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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 21/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4626/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa RA Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra indicato promosso su ricorso congiunto depositato in data 25.11.2024 da
1) Parte_1 nata ad [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] C.da Mossa n. 36/L con l'Avv. Rosanna Cocci del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fermo (FM) Corso Cavour n. 91
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]dell'Aso (AP) Contrada San Giovanni n. 40 con l'Avv. Rosanna Cocci del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fermo (FM) Corso Cavour n. 91
i quali hanno contratto matrimonio in AS CE (AP) in data 03/07/2016 in regime di comunione dei beni (Anno 2016 parte 2 serie A atto n. 50)
separati consensualmente con verbale in data 17.03.2022 omologato con decreto del 07/04/2022 n. cronol. 2034/2022 RG n. 126/2022
pagina 1 di 3 con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], Parte_3 cittadinanza italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
- la figlia minore, , è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Parte_3 prevalente presso la residenza materna;
- il padre ha diritto di vedere e tenere con sé la figlia minore quando lo voglia, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della minore e di tenerla con sé a fine settimana alternati, giorni 15 durante le vacanze estive, giorni 7 durante le vacanze natalizie e giorni 3 durante le vacanze pasquali, previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze della minore;
- stabilisce la propria residenza in Fermo, alla c.da Mossa n. 36/L, nella abitazione di Parte_1 proprietà della stessa, unitamente alla figlia, che ivi frequenta la classe seconda della scuola primaria presso l'istituto Ugo Betti di Fermo;
- il trasferimento d1 residenza della madre, in ragione della collocazione della figlia minore presso la stessa e sino al raggiungimento della maggiore età della minore, è subordinato al consenso prestato dal padre;
- nel caso di trasferimento della madre dal Comune di Fermo, la stessa stabilisce la nuova residenza in
Comune limitrofo, almeno sino al completamento della scuola secondaria di primo grado della figlia;
- il costo di eventuale assistenza della minore resta interamente a carico della sig.ra cui Parte_1 spetteranno interamente gli assegni familiari, come già statuito nelle condizioni di separazione;
- il contributo del padre, , al mantenimento della figlia minorenne RA, è fissato Parte_2 nella misura di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della presente domanda ed indicizzato Istat, da versarsi alla madre
a mezzo di bonifico sul conto corrente bancario intestato alla stessa;
Parte_1
- le spese straordinarie saranno a carico dei genitori al 50% cadauno;
- i coniugi dichiarano di aver provveduto concordemente a regolare tutti i loro rapporti patrimoniali e che nulla hanno a che pretendere l'uno dall'altra;
- i coniugi ricorrenti prestano, sin da ora, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo in essi l'inserimento dei figli minori
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
pagina 2 di 3 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AS CE in data
03/07/2016 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dichiara la comepnsazione tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AS CE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 09.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa RA Marzialetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa RA Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra indicato promosso su ricorso congiunto depositato in data 25.11.2024 da
1) Parte_1 nata ad [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] C.da Mossa n. 36/L con l'Avv. Rosanna Cocci del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fermo (FM) Corso Cavour n. 91
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]dell'Aso (AP) Contrada San Giovanni n. 40 con l'Avv. Rosanna Cocci del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fermo (FM) Corso Cavour n. 91
i quali hanno contratto matrimonio in AS CE (AP) in data 03/07/2016 in regime di comunione dei beni (Anno 2016 parte 2 serie A atto n. 50)
separati consensualmente con verbale in data 17.03.2022 omologato con decreto del 07/04/2022 n. cronol. 2034/2022 RG n. 126/2022
pagina 1 di 3 con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], Parte_3 cittadinanza italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
- la figlia minore, , è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Parte_3 prevalente presso la residenza materna;
- il padre ha diritto di vedere e tenere con sé la figlia minore quando lo voglia, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della minore e di tenerla con sé a fine settimana alternati, giorni 15 durante le vacanze estive, giorni 7 durante le vacanze natalizie e giorni 3 durante le vacanze pasquali, previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze della minore;
- stabilisce la propria residenza in Fermo, alla c.da Mossa n. 36/L, nella abitazione di Parte_1 proprietà della stessa, unitamente alla figlia, che ivi frequenta la classe seconda della scuola primaria presso l'istituto Ugo Betti di Fermo;
- il trasferimento d1 residenza della madre, in ragione della collocazione della figlia minore presso la stessa e sino al raggiungimento della maggiore età della minore, è subordinato al consenso prestato dal padre;
- nel caso di trasferimento della madre dal Comune di Fermo, la stessa stabilisce la nuova residenza in
Comune limitrofo, almeno sino al completamento della scuola secondaria di primo grado della figlia;
- il costo di eventuale assistenza della minore resta interamente a carico della sig.ra cui Parte_1 spetteranno interamente gli assegni familiari, come già statuito nelle condizioni di separazione;
- il contributo del padre, , al mantenimento della figlia minorenne RA, è fissato Parte_2 nella misura di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della presente domanda ed indicizzato Istat, da versarsi alla madre
a mezzo di bonifico sul conto corrente bancario intestato alla stessa;
Parte_1
- le spese straordinarie saranno a carico dei genitori al 50% cadauno;
- i coniugi dichiarano di aver provveduto concordemente a regolare tutti i loro rapporti patrimoniali e che nulla hanno a che pretendere l'uno dall'altra;
- i coniugi ricorrenti prestano, sin da ora, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo in essi l'inserimento dei figli minori
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
pagina 2 di 3 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AS CE in data
03/07/2016 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dichiara la comepnsazione tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AS CE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 09.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa RA Marzialetti
pagina 3 di 3