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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 18/06/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2004/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
BARNA AURELIA;
RICORRENTE
contro
(C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pinzano al Tagliamento
(PN) il 17/10/1998, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con i seguenti figli: , nato a [...] al Tagliamento (PN) il Persona_1
21/02/2001, maggiorenne ed economicamente autosufficiente e
[...]
nato a [...] il [...]; Per_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da nota scritta e contestuale foglio di precisazione delle
1 conclusioni del 27/03/2025 e cioè “- pronunciare la separazione personale dei coniugi ed matrimonio celebrato in Pinzano al Parte_1 CP_1
Tagl.to (PN) il 17.10.1998, atto registrato nel Registro degli Atti di Matrimonio
di quel Comune, anno 1998, parte 2, serie A, numero 5, ordinandone le conseguenti annotazioni di legge ai competenti uffici;
- con obbligo per i coniugi di reciproco mutuo rispetto;
- confermarsi l'assegnazione in uso esclusivo a favore del sig. della casa CP_1
familiare sita in Pinzano al Tagliamento (PN), frazione Valeriano, via
Sottoplovia n. 14;
- confermarsi l'affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori del figlio minore con collocazione prevalente dello stesso presso il padre;
i Per_2
genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in forma congiunta per le questioni di straordinaria amministrazione e di maggior interesse per il minore (residenza, espatrio, educazione, istruzione, salute), mentre per le questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità in forma disgiunta, quando avrà il figlio con sé;
- disporre che la madre veda e tenga con sé il figlio minore Parte_1
secondo le seguenti modalità: un pomeriggio infrasettimanale, in difetto di accordo il mercoledì, dall'uscita di scuola alle ore 21:00; a fine settimana alternati, dalla domenica mattina al martedì mattina;
quindici giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno (entro il 30 giugno per l'estate 2024); le festività tradizionali saranno alternate giusta metà con ciascun genitore;
con possibilità di deroga migliorativa per i genitori, previo accordo degli stessi;
- liquidarsi a carico della sig.ra ad a favore del sig. un assegno Parte_1 CP_1
mensile dell'importo di Euro 200,00 (duecentoeuro/00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore con versamento dello Per_2
stesso in forma tracciabile ed in via preventiva entro il giorno cinque di ogni
2 mese, assegno il predetto soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat;
- disporre la divisione al 50% ciascuno tra i genitori delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludiche, che saranno occorrenti al figlio minore come individuate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Per_2
Pordenone;
- disporre la divisione al 50% ciascuno tra i genitori della percezione dell'assegno unico universale nonché del beneficio delle detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge;
- nulla disporsi in via economica per i coniugi, né per il figlio maggiore , Per_1
non sussistendone i presupposti.
In considerazione del fatto che controparte è rimasta contumace nel presente giudizio e, pertanto, ha rifiutato il contraddittorio, non vi è necessità di ulteriori atti e produzioni, sicchè la sig.ra insiste affinché il Tribunale Parte_1
si pronunci in via immediata ex art 473-bis.28 c.p.c. con l'accoglimento delle istanze della ricorrente riportate nelle su esposte conclusioni, rinunciando fin d'ora la ricorrente medesima agli scritti conclusivi concessile dal provvedimento del 18.10.2024.
Fatto salvo ogni diritto e con ogni riserva nel caso in cui dovesse controparte intervenire pur tardivamente nel presente giudizio successivamente al presente atto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 03/11/2023, ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione dal coniuge, , con il quale aveva CP_1
contratto matrimonio in data 17/10/1998, precisando che dal matrimonio erano nati i figli , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_1
nato il [...], e deducendo, a fondamento della domanda, che i Per_2
3 rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati, tanto da costringerla a trasferirsi altrove, a causa della sopraggiunta assenza dell'affectio maritalis che ha portato, altresì, alla mancanza di dialogo tra i coniugi.
Parte ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso del figlio minore Per_2
con esercizio della responsabilità congiunta per le sole questioni di straordinaria amministrazione e disgiunta per quelle di ordinaria amministrazione, con collocazione presso il padre presso la casa coniugale sita in Pinzano al Tagliamento (PN) – frazione Valeriano – Via Sottoplovia n. 14, in comproprietà tra i coniugi, chiedendo di disporne l'assegnazione e l'uso esclusivo al resistente che la occuperà insieme ai figli, dichiarando che la ricorrente si trasferirà altrove;
ha chiesto che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo tempi e modalità dettagliati nel piano genitoriale allegato in atti, con possibilità di deroga in virtù di eventuali accordi dei genitori e, comunque, tenendo conto della volontà del figlio minore ormai quindicenne;
ha chiesto di determinarsi in capo alla madre e a favore del resistente, in via perequativa, l'assegno mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore da versarsi Per_2
in via anticipata entro i primi cinque giorni di ogni mese, in forma tracciabile e da aumentarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del 50%
delle spese straordinarie sostenute per il minore, come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Pordenone;
assegno unico universale al 100% a favore del padre;
nulla disporsi in via economica per i coniugi né per il figlio maggiore , dichiarando, infine, di adottare ogni altra statuizione utile Per_1
nell'interesse della prole nell'esercizio dei poteri officiosi di legge, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 05/02/2024, è comparsa solo la parte ricorrente e, pertanto, non
è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione. Il giudice relatore, vista
4 la regolarità della notifica ha dichiarato la contumacia del resistente, CP_1
e, dato atto delle dichiarazioni della ricorrente, ha aggiornato la causa al
[...]
27/05/2025.
All'udienza del 27/05/2024, è comparsa solo la parte ricorrente e il Giudice
relatore, letto e applicato l'art. 473 bis.22 c.p.c. ha disposto in via temporanea ed urgente i seguenti provvedimenti “1) autorizza i coniugi a vivere separati,
con obbligo di mutuo rispetto;
2) dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità Per_2
genitoriale in forma congiunta per le questioni di straordinaria amministrazione e di maggior interesse per il minore (residenza, espatrio,
educazione, istruzione, salute); per le questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità in forma disgiunta, quando avrà il figlio con sé; 3) dispone che il figlio sia collocato prevalentemente Per_2
presso il padre, al quale resta assegnata la casa familiare sita in Pinzano al
Tagliamento, frazione Valeriano, via Sottoplovia n. 14; 4) ordina a
[...]
di rilasciare la casa familiare entro e non oltre il 30.08.2024; 5) Parte_1
dispone che la madre veda e tenga con sé il figlio minore Parte_1
secondo le seguenti modalità: un pomeriggio infrasettimanale, in difetto di accordo il mercoledì, dall'uscita di scuola alle ore 21:00; a fine settimana alternati, dalla domenica mattina al martedì mattina;
quindici giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno (entro il 30 giugno per l'estate 2024); le festività tradizionali saranno alternate giusta metà con ciascun genitore. I genitori potranno formulare condizioni migliorative in deroga, se di comune accordo;
6) dispone che la madre provveda al mantenimento ordinario del figlio in via Per_2
indiretta, mediante il versamento in forma tracciabile al padre, della somma di euro duecento, entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza da settembre 2024; la somma è rivalutabile annualmente, secondo gli indici Istat,
5 se in aumento;
7) dispone che ciascun genitore contribuisca al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, come individuate dal
Protocollo vigente presso questo Tribunale;
8) dispone che l'assegno unico universale sia percepito da entrambi i genitori al 50% e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%”. Inoltre, ha ordinato al resistente di depositare, entro il 30/09/2024, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni;
avvertendo, altresì, il resistente che, se non dovesse adempiere, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione, il Tribunale lo condannerà ad una pena pecuniaria (da euro cinquecento ad euro tremila) e potrà dal suo comportamento desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 210, quarto comma, c.p.c. Infine, ha rinviato la causa all'udienza del 18/10/2024,
predisponendone successivamente la trattazione scritta.
Con successive note scritte del 17/10/2024, la ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti già assunti all'udienza del
27/05/2024.
Con ordinanza del 18/10/2024, il Giudice relatore, ritenuta esaurita l'istruzione e la causa matura per la decisione, ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c., ha fissato davanti a sé udienza di rimessione della causa in decisione al 30/05/2025
assegnando i rispettivi termini di legge e disponendo la trattazione scritta dell'udienza.
Con note di trattazione scritta e contestuale foglio di precisazione delle conclusioni del 27/03/2025, la ricorrente ha confermato le condizioni di cui in epigrafe, chiedendo che il Tribunale si pronunciasse in via immediata ex art. 473 bis.28 c.p.c. con l'accoglimento delle istanze della ricorrente, rinunciando agli scritti conclusivi concessile da provve4dimento del 18/10/2024.
6 Con note di trattazione scritta del 29/05/2025, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate nel presente giudizio e precisate nelle note del 27/032025 e per l'emissione della relativa sentenza.
Con ordinanza del 30/05/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto.
1. Status.
La domanda di separazione personale proposta da deve Parte_1
essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
2. Affido della prole.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo confermarsi l'affidamento condiviso del figlio minore di anni 17, Per_2
disposto con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art.337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato,
nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame;
deve essere tenuto fermo il collocamento del figlio minore presso il padre, con cui ha sempre vissuto sin dalla separazione dei genitori, essendosi la madre allontanata dalla casa familiare, con la previsione dei tempi di frequentazione della madre indicati in dispositivo.
3. Assegnazione della casa familiare.
La casa familiare sita in Pinzano al Tagliamento, frazione Valeriano, Via
Sottoplovia n. 14, sarà assegnata al padre, in quanto genitore collocatario prevalente del minore Per_2
7
4. Mantenimento della prole.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla ricorrente, volta all'attribuzione di un assegno a suo carico per il mantenimento del figlio minore.
La ricorrente è ottico ed ha dichiarato un reddito mensile netto pari ad euro
2.200,00 mensili, è comproprietaria della casa familiare e di altri terreni, è
proprietaria di 2 veicoli, è titolare di quota societaria (il 20% di IG S.r.l.), è
obbligata per la ripetizione di somma ricevuta a titolo di mutuo, con rata mensile pari ad euro 430,00; è titolare di polizza assicurativa sulla vita.
Il marito si è sottratto, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione impartito ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
La moglie ha documentato che l'ultimo reddito mensile netto medio certificato
è pari ad euro 1.800,00 circa.
Pertanto, tenuto conto dei redditi delle parti e considerate le presumibili esigenze del figlio minore, i tempi di permanenza presso il padre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità
determinare in misura analoga a quella già stabilita in sede provvisoria l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento del minore;
la madre dovrà dunque corrispondere al padre l'importo mensile di euro 200,00, con decorrenza da settembre 2024. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
5. Spese.
La domanda della ricorrente di vittoria delle spese deve essere accolta, tenuto conto della condotta extraprocessuale e processuale del convenuto, che ha costretto l'attrice a intraprendere il presente giudizio per ottenere la
8 separazione, considerando per di più che l'atteggiamento processuale della stessa si è manifestato tutt'altro che conflittuale, in quanto alcune delle domande sono state avanzate in senso favorevole al marito, come la collocazione prevalente del figlio minore, l'assegnazione della casa familiare al marito e il riconoscimento di un contributo a suo favore per il mantenimento del figlio;
deve, inoltre, considerarsi la mancata comparizione dello stesso,
senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 473-bis.21, secondo comma, c.p.c.;
infine, la mancata risposta all'ordine di esibizione, senza giustificato motivo.
Le spese sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa), dell'attività
effettivamente svolta, valori minimi, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti.
6. Condanna ex art. 210 c.p.c.
Con ordinanza del 27 maggio 2024 è stato disposto, ai sensi degli artt. 473-
bis.22 e 210 c.p.c., ordine di esibizione nei confronti del convenuto contumace.
L'ordine risulta regolarmente notificato al convenuto, a mani dello stesso.
Nonostante ciò, l'ordine di esibizione è rimasto senza ottemperanza, senza che sia apprezzabile un giustificato motivo e nonostante il convenuto sia stato avvertito che l'inadempimento all'ordine avrebbe comportato una pena pecuniaria.
Per tale ragione, troverà applicazione l'art. 210, quarto comma, c.p.c., laddove stabilisce “Se la parte non adempie senza giustificato motivo all'ordine di esibizione, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro
3.000 e può da questo comportamento desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma”
Il Tribunale reputa equo, visto lo svolgimento del processo e l'esito della lite,
condannare al pagamento della pena pecuniaria pari ad euro CP_1
1.500,00, a favore dello Stato.
9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio in Pinzano al Tagliamento (PN), in data
17/10/1998;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di PINZANO AL TAGLIAMENTO (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, atto n. 5, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
affida il figlio minore in atti generalizzato, ad entrambi i genitori, che Per_2
eserciteranno la responsabilità genitoriale in forma congiunta per le questioni di straordinaria amministrazione e di maggior interesse per il minore
(residenza, espatrio, educazione, istruzione, salute); per le questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità in forma disgiunta, quando avrà il figlio con sé;
dispone che il minore sia collocato presso il padre, al quale viene Per_2
assegnata la casa coniugale sita in Pinzano al Tagliamento, frazione Valeriano,
via Sottoplovia n. 14;
dispone che la madre veda e tenga con sé il figlio minore, secondo le seguenti modalità: un pomeriggio infrasettimanale, in difetto di accordo il mercoledì,
dall'uscita di scuola alle ore 21:00; a fine settimana alternati, dalla domenica mattina al martedì mattina;
quindici giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno (entro il 30 giugno per l'estate 2024); le festività tradizionali saranno alternate giusta metà con ciascun genitore. Il figlio potrà concordare condizioni migliorative in deroga direttamente con la madre, visto l'approssimarsi della maggiore età;
determina in euro 200,00 il contributo mensile dovuto da per il Parte_1
10 mantenimento del figlio minore, da corrispondere a presso il di lui CP_1
domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da settembre 2024; la somma è rivalutabile annualmente, secondo gli indici Istat, se in aumento;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, come individuate nel
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito da entrambi i genitori al
50% e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
condanna al pagamento, in favore di , delle CP_1 Parte_1
spese di lite che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Condanna al pagamento, a favore della Stato, della pena CP_1
pecuniaria di euro 1.500,00.
Così deciso in Pordenone, in data 17/06/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2004/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
BARNA AURELIA;
RICORRENTE
contro
(C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pinzano al Tagliamento
(PN) il 17/10/1998, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con i seguenti figli: , nato a [...] al Tagliamento (PN) il Persona_1
21/02/2001, maggiorenne ed economicamente autosufficiente e
[...]
nato a [...] il [...]; Per_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da nota scritta e contestuale foglio di precisazione delle
1 conclusioni del 27/03/2025 e cioè “- pronunciare la separazione personale dei coniugi ed matrimonio celebrato in Pinzano al Parte_1 CP_1
Tagl.to (PN) il 17.10.1998, atto registrato nel Registro degli Atti di Matrimonio
di quel Comune, anno 1998, parte 2, serie A, numero 5, ordinandone le conseguenti annotazioni di legge ai competenti uffici;
- con obbligo per i coniugi di reciproco mutuo rispetto;
- confermarsi l'assegnazione in uso esclusivo a favore del sig. della casa CP_1
familiare sita in Pinzano al Tagliamento (PN), frazione Valeriano, via
Sottoplovia n. 14;
- confermarsi l'affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori del figlio minore con collocazione prevalente dello stesso presso il padre;
i Per_2
genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in forma congiunta per le questioni di straordinaria amministrazione e di maggior interesse per il minore (residenza, espatrio, educazione, istruzione, salute), mentre per le questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità in forma disgiunta, quando avrà il figlio con sé;
- disporre che la madre veda e tenga con sé il figlio minore Parte_1
secondo le seguenti modalità: un pomeriggio infrasettimanale, in difetto di accordo il mercoledì, dall'uscita di scuola alle ore 21:00; a fine settimana alternati, dalla domenica mattina al martedì mattina;
quindici giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno (entro il 30 giugno per l'estate 2024); le festività tradizionali saranno alternate giusta metà con ciascun genitore;
con possibilità di deroga migliorativa per i genitori, previo accordo degli stessi;
- liquidarsi a carico della sig.ra ad a favore del sig. un assegno Parte_1 CP_1
mensile dell'importo di Euro 200,00 (duecentoeuro/00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore con versamento dello Per_2
stesso in forma tracciabile ed in via preventiva entro il giorno cinque di ogni
2 mese, assegno il predetto soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat;
- disporre la divisione al 50% ciascuno tra i genitori delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludiche, che saranno occorrenti al figlio minore come individuate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Per_2
Pordenone;
- disporre la divisione al 50% ciascuno tra i genitori della percezione dell'assegno unico universale nonché del beneficio delle detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge;
- nulla disporsi in via economica per i coniugi, né per il figlio maggiore , Per_1
non sussistendone i presupposti.
In considerazione del fatto che controparte è rimasta contumace nel presente giudizio e, pertanto, ha rifiutato il contraddittorio, non vi è necessità di ulteriori atti e produzioni, sicchè la sig.ra insiste affinché il Tribunale Parte_1
si pronunci in via immediata ex art 473-bis.28 c.p.c. con l'accoglimento delle istanze della ricorrente riportate nelle su esposte conclusioni, rinunciando fin d'ora la ricorrente medesima agli scritti conclusivi concessile dal provvedimento del 18.10.2024.
Fatto salvo ogni diritto e con ogni riserva nel caso in cui dovesse controparte intervenire pur tardivamente nel presente giudizio successivamente al presente atto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 03/11/2023, ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione dal coniuge, , con il quale aveva CP_1
contratto matrimonio in data 17/10/1998, precisando che dal matrimonio erano nati i figli , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_1
nato il [...], e deducendo, a fondamento della domanda, che i Per_2
3 rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati, tanto da costringerla a trasferirsi altrove, a causa della sopraggiunta assenza dell'affectio maritalis che ha portato, altresì, alla mancanza di dialogo tra i coniugi.
Parte ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso del figlio minore Per_2
con esercizio della responsabilità congiunta per le sole questioni di straordinaria amministrazione e disgiunta per quelle di ordinaria amministrazione, con collocazione presso il padre presso la casa coniugale sita in Pinzano al Tagliamento (PN) – frazione Valeriano – Via Sottoplovia n. 14, in comproprietà tra i coniugi, chiedendo di disporne l'assegnazione e l'uso esclusivo al resistente che la occuperà insieme ai figli, dichiarando che la ricorrente si trasferirà altrove;
ha chiesto che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo tempi e modalità dettagliati nel piano genitoriale allegato in atti, con possibilità di deroga in virtù di eventuali accordi dei genitori e, comunque, tenendo conto della volontà del figlio minore ormai quindicenne;
ha chiesto di determinarsi in capo alla madre e a favore del resistente, in via perequativa, l'assegno mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore da versarsi Per_2
in via anticipata entro i primi cinque giorni di ogni mese, in forma tracciabile e da aumentarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del 50%
delle spese straordinarie sostenute per il minore, come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Pordenone;
assegno unico universale al 100% a favore del padre;
nulla disporsi in via economica per i coniugi né per il figlio maggiore , dichiarando, infine, di adottare ogni altra statuizione utile Per_1
nell'interesse della prole nell'esercizio dei poteri officiosi di legge, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 05/02/2024, è comparsa solo la parte ricorrente e, pertanto, non
è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione. Il giudice relatore, vista
4 la regolarità della notifica ha dichiarato la contumacia del resistente, CP_1
e, dato atto delle dichiarazioni della ricorrente, ha aggiornato la causa al
[...]
27/05/2025.
All'udienza del 27/05/2024, è comparsa solo la parte ricorrente e il Giudice
relatore, letto e applicato l'art. 473 bis.22 c.p.c. ha disposto in via temporanea ed urgente i seguenti provvedimenti “1) autorizza i coniugi a vivere separati,
con obbligo di mutuo rispetto;
2) dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità Per_2
genitoriale in forma congiunta per le questioni di straordinaria amministrazione e di maggior interesse per il minore (residenza, espatrio,
educazione, istruzione, salute); per le questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità in forma disgiunta, quando avrà il figlio con sé; 3) dispone che il figlio sia collocato prevalentemente Per_2
presso il padre, al quale resta assegnata la casa familiare sita in Pinzano al
Tagliamento, frazione Valeriano, via Sottoplovia n. 14; 4) ordina a
[...]
di rilasciare la casa familiare entro e non oltre il 30.08.2024; 5) Parte_1
dispone che la madre veda e tenga con sé il figlio minore Parte_1
secondo le seguenti modalità: un pomeriggio infrasettimanale, in difetto di accordo il mercoledì, dall'uscita di scuola alle ore 21:00; a fine settimana alternati, dalla domenica mattina al martedì mattina;
quindici giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno (entro il 30 giugno per l'estate 2024); le festività tradizionali saranno alternate giusta metà con ciascun genitore. I genitori potranno formulare condizioni migliorative in deroga, se di comune accordo;
6) dispone che la madre provveda al mantenimento ordinario del figlio in via Per_2
indiretta, mediante il versamento in forma tracciabile al padre, della somma di euro duecento, entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza da settembre 2024; la somma è rivalutabile annualmente, secondo gli indici Istat,
5 se in aumento;
7) dispone che ciascun genitore contribuisca al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, come individuate dal
Protocollo vigente presso questo Tribunale;
8) dispone che l'assegno unico universale sia percepito da entrambi i genitori al 50% e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%”. Inoltre, ha ordinato al resistente di depositare, entro il 30/09/2024, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni;
avvertendo, altresì, il resistente che, se non dovesse adempiere, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione, il Tribunale lo condannerà ad una pena pecuniaria (da euro cinquecento ad euro tremila) e potrà dal suo comportamento desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 210, quarto comma, c.p.c. Infine, ha rinviato la causa all'udienza del 18/10/2024,
predisponendone successivamente la trattazione scritta.
Con successive note scritte del 17/10/2024, la ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti già assunti all'udienza del
27/05/2024.
Con ordinanza del 18/10/2024, il Giudice relatore, ritenuta esaurita l'istruzione e la causa matura per la decisione, ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c., ha fissato davanti a sé udienza di rimessione della causa in decisione al 30/05/2025
assegnando i rispettivi termini di legge e disponendo la trattazione scritta dell'udienza.
Con note di trattazione scritta e contestuale foglio di precisazione delle conclusioni del 27/03/2025, la ricorrente ha confermato le condizioni di cui in epigrafe, chiedendo che il Tribunale si pronunciasse in via immediata ex art. 473 bis.28 c.p.c. con l'accoglimento delle istanze della ricorrente, rinunciando agli scritti conclusivi concessile da provve4dimento del 18/10/2024.
6 Con note di trattazione scritta del 29/05/2025, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate nel presente giudizio e precisate nelle note del 27/032025 e per l'emissione della relativa sentenza.
Con ordinanza del 30/05/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto.
1. Status.
La domanda di separazione personale proposta da deve Parte_1
essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
2. Affido della prole.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo confermarsi l'affidamento condiviso del figlio minore di anni 17, Per_2
disposto con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art.337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato,
nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame;
deve essere tenuto fermo il collocamento del figlio minore presso il padre, con cui ha sempre vissuto sin dalla separazione dei genitori, essendosi la madre allontanata dalla casa familiare, con la previsione dei tempi di frequentazione della madre indicati in dispositivo.
3. Assegnazione della casa familiare.
La casa familiare sita in Pinzano al Tagliamento, frazione Valeriano, Via
Sottoplovia n. 14, sarà assegnata al padre, in quanto genitore collocatario prevalente del minore Per_2
7
4. Mantenimento della prole.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla ricorrente, volta all'attribuzione di un assegno a suo carico per il mantenimento del figlio minore.
La ricorrente è ottico ed ha dichiarato un reddito mensile netto pari ad euro
2.200,00 mensili, è comproprietaria della casa familiare e di altri terreni, è
proprietaria di 2 veicoli, è titolare di quota societaria (il 20% di IG S.r.l.), è
obbligata per la ripetizione di somma ricevuta a titolo di mutuo, con rata mensile pari ad euro 430,00; è titolare di polizza assicurativa sulla vita.
Il marito si è sottratto, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione impartito ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
La moglie ha documentato che l'ultimo reddito mensile netto medio certificato
è pari ad euro 1.800,00 circa.
Pertanto, tenuto conto dei redditi delle parti e considerate le presumibili esigenze del figlio minore, i tempi di permanenza presso il padre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità
determinare in misura analoga a quella già stabilita in sede provvisoria l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento del minore;
la madre dovrà dunque corrispondere al padre l'importo mensile di euro 200,00, con decorrenza da settembre 2024. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
5. Spese.
La domanda della ricorrente di vittoria delle spese deve essere accolta, tenuto conto della condotta extraprocessuale e processuale del convenuto, che ha costretto l'attrice a intraprendere il presente giudizio per ottenere la
8 separazione, considerando per di più che l'atteggiamento processuale della stessa si è manifestato tutt'altro che conflittuale, in quanto alcune delle domande sono state avanzate in senso favorevole al marito, come la collocazione prevalente del figlio minore, l'assegnazione della casa familiare al marito e il riconoscimento di un contributo a suo favore per il mantenimento del figlio;
deve, inoltre, considerarsi la mancata comparizione dello stesso,
senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 473-bis.21, secondo comma, c.p.c.;
infine, la mancata risposta all'ordine di esibizione, senza giustificato motivo.
Le spese sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa), dell'attività
effettivamente svolta, valori minimi, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti.
6. Condanna ex art. 210 c.p.c.
Con ordinanza del 27 maggio 2024 è stato disposto, ai sensi degli artt. 473-
bis.22 e 210 c.p.c., ordine di esibizione nei confronti del convenuto contumace.
L'ordine risulta regolarmente notificato al convenuto, a mani dello stesso.
Nonostante ciò, l'ordine di esibizione è rimasto senza ottemperanza, senza che sia apprezzabile un giustificato motivo e nonostante il convenuto sia stato avvertito che l'inadempimento all'ordine avrebbe comportato una pena pecuniaria.
Per tale ragione, troverà applicazione l'art. 210, quarto comma, c.p.c., laddove stabilisce “Se la parte non adempie senza giustificato motivo all'ordine di esibizione, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro
3.000 e può da questo comportamento desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma”
Il Tribunale reputa equo, visto lo svolgimento del processo e l'esito della lite,
condannare al pagamento della pena pecuniaria pari ad euro CP_1
1.500,00, a favore dello Stato.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio in Pinzano al Tagliamento (PN), in data
17/10/1998;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di PINZANO AL TAGLIAMENTO (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, atto n. 5, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
affida il figlio minore in atti generalizzato, ad entrambi i genitori, che Per_2
eserciteranno la responsabilità genitoriale in forma congiunta per le questioni di straordinaria amministrazione e di maggior interesse per il minore
(residenza, espatrio, educazione, istruzione, salute); per le questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità in forma disgiunta, quando avrà il figlio con sé;
dispone che il minore sia collocato presso il padre, al quale viene Per_2
assegnata la casa coniugale sita in Pinzano al Tagliamento, frazione Valeriano,
via Sottoplovia n. 14;
dispone che la madre veda e tenga con sé il figlio minore, secondo le seguenti modalità: un pomeriggio infrasettimanale, in difetto di accordo il mercoledì,
dall'uscita di scuola alle ore 21:00; a fine settimana alternati, dalla domenica mattina al martedì mattina;
quindici giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno (entro il 30 giugno per l'estate 2024); le festività tradizionali saranno alternate giusta metà con ciascun genitore. Il figlio potrà concordare condizioni migliorative in deroga direttamente con la madre, visto l'approssimarsi della maggiore età;
determina in euro 200,00 il contributo mensile dovuto da per il Parte_1
10 mantenimento del figlio minore, da corrispondere a presso il di lui CP_1
domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da settembre 2024; la somma è rivalutabile annualmente, secondo gli indici Istat, se in aumento;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, come individuate nel
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito da entrambi i genitori al
50% e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
condanna al pagamento, in favore di , delle CP_1 Parte_1
spese di lite che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Condanna al pagamento, a favore della Stato, della pena CP_1
pecuniaria di euro 1.500,00.
Così deciso in Pordenone, in data 17/06/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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