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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Rg 425/2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa MANUELA SARACINO Presidente dott. PIETRO MASTRORILLI Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 425 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Ruggiero Marzocca
-Appellante-
e
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. Antonio Bove
-Appellato-
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 193/2024 del 30.01.2024 il Tribunale di Trani in funzione di CP_ giudice del lavoro, pronunciando nel contraddittorio con l' ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla domanda attorea, volta a ottenere dal predetto il pagamento dell'assegno di invalidità civile a seguito di CP_2 decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. avente come oggetto il requisito sanitario di tale prestazione;
quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione integrale fra le parti. Avverso detta sentenza la parte privata ha proposto appello, chiedendone la riforma limitatamente al capo sulle spese processuali. CP_ L' ha resistito al gravame, depositando apposita memoria.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito dell'udienza del 17.03.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è infondato e va rigettato, dovendosi confermare la statuizione impugnata.
Con un unico e articolato motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la integrale compensazione delle spese processuali, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché del principio della c.d. soccombenza virtuale.
Va rammentato che, con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato dinanzi al Tribunale di
Trani il 27.02.2023 e notificato all' in data 04.04.2023, Controparte_3
l'odierno appellante ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto al pagamento degli arretrati dovuti a titolo di assegno di invalidità civile, maturati a far data dal 01.07.2020, oltre gli ulteriori ratei maturandi, interessi e rivalutazione CP_ monetaria, in virtù del decreto di omologa del 26.09.2022, notificato all' in data
26.10.2022.
Ha precisato di aver inviato altresì il Mod. AP70, in data 27.10.2022, comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge al fine del conseguimento della prestazione.
Costituitosi in giudizio, l'ente previdenziale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, stanti l'intervenuta liquidazione con modello TE08 in data 23.02.2023 e l'avvenuto accredito con cedolino di pagamento del 07.03.2023, insistendo per la compensazione delle spese processuali, evidenziando di aver pagato la prestazione pochi giorni dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla legge dalla notifica del decreto di omologa, e comunque antecedentemente alla notifica del ricorso e alla prima udienza di comparizione.
Il primo giudice, dichiarata cessata la materia del contendere, ha disposto la compensazione delle spese processuali, in virtù della circostanza che il pagamento è intervenuto in data (liquidazione del 23.02.2023 e accredito del 07.03.2023) anteriore rispetto a quella di notificazione del ricorso introduttivo del giudizio
(04.04.2023).
2 Il Tribunale ha sottolineato altresì che la parte ricorrente, una volta ricevuta la comunicazione della liquidazione della prestazione (con il modello TE08 datato
23/02/2023), in cui era stata specificata la data del 07/03/2023 entro la quale sarebbe stato eseguito il pagamento della prestazione assistenziale spettante, ha proceduto comunque alla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, nonostante fosse a conoscenza del fatto che il pagamento sarebbe avvenuto in prossimità della data di notifica del ricorso. CP_ Pertanto, il primo giudice ha escluso di poter ravvisare in capo all' alcuna soccombenza virtuale, in quanto, da un lato, l'Ente ha adempiuto quando il contraddittorio nei propri confronti non si era ancora instaurato e a distanza di pochi giorni dalla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, dall'altro, la parte ricorrente era stata messa nella condizione di conoscere la data in cui avrebbe conseguito il pagamento della prestazione economica, sicché la notificazione del ricorso introduttivo appare eseguita “al solo scopo di conseguire indebitamente la liquidazione delle spese di lite”.
Le doglianze esposte nell'atto di gravame si sostanziano nell'osservazione che nessun atteggiamento collaborativo è stato assunto dall' nella liquidazione CP_2 della prestazione, essendo esso tenuto a osservare il termine perentorio di 120 giorni ex art. 445 bis c.p.c. dall'inoltro del Mod. AP70, nella fattispecie disatteso, tanto da costringere l'odierno appellante alla proposizione del ricorso di primo grado, e che il pagamento è comunque avvenuto successivamente al deposito di detto ricorso e quindi all'introduzione del giudizio. CP_ Ha aggiunto, l'appellante, che l' non ha provato la data certa di avvenuta consegna e/o ricevuta del provvedimento del 23.02.2023, sicché al momento del deposito del ricorso di primo grado egli non era a conoscenza della imminente liquidazione della prestazione.
Tali censure, ad avviso della Corte, non sono condivisibili e non consentono di sovvertire la statuizione adottata dal Tribunale in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.
Occorre premettere che il presente giudizio è ratione temporis assoggettato alla norma di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione risultante a seguito della novella di cui all'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. in l.
n. 162 del 2014.
Ne consegue che, fermo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
(secondo cui «Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui,
3 condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa»), la compensazione delle spese tra le parti è consentita solo nella ricorrenza di una delle tre ipotesi tassativamente previste dalla norma, e cioè in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata oppure mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dirimente.
È risaputo, peraltro, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., come novellato dall'art. 13 cit., «nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».
Con la citata pronuncia la Consulta ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese di lite, anche in caso di soccombenza, nelle ipotesi in cui sussistano circostanze che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. A titolo esemplificativo la sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018 indica l'ipotesi della sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica o più in generale dello ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, di una pronuncia della Corte costituzionale o della Corte europea, di una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea, di una situazione di oggettiva e marcata incertezza non orientata dalla giurisprudenza.
In tali casi, il principio secondo cui la parte vittoriosa non deve sopportare le spese di lite è contemperato da un altro principio, rappresentato dalla «prospettiva che la condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio possa costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti».
In pratica, a seguito del citato intervento della Consulta, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca) soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 4696 del 2019 e Cass. n.
3977 del 2020).
4 Ovviamente spetta al giudice del caso concreto motivare in ordine all'esistenza delle eccezionali ragioni che giustificano la deroga al principio generale. Resta tuttavia fermo che l'esistenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” non può essere tratta dalla natura della controversia o della pronuncia oppure dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato ovvero ancora dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla natura dell'impugnazione: tali ragioni devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il giudice è tenuto a indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (così Cass. n. 9734 del 2020, che in proposito richiama Cass. n. 21083 del 2015, n. 23632 del 2013 e n. 22763 del
2013).
Va poi rammentato che, ove non vi abbia provveduto il primo giudice, le ulteriori gravi ed eccezionali ragioni possono essere indicate, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, il quale, nell'esercizio del potere di correzione, può dare un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata, rimanendo tuttavia entro i limiti del devolutum segnati dall'atto di gravame (Cass. Sez. 6 - 2, 23.12.2010, n. 26083;
Cass. Sez. 6 - 2, 28.05.2015, n.11130; Cass. Sez. 6 - 3, 20.04.2016, n. 7815).
Invero, il giudice d'appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta (cfr. da ultimo Cass. n. 17681 del 2021), purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del devolutum quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato (cfr. Cass.
4945/1987, Cass. n. 696 del 2002 e Cass. n. 4889 del 2016).
Quindi, a maggior ragione, deve ritenersi che il giudice d'appello possa non solo sostituire, ma anche integrare la motivazione della sentenza impugnata (con riferimento alla pronuncia sulle spese cfr. Cass. n. 11130 del 21015, nel regime anteriore alle modifiche adottate con l. n. 69 del 2009; v. altresì Cass. n. 7815 del
2016).
Orbene, la motivazione espressa dal Tribunale nella sentenza qui impugnata denota un corretto esercizio del potere discrezionale di compensare le spese di lite, avuto riguardo all'esistenza, nel caso di specie, di ragioni connotate da caratteristiche di gravità ed eccezionalità analoghe a quelle delle ipotesi nominativamente indicate
5 dal legislatore con valore paradigmatico e funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale.
Infatti, risulta che: I) l'odierno appellante ha ottenuto in data 26.09.2022 il decreto di omologa accertativo del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile;
II) detto decreto è stato notificato all' il 26.10.2022; III) il MOD AP70 è stato CP_1 trasmesso all' in data 27.10.2022; IV) il Modello Te08 e la comunicazione di CP_1 liquidazione sono stati emessi il 23.02.2023; V) la presente controversia è stata introdotta dinanzi al Tribunale con ricorso depositato il 27.02.2023, dopo 123 giorni dall'invio del modello AP70; VI) il pagamento delle prestazioni è stato ricevuto dalla parte in data 07.03.2023; VII) il ricorso introduttivo della controversia è stato notificato all' in data 04.04.2023. CP_1
Dalla suesposta scansione temporale si evince che il provvedimento di liquidazione, CP_ in adempimento del decreto di omologa, è stato adottato dall' il 23.02.2023, vale a dire prima del decorso dei 120 giorni dalla notifica di detto decreto e dall'inoltro del modello AP70, oltre che prima del deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
Il fatto che il materiale pagamento sia stato eseguito il 07.03.2023 non toglie rilevanza all'emissione della liquidazione sin dal 23.02.2023.
Come già chiarito da questa Corte (cfr. App. Bari, sent. n. 496/2020 pubblicata il
15/04/2020), la disciplina dell'erogazione delle prestazioni economiche di durata, previdenziali e assistenziali, va ricercata nell'art. 63, u.c., r.d.l. 1827/35, nell'art. 78, 2° comma, r.d. 1422/24, nell'art. 18, 1° comma, d.l. 5/71 convertito in l. 118/71
(quest'ultimo specificamente per l'assegno di invalidità civile), nella circolare CP_1
8.1.1996, n. 4 (nuove modalità di gestione dei pagamenti delle pensioni).
Dunque, l'adempimento delle obbligazioni previdenziali gravanti sull'ente gestore avviene attraverso uno specifico procedimento amministrativo di erogazione della spesa, del quale la messa in riscossione, ossia nella disponibilità dell'assicurato o dell'assistito delle somme di cui trattasi, è soltanto l'atto conclusivo, sottoposto anch'esso a regole, speciali e derogatorie, di settore;
regole cogenti la cui legittimità si basa sull'esigenza che la gestione di milioni di posizioni individuali sia al contempo efficiente e tracciabile, nell'interesse della fiscalità pubblica, sulla quale, in particolare, le prestazioni economiche di invalidità civile gravano per intero. CP_ Ebbene, nel caso in esame risulta che l' ha condotto secondo legge l'iter liquidatorio tipico del comparto previdenziale/assistenziale, come sopra riepilogato, in quanto, valutando l'osservanza del termine di 120 giorni previsto dall'art. 445
6 bis, 5° comma, ultima parte, c.p.c., alla luce della disciplina speciale sopra esaminata, emerge con evidenza che l'ente gestore ha liquidato la prestazione spettante all'odierno appellante, comprensiva degli arretrati, con provvedimento del
23.02.2023, contestualmente comunicando che “la pensione è in pagamento presso
l'ufficio pagatore prescelto con data valuta 07/03/2023”, in conformità con le tempistiche che regolano i pagamenti in materia di prestazioni assistenziali.
Dunque, a fronte della notifica del decreto di omologa in data 26.10.2022 e CP_ dell'inoltro del Modello AP70 in data 27.10.2022, la liquidazione a opera dell'
è intervenuta il 23.02.2023, prima del decorso del termine di 120 giorni, oltre che prima del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuto il 27.02.2023.
La circostanza che la materiale disponibilità delle somme sia stata differita al
07.03.2023 dipende dalla necessità di rispettare le regole sui tempi e sui modi di dazione dei trattamenti pensionistici e assistenziali (accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto di risparmio).
Al fine di censurare la sentenza del Tribunale, l'appellante ha eccepito per la prima volta in questo grado di giudizio di non essere a conoscenza del provvedimento CP_ CP_ del 23.02.2023 e che, d'altra parte, non vi sarebbe la prova da parte dell' della data certa di avvenuta consegna e/o ricevuta, per cui al momento del deposito del ricorso di primo grado egli non poteva sapere in quale data sarebbe stata liquidata la prestazione assistenziale.
Tale deduzione è del tutto nuova, nulla avendo contestato la parte ricorrente nella CP_ prima difesa utile successiva alla costituzione dell' ovvero nella prima udienza dinanzi al Tribunale, allorquando la stessa si è limitata ad aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con rifusione delle spese in proprio favore
(cfr. note di trattazione scritta depositate il 26.01.2024).
Deve in ogni caso osservarsi, in disparte la tardività e inammissibilità della deduzione circa la mancata ricezione/conoscenza della comunicazione di liquidazione del 23.02.2023, che tale circostanza è scarsamente rilevante.
Infatti, l'eventuale mancata conoscenza del provvedimento non impedisce di CP_ valorizzare il tempestivo adempimento da parte dell' che ha comunque provveduto a liquidare la prestazione il 23.02.2023, con disponibilità materiale delle somme al 07.03.2023. CP_ In altre parole, l' ha pienamente rispettato il termine di 120 giorni fissato dalla legge per l'adempimento, per cui è conforme alla clausola delle < eccezionali ragioni>> ravvisare un motivo di compensazione delle spese nella
7 circostanza che il pagamento è stato disposto tempestivamente, in quanto il provvedimento di liquidazione è stato emesso il 23.02.2023, prima dei 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa e del modello AP70.
D'altro canto, anche a voler ammettere che il ricorrente non fosse edotto della liquidazione del 23.02.2023, resta il fatto che, una volta conseguite le somme spettanti, con valuta del 07.03.2023, egli ha comunque coltivato il giudizio, CP_ provvedendo alla notifica del ricorso all' in data 04.04.2023.
La circostanza, opportunamente rimarcata dal primo giudice, che il pagamento della prestazione assistenziale è stato ricevuto dalla parte sì dopo il deposito del ricorso CP_ giudiziale, ma comunque prima della sua notifica all' non può essere trascurata.
In proposito, in fattispecie assimilabile alla presente (in cui il Tribunale, decidendo in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. attivato per il riconoscimento dei requisiti sanitari utili ai fini dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104 del
1992, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese di lite, in ragione del riconoscimento, in sede amministrativa, dei requisiti sanitari comunicati in data anteriore alla notifica del ricorso), la Suprema Corte (Cass., ordinanza n.
803 del 19.01.2021, già richiamata dal primo giudice nella sentenza qui impugnata) ha affermato che <le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata hanno, a giudizio del Collegio, caratteristiche di gravità ed eccezionalità analoghe
a quelle delle ipotesi nominativamente indicate dal Legislatore, con valore paradigmatico e funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale;
non vi è dubbio che la lite sia insorta per la condotta inadempiente dell'Ente, avuto riguardo, in modo specifico, alla data di presentazione della domanda amministrativa ed al momento di riconoscimento, sempre in sede amministrativa, del requisito sanitario;
tuttavia, benché l' sia il responsabile della instaurazione del giudizio CP_1
(avvenuto con il deposito del ricorso), non è privo di rilievo, ai fini della statuizione sulle spese, il fatto che, al momento della notifica dell'atto introduttivo, la parte istante avesse ottenuto il pieno soddisfacimento della pretesa azionata con la domanda giudiziale;
si tratta, a ben vedere, di una situazione suscettibile di valutazione, in parte analoga a quella che il giudice di merito effettua in presenza di una soccombenza
8 reciproca, ove è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente;
è, infatti, coerente con il principio di causalità valorizzare anche la circostanza che il giudizio, divenuto in gran parte superfluo al momento dell'instaurazione del contraddittorio (per avere la parte ottenuto il risultato cui il giudizio medesimo tendeva ovvero l'accertamento sanitario) sia, invece, coltivato al solo fine del recupero delle spese legali;
in tal caso, il giudice, nel valutare, non la misura della soccombenza, totalmente a carico del convenuto, ma l'utilità, in concreto, della prosecuzione del giudizio, legittimamente può regolare le spese di lite tanto in base al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 cod.proc.civ., quanto, a norma dell'art. 92, comma 2, cod.proc.civ., esercitando il potere discrezionale di compensazione totale
(con le spese di ciascuna parte che restano a carico di ognuna) o parziale (con la quota non compensata posta a carico della parte convenuta)>>.
Le argomentazioni sinora esposte conducono a ritenere sussistenti, nel caso esaminato dal Tribunale, motivi di compensazione che presentano quanto meno la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.
Alla luce delle precedenti considerazioni, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Resta assorbita ogni altra questione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali di questo giudizio di gravame, nulla è dovuto dall'appellante, stante l'autodichiarazione reddituale di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma
17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 26.05.2024 da Parte_1
nei confronti dell' avverso la sentenza n. 193/2024 resa dal
[...] CP_1
Tribunale di Trani in data 30.01.2024, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
9 - dichiara non ripetibili nei confronti dell'appellante le spese del presente CP_ grado sostenute dall'
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 17.03.2025
Il Presidente dott.ssa Manuela Saracino
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
10
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa MANUELA SARACINO Presidente dott. PIETRO MASTRORILLI Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 425 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Ruggiero Marzocca
-Appellante-
e
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. Antonio Bove
-Appellato-
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 193/2024 del 30.01.2024 il Tribunale di Trani in funzione di CP_ giudice del lavoro, pronunciando nel contraddittorio con l' ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla domanda attorea, volta a ottenere dal predetto il pagamento dell'assegno di invalidità civile a seguito di CP_2 decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. avente come oggetto il requisito sanitario di tale prestazione;
quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione integrale fra le parti. Avverso detta sentenza la parte privata ha proposto appello, chiedendone la riforma limitatamente al capo sulle spese processuali. CP_ L' ha resistito al gravame, depositando apposita memoria.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito dell'udienza del 17.03.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è infondato e va rigettato, dovendosi confermare la statuizione impugnata.
Con un unico e articolato motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la integrale compensazione delle spese processuali, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché del principio della c.d. soccombenza virtuale.
Va rammentato che, con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato dinanzi al Tribunale di
Trani il 27.02.2023 e notificato all' in data 04.04.2023, Controparte_3
l'odierno appellante ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto al pagamento degli arretrati dovuti a titolo di assegno di invalidità civile, maturati a far data dal 01.07.2020, oltre gli ulteriori ratei maturandi, interessi e rivalutazione CP_ monetaria, in virtù del decreto di omologa del 26.09.2022, notificato all' in data
26.10.2022.
Ha precisato di aver inviato altresì il Mod. AP70, in data 27.10.2022, comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge al fine del conseguimento della prestazione.
Costituitosi in giudizio, l'ente previdenziale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, stanti l'intervenuta liquidazione con modello TE08 in data 23.02.2023 e l'avvenuto accredito con cedolino di pagamento del 07.03.2023, insistendo per la compensazione delle spese processuali, evidenziando di aver pagato la prestazione pochi giorni dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla legge dalla notifica del decreto di omologa, e comunque antecedentemente alla notifica del ricorso e alla prima udienza di comparizione.
Il primo giudice, dichiarata cessata la materia del contendere, ha disposto la compensazione delle spese processuali, in virtù della circostanza che il pagamento è intervenuto in data (liquidazione del 23.02.2023 e accredito del 07.03.2023) anteriore rispetto a quella di notificazione del ricorso introduttivo del giudizio
(04.04.2023).
2 Il Tribunale ha sottolineato altresì che la parte ricorrente, una volta ricevuta la comunicazione della liquidazione della prestazione (con il modello TE08 datato
23/02/2023), in cui era stata specificata la data del 07/03/2023 entro la quale sarebbe stato eseguito il pagamento della prestazione assistenziale spettante, ha proceduto comunque alla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, nonostante fosse a conoscenza del fatto che il pagamento sarebbe avvenuto in prossimità della data di notifica del ricorso. CP_ Pertanto, il primo giudice ha escluso di poter ravvisare in capo all' alcuna soccombenza virtuale, in quanto, da un lato, l'Ente ha adempiuto quando il contraddittorio nei propri confronti non si era ancora instaurato e a distanza di pochi giorni dalla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, dall'altro, la parte ricorrente era stata messa nella condizione di conoscere la data in cui avrebbe conseguito il pagamento della prestazione economica, sicché la notificazione del ricorso introduttivo appare eseguita “al solo scopo di conseguire indebitamente la liquidazione delle spese di lite”.
Le doglianze esposte nell'atto di gravame si sostanziano nell'osservazione che nessun atteggiamento collaborativo è stato assunto dall' nella liquidazione CP_2 della prestazione, essendo esso tenuto a osservare il termine perentorio di 120 giorni ex art. 445 bis c.p.c. dall'inoltro del Mod. AP70, nella fattispecie disatteso, tanto da costringere l'odierno appellante alla proposizione del ricorso di primo grado, e che il pagamento è comunque avvenuto successivamente al deposito di detto ricorso e quindi all'introduzione del giudizio. CP_ Ha aggiunto, l'appellante, che l' non ha provato la data certa di avvenuta consegna e/o ricevuta del provvedimento del 23.02.2023, sicché al momento del deposito del ricorso di primo grado egli non era a conoscenza della imminente liquidazione della prestazione.
Tali censure, ad avviso della Corte, non sono condivisibili e non consentono di sovvertire la statuizione adottata dal Tribunale in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.
Occorre premettere che il presente giudizio è ratione temporis assoggettato alla norma di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione risultante a seguito della novella di cui all'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. in l.
n. 162 del 2014.
Ne consegue che, fermo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
(secondo cui «Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui,
3 condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa»), la compensazione delle spese tra le parti è consentita solo nella ricorrenza di una delle tre ipotesi tassativamente previste dalla norma, e cioè in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata oppure mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dirimente.
È risaputo, peraltro, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., come novellato dall'art. 13 cit., «nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».
Con la citata pronuncia la Consulta ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese di lite, anche in caso di soccombenza, nelle ipotesi in cui sussistano circostanze che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. A titolo esemplificativo la sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018 indica l'ipotesi della sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica o più in generale dello ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, di una pronuncia della Corte costituzionale o della Corte europea, di una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea, di una situazione di oggettiva e marcata incertezza non orientata dalla giurisprudenza.
In tali casi, il principio secondo cui la parte vittoriosa non deve sopportare le spese di lite è contemperato da un altro principio, rappresentato dalla «prospettiva che la condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio possa costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti».
In pratica, a seguito del citato intervento della Consulta, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca) soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 4696 del 2019 e Cass. n.
3977 del 2020).
4 Ovviamente spetta al giudice del caso concreto motivare in ordine all'esistenza delle eccezionali ragioni che giustificano la deroga al principio generale. Resta tuttavia fermo che l'esistenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” non può essere tratta dalla natura della controversia o della pronuncia oppure dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato ovvero ancora dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla natura dell'impugnazione: tali ragioni devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il giudice è tenuto a indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (così Cass. n. 9734 del 2020, che in proposito richiama Cass. n. 21083 del 2015, n. 23632 del 2013 e n. 22763 del
2013).
Va poi rammentato che, ove non vi abbia provveduto il primo giudice, le ulteriori gravi ed eccezionali ragioni possono essere indicate, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, il quale, nell'esercizio del potere di correzione, può dare un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata, rimanendo tuttavia entro i limiti del devolutum segnati dall'atto di gravame (Cass. Sez. 6 - 2, 23.12.2010, n. 26083;
Cass. Sez. 6 - 2, 28.05.2015, n.11130; Cass. Sez. 6 - 3, 20.04.2016, n. 7815).
Invero, il giudice d'appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta (cfr. da ultimo Cass. n. 17681 del 2021), purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del devolutum quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato (cfr. Cass.
4945/1987, Cass. n. 696 del 2002 e Cass. n. 4889 del 2016).
Quindi, a maggior ragione, deve ritenersi che il giudice d'appello possa non solo sostituire, ma anche integrare la motivazione della sentenza impugnata (con riferimento alla pronuncia sulle spese cfr. Cass. n. 11130 del 21015, nel regime anteriore alle modifiche adottate con l. n. 69 del 2009; v. altresì Cass. n. 7815 del
2016).
Orbene, la motivazione espressa dal Tribunale nella sentenza qui impugnata denota un corretto esercizio del potere discrezionale di compensare le spese di lite, avuto riguardo all'esistenza, nel caso di specie, di ragioni connotate da caratteristiche di gravità ed eccezionalità analoghe a quelle delle ipotesi nominativamente indicate
5 dal legislatore con valore paradigmatico e funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale.
Infatti, risulta che: I) l'odierno appellante ha ottenuto in data 26.09.2022 il decreto di omologa accertativo del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile;
II) detto decreto è stato notificato all' il 26.10.2022; III) il MOD AP70 è stato CP_1 trasmesso all' in data 27.10.2022; IV) il Modello Te08 e la comunicazione di CP_1 liquidazione sono stati emessi il 23.02.2023; V) la presente controversia è stata introdotta dinanzi al Tribunale con ricorso depositato il 27.02.2023, dopo 123 giorni dall'invio del modello AP70; VI) il pagamento delle prestazioni è stato ricevuto dalla parte in data 07.03.2023; VII) il ricorso introduttivo della controversia è stato notificato all' in data 04.04.2023. CP_1
Dalla suesposta scansione temporale si evince che il provvedimento di liquidazione, CP_ in adempimento del decreto di omologa, è stato adottato dall' il 23.02.2023, vale a dire prima del decorso dei 120 giorni dalla notifica di detto decreto e dall'inoltro del modello AP70, oltre che prima del deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
Il fatto che il materiale pagamento sia stato eseguito il 07.03.2023 non toglie rilevanza all'emissione della liquidazione sin dal 23.02.2023.
Come già chiarito da questa Corte (cfr. App. Bari, sent. n. 496/2020 pubblicata il
15/04/2020), la disciplina dell'erogazione delle prestazioni economiche di durata, previdenziali e assistenziali, va ricercata nell'art. 63, u.c., r.d.l. 1827/35, nell'art. 78, 2° comma, r.d. 1422/24, nell'art. 18, 1° comma, d.l. 5/71 convertito in l. 118/71
(quest'ultimo specificamente per l'assegno di invalidità civile), nella circolare CP_1
8.1.1996, n. 4 (nuove modalità di gestione dei pagamenti delle pensioni).
Dunque, l'adempimento delle obbligazioni previdenziali gravanti sull'ente gestore avviene attraverso uno specifico procedimento amministrativo di erogazione della spesa, del quale la messa in riscossione, ossia nella disponibilità dell'assicurato o dell'assistito delle somme di cui trattasi, è soltanto l'atto conclusivo, sottoposto anch'esso a regole, speciali e derogatorie, di settore;
regole cogenti la cui legittimità si basa sull'esigenza che la gestione di milioni di posizioni individuali sia al contempo efficiente e tracciabile, nell'interesse della fiscalità pubblica, sulla quale, in particolare, le prestazioni economiche di invalidità civile gravano per intero. CP_ Ebbene, nel caso in esame risulta che l' ha condotto secondo legge l'iter liquidatorio tipico del comparto previdenziale/assistenziale, come sopra riepilogato, in quanto, valutando l'osservanza del termine di 120 giorni previsto dall'art. 445
6 bis, 5° comma, ultima parte, c.p.c., alla luce della disciplina speciale sopra esaminata, emerge con evidenza che l'ente gestore ha liquidato la prestazione spettante all'odierno appellante, comprensiva degli arretrati, con provvedimento del
23.02.2023, contestualmente comunicando che “la pensione è in pagamento presso
l'ufficio pagatore prescelto con data valuta 07/03/2023”, in conformità con le tempistiche che regolano i pagamenti in materia di prestazioni assistenziali.
Dunque, a fronte della notifica del decreto di omologa in data 26.10.2022 e CP_ dell'inoltro del Modello AP70 in data 27.10.2022, la liquidazione a opera dell'
è intervenuta il 23.02.2023, prima del decorso del termine di 120 giorni, oltre che prima del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuto il 27.02.2023.
La circostanza che la materiale disponibilità delle somme sia stata differita al
07.03.2023 dipende dalla necessità di rispettare le regole sui tempi e sui modi di dazione dei trattamenti pensionistici e assistenziali (accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto di risparmio).
Al fine di censurare la sentenza del Tribunale, l'appellante ha eccepito per la prima volta in questo grado di giudizio di non essere a conoscenza del provvedimento CP_ CP_ del 23.02.2023 e che, d'altra parte, non vi sarebbe la prova da parte dell' della data certa di avvenuta consegna e/o ricevuta, per cui al momento del deposito del ricorso di primo grado egli non poteva sapere in quale data sarebbe stata liquidata la prestazione assistenziale.
Tale deduzione è del tutto nuova, nulla avendo contestato la parte ricorrente nella CP_ prima difesa utile successiva alla costituzione dell' ovvero nella prima udienza dinanzi al Tribunale, allorquando la stessa si è limitata ad aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con rifusione delle spese in proprio favore
(cfr. note di trattazione scritta depositate il 26.01.2024).
Deve in ogni caso osservarsi, in disparte la tardività e inammissibilità della deduzione circa la mancata ricezione/conoscenza della comunicazione di liquidazione del 23.02.2023, che tale circostanza è scarsamente rilevante.
Infatti, l'eventuale mancata conoscenza del provvedimento non impedisce di CP_ valorizzare il tempestivo adempimento da parte dell' che ha comunque provveduto a liquidare la prestazione il 23.02.2023, con disponibilità materiale delle somme al 07.03.2023. CP_ In altre parole, l' ha pienamente rispettato il termine di 120 giorni fissato dalla legge per l'adempimento, per cui è conforme alla clausola delle < eccezionali ragioni>> ravvisare un motivo di compensazione delle spese nella
7 circostanza che il pagamento è stato disposto tempestivamente, in quanto il provvedimento di liquidazione è stato emesso il 23.02.2023, prima dei 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa e del modello AP70.
D'altro canto, anche a voler ammettere che il ricorrente non fosse edotto della liquidazione del 23.02.2023, resta il fatto che, una volta conseguite le somme spettanti, con valuta del 07.03.2023, egli ha comunque coltivato il giudizio, CP_ provvedendo alla notifica del ricorso all' in data 04.04.2023.
La circostanza, opportunamente rimarcata dal primo giudice, che il pagamento della prestazione assistenziale è stato ricevuto dalla parte sì dopo il deposito del ricorso CP_ giudiziale, ma comunque prima della sua notifica all' non può essere trascurata.
In proposito, in fattispecie assimilabile alla presente (in cui il Tribunale, decidendo in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. attivato per il riconoscimento dei requisiti sanitari utili ai fini dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104 del
1992, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese di lite, in ragione del riconoscimento, in sede amministrativa, dei requisiti sanitari comunicati in data anteriore alla notifica del ricorso), la Suprema Corte (Cass., ordinanza n.
803 del 19.01.2021, già richiamata dal primo giudice nella sentenza qui impugnata) ha affermato che <le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata hanno, a giudizio del Collegio, caratteristiche di gravità ed eccezionalità analoghe
a quelle delle ipotesi nominativamente indicate dal Legislatore, con valore paradigmatico e funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale;
non vi è dubbio che la lite sia insorta per la condotta inadempiente dell'Ente, avuto riguardo, in modo specifico, alla data di presentazione della domanda amministrativa ed al momento di riconoscimento, sempre in sede amministrativa, del requisito sanitario;
tuttavia, benché l' sia il responsabile della instaurazione del giudizio CP_1
(avvenuto con il deposito del ricorso), non è privo di rilievo, ai fini della statuizione sulle spese, il fatto che, al momento della notifica dell'atto introduttivo, la parte istante avesse ottenuto il pieno soddisfacimento della pretesa azionata con la domanda giudiziale;
si tratta, a ben vedere, di una situazione suscettibile di valutazione, in parte analoga a quella che il giudice di merito effettua in presenza di una soccombenza
8 reciproca, ove è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente;
è, infatti, coerente con il principio di causalità valorizzare anche la circostanza che il giudizio, divenuto in gran parte superfluo al momento dell'instaurazione del contraddittorio (per avere la parte ottenuto il risultato cui il giudizio medesimo tendeva ovvero l'accertamento sanitario) sia, invece, coltivato al solo fine del recupero delle spese legali;
in tal caso, il giudice, nel valutare, non la misura della soccombenza, totalmente a carico del convenuto, ma l'utilità, in concreto, della prosecuzione del giudizio, legittimamente può regolare le spese di lite tanto in base al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 cod.proc.civ., quanto, a norma dell'art. 92, comma 2, cod.proc.civ., esercitando il potere discrezionale di compensazione totale
(con le spese di ciascuna parte che restano a carico di ognuna) o parziale (con la quota non compensata posta a carico della parte convenuta)>>.
Le argomentazioni sinora esposte conducono a ritenere sussistenti, nel caso esaminato dal Tribunale, motivi di compensazione che presentano quanto meno la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.
Alla luce delle precedenti considerazioni, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Resta assorbita ogni altra questione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali di questo giudizio di gravame, nulla è dovuto dall'appellante, stante l'autodichiarazione reddituale di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma
17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 26.05.2024 da Parte_1
nei confronti dell' avverso la sentenza n. 193/2024 resa dal
[...] CP_1
Tribunale di Trani in data 30.01.2024, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
9 - dichiara non ripetibili nei confronti dell'appellante le spese del presente CP_ grado sostenute dall'
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 17.03.2025
Il Presidente dott.ssa Manuela Saracino
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
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