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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 776/2023 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 7 gennaio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
( p iva ) rappresentata e difesa dall'avv. Luigi DI Parte_1 P.IVA_1
CORCIA del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
( cf ) corrente in Milano Via Meda 4; Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello proposto avverso sentenza n. 116/23 del Tribunale di Pescara del 24 gennaio
2023 in tema di nullità di contratto di leasing e di ripetizione di indebito.
Conclusioni: il solo procuratore della parte appellante ha concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Pescara, nella contumacia della parte convenuta, ha rigettato le domande di nullità
e di ripetizione proposte dalla ditta riguardo ad un contratto di leasing finanziario Parte_1
(concluso il 9 maggio 2006 con l'allora Bipielle Leasing spa) per l'acquisto di un immobile sito in
Scafa alla Via Tiburtina Valeria km 198+969.
In estrema sintesi, le questioni sollevate possono essere così sintetizzate:
- Il TAN indicato in contratto risulta difforme rispetto a quello effettivamente applicato;
- Analoga considerazione concerne anche il TAEG o comunque l'ISC;
1 - La modalità di determinazione degli interessi risulta affetta da indeterminatezza mediante il richiamo al parametro Euribor;
- Vi è il superamento del tasso soglia ai fini dell'usura assumendo a riferimento il TAEG;
- Il risultato che ne consegue è la gratuità del contratto oppure la sola debenza degli interessi legali dal che origina un credito restitutorio, chiaramente inquadrabile secondo la disciplina dell'indebito, dell'importo (a seconda che si opti per l'una piuttosto che per l'altra opzione) di € 128.161,04 o di € 84.772,26;
1.2. L'istituto di credito cessionario è rimasto contumace ed all'esito della espletata CTU la causa è stata definita.
Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono essere di seguito riportate:
- Il superamento del tasso soglia deve escludersi perché in forza del principio di simmetria, richiamato dalla giurisprudenza di legittimità anche negli arresti più recenti (è stata a tal riguardo espressamente menzionata la sentenza delle Sezioni Unite del 18 settembre 2020 n.
19597), ai fini della verifica dell'usura non è possibile assumere a riferimento il TAEG;
- L'omessa indicazione del TAEG o dell'ISC non costituisce un profilo di invalidità del contratto di leasing;
plurime sono le ragioni a supporto di tale opzione interpretativa: a) la nullità è stata introdotta per la prima volta dall'art. 125 bis (giusta d.lvo 141/2010) la cui entrata in vigore è stata successiva alla data di conclusione del contratto per cui è causa;
b) a voler tutto concedere, la nullità è stata prevista per figure negoziali (finanziamento a consumo) diverse rispetto a quella in esame;
c) l'art. 117 TUB sanziona con la nullità unicamente l'assenza o comunque l'indeterminatezza dei tassi e non quindi del TAEG;
- Con riguardo alla lamentata nullità della clausola degli interessi per indeterminatezza le conclusioni della CTU (sulle quali chiaramente meglio si dirà nel prosieguo) hanno accertato l'applicazione di un TAN difforme, ma in senso migliorativo per la sicchè a Parte_1 difettare è l'interesse (secondo i canoni ermeneutici dell'art. 100 cpc) a sollevare la questione;
1.3. La pronunzia del tribunale adriatico è stata tempestivamente e ritualmente impugnata da
[...] mediante l'articolazione di tre motivi con cui, in definitiva, sono state integralmente Parte_1
riproposte le stesse argomentazioni già svolte in primo grado sull'usura, sull'applicazione del TAEG
e del TAN difformi rispetto a quanto riportato nel contratto di leasing.
Anche in questo grado, la cessionaria è rimasta non si è costituita e pertanto il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalla sola appellante e del fascicolo d'ufficio del primo grado.
2 All'esito dell'udienza del 7 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. In limine litis, non avendovi provveduto in corso di causa deve essere dichiarata la contumacia di che, sebbene regolarmente citato con il rispetto anche del termine a comparire, CP_2 mediante invio dell'atto di citazione all'indirizzo pec risultante dal registro INI-PEC, non si è costituito.
3. Venendo al merito, l'appello è infondato in diritto, prima ancora che in fatto e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
La disamina dei motivi può avvenire partitamente non senza aver però prima riportato le condizioni maggiormente rilevanti (quanto meno ai fini che ci occupano) del contratto di leasing immobiliare n.
428719 per l'importo complessivo di € 290.000,00.
Innanzitutto, è stato previsto un piano di rimborso della quota capitale e degli interessi mediante la corresponsione della somma di € 32.000 (oltre IVA) al momento della sottoscrizione.
Successivamente, sono state individuate 179 rate dell'importo di € 2.159,00 ciascuna (anche in tal caso maggiorato dell'IVA).
Per il riscatto dell'immobile è stata fissata la somma di € 32.000,00, mentre a titolo di spese sono state inserite quelle di istruttoria e di assicurazione rispettivamente per l'importo di € 800,00 e di €
336,00.
Tanto considerato, deve osservarsi quanto segue.
4.1. La doglianza relativa all'usura originaria deve essere disattesa per una pluralità di ragioni.
Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, il parametro di riferimento è rappresentato dal tasso degli interessi corrispettivi.
Non può assumersi a riferimento il TAEG a cui, in effetti, deve essere riconosciuta una rilevanza meramente informativa.
Peraltro, volendo scendere ancor più nel dettaglio, va evidenziato che:
- Il tasso iniziale degli interessi, pari al 5,01%, è di gran lunga inferiore rispetto al tasso soglia che, secondo quanto stabilito del decreto ministeriale di riferimento (per il secondo trimestre
2006), corrisponde al 8,040%;
- Nella fattispecie, l'appellante, su cui evidentemente gravava l'onere della prova, non ha indicato elementi ulteriori da cui poter desumere il superamento del limite soglia limitandosi,
3 invero genericamente a dedurre che il tasso applicato del 10,8399% non è risultato conforme a quello previsto nel contratto;
- La valutazione del superamento del limite soglia deve avvenire mediante criteri omogenei secondo un criterio operativo a cui la giurisprudenza di legittimità, proprio in questa materia specifica, si è oramai soffermata;
- Ne consegue, pertanto e per tale essenziale ragione, che non è possibile aver riguardo al TAEG che al contrario rappresenta esclusivamente il costo del finanziamento;
- Secondo l'insegnamento oramai consolidato delle Sezioni Unite con la già citata pronunzia del 18 settembre 2020, la maggiorazione (a cui in effetti è fatto cenno nell'atto di appello alla pag 6) applicabile al TEGM è della metà, mentre il richiamo al 25% ed alla maggiorazione dei quattro percentuali può trovare applicazione per le verifica del superamento del tasso soglia degli interessi moratori per mutui successivi al 2013;
4.2. A non diverse conclusioni, deve pervenirsi anche per quanto concerne il secondo profilo di doglianza sull'assenza del TAEG e comunque sulla applicazione dello stesso in misura superiore rispetto a quanto previsto.
Sul punto, il percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure deve essere pienamente condiviso in quanto:
-la previsione del TAEG è indispensabile, secondo quanto previsto dall'art. 125 bis TUB, unicamente nell'ipotesi di contratti di leasing in cui l'utilizzatore del bene riveste allo stesso tempo anche la figura di consumatore;
- la norma, come peraltro già chiarito dal primo giudice, è stata introdotta soltanto a partire dal 2010
e quindi in epoca successiva alla sottoscrizione del contratto per cui è causa sicchè ne va esclusa l'applicazione al caso di specie;
- ad ogni buon conto, risulta indubbio che trattandosi di società con persona giuridica, Pt_1 Parte_1
non può neppure essere qualificata alla stregua di un consumatore;
- passando in rassegna la posizione assunta sul punto dalla giurisprudenza di merito, anche recente e certamente maggioritaria, è possibile affermare che “In materia di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), ovvero tasso annuo effettivo globale (TAEG), è soltanto un indicatore sintetico del costo totale dell'operazione di finanziamento che acclude altresì gli oneri amministrativi di gestione
e, in quanto tale, non è incluso nell'indicazione dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui omessa indicazione in forma scritta comporta la nullità, seguita dalla sostituzione automatica prevista dall'art. 117 D.lgs. n. 385/1993; tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta dell'istituto di credito, l'applicazione di condizioni meno favorevoli di quelle pubblicizzate può dar
4 luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale della banca” (cfr Corte Appello Torino, Sez I,
31.7.2024 n. 718);
- la principale ragione (che porta ad aderire, come peraltro già verificatosi in precedenti arresti di questa Corte Territoriale a cui si ritiene di dover dare seguito) di tale opzione deve ricercarsi nel fatto che l'art. 117 TUB, laddove prevede la nullità, opera un esplicito riferimento ad altre e ben precise condizioni del contratto tra cui certamente gli interessi, mentre tanto il TAEG quanto, volendone
Par sottolineare la differenza, l' presentano coordinate giuridiche del tutto autonome e differenti;
- anche la giurisprudenza si è di recente allineata all'interno di tale percorso argomentativo avendo chiarito che “L'indice sintetico di costo (Isc), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (Taeg), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex articolo 117 del decreto legislativo n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (cfr Cass Civ, Sez III, 3.7.2024 n. 18235);
- l'odierna appellante non ha proposto alcuna domanda di risarcimento danni;
Par
- con riguardo, invece all , deve aggiungersi, a completamento di quanto sin qui esposto, che la sua mancata previsione non comporta alcun profilo di invalidità del contratto in quanto la delibera
CICR del 4 marzo 2003, avente ad oggetto la “Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, prevede, all'art. 9, che “La Banca
d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto in Indicatore Sintetico di Costo (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima”;
- le istruzioni di Vigilanza della Banca D'Italia, con le quali è stata data attuazione alla citata delibera
CICR (cfr. Circolare n°229 del 21 aprile 1999- 9° aggiornamento del 25 luglio 2003), a loro volta hanno stabilito all'art. 9 che “il contratto e il documento di sintesi di cui al par 8 della presente sezione riportano un indicatore sintetico di costo (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sultasso annuo effettivo globale (TAEG) ai sensi dell'art. 122 del TU e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera CICR del 4 marzo 2004: mutui, anticipazioni bancarie e altri finanziamenti”.
5 - essendo evidente che l'allegato alla delibera CICR del 2003 opera una distinzione tra il leasing e gli gli “altri finanziamenti”, si deve pervenire alla conclusione di escludere il contratto di leasing tra Par quelli per i quali è indispensabile l'indicazione dell' ;
Sulla scorta, quindi, delle considerazioni svolte anche il secondo motivo di gravame deve essere disatteso.
4.3.1. L'ultima doglianza ha infine riguardato il tema dell'indeterminatezza del tasso di interesse applicato.
Volendo scendere nel dettaglio la società appellante ha sviluppato le proprie doglianze su un duplice profilo in quanto, da un lato, ha lamentato l'indeterminatezza del tasso Euribor, dall'altro ha invece sostenuto, richiamando a supporto delle proprie ragioni le conclusioni a cui è pervenuto il CTU,
l'applicazione di un tasso diverso rispetto a quello indicato in contratto.
Le due censure, evidentemente per differenti ragioni, non possono trovare accoglimento.
4.3.2. Per quanto concerne l'indeterminatezza dell'Euribor (nella specie a 3 mesi 365/365) la posizione anche maggioritaria della giurisprudenza è nel senso di escludere profili di nullità per indeterminatezza.
Tale opzione interpretativa è rimasta ferma anche nella ordinanza n. 19900 del 19 luglio 2024 della
S.C. con cui è stata rimessa al Primo Presidente la questione da sottoporre al vaglio delle Sezioni
Unite della nullità del tasso Euribor determinato da un cartello di banche in violazione dell'art. 101
Trattato Unione Europea e sanzionato dalla Commissione europea con la nota decisione del dicembre
2013.
Nella parte motiva del provvedimento ed ai fini che ci occupano in questa sede è specificato che “… la indicazione dei tassi di interesse convenuti nei contratti di finanziamento mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità, è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 cod. civ. In questi casi, le parti si limitano a richiamare, volendo guardare realisticamente al tema, non già la complessa formula di calcolo dell'Euribor, plausibilmente ignota al mutuatario, e non di rado forsanche al mutuante, bensì un fatto esterno al contratto che è assunto nel regolamento negoziale nella sua oggettività, per come risultante dal dato numerico ufficiale che ne esprime il significato, ossia il suo valore”.
6 4.3.3.Maggiori e senza dubbio più complesse questioni si pongono invece in ordine all'indeterminatezza del tasso di interesse e quindi alla sua applicazione in misura difforme rispetto a quanto indicato nel contratto (5,01%).
L'assunto si è basato essenzialmente su quanto emerso nel corso della CTU.
Nell'elaborato, l'esperto ha rilevato che:
- “siccome il TAN è contrattualmente indicato nella misura del 5,01% e la componente fissa è pari al 2,522%, la componente variabile o Spread alla data di sottoscrizione ovvero l'Euribor
3 mesi (365/365) è pari per differenza al 2,488%: 5,01% - 2,522% = 2,488%” (cfr pag. 11);
- “Il TAN contrattuale del 2,488% non corrisponde:
- − all'Euribor 3 mesi (365/365) alla data di stipula (9.05.2006) che risulta essere pari a
2,912%.
- − all'Euribor 3 mesi (365/365) del giorno precedente la data di stipula (9.05.2006) che risulta essere pari al 2,9058%;
- − all'Euribor 3 mesi (365/365) rilevato il primo giorno del mese di stipula (2.05.2006):
2,899%;
- − alla media dell'Euribor 3 mesi (365/365) del mese di stipula (maggio 2006) pari al 2,933%
e comunque inapplicabile perché prenderebbe a riferimento dei tassi rilevati successivamente alla data di stipula e quindi di un periodo futuro rispetto alla sottoscrizione del Leasing.
Questo sarebbe palesemente un paradosso poiché non è possibile calcolare la media di tassi rilevati in un periodo futuro rispetto alla data di stipula.
- − alla media dell'Euribor 3 mesi (365/365) del mese antecedente quello di stipula (aprile
2006): 2,874%.” (cfr pag 11);
- “rielaborando il piano di ammortamento del Leasing utilizzando il TAN contrattuale del
5,01%, il canone sarebbe stato pari a euro 2.287,54 e non pari a euro 2.159,08 come riportato nel piano di ammortamento contrattuale;
….. rielaborando il piano di ammortamento del
Leasing utilizzando il canone contrattuale di euro 2.159,08 il TAN sarebbe stato pari a
4,1389% e non pari al 5,01% come riportato sul contratto” (cfr pag. 12);
In altri termini, lo stesso consulente ha chiarito che in forza dell'ammontare della rata indicata in contratto (di € 2.159,00), il tasso di interesse è pari ad 4,1389 %.
Va da sé che, lo scostamento invocato in realtà si è rivelato migliorativo per che ha Parte_1
così corrisposto una rata con un importo inferiore rispetto a quello che avrebbe dovuto versare in ragione del tasso indicato in contratto.
7 L'assenza quindi di un evidente pregiudizio in capo ad deve fondatamente portare a Parte_1
ritenere, così dovendosi condividere anche su tale aspetto quanto affermato nella sentenza impugnata, che difetta l'interesse della medesima società a far valere la questione.
In pratica, soltanto lo scostamento che comporta l'applicazione di condizioni o meglio di un tasso di interesse peggiorativo può incorrere nella sanzione della nullità prevista (per indeterminatezza) dall'art. 117 TUB.
Sono queste essenziali ragioni che non consentono di valutare la domanda restitutoria secondo la disciplina dell'indebito.
In forza di quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato.
5. Quanto alle spese di lite, deve farsi applicazione del principio secondo cui la condanna alle spese processuali non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. (Corte di
Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza n. 24750/13; depositata il 5 novembre).
6. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 116/23 del Tribunale di Pescara così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Dichiara la contumacia di CP_2
b) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
c) Nulla sulle spese di lite;
d) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
8 dott. Andrea Dell'Orso La Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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