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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3619/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del Giudice dott. Eleonora Da Cortà Fumei ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3619/2021 promossa da:
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Valentina n. 65, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Armando Governatori,
Giulia Governatori, e Maura Di Taranto, elettivamente domiciliato in Verona, presso e nello studio dell'Avv. Paola Fornalè in Verona, Via Int. dell'Acqua Morta
n. 62
ATTORE contro
(C.F. ), residente in [...] Controparte_1 C.F._2
via Morini 5, rappresentato e difeso dall'avv. GALLI MARCO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona Via Filopanti n. 2/A
CONVENUTO
(C.F. ), corrente in Verona, Via Controparte_2 P.IVA_1
Gardesane n. 13, rappresentata e difesa dall'avv. MOSCHETTA ELENA,
pagina 1 di 8 elettivamente domiciliata presso il suo studio in PIAZZA ARISTIDE STEFANI 8 a
VERONA
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni da note scritte depositate telematicamente.
IN FATTO E IN DIRITTO
Gli artt. 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c. nel testo attuale esonerano l'estensore dal riepilogare le rispettive allegazioni delle parti e lo autorizzano alla concisa esposizione delle ragioni della decisione mediante immediata indicazione dei punti rilevanti in fatto e in diritto.
Con atto di citazione notificato il 26/04/2021 il signor conveniva Parte_1
in giudizio il signor al fine di ottenere il risarcimento del danno Controparte_1
riportato al motore della propria vettura di marca Land Rover modello Defender, targata ZA691YL, acquistata dal convenuto il 28/08/2020 al prezzo di €
24.000,00.
L'attore affermava che il 28.10.20 la vettura aveva subito un guasto al motore e che su indicazione della Compagnia assicuratrice E_
(con cui vi era un contratto di assicurazione a garanzia dell'usato “ CP_4
”, n. polizza 110018871, con validità dal 13/07/2020 al 12/07/2021),
[...]
aveva ricoverato il mezzo presso l'autofficina Ferrari di Sassuolo, che aveva preventivato una spesa di riparazione di € 9.599,30.
pagina 2 di 8 Rilevava che la Compagnia assicuratrice si era rifiutata di risarcire il danno in ragione della mancanza della documentazione richiesta ovvero dello storico delle manutenzioni o del tagliando di preconsegna.
L'attore rivolgeva quindi le proprie richieste risarcitorie nei confronti del suo dante causa, signor CP_1
Chiedeva quindi la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti quantificati in €9.599,30, oltre al risarcimento del danno per la mancata utilizzazione del mezzo.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta del 01/09/2021 il convenuto, il quale rilevava che l'attore si era determinato all'acquisto dopo aver ispezionato scrupolosamente il mezzo, ed evidenziava che trattandosi di un asserito vizio al motore di una vettura usata, doveva escludersi qualsivoglia responsabilità a carico del sig. CP_1
Evidenziava in ogni caso di aver acquistato il mezzo dalla concessionaria
[...]
con la quale aveva sottoscritto la polizza n. 110018871 CP_2 CP_4
” della durata di un anno.
[...]
Chiedeva quindi preliminarmente la chiamata in causa di Controparte_2
nel merito chiedeva il rigetto dell'avversaria domanda e in subordine in caso di accoglimento della domande attorea, che la società fosse Controparte_2
condannata a tenere indenne il sig. da qualsiasi conseguenza Controparte_1
pregiudizievole fosse derivata allo stesso, e/o dalla somma che fosse stata allo stesso addebitata in conseguenza dell'accoglimento anche parziale delle domande svolte dall'attore, condannando la società a pagare quanto Controparte_2
eventualmente dovuto, direttamente al sig. ovvero a rimborsare al sig. Parte_1
pagina 3 di 8 ogni somma che a quest'ultimo fosse stata imputata anche a Controparte_1
titolo di spese legali, in relazione ai fatti di causa.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta del 18/02/2022 la rilevando la Controparte_2
carenza di legittimazione passiva e chiedendo la propria estromissione dal giudizio.
Evidenziava l'assenza di responsabilità in capo alla stessa stante i controlli effettuati sia prima dell'acquisto da parte della terza chiamata che successivamente da parte di . Controparte_2
Produceva il tagliando cui era stato sottoposto il Defender prima di essere venduto a , (intervento del gennaio 2020), e i controlli di officina Controparte_2
esperiti da prima di vendere il veicolo al sig in virtù Controparte_2 CP_1
dei quali era stato possibile per l'acquirente ottenere la “garanzia usato” da parte di . E_
Chiedeva pertanto in via preliminare che previa verifica dell'estraneità, terzietà
e/o assenza di responsabilità ascrivibile direttamente e/o indirettamente a
[...]
fosse dichiarata l'estromissione della chiamata dal CP_2 Controparte_2
giudizio.
Nel merito chiedeva il rigetto di ogni domanda ex adverso formulata nei suoi confronti;
in via alternativa, rilevato che il veicolo prima dell'erogazione della polizza n. 110018871 era stato sottoposto ai controlli richiesti da
[...]
e che era stato regolarmente manutentato e tagliandato dal E_
dante causa di fosse rigettata ogni domanda nei confronti di Controparte_2
a qualsivoglia titolo o ragione. Controparte_2
pagina 4 di 8 Assunte le prove orali, la causa andava in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Si rileva che nell'azione esercitata per far valere i vizi della cosa compravenduta all'acquirente spetta dimostrare i difetti, le conseguenze dannose ed il nesso causale fra gli uni e le altre, laddove la prova liberatoria della mancanza di colpa incombe sul venditore, ma rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza.
In ordine all'applicabilità delle norme sulla garanzia per vizi nella vendita di cose usate, il riferimento al bene come usato significa che la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene conseguente al suo uso e che le qualità si intendono ridotte in ragione dell'usura.
Nella fattispecie vi è prova che l'autovettura ha subito un guasto al motore il
28.10.20, ovvero dopo circa due mesi dall'acquisto ( teste e che il Testimone_1
mezzo è stato riparato subendo gli interventi indicati nel preventivo di riparazione di cui al doc.3 dell'attore ( teste , responsabile del post vendita Testimone_2
presso officina Ferrari, che ha confermato l'esecuzione dei lavori indicati in fattura).
Non vi è prova tuttavia della causa del guasto al motore e che lo stesso fosse riconducibile ad un grave vizio all'apparato meccanico esistente al momento della consegna del bene, tenuto conto peraltro dell'età del mezzo, immatricolato nel
2008 come si evince dal libretto di circolazione, e del chilometraggio dello stesso
(189000 km) al momento della vendita al sig. come risulta dalla scheda CP_1
tecnica dello stato d'uso del veicolo ( doc.1 del convenuto).
pagina 5 di 8 Vi è viceversa la prova che il veicolo è stato sottoposto ai controlli di idoneità alla vendita e alla normale manutenzione.
Il teste che lavora come meccanico per e si Testimone_3 Controparte_2
occupa dell'usato, ha dichiarato che tutti i veicoli usati messi in vendita sono sottoposti a controlli cd. “110 punti check” (doc.1 della terza chiamata datato
8.6.20) e ha confermato che solo l'esito positivo a tale controllo permette l'erogazione della garanzia usato (circostanze confermate anche dal teste Tes_4
il quale ha dichiarato che il controllo “110 punti check” è un controllo preventivo per verificare che la macchina sia idonea alla vendita).
Il teste ha dichiarato di occuparsi personalmente del controllo Tes_3
dell'esecuzione dei tagliandi prescritti, e di ricordare che per il veicolo in oggetto erano stati eseguiti molti interventi.
Ha evidenziato che il doc.1 corrisponde ad un tagliando e che anzi dall'esame dello stesso si evince che sono compresi anche ulteriori controlli.
Ha riferito infine che vi erano i talloncini dei tagliandi eseguiti, sia nelle portiere del veicolo che nel computer di bordo.
Non è contestato (se non in comparsa conclusionale) che gli interventi di cui al doc.1 siano stati effettuati a gennaio 2020, come peraltro emerge dal doc.1 nella prima colonna a sinistra.
Alla luce di quanto sopra da un lato non è assolto l'onere probatorio in capo all'attore e dall'altro vi è prova della corretta manutenzione del veicolo nei mesi precedenti alla vendita del 28.8.20.
Per quanto sopra la domanda attorea non può essere accolta.
pagina 6 di 8 Le spese di lite tra attore e convenuto seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell'attore nella misura di cui in dispositivo.
In ordine alle spese di lite della terza chiamata si rileva che in virtù del principio di causalità –che, unitamente a quello di soccombenza, disciplina il riparto delle spese processuali– il rimborso delle spese di lite affrontate dal terzo chiamato va posto a carico dell'attore ove la chiamata in causa si sia resa necessaria per le tesi sostenute dall'attore medesimo e queste siano risultate infondate, non essendo rilevante che l'attore non abbia proposto alcuna domanda nei confronti del terzo (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2492).
Nella fattispecie la domanda del convenuto nei confronti di si Controparte_2
è resa necessaria dalle allegazioni dell'attore che ha chiesto il risarcimento dei danni al venditore, suo dante causa, che ha a sua volta acquistato l'autovettura dalla terza chiamata, svolgendo domanda di manleva nel caso di accoglimento delle domande attoree.
Conseguentemente le spese di lite della terza chiamata vanno poste a carico dell'attore nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
a) rigetta la domanda attorea;
b) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite nei confronti del convenuto, spese che si liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
pagina 7 di 8 c) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite nei confronti della terza chiamata, spese che si liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre spese generali al
15%, iva e cpa.
Verona, 28.1.25
Il G.o.p. dott.Eleonora Da Cortà Fumei
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del Giudice dott. Eleonora Da Cortà Fumei ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3619/2021 promossa da:
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Valentina n. 65, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Armando Governatori,
Giulia Governatori, e Maura Di Taranto, elettivamente domiciliato in Verona, presso e nello studio dell'Avv. Paola Fornalè in Verona, Via Int. dell'Acqua Morta
n. 62
ATTORE contro
(C.F. ), residente in [...] Controparte_1 C.F._2
via Morini 5, rappresentato e difeso dall'avv. GALLI MARCO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona Via Filopanti n. 2/A
CONVENUTO
(C.F. ), corrente in Verona, Via Controparte_2 P.IVA_1
Gardesane n. 13, rappresentata e difesa dall'avv. MOSCHETTA ELENA,
pagina 1 di 8 elettivamente domiciliata presso il suo studio in PIAZZA ARISTIDE STEFANI 8 a
VERONA
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni da note scritte depositate telematicamente.
IN FATTO E IN DIRITTO
Gli artt. 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c. nel testo attuale esonerano l'estensore dal riepilogare le rispettive allegazioni delle parti e lo autorizzano alla concisa esposizione delle ragioni della decisione mediante immediata indicazione dei punti rilevanti in fatto e in diritto.
Con atto di citazione notificato il 26/04/2021 il signor conveniva Parte_1
in giudizio il signor al fine di ottenere il risarcimento del danno Controparte_1
riportato al motore della propria vettura di marca Land Rover modello Defender, targata ZA691YL, acquistata dal convenuto il 28/08/2020 al prezzo di €
24.000,00.
L'attore affermava che il 28.10.20 la vettura aveva subito un guasto al motore e che su indicazione della Compagnia assicuratrice E_
(con cui vi era un contratto di assicurazione a garanzia dell'usato “ CP_4
”, n. polizza 110018871, con validità dal 13/07/2020 al 12/07/2021),
[...]
aveva ricoverato il mezzo presso l'autofficina Ferrari di Sassuolo, che aveva preventivato una spesa di riparazione di € 9.599,30.
pagina 2 di 8 Rilevava che la Compagnia assicuratrice si era rifiutata di risarcire il danno in ragione della mancanza della documentazione richiesta ovvero dello storico delle manutenzioni o del tagliando di preconsegna.
L'attore rivolgeva quindi le proprie richieste risarcitorie nei confronti del suo dante causa, signor CP_1
Chiedeva quindi la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti quantificati in €9.599,30, oltre al risarcimento del danno per la mancata utilizzazione del mezzo.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta del 01/09/2021 il convenuto, il quale rilevava che l'attore si era determinato all'acquisto dopo aver ispezionato scrupolosamente il mezzo, ed evidenziava che trattandosi di un asserito vizio al motore di una vettura usata, doveva escludersi qualsivoglia responsabilità a carico del sig. CP_1
Evidenziava in ogni caso di aver acquistato il mezzo dalla concessionaria
[...]
con la quale aveva sottoscritto la polizza n. 110018871 CP_2 CP_4
” della durata di un anno.
[...]
Chiedeva quindi preliminarmente la chiamata in causa di Controparte_2
nel merito chiedeva il rigetto dell'avversaria domanda e in subordine in caso di accoglimento della domande attorea, che la società fosse Controparte_2
condannata a tenere indenne il sig. da qualsiasi conseguenza Controparte_1
pregiudizievole fosse derivata allo stesso, e/o dalla somma che fosse stata allo stesso addebitata in conseguenza dell'accoglimento anche parziale delle domande svolte dall'attore, condannando la società a pagare quanto Controparte_2
eventualmente dovuto, direttamente al sig. ovvero a rimborsare al sig. Parte_1
pagina 3 di 8 ogni somma che a quest'ultimo fosse stata imputata anche a Controparte_1
titolo di spese legali, in relazione ai fatti di causa.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta del 18/02/2022 la rilevando la Controparte_2
carenza di legittimazione passiva e chiedendo la propria estromissione dal giudizio.
Evidenziava l'assenza di responsabilità in capo alla stessa stante i controlli effettuati sia prima dell'acquisto da parte della terza chiamata che successivamente da parte di . Controparte_2
Produceva il tagliando cui era stato sottoposto il Defender prima di essere venduto a , (intervento del gennaio 2020), e i controlli di officina Controparte_2
esperiti da prima di vendere il veicolo al sig in virtù Controparte_2 CP_1
dei quali era stato possibile per l'acquirente ottenere la “garanzia usato” da parte di . E_
Chiedeva pertanto in via preliminare che previa verifica dell'estraneità, terzietà
e/o assenza di responsabilità ascrivibile direttamente e/o indirettamente a
[...]
fosse dichiarata l'estromissione della chiamata dal CP_2 Controparte_2
giudizio.
Nel merito chiedeva il rigetto di ogni domanda ex adverso formulata nei suoi confronti;
in via alternativa, rilevato che il veicolo prima dell'erogazione della polizza n. 110018871 era stato sottoposto ai controlli richiesti da
[...]
e che era stato regolarmente manutentato e tagliandato dal E_
dante causa di fosse rigettata ogni domanda nei confronti di Controparte_2
a qualsivoglia titolo o ragione. Controparte_2
pagina 4 di 8 Assunte le prove orali, la causa andava in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Si rileva che nell'azione esercitata per far valere i vizi della cosa compravenduta all'acquirente spetta dimostrare i difetti, le conseguenze dannose ed il nesso causale fra gli uni e le altre, laddove la prova liberatoria della mancanza di colpa incombe sul venditore, ma rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza.
In ordine all'applicabilità delle norme sulla garanzia per vizi nella vendita di cose usate, il riferimento al bene come usato significa che la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene conseguente al suo uso e che le qualità si intendono ridotte in ragione dell'usura.
Nella fattispecie vi è prova che l'autovettura ha subito un guasto al motore il
28.10.20, ovvero dopo circa due mesi dall'acquisto ( teste e che il Testimone_1
mezzo è stato riparato subendo gli interventi indicati nel preventivo di riparazione di cui al doc.3 dell'attore ( teste , responsabile del post vendita Testimone_2
presso officina Ferrari, che ha confermato l'esecuzione dei lavori indicati in fattura).
Non vi è prova tuttavia della causa del guasto al motore e che lo stesso fosse riconducibile ad un grave vizio all'apparato meccanico esistente al momento della consegna del bene, tenuto conto peraltro dell'età del mezzo, immatricolato nel
2008 come si evince dal libretto di circolazione, e del chilometraggio dello stesso
(189000 km) al momento della vendita al sig. come risulta dalla scheda CP_1
tecnica dello stato d'uso del veicolo ( doc.1 del convenuto).
pagina 5 di 8 Vi è viceversa la prova che il veicolo è stato sottoposto ai controlli di idoneità alla vendita e alla normale manutenzione.
Il teste che lavora come meccanico per e si Testimone_3 Controparte_2
occupa dell'usato, ha dichiarato che tutti i veicoli usati messi in vendita sono sottoposti a controlli cd. “110 punti check” (doc.1 della terza chiamata datato
8.6.20) e ha confermato che solo l'esito positivo a tale controllo permette l'erogazione della garanzia usato (circostanze confermate anche dal teste Tes_4
il quale ha dichiarato che il controllo “110 punti check” è un controllo preventivo per verificare che la macchina sia idonea alla vendita).
Il teste ha dichiarato di occuparsi personalmente del controllo Tes_3
dell'esecuzione dei tagliandi prescritti, e di ricordare che per il veicolo in oggetto erano stati eseguiti molti interventi.
Ha evidenziato che il doc.1 corrisponde ad un tagliando e che anzi dall'esame dello stesso si evince che sono compresi anche ulteriori controlli.
Ha riferito infine che vi erano i talloncini dei tagliandi eseguiti, sia nelle portiere del veicolo che nel computer di bordo.
Non è contestato (se non in comparsa conclusionale) che gli interventi di cui al doc.1 siano stati effettuati a gennaio 2020, come peraltro emerge dal doc.1 nella prima colonna a sinistra.
Alla luce di quanto sopra da un lato non è assolto l'onere probatorio in capo all'attore e dall'altro vi è prova della corretta manutenzione del veicolo nei mesi precedenti alla vendita del 28.8.20.
Per quanto sopra la domanda attorea non può essere accolta.
pagina 6 di 8 Le spese di lite tra attore e convenuto seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell'attore nella misura di cui in dispositivo.
In ordine alle spese di lite della terza chiamata si rileva che in virtù del principio di causalità –che, unitamente a quello di soccombenza, disciplina il riparto delle spese processuali– il rimborso delle spese di lite affrontate dal terzo chiamato va posto a carico dell'attore ove la chiamata in causa si sia resa necessaria per le tesi sostenute dall'attore medesimo e queste siano risultate infondate, non essendo rilevante che l'attore non abbia proposto alcuna domanda nei confronti del terzo (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2492).
Nella fattispecie la domanda del convenuto nei confronti di si Controparte_2
è resa necessaria dalle allegazioni dell'attore che ha chiesto il risarcimento dei danni al venditore, suo dante causa, che ha a sua volta acquistato l'autovettura dalla terza chiamata, svolgendo domanda di manleva nel caso di accoglimento delle domande attoree.
Conseguentemente le spese di lite della terza chiamata vanno poste a carico dell'attore nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
a) rigetta la domanda attorea;
b) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite nei confronti del convenuto, spese che si liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
pagina 7 di 8 c) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite nei confronti della terza chiamata, spese che si liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre spese generali al
15%, iva e cpa.
Verona, 28.1.25
Il G.o.p. dott.Eleonora Da Cortà Fumei
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