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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg27020 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27020 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili)
[...]
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LIGUORI LUCA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via E. Nicolardi, 122,
RICORRENTE
E
rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LECCE PAOLO presso cui elettivamente domicilia in Portici (NA) al Viale Leonardo Da Vinci n.
137,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale Parte_1
che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Il resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 14/01/2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse, si accordavano alle stesse condizioni di cui alla proposta conciliativa del GI, che recepivano integralmente e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “affido condiviso del figlio ( nato il [...]) con residenza Per_1
privilegiata presso la madre con previsione del diritto del padre di tenerlo con sé due pomeriggi a settimana il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 20.00 e due fine settimana al mese dal venerdì alle 17.00 alla domenica alle 20.00, salvo diverso accordo tra le parti;
il figlio trascorrerà con il padre 15 giorni
2 continuativi durante il periodo estivo da concordarsi col coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno nonché Natale, Capodanno e Pasqua con la regola dell'alternanza; il giorno del compleanno e dell'onomastico del papà con il padre e il giorno del compleanno e dell'onomastico della madre con quest'ultima; il compleanno del minore insieme e in caso di disaccordo un anno con il padre e un anno con la madre;
• Il sig. orrisponderà alla sig.ra Parte_1 CP_1
l'importo mensile versato di € 300,00 (trecento/00) per il
[...]
mantenimento del figlio, tale importo sarà maggiorato ogni anno, in base alle variazioni Istat;
• L'assegno unico verrà percepito per intero dalla sig.ra Controparte_1
• Inoltre, il esta onerato a provvedere al 50% Parte_1
delle eventuali spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Napoli siglato con il COA;
• Con rinuncia delle parti reciproca ad ogni altra domanda formulata.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi del minore. Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, stante l'accordo delle parti.
La parte ha proposto anche domanda di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi
Parte_2
(atto n. 20, parte II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2007) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
• spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27020 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili)
[...]
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LIGUORI LUCA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via E. Nicolardi, 122,
RICORRENTE
E
rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LECCE PAOLO presso cui elettivamente domicilia in Portici (NA) al Viale Leonardo Da Vinci n.
137,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale Parte_1
che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Il resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 14/01/2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse, si accordavano alle stesse condizioni di cui alla proposta conciliativa del GI, che recepivano integralmente e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “affido condiviso del figlio ( nato il [...]) con residenza Per_1
privilegiata presso la madre con previsione del diritto del padre di tenerlo con sé due pomeriggi a settimana il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 20.00 e due fine settimana al mese dal venerdì alle 17.00 alla domenica alle 20.00, salvo diverso accordo tra le parti;
il figlio trascorrerà con il padre 15 giorni
2 continuativi durante il periodo estivo da concordarsi col coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno nonché Natale, Capodanno e Pasqua con la regola dell'alternanza; il giorno del compleanno e dell'onomastico del papà con il padre e il giorno del compleanno e dell'onomastico della madre con quest'ultima; il compleanno del minore insieme e in caso di disaccordo un anno con il padre e un anno con la madre;
• Il sig. orrisponderà alla sig.ra Parte_1 CP_1
l'importo mensile versato di € 300,00 (trecento/00) per il
[...]
mantenimento del figlio, tale importo sarà maggiorato ogni anno, in base alle variazioni Istat;
• L'assegno unico verrà percepito per intero dalla sig.ra Controparte_1
• Inoltre, il esta onerato a provvedere al 50% Parte_1
delle eventuali spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Napoli siglato con il COA;
• Con rinuncia delle parti reciproca ad ogni altra domanda formulata.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi del minore. Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, stante l'accordo delle parti.
La parte ha proposto anche domanda di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi
Parte_2
(atto n. 20, parte II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2007) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
• spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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