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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/01/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella all'esito dell'udienza a trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. del 22.01.2025 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4900/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA
rapp.ta e difesa dall' avvocato Robert Panagrosso ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del proprio difensore sito in Pignataro Maggiore (Ce) alla Via Trento n.12, RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. avvocato Carlo Controparte_1 Cerrito ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore sito in Falciano del Massico (Ce) alla Via Fondo Vigna n. 32,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 09/09/2020, la parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 02/05/2016 al 12/03/2020, presso la sede del supermercato sito in Sessa Aurunca alla via Ospedale dal 02/05/16 fino al 31/01/2019, e successivamente, di aver lavorato dal 01/02/2019 al 12/03/2020 presso la sede di Sessa Aurunca prima e Cellole, poi;
che era stata assunta con contratto di lavoro part-time per 24 ore settimanali, a tempo determinato, con scadenza al 31.08.2016, contratto poi trasformato a tempo indeterminato, con inquadramento nel 6° livello del CCNL commercio;
che aveva svolto le mansioni di commessa addetta al banco frutta e verdura, banco salumi e addetta alla vendita;
che nel periodo 02.05.2016-31.12.2017 aveva lavorato per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13.00 e dalle ore
16.00 alle 20.00 con mezza giornata di riposo la settimana, prestando lavoro la domenica due volte al mese osservando lo stesso orario di lavoro;
che nel periodo 02.01.2018-31.01.2019 aveva lavorato per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 17.30, senza alcun intervallo, con mezza giornata di riposo a settimana, prestando lavoro due volte al mese anche la domenica ed osservando lo stesso orario di lavoro;
che l'orario di lavoro svolto era di circa 42 ore settimanali a 1 fronte delle 24 ore previste dal contratto part-time; che aveva sempre lavorato nelle giornate festive del
25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, nonché per due domeniche ogni mese.
Atteso che non aveva percepito una retribuzione commisurata alla quantità e qualità di lavoro prestato, ai sensi dell'art. 36 c., nonché di non aver percepito, alcunché, a titolo di tredicesima, quattordicesima mensilità, indennità per ferie e permessi non goduti, lavoro straordinario, nonché trattamento di fine rapporto, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, per il periodo lavorativo dal 02/05/16 al 13/03/2020, e, per l'effetto, chiedeva di condannare la resistente CP_1 al pagamento dell'importo di euro 45.306,71, a titolo di differenze retributive, altresì chiedeva di
[...] condannare la resistente al pagamento dell'importo di € 1.500,00 a titolo di indennità di malattia inerente i mesi di gennaio e febbraio 2020, oltre accessori come per legge. Vinte le spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la resistente che resisteva Controparte_1 all'avverso ricorso, deducendo la sua infondatezza, e rilevando che la ricorrente, nell'arco temporale dal
02.05.2016 al 31.08.2016, aveva lavorato dalle 09:00 alle 13:00, dal lunedì al sabato e mai la domenica e, dal 01.09.2016 al 11.03.2020, in seguito al contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale, l'orario di lavoro della ricorrente non si era mai protratto oltre le 4 ore al giorno poichè, in regime di turnazione;
che, per le giornate di festività durante le quali la ricorrente aveva svolto le proprie mansioni di servizio, indicate nelle buste paga di gennaio, aprile e dicembre 2017, era sempre stata riconosciuta la maggiorazione economica. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Espletata l'istruttoria la causa veniva decisa, all'esito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito della sentenza completa di motivazione.
*********
Il ricorso è fondato per quanto di ragione e va accolto nei limiti della presente motivazione.
La sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti per il periodo dal 02.05.2016 al 12.03.2020 non è contestata e trova, altresì, riscontro nella documentazione allegata (contratto di lavoro lettera di dimissioni e buste paga).
Da tale documentazione contabile è altresì acclarato che la ricorrente ha espletato le mansioni di banconista con inquadramento nel livello 6° del c.c.n.l. commercio, per 24 ore settimanali (cfr. buste paga e contratto di assunzione)
Tanto premesso la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità
2 (che costituisce una sorta di retribuzione differita) ed, infine, anche per la quattordicesima mensilità laddove prevista contrattualmente (in tal senso, tra le altre, Cass, sez. lav., 22.12.2009, n. 26985).
Dunque, quando il lavoratore agisce in giudizio per il pagamento delle retribuzioni e il datore di lavoro non può provare la corresponsione di quanto dovuto, mediante la regolare documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente, grava sul secondo l'onere di fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione.
La richiesta, quindi, di condanna al pagamento della retribuzione ordinaria, per il periodo di lavoro dedotto e per l'orario di lavoro contrattualizzato deve essere accolta in assenza di prova liberatoria da parte della resistente dell'intervenuto pagamento.
Tale importo risulta pari ad euro 1.383,96, quale differenza dovuta sulle buste paga dei mesi indicati in ricorso e come da conteggio del prospetto contabile allegato, che appare ictu oculi corretto oltre a non essere stato specificamente contestato.
Non appaiono dovute, al contrario, le somme rivendicate a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità in quanto la parte datoriale ha dedotto e provato di aver erogato suddetti titoli (cfr. buste paga quietanzate – bonifici ed assegni di cui alla produzione di parte resistente). Tali documenti, peraltro, non sono stati specificamente contestati dalla lavoratrice.
Non appare dovuto, infine, il trattamento in fine rapporto in quanto successivamente all'istaurazione del giudizio, lo stesso veniva erogato, come da documentazione allegata dalla parte resistente e come da univoca dichiarazione del procuratore della ricorrente (cfr. allegati in atti).
***********
Venendo alla domanda relativa alle differenze retributive per le ore di lavoro straordinario, lavoro festivo ed indennità per ferie non godute, la stessa è fondata per quanto di ragione e va accolta nei limiti della presente motivazione.
Come è noto, grava sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare lo svolgimento di lavoro straordinario e la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte, Cass. sez. lav., n. 12434 del 25/05/2006; Cass. sez. lav. n. 1389 del
29/01/2003, rv. 560141).
Deve infatti applicarsi, con riferimento alla materia in esame, l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato” (sic Cass. Lav. 29 gennaio 2003 n. 1389).
Ed ancora, deve ritenersi che: “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne
3 deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (sic Cass.
Lav. 16 febbraio 2009 n. 3714).
Ed ancora “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta” (Cass, sez. lav., 19 aprile 2013, n. 9599).
Infine, occorre rimarcare che, giusta il disposto di cui all'art. 2697 c.c., “qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cfr. Corte di CASS. SEZ. II,
5/5/2003 N° 6760; conforme CASS. LAV., 26/5/1999 N° 5133).
Dalla prova orale è emerso quanto segue.
La teste, , ex dipendente della parte resistente, escussa su istanza della parte ricorrente, Testimone_1 ha riferito: “Ho lavorato per la resistente dal 2013 al 2017 quale commessa di banco addetta al reparto salumeria presso
l'esercizio commerciale di Sessa Aurunca. Lavoravo 6 giorni a settimana ed il giorno libero poteva ricadere o la domenica o durante la settimana (di solito il martedì). Io lavoravo dalle ore 08:00 alle 14:00. Mi è capitato anche di lavorare sia mattina che di pomeriggio;
ciò è accaduto sei sette mesi prima della cessazione del rapporto di lavoro. La domenica si lavorava dalle ore
08:30 alle ore 13:00. Il pomeriggio della domenica era chiuso il supermercato. Ho lavorato con la ricorrente. La ricorrente ha iniziato, da quello che ricordo, nel mese di maggio 2016. Quando ho cessato il rapporto di lavoro nel 2017 ricordo che la ricorrente ancora era presente sul luogo di lavoro. La ricorrente era un jolly in quanto non solo era scaffalista ma, al bisogno, operava anche presso il banco salumi ed ortofrutta. La ricorrente lavorava dalle ore 08:00 alle ore 13:30 ed il pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 20:00 circa. Lavorava sei giorni, ma non so dire il giorno di riposo. Nel 2016 e 2017 ho lavorato, insieme alla ricorrente, nei giorni festivi del 25 aprile, 1maggio, 15 agosto 1 novembre e 8 dicembre. Non si lavorava nel giorno di
Pasquetta.” (ctr. verbale di udienza del 25.10.2023).
Il IM , dipendente del resistente, ha riferito “ lavoro per la resistente dal 1998 in Testimone_2 gastronomia presso la sede di Sessa Aurunca quale addetta al banco gastronomia. Io lavoro 5 giorni a settimana con il riposo di domenica ed un altro giorno a settimana di riposo. Io lavoro dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00.
La domenica si lavora a turnazione essendo aperto il supermercato dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
La ricorrente ha lavorato per la resistente presso il reparto di ortofrutta. Ricordo che lavorava mezza giornata o la mattina o il pomeriggio. Non ricordo l'orario di lavoro preciso della ricorrente. Nei giorni festivi tipo 25 aprile, 1 maggio, etc si lavorava solo la mattina ma sempre a turnazione. Non posso ricordare se nel 2016 e 2017 ho lavorato nei giorni festivi di cui sopra. In
4 un mese poteva capitare di lavorare una domenica. Lo stesso capitava per i giorni festivi” (ctr. verbale di udienza del
25.10.2023).
Il teste socio e dipendente della resistente, ha dichiarato: “Io sono addetto agli acquisti e Testimone_3 lavoro presso il supermercato di Sessa Aurunca. La ricorrente ha lavorato per la resistente nel periodo 2016 /2019 più o meno. Dava una mano agli scaffali ed al bancone ortofrutta. Io lavoro dal lunedì al sabato e 1 domenica al mese, dalle ore
08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Ricordo che la ricorrente lavorava o la mattina o il pomeriggio, sempre
6 giorni a settimana ed 1 domenica al mese solo la mattina. Di pomeriggio il supermercato di domenica è chiuso.
Preciso che nel caso di lavoro di domenica vi è poi un ulteriore giorno di riposo settimanale. Nei giorni festivi 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno etc il supermercato era aperto solo la mattina. Si lavorava a turni. Ad esempio se un dipendente lavorava il
25 aprile non lavorava poi il 1° maggio” (ctr. verbale di udienza del 25.10.2023).
La teste escussa su istanza della ricorrente, ha dichiarato: “ho lavorato alle dipendenze Testimone_4 della dal 2014/15 fino al 2017, credo intorno a novembre /dicembre, presso la sede in Sessa Aurunca. Ero Controparte_1 scaffalista . Io lavoravo 5 giorni a settimana. Io lavoravo part time ma se arrivava uno scarico grande di merce io mi trattenevo
a lavoro. Iniziavo a lavorare intorno alle 08:00 – 08:30 e terminavo intorno alle 13:00. Non ricordo per quanto tempo mi trattenevo quando vi era uno scarico importante. Tutti i repartisti compresa la ricorrente aiutano ad effettuare lo scarico delle merci. Non ho mai lavorato nei giorni festivi. La domenica sempre libera e in settimana o il giovedì o il sabato avevo un ulteriore giorno libero. La ricorrente ha lavorato con me nell'ultimo periodo in quanto, come ho detto, io poi nel 2017 sono andata via. La ricorrente era scaffalista. Non ricordo gli orari di lavoro osservati dalla ricorrente. Lavorava infatti in un reparto diverso dal mio. Godevamo di ferie pagate. Mi pagavano anche gli straordinari” (ctr. verbale di udienza del
02.10.2024).
Nel caso di specie, ad avviso del giudicante, dalle sole dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, non può dirsi raggiunta la prova della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati ovvero che la ricorrente non abbia goduto di ferie e permessi come asserito in ricorso.
La pretesa azionata in giudizio sarebbe fondata su di una piattaforma probatoria labile, caratterizzata dalle dichiarazioni dei testi indotti da parte ricorrente, per alcuni aspetti contrastanti rispetto alle allegazioni contenute nel ricorso e scarsamente attendibili ed, in parte, vaghe e generiche in ordine all'orario di lavoro osservato dalla medesima.
Difatti i testi e hanno lavorato, per la resistente, in prevalenza la Testimone_5 Testimone_4 mattina e, dunque non possono avere contezza diretta, quotidiana e costante del lavoro espletato dalla ricorrente il pomeriggio, oltre ad aver lavorato con la medesima per un limitato periodo. Inoltre la stessa teste non è nemmeno in grado di ricordare l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente. Tes_4
Ancora la teste di contro, ha confermato le asserzioni di cui alla memoria Testimone_6 difensiva in relazione all'orario di lavoro ovvero che la ricorrente osservava un turno di lavoro di mezza giornata la mattina ovvero il pomeriggio.
5 Rileva il giudicante che può, tuttavia, ritenersi provato l'espletato del lavoro festivo, nelle giornate del
25 aprile, 1 maggio, 15 agosto 1 novembre e 8 dicembre dell'anno 2017 e del 15 agosto, 1 novembre e 8 dicembre dell'anno 2016 (tenuto conto della data di assunzione della ricorrente del 2 maggio 2016) , ma solo nel turno mattutino (cfr. dichiarazioni dei testi e ). La Testimone_5 Testimone_6 teste , difatti, ha dichiarato che nei giorni festivi tipo 25 aprile, 1maggio, etc. si lavorava solo la Tes_6 mattina.
Ne consegue che risulta provato l'espletamento del lavoro festivo per n. 8 giorni.
L'art. 143 CCNL Commercio prevede per le ore di lavoro prestate durante i festivi la maggiorazione del
30% della paga oraria.
Nella specie la datrice ha documentato ( e tale circostanza risulta pacificamente ammessa dalla ricorrente nelle note depositate in data 08.01.2025) di aver erogato tale maggiorazione in relazione a tre giornate di lavoro festivo nelle buste paga di gennaio 2017, aprile 2017 e dicembre 2017.
Pertanto, risulta dovuta suddetta maggiorazione per n. 5 giornate di lavoro pari a circa 20 ore complessive.
L'importo dovuto, a tale titolo, tenuto conto della paga oraria della ricorrente, risulta pertanto pari ad euro 212,60.
Non merita accoglimento, inoltre, la richiesta di condanna della parte datoriale al pagamento dell'indennità per ferie e permessi non godute stante l'assenza di prova del relativo fatto costitutivo.
Anzi la teste , indotta da parte ricorrente, ha riferito che i lavoratori godevano di ferie pagate Tes_4
(cfr. verbale di udienza del 2.10.2024)
Non risulta nemmeno dovuta l'indennità di malattia atteso il difetto di legittimazione passiva della parte datoriale
Al riguardo, deve richiamarsi una pronuncia della Suprema Corte che, proprio in relazione all'indennità di maternità e malattia, ha stabilito che l' è l'unico soggetto obbligato ad erogare le indennità di CP_2 malattia e maternità, mentre il datore di lavoro è tenuto ad anticiparle, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all' , con la precisazione che l'obbligo di anticipazione del datore di CP_3 lavoro in tanto esiste in quanto la prestazione sia effettivamente dovuta dall (cfr. Controparte_4
Corte di Cassazione n. 1172/15).
Pertanto, va accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato tra le parti nel periodo dal 02.05.2016 al 12.03.2020 con inquadramento nel livello VI del CCNL di commercio e la parte resistente va condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'importo complessivo pari ad euro 1.596,56, a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, dalla data della maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo.
6 Le spese di lite sono compensate nella misura della metà tenuto conto dell'accoglimento di parte della domanda. La restante metà delle spese processuali è posta a carico della parte resistente e si liquida come da dispositivo-
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla richiesta di condanna della resistente al pagamento del trattamento di fine rapporto
2) accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro dal 02.05.2016 al 12.03.2020, secondo le modalità indicate in parte motiva e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente CP_1 Parte_1 dell'importo complessivo di euro 1.596,56 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data della maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo
3) rigetta per il resto il ricorso;
4) condanna la parte resistente al pagamento di metà delle spese di lite detta metà che liquida in euro
1.250,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avv. Robert
Panagrosso compensando tra le parti la restante metà delle spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella all'esito dell'udienza a trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. del 22.01.2025 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4900/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA
rapp.ta e difesa dall' avvocato Robert Panagrosso ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del proprio difensore sito in Pignataro Maggiore (Ce) alla Via Trento n.12, RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. avvocato Carlo Controparte_1 Cerrito ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore sito in Falciano del Massico (Ce) alla Via Fondo Vigna n. 32,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 09/09/2020, la parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 02/05/2016 al 12/03/2020, presso la sede del supermercato sito in Sessa Aurunca alla via Ospedale dal 02/05/16 fino al 31/01/2019, e successivamente, di aver lavorato dal 01/02/2019 al 12/03/2020 presso la sede di Sessa Aurunca prima e Cellole, poi;
che era stata assunta con contratto di lavoro part-time per 24 ore settimanali, a tempo determinato, con scadenza al 31.08.2016, contratto poi trasformato a tempo indeterminato, con inquadramento nel 6° livello del CCNL commercio;
che aveva svolto le mansioni di commessa addetta al banco frutta e verdura, banco salumi e addetta alla vendita;
che nel periodo 02.05.2016-31.12.2017 aveva lavorato per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13.00 e dalle ore
16.00 alle 20.00 con mezza giornata di riposo la settimana, prestando lavoro la domenica due volte al mese osservando lo stesso orario di lavoro;
che nel periodo 02.01.2018-31.01.2019 aveva lavorato per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 17.30, senza alcun intervallo, con mezza giornata di riposo a settimana, prestando lavoro due volte al mese anche la domenica ed osservando lo stesso orario di lavoro;
che l'orario di lavoro svolto era di circa 42 ore settimanali a 1 fronte delle 24 ore previste dal contratto part-time; che aveva sempre lavorato nelle giornate festive del
25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, nonché per due domeniche ogni mese.
Atteso che non aveva percepito una retribuzione commisurata alla quantità e qualità di lavoro prestato, ai sensi dell'art. 36 c., nonché di non aver percepito, alcunché, a titolo di tredicesima, quattordicesima mensilità, indennità per ferie e permessi non goduti, lavoro straordinario, nonché trattamento di fine rapporto, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, per il periodo lavorativo dal 02/05/16 al 13/03/2020, e, per l'effetto, chiedeva di condannare la resistente CP_1 al pagamento dell'importo di euro 45.306,71, a titolo di differenze retributive, altresì chiedeva di
[...] condannare la resistente al pagamento dell'importo di € 1.500,00 a titolo di indennità di malattia inerente i mesi di gennaio e febbraio 2020, oltre accessori come per legge. Vinte le spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la resistente che resisteva Controparte_1 all'avverso ricorso, deducendo la sua infondatezza, e rilevando che la ricorrente, nell'arco temporale dal
02.05.2016 al 31.08.2016, aveva lavorato dalle 09:00 alle 13:00, dal lunedì al sabato e mai la domenica e, dal 01.09.2016 al 11.03.2020, in seguito al contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale, l'orario di lavoro della ricorrente non si era mai protratto oltre le 4 ore al giorno poichè, in regime di turnazione;
che, per le giornate di festività durante le quali la ricorrente aveva svolto le proprie mansioni di servizio, indicate nelle buste paga di gennaio, aprile e dicembre 2017, era sempre stata riconosciuta la maggiorazione economica. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Espletata l'istruttoria la causa veniva decisa, all'esito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito della sentenza completa di motivazione.
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Il ricorso è fondato per quanto di ragione e va accolto nei limiti della presente motivazione.
La sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti per il periodo dal 02.05.2016 al 12.03.2020 non è contestata e trova, altresì, riscontro nella documentazione allegata (contratto di lavoro lettera di dimissioni e buste paga).
Da tale documentazione contabile è altresì acclarato che la ricorrente ha espletato le mansioni di banconista con inquadramento nel livello 6° del c.c.n.l. commercio, per 24 ore settimanali (cfr. buste paga e contratto di assunzione)
Tanto premesso la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità
2 (che costituisce una sorta di retribuzione differita) ed, infine, anche per la quattordicesima mensilità laddove prevista contrattualmente (in tal senso, tra le altre, Cass, sez. lav., 22.12.2009, n. 26985).
Dunque, quando il lavoratore agisce in giudizio per il pagamento delle retribuzioni e il datore di lavoro non può provare la corresponsione di quanto dovuto, mediante la regolare documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente, grava sul secondo l'onere di fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione.
La richiesta, quindi, di condanna al pagamento della retribuzione ordinaria, per il periodo di lavoro dedotto e per l'orario di lavoro contrattualizzato deve essere accolta in assenza di prova liberatoria da parte della resistente dell'intervenuto pagamento.
Tale importo risulta pari ad euro 1.383,96, quale differenza dovuta sulle buste paga dei mesi indicati in ricorso e come da conteggio del prospetto contabile allegato, che appare ictu oculi corretto oltre a non essere stato specificamente contestato.
Non appaiono dovute, al contrario, le somme rivendicate a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità in quanto la parte datoriale ha dedotto e provato di aver erogato suddetti titoli (cfr. buste paga quietanzate – bonifici ed assegni di cui alla produzione di parte resistente). Tali documenti, peraltro, non sono stati specificamente contestati dalla lavoratrice.
Non appare dovuto, infine, il trattamento in fine rapporto in quanto successivamente all'istaurazione del giudizio, lo stesso veniva erogato, come da documentazione allegata dalla parte resistente e come da univoca dichiarazione del procuratore della ricorrente (cfr. allegati in atti).
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Venendo alla domanda relativa alle differenze retributive per le ore di lavoro straordinario, lavoro festivo ed indennità per ferie non godute, la stessa è fondata per quanto di ragione e va accolta nei limiti della presente motivazione.
Come è noto, grava sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare lo svolgimento di lavoro straordinario e la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte, Cass. sez. lav., n. 12434 del 25/05/2006; Cass. sez. lav. n. 1389 del
29/01/2003, rv. 560141).
Deve infatti applicarsi, con riferimento alla materia in esame, l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato” (sic Cass. Lav. 29 gennaio 2003 n. 1389).
Ed ancora, deve ritenersi che: “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne
3 deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (sic Cass.
Lav. 16 febbraio 2009 n. 3714).
Ed ancora “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta” (Cass, sez. lav., 19 aprile 2013, n. 9599).
Infine, occorre rimarcare che, giusta il disposto di cui all'art. 2697 c.c., “qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cfr. Corte di CASS. SEZ. II,
5/5/2003 N° 6760; conforme CASS. LAV., 26/5/1999 N° 5133).
Dalla prova orale è emerso quanto segue.
La teste, , ex dipendente della parte resistente, escussa su istanza della parte ricorrente, Testimone_1 ha riferito: “Ho lavorato per la resistente dal 2013 al 2017 quale commessa di banco addetta al reparto salumeria presso
l'esercizio commerciale di Sessa Aurunca. Lavoravo 6 giorni a settimana ed il giorno libero poteva ricadere o la domenica o durante la settimana (di solito il martedì). Io lavoravo dalle ore 08:00 alle 14:00. Mi è capitato anche di lavorare sia mattina che di pomeriggio;
ciò è accaduto sei sette mesi prima della cessazione del rapporto di lavoro. La domenica si lavorava dalle ore
08:30 alle ore 13:00. Il pomeriggio della domenica era chiuso il supermercato. Ho lavorato con la ricorrente. La ricorrente ha iniziato, da quello che ricordo, nel mese di maggio 2016. Quando ho cessato il rapporto di lavoro nel 2017 ricordo che la ricorrente ancora era presente sul luogo di lavoro. La ricorrente era un jolly in quanto non solo era scaffalista ma, al bisogno, operava anche presso il banco salumi ed ortofrutta. La ricorrente lavorava dalle ore 08:00 alle ore 13:30 ed il pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 20:00 circa. Lavorava sei giorni, ma non so dire il giorno di riposo. Nel 2016 e 2017 ho lavorato, insieme alla ricorrente, nei giorni festivi del 25 aprile, 1maggio, 15 agosto 1 novembre e 8 dicembre. Non si lavorava nel giorno di
Pasquetta.” (ctr. verbale di udienza del 25.10.2023).
Il IM , dipendente del resistente, ha riferito “ lavoro per la resistente dal 1998 in Testimone_2 gastronomia presso la sede di Sessa Aurunca quale addetta al banco gastronomia. Io lavoro 5 giorni a settimana con il riposo di domenica ed un altro giorno a settimana di riposo. Io lavoro dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00.
La domenica si lavora a turnazione essendo aperto il supermercato dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
La ricorrente ha lavorato per la resistente presso il reparto di ortofrutta. Ricordo che lavorava mezza giornata o la mattina o il pomeriggio. Non ricordo l'orario di lavoro preciso della ricorrente. Nei giorni festivi tipo 25 aprile, 1 maggio, etc si lavorava solo la mattina ma sempre a turnazione. Non posso ricordare se nel 2016 e 2017 ho lavorato nei giorni festivi di cui sopra. In
4 un mese poteva capitare di lavorare una domenica. Lo stesso capitava per i giorni festivi” (ctr. verbale di udienza del
25.10.2023).
Il teste socio e dipendente della resistente, ha dichiarato: “Io sono addetto agli acquisti e Testimone_3 lavoro presso il supermercato di Sessa Aurunca. La ricorrente ha lavorato per la resistente nel periodo 2016 /2019 più o meno. Dava una mano agli scaffali ed al bancone ortofrutta. Io lavoro dal lunedì al sabato e 1 domenica al mese, dalle ore
08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Ricordo che la ricorrente lavorava o la mattina o il pomeriggio, sempre
6 giorni a settimana ed 1 domenica al mese solo la mattina. Di pomeriggio il supermercato di domenica è chiuso.
Preciso che nel caso di lavoro di domenica vi è poi un ulteriore giorno di riposo settimanale. Nei giorni festivi 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno etc il supermercato era aperto solo la mattina. Si lavorava a turni. Ad esempio se un dipendente lavorava il
25 aprile non lavorava poi il 1° maggio” (ctr. verbale di udienza del 25.10.2023).
La teste escussa su istanza della ricorrente, ha dichiarato: “ho lavorato alle dipendenze Testimone_4 della dal 2014/15 fino al 2017, credo intorno a novembre /dicembre, presso la sede in Sessa Aurunca. Ero Controparte_1 scaffalista . Io lavoravo 5 giorni a settimana. Io lavoravo part time ma se arrivava uno scarico grande di merce io mi trattenevo
a lavoro. Iniziavo a lavorare intorno alle 08:00 – 08:30 e terminavo intorno alle 13:00. Non ricordo per quanto tempo mi trattenevo quando vi era uno scarico importante. Tutti i repartisti compresa la ricorrente aiutano ad effettuare lo scarico delle merci. Non ho mai lavorato nei giorni festivi. La domenica sempre libera e in settimana o il giovedì o il sabato avevo un ulteriore giorno libero. La ricorrente ha lavorato con me nell'ultimo periodo in quanto, come ho detto, io poi nel 2017 sono andata via. La ricorrente era scaffalista. Non ricordo gli orari di lavoro osservati dalla ricorrente. Lavorava infatti in un reparto diverso dal mio. Godevamo di ferie pagate. Mi pagavano anche gli straordinari” (ctr. verbale di udienza del
02.10.2024).
Nel caso di specie, ad avviso del giudicante, dalle sole dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, non può dirsi raggiunta la prova della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati ovvero che la ricorrente non abbia goduto di ferie e permessi come asserito in ricorso.
La pretesa azionata in giudizio sarebbe fondata su di una piattaforma probatoria labile, caratterizzata dalle dichiarazioni dei testi indotti da parte ricorrente, per alcuni aspetti contrastanti rispetto alle allegazioni contenute nel ricorso e scarsamente attendibili ed, in parte, vaghe e generiche in ordine all'orario di lavoro osservato dalla medesima.
Difatti i testi e hanno lavorato, per la resistente, in prevalenza la Testimone_5 Testimone_4 mattina e, dunque non possono avere contezza diretta, quotidiana e costante del lavoro espletato dalla ricorrente il pomeriggio, oltre ad aver lavorato con la medesima per un limitato periodo. Inoltre la stessa teste non è nemmeno in grado di ricordare l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente. Tes_4
Ancora la teste di contro, ha confermato le asserzioni di cui alla memoria Testimone_6 difensiva in relazione all'orario di lavoro ovvero che la ricorrente osservava un turno di lavoro di mezza giornata la mattina ovvero il pomeriggio.
5 Rileva il giudicante che può, tuttavia, ritenersi provato l'espletato del lavoro festivo, nelle giornate del
25 aprile, 1 maggio, 15 agosto 1 novembre e 8 dicembre dell'anno 2017 e del 15 agosto, 1 novembre e 8 dicembre dell'anno 2016 (tenuto conto della data di assunzione della ricorrente del 2 maggio 2016) , ma solo nel turno mattutino (cfr. dichiarazioni dei testi e ). La Testimone_5 Testimone_6 teste , difatti, ha dichiarato che nei giorni festivi tipo 25 aprile, 1maggio, etc. si lavorava solo la Tes_6 mattina.
Ne consegue che risulta provato l'espletamento del lavoro festivo per n. 8 giorni.
L'art. 143 CCNL Commercio prevede per le ore di lavoro prestate durante i festivi la maggiorazione del
30% della paga oraria.
Nella specie la datrice ha documentato ( e tale circostanza risulta pacificamente ammessa dalla ricorrente nelle note depositate in data 08.01.2025) di aver erogato tale maggiorazione in relazione a tre giornate di lavoro festivo nelle buste paga di gennaio 2017, aprile 2017 e dicembre 2017.
Pertanto, risulta dovuta suddetta maggiorazione per n. 5 giornate di lavoro pari a circa 20 ore complessive.
L'importo dovuto, a tale titolo, tenuto conto della paga oraria della ricorrente, risulta pertanto pari ad euro 212,60.
Non merita accoglimento, inoltre, la richiesta di condanna della parte datoriale al pagamento dell'indennità per ferie e permessi non godute stante l'assenza di prova del relativo fatto costitutivo.
Anzi la teste , indotta da parte ricorrente, ha riferito che i lavoratori godevano di ferie pagate Tes_4
(cfr. verbale di udienza del 2.10.2024)
Non risulta nemmeno dovuta l'indennità di malattia atteso il difetto di legittimazione passiva della parte datoriale
Al riguardo, deve richiamarsi una pronuncia della Suprema Corte che, proprio in relazione all'indennità di maternità e malattia, ha stabilito che l' è l'unico soggetto obbligato ad erogare le indennità di CP_2 malattia e maternità, mentre il datore di lavoro è tenuto ad anticiparle, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all' , con la precisazione che l'obbligo di anticipazione del datore di CP_3 lavoro in tanto esiste in quanto la prestazione sia effettivamente dovuta dall (cfr. Controparte_4
Corte di Cassazione n. 1172/15).
Pertanto, va accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato tra le parti nel periodo dal 02.05.2016 al 12.03.2020 con inquadramento nel livello VI del CCNL di commercio e la parte resistente va condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'importo complessivo pari ad euro 1.596,56, a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, dalla data della maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo.
6 Le spese di lite sono compensate nella misura della metà tenuto conto dell'accoglimento di parte della domanda. La restante metà delle spese processuali è posta a carico della parte resistente e si liquida come da dispositivo-
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla richiesta di condanna della resistente al pagamento del trattamento di fine rapporto
2) accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro dal 02.05.2016 al 12.03.2020, secondo le modalità indicate in parte motiva e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente CP_1 Parte_1 dell'importo complessivo di euro 1.596,56 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data della maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo
3) rigetta per il resto il ricorso;
4) condanna la parte resistente al pagamento di metà delle spese di lite detta metà che liquida in euro
1.250,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avv. Robert
Panagrosso compensando tra le parti la restante metà delle spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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