva il signor nulla opponendo né in merito alla Controparte_1 richiesta di separazione personale dal coniuge, né con riguardo alle condizioni di separazione formulate dalla ricorrente in sede di conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di separazione alle quali, anzi, aderiva avanzando, al contempo, in via riconvenzionale, anche domanda di divorzio. Il signor concludeva dunque nei termini che si riportano “IN VIA PRINCIPALE: CP_1
a) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b) assegnare la casa coniugale, sita in Campiglia Marittima (LI), in via della
Fiera n. 8, alla Sig.ra presso la quale continuerà a vivere insieme Parte_1 figlio c) le spese straordinarie del figlio come indicate nelle Linee Per_2 Per_2 guida del CNF da ultimo approvate, saranno suddivise tra i genitori nella misura del
50% ciascuno;
d) nessun emolumento a titolo di contributo di mantenimento sarà dovuto tra le parti, essendo le parti economicamente autosufficienti. IN VIA
RICONVENZIONALE: e) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, nella mancata proseguita convivenza tra i coniugi, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Campiglia Marittima al n. 4, P.2, S. A uff.0001, anno 2000, alle medesime condizioni richieste per la separazione coniugale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza. Con compensazione delle spese legali tra le parti”.
Alla prima udienza di comparizione del 16/4/2025 il procuratore della parte resistente confermava dunque la volontà del signor di aderire alle CP_1 conclusioni rassegnate dalla ricorrente quanto alle questioni accessorie rispetto alla separazione. Le parti dichiaravano quindi di volersi separare non
2 essendovi possibilità di riconciliazione con la precisazione che, a modifica delle conclusioni rassegnate in ricorso, la casa familiare non doveva intendersi come
“assegnata”, bensì restante nella disponibilità della signora tenuto Pt_1 conto della proprietà dell'immobile integralmente in capo alla ricorrente.
Riscontrata altresì l'adesione da parte della signora alla Parte_1 domanda di divorzio formulata dal marito in via riconvenzionale, le parti confermavano inoltre di voler procedere anche con la domanda di divorzio alle stesse condizioni della separazione.
I procuratori delle parti chiedevano a questo punto di concludere in conformità alla volontà manifestata dalle stesse parti rinunciando alla fissazione dell'udienza ex art. 473 bis n.28 c.p.c. e il Giudice, disposta la trasformazione del rito da contenzioso a consensuale, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
Va innanzitutto osservato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni delle stesse, sono emersi in causa argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale;
inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita avendo le parti manifestato negli atti di causa, così come personalmente in udienza, di non volersi riconciliare confermando peraltro la volontà non solo di volersi separare, ma anche di voler divorziare.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono dunque essere accolte rispondendo le stesse ai loro interessi nonché a quelli del figlio Per_2 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
Giacché con domanda riconvenzionale spiegata nel proprio atto difensivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., la parte resistente ha chiesto
3 anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, avendo successivamente anche la parte ricorrente aderito a tale richiesta, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Pt_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile
[...] Controparte_1 di Campiglia Marittima di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Campiglia Marittima in data 09.04.2000 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 4 – parte 2 – serie
A – Anno 2000)
4
E COSI' DISPONE
a) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
b) la casa coniugale, sita in Campiglia Marittima (LI), in via della Fiera n. 8, presso la quale la Sig.ra continuerà a vivere insieme al figlio Parte_1 rimarrà nella disponibilità della stessa secondo il vigente regime Per_2 proprietario;
c) le spese straordinarie previste per il figlio come indicate nelle Linee Per_2 guida del CNF da ultimo approvate, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
d) nessun emolumento a titolo di contributo di mantenimento sarà dovuto tra le parti, essendo esse economicamente autosufficienti;
Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 29.4.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3067/2024 promossa da:
(C.F , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Matteo Brogioni
e
(c.f. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Alessia Cugini
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione giudiziale
Con l'intervento del PM - sede
FATTO
Premettendo di aver contratto matrimonio concordatario a Campiglia
Marittima in data 09.04.2000 con il signor rilevando la Controparte_1 nascita dei due figli, e entrambi maggiorenni, essendo tuttavia Per_1 Per_2 il solo figlio economicamente autosufficiente e il figlio invero, Per_1 Per_2 ancora studente e convivente con la madre, nonché l'interruzione della convivenza da parte del già dalla fine del 2023 per il venir meno CP_1 dell'affectio coniugalis, con ricorso depositato in data 20.12.2024, poi ritualmente
1 notificato, la signora evocava in causa Parte_1 Controparte_1
La ricorrente concludeva per sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni “ Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- Prevedersi in capo al resistente l'obbligo di concorrere al 50 % delle spese straordinarie Controparte_1 necessitanti per il figlio ome da ricorso;
- Assegnare la casa coniugale, sita in Per_2
Campiglia M.ma viale della Fiera n. 8 alla ricorrente, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, affinché la stessa possa viverci insieme ai figli ed il resistente trasferisca a tale momento la propria residenza;
Con vittoria di spese ed onorario”.
Si costituiva il signor nulla opponendo né in merito alla Controparte_1 richiesta di separazione personale dal coniuge, né con riguardo alle condizioni di separazione formulate dalla ricorrente in sede di conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di separazione alle quali, anzi, aderiva avanzando, al contempo, in via riconvenzionale, anche domanda di divorzio. Il signor concludeva dunque nei termini che si riportano “IN VIA PRINCIPALE: CP_1
a) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b) assegnare la casa coniugale, sita in Campiglia Marittima (LI), in via della
Fiera n. 8, alla Sig.ra presso la quale continuerà a vivere insieme Parte_1 figlio c) le spese straordinarie del figlio come indicate nelle Linee Per_2 Per_2 guida del CNF da ultimo approvate, saranno suddivise tra i genitori nella misura del
50% ciascuno;
d) nessun emolumento a titolo di contributo di mantenimento sarà dovuto tra le parti, essendo le parti economicamente autosufficienti. IN VIA
RICONVENZIONALE: e) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, nella mancata proseguita convivenza tra i coniugi, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Campiglia Marittima al n. 4, P.2, S. A uff.0001, anno 2000, alle medesime condizioni richieste per la separazione coniugale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza. Con compensazione delle spese legali tra le parti”.
Alla prima udienza di comparizione del 16/4/2025 il procuratore della parte resistente confermava dunque la volontà del signor di aderire alle CP_1 conclusioni rassegnate dalla ricorrente quanto alle questioni accessorie rispetto alla separazione. Le parti dichiaravano quindi di volersi separare non
2 essendovi possibilità di riconciliazione con la precisazione che, a modifica delle conclusioni rassegnate in ricorso, la casa familiare non doveva intendersi come
“assegnata”, bensì restante nella disponibilità della signora tenuto Pt_1 conto della proprietà dell'immobile integralmente in capo alla ricorrente.
Riscontrata altresì l'adesione da parte della signora alla Parte_1 domanda di divorzio formulata dal marito in via riconvenzionale, le parti confermavano inoltre di voler procedere anche con la domanda di divorzio alle stesse condizioni della separazione.
I procuratori delle parti chiedevano a questo punto di concludere in conformità alla volontà manifestata dalle stesse parti rinunciando alla fissazione dell'udienza ex art. 473 bis n.28 c.p.c. e il Giudice, disposta la trasformazione del rito da contenzioso a consensuale, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
Va innanzitutto osservato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni delle stesse, sono emersi in causa argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale;
inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita avendo le parti manifestato negli atti di causa, così come personalmente in udienza, di non volersi riconciliare confermando peraltro la volontà non solo di volersi separare, ma anche di voler divorziare.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono dunque essere accolte rispondendo le stesse ai loro interessi nonché a quelli del figlio Per_2 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
Giacché con domanda riconvenzionale spiegata nel proprio atto difensivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., la parte resistente ha chiesto
3 anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, avendo successivamente anche la parte ricorrente aderito a tale richiesta, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Pt_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile
[...] Controparte_1 di Campiglia Marittima di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Campiglia Marittima in data 09.04.2000 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 4 – parte 2 – serie
A – Anno 2000)
4
E COSI' DISPONE
a) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
b) la casa coniugale, sita in Campiglia Marittima (LI), in via della Fiera n. 8, presso la quale la Sig.ra continuerà a vivere insieme al figlio Parte_1 rimarrà nella disponibilità della stessa secondo il vigente regime Per_2 proprietario;
c) le spese straordinarie previste per il figlio come indicate nelle Linee Per_2 guida del CNF da ultimo approvate, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
d) nessun emolumento a titolo di contributo di mantenimento sarà dovuto tra le parti, essendo esse economicamente autosufficienti;
Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 29.4.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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