Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/05/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 441/2020 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Natalino Sapone Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliere rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliere, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 441/2020 R..G., posta in decisione con provvedimento del
2.4.2025 emesso in esito alla udienza del 27.3.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. TRIPODI ROSA ANNA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
c.fisc. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. D'AVINO GAETANO che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. CAPRIOLI ANGELO difende giusta procura in atti
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
, c.fisc. Controparte_2 C.F._3
, c.fisc. , Controparte_3 C.F._4
APPELLATE
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. - appello avverso la
Sentenza n. 241/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data
20/02/2020, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 2204/2018 R.G.
FATTO E DIRITTO
1
“Accoglie la domanda ex art. 2901 cod. civ. e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attrice, in proprio e nella qualità, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 05.06.2013, con atto ricevuto dal Notaio in Messina, Persona_1
Repertorio n. 96252, Raccolta n. 26397, trascritto a Reggio Calabria il 17.06.2013 ai nn.
12143/8242, e dell'atto di integrazione del fondo patrimoniale per notaio Persona_1 del 27.12.2017, Repertorio n. 98829, Raccolta n. 28418, trascritto il 12.01.2018 a Reggio
Calabria ai nn. 576/513; ordina la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei RR.II.; condanna i convenuti in solido alle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in euro 7.254,00, a titolo di compensi ex DM 55/2014, oltre CU spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA come per legge.”.
Rilevava che aveva errato il primo giudice a ritenere la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e chiedeva, in via preliminare, che fosse sospesa la efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 2.3.2021 si costituiva eccependo, preliminarmente, la mancata Controparte_1 integrità del contraddittorio per non essere stata citata , CP_1 Controparte_2 convenuta contumace nel giudizio di primo grado. Eccepiva, ancora, la inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e la nullità della notifica del gravame a sé quale genitore esercente la responsabilità sulla figlia atteso che la stessa, nelle Controparte_3 more del giudizio di primo grado, era divenuta maggiorenne. Contestava nel merito l'appello e la richiesta di sospensiva e concludeva chiedendo che fosse pronunziato l'integrale rigetto del gravame.
Con ordinanza del 30.4.2021 - emessa all'esito della udienza del 22.4.2021 sostituita con il deposito di note – la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ed ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e di , assegnando all'appellante Controparte_2 Controparte_3 termine per la notificazione fino al 30 maggio 2021.
L'udienza fissata con detto provvedimento veniva differita alla udienza del 21.9.2023, in esito alla quale la Corte, vista la istanza dell'appellante e ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, rimetteva in termini la stessa per la notificazione nei confronti di
[...]
e di , concedendo a tal fine termine “fino Controparte_2 Controparte_3
a 90 giorni prima dell'udienza del 14 marzo 2024”.
Parte appellante depositava notifica effettuata a mezzo posta alla e via pec alla CP_3
e nelle note sostitutive della udienza del 14.3.2024 rilevava che doveva CP_2 ritenersi cessata la materia del contendere essendo intervenuta, nelle more, sentenza della
2 Corte di Appello sezione penale che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto il dalle accuse e revocato, di conseguenza, anche la condanna al CP_3 pagamento della provvisionale in favore della parte civile, a nulla rilevando che la avesse promosso impugnazione per i capi civili. CP_3
Parte appellata, nelle note sostitutive della medesima udienza del 14.3.2024, eccepiva la nullità della integrazione del contraddittorio così come effettuata da parte appellante e, pertanto, chiedeva che fosse dichiarata la inammissibilità dell'appello ex art. 331 2° comma cpc.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con provvedimento emesso in data 2.4.2025 assunta in decisione con concessione del termine di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
Tutto ciò premesso ritiene che la Corte che l'appello debba essere dichiarato inammissibile non potendosi ritenere validamente effettuata ai sensi dell'art. 331 cpc la disposta integrazione del contraddittorio.
Deve, sul punto, dichiararsi che l'atto notificato da parte appellante alla CP_4 ed alla è affetto da nullità condividendosi, sul punto, Controparte_3
l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale “qualora nel giudizio sia mancata (o non sia stata validamente effettuata) l'evocazione di una parte necessaria, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione
(indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ritualmente eseguita la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio al litisconsorte necessario pretermesso avvenuta mediante la notifica dell'originaria citazione con allegato il verbale dell'udienza contenente il rinvio ad una successiva udienza).” (Cass. 30722/2023).
Secondo la Suprema Corte l'evocazione in lite attuata attraverso la combinazione dei due atti - originaria citazione e ordinanza del giudice – “diverge all'evidenza dalla prescrizione di legge che esige la rinnovazione della citazione” e da ciò discende la nullità della citazione (Cass. 28810/2019 e 279/2017).
Poiché detta nullità della citazione (non contenente, per quanto detto, valida vocatio in ius) deve ritenersi imputabile alla parte appellante, ritiene la Corte che non possa essere concesso un nuovo termine per procedere alla integrazione del contraddittorio, tenuto conto della perentorietà del termine previsto dall'art. 331 cpc.
Invero, è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentoria e non può, quindi, essere prorogato o rinnovato, e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, salvo che la parte onerata
3 alleghi l'impossibilità di osservare il primo termine per causa ad essa non imputabile e chieda nuovo termine per provvedere alla notifica (ex multis Cass 17416/2010).
Nel caso di specie, la integrazione effettuata con notifica telematica effettuata alla CP_4
in data 4.12.2023 ed alla , con spedizione postale, in data 18.12.2023 di un
[...] CP_3 atto nullo, attesa la imputabilità di detta nullità alla parte che ha proceduto alla integrazione, deve equipararsi a mancata integrazione.
Conseguentemente la impugnazione ai sensi dell'art. 331 2° comma cpc deve essere dichiarata inammissibile.
La decisione su tale questione, in base al principio della ragione più liquida, assorbe tutte le altre eccezioni sollevate dalle parti e le ulteriori questioni rivelabili d'ufficio.
Le spese del giudizio, in base alla soccombenza, sono poste a carico dell'appellante in favore della appellata costituita e sono liquidate, ritenuta la causa di valore indeterminabile, avendo riguardo allo scaglione da € 26001,00 ad € 52.000,00 nei valori minimi nei seguenti termini: fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00,
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00 e Fase decisionale, valore minimo:€ 1.735,00.
Di dette spese deve essere disposta la distrazione in favore dei procuratori che hanno reso la dichiarazione ex art. 93 cpc seppur solo nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica, atteso che, come affermato dalla Suprema Corte con principio che può essere richiamato anche in relazione al presente grado di giudizio di merito, “la richiesta di distrazione delle spese in suo favore può essere formulata dall'avvocato anche nelle conclusioni o - come nella specie - in comparsa conclusionale, senza che per questo venga violato il divieto del "novum" nel giudizio di legittimità, atteso che, per tale domanda, che
è autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla.” (ex multis Cass. 412/2006 e 21070/2009).
Stante la dichiarata inammissibilità della impugnazione deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
contro , Parte_1 Controparte_1 [...]
e così decide: Controparte_2 Controparte_3
1) Dichiara inammissibile la impugnazione ex art. 331, 2° comma cpc;
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1
che liquida in € 4996,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese generali iva e cpa da distrarsi in favore dei procuratori ex art. 93 cpc;
4 3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
23/05/2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Natalino Sapone)
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