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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 16/05/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di TR
N. R.G. 1511/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Niccolò Cogliati Dezza Giudice
di cui il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1511 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
, c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(TN) - Via Francesco Filos n.6, con domicilio eletto in Mezzolombardo (TN) –
Piazza delle Erbe n.19 presso l'avv.Eleonora Giovannini (c.f.
fax: 0461/605843, pec: C.F._2
che la rappresenta e difende in forza Email_1
di procura ad litem conferita su supporto cartaceo e trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale ex art.83/3 c.p.c. unita al ricorso
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , residente in [...]Controparte_1 C.F._3
(TN) - Via Milano n.12/b, Resistente contumace
E con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
OGGETTO: Modifica della regolamentazione relativa ai figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
-per parte ricorrente: “
1. Affidare in via esclusiva i minori e Per_1 Per_2
alla madre con collocamento degli stessi presso il domicilio materno. La
responsabilità genitoriale nei confronti dei figli sarà esercitata in via esclusiva
da , nel senso che ogni decisione ordinaria e straordinaria, Parte_1
anche di natura medica, relativa alla prole sarà assunta dalla madre tenendo
conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli
stessi;
2. disporre che possa frequentare i minori per un fine Controparte_1
settimana nell'arco del mese dal venerdì alle ore 12.15 (dall'uscita da scuola) sino alla domenica sera alle ore 18.30; 3. disporre che Controparte_1
corrisponda a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Parte_1
euro 600 a titolo di contributo nel mantenimento di e (€ 300 per Per_1 Per_2
ciascun figlio), sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di questi
ultimi, e stabilire che l'importo sia soggetto ad adeguamento annuale sulla base
degli indici Istat;
4. disporre che le spese straordinarie per e Per_1 Per_2
siano a carico dei genitori nella misura del 50%, spese che andranno dettagliate
secondo il protocollo emanato dal C.N.F., da intendersi a titolo esemplificativo e
non esaustivo, ossia:
1. spese extra assegno obbligatorie rispetto alla quali non è richiesta la previa
Pag. 2 di 17 concertazione sono: materiale di inizio anno scolastico, libri scolastici, spese
sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti dal medico ad eccezione di quelli
da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture
pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate
tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista provato;
spese
protesiche; spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
2. Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambe i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
2.1. scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private,
ripetizioni; frequenza del conservatorio p scuole formative;
master e
specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole
formative; spese per la partecipazione agli esami di abilitazione o alla
preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali
pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per
l'apprendimento delle lingue straniere;
2.2. spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di
informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente
senza i genitori, spese di acquisti e manutenzione straordinaria dei mezzi di
trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente
presso autoscuola privata;
2.3. spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
2.4. spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese
Pag. 3 di 17 odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche
e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate,
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e
logopedia.
2.5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. disporre che tutte le spese di importo superiore ad € 100 dovranno essere preventivamente concordate fra i genitori. Per le spese
straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come assenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato dette spese, e che ha esibito e consegnato idonea
documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a
decorrere dalla richiesta. 5. disporre che le detrazioni di imposta per i figli a
carico saranno suddivise al 50% fra i due genitori;
6. disporre che l'assegno
unico universale o qualsiasi altro sussidio pubblico erogato in favore dei figli
spetteranno al 100% a;
7. con vittoria di compenso di Parte_1
avvocato ed spese anche generali, I.V.A. e C.N.P.A.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento (depositato in data 24 giugno 2024) – proposto contro – Controparte_1 [...]
, ha premesso di avere intrattenuto una relazione sentimentale con il Parte_1
resistente; che, dalla loro unione, erano nati i figli il giorno 1 novembre Per_1
2014) e (il giorno 21 dicembre 2015); che, cessata la loro relazione, con Per_2
provvedimento di data 14 novembre 2017, il Tribunale di TR aveva disposto che i rapporti fra le parti venissero regolati secondo le condizioni di cui al ricorso congiunto (nel quale in particolare era stato previsto: “a. Affidamento condiviso
Pag. 4 di 17 di e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_1 Per_2
madre; b. la frequentazione di da parte del padre avverrà a fine Per_1 Per_2
fine settimana alterni a partire dal venerdì alle ore 18 (ovvero fine scuola) fino
alla domenica alla medesima ora 18-20 a seconda età e accordi tra i genitori e
nelle settimane in cui non staranno con il padre nei weekend questi si rende
disponibile a tenerli con sé due/tre pomeriggi (dalle ore 14:00 alle ore 20:00) a
seconda delle esigenze dei minori previo accordo diretto con la madre;
b.1.
Durante l'assenza del padre i nonni si rendono sin d'ora disponibili a tenere entrambe i nipoti un pomeriggio alla settimana, un pomeriggio ed un Per_1
altro il tutto proprio accordo diretto con la madre;
c. le vacanze estive, Per_2
quelle invernali nonché quelle pasquali saranno concordate secondo le esigenze
dei genitori e dei figli;
d. , con l'aiuto dei propri genitori, (ai Controparte_1
quali in seguito li rimborserà) verserà a quale contributo nel Parte_1
mantenimento dei figli la somma complessiva mensile di euro 200 da
corrispondere a mezzo di una o due spese mensili di alimentari e generi di
necessità dei figli;
d.1. , si rende sinora disponibile, una volta Controparte_1
terminato il proprio percorso e reperita un'occupazione stabile a rivedere il
contributo nel mantenimento dei figli minori;
e. le spese scolastiche ed istruzione
in genere, quelle mediche, dentistiche e ogni altra spesa straordinaria saranno
ripartite in misura paritaria tra e;
per le spese straordinarie CP_1 Pt_1
- se superano 50 € verranno rateate in somme che verranno via via consegnate;
f. per le medicine se il papà le dovrà acquistare la mamma gli fornirà il tesserino
del bimbo e le esenzioni;
g. per il periodo di assenza il papà delega, con apposito documento consegnato alla mamma e all'Ospedale di TR (per l'APSP), la mamma a prendere autonomamente qualsiasi decisione avente ad oggetto la
salute dei figli e contemporaneamente autorizza i medici a informare il proprio
Pag. 5 di 17 padre della salute dei minori.”); che soffrono Persona_3 Per_1 Per_2
di atrofia muscolare spinale (SMA), una malattia neuromuscolare caratterizzata da una progressiva degenerazione dei motoneuroni, neuroni localizzati nel midollo spinale deputati al controllo dei muscoli e del movimento;
che,
segnatamente, affetta da “Atrofia Muscolare Spinale di tipo II”, mentre Per_1
è affetto da “Atrofia Muscolare Spinale Infantile”; che la stessa era Per_2
residente, con i predetti figli, in Mezzolombardo (TN) - Via Filos n.6, presso un appartamento che le era stato concesso in locazione dal Comune di
Mezzolombardo con un “Contratto di locazione alloggio comunale”; che la medesima era onerata del pagamento di un canone di affitto pari alla somma €
200,00 mensili, oltre che del pagamento delle spese condominiali per un ammnotare di € 500,00 mensili (acqua e gas) e delle spese di energia elettrica per ulteriori € 120,00; che l'assenza di collaborazione da parte del padre le impediva di lavorare;
che, difatti, ella viveva tramite gli aiuti da essa percepiti per i figli minori, di ammontare pari ad euro 830,00 mensili per la minore ad euro Per_1
1.100,00 mensili per il minore;
che, inoltre, per quanto a sua conoscenza, Per_2
il resistente era impiegato come magazziniere con uno stipendio mensile di circa
€ 1.200,00; che, a partire dal mese di gennaio 2024, l'Assegno Unico e
Universale per i figli a carico, dell'importo di € 232,66, veniva percepito interamente dal predetto;
che quest'ultimo non aveva mai versato l'assegno di mantenimento previsto a suo carico, nella ridotta misura mensile di euro 200,00, in considerazione dell'allora stato di sua disoccupazione e tenuto conto dell'imminente inizio di un progetto riabilitativo per la sua dipendenza da sostanze stupefacenti presso la Comunità Terapeutica di Camparta;
che, in particolare, il predetto era seguito dal SERD di TR (Servizio per le dipendenze) con una apposita terapia al metadone al fine di prevenire la
Pag. 6 di 17 comparsa dei sintomi da astinenza da sostanze stupefacenti;
che il resistente non rispettava il regime di visita previsto dalle parti, così mostrando disinteresse nei riguardi della prole;
che, per altro, il minore , in data 24 settembre 2023, Per_2
era stato ricoverato presso l'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano per essere sottoposto, il giorno successivo, ad un intervento di correzione di scoliosi con sistema bipolare di crescita NEMOST e che il resistente, all'inizio, aveva rifiutato di prestare il consenso a tale intervento, concedendolo solo il giorno precedente al ricovero del predetto minore;
che il rapporto tra la prole e il padre era peggiorato da quando quest'ultimo aveva intrapreso una relazione con la sua nuova compagna;
che, pertanto, si rendeva necessaria una rivisitazione del regime di affidamento in precedenza concordato, con conseguente applicazione del modello di affidamento esclusivo, stante il disinteresse morale e materiale del resistente nei riguardi dei figli.
Alla luce dei fatti esposti la ricorrente ha avanzato le richieste come in epigrafe indicate.
Il resistente, sebbene regolarmente evocato nel presente giudizio, non si è
costituito e dello stesso, con ordinanza di data 24-10-2024, è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con l'acquisizione di informazioni a mezzo dei Servizi
Sociali competenti per territorio (“a)sulle dinamiche personali intercorrenti tra i genitori;
b)sulle dinamiche intercorrenti tra i singoli genitori e i minori sopra
generalizzati, evidenziando eventuali condizioni di disagio in cui questi ultimi
versino e le possibili cause di esse;
c)su ogni elemento di fatto rilevante ai fini delle statuizioni di quest'ufficio in ordine all'affidamento della prole”), nonché tramite l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di TR in ordine ai redditi percepiti negli ultimi tre anni da parte di e l'Agenzia Controparte_1
Pag. 7 di 17 del Lavoro della P.A.T. e l'Inps sede di TR, per quanto attiene alla posizione lavorativa di quest'ultimo.
All'udienza del 29-01-2025, parte ricorrente ha rappresentato di essere percettrice dell'assegno di inclusione, pari a 990 euro al mese, ed ha chiesto un rinvio per la precisazione delle conclusioni, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c..
La causa è stata rinvia, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26 febbraio 2025, disponendone lo svolgimento ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c..
All'udienza di cui sopra, parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta del 21-03-2025, insistendo nelle conclusioni già formulate in ricorso.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
………………….
Orbene, ciò premesso, in punto di diritto, per una migliore intelligenza della causa, si rappresenta che l'articolo 473 bis.29 c.p.c. prevede che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le
forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
La norma in questione, in particolare, sostituisce l'articolo 9, comma 1° della legge 1970 n. 898, per quanto riguarda lo scioglimento del matrimonio, abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia), il quale, a sua volta,
prevedeva che, qualora sopravvengano «giustificati motivi», il giudice, su istanza di parte, potesse disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti assunti con la sentenza di divorzio. Si tratta, in particolare, di previsioni che costituiscono un'importante eccezione agli effetti preclusivi del giudicato e che discendono dal principio generale secondo il quale tutte le statuizioni accessorie relative alla separazione dei coniugi, come anche quelle relative allo scioglimento del
Pag. 8 di 17 matrimonio o alla cessazione degli effetti civili dello stesso, sono soggette alla clausola “rebus sic stantibus”, e sono, quindi, sempre suscettibili di modifica o revoca laddove si verifichi successivamente un mutamento delle circostanze di fatto esistenti al momento della pronuncia.
Avendo, inoltre, la recente disposizione normativa, riproposto, ai fini della modifica delle condizioni di divorzio, il requisito della “sopravvenienza di giustificati motivi", si ritiene che gli orientamenti giurisprudenziali, già consolidatisi con riferimento all'interpretazione di tale presupposto richiesto dall'articolo 9, comma 1° della legge 1970 n. 898, possano valere anche per quanto attiene ai “giustificati motivi” indicati dalla nuova formulazione normativa, avendo, appunto, il legislatore, riproponendo il medesimo contenuto legislativo, voluto salvaguardare la previgente lettura della norma.
Si rileva, dunque, che, in aderenza ai menzionati orientamenti giurisprudenziali,
la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, come quella di separazione,
debba fondarsi sulla sopravvenienza di circostanze di fatto idonee a giustificare la richiesta ( C. 9671/2013; C. 11720/2003; C. 13666/1999; C. 12235/1992; C.
1800/1990; A. Milano 3.12.1993) e che non possono, pertanto, dare luogo a revisione i fatti preesistenti alla separazione o al divorzio, ancorché non presi in considerazione in quella sede (C. 11488/2008).
Va, inoltre, considerato che, ai sensi dell'articolo 337 quinquies c.c. “i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni
concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della
responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo” e che, per una parte della giurisprudenza
(già espressasi nella previgente formulazione normativa), nell'ipotesi di provvedimenti afferenti alla prole, l'istanza di revisione, tenuto conto della
Pag. 9 di 17 salvaguardia del prevalente interesse dei figli minori, risulterebbe ammissibile anche in assenza di nuovi elementi di fatto, ma sulla base del riesame e di una diversa valutazione delle originarie risultanze o dell'accertamento della mancanza di un requisito essenziale di legittimità creduto invece esistente al momento dell'assunzione del provvedimento (C. 10632/2004; C. 9484/2002; C.
8495/1997).
Ciò posto, si ritiene che la domanda di modifica, avanzata da parte della ricorrente, in relazione al regime di affidamento della prole già previsto con provvedimento del Tribunale di TR di data 14 novembre 2017, sia accoglibile per le ragioni di seguito evidenziate.
Segnatamente, si rappresenta, a riguardo, che integrano comportamenti sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso, sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli, sia la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi, venendosi, in tali casi, a configuare una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa per legge ad un provvedimento di affidamento condiviso (cfr: Sentenza della Corte di Cassazione Civile
n. 26587 del 17/12/2009 a mente della quale “La regola dell'affidamento
condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con
riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del
richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è
derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse
del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso
totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento
in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di
Pag. 10 di 17 visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad
affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche
a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente”).
Ciò posto, si evidenzia che, nel caso di specie, dalla stessa relazione dei Servizi
Sociali in atti, è emersa una debole assunzione di responsabilità genitoriale da parte del padre che “non pare essere molto presente nella vita dei figli”, tendendo quest'ultimo, in particolare, a venir meno ai suoi obblighi di assistenza morale e materiale nei riguardi della prole ed esercitando, altresì, in modo discontinuo, il regime di visita concordato tra le parti, con effetti pregiudizievoli per quest'ultima, così privata del proprio diritto al mantenimento di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. I minori, difatti, si legge nella superiore relazione, che “in sede di colloquio congiunto, raccontano di come solitamente nel corso del pernottamento dai nonni paterni vedano il padre per un pomeriggio durante il weekend”; la figlia per altro, avrebbe anche aggiunto “che non Per_1
desidera vedere il papà per la mancanza di interesse nei suoi confronti”, mentre il figlio avrebbe riferito “di non scrivere spontaneamente al padre ma di Per_2
rispondere ai suoi messaggi”. Chiaro è, dunque, lo stato di, quanto meno,
“apparente distacco” dei predetti minori rispetto alla figura paterna, determinato,
a sua volta, dal probabile stato di scarsa curanza, da parte dello stesso, dei bisogni morali di quest'ultimi, e, dunque, dalla mancanza e/o dalla carente partecipazione attiva, da parte del predetto, nel soddisfacimento dei loro bisogni affettivi;
partecipazione, in particolare, necessaria allo scopo di garantire alla prole un maggiore benessere psico-fisico nonchè un accrescimento delle capacità
cognitive, sociali ed emotive della stessa.
Anche sotto il profilo dell'assistenza materiale, tenuto pure conto della non costituzione del resistente e, dunque, della mancata introduzione, nel presente
Pag. 11 di 17 giudizio, di elementi a ciò contrari, non è amersa alcuna partecipazione attiva di quest'ultimo, anche a seguito del reperimento, da parte dello stesso, di un'attività lavorativa retribuita, nel sostentemento economico della prole;
condotta quest'ultima denotante del pari una non adeguata, sotto tale profilo, assunzione di responsabilità da parte del padre nei riguardi dei figli minori, anche in considerazione dello stato di fragilità in cui i medesimi versano a causa delle patologie dalle quali risultanto essere affetti (allegato 3, certificato di diagnosi di data 19 ottobre 2017 di dal quale risulta che la stessa è affetta Persona_4
da “ATROFIA MUSCOLARE SPINALE TIPO II” e allegato 4, certificato di diagnosi di data 2 maggio 2017 di , dal quale risulta che Persona_5
quest'ultimo è affetto da “ATROFIA MUSCOLARE SPINALE INFANTILE”).
Quanto sopra argomentato, unitamente alla rispondenza della madre invece ai bisogni della prole (come evidenziato nella stessa relazione dei Servizi Sociali
quale fattore protettivo per i figli minori), giustificano, dunque, la modifica del regime di affidamento in essere, attraverso la previsione del regime di affidamento esclusivo dei minori alla madre.
Per altro, la previsione di tale regime di affidamento, tenuto anche conto della stato di salute della prole e della difficoltà delle parti, stante la conflittualità
intercorrente tra le stesse (sussistenza di un conflitto di coppia come rappresentato nella relazione dei Servizi Sociali incaricati), appare, pure sotto tale aspetto, più tutelante per i minori, poiché legittimante la ricorrente al compimento degli atti ordinari, necessari alla salvaguardia dello stato di salute dei medesimi.
Si ritiene, invece, che non sussistano i presupposti per l'applicazione del più
limitativo modello di affidamento super esclusivo (con conseguente privazione integrale della responsabilità genitoriale del resistente), dalla relazione dei
Pag. 12 di 17 Servizi incaricati, essendo, difatti, emersi anche degli elementi positivamente valorizzabili, quali l'intenzione del padre di migliorarsi, la manifestazione di una volontà collaborativa, da parte di quest'ultimo, nei riguardi dei Servizi Sociali e del Servizio per le Dipendenze (come anche emerge dalla relazione agli atti dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, di data 21 gennaio 2025, dalla quale si rileva, in particolare, l'avvenuta adesione del paziente al programma di monitoraggio tossicologico, con assenza di riscontro di “elementi suggestivi per
un coinvolgimento con sostanze stupefacenti” e con regolarità nelle visite),
nonché la sussistenza di un rapporto tra la prole e il resistente (come anche emerge dagli allegati 14 e 15 alle note di trattazione scritta della ricorrente) che,
per quanto non continuativo, appare comunque suscettibile di recupero, e, dunque, di miglioramento, nell'ottica di una maggiore salvaguardia del prevalente interesse dei figli.
Ragione per cui si ritiene che, in assenza di riscontri concreti dai quali potere desumere un maggiore pregiudizio per la prole derivante, oltre che dalla non assunzione piena delle proprie responsabilità da parte del resistente, anche da specifiche e concrete condotte, poste in essere da quest'ultimo, provocanti una paralisi decisionale deleteria per i minori (Tribunale di Roma, 19886/2018) o da comportamenti, posti in essere da sintomatici di uno Controparte_1
stato di abbandono generalizzato della prole, non sussistano le condizioni per l'applicazione di tale regime di affidamento (nei fatti pure domandato dalla ricorrente attraverso la richiesta di potere adottare autonomanente anche gli atti di straordinaria amministrazione).
Necessario, invece, appare incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti affinchè gli stessi attivino un percorso di sostegno alla genitorialità a favore delle parti, allo scopo di definizione dei rispettivi ruoli e di favorire la collaborazione
Pag. 13 di 17 tra i genitori nell'assunzione delle decisioni afferenti alla prole, nonché disporre la presa in carico del resistente (già di fatto in essere) da parte dell'
[...]
Parte_2
Dipendenze allo scopo di “prevenzione”, “riabilitazione” e di “monitoraggio”
relativamente allo stato di dipendenza da sostanze stupefacenti di quest'ultimo.
Si ritiene, ancora, di dovere confermare le misure di sostegno già attivate a favore dei minori (servizio di Educativa a Domicilio e inserimento presso il centro diurno per minori, nonché sostegno psicologico per gli stessi al fine di supportarli nei loro compiti di sviluppo).
Si reputa, inoltre, nell'ottica di una migliore salvaguardia dell'interesse della prole a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori e, altresì, di una maggiore responsabilizzazione da parte del resistente (il quale ha comunque aderito al progetto di collaborazione con i Servizi Sociali), di non dovere apportare, allo stato, modifiche al protocollo di visita in essere.
Per quanto, ora, attiene all'assegno di mantenimento richiesto a favore dei minori, va, in via preliminare, evidenziato che occorre tenere in considerazione il principio espresso ai sensi dell'articolo 155 codice civile a mente del quale ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito con la possibilità di stabilire la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Orbene, avuto riguardo alla disposizione dell'affidamento esclusivo dei figli ancora minorenni alla madre, alla prevalente collocazione degli stessi (stante anche il mancato rispetto, da parte del resistente, dell'attuale protocollo di visite previsto con il provvedimento di data 14 novembre 2017) presso la ricorrente,
Pag. 14 di 17 alle esigenze di quest'ultimi, tenuto conto anche dello stato di fragilità in cui gli stessi versano, nonché, alle condizioni economico-patrimoniali delle parti, come desumibili, per quanto attiene alla posizione del resistente, dalla documentazione acquisita d'ufficio (segnatamente, dichiarazioni dei redditi trasmesse dall'Agenzia delle Entrate dalle quali risulta, per il periodo di imposta
2022, un reddito netto a favore del resistente pari alla somma di euro 14.740 annuali e, per il periodo di imposta 2023, un reddito annuale netto di euro
16.991,00; oltre che nota dell'Agenzia del Lavoro dalla quale risulta che il resistente è occupato con contratto a tempo determinato con mansioni di magazziniere), si ritiene equo onerare quest'ultimo del versamento alla ricorrente, a titolo di contributo minimo al mantenimento della prole, la quale risulta anche percettrice di pensione o sussidi, a decorrere dalla presente pronuncia, di una somma complessiva pari all'importo di euro 400,00 (euro
200,00 a figlio), che dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese e da sottoporre a rivalutazione su base annuale secondo gli indici ISTAT e FOI.
Il resistente dovrà, inoltre, intendersi come obbligato al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai predetti figli le quali dovranno essere individuate sulla base delle linee guida del CNF 2017 e sottoposte a previa concertazione qualora superiori all'importo di euro 100,00.
Si autorizza, inoltre, la ricorrente alla percezione integrale dell'assegno unico universale e di ogni altro sussidio previsto a favore dei figli minori.
Venendo, adesso, alle spese di lite, si ritiene che esse debbano porsi integralmente a carico di parte resistente, tenuto conto della soccombenza di quest'ultimo, in attuazione del disposto dell'art. 91, c.p.c..
In applicazione del D.M. n. 55/2014, scaglione ricompreso tra gli euro 26.001 e gli euro 52.000 - con impiego dei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva
Pag. 15 di 17 e dei valori minimi per la fase decisionale, avendo parte ricorrente rinunciato ai termini di cui all'articolo 473 bis.28 c.p.c., mentre non vanno riconosciuti i compensi per l'attività istruttoria in assenza della stessa e del deposito delle memorie di cui all'articolo 473 bis.13 c.p.c. - le spese si liquidano nella somma di euro 4.358,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA
come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
-Modifica il regime di affidamento dei figli minori previsto con provvedimento del Tribunale di TR di data 14 novembre 2017, prevedendo l'affidamento esclusivo di e di lla madre, fermo restando il regime di visita del Per_2 Per_1
padre dal suddetto provvedimento già disciplinato;
-Dispone l'attivazione, da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, di un percorso di sostegno alla genitorialità a favore delle parti, nonché la presa in carico del resistente da parte dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari –
Dipartimento Salute Mentale U.O. Dipendenze, allo scopo di “prevenzione”,
“riabilitazione” e di “monitoraggio” relativamente allo stato di dipendenza da sostanze stupefacenti di;
Controparte_1
-Conferma tutte le misure di sostegno già adottate da parte dei Servizi Sociali a favore dei minori;
-Dispone - a modifica del provvedimento sopra richiamato - l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento della prole tramite il versamento alla ricorrente di un assegno mensile di euro 400,00 (euro 200,00 mensili per ciascun figlio), che dovrà essere dallo stesso corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese,
nonché sottoposto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI;
Pag. 16 di 17 -Dispone l'obbligo del resistente di contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, da individuarsi sulla base del protocollo emanato dal CNF 2017 e da sottoporre a previa concertazione se superiori alla somma di euro 100,00;
-Autorizza la ricorrente alla percezione integrale dell'Assegno Unico Universale
e di ogni altro sussidio previsto a favore della prole;
-Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, a favore della ricorrente, che si liquidano nella misura di euro 4.358,00, oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in TR, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Si comunichi alle parti costituite, ai Servizi Sociali incaricati e all'Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari – Dipartimento Salute Mentale U.O.
Dipendenze.
Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Il Giudice rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di TR
N. R.G. 1511/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Niccolò Cogliati Dezza Giudice
di cui il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1511 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
, c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(TN) - Via Francesco Filos n.6, con domicilio eletto in Mezzolombardo (TN) –
Piazza delle Erbe n.19 presso l'avv.Eleonora Giovannini (c.f.
fax: 0461/605843, pec: C.F._2
che la rappresenta e difende in forza Email_1
di procura ad litem conferita su supporto cartaceo e trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale ex art.83/3 c.p.c. unita al ricorso
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , residente in [...]Controparte_1 C.F._3
(TN) - Via Milano n.12/b, Resistente contumace
E con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
OGGETTO: Modifica della regolamentazione relativa ai figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
-per parte ricorrente: “
1. Affidare in via esclusiva i minori e Per_1 Per_2
alla madre con collocamento degli stessi presso il domicilio materno. La
responsabilità genitoriale nei confronti dei figli sarà esercitata in via esclusiva
da , nel senso che ogni decisione ordinaria e straordinaria, Parte_1
anche di natura medica, relativa alla prole sarà assunta dalla madre tenendo
conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli
stessi;
2. disporre che possa frequentare i minori per un fine Controparte_1
settimana nell'arco del mese dal venerdì alle ore 12.15 (dall'uscita da scuola) sino alla domenica sera alle ore 18.30; 3. disporre che Controparte_1
corrisponda a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Parte_1
euro 600 a titolo di contributo nel mantenimento di e (€ 300 per Per_1 Per_2
ciascun figlio), sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di questi
ultimi, e stabilire che l'importo sia soggetto ad adeguamento annuale sulla base
degli indici Istat;
4. disporre che le spese straordinarie per e Per_1 Per_2
siano a carico dei genitori nella misura del 50%, spese che andranno dettagliate
secondo il protocollo emanato dal C.N.F., da intendersi a titolo esemplificativo e
non esaustivo, ossia:
1. spese extra assegno obbligatorie rispetto alla quali non è richiesta la previa
Pag. 2 di 17 concertazione sono: materiale di inizio anno scolastico, libri scolastici, spese
sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti dal medico ad eccezione di quelli
da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture
pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate
tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista provato;
spese
protesiche; spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
2. Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambe i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
2.1. scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private,
ripetizioni; frequenza del conservatorio p scuole formative;
master e
specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole
formative; spese per la partecipazione agli esami di abilitazione o alla
preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali
pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per
l'apprendimento delle lingue straniere;
2.2. spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di
informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente
senza i genitori, spese di acquisti e manutenzione straordinaria dei mezzi di
trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente
presso autoscuola privata;
2.3. spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
2.4. spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese
Pag. 3 di 17 odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche
e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate,
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e
logopedia.
2.5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. disporre che tutte le spese di importo superiore ad € 100 dovranno essere preventivamente concordate fra i genitori. Per le spese
straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come assenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato dette spese, e che ha esibito e consegnato idonea
documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a
decorrere dalla richiesta. 5. disporre che le detrazioni di imposta per i figli a
carico saranno suddivise al 50% fra i due genitori;
6. disporre che l'assegno
unico universale o qualsiasi altro sussidio pubblico erogato in favore dei figli
spetteranno al 100% a;
7. con vittoria di compenso di Parte_1
avvocato ed spese anche generali, I.V.A. e C.N.P.A.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento (depositato in data 24 giugno 2024) – proposto contro – Controparte_1 [...]
, ha premesso di avere intrattenuto una relazione sentimentale con il Parte_1
resistente; che, dalla loro unione, erano nati i figli il giorno 1 novembre Per_1
2014) e (il giorno 21 dicembre 2015); che, cessata la loro relazione, con Per_2
provvedimento di data 14 novembre 2017, il Tribunale di TR aveva disposto che i rapporti fra le parti venissero regolati secondo le condizioni di cui al ricorso congiunto (nel quale in particolare era stato previsto: “a. Affidamento condiviso
Pag. 4 di 17 di e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_1 Per_2
madre; b. la frequentazione di da parte del padre avverrà a fine Per_1 Per_2
fine settimana alterni a partire dal venerdì alle ore 18 (ovvero fine scuola) fino
alla domenica alla medesima ora 18-20 a seconda età e accordi tra i genitori e
nelle settimane in cui non staranno con il padre nei weekend questi si rende
disponibile a tenerli con sé due/tre pomeriggi (dalle ore 14:00 alle ore 20:00) a
seconda delle esigenze dei minori previo accordo diretto con la madre;
b.1.
Durante l'assenza del padre i nonni si rendono sin d'ora disponibili a tenere entrambe i nipoti un pomeriggio alla settimana, un pomeriggio ed un Per_1
altro il tutto proprio accordo diretto con la madre;
c. le vacanze estive, Per_2
quelle invernali nonché quelle pasquali saranno concordate secondo le esigenze
dei genitori e dei figli;
d. , con l'aiuto dei propri genitori, (ai Controparte_1
quali in seguito li rimborserà) verserà a quale contributo nel Parte_1
mantenimento dei figli la somma complessiva mensile di euro 200 da
corrispondere a mezzo di una o due spese mensili di alimentari e generi di
necessità dei figli;
d.1. , si rende sinora disponibile, una volta Controparte_1
terminato il proprio percorso e reperita un'occupazione stabile a rivedere il
contributo nel mantenimento dei figli minori;
e. le spese scolastiche ed istruzione
in genere, quelle mediche, dentistiche e ogni altra spesa straordinaria saranno
ripartite in misura paritaria tra e;
per le spese straordinarie CP_1 Pt_1
- se superano 50 € verranno rateate in somme che verranno via via consegnate;
f. per le medicine se il papà le dovrà acquistare la mamma gli fornirà il tesserino
del bimbo e le esenzioni;
g. per il periodo di assenza il papà delega, con apposito documento consegnato alla mamma e all'Ospedale di TR (per l'APSP), la mamma a prendere autonomamente qualsiasi decisione avente ad oggetto la
salute dei figli e contemporaneamente autorizza i medici a informare il proprio
Pag. 5 di 17 padre della salute dei minori.”); che soffrono Persona_3 Per_1 Per_2
di atrofia muscolare spinale (SMA), una malattia neuromuscolare caratterizzata da una progressiva degenerazione dei motoneuroni, neuroni localizzati nel midollo spinale deputati al controllo dei muscoli e del movimento;
che,
segnatamente, affetta da “Atrofia Muscolare Spinale di tipo II”, mentre Per_1
è affetto da “Atrofia Muscolare Spinale Infantile”; che la stessa era Per_2
residente, con i predetti figli, in Mezzolombardo (TN) - Via Filos n.6, presso un appartamento che le era stato concesso in locazione dal Comune di
Mezzolombardo con un “Contratto di locazione alloggio comunale”; che la medesima era onerata del pagamento di un canone di affitto pari alla somma €
200,00 mensili, oltre che del pagamento delle spese condominiali per un ammnotare di € 500,00 mensili (acqua e gas) e delle spese di energia elettrica per ulteriori € 120,00; che l'assenza di collaborazione da parte del padre le impediva di lavorare;
che, difatti, ella viveva tramite gli aiuti da essa percepiti per i figli minori, di ammontare pari ad euro 830,00 mensili per la minore ad euro Per_1
1.100,00 mensili per il minore;
che, inoltre, per quanto a sua conoscenza, Per_2
il resistente era impiegato come magazziniere con uno stipendio mensile di circa
€ 1.200,00; che, a partire dal mese di gennaio 2024, l'Assegno Unico e
Universale per i figli a carico, dell'importo di € 232,66, veniva percepito interamente dal predetto;
che quest'ultimo non aveva mai versato l'assegno di mantenimento previsto a suo carico, nella ridotta misura mensile di euro 200,00, in considerazione dell'allora stato di sua disoccupazione e tenuto conto dell'imminente inizio di un progetto riabilitativo per la sua dipendenza da sostanze stupefacenti presso la Comunità Terapeutica di Camparta;
che, in particolare, il predetto era seguito dal SERD di TR (Servizio per le dipendenze) con una apposita terapia al metadone al fine di prevenire la
Pag. 6 di 17 comparsa dei sintomi da astinenza da sostanze stupefacenti;
che il resistente non rispettava il regime di visita previsto dalle parti, così mostrando disinteresse nei riguardi della prole;
che, per altro, il minore , in data 24 settembre 2023, Per_2
era stato ricoverato presso l'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano per essere sottoposto, il giorno successivo, ad un intervento di correzione di scoliosi con sistema bipolare di crescita NEMOST e che il resistente, all'inizio, aveva rifiutato di prestare il consenso a tale intervento, concedendolo solo il giorno precedente al ricovero del predetto minore;
che il rapporto tra la prole e il padre era peggiorato da quando quest'ultimo aveva intrapreso una relazione con la sua nuova compagna;
che, pertanto, si rendeva necessaria una rivisitazione del regime di affidamento in precedenza concordato, con conseguente applicazione del modello di affidamento esclusivo, stante il disinteresse morale e materiale del resistente nei riguardi dei figli.
Alla luce dei fatti esposti la ricorrente ha avanzato le richieste come in epigrafe indicate.
Il resistente, sebbene regolarmente evocato nel presente giudizio, non si è
costituito e dello stesso, con ordinanza di data 24-10-2024, è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con l'acquisizione di informazioni a mezzo dei Servizi
Sociali competenti per territorio (“a)sulle dinamiche personali intercorrenti tra i genitori;
b)sulle dinamiche intercorrenti tra i singoli genitori e i minori sopra
generalizzati, evidenziando eventuali condizioni di disagio in cui questi ultimi
versino e le possibili cause di esse;
c)su ogni elemento di fatto rilevante ai fini delle statuizioni di quest'ufficio in ordine all'affidamento della prole”), nonché tramite l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di TR in ordine ai redditi percepiti negli ultimi tre anni da parte di e l'Agenzia Controparte_1
Pag. 7 di 17 del Lavoro della P.A.T. e l'Inps sede di TR, per quanto attiene alla posizione lavorativa di quest'ultimo.
All'udienza del 29-01-2025, parte ricorrente ha rappresentato di essere percettrice dell'assegno di inclusione, pari a 990 euro al mese, ed ha chiesto un rinvio per la precisazione delle conclusioni, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c..
La causa è stata rinvia, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26 febbraio 2025, disponendone lo svolgimento ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c..
All'udienza di cui sopra, parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta del 21-03-2025, insistendo nelle conclusioni già formulate in ricorso.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
………………….
Orbene, ciò premesso, in punto di diritto, per una migliore intelligenza della causa, si rappresenta che l'articolo 473 bis.29 c.p.c. prevede che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le
forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
La norma in questione, in particolare, sostituisce l'articolo 9, comma 1° della legge 1970 n. 898, per quanto riguarda lo scioglimento del matrimonio, abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia), il quale, a sua volta,
prevedeva che, qualora sopravvengano «giustificati motivi», il giudice, su istanza di parte, potesse disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti assunti con la sentenza di divorzio. Si tratta, in particolare, di previsioni che costituiscono un'importante eccezione agli effetti preclusivi del giudicato e che discendono dal principio generale secondo il quale tutte le statuizioni accessorie relative alla separazione dei coniugi, come anche quelle relative allo scioglimento del
Pag. 8 di 17 matrimonio o alla cessazione degli effetti civili dello stesso, sono soggette alla clausola “rebus sic stantibus”, e sono, quindi, sempre suscettibili di modifica o revoca laddove si verifichi successivamente un mutamento delle circostanze di fatto esistenti al momento della pronuncia.
Avendo, inoltre, la recente disposizione normativa, riproposto, ai fini della modifica delle condizioni di divorzio, il requisito della “sopravvenienza di giustificati motivi", si ritiene che gli orientamenti giurisprudenziali, già consolidatisi con riferimento all'interpretazione di tale presupposto richiesto dall'articolo 9, comma 1° della legge 1970 n. 898, possano valere anche per quanto attiene ai “giustificati motivi” indicati dalla nuova formulazione normativa, avendo, appunto, il legislatore, riproponendo il medesimo contenuto legislativo, voluto salvaguardare la previgente lettura della norma.
Si rileva, dunque, che, in aderenza ai menzionati orientamenti giurisprudenziali,
la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, come quella di separazione,
debba fondarsi sulla sopravvenienza di circostanze di fatto idonee a giustificare la richiesta ( C. 9671/2013; C. 11720/2003; C. 13666/1999; C. 12235/1992; C.
1800/1990; A. Milano 3.12.1993) e che non possono, pertanto, dare luogo a revisione i fatti preesistenti alla separazione o al divorzio, ancorché non presi in considerazione in quella sede (C. 11488/2008).
Va, inoltre, considerato che, ai sensi dell'articolo 337 quinquies c.c. “i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni
concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della
responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo” e che, per una parte della giurisprudenza
(già espressasi nella previgente formulazione normativa), nell'ipotesi di provvedimenti afferenti alla prole, l'istanza di revisione, tenuto conto della
Pag. 9 di 17 salvaguardia del prevalente interesse dei figli minori, risulterebbe ammissibile anche in assenza di nuovi elementi di fatto, ma sulla base del riesame e di una diversa valutazione delle originarie risultanze o dell'accertamento della mancanza di un requisito essenziale di legittimità creduto invece esistente al momento dell'assunzione del provvedimento (C. 10632/2004; C. 9484/2002; C.
8495/1997).
Ciò posto, si ritiene che la domanda di modifica, avanzata da parte della ricorrente, in relazione al regime di affidamento della prole già previsto con provvedimento del Tribunale di TR di data 14 novembre 2017, sia accoglibile per le ragioni di seguito evidenziate.
Segnatamente, si rappresenta, a riguardo, che integrano comportamenti sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso, sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli, sia la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi, venendosi, in tali casi, a configuare una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa per legge ad un provvedimento di affidamento condiviso (cfr: Sentenza della Corte di Cassazione Civile
n. 26587 del 17/12/2009 a mente della quale “La regola dell'affidamento
condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con
riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del
richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è
derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse
del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso
totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento
in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di
Pag. 10 di 17 visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad
affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche
a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente”).
Ciò posto, si evidenzia che, nel caso di specie, dalla stessa relazione dei Servizi
Sociali in atti, è emersa una debole assunzione di responsabilità genitoriale da parte del padre che “non pare essere molto presente nella vita dei figli”, tendendo quest'ultimo, in particolare, a venir meno ai suoi obblighi di assistenza morale e materiale nei riguardi della prole ed esercitando, altresì, in modo discontinuo, il regime di visita concordato tra le parti, con effetti pregiudizievoli per quest'ultima, così privata del proprio diritto al mantenimento di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. I minori, difatti, si legge nella superiore relazione, che “in sede di colloquio congiunto, raccontano di come solitamente nel corso del pernottamento dai nonni paterni vedano il padre per un pomeriggio durante il weekend”; la figlia per altro, avrebbe anche aggiunto “che non Per_1
desidera vedere il papà per la mancanza di interesse nei suoi confronti”, mentre il figlio avrebbe riferito “di non scrivere spontaneamente al padre ma di Per_2
rispondere ai suoi messaggi”. Chiaro è, dunque, lo stato di, quanto meno,
“apparente distacco” dei predetti minori rispetto alla figura paterna, determinato,
a sua volta, dal probabile stato di scarsa curanza, da parte dello stesso, dei bisogni morali di quest'ultimi, e, dunque, dalla mancanza e/o dalla carente partecipazione attiva, da parte del predetto, nel soddisfacimento dei loro bisogni affettivi;
partecipazione, in particolare, necessaria allo scopo di garantire alla prole un maggiore benessere psico-fisico nonchè un accrescimento delle capacità
cognitive, sociali ed emotive della stessa.
Anche sotto il profilo dell'assistenza materiale, tenuto pure conto della non costituzione del resistente e, dunque, della mancata introduzione, nel presente
Pag. 11 di 17 giudizio, di elementi a ciò contrari, non è amersa alcuna partecipazione attiva di quest'ultimo, anche a seguito del reperimento, da parte dello stesso, di un'attività lavorativa retribuita, nel sostentemento economico della prole;
condotta quest'ultima denotante del pari una non adeguata, sotto tale profilo, assunzione di responsabilità da parte del padre nei riguardi dei figli minori, anche in considerazione dello stato di fragilità in cui i medesimi versano a causa delle patologie dalle quali risultanto essere affetti (allegato 3, certificato di diagnosi di data 19 ottobre 2017 di dal quale risulta che la stessa è affetta Persona_4
da “ATROFIA MUSCOLARE SPINALE TIPO II” e allegato 4, certificato di diagnosi di data 2 maggio 2017 di , dal quale risulta che Persona_5
quest'ultimo è affetto da “ATROFIA MUSCOLARE SPINALE INFANTILE”).
Quanto sopra argomentato, unitamente alla rispondenza della madre invece ai bisogni della prole (come evidenziato nella stessa relazione dei Servizi Sociali
quale fattore protettivo per i figli minori), giustificano, dunque, la modifica del regime di affidamento in essere, attraverso la previsione del regime di affidamento esclusivo dei minori alla madre.
Per altro, la previsione di tale regime di affidamento, tenuto anche conto della stato di salute della prole e della difficoltà delle parti, stante la conflittualità
intercorrente tra le stesse (sussistenza di un conflitto di coppia come rappresentato nella relazione dei Servizi Sociali incaricati), appare, pure sotto tale aspetto, più tutelante per i minori, poiché legittimante la ricorrente al compimento degli atti ordinari, necessari alla salvaguardia dello stato di salute dei medesimi.
Si ritiene, invece, che non sussistano i presupposti per l'applicazione del più
limitativo modello di affidamento super esclusivo (con conseguente privazione integrale della responsabilità genitoriale del resistente), dalla relazione dei
Pag. 12 di 17 Servizi incaricati, essendo, difatti, emersi anche degli elementi positivamente valorizzabili, quali l'intenzione del padre di migliorarsi, la manifestazione di una volontà collaborativa, da parte di quest'ultimo, nei riguardi dei Servizi Sociali e del Servizio per le Dipendenze (come anche emerge dalla relazione agli atti dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, di data 21 gennaio 2025, dalla quale si rileva, in particolare, l'avvenuta adesione del paziente al programma di monitoraggio tossicologico, con assenza di riscontro di “elementi suggestivi per
un coinvolgimento con sostanze stupefacenti” e con regolarità nelle visite),
nonché la sussistenza di un rapporto tra la prole e il resistente (come anche emerge dagli allegati 14 e 15 alle note di trattazione scritta della ricorrente) che,
per quanto non continuativo, appare comunque suscettibile di recupero, e, dunque, di miglioramento, nell'ottica di una maggiore salvaguardia del prevalente interesse dei figli.
Ragione per cui si ritiene che, in assenza di riscontri concreti dai quali potere desumere un maggiore pregiudizio per la prole derivante, oltre che dalla non assunzione piena delle proprie responsabilità da parte del resistente, anche da specifiche e concrete condotte, poste in essere da quest'ultimo, provocanti una paralisi decisionale deleteria per i minori (Tribunale di Roma, 19886/2018) o da comportamenti, posti in essere da sintomatici di uno Controparte_1
stato di abbandono generalizzato della prole, non sussistano le condizioni per l'applicazione di tale regime di affidamento (nei fatti pure domandato dalla ricorrente attraverso la richiesta di potere adottare autonomanente anche gli atti di straordinaria amministrazione).
Necessario, invece, appare incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti affinchè gli stessi attivino un percorso di sostegno alla genitorialità a favore delle parti, allo scopo di definizione dei rispettivi ruoli e di favorire la collaborazione
Pag. 13 di 17 tra i genitori nell'assunzione delle decisioni afferenti alla prole, nonché disporre la presa in carico del resistente (già di fatto in essere) da parte dell'
[...]
Parte_2
Dipendenze allo scopo di “prevenzione”, “riabilitazione” e di “monitoraggio”
relativamente allo stato di dipendenza da sostanze stupefacenti di quest'ultimo.
Si ritiene, ancora, di dovere confermare le misure di sostegno già attivate a favore dei minori (servizio di Educativa a Domicilio e inserimento presso il centro diurno per minori, nonché sostegno psicologico per gli stessi al fine di supportarli nei loro compiti di sviluppo).
Si reputa, inoltre, nell'ottica di una migliore salvaguardia dell'interesse della prole a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori e, altresì, di una maggiore responsabilizzazione da parte del resistente (il quale ha comunque aderito al progetto di collaborazione con i Servizi Sociali), di non dovere apportare, allo stato, modifiche al protocollo di visita in essere.
Per quanto, ora, attiene all'assegno di mantenimento richiesto a favore dei minori, va, in via preliminare, evidenziato che occorre tenere in considerazione il principio espresso ai sensi dell'articolo 155 codice civile a mente del quale ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito con la possibilità di stabilire la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Orbene, avuto riguardo alla disposizione dell'affidamento esclusivo dei figli ancora minorenni alla madre, alla prevalente collocazione degli stessi (stante anche il mancato rispetto, da parte del resistente, dell'attuale protocollo di visite previsto con il provvedimento di data 14 novembre 2017) presso la ricorrente,
Pag. 14 di 17 alle esigenze di quest'ultimi, tenuto conto anche dello stato di fragilità in cui gli stessi versano, nonché, alle condizioni economico-patrimoniali delle parti, come desumibili, per quanto attiene alla posizione del resistente, dalla documentazione acquisita d'ufficio (segnatamente, dichiarazioni dei redditi trasmesse dall'Agenzia delle Entrate dalle quali risulta, per il periodo di imposta
2022, un reddito netto a favore del resistente pari alla somma di euro 14.740 annuali e, per il periodo di imposta 2023, un reddito annuale netto di euro
16.991,00; oltre che nota dell'Agenzia del Lavoro dalla quale risulta che il resistente è occupato con contratto a tempo determinato con mansioni di magazziniere), si ritiene equo onerare quest'ultimo del versamento alla ricorrente, a titolo di contributo minimo al mantenimento della prole, la quale risulta anche percettrice di pensione o sussidi, a decorrere dalla presente pronuncia, di una somma complessiva pari all'importo di euro 400,00 (euro
200,00 a figlio), che dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese e da sottoporre a rivalutazione su base annuale secondo gli indici ISTAT e FOI.
Il resistente dovrà, inoltre, intendersi come obbligato al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai predetti figli le quali dovranno essere individuate sulla base delle linee guida del CNF 2017 e sottoposte a previa concertazione qualora superiori all'importo di euro 100,00.
Si autorizza, inoltre, la ricorrente alla percezione integrale dell'assegno unico universale e di ogni altro sussidio previsto a favore dei figli minori.
Venendo, adesso, alle spese di lite, si ritiene che esse debbano porsi integralmente a carico di parte resistente, tenuto conto della soccombenza di quest'ultimo, in attuazione del disposto dell'art. 91, c.p.c..
In applicazione del D.M. n. 55/2014, scaglione ricompreso tra gli euro 26.001 e gli euro 52.000 - con impiego dei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva
Pag. 15 di 17 e dei valori minimi per la fase decisionale, avendo parte ricorrente rinunciato ai termini di cui all'articolo 473 bis.28 c.p.c., mentre non vanno riconosciuti i compensi per l'attività istruttoria in assenza della stessa e del deposito delle memorie di cui all'articolo 473 bis.13 c.p.c. - le spese si liquidano nella somma di euro 4.358,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA
come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
-Modifica il regime di affidamento dei figli minori previsto con provvedimento del Tribunale di TR di data 14 novembre 2017, prevedendo l'affidamento esclusivo di e di lla madre, fermo restando il regime di visita del Per_2 Per_1
padre dal suddetto provvedimento già disciplinato;
-Dispone l'attivazione, da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, di un percorso di sostegno alla genitorialità a favore delle parti, nonché la presa in carico del resistente da parte dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari –
Dipartimento Salute Mentale U.O. Dipendenze, allo scopo di “prevenzione”,
“riabilitazione” e di “monitoraggio” relativamente allo stato di dipendenza da sostanze stupefacenti di;
Controparte_1
-Conferma tutte le misure di sostegno già adottate da parte dei Servizi Sociali a favore dei minori;
-Dispone - a modifica del provvedimento sopra richiamato - l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento della prole tramite il versamento alla ricorrente di un assegno mensile di euro 400,00 (euro 200,00 mensili per ciascun figlio), che dovrà essere dallo stesso corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese,
nonché sottoposto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI;
Pag. 16 di 17 -Dispone l'obbligo del resistente di contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, da individuarsi sulla base del protocollo emanato dal CNF 2017 e da sottoporre a previa concertazione se superiori alla somma di euro 100,00;
-Autorizza la ricorrente alla percezione integrale dell'Assegno Unico Universale
e di ogni altro sussidio previsto a favore della prole;
-Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, a favore della ricorrente, che si liquidano nella misura di euro 4.358,00, oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in TR, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Si comunichi alle parti costituite, ai Servizi Sociali incaricati e all'Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari – Dipartimento Salute Mentale U.O.
Dipendenze.
Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Il Giudice rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi
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