Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 23/01/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00255/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01521/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1521 del 2024, proposto da
SA PR, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Calogero Filippo Adile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Furnari, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Sindaco di Furnari n. 24 in data 22 luglio 2024, con cui è stato ordinato all’interessata di provvedere alla pulizia, nonché alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti presenti in un’area di proprietà comunale.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Sindaco di Furnari n. 24 in data 22 luglio 2024, con cui è stato ordinato all’interessata di provvedere alla pulizia, nonché alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti presenti in un’area di proprietà comunale.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) la ricorrente, proprietaria di un immobile ubicato in prossimità di un parcheggio comunale, nell’anno 2017 ha offerto la propria disponibilità al Comune per effettuare lavori di pulizia superficiale del parcheggio (consistenti nel rimuovere erbacce e spazzatura) a proprie spese; b) con provvedimento n. 0005853 in data 25 maggio 2017 il Comune ha autorizzato la ricorrente ad effettuare i lavori di pulizia, senza contemplare a suo carico obblighi relativi alla custodia, alla vigilanza o allo smaltimento dei rifiuti; c) per anni l’interessata ha effettuato la pulizia dell’area, sino a quando il Comune ha revocato l’autorizzazione con provvedimento n. 8840 in data 8 giugno 2023 e con provvedimento n. 22 in data 6 novembre 2023 ha imposto alla ricorrente obblighi di pulizia e smaltimento dei rifiuti; d) tale provvedimento è stato annullato dal Tribunale con sentenza n. 2048 in data 31 maggio 2024; e) con il provvedimento in questa sede impugnato il Comune ha imposto all’interessata: - la pulizia del terreno; - lo smaltimento dei rifiuti; - la bonifica dell'area; - la caratterizzazione del materiale e la presentazione di un progetto di smaltimento.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2005 pone l’obbligo di smaltimento dei rifiuti in capo al soggetto che li abbia abbandonati o all’ente pubblico proprietario dell’area; b) la norma non contempla una responsabilità oggettiva a carico del proprietario dell’area o di soggetti terzi; c) i rifiuti presenti nell’area sono stati ivi abbandonati da terzi, non dalla ricorrente, come riconosciuto dallo stesso Comune; d) l’area in questione è pubblica, non recintata e accessibile da parte di chiunque, sicché è il Comune, in qualità di soggetto proprietario, ad essere responsabile per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti; e) la responsabilità sancita dal citato art. 192 non può essere estesa arbitrariamente alla ricorrente, la quale è estranea all’abbandono dei rifiuti; f) il provvedimento adottato dal Comune nell’anno 2017 aveva carattere meramente autorizzativo e non prevedeva alcun obbligo contrattuale o convenzionale a carico dell’interessata, consentendo semplicemente l’effettuazione di interventi di pulizia superficiale del parcheggio a titolo gratuito e a spese dell’interessata, senza imporre alcun obbligo di custodia o vigilanza, di smaltimento dei rifiuti raccolti, di bonifica del terreno, di caratterizzazione del materiale o di presentazione di progetti di smaltimento; g) tali compiti, tra l'altro, sono di esclusiva competenza dell’ente pubblico o di ditte specializzate appositamente individuate; h) i volontari interventi volontari eseguiti in passato dalla ricorrente in passato consistevano nella raccolta di erbacce e rifiuti superficiali, poi affidati ai centri di raccolta comunali per lo smaltimento, mentre il provvedimento impugnato impone obblighi ulteriori, nonché sproporzionati e privi di fondamento giuridico, rispetto a quanto all’epoca autorizzato; i) la ricorrente, titolare di una ditta vivaistica, non dispone, inoltre, di competenze per gestire i rifiuti urbani e non può essere obbligata a eseguire le operazioni che sono state indicate; l) la ricorrente aveva espressamente comunicato al Comune, già nell’anno 2017, di non assumersi obblighi di vigilanza o custodia dell’area, trattandosi di proprietà pubblica.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Con atto n. 0005853 in data 28 maggio 2017 il Comune ha autorizzato la ricorrente, che aveva formulato apposita richiesta in data 25 maggio 2017, “ad avviare la pulizia e la gestione del parcheggio di proprietà comunale a titolo gratuito a proprie cura e spese, che versa[va] in stato di degrado, di erbacce e spazzatura, in modo da migliorare il decoro della zona e valorizzare i luoghi che circondano la… proprietà” [della ricorrente], nonché “ad inserire eventuale verde pubblico da destinare ad utilizzo pubblico”.
Con atto n. 8840 in data 8 giugno 2023 l’autorizzazione è stata revocata ed il Comune ha osservato che: a) l’autorizzazione aveva prodotto effetti giuridici e conferito all’impresa la responsabilità di garantire la pulizia e il decoro dell’area pubblica in conformità alle disposizioni contemplate nel titolo; b) l’Azienda non aveva adempiuto i propri doveri e obblighi di mantenimento e pulizia dell’area, ma restava comunque tenuta a garantire la pulizia del fondo anche in assenza di autorizzazione, in quanto tale responsabilità derivava da disposizioni di legge e normative vigenti in materia di cura e manutenzione delle aree pubbliche; c) pertanto, nonostante l’intervenuta revoca dell’autorizzazione, l’Azienda era “obbligata a garantire la pulizia del fondo conformemente alle disposizioni di legge e alle normative vigenti in materia di cura e manutenzione delle aree pubbliche” (art. 2 del citato provvedimento n. 8840 in data 8 giugno 2023).
L’atto n. 8840 in data 8 giugno 2023 non è stato impugnato.
Tuttavia, al riguardo la Sezione osserva quanto segue.
La richiesta della ricorrente in data 25 maggio 2017 costituiva una semplice proposta all’Amministrazione - giustificata dall’interesse della stessa parte privata alla pulizia dell’area - di conclusione di un negozio a titolo gratuito.
La conclusione dell’accordo a seguito dell’adozione dell’atto n. 0005853 in data 28 maggio 2017 non ha, quindi, determinato l’instaurazione di alcun rapporto pubblicistico - fra l’Amministrazione e la parte privata - nell’ambito del quale potesse rinvenirsi una posizione di specifica supremazia del Comune disciplinata dal diritto amministrativo.
Le obbligazioni discendenti dall’accordo, pertanto, erano regolate dal diritto comune e l’Amministrazione può ben lamentare che l’Azienda non abbia adempiuto i propri doveri e obblighi di mantenimento e pulizia, restando però escluso che tale inadempimento possa considerarsi coercibile secondo le regole proprie del diritto amministrativo, anziché facendo ricorso agli ordinari strumenti di diritto comune.
Anche l’espressione di cui all’art. 2 dell’atto con cui l’Amministrazione ha revocato la propria “autorizzazione”, secondo cui l’Azienda era “obbligata a garantire la pulizia del fondo conformemente alle disposizioni di legge e alle normative vigenti in materia di cura e manutenzione delle aree pubbliche”, deve intendersi, a giudizio del Collegio, facendo applicazione dei noti canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362-1371 c.c. e, quindi, nel senso che l’obbligazione di natura civilistica che la ricorrente aveva assunto (e non aveva adempiuto) doveva essere eseguita tenendo conto delle specifiche norme applicabili, appunto, in materia di manutenzione e pulizia delle aree pubbliche.
Risulta, quindi, ininfluente che la cosiddetta “revoca dell’autorizzazione” non sia stata impugnata, poiché tale “revoca” è, in effetti, un atto di natura paritetica, non un provvedimento amministrativo.
Con successivo provvedimento n. 22 in data 6 novembre 2023 il Comune ha ordinato alla ricorrente di provvedere alla pulizia e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati presenti nell’area entro il termine di trenta giorni, richiamando diffusamente il provvedimento n. 8840 in data 8 giugno 2023, nonché il decreto legislativo n. 152/2006, con l’avvertenza, in particolare, che, “in caso di inottemperanza o ingiustificato ritardo si” sarebbe proceduto, “senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi e penali del caso, in via sostitutiva ed in danno dell’inadempiente, secondo quanto prescritto dall’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006, fatta salva la denuncia all’autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 255 e 256” del medesimo decreto.
Il provvedimento n. 22 in data 6 novembre 2023 è stato impugnato con ricorso n. 131/2024 e il Tribunale ha accolto il gravame con sentenza n. 2048 del 31 maggio 2024, rilevando l’incompetenza del dirigente che aveva adottato l’atto.
Con ordinanza n. 24 in data 22 luglio 2024 il Sindaco ha, quindi, adottato un nuovo atto di contenuto sostanzialmente identico al citato provvedimento n. 22 del 6 novembre 2023.
Per ciò che attiene al descritto richiamo all’atto n. 8840 in data 8 giugno 2023 contenuto nell’ordinanza n. 24 del 22 luglio 2024, vale, ovviamente, quanto già osservato in precedenza.
In relazione, invece, al riferimento alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 152/2006, con precipuo riferimento all’art. 192, il Tribunale rileva che: a) l’art. 192 contempla la responsabilità di chiunque abbandoni o depositi rifiuti in modo incontrollato, nonché del proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area che abbia concorso alla violazione o non l’abbia impedita pur potendolo fare; b) allorquando si verifica l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti, l'autorità ordina ai responsabili dell'abbandono e ai proprietari o ai titolari di diritti sull'area (se responsabili) di rimuovere i rifiuti, avviarli al recupero o smaltimento in conformità alla normativa vigente e ripristinare lo stato dei luoghi, eliminando eventuali contaminazioni o alterazioni dell'area interessata; c) nel caso in esame la ricorrente non è proprietaria dell’area, né in alcun modo si afferma che la stessa sia stata responsabile dell’abbandono dei rifiuti.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
In ragione della peculiarità della vicenda, può disporsi che le spese di lite restino a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di CA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato; 2) dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO