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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/06/2025, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3147/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. IO FERRERO Presidente
Dott. Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA G. GRIZIOTTI, 1 20145 MILANO presso lo studio dell'avv. FEDELI RENATO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA
[...] P.IVA_1
CERVA, 8 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. PIAZZA PAOLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MARICONDA
pagina 1 di 14 CE ( ) VIA CERVA, 8 20122 MILANO;
C.F._2 Parte_2
VIA CERVA, 8 20129 MILANO;
[...] C.F._3
Controparte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA
[...] Controparte_1
CRETA, 72 25100 BRESCIA presso lo studio dell'avv. MONTANARI RENATO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SUGARI CESARE
( ) VIA CRETA 72 25124 BRESCIA;
C.F._4
IN QUALITÀ Controparte_3
DI ER DI (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1
VICOLO POZZO, 14 24040 CASIRATE D'ADDA presso lo studio dell'avv.
CH CE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO IN QUALITÀ SI ER Controparte_4
DI (C.F. ), elettivamente domiciliato in VICOLO POZZO, Controparte_1
14 24040 CASIRATE D'ADDA presso lo studio dell'avv. CH CE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLATI
in qualità di erede di Controparte_5 [...]
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis: In via principale, nel merito: In riforma della sentenza n. 3884/2024 del Tribunale di Milano annullare il testamento per atto pubblico di datato 21 settembre 2007 (n. 72011 di Rep., Persona_1 nr. 16708 Racc. Notaio , previo accertamento della captazione testamentaria dolosa Persona_2 pagina 2 di 14
posta in essere da e altresì ammettere alla successione ab Controparte_6 Parte_1 intestato della de cuius. In via subordinata, sempre nel merito: In parziale riforma della sentenza n. 3448/2024, nel solo denegato e non creduto caso di conferma della sentenza di primo grado, compensare le spese del giudizio di primo grado e altresì compensare le spese del giudizio di secondo grado. In ogni caso: in parziale riforma della sentenza n. 3448/2024, dichiarare opponibile la trascrizione immobiliare del giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione. Sempre nel merito: Rigettare l'appello incidentale proposto da Controparte_1
, in quanto infondato.
[...]
Con vittoria di spese e onorari dei due gradi di giudizio. In via istruttoria: Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del convenuto e per testi sulla seguente circostanza:
1. Vero che la Sig.na a decorrere dal 2005, ha sempre ricevuto con Persona_1 manifestazione di affetto e contentezza le visite del nipote al proprio domicilio e nei Parte_1 luoghi di temporaneo ricovero. Si indica quale testimone: domiciliata a Sesto San Giovanni (Mi), in Via Testimone_1 Risorgimento 217.
Per in qualità di erede di Controparte_1 Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adìta:
- preso e dato atto che ripropone espressamente, ai sensi dell'art. 346 Controparte_1 c.p.c., le domande e le eccezioni assorbite dalle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Milano n. 3884/2024 del 12.3.2024; così giudicare:
- in via preliminare: dichiarare l'appello avversario manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
- in via principale: rigettare il gravame interposto da in quanto, sotto ogni profilo e Parte_1 per ogni motivo dedotto, manifestamente inammissibile e infondato, confermando conseguentemente la sentenza del Tribunale di Milano n. 3884/2024 del 12.3.2024 nella parte in cui ha rigettato le domande svolte da nei confronti del geom. Parte_1 Controparte_6
- in via di appello incidentale: riformare la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano n. 3884/2024 del 12.3.2024 nella parte in cui ha respinto la domanda di condanna ex art. 96, commi 1° e 3°, c.p.c. formulata dal geom. nei confronti di e, Controparte_6 Parte_1 conseguentemente, condannare ai sensi dell'art. 96, commi 1° e 3°, c.p.c. Parte_1
Con rifusione delle spese e dei compensi.
Per in qualità di erede di Controparte_2 Controparte_1
In via prelinimare: dichiarare l'appello avversario manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.;
pagina 3 di 14
In via principale e nel merito: rigettare il gravame notificato da in quanto Parte_1 inammissibile ed infondato, confermando integralmente la Sentenza del Tribunale di Milano n. 3884/2024 del 12 marzo 2023. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale relativi al presente procedimento.
Per e per Controparte_3 [...]
in qualità di eredi di Controparte_7 Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettata ogni contraria istanza e domanda, In via preliminare: dichiarare l'appello avversario manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; In via principale e nel merito: rigettare l'appello promosso da in quanto Parte_1 inammissibile ed infondato in fatto e/o in diritto, confermando la sentenza del Tribunale di Milano n. 3884/2024 del 12 marzo 2024. In ogni caso con vittoria di spese, anche generali, e compenso professionale relativi al presente procedimento.
ASSOCIAZIONE PANE QUOTIDIANO ONLUS in qualità di erede di Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio lo zio chiedendo l'annullamento per Parte_1 Controparte_6 dolo, ai sensi dell'art. 624 c.c., del testamento pubblico in data 21.9.2007 -notaio Persona_2 della zia deceduta il 9.12.2019 e la declaratoria dell'indegnità a succedere Persona_1 dello zio ai sensi dell'art. 463, primo comma, numero 4), c.c., assumendo che avesse CP_6 indotto con dolo la sorella a fare testamento in suo favore. Nel corso del processo di primo grado decedeva . Controparte_6 Pertanto, il processo veniva riassunto nei confronti del figlio , unico erede. Controparte_1 Successivamente, in data 9.3.2024, dopo la rimessione della causa in decisione al collegio, decedeva anche . Controparte_1 L'atto di appello veniva ritualmente notificato impersonalmente agli eredi di Controparte_1 nell'ultimo domicilio del defunto. Pertanto, nel presente giudizio, si costituivano in qualità di eredi del predetto Controparte_1
, e
[...] Controparte_2 Controparte_3 [...]
-queste ultime in data 7.5.2025-. Rimaneva contumace Controparte_8 Controparte_5
[...] Per una migliore comprensione dei fatti, occorre premettere che la famiglia era Parte_1 originariamente composta dai seguenti fratelli germani: -1923-1997-; Persona_3 Persona_4
-1931-2011, padre dell'attore/appellante -la de cuius, 1930-
[...] Pt_1 Persona_1 2019-; -1936-2021, padre di Controparte_6 Controparte_1
assumeva che lo zio aveva dolosamente sviato la volontà testamentaria Parte_1 CP_6 della sorella inducendola, con una pluralità di condotte a ciò indirizzate, a testare in suo Per_1 favore. In particolare, a sostegno di quanto affermato, allegava le seguenti circostanze: i) la pagina 4 di 14 preordinata volontà captatoria verso i beni della de cuius iniziata a manifestarsi dopo il rifiuto del LO di corrispondergli la quota parte del ricavato della vendita della cascina OI che Per_4
assumeva essere stata intestata solo fittiziamente al LO, mentre era in comproprietà fra CP_6 i fratelli, mediante la realizzazione di condotte dirette a sostituirsi alla volontà della sorella già afflitta da fragilità psichica e da un grave disturbo alla vista che ne limitava Per_1 l'autonomia, inviando, nel 2004, anche a suo nome, una lettera al LO in cui pretendeva parte del prezzo della cascina, facendosi rilasciare nel 2006 una amplissima procura generale per amministrare il suo patrimonio, promuovendo, anche in nome della sorella, nel 2008 la causa nei confronti del LO per ottenere parte del prezzo della vendita della cascina, facendo depositare, nel 2009, Per_4 alla sorella istanza di nomina di amministratore di sostegno, al fine specifico di poter compiere, in sua vece, tutti gli atti processuali nel causa instaurata nei confronti del LO , compreso Per_4 l'interrogatorio formale, evidenziando a sostegno della stessa il grave deficit visivo;
ii) il contenuto del decreto del giudice tutelare di Monza che, sulla base di una ctu che evidenzia le fragilità psichiche di disattendendo l'espressa di , nomina un terzo amministratore di sostegno, Per_1 CP_6 revoca la procura generale rilasciatagli nel 2006 e la prova della capacità di testare;
iii) il contenuto confessorio delle dichiarazioni di rese in una conversazione fra presenti con e CP_6 Pt_1 registrate dallo stesso a sua insaputa da cui emergeva l'intento di venire in possesso del patrimonio della sorella anche per cautelarsi di un eventuale esito negativo della causa intestata contro il LO;
iv) il contenuto stringato del testamento -consigliato dal notaio scelto da che aveva lo CP_6 scopo di occultare a che lo stesso comportava l'effetto di escludere dalla successione Per_1
, figlio di in ottimi rapporti con la zia. Pt_1 Per_4 controdeduceva che: i) la de cuius non era incapace di testare;
ii) aveva voluto Controparte_6 testare consapevolmente in suo favore, in quanto, dopo la morte del LO EN, egli era l'unico che si occupava di lei;
iii) aveva tradito la fiducia di e la sua fiducia nel momento Per_4 Per_1 in cui aveva venduto la cascina OI, a lui solo fittiziamente intestata nel 1967 dal LO EN e oggetto di ingenti investimenti da parte di tutti i fratelli, dopo il rilascio della concessione edilizia, rifiutandosi di corrispondere ai due fratelli la quota parte del prezzo -con conseguente necessità di instaurare una causa nei confronti di per ottenere quanto dovuto-. Per_4
2. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 3884/2024, pubblicata il 12.3.2024, rigettava entrambe le domande. Il tribunale ha ritenuto che fosse stato provato che la de cuius aveva redatto il testamento in possesso della capacità di testare e esprimendo la sua effettiva volontà che era quella di beneficiare esclusivamente il LO , scelta, peraltro, in sintonia con le relazioni familiari esistenti al CP_6 momento della redazione dello stesso, contraddistinte da una vicinanza della de cuius con e CP_6 da un dissidio con a causa del mancato versamento della quota parte del prezzo di vendita Per_4 della cascina OI. Ciò, in quanto: i) dalla ctu svolta nel 2009 -due anni dopo aver fatto il testamento- in sede di procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, era emerso che era sufficientemente orientata nel tempo e nello spazio, consapevole di sé e della sua Per_1 storia e delle finalità del procedimento a cui era sottoposta;
ii) dal racconto della sua storia personale fatta al ctu era emerso che lei si sentiva da sempre particolarmente legata al LO , CP_6 avendo proprio patito una forte depressione all'età di 29 anni, in occasione dell'allontanamento dello stesso per il servizio militare;
iii) il legame con il LO si era spezzato dal 2004, quando lo Per_4 stesso, con lettera del 23.3.2004, si era rifiutato di corrispondere a lei e a EN Controparte_9 pagina 5 di 14 premorto- la quota parte del prezzo di vendita della cascina OI, nonostante che l'intestazione fittizia del bene risultava da atto scritto -come successivamente riconosciuto con sentenza definitiva-. Parimenti, secondo il tribunale, risultavano infondati gli argomenti addotti da a sostegno della Pt_1 captazione della volontà della zia, in quanto: a) dalla trascrizione della registrazione della conversazione intervenuta fra e il giorno successivo al decesso di non Pt_1 CP_6 Per_1 emergeva che avesse fatto pressione sulla sorella per farle fare testamento, né che l'avesse CP_6 indotta a testare in modo difforme dalla sua volontà; b) inconferenti le disposizioni adottate dal giudice tutelare che con il decreto di applicazione dell'amministrazione di sostegno aveva privato della capacità di testare e aveva nominato come amministratore di sostegno un terzo e non Per_1
, in quanto tale accertamento era avvenuto a due anni di distanza dalla formazione del CP_6 testamento, essendo anche irrilevante il fatto che la stessa non sarebbe stata in grado di comprendere le sottili questioni giuridiche relative all'intestazione fittizia della cascina, posto che la verifica in ordine alla corretta manifestazione di volontà della de cuius deve essere effettuata con riguardo al contenuto del testamento che risulta estremamente semplice e lineare;
c) inammissibile, in quanto esposto per la prima volta con la seconda memoria di cui all'art. 183 c.p.c., il tema secondo cui aveva volutamente tenuto all'oscuro del fatto che EN, per compensare CP_6 Per_1 entrambi, dell'intestazione al solo della cascina OI acquistata con il solo denaro di Per_4 EN e poi aumentata di valore, aveva elargito denaro a e a in misura CP_6 Per_1 notevolmente superiore a quello elargito a , risultando comunque infondato l'argomento, in Per_4 quanto in contrasto con quanto affermato dallo stesso attore in citazione, secondo cui il terreno intorno alla cascina era divenuto edificabile dopo il decesso di EN e, in ogni caso, in contrasto con l'intestazione fittizia della cascina ormai definitivamente accertata dopo tre gradi di giudizio;
d) la scelta di un notaio amico di non era dimostrativa della captazione, ma solo del fatto che CP_6 si era fatta consigliare dal LO a cui era più vicino nella scelta dello stesso;
e) dalla deposizione della collaboratrice domestica non emergevano elementi a sostegno della captazione Testimone_2 della volontà della testatrice, in quanto la stessa aveva affermato che solo dal 2010 aveva iniziato a dire cose che denotavano la mancata comprensione della situazione patrimoniale;
f) inconferente è il fatto che non era emersa la prova di un risentimento della de cuius nei confronti di , posto che Pt_1 quando aveva testato nel 2007 era ancora vivo il di lui padre;
g) il fatto che avesse Per_4 CP_6 promosso il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno smentiva che il conferimento della procura generale nel 2006 avesse lo scopo di impossessarsi del patrimonio della sorella, posto che, in tal caso, si sarebbe avvalso della stessa senza chiedere l'apertura del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno.
3. ha proposto appello articolato in tre motivi. Parte_1
3.1 Con il primo motivo deduce la sussistenza dei presupposti costitutivi della fattispecie di cui all'art. 624 c.c., in quanto: i) erroneamente il tribunale aveva ritenuto che la volontà di testare della de cuius fosse coerente con i rapporti familiari della stessa, ma in realtà, al momento della redazione del testamento non esisteva alcun dissidio con , in quanto la causa era iniziata nel 2008, non Per_4 vi è alcuna prova del dissidio con il nipote e il tribunale ha omesso di considerare nella Pt_1 valutazione dei comportamenti della de cuius la sua condizione di fragilità e quindi di maggior pagina 6 di 14 vulnerabilità che la rendevano più dipendente dalla volontà della persona che si occupava più da vicino della medesima, nella fattispecie il LO beneficiario del testamento;
ii) il CP_6 tribunale ha erroneamente interpretato il contenuto della perizia svolta durante il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, valorizzando il fatto che fosse Per_1 sufficientemente orientata nel tempo e nello spazio, consapevole di sé e della sua storia e delle finalità del testamento, ma si trattava di fatti della sua giovinezza e quanto affermato dal tribunale è in contrasto con il dispositivo del provvedimento tutelare che aveva ritenuto la de cuius incapace di testare e aveva nominato amministratore di sostegno un terzo e non il LO , annullando CP_6 la procura generale rilasciata nei suoi confronti;
iii) la fragilità della testatrice è stata dal tribunale: -
) riferita all'anno 2009 e non al 2007, quando invece tale situazione era già presente nel 2004; -) la capacità di testare è stato il criterio utilizzato impropriamente per interpretare riduttivamente i comportamenti ingannatori, anziché vagliarli con larghezza in ragione della condizione di fragilità, così confondendo i presupposti dell'incapacità a testare con quelli della captazione della volontà del testatore;
iv) il tribunale ha erroneamente ritenuto la semplicità del contenuto del testamento come dimostrativo della comprensione dello stesso da parte della de cuius, confondendo il presupposto per valutare la capacità di testare con quelli dimostrativi della captazione che nel caso specifico erano costituiti da un raggiro in merito alle premesse patrimoniali del giudizio civile fra i fratelli, il coinvolgimento, nel corso del giudizio, di persone terze a tutela del patrimonio personale di beneficiario del testamento, la confusione sulla finalità del testamento, non compresa CP_6 dalla de cuius, che oltre al LO escludeva il di lui figlio , estraneo al conflitto fra Per_4 Pt_1 fratelli;
v) il tribunale ha erroneamente ritenuto inammissibile perchè dedotto nella sola seconda memoria di cui all'art. 183 c.p.c. l'argomento dimostrativo del raggiro captatorio di nei CP_6 confronti della de cuius che aveva taciuto alla stessa il fatto EN aveva elargito a lei e a somme di denaro superiori a quelle corrisposte a , in quanto già in atto di citazione CP_6 Per_4 aveva introdotto il tema della disparità dei trattamenti di EN nei confronti dei fratelli, ma già nella prima memoria 183 c.p.c. -fatto trascurato dal tribunale- aveva introdotto l'argomento, in risposta all'affermazione contenuta nella comparsa di risposta di , secondo cui EN CP_6 voleva dividere in parti uguali fra i fratelli la proprietà della cascina. Altresì, il tribunale ha anche ritenuto -erroneamente- infondato il predetto argomento, perchè ha omesso di considerare il fatto decisivo costituito dal venir meno delle ragioni di astio di nei confronti di se Per_1 Per_4 costei avesse saputo che EN le aveva elargito maggiori somme di denaro -fatto dolosamente taciuto da che conosceva gli estratti conto della sorella in forza della procura generale-; CP_6 vi) erronea interpretazione del contenuto della registrazione fra presenti, in quanto dalla stessa si evince che aveva portato la sorella dal notaio per fare testamento, non per salvaguardare CP_6 la sua volontà, ma per salvaguardare la sua posizione patrimoniale rispetto all'andamento della causa in corso, potendo contare, in caso di esito sfavorevole della stessa, sul patrimonio della sorella, come, peraltro, aveva proposto la domanda per la nomina di un amministratore di sostegno per impedire che la stessa rendesse interrogatorio formale nella causa da lui introdotta -anche per la sorella- nei confronti di;
vii) privi di pregio gli argomenti utilizzati da tribunale per Per_4 sostenere che non coltivasse sentimenti positivi per la zia, posto che non poteva dare prova di Pt_1 dissociarsi dal comportamento del di lui padre nel 2004 perchè estraneo ai rapporti patrimoniali dello stesso con i fratelli fino al suo decesso, mentre il fatto che avesse coltivato il contenzioso era dipeso dal la circostanza che era venuto a conoscenza delle maggiori elargizioni lasciate agli zii pagina 7 di 14 unitamente alla fragilità psichica della de cuius;
viii) il tribunale: -) ha erroneamente interpretato la deposizione della collaboratrice domestica da cui emergeva che solo in presenza di la de CP_6 cuius manifestava agitazione manifestando un fattore di fragilità affettiva esistente nei suoi confronti;
-) diversamente da quanto affermato dal tribunale ha risposto in modo Per_1 confuso al giudice tutelare evidenziando che la sua conferma di volere come CP_6 amministratore di sostegno era una conferma della dipendenza psicologica nei suoi confronti;
-) ha omesso di considerare il coinvolgimento di , tramite i consigli del notaio nel CP_6 Per_2 contenuto del testamento -come emerge dalla registrazione della conversazione-;
3.2 Con il secondo motivo censura la statuizione del dispositivo della sentenza con cui è stata ordinata la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziarie in quanto ai sensi dell'art. 2668 c.c. le stesse devono permanere fino al passaggio in giudicato della sentenza;
3.3 Con il terzo motivo invoca la compensazione delle spese per la complessità della causa;
4. Gli appellati hanno chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è deve essere rigettato.
1.1Il primo motivo è infondato.
In estrema sintesi, affermava che i comportamenti captatori della volontà Parte_1 testamentaria della sorella traevano origine dal rifiuto asseritamente ingiustificato del LO
di corrispondere ai fratelli la quota parte del prezzo della vendita della cascina OI Per_4 bene acquistato con denaro del LO EN e intestato solo fittiziamente a , dopochè Per_4
e la de cuius avevano contribuito con le loro sostanze alle pratiche CP_6 Per_1 nececessarie per il rilascio della concessione edilizia per la ristrutturazione. Quindi, secondo la prospettazione di , , al fine di salvaguardare comunque il proprio patrimonio, Pt_1 CP_6 sfruttando la condizione di fragilità psichica della sorella esistente già nel 2004, scriveva, anche a suo nome, una lettera al LO con cui pretendeva per entrambi la quota parte del prezzo di vendita della cascina senza che la stessa avesse consapevolezza della questione. Quindi, nel 2006, si faceva rilasciare dalla stessa un'amplissima procura generale per CP_6 amministrare il suo patrimonio e nel 2007, accompagnava la sorella da un notaio suo amico che, con la forma dell'atto pubblico, redigeva il testamento della medesima con cui -con un contenuto molto stringato- nominava erede universale il LO , così escludendo CP_6 dalla propria successione il LO e il di lui figlio . Quindi, nel 2008, anche in Per_4 Pt_1 nome della sorella, grazie ai poteri conferitigli con la procura generale, promuoveva la causa per ottenere la condanna di al pagamento della quota parte del prezzo di vendita della Per_4 cascina OI. Altresì, nell'anno 2009, promuoveva il procedimento per essere CP_6 nominato amministratore di sostegno della sorella al fine di impedire che la stessa fosse sottoposta a interrogatorio formale nella causa intentata dal medesimo nei confronti del LO. Secondo la prospettazione di , la captazione della volontà sarebbe confermata: -) dalla ctu Pt_1 pagina 8 di 14 espletata nel corso del procedimento per la nomina di amministratore di sostegno, male interpretata dal tribunale, che avrebbe indotto il giudice tutelare -con provvedimento confermato dalla Corte d'appello- a nominare un terzo estraneo amministratore di sostegno e a privare della capacità di testare;
-) dalla confessione di emersa dalla registrazione Per_1 CP_6 della conversazione avuta con il giorno successivo alla morte di -) Pt_1 Per_1 dall'occultamento a degli effetti del testamento che avrebbe escluso dalla sua Per_1 successione anche il nipote con cui non vi erano ragioni di dissidio. Pt_1 Tale prospettazione è infondata. Innanzitutto, anche se tale aspetto non viene più ripreso nell'atto di appello, è bene chiarire che la pretesa di di pretendere per sé e per la sorella la quota parte del prezzo CP_6 Per_1 della vendita della cascina OI, in quanto intestata solo fittiziamente a , Per_4 manifestatasi con la lettera scritta a nome di entrambi il 17.3.2004, è risultata fondata come accertata con sentenza definitiva che ha condannato , in quanto intestatario solo fittizio Per_4 del bene, a pagare a e la quota parte del prezzo di vendita dell'immobile. CP_6 Per_1 Ciò esclude che fosse fondato il rifiuto manifestato da ad aderire alla richiesta di Per_4
con la predetta lettera, manifestatasi con la risposta del 23.3.2004, con cui affermava CP_6 di essere l'effettivo titolare del diritto di proprietà dello stesso, in contrasto con la dichiarazione scritta con cui aveva riconosciuto di essere solo mero intestatario fittizio del bene in quanto pagato interamente con denaro del LO EN e con quanto riconosciuto nel suo testamento del dicembre 2007 che in quella lettera comunicava di aver revocato. Si evince quindi dall'esito del giudizio introdotto da nel 2008 che la pretesa CP_6 manifestatasi nel 2004 era legittima e fondata e quindi non può essere posta a fondamento di un intento captatorio della volontà testamentaria della sorella. Inoltre, si evince da quanto sopra esposto, che diversamente da quanto affermato nel punto i) del motivo di appello, anche se la causa è stata iniziata nell'anno 2008, le ragioni di contrasto fra e da un lato e dall'altro esistevano dal 2004, ben prima della CP_6 Per_1 Per_4 redazione del testamento nel 2007. Parimenti, diversamente da quanto affermato nel punto iii) del motivo di appello nell'anno 2004 non sussisteva la fragilità psichica della de cuius. Infatti, risulta dalla ctu esperita durante il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, che nel febbraio 2004, veniva ricoverata al a Per_1 Parte_3 seguito di una persistente lombalgia. Nel corso del ricovero veniva sottoposta a test psicodiagnostici e a relativi colloqui. Risultava quanto segue: “apparve vigile, sintona, lucida e disponibile al colloquio clinico, e vissuto come possibilità di esternare il disagio provato nel corso del ricovero ospedaliero al contatto con le altre pazienti e il loro decadimento cognitivo in età senile. Riporta le proprie insicurezze e i timori familiari riguardo al prossimo rientro a casa» e ancora, «appare motivata a fornire un'immagine di sé socialmente desiderabile e risulta capace di una buona reciprocità emotiva e sociale.. Non si segnalano deficit di comprensione del linguaggio orale”; -pag. 4 ctu-; “alle prove neuropsicologiche la prova complessiva al test di screening dei casi di deterioramento cognitivo-progressivo (MODA..) si colloca nel range di normalità… Conclusioni: dall'osservazione informale diretta e dai dati psicometrici non emergono nella situazione attuale, deficit cognitivi tali da compromettere l'autonomia nel contesto quotidiano” -pag.5 ctu-. pagina 9 di 14 Ciò esclude che nel 2004 non fosse in grado di comprendere le ragioni del dissidio Per_1 insorte con il LO . Infatti, la questione posta alla base dello stesso era puramente Per_4 fattuale ossia che non voleva riconoscere la comproprietà fra i fratelli della cascina Per_4 affermandosi come unico proprietario in difformità da quanto voluto dal LO EN in quel momento già deceduto. Né vi sono elementi concreti per ritenere che l'avesse tenuta all'oscuro di ciò. CP_6 Infatti, dalla ctu richiamata emerge il rapporto di fiducia che aveva con a Per_1 CP_6 cui si affidava per la gestione delle questioni patrimoniali e lo stesso con la lettera di Per_4 risposta del 2004 indirizzata a chiedeva la partecipazione, sia di , sia di CP_6 CP_6
con i propri rispettivi patrimoni, alle spese per la ristrutturazione della cascina. Per_1 Quindi, si evince che lo stesso reputava la de cuius in grado di comprendere la questione Per_4 e che la rendesse partecipe della stessa. CP_6 Il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno è espressamente motivato dalla necessità di fugare ogni dubbio manifestato da nella comparsa di costituzione nel Per_4 procedimento promosso da anche in nome e per conto della sorella avvalendosi della CP_6 procura generale del 2006, sulla condivisione dell'iniziativa giudiziaria anche da parte della stessa -doc.7 appellante-. Il fatto che l'amministratore di sostegno nominato nella persona dell'avv. Minotti, in luogo del LO come richiesto dalla ricorrente, si sia costituito nel processo iniziato da CP_6
nei confronti di risulta dalle sentenze prodotte-, significa che
CP_6 CP_10 l'iniziativa giudiziaria era effettivamente voluta anche da Per_1 Inoltre, ciò conferma che era a conoscenza del rifiuto di , sin dal 2004 di Per_1 Per_4 corrispondere la parte del prezzo di vendita della cascina OI spettante e lei e a e
CP_6 aveva sin dall'inizio condiviso l'iniziativa di portata avanti anche in suo nome di
CP_6 pretendere quanto a loro effettivamente dovuto da come riconosciuto successivamente Per_4 dalla sentenza che ha definito il giudizio nei confronti dello stesso. Quindi, ciò conferma che al momento della redazione del testamento nell'anno 2007, aveva una forte motivazione per escludere dalla sua successione e per Per_1 Per_4 nominare suo erede universale da cui si era sempre sentita tutelata, a differenza di
CP_6
di cui aveva perso la fiducia poiché aveva tradito la fiducia che in lui aveva riposto il Per_4 LO EN premorto quando gli aveva intestato fittiziamente la cascina. Quindi, la volontà testamentaria della de cuius non risulta deviata, ma sintonica con il sentimento di fiducia nutrito nei soli confronti del LO . CP_6
Peraltro, tale sentimento di fiducia nei confronti di era stato espresso da CP_6 Per_1 nel 2009 nel corso della ctu disposta nel procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno. Ciò posto, neppure, come affermato nel punto ii) del motivo, il tribunale ha male interpretato il contenuto della ctu. Il ctu, all'esito dei colloqui e dai test psicodiagnostici somministrati, così concludeva: “le condizioni psicofisiche di sintetizzabili in una SINDROME Persona_1 PSICORGANICA FISIOLOGICA DELL'INVECCHIAMENTO a cui si accomunano disturbi visivi per una DEGENERAZIONE MACULARE ATROFICA BILATERALE E CATARATTA
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NUCLEARE IN EVOLUZIONE, determino una compromissione della capacità di comprendere il significato di atti aventi rilevanza economico-patrimoniale e giuridica -pag. 13 ctu-. Quindi, la ritenuta parziale incapacità nella gestione del denaro derivava dal grave deficit visivo e da una fisiologica sindrome psicorganica dell'invecchiamento. Inoltre, la scelta il giudice tutelare nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno spiega che ostativa alla nomina di dalla stessa era giustificata dalla Persona_5 Per_1 situazione di conclamata conflittualità fra i fratelli già manifestatosi nella nota controversia giudiziaria. Gli ulteriori provvedimenti disposti dal giudice tutelare discendono dalla necessità che fosse assistita per il compimento di atti di contenuto patrimoniale superiore ai 1.500 Per_1
€. Conseguentemente, il giudice tutelare la privava della capacità di testare e revocava la procura generale rilasciata a nel 2006 in quanto incompatibile con la necessità di CP_6 essere assistita dall'amministratore di sostegno nominato. Tuttavia, ciò che rileva nel presente giudizio -come rilevato dallo stesso appellante- non è la capacità di testare della de cuius nel 2007, ma la asserita captazione della sua volontà da parte del LO e la sua fragilità psichica, che, secondo la prospettazione dell'appellante, rileverebbe come chiave di lettura per far assumere nei suoi confronti a determinate condotte, che sarebbero inefficaci nei confronti di una persona priva delle fragilità riscontrate, la connotazione di condotte captative. L'argomento è privo di pregio perchè, in ragione di quanto esposto, non sono emerse attività captatorie della sua volontà di testare poste in essere da nei confronti della sorella. CP_6 Infatti, il dato rilevante è il fatto che l'amministratore di sostegno terzo, si sia costituito nel giudizio promosso da nei confronti di anche in nome e per conto di CP_6 Per_4
così validando che quella era l'effettiva volontà anche della stessa. Per_1
Infondate anche le censure mosse alla sentenza appellate nel punto v) del motivo. Infatti, la condotta captatoria di asseritamente consistita nell'aver taciuto CP_6 volontariamente alla sorella le maggiori elargizioni di denaro compiute nei loro confronti da parte di EN che avrebbero costituito compensazioni dell'intestazione fittizia della cascina a
, con conseguente venir meno dell'astio di nei confronti di quest'ultimo, è Per_4 CP_11 stato introdotto tardivamente solo con la seconda memoria 183 c.p.c. Infatti, nel passaggio dell'atto di citazione in primo grado riportato a pag. 11 della sentenza appellata, fa riferimento elargizioni di benefici disomogenei ai fratelli da parte di EN, Pt_1 ma non viene allegata la correlazione fra queste elargizioni e la volontà di EN di compensare l'intestazione fittizia della cascina a , né la asserita condotta captatoria sopra Per_4 descritta connotata dal fatto che le stesse erano state taciute da a Né alcun CP_6 Per_1 cenno ne viene fatta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. In ogni caso, l'argomento è apodittico in assenza di qualsiasi elemento che riscontri, sia le asserite maggiori elargizioni, sia, anche se sussistessero, la correlazione delle stesse all'intestazione della cascina a , in quanto rimane il fatto che le ragioni di astio ben Per_4 potevano permanere posto che le ragioni di dissidio con avevano fondamento nel Per_4 disconoscimento dell'intestazione solo fittizia della cascina, condotta che aveva comunque tradito la fiducia in lui riposta e di tutti i fratelli. Infondato è anche il punto vi) del motivo. Infatti, le argomentazioni sviluppate non tengono conto del fatto che il tribunale aveva ritenuto che in nessuno dei passaggi salienti della pagina 11 di 14 trascrizione della conversazione con , avesse mai ammesso -quindi confessato- Pt_1 CP_6 di avere indotto la sorella a fare testamento in suo favore. Infatti, occorre considerare che le domande di -che registrava la conversazione il giorno Pt_1 dopo la morte della zia- era appositamente formulate in modo diretto per indurre lo zio ad ammettere di aver indotto la sorella a far testamento in suo favore. IA a precise domande nega sempre quanto il nipote vorrebbe fargli ammettere: LO M: No, no, no…io non ho fatto niente con la zia… M: Eh, d'altra parte lei non è che Pt_1 se l'è inventato il testamento, non sapeva andare dal notai he aveva delle capacità ridotte : Sai se tu sei in guerra ognuno spara le sue polveri , … : Ce l'hai portata tu [dal Persona_6 Tes_3
: Ah beh, anche tu portavi tuo padre…OL ma io non ho mai fatto Persona_6 fare testamenti a mio papà per…per me : È una salvaguardia! LO M: Se io Persona_6 adesso vengo in Cassazione e perdo, io uello che è, e io cosa ve… cosa ritengo… tu avrai in tasca dieci miliardi…OL M: Eh, ok, quindi per salvaguardare… per salvaguardare la tua Per_ situazione hai fatto fare un testamento alla zia , va bene. M: No fatto fare, era Email_1 necessario farlo, su consiglio di chi di dovere : Però io ti r pevi già da prima, ti sei Pt_1 fatto fare un testamento a tuo favore, scusa! M.: No, non mi son fatto fare niente perché il CP_6 notaio non va…non puoi andare al supermercato e mi compro un testamento, è una cosa di difesa! Eh, scusami…[voci sovrapposte] : Ho capito, ma una cosa di difesa, ma scusami, ma se tu dici a Tes_3 una persona fai questo perché ne ho bisogno per difendermi dalla causa, una persona che ha Per difficoltà…LO No, il notaio prima di sentire me, deve vedere se è all'altezza, se è scema, cretina, o non è capace di intendere e volere : Ho capito, va bene, ma…LO M.: Tes_3
M: Però tu sai Persona_6 benissimo che la zia aveva dei limiti Eh, aveva, aveva, aveva, …sono passati dodici Persona_6 anni eh! »
nega più volte rispetto a domande precise di aver fatto fare un testamento a suo CP_6 favore a salvaguardia della sua situazione patrimoniale come vorrebbe fargli ammettere . Pt_1 Afferma di aver portato la zia da un notaio su consiglio di un terzo che avrebbe verificato anche la sua capacità di testare. Ciò sarebbe avvenuto anche se l'avesse portata da cinquanta notai. Quindi, non emerge alcun elemento per ritenere che abbia influito sul contenuto della CP_6 volontà della sorella -anzi questo viene implicitamente negato “No, non mi son fatto fare niente” . Emerge, al contrario, il fatto che abbia portato la sorella da un notaio per farle fare testamento a tutela della sua volontà, stante la verifica che il notaio è tenuto a fare in merito alla capacità di testare e alla effettiva volontà di farlo e alla comprensione del contenuto dell'atto. Peraltro, il notaio che ha redatto il testamento pubblico era lo stesso notaio presso cui Per_2
nel 1997 aveva depositato il proprio testamento olografo redatto nel 1977 e poi revocato Per_4 come si evince dalla sentenza del Tribunale di Milano del 25.11.2011. Né corrisponde alle risultanze processuali che il notaio avesse testimoniato il falso in Per_2 quel processo, in quanto si era limitato a confermare che il testamento di Persona_8 redatto nel 1977 e non nel 1997 come sostenuto dallo stesso in atti- gli era stato consegnato in deposito fiduciario il 1.7.1997. Infine, infondati sono anche gli ulteriori punti del motivo -vii e viii-.
pagina 12 di 14 Non può desumersi una captazione della volontà della de cuius solo per il fatto che l'esclusione dalla sua successione del LO avrebbe comportato l'esclusione dalla stessa anche del Per_4 nipote con cui la stessa non aveva ragioni di contrasto. Pt_1 Infatti, in disparte dal fatto che successivamente alla morte del padre non aveva mai Pt_1 manifestato sentimenti positivi nei confronti della zia avendo coltivato il contenzioso in appello e in Cassazione, ciò è inconferente. Infatti, nel momento in cui ha fatto testamento, la volontà della de cuius era quella di escludere dalla sua successione il LO , in quel momento in vita, nei cui confronti aveva ragioni Per_4 di risentimento. Ciò costituiva l'unica ragione della scelta. L'esclusione dalla successione del di lui figlio era una mera conseguenza della scelta primaria. Infine, la deposizione della collaboratrice domestica è del tutto generica. Tes_1 La stessa, assunta dal 2005, ha affermato che ha iniziato a dimostrare di non comprendere la sua situazione patrimoniale nel 2010 -dato che coincide con quanto rilevato nella ctu del 2009-. Il fatto che fosse agitata dopochè parlava con il LO è una frase talmente generica e CP_6 decontestualizzata che certamente non conferma la dedotta attività captatoria del medesimo già smentita da plurime risultanze processuali.
1.2 Il secondo motivo è infondato. La cancellazione della trascrizione delle domande di cui agli articoli 2652 e 2653 c.c. e delle relative annotazioni, ai sensi dell'art. 2668, secondo comma, c.c. “deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata”. Quindi, il tribunale, con la sentenza di rigetta ne ha doverosamente disposto la cancellazione. Ciò non toglie che la stessa si esegua -come espressamente disposto dal primo comma della richiamata norma- con il passaggio in giudicato della sentenza – Cass. n. 23929 del 19/11/2007 La cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 cod. civ., deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato (come previsto dal primo comma dell'art. 2668 cod. civ.); pertanto, qualora il giudice di primo grado non abbia ordinato la cancellazione della domanda rigettata e la parte non si sia lamentata davanti al giudice di appello di tale omessa cancellazione, é preclusa in sede di giudizio di cassazione la deduzione di simile questione che non è stata proposta nel giudizio di secondo grado..
1.3 Il terzo motivo è infondato. Stante la totale soccombenza non vi sono ragioni per compensare le spese del giudizio di primo grado.
2. L'appello incidentale di deve essere rigettato. Controparte_1
3. Ciò in quanto le ragioni poste a sostegno della domanda non sono tali da far ritenere che la stessa fosse stata proposta con dolo o colpa grave.
pagina 13 di 14 4. Stante la soccombenza, deve essere condannata a pagare le spese processuali del Parte_1 presente grado di giudizio sulla base dei valori medi – per e dei Controparte_1 valori minimi per le altre parti -in ragione delle difese svolte- di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità media, liquidate, per
[...]
in complessivi € 8.470,00, -di cui € 2.518 per la fase di studio;
€ 1.665 per la Controparte_1 fase introduttiva;
€ 4.287 per la fase decisoria- e per le restanti parti in complessivi € 4.236 ciascuna - di cui € 1.259 per la fase di studio;
€ 833 per la fase introduttiva;
€ 2.144 per la fase decisoria-. Nulla dispone sulle spese di stante la contumacia della stessa. Controparte_5
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1.rigetta l'appello principale;
2.rigetta l'appello incidentale di Controparte_1
3.conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 3884/2024, pubblicata il 12.3.2024;
4.condanna a pagare a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 grado che si liquidano, in complessivi € 8.470,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, nonché a e a Controparte_2 [...]
liquidate in complessivi € 4.287 Controparte_12 per ciascuna delle due parti, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
5. nulla dispone sulle spese di Controparte_5
6.dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
[...] DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228.
Milano, 25.6.2025
Il CONSIGLIERE estensore Andrea Francesco Pirola
IL PRESIDENTE
IO RE
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