Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 00862/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01240/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Maria Contento, e presso lo studio della medesima elettivamente domiciliato, in Bari alla piazza Aldo Moro n. 37, per mandato in calce al ricorso, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Stato di Bari, e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Bari, alla via Melo n. 97;
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, in persona del Capo del Dipartimento pro tempore, non costituito come tale in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del 9.07.2019, Prot. N. 15713/Seg. P.P., emesso dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione della Casa Circondariale di Bari “-OMISSIS-”, notificato all’interessato il 23.07.2019, con il quale è stato negato il diritto al pagamento della monetizzazione del congedo ordinario per l’anno 2016; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti l’avv. Alessio Orazio Scarcella per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Isabella Piracci per il Ministero della Giustizia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato a mezzo di ufficiale giudiziario e del servizio postale raccomandato in data 20 settembre 2019, e depositato il 18 ottobre 2019, -OMISSIS-, assistente capo di Polizia Penitenziaria ha impugnato il provvedimento in epigrafe meglio specificato con il quale è stato negato il pagamento del compenso per (residui) quattordici giorni di congedo ordinario per l’anno 2016.
A sostegno del ricorso, sono stati dedotti i seguenti motivi;
- Violazione dell’art. 14, comma 7, D.P.R. n. 395/1995;
- Violazione dell’art. 11, comma 1, D.P.R. n. 170/2007;
- Violazione dell’art. 9, D.P.R. n. 39/2018;
- Art. 36 Costituzione;
- eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità, contraddittorietà.
Nel giudizio si è costituito, con atto di stile, il Ministero della Giustizia.
All’udienza pubblica del 30 aprile 2025, sentiti i difensori delle parti, il ricorso è stato riservato per la decisione.
Il ricorso in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato.
2.1 Com’è noto l’art. 14 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, invocato dall’interessato, prevede che al personale delle Forze di Polizia a ordinamento civile, ivi compreso quello del Corpo di Polizia Penitenziaria, compete un periodo di congedo ordinario retribuito variabile, a seconda dell’anzianità di servizio, da 32 a 45 giorni per ciascun anno, e determinato nell’anno di assunzione e cessazione dal servizio in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato.
Trattasi di diritto irrinunciabile, e di regola non monetizzabile, fruibile anche in distinti periodi entro il 31 dicembre dell'anno cui il congedo si riferisce, e entro il primo semestre dell’anno successivo se non fruito nell’anno di riferimento per indifferibili esigenze di servizio, oppure in caso di motivate esigenze di carattere personale entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.
La monetizzazione dei periodi di congedo ordinario non fruiti è ammessa “… all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio ”.
2.2 L’art. 18 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha, poi, chiarito che il compenso sostitutivo dei periodi di congedo non fruiti è ammesso “… anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità ”.
2.3 L’art. 11 del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, pure invocato dal ricorrente, ha confermato la disciplina come recata dalle predette disposizioni.
2.4 Consolidata giurisprudenza ha chiarito come la previsione del diritto al compenso sostitutivo, tra gli altri, nei casi di cessazione dal servizio per infermità o dispensa dopo il collocamento in aspettativa per infermità (oltre che di decesso del dipendente) è in effetti ricognitiva degli effetti dei principi costituzionali, e segnatamente del diritto alle ferie come diritto irrinunciabile, di cui all’art. 36 Cost. (cfr. tra tante T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 17 ottobre 2012, n. 1836), e debba essere senz’altro riconosciuto anche con riferimento ai periodi di aspettativa per infermità seguiti da dispensa dal servizio (vedi ex multis: Cons. Stato, Sez. III, 16 dicembre 2013, n. 6012; id., Sez. VI, 9 maggio 2011, n. 2736 e 9 dicembre 2010, n. 8631).
2.5 Nel caso di specie l’Amministrazione, con retta applicazione delle richiamate disposizioni, avendo riconosciuto il compenso sostitutivo per vari periodi di congedo ordinario maturati, lo ha negato per i residui quattordici giorni relativi al 2016, con inequivoca motivazione rimasta incontestata in ordine alla mancata richiesta del congedo e/o alla sua negata fruizione per esigenze di servizio.
2.7 Alla luce dei rilievi che precedono il Collegio non può, pertanto, accogliere il ricorso, risultando infondate tutte le censure dedotte.
3. Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio, in relazione alla natura, di mero stile, delle difese dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO