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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MATERA
Il Presidente relatore
A scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza dell'8 aprile
2025
Letti gli atti relativi al procedimento civile n. 849-1/2024 R.G., sul ricorso interlocutorio proposto da:
con l'avvocato Cristiana Parte_1
COVIELLO nei confronti di
, con l'avvocato Cristina DI Controparte_1
GIOVANNI, con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale, con domanda ex art. 473bis n. 39 c.p.c.,
Rileva:
La domanda proposta in via interlocutoria dalla ex art. 473bis n. Pt_1
39 c.p.c., si inserisce nel procedimento di merito introdotto dal Cospite per la modifica delle disposizioni antecedenti sul suo diritto di visita e di incontri con la minore , come stabiliti da questo Tribunale con Per_1
sentenza del 21 luglio/9 agosto 2021, oltre che per l'ottenimento di una condanna risarcitoria.
Nella sede di merito si è costituita la concludendo per il rigetto Pt_1
delle proposizioni avversarie, senza che ella abbia svolto domande riconvenzionali, pur allegando fin da allora, atti di violenza del Cospite nei suoi confronti.
Ancora nelle fasi di merito, alla prima udienza di comparizione, le parti hanno prospettato una possibilità di accordo bonario, che però è sfumata, cosicchè il sottoscritto istruttore ha provveduto sulla trattazione della causa con l'ammissione di prove orali e la richiesta degli atti penali conseguenti alle denunce della . Pt_1
Ora, la domanda interlocutoria di quest'ultima introduce una pluralità di richieste a diverso effetto. Alcune di queste hanno contenuto di merito, essendo dirette alla declaratoria di decadenza della responsabilità del e alla modifica dei provvedimenti sull'affidamento in senso CP_1
limitativo dei suoi diritti di incontro con la piccola;
altre hanno il Per_1
contenuto proprio della c.d. “astreintes”, che costituiscono il rimedio tipico verso le condotte pregiudizievoli addebitate al resistente.
L'ammissibilità delle une e delle altre domande è assicurata non solo dal preciso tenore dell'art.473bis, n. 39 c.p.c., ma anche dalla officiosità dei provvedimenti del giudice a tutela dei minori, che si riconnette alla modificabilità in ogni tempo delle domande sull'affidamento dei minori e in materia di contributi economici, secondo la previsione di cui agli artt.
473bis n. 19 e 473bis n. 29 c.p.c.. Con l'avvertenza però, che almeno una delle domande proposte in via interlocutoria dalla , e cioè la Pt_1
declaratoria di decadenza del Cospite, tende a una pronuncia sulla responsabilità genitoriale che è estranea alla sede qui discussa di provvedimenti interlocutori, e va intesa come domanda riconvenzionale del giudizio di merito, ricevendo colà la sua trattazione, con la prima disposizione necessaria ai sensi dell'art. 473bis n. 8 c.p.c., e cioè la nomina di un curatore speciale.
Quanto alle altre richieste interlocutorie, deve darsi atto che le informazioni acquisite mediante il deposito delle parti e la trasmissione da parte della Procura, e fra queste, le relazioni del servizio sociale e del
Centro di riabilitazione e di cura dell'autismo di RN, gli atti Per_2
dei procedimenti penali, le estrapolazioni di messaggi telefonici, le immagini fotografiche, e non di meno la prova orale assunta all'udienza tenuta nel procedimento principale, dimostrano un dato irrefutabile e cioè che il è aduso contravvenire la decisione del Tribunale di Matera CP_1
fin qui vigente in ordine ai suoi diritti di incontro con la minore, con azioni di forza che condizionano un assetto ordinato dei rapporti fra loro due genitori.
In questo senso, ha trovato conforto la ricostruzione fornita dalla Pt_1
circa ripetute intromissioni del Cospite e un agire di lui con fare intimidatorio e oppressivo.
E' vero che i servizi sociali, nella loro relazione, riconducono alla una rigidità di atteggiamenti, che la spingono a una tutela della Pt_1
minore secondo una personale visione del benessere della piccola e, a tratti, riduttiva dei diritti del Cospite. I servizi però riportano le sole dichiarazioni, contrapposte, delle parti, e non sembrano aver dedotto le loro considerazioni da un'osservazione diretta.
In ogni caso, almeno l'episodio della resistenza all'esercizio dell'incontro del Cospite con la figlia in occasione della gita al mare e del rientro a casa appena prima che il padre potesse vedere la bambina, è il segno di una indebolita considerazione, da parte della genitrice, dello svolgimento dei diritti paterni.
Non di meno, appare rigida la posizione della nella sua contrarietà Pt_1
all'uso che fa il della sua auto come luogo di intrattenimento con CP_1
la figlia. E infatti, benchè auspicabile che gli incontri siano effettuati in contesti più adeguati alla piena espressione di affettività e di coinvolgimento emotivo della diade e di maggiore comodità di movimento della piccola, bisogna pure riconoscere che si tratta di condizioni a volte necessitate da situazioni personali e comunque dipendenti dalla breve durata degli incontri pomeridiani autorizzati dal provvedimento sull'affido. E' possibile, dunque, richiedere alla di avere in questo senso Pt_1
atteggiamenti più duttili.
Certo, per entrambi i genitori risulta evidente la necessità di una minore assertività delle proprie convinzioni educative.
Mantenendo certamente le evidenti differenze fra le due condotte, e cioè violenta quella del Cospite e, solo rigida e a volte sminuente, quella della
, è indispensabile che entrambi continuino a seguire il percorso di Pt_1
“parental training” già avviato presso il centro di RN e Per_2
ritenuto necessario da quegli operatori.
D'altra parte, deve notarsi come nelle fasi fin qui compiute del giudizio di merito, la non ha svolto domande riconvenzionali e, in un primo Pt_1
momento, ha finanche ritenuto possibile dispiegare un tentativo di bonario componimento.
Con più specifico riguardo agli agiti del Cospite, in contrasto con il provvedimento giurisdizionale che regola i suoi incontri con la figlia, vanno comunque adottate misure di contenimento della sua aggressività che si possono distinguere in prescrizioni all'osservanza delle condizioni stabilite,
e, ancora, nella rimodulazione di queste, sia quanto alla progressione del loro ampliamento, in attesa di verifica della moderazione delle condotte di lui, sia quanto alla maggiore tutela della rispetto agli atti aggressivi. Pt_1
Tutto ciò premesso:
1. Nomina l'avv. Antonia Donata Ierinò quale curatore speciale dalla minore , autorizzando la medesima alla consultazione Persona_3
del fascicolo processuale al fine della conoscenza degli atti del giudizio di merito e del giudizio interlocutorio, rispetto alla domanda di decadenza del dalla responsabilità Controparte_1 genitoriale, da trattarsi alla udienza di merito già fissata del 3 settembre 2025, ore 10,00.
2. Prescrive alle parti di assicurare la frequenza del percorso di “parental training” presso il centro di RN aderendo pienamente Per_2
alle indicazioni di quegli operatori e così prescrive loro di astenersi da qualsiasi atteggiamento conflittuale, nel caso in cui gli operatori del centro ritengano di poter riprendere le sedute congiunte Per_2
sostituendole a quelle individuali in atto;
3. Conferma, allo stato, le previsioni di incontro del Cospite con la figlia secondo le statuizioni della sentenza del Tribunale di Matera del 21 luglio / 9 agosto 2021;
4. Sospende la progressione degli incontri stabiliti nella sentenza predetta a decorrere dal compimento del quinto anno di età della minore limitandoli così, anche dopo il 2 maggio 2025, ai due Per_1
incontri pomeridiani settimanali e alla permanenza domenicale a settimane alterne;
5. Riserva una diversa determinazione degli incontri alla decisione di merito;
6. Ordina al Cospite di avvicinarsi alla e alla minore nelle sole Pt_1
occasioni in cui sono stabiliti gli incontri con la figlia, assicurando il mantenimento di una distanza di almeno 100 metri anche in occasione di incontri fortuiti e occasionali per strada;
7. Ordina al Cospite di astenersi da qualsiasi espressione verbale o messaggistica di natura aggressiva o violenta verso la;
Pt_1
8. Ammonisce il circa il pieno rispetto dei provvedimenti CP_1
giurisdizionali che riguardo i suoi rapporti con la minore anche in ordine all'esatto versamento dei contributi di mantenimento.
9. Spese al definitivo. Manda alla Cancelleria per la comunicazione di questo provvedimento alle parti, all'avv. Ierinò, al centro antiviolenza al centro Pt_2 Per_2
di RN, invitando quest'ultimo, ove consentito dai protocolli del servizio di “parental training” di inviare una relazione sull'andamento del percorso di sostegno, a questo Tribunale entro il 31 agosto 2025.
Matera 12 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Riccardo Greco