Articolo 85 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 84Articolo 86
Versione
15 luglio 1964
Art. 85.
La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 , sono stabilite in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964. (Elenco n. 3).
Entrata in vigore il 15 luglio 1964