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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/06/2025, n. 2382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2382 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
1373 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 1373/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che secondo quanto dedotto dagli attori, Controparte_1 Parte_1
e rispettivamente figli e nipoti della RA Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
, la predetta in data 16 febbraio 2016 veniva ricoverata presso la C.d.C. Parte_3
Poliambulanza di Brescia per effettuare un intervento programmato di artrodesi, poiché una
RX alla caviglia destra aveva dimostrato “non più riconoscibile il tratto pereonale distale, un peggioramento della deformazione dell'epifisi tibiale distale ed una involuzione della troclea e del collo astragalici con epifisi tibiale distale neo-articolata con il calcagno. Mezzi di sintesi nel settore intermedio esplorabile nella diafisi tibiale”. (cfr. pag. 1 atto di citazione);
rilevato che la RA era affetta da disturbo bipolare e già nel 2015 si era Parte_3 sottoposta, presso la medesima struttura, ad una artroprotesi del ginocchio destro per un'artrosi, a seguito della quale veniva trasferita presso il reparto di terapia sub intensiva
1 geriatrica “per insufficienza respiratoria globale acuta secondaria a EPA da disfunzione cardiaca sistodiastolica secondaria a compressione di voluminosa ernia jatale ed imponente gastrectasia”, individuando in capo alla stessa, in evidente sovrappeso, un rischio anestesiologico “molto elevato
– ASA 4” tale da sconSIliare qualsiasi intervento non assolutamente necessario a tutelare il bene vita (cfr. pagg. 1 e 2 atto di citazione);
rilevato che l'intervento della RA non era stato preceduto da alcuna profilassi Pt_3 antitrombotica preoperatoria, come invece, secondo gli attori, prevedeva la scienza medica in chirurgia ortopedica in caso di pazienti in sovrappeso ed infatti, il 17 febbraio 2016 nonostante il suo stato sconSIliasse di effettuare una qualsiasi operazione chirurgica, veniva comunque sottoposta ad un'operazione di “riartrodesizzazione tibio-tarsica, con apposizione di laccio emostatico alla radice dell'arto inferiore” (cfr. pag. 2 atto di citazione) ed al risveglio venivano riscontrate le medesime difficoltà rilevate dopo l'operazione precedente, tanto che il successivo
18 febbraio, rilevata la presenza di “rantoli ed insufficienza respiratoria acuta ipossiemica - ipercapnica”, si rendeva necessario il trasferimento presso il reparto di terapia intensiva “per insufficienza respiratoria da edema polmonare e sepsi secondaria a polmonite” (cfr. pag. 2 atto di citazione);
rilevato che, attese le gravi condizioni della RA , le veniva effettuata una trasfusione Pt_3 di liquido ematico, con un quadro clinico che peggiorava progressivamente in quanto la paziente era allettata, indossava la maschera Venturi al 40%, venivano riscontrati “rantoli alla base polmonare destra, dolore al ginocchio, tosse secca, episodio transitorio di toracolagia, vomito e violenti scariche diarroiche”, e veniva confermata la terapia psichiatrica alla base del disturbo bipolare di cui la stessa già soffriva (cfr. pag. 3 atto di citazione) e tale quadro di salute peggiorava ulteriormente in quanto la stessa non veniva più alimentata, neppure in via venosa, manifestando una sempre maggiore difficoltà respiratoria e perdite di sangue;
rilevato che in data 16 marzo 2016 la RA veniva quindi trasferita presso l'Istituto di Pt_3 riabilitazione Madonna del Corlo a Lonato del Garda, che si dimostrava, secondo le deduzioni attoree, sin da subito inadeguato ad affrontare una situazione medica di tale gravità, non veniva infatti praticata sulla RA alcuna terapia idonea a contrastare l'aggravamento della Pt_3 sua condizione medica, giungendo così allo stadio terminale in data 3 aprile 2016 quando la struttura decideva di allertare il Pronto Intervento in quanto al suo interno era sprovvista di
2 personale medico e/o di adeguata strumentazione ed infatti, solo all'arrivo dei soccorsi veniva praticata alla RA la rianimazione cardio polmonare, che però non dava alcun esito Pt_3 positivo ed alle ore 3,15 veniva constatato il decesso;
rilevato che gli attori si rivolgevano successivamente al prof. il quale Controparte_4 riconosceva particolari “elementi di colpa nel comportamento dei sanitari e del personale paramedico delle due strutture” individuando profili di imprudenza e negligenza in capo agli stessi
“nell'aver mal valutato le pesanti condizioni cliniche della paziente che aveva un rischio molto elevato di morte” e di non “aver valutato quotidianamente la paziente nella sua evoluzione clinica in peius” ritenendo “censurabile e deontologicamente scorretta la decisione di trasferire la paziente ad un reparto riabilitativo, quando le condizioni generali erano ancora assai precarie dal punto di vista medico” e censurando anche la struttura riabilitativa perché priva di medico di guardia la cui presenza avrebbe aumentato le chances di vita della RA (cfr. allegato 3 di parte Pt_3 attrice);
rilevato pertanto che gli attori si rivolgevano sia alla che Controparte_5 alla lamentando “l'evidente responsabilità ed il ruolo Controparte_6 fondamentale delle due strutture nella causazione del decadimento continuo della SI.ra , Pt_3 finché in vita, e dell'evento morte” e chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi iure proprio dagli stessi, in qualità di familiari della defunta (cfr. allegato 4 di parte attrice), richiesta che rimaneva senza un positivo riscontro, per cui gli attori decidevano di promuovere una mediazione innanzi alla al fine di definire Controparte_7 bonariamente la situazione, procedura che terminava anch'essa con esito negativo stante la mancata partecipazione di tutte le parti chiamate (cfr. allegato 5 di parte attrice);
rilevato che successivamente con lettera datata 6 novembre 2017 la Controparte_5 precisava “che il sinistro rientra nella gestione diretta della ” mentre la Controparte_5 con lettera del 13 dicembre 2017 indicava la compagnia Controparte_6 assicurativa quale propria compagnia assicuratrice (cfr. allegati 6 e 7 di parte attrice), CP_8 motivo per cui gli attori citavano quindi in giudizio la la Controparte_5
e la compagnia assicurativa Controparte_6 Controparte_9 chiedendo la condanna delle medesime in solido tra loro e comunque ognuna nei limiti della propria responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dagli attori in relazione al
3 danno non patrimoniale per la morte del congiunto il cui importo veniva indicato in euro
165.960,00 per ciascuno dei tre figli e ed Parte_1 Parte_2 Controparte_1 in euro 24.020,00 per ciascuna delle nipoti, e o comunque Controparte_3 Controparte_2 nella misura accertata in corso di causa ed infine, accertato in ogni caso il mancato consenso informato da parte della RA , la condanna della al Pt_3 Controparte_5 risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
rilevato che si costituiva in giudizio la contestando integralmente il Controparte_5 contenuto della perizia di parte del prof. e la fondatezza delle domande Controparte_10 formulate dagli attori e chiedendo nel merito il rigetto delle domande proposte dagli attori in quanto infondate in fatto e in diritto e nel caso di accoglimento anche parziale delle stesse che la condanna fosse contenuta nei limiti della responsabilità effettivamente accertata e del danno subito da ciascuno degli attori che sia stato conseguenza immediata e diretta, con esclusione di ogni vincolo di solidarietà con la e con la compagnia assicurativa Controparte_6
; Controparte_9
rilevato che si costituiva in giudizio la contestando le Controparte_6 affermazioni e deduzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio e nella relazione del prof. per ciò che riguardava la sua posizione e responsabilità, nonché circa le condizioni CP_4 della paziente al momento dell'accettazione durante il ricovero, per cui chiedeva in via pregiudiziale la chiamata in causa della compagnia per essere Controparte_9 manlevata e tenuta indenne dalla stessa da qualunque conseguenza pregiudizievole, in via principale chiedeva che fossero dichiarate inammissibili per carenza di legittimazione le domande svolte dagli attori nei propri confronti ed in ogni caso il rigetto delle stesse perché infondate in fatto ed in diritto ed infine, in via subordinata la riduzione delle somme richieste dagli attori al danno accertato e provato in corso di causa in relazione al grado di responsabilità degli enti convenuti e al correlativo diritto di regresso, per quanto la predetta CP_6 doveva essere tenuta a corrispondere in eccesso rispetto alla propria quota e la condanna di a tenere indenne e manlevare la da Controparte_9 Controparte_6 qualsiasi pregiudizio patrimoniale che potesse derivarle dall'accoglimento delle domande attoree;
4 rilevato che il giudice con ordinanza datata 17 aprile 2019 autorizzava la chiamata in giudizio della compagnia assicurativa , che si costituiva in giudizio Controparte_9 richiamando le difese già contenute nella comparsa depositata a fronte dell'azione diretta già introdotta dagli attori nei confronti della compagnia assicuratrice e chiedendo nel merito che fosse dichiarata la mancanza di responsabilità dell'assicurata Controparte_11
e per l'effetto respingere la domanda proposta dagli attori e di conseguenza quella di
[...] manleva, in via di estremo subordine che fosse dichiarata la responsabilità esclusiva della e di conseguenza il rigetto della domanda introdotta nei confronti Controparte_5 della e la relativa domanda di manleva ed in ogni caso, il rigetto Controparte_6 della domanda proposta dalle nipoti non conviventi limitando, ex art. 1911 cc, l'obbligo di manleva alla percentuale del 60% della quota di coassicurazione gravante sulla chiamata;
rilevato che il giudice istruttore con ordinanza datata 20 aprile 2021 rigettava le istanze di prove orali dedotte dalle parti in quanto “all'evidenza contenenti giudizi e/o valutazioni per cui è inammissibile la prova orale o perché relative a circostanze in parte già documentate” e disponeva
CTU medico-legale nominando consulente tecnico d'ufficio la dott.ssa quale Persona_1 medico legale, assistita quali ausiliari specialisti dal prof. ordinario in medicina Persona_2 interna e geriatria e dal dr. specialista in ortopedia, traumatologia e fisiatria, per CP_12 accertare e verificare la causa della morte della RA , il consenso informato Parte_3 prestato dalla stessa, l'eventuale colpa per imprudenza, negligenza e imperizia da parte dei sanitari nell'eseguire l'intervento ed il successivo trattamento, anche con riferimento a quello prestato dall'istituto di riabilitazione , quali risultavano essere le Controparte_6 condizioni della RA al momento delle dimissioni dall'ospedale della Pt_3 [...]
e se le dimissioni fossero corrette e giustificate, considerato il successivo ricovero CP_5 per la riabilitazione presso la;
Controparte_6
rilevato che all'esito della consulenza, il giudice istruttore ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni ed infine all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc, tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso va rilevato innanzitutto quanto all'eccezione di inammissibilità della memoria depositata da parte attrice all'udienza del 10 febbraio 2022, che la questione si appalesa irrilevante ai fini della decisione alla luce del fatto che il giudice sciogliendo la riserva e ritendo
5 la CTU esaustiva, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, posto che per il fondamentale principio di cui all'art.100 cpc il giudice è tenuto a pronunciarsi sulle questioni rilevanti ai fini del giudizio e non su quelle prive di alcun rilievo pratico e giuridico;
rilevato per il resto che la causa può ben essere decisa alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio datata 21 dicembre 2021, consulenza che ad avviso di questo giudice appare esaustiva e ben motivata, così come sono da considerarsi soddisfacenti le risposte offerte dal
CTU alle richieste di chiarimenti avanzate dai consulenti tecnici delle parti, fermo restando che la materia è per sua natura opinabile e non può esistere una verità oggettiva indiscutibile, come riconosciuto dalla stessa consulenza, per cui ai fini della decisione opera il principio dell'onere della prova “onus probandi incubit ei qui dicit non ei qui negat”;
rilevato in particolare che la CTU, con riguardo alla possibili cause della morte della RA
riferisce che la stessa “risultava affetta da numerose e gravi comorbidità quali Parte_3 cardiopatia ipertensiva, ernia iatale con severo impegno mediastinico, BPCO asmatiforme, cirrosi epatica complicata con ipertensione portale, varici esofagee, gastropatia iperemica e splenomegalia, obesità grave con BMI 34.89 kg/m2 e disturbo bipolare” e che in assenza di una indagine anatomo
– patologica che poteva identificare chiaramente il determinismo del decesso della RA
“si possono solo formulare ipotesi razionali circa la causa della morte della paziente, non Pt_3 potendo comunque esprimersi in termini di certezza o elevato grado di probabilità a causa dell'oggettivo ed insuperabile deficit conoscitivo” per cui in sintesi si può affermare che “il decesso della paziente è avvenuto in ambiente sanitario in maniera inattesa ed improvvisa, in un Pt_3 soggetto fragile e affetto da molteplici comorbidità cardiovascolari, respiratorie e metaboliche, che tuttavia apparivano nel periodo antecedente alla morte stabili” (cfr. pagg. 103/105 della relazione del CTU sopra cit.);
rilevato quanto all'intervento subito dalla RA presso la Pt_3 Controparte_5 che il CTU nel proprio elaborato osserva che le indagini radiografiche effettuate l'11 giugno 2015 ed il 9 febbraio 2016 rilevavano “un quadro di osteopenia con completo disfacimento del tratto peroneale distale di cui residuavano solo alcuni frammenti ossei, evoluta deformazione dell'epifisi tibiale distale e involuzione della troclea e del collo astragalici con epifisi tibiale distale neoarticolata con il calcagno” riscontrando altresì “areole di rarefazione ed osteolisi a livello metafisario distale di tibia , esiti di resezione ditale del perone e riassorbimento sottoastragalico” motivo per cui la RA
6 veniva sottoposta all'intervento chirurgico “di revisione di artrodesi dell'articolazione Pt_3 tibio-tarsica destra in seguito al fallimento dei tre precedenti interventi di artrodesi secondari a pregressa lussazione tibio-astragalica-scafoidea” e che sulla base “delle condizioni anamnestiche di pertinenza ortopedica sovra descritte –ovvero in considerazione dei plurimi interventi chirurgici precedentemente effettuati e del grave quadro di osteoporosi, deformità e sovvertimento articolare –tale intervento presentava caratteri di media difficoltà” (cfr. pagg. 106/107 della relazione del CTU sopra cit.);
rilevato quanto ai possibili profili di difficoltà dell'intervento su menzionato che il CTU nel proprio elaborato evidenzia che “la gestione clinico-assistenziale della vicenda in esame risultava caratterizzata da un'importante complessità, adeguatamente riconosciuta nella visita anestesiologica preoperatoria effettuata in data 09.02.2016, che infatti individuava un rischio anestesiologico ASA
IV (paziente con malattia grave con limitazione importante) e prospettava l'eventuale necessità di trasferire la paziente in ambiente intensivistico in fase post-operatoria”, atteso che la RA Pt_3
a seguito dell'intervento “di artrodesi di caviglia destra del 17.02.2016, manifestava sin dal giorno successivo segni e sintomi di insufficienza respiratoria acuta da edema polmonare e sepsi secondaria
a polmonite, tali da richiedere il ricovero in ambiente intensivistico. Altresì, durante la degenza presso l'U.O.C. di Terapia Intensiva la IG.ra manifestava un episodio tachiaritmico Pt_3 sopraventricolare con infarto miocardico acuto pur in assenza di stenosi coronariche” e che pertanto
“dal punto di vista clinico-assistenziale, a causa delle comorbidità e conseguenti complicanze post- operatorie, la gestione complessiva della vicenda clinica in esame presentava un carattere di medio- alta difficoltà”(cfr. pagg. 108/109 della relazione del CTU sopra cit.);
rilevato poi quanto ai profili di colpa ascrivibili in capo ai sanitari, sia con riferimento all'intervento che al successivo trattamento presso la , che secondo il Controparte_5
CTU l'intervento di artrodesi tibio-tarsica “risultava necessario e indicato al fine di ripristinare quel minimo di autonomia necessaria all'espletamento delle attività della vita quotidiana, soprattutto per evitare il completo allettamento della paziente, ulteriore fattore di rischio in considerazione delle plurime comorbidità cardiocircolatorie, respiratorie e metaboliche” e quindi la decisione di sottoporre la RA a tale operazione “appare nel concreto condivisibile, nonostante l'alto Pt_3 rischio operatorio” e veniva effettuata “nelle corrette condizioni di profilassi antibiotica e antitrombotica” e la documentazione sanitaria evidenziava “la corretta indicazione ed esecuzione dell'intervento chirurgico di artrodesi tibio-tarsica destra, che consentiva di ottenere un risultato 7 soddisfacente in rapporto alle condizioni antecedenti” (cfr. pagg. 111/113 della relazione del CTU sopra cit.);
rilevato poi quanto al periodo di degenza della RA presso la Pt_3 [...]
che il CTU ha chiarito che la disamina della gestione clinico-assistenziale “non CP_5 ha evidenziato concrete note di imprudenza, negligenza ed imperizia né durante il ricovero in Terapia
Intensiva né durante la degenza in Medicina Interna” ed in tal senso ha concluso che “il trattamento urgente delle complicanze post-chirurgiche in ambiente intensivistico è stato adeguato e corretto, così come la gestione clinico-assistenziale in ambiente internistico, caratterizzata dall'emergere di problematiche intercorrenti, tra loro solo in parte interrelate, come di frequente rilevato in pazienti fragili come la OR , affetta da molteplici comorbidità” e l'analisi della Pt_3 documentazione sanitaria relativa alla fase di gestione postoperatoria “non ha evidenziato profili di censura a carico dei sanitari dell'Istituto Ospedaliero “Fondazione Poliambulanza” da porsi con criterio oggettivo e/o scientificamente dimostrabile in collegamento causale con il decesso della paziente” (cfr. pagg. 115/117 della relazione del CTU sopra cit.);
rilevato poi quanto alla scelta della di trasferire la RA Controparte_5 Pt_3 presso la struttura di cure intermedie , che secondo quanto Controparte_6 affermato dal CTU “risulta del tutto condivisibile e in linea con quanto indicato nel DGR 3383 del
10.04.2015 della Regione Lombardia” e che nel caso in esame il trasferimento presso una struttura di cure intermedie “risultava adeguato, finalizzato infatti al completamento dell'iter di cura e al raggiungimento di un recupero funzionale, garantendo tuttavia una gestione clinico- assistenziale-sociale dei complessi bisogni della paziente” ribadendo comunque che le condizioni della paziente “risultavano stabili” e quindi “non emergono pertanto criticità nella decisione dei
Sanitari di traferire la paziente presso una struttura di cure intermedie come la
[...]
(cfr. pagg. 117/120 della relazione del CTU sopra cit.); Controparte_6
rilevato poi quanto al successivo trattamento sanitario ricevuto presso l'istituto di riabilitazione che il CTU ha evidenziato che la paziente accedeva alla Controparte_6 struttura di cure intermedie “in condizioni stabili” e solo il 22 marzo 2016 si registrava un “lieve peggioramento delle condizioni generali (..) con fenomeni di sudorazione, agitazione e ipotensione” ed infine il 3 aprile 2016 la RA veniva rinvenuta in “decupito laterale con residui Pt_3 essiccati di vomito similcaffeano dal cavo orale, non responsiva ad alcuno stimolo” e quindi “alle
8 03:15, ne era costatato il decesso”, ribadendo che dall'esame della documentazione sanitaria “ la complessità assistenziale e terapeutica che caratterizzava il caso della SI.ra era ben Pt_3 documentata anche presso la di Lonato” e pertanto, “le medesime Controparte_6 considerazioni esposte (..) per possono essere spese anche per la Struttura Controparte_5 sanitaria ora in esame, posto che l'analisi dei comportamenti professionali posti in essere in tale sede non ha evidenziato criticità da poter correlare con forza scientifica al decesso della SI.ra Pt_3 avvenuto per causa non definita ma ragionevolmente riconducibile a fatto acuto di natura cardiaca.”(cfr. pagg. 120/121 della relazione del CTU sopra cit.);
rilevato poi quanto al consenso informato prestato dalla RA in occasione Pt_3 dell'intervento chirurgico di artrodesi della caviglia veniva acquisito in maniera cartacea “in data 16.02.2016 e sottoscritto sia dalla paziente che dal medico informatore” che, secondo il CTU, nel modulo risultava indicato in maniera adeguata “il tipo di trattamento proposto, ovvero
l'intervento chirurgico di artrodesi di caviglia destra, e la relativa indicazione, ovvero il recupero funzionale e il miglioramento della sintomatologia algica associata agli esiti della pregressa artrodesi tibio-tarsica. Le probabilità di successo del trattamento, in assenza di complicanze e in considerazione delle condizioni generali, venivano considerate buone, prospettando altresì l'esecuzione di un percorso riabilitativo con fisiochinesiterapia. A tal proposito, eventi infettivi e ipertrofia cicatriziale venivano annoverate tra le possibili complicanze della procedura chirurgica” e che le condizioni cognitivo- neurologiche della RA “al momento dell'acquisizione del consenso informato, ovvero in Pt_3 data 16.02.2016, apparivano conservate, come evidenziato dalla documentazione sanitaria che in tal data descriveva la paziente con “stato mentale lucido e orientato” per cui ha concluso il CTU che
“non emergono elementi che facciano ritenere che la SI.ra non fosse edotta circa la complessità Pt_3 della propria condizione di base, le finalità dell'intervento ortopedico proposto e dei rischi ad esso connesso” e che l'assetto psichico e neurologico della stessa in tale fase clinica era descritto come
“indenne” (cfr. pagg. 109/110 della relazione del CTU sopra cit.);
rilevato quanto alle osservazioni dei CTP, che solo il CTP di parte attrice ne formulava alcune e la CTU dott.ssa ribadiva che in merito al consenso informato prestato per Persona_1
l'intervento di artrodesi alla caviglia ed in particolare per la firma prestata che “alcuna informazione può essere desunta dalla grafia della paziente, la quale peraltro appare regolare, comprensibile e corretta nei contenuti” confermando che “la complessità del quadro internistico di base giustificava pienamente l'attribuzione di un rischio anestesiologico elevato” e che in un'analisi 9 di rischio/beneficio “se da un lato le caratteristiche della paziente potevano rappresentare indicatori di una complessità clinica capace di esporre la paziente ad un aumentato rischio post-operatorio finanche potendo controindicare la stessa scelta chirurgica, d'altra parte la possibilità di eseguire un intervento chirurgo in grado di recuperare in parte o completamente la funzione fisica, poteva supportare e ben motivare l'intervento. Un calcolo del rapporto costo-beneficio del caso di specie è complesso, ma le seguenti considerazioni generali contribuiscono a sostenere l'ipotesi interventistica”, concludendo infine che “a causa della mancata esecuzione dell'esame autoptico, non risulta possibile individuare con un criterio scientifico oggettivo la causa biologica della morte della IG.ra , Pt_3 potendo soltanto esprimersi in termini probabilistici ed individuando nelle condizioni cliniche della paziente fattori predisponenti per lo sviluppo di una morte cardiaca improvvisa su base elettrica” (cfr. pagg. 124/133 della relazione del CTU sopra cit.);
rilevato che il CTU concludeva quindi riconoscendo che “è pacifico che una condizione pluripatologica come quella della SI.ra , presentasse una complessità terapeutica intrinseca ed Pt_3
è pertanto ragionevole che nel trattamento di una tale condizione complessa e multidisciplinare possano essere riscontrate alcune scelte terapeutiche non di univoca condivisione in una ottica valutativa ex post, che tuttavia possono risultare invece accettabili in una doverosa valutazione medico legale ex ante del caso. Dette scelte, comunque, in una analisi complessiva, svolgono un ruolo comunque non dimostrabile dal punto di vista fisiopatologico e clinico nel determinismo del decesso della paziente” (cfr. pagg. 131/132 della relazione del CTU sopra cit.);
ritenuto pertanto alla luce delle conclusioni sopra esposte cui è pervenuta la consulenza tecnica d'ufficio che questo giudice fa propria in quanto logica, congrua e adeguatamente motivata, che non vi è prova e si deve anzi escludere il nesso causale tra l'operato dei sanitari svolto presso la e poi presso la ed il decesso della Controparte_5 Controparte_6 RA , così come non vi è prova e si deve anzi escludere la sussistenza di una condotta Pt_3 colposa del personale sanitario in violazione dei doveri di diligenza e perizia richiesti dallo svolgimento dell'attività medica e questo vale anche per il rilascio del consenso informato;
ritenuto che quanto sopra accertato è assorbente rispetto ad ogni altra questione e comporta il rigetto delle domande attoree;
ritenuto infine quanto alle spese che la particolare natura della materia trattata, la complessità tecnico-scientifica dell'oggetto della controversia e delle questioni affrontate, giustificano la
10 integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, anche in relazione alla domanda di manleva svolta dalla convenuta nei confronti dell'assicurazione;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta la domanda proposta da Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e nei confronti della , della Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
e di;
Controparte_6 Controparte_9
b) spese compensate.
Così deciso in Brescia il 6 giugno 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 1373/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che secondo quanto dedotto dagli attori, Controparte_1 Parte_1
e rispettivamente figli e nipoti della RA Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
, la predetta in data 16 febbraio 2016 veniva ricoverata presso la C.d.C. Parte_3
Poliambulanza di Brescia per effettuare un intervento programmato di artrodesi, poiché una
RX alla caviglia destra aveva dimostrato “non più riconoscibile il tratto pereonale distale, un peggioramento della deformazione dell'epifisi tibiale distale ed una involuzione della troclea e del collo astragalici con epifisi tibiale distale neo-articolata con il calcagno. Mezzi di sintesi nel settore intermedio esplorabile nella diafisi tibiale”. (cfr. pag. 1 atto di citazione);
rilevato che la RA era affetta da disturbo bipolare e già nel 2015 si era Parte_3 sottoposta, presso la medesima struttura, ad una artroprotesi del ginocchio destro per un'artrosi, a seguito della quale veniva trasferita presso il reparto di terapia sub intensiva
1 geriatrica “per insufficienza respiratoria globale acuta secondaria a EPA da disfunzione cardiaca sistodiastolica secondaria a compressione di voluminosa ernia jatale ed imponente gastrectasia”, individuando in capo alla stessa, in evidente sovrappeso, un rischio anestesiologico “molto elevato
– ASA 4” tale da sconSIliare qualsiasi intervento non assolutamente necessario a tutelare il bene vita (cfr. pagg. 1 e 2 atto di citazione);
rilevato che l'intervento della RA non era stato preceduto da alcuna profilassi Pt_3 antitrombotica preoperatoria, come invece, secondo gli attori, prevedeva la scienza medica in chirurgia ortopedica in caso di pazienti in sovrappeso ed infatti, il 17 febbraio 2016 nonostante il suo stato sconSIliasse di effettuare una qualsiasi operazione chirurgica, veniva comunque sottoposta ad un'operazione di “riartrodesizzazione tibio-tarsica, con apposizione di laccio emostatico alla radice dell'arto inferiore” (cfr. pag. 2 atto di citazione) ed al risveglio venivano riscontrate le medesime difficoltà rilevate dopo l'operazione precedente, tanto che il successivo
18 febbraio, rilevata la presenza di “rantoli ed insufficienza respiratoria acuta ipossiemica - ipercapnica”, si rendeva necessario il trasferimento presso il reparto di terapia intensiva “per insufficienza respiratoria da edema polmonare e sepsi secondaria a polmonite” (cfr. pag. 2 atto di citazione);
rilevato che, attese le gravi condizioni della RA , le veniva effettuata una trasfusione Pt_3 di liquido ematico, con un quadro clinico che peggiorava progressivamente in quanto la paziente era allettata, indossava la maschera Venturi al 40%, venivano riscontrati “rantoli alla base polmonare destra, dolore al ginocchio, tosse secca, episodio transitorio di toracolagia, vomito e violenti scariche diarroiche”, e veniva confermata la terapia psichiatrica alla base del disturbo bipolare di cui la stessa già soffriva (cfr. pag. 3 atto di citazione) e tale quadro di salute peggiorava ulteriormente in quanto la stessa non veniva più alimentata, neppure in via venosa, manifestando una sempre maggiore difficoltà respiratoria e perdite di sangue;
rilevato che in data 16 marzo 2016 la RA veniva quindi trasferita presso l'Istituto di Pt_3 riabilitazione Madonna del Corlo a Lonato del Garda, che si dimostrava, secondo le deduzioni attoree, sin da subito inadeguato ad affrontare una situazione medica di tale gravità, non veniva infatti praticata sulla RA alcuna terapia idonea a contrastare l'aggravamento della Pt_3 sua condizione medica, giungendo così allo stadio terminale in data 3 aprile 2016 quando la struttura decideva di allertare il Pronto Intervento in quanto al suo interno era sprovvista di
2 personale medico e/o di adeguata strumentazione ed infatti, solo all'arrivo dei soccorsi veniva praticata alla RA la rianimazione cardio polmonare, che però non dava alcun esito Pt_3 positivo ed alle ore 3,15 veniva constatato il decesso;
rilevato che gli attori si rivolgevano successivamente al prof. il quale Controparte_4 riconosceva particolari “elementi di colpa nel comportamento dei sanitari e del personale paramedico delle due strutture” individuando profili di imprudenza e negligenza in capo agli stessi
“nell'aver mal valutato le pesanti condizioni cliniche della paziente che aveva un rischio molto elevato di morte” e di non “aver valutato quotidianamente la paziente nella sua evoluzione clinica in peius” ritenendo “censurabile e deontologicamente scorretta la decisione di trasferire la paziente ad un reparto riabilitativo, quando le condizioni generali erano ancora assai precarie dal punto di vista medico” e censurando anche la struttura riabilitativa perché priva di medico di guardia la cui presenza avrebbe aumentato le chances di vita della RA (cfr. allegato 3 di parte Pt_3 attrice);
rilevato pertanto che gli attori si rivolgevano sia alla che Controparte_5 alla lamentando “l'evidente responsabilità ed il ruolo Controparte_6 fondamentale delle due strutture nella causazione del decadimento continuo della SI.ra , Pt_3 finché in vita, e dell'evento morte” e chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi iure proprio dagli stessi, in qualità di familiari della defunta (cfr. allegato 4 di parte attrice), richiesta che rimaneva senza un positivo riscontro, per cui gli attori decidevano di promuovere una mediazione innanzi alla al fine di definire Controparte_7 bonariamente la situazione, procedura che terminava anch'essa con esito negativo stante la mancata partecipazione di tutte le parti chiamate (cfr. allegato 5 di parte attrice);
rilevato che successivamente con lettera datata 6 novembre 2017 la Controparte_5 precisava “che il sinistro rientra nella gestione diretta della ” mentre la Controparte_5 con lettera del 13 dicembre 2017 indicava la compagnia Controparte_6 assicurativa quale propria compagnia assicuratrice (cfr. allegati 6 e 7 di parte attrice), CP_8 motivo per cui gli attori citavano quindi in giudizio la la Controparte_5
e la compagnia assicurativa Controparte_6 Controparte_9 chiedendo la condanna delle medesime in solido tra loro e comunque ognuna nei limiti della propria responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dagli attori in relazione al
3 danno non patrimoniale per la morte del congiunto il cui importo veniva indicato in euro
165.960,00 per ciascuno dei tre figli e ed Parte_1 Parte_2 Controparte_1 in euro 24.020,00 per ciascuna delle nipoti, e o comunque Controparte_3 Controparte_2 nella misura accertata in corso di causa ed infine, accertato in ogni caso il mancato consenso informato da parte della RA , la condanna della al Pt_3 Controparte_5 risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
rilevato che si costituiva in giudizio la contestando integralmente il Controparte_5 contenuto della perizia di parte del prof. e la fondatezza delle domande Controparte_10 formulate dagli attori e chiedendo nel merito il rigetto delle domande proposte dagli attori in quanto infondate in fatto e in diritto e nel caso di accoglimento anche parziale delle stesse che la condanna fosse contenuta nei limiti della responsabilità effettivamente accertata e del danno subito da ciascuno degli attori che sia stato conseguenza immediata e diretta, con esclusione di ogni vincolo di solidarietà con la e con la compagnia assicurativa Controparte_6
; Controparte_9
rilevato che si costituiva in giudizio la contestando le Controparte_6 affermazioni e deduzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio e nella relazione del prof. per ciò che riguardava la sua posizione e responsabilità, nonché circa le condizioni CP_4 della paziente al momento dell'accettazione durante il ricovero, per cui chiedeva in via pregiudiziale la chiamata in causa della compagnia per essere Controparte_9 manlevata e tenuta indenne dalla stessa da qualunque conseguenza pregiudizievole, in via principale chiedeva che fossero dichiarate inammissibili per carenza di legittimazione le domande svolte dagli attori nei propri confronti ed in ogni caso il rigetto delle stesse perché infondate in fatto ed in diritto ed infine, in via subordinata la riduzione delle somme richieste dagli attori al danno accertato e provato in corso di causa in relazione al grado di responsabilità degli enti convenuti e al correlativo diritto di regresso, per quanto la predetta CP_6 doveva essere tenuta a corrispondere in eccesso rispetto alla propria quota e la condanna di a tenere indenne e manlevare la da Controparte_9 Controparte_6 qualsiasi pregiudizio patrimoniale che potesse derivarle dall'accoglimento delle domande attoree;
4 rilevato che il giudice con ordinanza datata 17 aprile 2019 autorizzava la chiamata in giudizio della compagnia assicurativa , che si costituiva in giudizio Controparte_9 richiamando le difese già contenute nella comparsa depositata a fronte dell'azione diretta già introdotta dagli attori nei confronti della compagnia assicuratrice e chiedendo nel merito che fosse dichiarata la mancanza di responsabilità dell'assicurata Controparte_11
e per l'effetto respingere la domanda proposta dagli attori e di conseguenza quella di
[...] manleva, in via di estremo subordine che fosse dichiarata la responsabilità esclusiva della e di conseguenza il rigetto della domanda introdotta nei confronti Controparte_5 della e la relativa domanda di manleva ed in ogni caso, il rigetto Controparte_6 della domanda proposta dalle nipoti non conviventi limitando, ex art. 1911 cc, l'obbligo di manleva alla percentuale del 60% della quota di coassicurazione gravante sulla chiamata;
rilevato che il giudice istruttore con ordinanza datata 20 aprile 2021 rigettava le istanze di prove orali dedotte dalle parti in quanto “all'evidenza contenenti giudizi e/o valutazioni per cui è inammissibile la prova orale o perché relative a circostanze in parte già documentate” e disponeva
CTU medico-legale nominando consulente tecnico d'ufficio la dott.ssa quale Persona_1 medico legale, assistita quali ausiliari specialisti dal prof. ordinario in medicina Persona_2 interna e geriatria e dal dr. specialista in ortopedia, traumatologia e fisiatria, per CP_12 accertare e verificare la causa della morte della RA , il consenso informato Parte_3 prestato dalla stessa, l'eventuale colpa per imprudenza, negligenza e imperizia da parte dei sanitari nell'eseguire l'intervento ed il successivo trattamento, anche con riferimento a quello prestato dall'istituto di riabilitazione , quali risultavano essere le Controparte_6 condizioni della RA al momento delle dimissioni dall'ospedale della Pt_3 [...]
e se le dimissioni fossero corrette e giustificate, considerato il successivo ricovero CP_5 per la riabilitazione presso la;
Controparte_6
rilevato che all'esito della consulenza, il giudice istruttore ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni ed infine all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc, tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso va rilevato innanzitutto quanto all'eccezione di inammissibilità della memoria depositata da parte attrice all'udienza del 10 febbraio 2022, che la questione si appalesa irrilevante ai fini della decisione alla luce del fatto che il giudice sciogliendo la riserva e ritendo
5 la CTU esaustiva, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, posto che per il fondamentale principio di cui all'art.100 cpc il giudice è tenuto a pronunciarsi sulle questioni rilevanti ai fini del giudizio e non su quelle prive di alcun rilievo pratico e giuridico;
rilevato per il resto che la causa può ben essere decisa alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio datata 21 dicembre 2021, consulenza che ad avviso di questo giudice appare esaustiva e ben motivata, così come sono da considerarsi soddisfacenti le risposte offerte dal
CTU alle richieste di chiarimenti avanzate dai consulenti tecnici delle parti, fermo restando che la materia è per sua natura opinabile e non può esistere una verità oggettiva indiscutibile, come riconosciuto dalla stessa consulenza, per cui ai fini della decisione opera il principio dell'onere della prova “onus probandi incubit ei qui dicit non ei qui negat”;
rilevato in particolare che la CTU, con riguardo alla possibili cause della morte della RA
riferisce che la stessa “risultava affetta da numerose e gravi comorbidità quali Parte_3 cardiopatia ipertensiva, ernia iatale con severo impegno mediastinico, BPCO asmatiforme, cirrosi epatica complicata con ipertensione portale, varici esofagee, gastropatia iperemica e splenomegalia, obesità grave con BMI 34.89 kg/m2 e disturbo bipolare” e che in assenza di una indagine anatomo
– patologica che poteva identificare chiaramente il determinismo del decesso della RA
“si possono solo formulare ipotesi razionali circa la causa della morte della paziente, non Pt_3 potendo comunque esprimersi in termini di certezza o elevato grado di probabilità a causa dell'oggettivo ed insuperabile deficit conoscitivo” per cui in sintesi si può affermare che “il decesso della paziente è avvenuto in ambiente sanitario in maniera inattesa ed improvvisa, in un Pt_3 soggetto fragile e affetto da molteplici comorbidità cardiovascolari, respiratorie e metaboliche, che tuttavia apparivano nel periodo antecedente alla morte stabili” (cfr. pagg. 103/105 della relazione del CTU sopra cit.);
rilevato quanto all'intervento subito dalla RA presso la Pt_3 Controparte_5 che il CTU nel proprio elaborato osserva che le indagini radiografiche effettuate l'11 giugno 2015 ed il 9 febbraio 2016 rilevavano “un quadro di osteopenia con completo disfacimento del tratto peroneale distale di cui residuavano solo alcuni frammenti ossei, evoluta deformazione dell'epifisi tibiale distale e involuzione della troclea e del collo astragalici con epifisi tibiale distale neoarticolata con il calcagno” riscontrando altresì “areole di rarefazione ed osteolisi a livello metafisario distale di tibia , esiti di resezione ditale del perone e riassorbimento sottoastragalico” motivo per cui la RA
6 veniva sottoposta all'intervento chirurgico “di revisione di artrodesi dell'articolazione Pt_3 tibio-tarsica destra in seguito al fallimento dei tre precedenti interventi di artrodesi secondari a pregressa lussazione tibio-astragalica-scafoidea” e che sulla base “delle condizioni anamnestiche di pertinenza ortopedica sovra descritte –ovvero in considerazione dei plurimi interventi chirurgici precedentemente effettuati e del grave quadro di osteoporosi, deformità e sovvertimento articolare –tale intervento presentava caratteri di media difficoltà” (cfr. pagg. 106/107 della relazione del CTU sopra cit.);
rilevato quanto ai possibili profili di difficoltà dell'intervento su menzionato che il CTU nel proprio elaborato evidenzia che “la gestione clinico-assistenziale della vicenda in esame risultava caratterizzata da un'importante complessità, adeguatamente riconosciuta nella visita anestesiologica preoperatoria effettuata in data 09.02.2016, che infatti individuava un rischio anestesiologico ASA
IV (paziente con malattia grave con limitazione importante) e prospettava l'eventuale necessità di trasferire la paziente in ambiente intensivistico in fase post-operatoria”, atteso che la RA Pt_3
a seguito dell'intervento “di artrodesi di caviglia destra del 17.02.2016, manifestava sin dal giorno successivo segni e sintomi di insufficienza respiratoria acuta da edema polmonare e sepsi secondaria
a polmonite, tali da richiedere il ricovero in ambiente intensivistico. Altresì, durante la degenza presso l'U.O.C. di Terapia Intensiva la IG.ra manifestava un episodio tachiaritmico Pt_3 sopraventricolare con infarto miocardico acuto pur in assenza di stenosi coronariche” e che pertanto
“dal punto di vista clinico-assistenziale, a causa delle comorbidità e conseguenti complicanze post- operatorie, la gestione complessiva della vicenda clinica in esame presentava un carattere di medio- alta difficoltà”(cfr. pagg. 108/109 della relazione del CTU sopra cit.);
rilevato poi quanto ai profili di colpa ascrivibili in capo ai sanitari, sia con riferimento all'intervento che al successivo trattamento presso la , che secondo il Controparte_5
CTU l'intervento di artrodesi tibio-tarsica “risultava necessario e indicato al fine di ripristinare quel minimo di autonomia necessaria all'espletamento delle attività della vita quotidiana, soprattutto per evitare il completo allettamento della paziente, ulteriore fattore di rischio in considerazione delle plurime comorbidità cardiocircolatorie, respiratorie e metaboliche” e quindi la decisione di sottoporre la RA a tale operazione “appare nel concreto condivisibile, nonostante l'alto Pt_3 rischio operatorio” e veniva effettuata “nelle corrette condizioni di profilassi antibiotica e antitrombotica” e la documentazione sanitaria evidenziava “la corretta indicazione ed esecuzione dell'intervento chirurgico di artrodesi tibio-tarsica destra, che consentiva di ottenere un risultato 7 soddisfacente in rapporto alle condizioni antecedenti” (cfr. pagg. 111/113 della relazione del CTU sopra cit.);
rilevato poi quanto al periodo di degenza della RA presso la Pt_3 [...]
che il CTU ha chiarito che la disamina della gestione clinico-assistenziale “non CP_5 ha evidenziato concrete note di imprudenza, negligenza ed imperizia né durante il ricovero in Terapia
Intensiva né durante la degenza in Medicina Interna” ed in tal senso ha concluso che “il trattamento urgente delle complicanze post-chirurgiche in ambiente intensivistico è stato adeguato e corretto, così come la gestione clinico-assistenziale in ambiente internistico, caratterizzata dall'emergere di problematiche intercorrenti, tra loro solo in parte interrelate, come di frequente rilevato in pazienti fragili come la OR , affetta da molteplici comorbidità” e l'analisi della Pt_3 documentazione sanitaria relativa alla fase di gestione postoperatoria “non ha evidenziato profili di censura a carico dei sanitari dell'Istituto Ospedaliero “Fondazione Poliambulanza” da porsi con criterio oggettivo e/o scientificamente dimostrabile in collegamento causale con il decesso della paziente” (cfr. pagg. 115/117 della relazione del CTU sopra cit.);
rilevato poi quanto alla scelta della di trasferire la RA Controparte_5 Pt_3 presso la struttura di cure intermedie , che secondo quanto Controparte_6 affermato dal CTU “risulta del tutto condivisibile e in linea con quanto indicato nel DGR 3383 del
10.04.2015 della Regione Lombardia” e che nel caso in esame il trasferimento presso una struttura di cure intermedie “risultava adeguato, finalizzato infatti al completamento dell'iter di cura e al raggiungimento di un recupero funzionale, garantendo tuttavia una gestione clinico- assistenziale-sociale dei complessi bisogni della paziente” ribadendo comunque che le condizioni della paziente “risultavano stabili” e quindi “non emergono pertanto criticità nella decisione dei
Sanitari di traferire la paziente presso una struttura di cure intermedie come la
[...]
(cfr. pagg. 117/120 della relazione del CTU sopra cit.); Controparte_6
rilevato poi quanto al successivo trattamento sanitario ricevuto presso l'istituto di riabilitazione che il CTU ha evidenziato che la paziente accedeva alla Controparte_6 struttura di cure intermedie “in condizioni stabili” e solo il 22 marzo 2016 si registrava un “lieve peggioramento delle condizioni generali (..) con fenomeni di sudorazione, agitazione e ipotensione” ed infine il 3 aprile 2016 la RA veniva rinvenuta in “decupito laterale con residui Pt_3 essiccati di vomito similcaffeano dal cavo orale, non responsiva ad alcuno stimolo” e quindi “alle
8 03:15, ne era costatato il decesso”, ribadendo che dall'esame della documentazione sanitaria “ la complessità assistenziale e terapeutica che caratterizzava il caso della SI.ra era ben Pt_3 documentata anche presso la di Lonato” e pertanto, “le medesime Controparte_6 considerazioni esposte (..) per possono essere spese anche per la Struttura Controparte_5 sanitaria ora in esame, posto che l'analisi dei comportamenti professionali posti in essere in tale sede non ha evidenziato criticità da poter correlare con forza scientifica al decesso della SI.ra Pt_3 avvenuto per causa non definita ma ragionevolmente riconducibile a fatto acuto di natura cardiaca.”(cfr. pagg. 120/121 della relazione del CTU sopra cit.);
rilevato poi quanto al consenso informato prestato dalla RA in occasione Pt_3 dell'intervento chirurgico di artrodesi della caviglia veniva acquisito in maniera cartacea “in data 16.02.2016 e sottoscritto sia dalla paziente che dal medico informatore” che, secondo il CTU, nel modulo risultava indicato in maniera adeguata “il tipo di trattamento proposto, ovvero
l'intervento chirurgico di artrodesi di caviglia destra, e la relativa indicazione, ovvero il recupero funzionale e il miglioramento della sintomatologia algica associata agli esiti della pregressa artrodesi tibio-tarsica. Le probabilità di successo del trattamento, in assenza di complicanze e in considerazione delle condizioni generali, venivano considerate buone, prospettando altresì l'esecuzione di un percorso riabilitativo con fisiochinesiterapia. A tal proposito, eventi infettivi e ipertrofia cicatriziale venivano annoverate tra le possibili complicanze della procedura chirurgica” e che le condizioni cognitivo- neurologiche della RA “al momento dell'acquisizione del consenso informato, ovvero in Pt_3 data 16.02.2016, apparivano conservate, come evidenziato dalla documentazione sanitaria che in tal data descriveva la paziente con “stato mentale lucido e orientato” per cui ha concluso il CTU che
“non emergono elementi che facciano ritenere che la SI.ra non fosse edotta circa la complessità Pt_3 della propria condizione di base, le finalità dell'intervento ortopedico proposto e dei rischi ad esso connesso” e che l'assetto psichico e neurologico della stessa in tale fase clinica era descritto come
“indenne” (cfr. pagg. 109/110 della relazione del CTU sopra cit.);
rilevato quanto alle osservazioni dei CTP, che solo il CTP di parte attrice ne formulava alcune e la CTU dott.ssa ribadiva che in merito al consenso informato prestato per Persona_1
l'intervento di artrodesi alla caviglia ed in particolare per la firma prestata che “alcuna informazione può essere desunta dalla grafia della paziente, la quale peraltro appare regolare, comprensibile e corretta nei contenuti” confermando che “la complessità del quadro internistico di base giustificava pienamente l'attribuzione di un rischio anestesiologico elevato” e che in un'analisi 9 di rischio/beneficio “se da un lato le caratteristiche della paziente potevano rappresentare indicatori di una complessità clinica capace di esporre la paziente ad un aumentato rischio post-operatorio finanche potendo controindicare la stessa scelta chirurgica, d'altra parte la possibilità di eseguire un intervento chirurgo in grado di recuperare in parte o completamente la funzione fisica, poteva supportare e ben motivare l'intervento. Un calcolo del rapporto costo-beneficio del caso di specie è complesso, ma le seguenti considerazioni generali contribuiscono a sostenere l'ipotesi interventistica”, concludendo infine che “a causa della mancata esecuzione dell'esame autoptico, non risulta possibile individuare con un criterio scientifico oggettivo la causa biologica della morte della IG.ra , Pt_3 potendo soltanto esprimersi in termini probabilistici ed individuando nelle condizioni cliniche della paziente fattori predisponenti per lo sviluppo di una morte cardiaca improvvisa su base elettrica” (cfr. pagg. 124/133 della relazione del CTU sopra cit.);
rilevato che il CTU concludeva quindi riconoscendo che “è pacifico che una condizione pluripatologica come quella della SI.ra , presentasse una complessità terapeutica intrinseca ed Pt_3
è pertanto ragionevole che nel trattamento di una tale condizione complessa e multidisciplinare possano essere riscontrate alcune scelte terapeutiche non di univoca condivisione in una ottica valutativa ex post, che tuttavia possono risultare invece accettabili in una doverosa valutazione medico legale ex ante del caso. Dette scelte, comunque, in una analisi complessiva, svolgono un ruolo comunque non dimostrabile dal punto di vista fisiopatologico e clinico nel determinismo del decesso della paziente” (cfr. pagg. 131/132 della relazione del CTU sopra cit.);
ritenuto pertanto alla luce delle conclusioni sopra esposte cui è pervenuta la consulenza tecnica d'ufficio che questo giudice fa propria in quanto logica, congrua e adeguatamente motivata, che non vi è prova e si deve anzi escludere il nesso causale tra l'operato dei sanitari svolto presso la e poi presso la ed il decesso della Controparte_5 Controparte_6 RA , così come non vi è prova e si deve anzi escludere la sussistenza di una condotta Pt_3 colposa del personale sanitario in violazione dei doveri di diligenza e perizia richiesti dallo svolgimento dell'attività medica e questo vale anche per il rilascio del consenso informato;
ritenuto che quanto sopra accertato è assorbente rispetto ad ogni altra questione e comporta il rigetto delle domande attoree;
ritenuto infine quanto alle spese che la particolare natura della materia trattata, la complessità tecnico-scientifica dell'oggetto della controversia e delle questioni affrontate, giustificano la
10 integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, anche in relazione alla domanda di manleva svolta dalla convenuta nei confronti dell'assicurazione;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta la domanda proposta da Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e nei confronti della , della Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
e di;
Controparte_6 Controparte_9
b) spese compensate.
Così deciso in Brescia il 6 giugno 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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