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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 12/12/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Francesca Ballesi, in funzioni di Giudice, sulle conclusioni di cui alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.775/ 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente
TRA:
nato a [...] lo [...] ed ivi residente nella via Barbagallo n. 13, Parte_1
C.F.: , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Rino C.F._1
NC C.F.: , con studio sito in Sciacca (AG) nella via T. Campanella C.F._2
n° 5 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso Avvocato- attore
CONTRO
(Partita IVA , in persona del Sindaco pro — Controparte_1 P.IVA_1
tempore, Dott. , rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Bellia Codice Fiscale: CP_2
, in forza della procura alle liti - convenuto CodiceFiscale_3
oggetto: richiesta risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
Conclusioni delle parti: come da note ex art- 127 ter
Motivazione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore come sopra generalizzato ha convenuto in giudizio il per chiedere, previo accertamento della responsabilità ex art. Controparte_1
2051 c.c. dell'ente convenuto, il risarcimento dei danni derivati a seguito del sinistro stradale avvenuto il 21.6.2020, alle ore 5.00 circa in Sciacca, nella via Licata con direzione Porta Palermo- in corrispondenza della piazzetta San Vito, a causa di un avvallamento del manto stradale. In particolare l'attore ha riferito che, mentre si trovava a bordo del motociclo Yamaha EL93488, di proprietà di e stava percorrendo a velocità moderata la via Parte_2
Licata, con direzione Porta Palermo, a causa di un avvallamento non segnalato né recintato, aveva urtato contro il marciapiedi lato sinistro della sede stradale, rispetto alla direzione di marcia dello scooter cadendo a terra ed era stato trasportato in ospedale a mezzo ambulanza dove gli era stata diagnosticata: “Frattura esposta tibiocalcaneare dx con perdita ematica”, a cui faceva seguito il referto di consulenza del reparto di Ortopedia dell'U.O. di Sciacca, il quale riportava “Lussazione esposta mediotarsica con frattura del malleolo interno TT DX e frattura pluriframmentaria scomposta con infossamento del piatto tibiale e del condilo femorale ginocchio sx”.
Sulla base di quanto sopra detto l'attore ha chiesto, previo accertamento della responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., condannare quest'ultimo al risarcimento di CP_1 tutti i danni dallo stesso patiti, per l'ammontare complessivo di € 116.241,21, come specificato nell'atto introduttivo del giudizio.
Si è costituito il il quale ha chiesto il rigetto della pretesa attorea sul Controparte_1 presupposto che il sinistro per cui è causa fosse stato causato dal comportamento non diligente tenuto dal . Pt_1
La causa è stata istruita a mezzo prove orali e documentali ed è stata trattenuta in decisione, a mezzo deposito di note scritte, all'udienza del 12.12.2025.
*****
La domanda di parte attrice non merita accoglimento per le ragioni che si vanno di seguito ad illustrare.
E' noto che la responsabilità della Pubblica Amministrazione, in caso di danno dipendente da beni demaniali (come strade, accessori e pertinenze), era inserita nell'ambito della responsabilità aquiliana e non nella responsabilità per danno da cose in custodia. Il diverso inquadramento non assume valore solo “teorico” ma comporta significative conseguenze sotto il profilo probatorio, atteso che l'onere della prova in capo al danneggiato, secondo il precedente indirizzo giurisprudenziale, risultava più gravoso. Infatti, in base allo schema dell'art. 2043 c.c., al fine di ottenere il risarcimento per il danno derivante da un bene demaniale
– ad esempio, per la caduta dalla bicicletta a causa di una buca – il danneggiato doveva dimostrare:
• la sussistenza del pregiudizio patito (la rottura della bicicletta, le lesioni personali come la frattura della caviglia e così via),
• il nesso causale sussistente tra il bene (la buca sulla strada) e l'evento (la caduta del ciclista),
• la colpa della P.A. (ad esempio, il proprietario della strada) intesa come CP_1 negligenza e, oltre a ciò, la dimostrazione della sussistenza di una insidia o trabocchetto, ravvisabile solo nell'ipotesi di una situazione di pericolo imprevedibile e inevitabile.
Secondo tale orientamento, il danneggiato doveva dimostrare non solo la negligenza dell'ente custode della strada che non aveva curato la sua manutenzione (elemento soggettivo), ma anche che l'insidia era nascosta, non visibile ed impossibile da evitare. In tal modo, la posizione del soggetto che chiedeva il risarcimento risultava aggravata, giacché era chiamato anche ad allegare la sussistenza di un'insidia (o trabocchetto), vale a dire una situazione imprevedibile e inevitabile presente sulla strada. La nozione di insidia (o trabocchetto) costituisce un quid pluris rispetto alla ordinaria dimostrazione dell'elemento soggettivo (la colpa della P.A.). Infatti, lo schema della responsabilità aquiliana postula che il danneggiato sia chiamato a provare solo la colpa dell'ente per negligenza nella manutenzione della cosa pubblica. Invece, nel caso in cui il danneggiante fosse la Pubblica Amministrazione, veniva richiesto anche questo ulteriore elemento al fine di dimostrarne la responsabilità. In tale modo, si palesava un favor per l'Amministrazione a detrimento del soggetto danneggiato.
Tale orientamento è invalso per anni per poi essere eroso anche grazie all'intervento della Corte Costituzione (sentenza n. 156/99) dalla quale è derivato il principio secondo cui il proprietario del bene che abbia cagionato danni a terzi è responsabile solo in quanto custode. L'unico caso in cui l'ente non poteva essere chiamato a rispondere riguardava l'ipotesi in cui non fosse in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sul bene. Sicché l'art. 2051 c.c. era ritenuto inapplicabile alla P. A. allorché sulla res di sua proprietà non fosse possibile un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti. La ratio di questo orientamento va ricercata nel fatto che «l'estensione del bene demaniale [rende] impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo, che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi» ( Cass. 11366/2002 e n. 16179/2001).
In altre parole, la notevole estensione del bene (ad esempio, le autostrade) e l'uso generale da parte dei terzi rappresentavano degli elementi che dimostravano l'impossibilità per l'ente proprietario di esercitare un concreto controllo e una vigilanza sul bene medesimo. Riassumendo, la ragione che, negli anni, ha indotto la giurisprudenza ad escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. derivava dalla concreta impossibilità per la Pubblica Amministrazione di operare un controllo capillare sulle situazioni di pericolo. La Corte Costituzione ha escluso ogni automatismo rimettendo alla valutazione al giudice di merito l'analisi sull'estensione del bene e sul potere di controllo del custode onde evitare di creare una disciplina di favore per la P.A.
Nel tempo, è avvenuto un graduale cambiamento di giurisprudenza che ha ammesso la generale applicazione dell'art. 2051 c.c. anche per la Pubblica Amministrazione
Pertanto, la nozione di insidia e trabocchetto, mentre, inizialmente, era stata elaborata in relazione alla responsabilità aquiliana come un quid pluris che il danneggiato doveva provare per dimostrare la colpevolezza della P.A., ora non costituisce un elemento necessario ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. L'eventuale presenza di un'insidia, nascosta e poco visibile, può assumere rilievo sotto il profilo della maggiore (o minore) difficoltà per l'ente custode di fornire la prova del caso fortuito per andare esente da responsabilità. Seppur da un lato si è diffuso un orientamento volto a configurare in capo alla PA una ipotesi di responsabilità oggettiva, dall'altro lato, anche al fine di evitare un eccessivo aggravio nell'onere probatorio in capo all'ente, la giurisprudenza ha cominciato a valorizzare il concorso di colpa del danneggiato.
Sul tema si segnala Cass. Sentenza n. 11152/23 che, pur ribadendo la natura oggettiva della responsabilità in questione, ha affermato che essa può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevidibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Da ultimo, si evidenzia altresì Cass., ordinanza n. 8449 del 31.3.2025 secondo cui “nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. - in cui il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra res in custodia ed evento - il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la "res".
Questo Giudice, pur prendendo atto dei diversi orientamenti giurisprudenziali che si sono diffusi sul tema, ritiene di aderire al secondo indirizzo che mette in maggiore evidenza l'incidenza che può avere sull'accertamento del nesso di causalità la condotta del danneggiato.
Nel caso di specie si ritiene che il comportamento posto in essere dall'attore abbia avuto una significativa incidenza, posto che, anche dall'esame delle prove testimoniali, ivi compreso l'interrogatorio libero dello stesso Piazza è emerso che il manto stradale era lievemente deformato (teste e che lo stesso attore aveva conoscenza dei luoghi, tanto da aver Tes_1 dichiarato che, talvolta, utilizzava altro percorso nel rientrare a casa. A tal proposito, inoltre, non muta quanto appena detto la testimonianza resa dal teste , peraltro intervenuto sul Tes_2 luogo dei fatti dopo l'incidente, il quale ha parlato di un avvallamento della strada già presente da un pò di tempo.
In altre parole, la circostanza tale per cui sul manto stradale vi fosse un semplice avvallamento, unitamente al fatto che il fatto sia avvenuto nelle prime ore del mattino, quando la luce inevitabilmente è minore ed al fatto che il aveva conoscenza dei luoghi, tanto da aver Pt_1 ammesso di percorrere con frequenza il tratto di strada in questione, essendo il percorso che separa l'abitazione dal luogo di lavoro, sono tutte circostanze che fanno desumere che l'attore non ha impiegato quella diligenza che, se osservata, avrebbe impedito il verificarsi del sinistro, con conseguente rigetto di ogni pretesa attorea.
Trattandosi di materia caratterizzata da un significativo mutamento di indirizzi giurisprudenziali vi sono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunciando, rigetta la domanda formulata dall'attore.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Milano, 12.12.2025
Il Giudice dott. Francesca Ballesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Francesca Ballesi, in funzioni di Giudice, sulle conclusioni di cui alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.775/ 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente
TRA:
nato a [...] lo [...] ed ivi residente nella via Barbagallo n. 13, Parte_1
C.F.: , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Rino C.F._1
NC C.F.: , con studio sito in Sciacca (AG) nella via T. Campanella C.F._2
n° 5 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso Avvocato- attore
CONTRO
(Partita IVA , in persona del Sindaco pro — Controparte_1 P.IVA_1
tempore, Dott. , rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Bellia Codice Fiscale: CP_2
, in forza della procura alle liti - convenuto CodiceFiscale_3
oggetto: richiesta risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
Conclusioni delle parti: come da note ex art- 127 ter
Motivazione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore come sopra generalizzato ha convenuto in giudizio il per chiedere, previo accertamento della responsabilità ex art. Controparte_1
2051 c.c. dell'ente convenuto, il risarcimento dei danni derivati a seguito del sinistro stradale avvenuto il 21.6.2020, alle ore 5.00 circa in Sciacca, nella via Licata con direzione Porta Palermo- in corrispondenza della piazzetta San Vito, a causa di un avvallamento del manto stradale. In particolare l'attore ha riferito che, mentre si trovava a bordo del motociclo Yamaha EL93488, di proprietà di e stava percorrendo a velocità moderata la via Parte_2
Licata, con direzione Porta Palermo, a causa di un avvallamento non segnalato né recintato, aveva urtato contro il marciapiedi lato sinistro della sede stradale, rispetto alla direzione di marcia dello scooter cadendo a terra ed era stato trasportato in ospedale a mezzo ambulanza dove gli era stata diagnosticata: “Frattura esposta tibiocalcaneare dx con perdita ematica”, a cui faceva seguito il referto di consulenza del reparto di Ortopedia dell'U.O. di Sciacca, il quale riportava “Lussazione esposta mediotarsica con frattura del malleolo interno TT DX e frattura pluriframmentaria scomposta con infossamento del piatto tibiale e del condilo femorale ginocchio sx”.
Sulla base di quanto sopra detto l'attore ha chiesto, previo accertamento della responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., condannare quest'ultimo al risarcimento di CP_1 tutti i danni dallo stesso patiti, per l'ammontare complessivo di € 116.241,21, come specificato nell'atto introduttivo del giudizio.
Si è costituito il il quale ha chiesto il rigetto della pretesa attorea sul Controparte_1 presupposto che il sinistro per cui è causa fosse stato causato dal comportamento non diligente tenuto dal . Pt_1
La causa è stata istruita a mezzo prove orali e documentali ed è stata trattenuta in decisione, a mezzo deposito di note scritte, all'udienza del 12.12.2025.
*****
La domanda di parte attrice non merita accoglimento per le ragioni che si vanno di seguito ad illustrare.
E' noto che la responsabilità della Pubblica Amministrazione, in caso di danno dipendente da beni demaniali (come strade, accessori e pertinenze), era inserita nell'ambito della responsabilità aquiliana e non nella responsabilità per danno da cose in custodia. Il diverso inquadramento non assume valore solo “teorico” ma comporta significative conseguenze sotto il profilo probatorio, atteso che l'onere della prova in capo al danneggiato, secondo il precedente indirizzo giurisprudenziale, risultava più gravoso. Infatti, in base allo schema dell'art. 2043 c.c., al fine di ottenere il risarcimento per il danno derivante da un bene demaniale
– ad esempio, per la caduta dalla bicicletta a causa di una buca – il danneggiato doveva dimostrare:
• la sussistenza del pregiudizio patito (la rottura della bicicletta, le lesioni personali come la frattura della caviglia e così via),
• il nesso causale sussistente tra il bene (la buca sulla strada) e l'evento (la caduta del ciclista),
• la colpa della P.A. (ad esempio, il proprietario della strada) intesa come CP_1 negligenza e, oltre a ciò, la dimostrazione della sussistenza di una insidia o trabocchetto, ravvisabile solo nell'ipotesi di una situazione di pericolo imprevedibile e inevitabile.
Secondo tale orientamento, il danneggiato doveva dimostrare non solo la negligenza dell'ente custode della strada che non aveva curato la sua manutenzione (elemento soggettivo), ma anche che l'insidia era nascosta, non visibile ed impossibile da evitare. In tal modo, la posizione del soggetto che chiedeva il risarcimento risultava aggravata, giacché era chiamato anche ad allegare la sussistenza di un'insidia (o trabocchetto), vale a dire una situazione imprevedibile e inevitabile presente sulla strada. La nozione di insidia (o trabocchetto) costituisce un quid pluris rispetto alla ordinaria dimostrazione dell'elemento soggettivo (la colpa della P.A.). Infatti, lo schema della responsabilità aquiliana postula che il danneggiato sia chiamato a provare solo la colpa dell'ente per negligenza nella manutenzione della cosa pubblica. Invece, nel caso in cui il danneggiante fosse la Pubblica Amministrazione, veniva richiesto anche questo ulteriore elemento al fine di dimostrarne la responsabilità. In tale modo, si palesava un favor per l'Amministrazione a detrimento del soggetto danneggiato.
Tale orientamento è invalso per anni per poi essere eroso anche grazie all'intervento della Corte Costituzione (sentenza n. 156/99) dalla quale è derivato il principio secondo cui il proprietario del bene che abbia cagionato danni a terzi è responsabile solo in quanto custode. L'unico caso in cui l'ente non poteva essere chiamato a rispondere riguardava l'ipotesi in cui non fosse in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sul bene. Sicché l'art. 2051 c.c. era ritenuto inapplicabile alla P. A. allorché sulla res di sua proprietà non fosse possibile un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti. La ratio di questo orientamento va ricercata nel fatto che «l'estensione del bene demaniale [rende] impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo, che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi» ( Cass. 11366/2002 e n. 16179/2001).
In altre parole, la notevole estensione del bene (ad esempio, le autostrade) e l'uso generale da parte dei terzi rappresentavano degli elementi che dimostravano l'impossibilità per l'ente proprietario di esercitare un concreto controllo e una vigilanza sul bene medesimo. Riassumendo, la ragione che, negli anni, ha indotto la giurisprudenza ad escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. derivava dalla concreta impossibilità per la Pubblica Amministrazione di operare un controllo capillare sulle situazioni di pericolo. La Corte Costituzione ha escluso ogni automatismo rimettendo alla valutazione al giudice di merito l'analisi sull'estensione del bene e sul potere di controllo del custode onde evitare di creare una disciplina di favore per la P.A.
Nel tempo, è avvenuto un graduale cambiamento di giurisprudenza che ha ammesso la generale applicazione dell'art. 2051 c.c. anche per la Pubblica Amministrazione
Pertanto, la nozione di insidia e trabocchetto, mentre, inizialmente, era stata elaborata in relazione alla responsabilità aquiliana come un quid pluris che il danneggiato doveva provare per dimostrare la colpevolezza della P.A., ora non costituisce un elemento necessario ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. L'eventuale presenza di un'insidia, nascosta e poco visibile, può assumere rilievo sotto il profilo della maggiore (o minore) difficoltà per l'ente custode di fornire la prova del caso fortuito per andare esente da responsabilità. Seppur da un lato si è diffuso un orientamento volto a configurare in capo alla PA una ipotesi di responsabilità oggettiva, dall'altro lato, anche al fine di evitare un eccessivo aggravio nell'onere probatorio in capo all'ente, la giurisprudenza ha cominciato a valorizzare il concorso di colpa del danneggiato.
Sul tema si segnala Cass. Sentenza n. 11152/23 che, pur ribadendo la natura oggettiva della responsabilità in questione, ha affermato che essa può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevidibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Da ultimo, si evidenzia altresì Cass., ordinanza n. 8449 del 31.3.2025 secondo cui “nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. - in cui il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra res in custodia ed evento - il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la "res".
Questo Giudice, pur prendendo atto dei diversi orientamenti giurisprudenziali che si sono diffusi sul tema, ritiene di aderire al secondo indirizzo che mette in maggiore evidenza l'incidenza che può avere sull'accertamento del nesso di causalità la condotta del danneggiato.
Nel caso di specie si ritiene che il comportamento posto in essere dall'attore abbia avuto una significativa incidenza, posto che, anche dall'esame delle prove testimoniali, ivi compreso l'interrogatorio libero dello stesso Piazza è emerso che il manto stradale era lievemente deformato (teste e che lo stesso attore aveva conoscenza dei luoghi, tanto da aver Tes_1 dichiarato che, talvolta, utilizzava altro percorso nel rientrare a casa. A tal proposito, inoltre, non muta quanto appena detto la testimonianza resa dal teste , peraltro intervenuto sul Tes_2 luogo dei fatti dopo l'incidente, il quale ha parlato di un avvallamento della strada già presente da un pò di tempo.
In altre parole, la circostanza tale per cui sul manto stradale vi fosse un semplice avvallamento, unitamente al fatto che il fatto sia avvenuto nelle prime ore del mattino, quando la luce inevitabilmente è minore ed al fatto che il aveva conoscenza dei luoghi, tanto da aver Pt_1 ammesso di percorrere con frequenza il tratto di strada in questione, essendo il percorso che separa l'abitazione dal luogo di lavoro, sono tutte circostanze che fanno desumere che l'attore non ha impiegato quella diligenza che, se osservata, avrebbe impedito il verificarsi del sinistro, con conseguente rigetto di ogni pretesa attorea.
Trattandosi di materia caratterizzata da un significativo mutamento di indirizzi giurisprudenziali vi sono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunciando, rigetta la domanda formulata dall'attore.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Milano, 12.12.2025
Il Giudice dott. Francesca Ballesi