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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di IO – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2875/2024, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” e riservata per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
Parte_1
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
– PARTE RESISTENTE – Controparte_1
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente ha adito Parte_1
questo Tribunale riferendo di essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato in data 29/06/2013. Ha precisato che dalla loro unione è nata la figlia IO il 24/05/2016.
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (ricorso depositato il 07/03/2024).
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente , Controparte_1
che non si è opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel giudizio le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il Presidente si
2 è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett.
b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) pronuncia della separazione personale giusta sentenza del
Tribunale di Bari n. 2868/2022 del 22/11/2022, passata in giudicato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al
Presidente, avvenuta all'udienza del 16/10/2024;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata in atti.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu
3 trascritto.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 2875/2024 introdotto con ricorso del 07/03/2024 da nei Parte_1
confronti di , con l'intervento del P.M., così Controparte_1
provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Bologna (BO) in data 29/06/2013 tra
[...]
(FOLIGNO (PG), 06/06/1977) e Parte_1
(BARI (BA), 10/11/1972) e trascritto Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di
Bologna al n. 270, parte I, anno 2013;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 14/03/2025;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli
4 adempimenti di competenza;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di IO – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2875/2024, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” e riservata per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
Parte_1
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
– PARTE RESISTENTE – Controparte_1
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente ha adito Parte_1
questo Tribunale riferendo di essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato in data 29/06/2013. Ha precisato che dalla loro unione è nata la figlia IO il 24/05/2016.
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (ricorso depositato il 07/03/2024).
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente , Controparte_1
che non si è opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel giudizio le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il Presidente si
2 è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett.
b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) pronuncia della separazione personale giusta sentenza del
Tribunale di Bari n. 2868/2022 del 22/11/2022, passata in giudicato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al
Presidente, avvenuta all'udienza del 16/10/2024;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata in atti.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu
3 trascritto.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 2875/2024 introdotto con ricorso del 07/03/2024 da nei Parte_1
confronti di , con l'intervento del P.M., così Controparte_1
provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Bologna (BO) in data 29/06/2013 tra
[...]
(FOLIGNO (PG), 06/06/1977) e Parte_1
(BARI (BA), 10/11/1972) e trascritto Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di
Bologna al n. 270, parte I, anno 2013;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 14/03/2025;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli
4 adempimenti di competenza;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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