Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 16/06/2025, n. 11796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11796 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11796/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03284/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3284 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Decreto n. -OMISSIS- emesso dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse Umane, datato 25.07.2022 (notificato all'odierno ricorrente solo in data 07.12.2022 dalla Direzione Casa Circondariale e Reclusione – Campobasso) con cui è stata respinta l'istanza presentata ai sensi del D.P.R. 461/2001 dall'Assistente Capo Coordinatore del Corpo di Polizia Penitenziaria (in congedo) -OMISSIS-(datata 09.12.2020) e decretato: “[…] Le infermità “Ictus cerebrale ischemico in sede capsulare dx ad espressività clinica di grave emiparesi sx in destrimane turbe della deambulazione e disartria” – “Diabete mellito tipo II” – “Dislipidemia mista” – “Ipertensione arteriosa” da cui è affetto -OMISSIS- […] NON SONO DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO […]”;
- del Parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio – Pratica nr. -OMISSIS- – reso nell'adunanza nr. 2696 del 27.01.2022 (mai notificato all'odierno ricorrente e richiesto con istanza d'accesso agli atti presentata in data 31.01.2023) con cui è stata dichiarata la NON DIPENDENZA da Causa di Servizio delle infermità -“Ictus cerebrale ischemico in sede capsulare dx ad espressività clinica di grave emiparesi sx in destrimane turbe della deambulazione e disartria”, “Diabete mellito tipo II Dislipidemia mista” ed “Ipertensione arteriosa”- sofferte dall'Assistente Capo Coordinatore del Corpo di Polizia Penitenziaria (in congedo) -OMISSIS-;
- nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Economia e Finanze Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, Assistente Capo Coordinatore del Corpo di Polizia Penitenziaria, attualmente in congedo assoluto, ha adito l’intestato T.A.R chiedendo l’annullamento del decreto n. -OMISSIS-, emesso dal Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria in data 25.7.2022, di diniego dell’istanza di riconoscimento della causa di servizio per le infermità “Ictus cerebrale ischemico in sede capsulare dx ad espressività clinica di grave emiparesi sx in destrimane turbe della deambulazione e disartria”, “Diabete mellito tipo II. Dislipedemia mista” e “Ipertensione arteriosa” nonché del parere n. -OMISSIS- reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
Il ricorrente, ricoverato in data 19.07.2020 per “infarto cerebrale capsulare destro. Ipertensione arteriosa sistemica. Diabete mellito. Dislipidemia mista”, essendo stato colto da malore mentre stava prestando ordinario servizio, presentava istanza ai sensi del D.P.R. 461/2001 ai fini del riconoscimento della causa di servizio per le suddette patologie. A seguito di ciò, con verbale n. 2737 del 15.02.2021 la Commissione medica di verifica (C.M.V.) di Campobasso giudicava il ricorrente “permanentemente NON IDONEO in modo assoluto al servizio nel Corpo della Polizia Penitenziaria: a. Da collocare in congedo assoluto; b. NO reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del Personale civile dell’A.D. (Leg5e 266199)” e, con verbale n. 2783 del 15.02.2021, diagnosticava le patologie di cui al Decreto impugnato. Successivamente, con Decreto nr. 09837/S emesso dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse del 29.03.2021, il ricorrente veniva dispensato dal servizio.
Con parere n. -OMISSIS-, il Comitato di verifica per le cause di servizio deliberava “- che l'infermità "Ictus cerebrale ischemico in sede capsulare dx ad espressività clinica di grave emiparesi sx in destrimane turbe della deambulazione e disartria" NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto trattasi di forma di danno cerebrale, su base vascolare ad insorgenza improvvisa, legata a predisposizione costituzionale del soggetto per ostruzione acuta di un'arteria del circolo cerebrale su base aterosclerotica, embolica o funzionale, sull'insorgenza e decorso della quale, gli eventi del servizio prestato, cosi' come descritto agli atti, non possono assurgere a valore di causa o concausa efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti; - che l'infermità "Diabete mellito tipo II. Dislipedemia mista" NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di infermità dovuta ad anomala secrezione dell'insulina da parte delle isole pancreatiche con conseguente alterazione del trasporto e del metabolismo dei glicidi, a genesi multifattoriale, in cui rivestono importanza sia fattori eredo-costituzionali che l'eccessiva assunzione di carboidrati. E' pertanto da escludere qualsiasi influenza nociva degli allegati eventi del servizio prestato nel determinismo e nella successiva evoluzione dell'affezione; - che l'infermità "Ipertensione arteriosa" NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di forma morbosa a genesi multifattoriale, caratterizzata da alterazioni dei meccanismi di controllo neurovegetativi e dei sistemi ormonali che regolano la funzione cardiovascolare e l'equilibrio idro-salino, non suscettibile di influenza da parte di generici disagi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”. Infine, con decreto n. -OMISSIS- del 25.7.2022, il Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Ufficio V – Trattamento Economico e previdenziale ha decretato che le infermità da cui risulta essere affetto il ricorrente non sono dipendenti da cause di servizio.
Il ricorso è affidato al seguente motivo di gravame:
- Illegittimità e/o eccesso di potere degli atti impugnati per violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990: difetto di motivazione. Eccesso di potere per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruità, errore sui presupposti, manifesta ingiustizia.
In sintesi, il ricorrente lamenta la mancata considerazione, da parte dell’Amministrazione, delle condizioni ambientali e di servizio a cui egli è stato sottoposto nel corso degli anni, ritenute la causa e/o concausa delle patologie di cui è affetto e, a sostegno di ciò, richiama la relazione emessa dal Dott. Marco Filonzi.
In data 27.02.2023, la parte ricorrente depositava documenti.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, il Ministero della Giustizia ha depositato relazione e documenti chiedendo il rigetto del ricorso e il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato parere e chiesto l’estromissione dal giudizio.
All’udienza pubblica del 7 maggio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Nel merito il Collegio, conformandosi alla giurisprudenza ormai consolidata in materia di riconoscimento della causa di servizio per infermità, rammenta che “Secondo l’art. 11 del regolamento approvato con d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato di verifica “accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione”. L’accertamento di tale rapporto causale spetta, in via esclusiva, a tale organo, la cui espressione «rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e costituisce un parere di carattere più articolato e complesso, sia per la sua composizione, nella quale sono presenti sia professionalità mediche che giuridiche ed amministrative, sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali» (ex multis, Cons. Stato, sez. II, 21 marzo 2024, n. 2774). 8.2. Il giudizio del Comitato «si impone all’amministrazione, che deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non può attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base agli elementi a sua disposizione che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato stesso, con conseguente richiesta di nuovo parere». (Cons. Stato, sez. II, 27 dicembre 2023, n. 11265). Quale atto connotato da elevata discrezionalità tecnica, il parere del Comitato «non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l’inattendibilità metodologica delle conclusioni ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale» (ex multis, Cons. Stato, sez. I, parere 21 febbraio 2024, n. 184, sez. II, 26 gennaio 2024, n. 845; 20 luglio 2022, n. 6456; sez. IV, 27 giugno 2017, n. 5357). 8.3. In definitiva, nell’ambito del procedimento di cui trattasi, al giudice amministrativo è consentita solo “una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale a dire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, mentre l’accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato all’organo medico (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2014, n. 1454, 8 giugno 2009, n. 3500, 9 marzo 2017, n. 1435 e 27 giugno 2017, n. 5357; Cons. Stato Sez. II, 28 maggio 2021, n. 4136)” (Cons. Stato, sez. II, 27 dicembre 2024, n. 10398). Per costante orientamento di questo Consiglio (ex multis, Cons. Stato, sez. II, 9 ottobre 2023, n. 8756; sez. I, 11 dicembre 2023, n. 1514), infatti, «nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa»” (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 03953/2025).
Ciò premesso, tenuto conto della documentazione agli atti e delle valutazioni espresse dall’Amministrazione di cui sopra, si rileva che il ricorrente ha, senza dubbio, “operato in un ambito che richiede elevati livelli di impegno e responsabilità, prestando un contributo personale connotato da efficienza, dedizione e profili di eccellenza (come dimostrano i riconoscimenti ricevuti). Tuttavia, questi elementi, per quanto meritevoli di considerazione, non sono sufficienti a configurare una condizione lavorativa eccezionale ai fini del giudizio di dipendenza di cui al d.P.R. 461/2001, tenuto conto del contesto di riferimento. Invero, proprio nei settori operativi più sensibili, l’elevato carico di impegno e tensione nervosa può rappresentare una componente “fisiologica” della funzione svolta, senza che ciò, in difetto di accadimenti straordinari, possa assumere rilievo medico-legale ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. A ritenere diversamente, del resto, dovrebbe presumersi dipendente da causa di servizio qualsiasi infermità manifestatasi in soggetti impegnati in incarichi di elevata responsabilità o complessità, solo in quanto caratterizzati da un intrinseco potenziale stressogeno” (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 03953/2025). Infatti, “per consolidata giurisprudenza ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio vanno “allegati e documentati specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa.(...) nei casi di accertamento della causa di servizio il rapporto di eventuale derivazione causale va verificato” non rispetto al servizio in generale (per quanto gravoso e pieno di disagi, compatibili con l’attività prestata da soggetti aventi lo status di militare, per i quali l'ordinamento prevede una specifica serie di tutele per la gravosità del servizio prestato), ma rispetto a particolari modalità, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, che valgono a connettere le patologie insorte con dette modalità”. In sostanza, un’attività di servizio, sia pure impegnativa, non può comunque essere considerata ex se anche solo concausa dell'evento, ove non emerga quel surplus di fattori, rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio richiesto ai militari, costituenti rischio specifico dell'evento morboso (T.A.R. Sicilia, n. 2177/2019)" (T.A.R. FVG, sez. I, 4 gennaio 2024, n. 18; in termini Cons. Stato n. 1341/2024 cit.; Cons. Stato, sez. II, 30 agosto 2023, n. 8073; Cons. Stato, sez. II, 5 settembre 2023, n. 8169; T.A.R. Piemonte sez. III, 22 gennaio 2024, n. 52)” (T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 00474/2025).
Inoltre occorre rilevare che “poiché il parere medico-legale sulla dipendenza da causa di servizio si basa su nozioni scientifiche e dati di esperienza tecnica, non può essere contraddetto da altri pareri sanitari, inclusi quelli di parte, a meno che non vi siano evidenti profili di irragionevolezza o di travisamento dei fatti, che nel caso di specie non ricorrono. (…) nel giudizio nel quale siano contestate le valutazioni delle commissioni medico legali non possono avere rilievo le valutazioni espresse in una perizia di parte, e ciò in quanto nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio la valutazione è riservata agli organi della sanità militare che costituiscono gli unici organismi a tal fine abilitati, non potendo dunque ritenersi ammissibili le argomentazioni dirette a contestare mediante la produzione di perizie di parte la valutazione cui sono pervenute le commissioni militari, giacché, diversamente, si consentirebbe un sindacato di merito, senza che risulti dimostrata la manifesta incongruenza o abnormità del giudizio formulato dall’Amministrazione (cfr. TAR Toscana, sez. I, 8 giugno 2023, n. 573; TAR Lazio, Roma, sez. I, 4 aprile 2024, n. 6521)” (TAR Toscana, Sez. I, 24 ottobre 2024, n. 1198).
In conclusione, alla luce della giurisprudenza richiamata e delle controdeduzioni delle Amministrazioni resistenti, il provvedimento impugnato non può ritenersi affetto dai vizi lamentati dal ricorrente in quanto, come compiutamente motivato, le patologie di cui sopra non sono dipendenti da cause di servizio e non essendo l’attività lavorativa svolta dal ricorrente di per sé sufficiente a costituire concausa determinante delle stesse.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Per ragioni di equità, le spese processuali possono ugualmente essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Virginia Arata, Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.