Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus.rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 89/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Palermo, via Belgio, 20, P.I.: P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Cannizzaro,
-appellante principale
CONTRO
, titolare della ditta Impiantistica 2000, con sede in Palermo, via Controparte_1
Bonadonna, 53, P.I.: P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Gravina,
-appellata e appellante incidentale-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 6451/17, emesso il 6.11.2017, col quale, su ricorso della ditta , il medesimo Tribunale le aveva Parte_2
n. 89/2022 r.g.
intimato il pagamento della somma di euro 37.908,00 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo dell'esecuzione di lavori elettrici, con sentenza n. 2592 del 17.6.2021 revocava il decreto ingiuntivo, condannava l'opponente al pagamento della minore somma di euro 2.917,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, e poneva a suo carico le spese di lite.
La ha proposto appello. Parte_1
costituendosi, ha invocato il rigetto dell'impugnazione Controparte_1
principale e ha proposto a sua volta appello incidentale.
Il giorno 19.3.2024, all'esito della trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal
20.3.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di gravame si lamenta l'accoglimento, ancorché parziale, della domanda del ricorrente in monitorio, che l'appellante ascrive a una non corretta valutazione delle risultanze probatorie da parte del Tribunale.
Il rilievo è fondato.
Reputa la Corte che non sia stata data sufficiente prova dell'incarico che la parte opposta asserisce di avere ricevuto da per l'esecuzione di lavori in Parte_1
via Carella.
Il Tribunale ha valorizzato sul punto la deposizione del teste , oltre al Tes_1 contenuto della fattura emessa dall'asserita creditrice.
Quanto al documento fiscale, basterà ricordare che in generale la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto
(Cass. n. 19944/2023). Essa può bensì avere efficacia probatoria nei confronti di entrambe le parti, ma solo allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione e annotata nelle scritture contabili (Cass. n. 3581/2024). Nella
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concreta fattspecie non vi è, però, prova che la fattura della Impiantistica 2000 n.
9 del 7.2.2017 sia stata accettata dalla destinataria, che, al contrario, ha escluso di aver mai conferito alla ricorrente incarico per lavori da eseguire nella via Carella in aggiunta a quelli eseguiti nel cantiere di via Errante.
I preventivi allegati in atti, i verbali di consegna lavori e la nota delle opere eseguite fuori capitolato (peraltro priva di data) riguardano, in effetti, soltanto il cantiere di via Errante;
e tale carenza probatoria non è stata colmata dalle dichiarazioni del teste , il quale, riferendo di aver lavorato nel 2014, su Tes_1 incarico dell' nel cantiere di via Carella, ha precisato che la realizzazione Pt_1 dell'impianto elettrico era stata ivi curata da , ma non ha fornito Controparte_1
elementi utili a dimostrare, oltre la soglia di una mera congettura, il rapporto contrattuale tra le parti in lite, cioè che avesse operato su incarico di CP_1 [...]
[...]
, con appello incidentale, insiste per ottenere il pagamento della Controparte_2
somma di euro 34.991,00, quale compenso dei lavori eseguiti extra capitolato e provati, a suo avviso, a mezzo dei testimoni.
Osserva la Corte che il teste amministratore della committente Tes_2 [...]
ha confermato soltanto di aver commissionato ad i Controparte_3 Pt_1 lavori relativi all'edificio di via Errante;
ha aggiunto di non ricordare sino a quando si è protratta la permanenza degli operai della ditta nel cantiere;
CP_1
non ha saputo specificare il contenuto del contratto tra e . Pt_1 CP_1
Neppure la deposizione del teste sui lavori eseguiti da Tes_3 CP_1 nell'appartamento della figlia, in altri appartamenti e in parti condominiali dello stabile di via Errante negli anni 2013/14 fa ritenere che si sia trattato dell'adempimento di un incarico conferito a da piuttosto che dai CP_1 Pt_1
terzi proprietari direttamente interessati, specie a fronte della quietanza a saldo rilasciata dopo il pagamento di euro 6.000,00 successivamente ai lavori.
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Dinanzi alla recisa contestazione dell'opponente non sono di maggiore utilità le fonti testimoniali con riguardo ai lavori nei cantieri di via VF33, di via Villagrazia
e di Villabate.
Donde il rigetto dell'appello incidentale.
Segue per la soccombenza la condanna della società appellata alle spese di lite, che si liquidano, per il primo grado, nella complessiva somma di euro 7.254,00, e per il grado di appello, nella complessiva somma di euro 10.991,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA, con distrazione in favore dell'Avv. Vincenzo Cannizzaro che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Trova applicazione l'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, a carico dell'appellante incidentale.
Non vi è luogo a pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme ricevute dall'appellata in esecuzione della sentenza di primo grado, stante l'inammissibilità della formulazione dopo la precisazione delle conclusioni (Cass. 6788/2024).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo 2592 del 17.6.2021, appellata in via principale da rigetta la domanda proposta da Parte_1 Parte_2
;
[...] rigetta l'appello incidentale;
condanna alle spese di lite, che liquida, per il primo grado, nella Controparte_1 complessiva somma di euro 7.254,00, e per il grado di appello, nella complessiva somma di euro 10.991,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA
e all'IVA, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Vincenzo
Cannizzaro.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. D.P.R. CP_4
115/2002 a carico dell'appellante incidentale.
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Così deciso in Palermo il giorno 18.9.2024, nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte di Appello.
Il Giudice est. Il Presidente
Maruzza Pino Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
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